E.MAIL: camerapenale@alentum.it
www.alentum.it/camerapenale
Avv.Giovanni
Sofia, Presidente della Camera Penale
di Vallo della Lucania
Saluti iniziali:
Avv. Alfonso
D’Amato- Presidente dell’Ordine Forense
di Vallo della Lucania
Avv. Lorenzo
De Bello- Presidente della Camera Penale di Salerno
Relatori:
Avv. Ettore Randazzo- Presidente
del Consiglio dell’Unione
Dott.
Alfredo Greco - Procuratore della Repubblica presso il
Magistrati - Sez. Distrettuale di Salerno
Componente Commissione Giustizia
(Avv.Giovanni
Sofia) : Sono lieto per la presenza delle
numerose Autorità, Magistrati e
Colleghi, ma soprattutto di cittadini e questo non può altro che dimostrare la
grande sensibilità ed attenzione che si ha dinanzi a quella che giustamente è
stata definita la “riforma epocale” del processo penale.
Purtroppo,
il nuovo millennio è cominciato con una serie di iniziative legislative, quali
il “pacchetto sicurezza”, il “giusto processo” riforma questa che vedrà,
nuovamente, il Codice di procedura penale modificarsi per quanto riguarda le
norme attuative relativamente all’art.111 della Costituzione, nonché ulteriori
riforme che si agganceranno anche alla legge sul Giudice Unico, quali la
previsione di una riduzione dei casi di impugnazione in appello, una
sostanziale riduzione dei ricorsi in Cassazione, l’esecutività delle sentenze di appello, qualora venga
confermata la sentenza di condanna di primo grado.
Normative
e problematiche che si stanno accavallando e che impegneranno ed impegnano
quotidianamente tutti gli operatori del diritto.
L’esigenza
di questo incontro, per la verità, è nata già il 12 dicembre del 1997, quando
la Camera Penale di Vallo della Lucania organizzò un incontro con la dott.ssa
Emilia Anna Giordano, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale
di Salerno, sul tema “Giudice Unico- Prospettive di riforma - Differenza G.I.P.
e G.U.P.” ; ed ad ultimazione dei lavori la Camera Penale si impegnò e promise
di reincontrarci all’indomani dell’effettiva introduzione della nuova legge.
Quindi,
oggi, nel mantenere quella promessa, sarà affrontato dai nostri illustri ed
autorevoli relatori quello che ormai può definirsi il nuovo processo penale.
“Nuovo”
perché, oltre alla soppressione dell’antica figura del Pretore e l’introduzione
del Tribunale in composizione monocratica
- che di per sé sola già rappresenta non poche perplessità per quanto
riguarda la perdita della collegialità nella valutazione dei procedimenti
penali – con la riforma introdotta dalla cosiddetta “Legge Carotti”, si è, in
definitiva, trasformato (per usare un termine del prof. Frigo, “deformato”) il processo accusatorio in
vigore dal 24 ottobre del 1989, che per la verità nel corso del primo decennio
di vita ha subito notevoli e radicali trasformazioni riguardo al suo originario
impianto.
In
particolare, ritengo che la nuova normativa abbia relegato il dibattimento ad
una fase residuale, in particolare e soprattutto con i nuovi poteri e le nuove
competenze che sono state attribuite al G.U.P., svilendo, direi facendo venir
meno quelli che erano i principi – cardine, ispiratori del precedente rito:
l’oralità, l’immediatezza e la ragionevolezza del giudizio.
Queste
e tantissime altre sono le problematiche (come, in particolare, quelle relative
alla interpretazione della normativa) che saranno affrontate nel corso del
dibattito, e che sicuramente comporteranno ulteriori riforme e, soprattutto,
interpretazioni giurisprudenziali.
Quindi,
ringrazio a nome della Camera Penale di Vallo della Lucania il Procuratore
della Repubblica, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati
distrettuale, Dott.Alfredo Greco, per la sensibilità alla partecipazione, il
Presidente del Consiglio Nazionale forense, Avv. Nicola Buccico (per la verità,
mi consta di persona che ha dovuto fare non pochi salti, dati i suoi molteplici
impegni istituzionali e professionali; è stato quasi costretto, ma per Noi era
veramente un grandissimo piacere) e ringrazio ancora il nostro Presidente del
Consiglio dell’Unione delle Camere Penali, l’Avv. Ettore Randazzo, per la sua
squisita e cortese disponibilità e perché anch’egli è stato uno dei fautori di
questo incontro.
Ringrazio
tutte le Autorità presenti. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Comune
di Vallo della Lucania, che insieme al Consiglio dell’Ordine e alla Banca di
Credito Cooperativo Cilento Centrale, hanno fatto sì che materialmente si
potesse svolgere questa manifestazione.
Passo la parola per
il saluto al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avv. Alfonso
D’Amato.
(Avv.Alfonso
D’Amato): Signori illustri, è veramente un grande privilegio per me dare
il benvenuto in questo Tribunale, nel Nostro Tribunale, all’avv. Nicola
Buccico, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, la cui preponderante
personalità abbiamo di recente lungamente applaudito a Napoli, in
occasione di una riunione del Consiglio
Nazionale Forense; e grande è il privilegio per me di porgere il saluto
all’avv. Ettore Randazzo, Presidente del Consiglio dell’Unione delle Camere
Penali, il cui impegno scientifico nel campo penale ci è ben noto.
Entrambi
ci parleranno certamente della figura del difensore nel nuovo processo penale,
figura del difensore che io vedo notevolmente rafforzata. Se sbaglio,
correggetemi, per carità, perché posso sbagliare di grosso.
(Avv. Randazzo): Infatti…
(Avv. D’Amato): Va bene…
Notevolmente
rafforzata io vedo la figura del difensore già nella fase delle indagini
preliminari (basti pensare al nuovo sistema degli avvisi), notevolmente
rinforzata la vedo nel corso dell’udienza preliminare (laddove il G.U.P. deve
rinviare l’udienza per legittimo impedimento del difensore); basti dire,
ancora, del ricorso al giudizio abbreviato (svincolato dal consenso del P.M.),
della possibilità per il difensore di indicare delle prove da assumersi nel
corso dell’udienza preliminare stessa.
Ho
detto, figura del difensore rafforzata, ma di conseguenza la figura del
difensore diventa maggiormente responsabilizzata. Quindi, maggiore impegno,
maggiore professionalità, maggiore responsabilità. Sono sicuro che di questo vi
parleranno i nostri illustri Relatori.
Per
cui, lascio immediatamente il microfono senza sottrarre altri minuti preziosi.
Buon
lavoro.
(Avv.Giovanni
Sofia): Ringraziamo il Presidente D’Amato; passo
la parola al Presidente della Camera Penale distrettuale Salernitana, avv.
Lorenzo De Bello.
(Avv.Lorenzo De
Bello):
Io sarò
telegrafico perché siamo tutti ansiosi di attendere l’inizio del dibattito.
L’avv.
D’Amato, Presidente dell’Ordine degli Avvocati, lo conosco per essere un grosso
professionista, soprattutto, credo, per grandi qualità di civilista; perché se
così non fosse, difficilmente avrebbe potuto affermare che la figura dell’avvocato
penalista nel nuovo processo è rafforzata. Noi ci sentiamo estremamente
indeboliti.
Ma non era per
questo… io volevo soltanto, a nome della Camera Penale salernitana, ricordare
che quando, nel ’97, la Camera Penale di Vallo della Lucania fu istituita come
sezione distaccata della Camera Penale distrettuale, forse pochi fra noi
pensavano e credevano che tanti e tanto qualitativamente importanti passi in
avanti avrebbe fatto questa Camera Penale. Non poteva che essere così, non
soltanto per l’impegno profuso da Giovanni Sofia (portatore tra l’altro di un
nome prestigioso dell’avvocatura), ma soprattutto per le tradizioni di questo
Foro.
Di
solito si usa sempre dire così, ma chi è addetto ai lavori sa che questa è una
verità ed è una verità apprezzata anche al di fuori della Campania: Vallo della
Lucania ha la sua tradizione forense che non potrà mai essere offuscata.
Ecco
perché siamo veramente lieti oggi, noi come Camera Penale salernitana, di
apprezzare questa iniziativa nell’autonomia della Camera Penale di Vallo della
Lucania, così come la presenza degli interlocutori dà lustro al tema.
Io
forse credo che mai come alla fine di questo dibattito gli interventori si
troveranno d’accordo: per la qualità di Nicola Buccico, per le qualità di
Ettore Randazzo, e, se mi consentite, per le dimensioni intellettuali e
soprattutto per gli orientamenti intellettuali in tema processuale che Alfredo
Greco ha sempre dimostrato. Forse ai due
rappresentanti dell’avvocatura mai è stato affiancato un rappresentante
della magistratura così contiguo alle idee dell’avvocatura, e ad Alfredo Greco
di questo bisogna dare atto.
Grazie,
auguri.
(Avv.Giovanni
Sofia): Ringrazio il Presidente De Bello, in
particolare per le parole riguardanti la Camera Penale di Vallo della Lucania.
Volevo
soltanto segnalare che nell’invito che avete ricevuto, dopo l’intervento dei
relatori, abbiamo inserito “Seguirà
dibattito”. Pertanto, chi volesse intervenire, può segnalare il proprio
nominativo all’avv. Celestino Sansone.
Quindi,
adesso iniziamo i lavori: passo la parola all’avv. Ettore Randazzo.
(Avv.Ettore
Randazzo): Ringrazio Giovanni
Sofia e la Camera Penale di Vallo della Lucania per l’invito graditissimo di un
amico caro che porta splendidamente il peso di un nome autorevole, come
giustamente ha ricordato Lorenzo De Bello.
E’
un’occasione importante quella di riflettere insieme, e con così autorevoli
rappresentanti, anche della magistratura, sulle innovazioni processuali.
Che
effettivamente hanno un primo impatto che potrebbe trarre in inganno chi, come
il penalista che attivamente e quotidianamente vive nel processo le modifiche,
potrebbe certamente rilevare quello che benissimo ha rilevato il collega
D’Amato, Presidente dell’Ordine di Vallo della Lucania.
Io
sono molto perplesso, sono purtroppo in posizioni assolutamente opposte a
quelle anticipate dal presidente d’Amato, perché credo che abbiamo subito una
forte e pericolosa involuzione.
Intanto
non credo che ci faccia onore aver
dovuto parlare di “giusto processo” e inserirlo in Costituzione. Il giusto
processo, se non linguisticamente, è logicamente una tautologia, è come la
“pura verità”, è come la “vera giustizia”. C’è bisogno di aggettivazioni per il
processo? Può non esser giusto? C’era bisogno di richiamare in Costituzione
principi della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, della Convenzione
Internazionale di New York, che già dovevano essere legge dello Stato? S’è
dovuto replicare alla iniziativa esuberante della Corte Costituzionale, si è
voluto dare un segnale; e poi, subito dopo, ecco l’ondata di ritorno negativa,
il legislatore che fa marcia indietro, che dice “ Sì, bè, il 111 l’abbiamo scritto, ora però entra in vigore la Carotti
" .
Il
processo vivente reclama il giusto processo, il legislatore tronca questi
aneliti di garantismo, di diritti di difesa, di libertà, che erano alla fine
sacrosanti, che avrebbero dovuto veramente segnare una svolta nel nostro
processo.
Si badi (dico un
“si badi”, così, retoricamente, sapete tutti benissimo) che il 111 non è solo
contraddittorio, non è solo il problema della formazione della prova nel
contraddittorio, ma è la parità delle parti, è la terzietà, è l’imparzialità
del giudice, è informazione di garanzia nel più breve tempo possibile, è
l’indagine difensiva, è il tempo e le condizioni per preparare la difesa. Tutte
cose che, se poi noi guardiamo realisticamente alle innovazioni della
“Carotti”, sono assolutamente agli antipodi di quel che avrebbe dovuto essere.
La
“Carotti” sarebbe questa “riforma epocale” che dovrebbe costituire un rimedio
al processo penale, un altro rimedio. Già Seneca diceva che: “Niente impedisce tanto la guarigione quanto
cambiare spesso i rimedi”. E, al di là delle belle citazioni latine, io
voglio, molto pragmaticamente e brevemente, analizzare gli aspetti salienti
delle tre fasi del processo di primo grado: le indagini, l’udienza preliminare
(con un cenno ai riti), il dibattimento. Vogliamo vedere dove sono queste
innovazioni favorevoli al difensore?
Le indagini
preliminari si concludono oggi con un avviso ex art.415-bis, che sembra (è
sembrato, devo dire lealmente, istintivamente anche a me) un momento di lealtà,
perché abbiamo la possibilità di conoscere gli atti prima che il P.M., questo
accusatore - giudice, questo giudice in quel momento, ma potenziale antagonista
del difensore, che in tanti processi può direttamente disporre il rinvio a
giudizio, senza neanche un filtro giurisdizionale, ci dica: “Ecco, questo è il
risultato delle indagini, se volete, interloquite”. Un sistema più intelligente
dell’invito a rendere l’interrogatorio, che molto spesso era disatteso, che molto spesso era una formalità
inutile, a cui nessuno accedeva; anzi, la prassi aveva voluto anche
l’avvertimento: “Se non vi presentate non
fa niente, abbiamo dovuto adempiere a una burocratica necessità”.
Oggi invece
possiamo interloquire.
E allora: ci sono
tutta una serie di problemi che potremmo trattare, ma che non sono direttamente
concernenti il tema dell’incontro di oggi, cioè la possibilità che il P.M. dopo
le indagini richieste dal difensore ne faccia delle proprie, modifichi
l’imputazione, ascolti da uno dei coindagati delle dichiarazioni accusatorie
nei confronti del nostro cliente, e non abbia nessun obbligo di depositare
nuovamente; può anche cambiare dalla corruzione alla concussione senza darci
alcun avviso: non è scritto da nessuna parte.
Ci sono tanti
problemi spiccioli, che però, purtroppo, saranno il nostro pane quotidiano per
i prossimi anni (speriamo non tanti anni, speriamo che si arrivi a una modifica), ma c’è
soprattutto da riflettere sulla possibilità che si siano rispettati i precetti
della comunicazione, della informazione riservata (come dovrebbe essere, non la
vecchia informazione di garanzia che era un sistema per mettere in piazza un
processo sì da avere subito una condanna popolare che supportasse le indagini
del P.M.). Un’informazione tempestiva? Alla fine delle indagini non è
certamente.
C’è il rispetto
della parità delle parti? E perché? Perché io posso depositare le indagini
difensive? Voi sapete che le indagini difensive sono da 10 anni in stand-by? Sapete che noi siamo ancora
costretti a svolgere (quelli che hanno il coraggio di svolgerle) le indagini ai
sensi di un art.38 delle disposizioni di attuazione, miserevole e relegato
proprio nelle disposizioni di attuazione (significativamente), per poi
affidarci al buon senso del magistrato che, devo dire, anche recentemente, dopo
le nostre regole deontologiche, dopo la nostra storia (dell’Unione delle camere
Penali) sugli interventi al proposito… Adesso, devo dire, c’è una magistratura
che, anche in sede di legittimità, ha riconosciuto l’importanza delle indagini
difensive ed anche la possibilità di procedere alle contestazioni ex art.500,
sulla base di dichiarazioni assunte dal difensore.
Ma sono tutte cose
affidate al fai - da - te dell’avvocato e del magistrato, ma assolutamente
lontane da dai pensieri del legislatore, e certamente non protette, non
tutelate.
Non posso dimenticare un bellissimo convegno che
diede la stura all’elaborazione dottrinaria dell’Unione delle Camere Penali
sulle indagini difensive, un convegno che si tenne proprio nella mia città, a
Siracusa, nel dicembre ’93, in cui invitai Tullio Padovani a parlare della
tutela delle indagini difensive; e lui mi rispose (non poteva venire, ma nella
lettera mi disse): “Caro Ettore, temo che
purtroppo non si vogliano tutelare le indagini difensive, ma che ci si voglia
tutelare dalle indagini difensive…”, che ancora oggi sono uno spauracchio
per il legislatore; che inonda di emendamenti, dicendo: per migliorarle, ma è la tela di Penelope che
consente di rinviare sempre al domani quella che è una presenza indispensabile
del difensore in un processo di parti, in un processo in cui c’è parità tra
accusa e difesa, è il minimo perché si possa parlare di un rito accusatorio, di
un giusto processo.
Anche se poi
sappiamo che evidentemente il magistrato, il giudice, valuterà diversamente le
indagini acquisite dal difensore rispetto a quelle acquisite non solo dal P.M.,
ma persino dalla Polizia Giudiziaria. Ma almeno sono lì, hanno pari dignità,
sono disciplinate.
Non le abbiamo
ancora. Dopo 10 anni, non abbiamo ancora le indagini difensive.
E allora qual è
questo miglioramento nella fase delle indagini preliminari? Il diritto di
depositare il frutto delle mie indagini al
mio avversario? A chi ha già manifestato l’intento di rinviare a
giudizio (perché altrimenti avrebbe fatto una richiesta di archiviazione, per
cui non è necessario alcun avviso)? A chi è già orientato negativamente io do’
pure il frutto delle mie indagini perché lui possa (per carità, in ottima fede)
indagare per verificarle, dunque seguendo la sua traccia? E’ una parte del
processo, pubblica, ma è una parte del processo, che si è già fatto un
convincimento, perché possa verificare lui, non nel contraddittorio davanti a
un giudice, lui verificare la congruità di quello che dicono i miei testi?
In un bellissimo
convegno che si è svolto pochi giorni fa a Catania, organizzato dalle Camere
Penali di Catania e Siracusa, ha partecipato, tra gli altri autorevolissimi
relatori, Glauco Giostra, che è uno dei professori illustri di procedura penale
che hanno una lucidità straordinaria pur non avendo fatto mai l’avvocato, pur
non avendo nessuna esperienza pratica. Glauco Giostra ha fatto sul
contraddittorio una sinfonia, ricordandoci che il testimone non è una res loquens; il testimone varia, a
seconda che sia sentito dal carabiniere, dal P.M., dal difensore, o dal
giudice.
Che, c’è dubbio?
Anche io, se fossi interrogato dal carabiniere mi troverei di fronte ad un
verbale che o mi rifiuto di firmare (cosa che difficilmente il testimone ha la
capacità di fare; forse un testimone avvocato…) oppure mi sentirò poi
contestare cose che non pensavo nemmeno dei fatti.
Allora, visto che
non c’è dubbio che il testimone (che poi è il momento centrale nella formazione
della prova) è diversamente compulsato a seconda di chi lo interroga,
statisticamente gli studi giuridici più elevati hanno, peraltro facilmente,
scoperto che l’unico sistema, il sistema più efficiente di ottenere il massimo,
quello che si avvicina di più alla verità, è sentirlo nel contraddittorio:
accusa, difesa e giudice terzo.
Noi abbiamo
rinunciato a questa opzione nel processo penale italiano. Noi sappiamo che il
processo si svolge nella fase delle indagini preliminari, sempre più il
baricentro si sposta oggi tra la fase delle indagini preliminari e l’udienza
preliminare (che, come vedremo, non è rassicurante per niente), in assenza
della difesa.
E cosa devo fare
io, sollecitare al P.M. indagini? E, ben che vada, qualora il P.M. le faccia,
ritenga di farle senza aggiungerci ulteriori indagini che vanifichino la mia
tesi, si limiti a raccogliere le prove, che io gli offro ex art.358 (con la
ipocrisia del 358), a favore dell’indagato, che cosa avrò ottenuto, se non una
ulteriore inquisizione in assenza della difesa, un’ulteriore assunzione della
prova senza di me?
Quindi l’avvocato
accorto (salvo casi eccezionali, o magistrati eccezionali, o magistrati che
abbiano seri dubbi pur avendo depositato gli atti ed abbiano avuto modo di
manifestarli al difensore) non farà nulla se non farsi la copia degli atti e
cominciare a prepararsi.
Per che cosa ? E
andiamo alla seconda fase.
Per l’udienza
preliminare? Ma un’udienza preliminare in cui il giudice istruttore… scusate,
non è un lapsus; il G.U.P. è ormai un giudice istruttore, inquisitore come il
vecchio Rocco; sempre il mio amico Tullio Padovani ha definito la riforma
Carotti “Rocco 2, la vendetta” !
Penso che sia una definizione stupenda. Il bravissimo Don Arturo Rocco che ride
di noi e dice : “Avete voluto il processo
accusatorio? Bravi! Eccolo il processo accusatorio! Ecco l’udienza preliminare
col giudice terzo!”
Il quale scende in
campo a favore delle parti (di quale parte? Lasciamo un interrogativo
retorico…), e svolge delle indagini, e poi dopo aver svolto delle indagini
decide; e lo fa persino nel rito abbreviato, laddove, se la difesa chiede
svolgersi altre indagini… non solo lo può fare
comunque e sempre, d’ufficio, anche quando la difesa non lo chieda, ma
può trovarsi di fronte ad una richiesta del pubblico ministero che a sua volta
chieda di svolgersi ulteriori indagini. Quindi questo rito abbreviato (si fa
per dire), del tutto deformato, diventa un rito in cui le indagini le svolge il
P.M., le svolge il giudice istruttore dell’udienza preliminare, e l’avvocato
sta a guardare.
Perché
l’art.421-bis addirittura prevede la
restituzione degli atti al P.M. perché si proceda alle nuove indagini, il che è
una infamia sotto l’aspetto probatorio, è inquisizione allo stato puro, è
ulteriore regresso inquisitorio in assenza del difensore.
E, dunque, perché
dovrei andare all’udienza preliminare? Solo quando, chiedendo l’abbreviato, ho
un reo confesso, ho un colpevole manifesto il quale deve beneficiare dello
sconto di pena. Ma non ci sono altre possibilità perché io possa avere un
interesse ad accedere al rito abbreviato.
All’udienza
preliminare, ancora per un po’ ci andremo per forza d’inerzia, prima di
renderci conto, di toccare con mano il rischiosissimo pericolo di celebrare
davanti a un giudice inquisitore, in assenza dei diritti di difesa, senza
l’esame e il controesame ma anche con l’assunzione probatoria inquisitoria, con
la restituzione al P.M. degli atti, ecc., quello che è il futuro del nostro
cliente. A noi resta soltanto la salvaguardia della richiesta del giudizio
immediato.
Ed ancora, se
andiamo all’udienza preliminare, ci troviamo di fronte anche di un altro
grossissimo problema: subito dopo il rinvio a giudizio, la formazione del
fascicolo in assenza dei principi di cui all’art.430.
Ma liberamente, col
consenso delle parti, si può fare tutto. Bè, si dice, col consenso delle parti;
se il difensore non consente, non c’è nessun problema.
Ecco, però,
realisticamente, noi siamo, penso, tutti operatori del diritto… ma quanti P.M.
partecipano professionalmente alla formazione del fascicolo? Tutti: si forma il
fascicolo alla presenza del P.M. E quanti difensori di ufficio invece sono
costretti a sostituire un difensore di fiducia (che non otterrebbe certamente
un rinvio per chiedere di aspettare che forse alle tre o alle sei del
pomeriggio il G.U.P. emetterà il decreto che dispone il giudizio in sua
assenza), nominandosi in sua sostituzione un difensore, che magari distratto
dal fascicolo o dal processo suo o da altri affari (interpretando come si
interpreta ancora il ruolo del difensore d’ufficio), darà il consenso per la
qualunque cosa, perché entri nel fascicolo del dibattimento qualunque indagine
di Polizia Giudiziaria, testimonianza, tutto.
Allora, dicono,
queste sono tutto sommato opzioni in più che tu hai; se non dai il consenso, di
che cosa ti puoi lamentare? Lo stiamo facendo questa volta in tua presenza.
Questa è teoria, è
teoria pura! Tutti quelli che frequentiamo i Tribunali, sappiamo benissimo che
il difensore che ha l’udienza preliminare a Vallo, l’udienza dibattimentale a
Salerno, e che dopo l’udienza preliminare deve scappar via perché non
otterrebbe certamente un rinvio a Salerno, perché deve aspettare l’esito
dell’udienza preliminare fino al pomeriggio, rischia benissimo che si faccia il
processo in sua assenza: perché quando si forma il fascicolo si fa il processo
in sua assenza. Ed è una eventualità estremamente rischiosa e definitiva per le
sorti del processo.
Processo che arriva
al dibattimento ormai celebrato, ormai fatto. Cosa può il difensore di fronte
ad un’inquisizione istruttoria davanti al G.U.P. assunta, celebrata persino con
la formazione del fascicolo?
Eh, dice: poi, c’è
il dibattimento.
Il dibattimento,
che doveva essere centrale nel giusto processo, in cui doveva, nella
ragionevole durata, col tempo e le condizioni per preparare la difesa, con la
terzietà, con l’imparzialità del giudice, con il contraddittorio celebrarsi il
processo, con la parità tra le parti, che cos’è? La cronaca, se non la
ratifica, di una prova già acquisita, spesso di una morte annunciata. Per cui,
conviene l’abbreviato, ché almeno si riduce di 1/3 la condanna.
Adesso si parla di
indicazione dei fatti, invece che di relazione del P.M. Mi sapete dire che
differenza c’è e che differenza ci sarà in concreto?
Si dice che però il
presidente (o il giudice, se siamo davanti al giudice monocratico) non può
intervenire se non dopo l’esame o il controesame. Ma ci credete? Pensate che il
presidente o il giudice monocratico abbia perduto i poteri di cui all’art.499
comma 6 , in ordine alla pertinenza, alla genuinità, alla lealtà, alla
correttezza dell’esame con l’intervento doveroso che dovrà fare?
Il teste non è una res loquens. Il teste viene interrogato
e a secondo di chi lo interroga e di come lo interroga rende quello che può. E,
badate, il rinvio a giudizio sarà disposto (viene disposto, ormai siamo in
piena “Carotti”) solo quando il G.U.P. non avrà alcun dubbio sulla colpevolezza
dell’imputato. Chè altrimenti il G.U.P. dovrà prosciogliere a fronte di una
prova insufficiente o contraddittoria, chè il P.M. sarà costretto, indotto
doverosamente, ad indagare di più nella sua fase d’indagine inquisitoria in
assenza della difesa. E dunque porterà alla udienza preliminare un processo già
fatto, compiuto in assenza della difesa.
E allora, io dico,
quel G.U.P. che, oltre ad avere un processo già fatto in assenza della difesa,
lo potrà integrare inquisitoriamente, scendendo in campo, perdendo quella terzietà
(che era la sua unica caratteristica favorevole per la quale noi ci siamo
battuti perché rimanesse un’udienza preliminare), quel giudice rinvierà a
giudizio solo quando è convinto che non c’è nessun dubbio sulla colpevolezza
dell’imputato, come è giusto.
Ma a quel punto, se
l’udienza preliminare sarà un altro grado di giudizio (come è diventato,
inquisitoriamente), a fronte del quale ci vogliono togliere l’appello, ci
vogliono ridurre il ricorso per Cassazione, appesantendo però in maniera
assolutamente abnorme e irrazionale (a non voler pensare maliziosa) questa fase
di filtro dell’udienza preliminare, a quel punto al dibattimento resterà
solamente la ratifica di una condanna già annunciata, di una prova già
acquisita.
Per cui quelle
poche modifiche, così, solamente di facciata (ad es. la indicazione dei fatti
invece della relazione introduttiva del P.M.) sono nulla; il rafforzamento
dell’art.507, che sta a salvaguardare la giusta curiosità del giudice (che
altrimenti deve acquisire le prove inserite nel fascicolo del dibattimento col
consenso delle parti), non sarà certamente una salvaguardia sufficiente per il
diritto di difesa.
E quindi, “ Rocco 2, la vendetta” è veramente una
formula giustificata. Speriamo che Don Arturo si plachi presto, che il difensore
nel nuovo processo penale non somigli più, come a me pare somigli oggi, alle
mitiche Graie che si cambiavano il solo occhio e il solo dente in tre, quando
l’una o l’altra doveva cercare di sopravvivere.
Almeno, noi,
nell’arte di arrangiarci non temiamo confronti; ma credo proprio che il
processo penale sia, in questo momento, in una fase del tutto calante.
(Avv.Giovanni
Sofia): Ringrazio l’avv. Ettore Randazzo per il suo intervento, e
passo la parola al dott. Alfredo Greco.
(Dott.Alfredo
Greco): Io
ringrazio la Camera Penale vallese per avermi voluto invitare e per avermi
concesso il piacere di sedere allo stesso tavolo dell’avv. Buccico e dell’avv.
Randazzo.
Non avevo nessuna
intenzione di scendere sulle problematiche che ha appena affrontato l’avv.
Randazzo, perché non ritengo assolutamente di avere né le capacità e né la
potestà di poter indicare ai professionisti avvocati quale sia, quale sia stata disegnata la loro figura nel processo
penale. Se ci sarà tempo, toccherò (magari più avanti, non lo so) gli argomenti
che più mi stanno a cuore: li chiudo subito in una sola parola, che è la
giustizia.
Devo però cercare
di rispondere all’avv. Randazzo (ho preso qualche appunto veloce e malamente
perché, occupato dalla personalità ingombrante dell’avv. Buccico, l’ho fatto
male).
L’avv. Randazzo fa
un discorso che è affascinante, ma io credo che sia affascinante perché è
affascinante l’avv. Randazzo; non mi pare però che il suo discorso, nel merito,
sia sotto profili… (ma non mi permetto nemmeno qui di toccare punti di
carattere giuridico, abbiamo qui il legislatore, ce lo spiegherà lui qualcosa
di diverso, quelle che erano le intenzioni, e magari leggerà, senz’altro molto
meglio di me, quello che è scritto nei testi di legge)… Il discorso, però,
dell’avv. Randazzo, appena lascia il fascino della persona, finisce per
diventare allucinante e preoccupante, per quello che mi riguarda; perché io mi
ponevo la domanda: ma, se l’avvocatura oggi pensa così, ma quale processo
penale vuole?
E voglio soltanto
dire, all’inizio, sinceramente, che se niente impedisce peggio la guarigione
che non cambiare spesso il rimedio, però dobbiamo pur pensare che l’ammalato
sta morendo, perché ci troviamo al capezzale, oramai da troppo tempo, della
giustizia che è agonizzante.
Senz’altro giusto;
sarà senz’altro sbagliato cambiare spesso il rimedio, però se questo lo
vogliamo chiamare rimedio, a me pare che sia stato e si prefigga di essere un
po’ diverso da quelli che erano stati i rimedi intervenuti nel corso dei
decenni precedenti.
Perché queste
cosiddette “riforme epocali” si muovono su direttrici che mi sono sembrate
nuove, indipendentemente da chi siano state propagandate, perché il legislatore
si muove da parecchio, con degli interventi “a mosaico”, per modificare, non
solo con il discorso del Giudice Unico, un po’ tutto quanto l’assetto del
processo penale.
Non dobbiamo
dimenticare, recentissimo passato, che una dozzina d’anni fa noi ci siamo dati
quella (anche allora detta) svolta epocale del processo accusatorio, ci abbiamo
creduto tutti, l’abbiamo acclamato tutti, quando forse (io ribadisco, forse)
non eravamo un popolo, una nazione matura per poterci dare un processo
accusatorio.
Io credo che non
dobbiamo dimenticarlo; non l’ho detto io che, forse, non eravamo maturi. Non
voglio assolutamente affrontare il discorso se fosse giusto o non fosse giusto
(ritengo di sì) e se fossimo o meno maturi all’epoca o se lo siamo diventati
nel corso di questi 10 anni: certo è che abbiamo fatto un enorme balzo avanti sul
piano della civiltà giuridica; allora, cerchiamo di farlo funzionare, nel
rispetto dei diritti fondamentali, ai quali teniamo tutti, e ai quali tutti
quanti, avvocati e magistrati, siamo chiamati, per farli rispettare.
Il discorso
dell’avv. Randazzo io credo porti con sé delle spinte verso altre problematiche
che non sono state neanche affacciate (ma mi sembra di coglierle). Quando
l’avvocato dice 415-bis, terreno delle indagini, “ma questo P.M. – giudice” (io, qui, me lo sono appuntato, ma
veramente non lo capisco). P.M. - giudice? Vorrei che me lo si spiegasse,
perché il discorso (se non ho capito male, e se ho capito male chiedo scusa)
credo che sottenda sempre verso quello che è il nuovo argomento di cui parliamo
in questi giorni: la separazione delle carriere.
Ma non mi pare che
possiamo parlare oggi, nella fase delle indagini preliminari, così come le
abbiamo disegnate, le viviamo e le pratichiamo, di P.M. – giudice. Dove sta
questa giurisdizione in capo al P.M.?
L’avvocato già
anticipava che se queste sono opzioni che vi vengono offerte, bé, ve le
scegliete e le esercitate siccome meglio ritenete nella vostra capacità
professionale e nell’interesse del vostro assistito. Ma non riesco a
comprendere come si possano muovere delle censure e come si possa non esser
d’accordo, per esempio (dico solo per esempio, per l’imperfezione dei miei
appunti)…”ma, poi, questo G.U.P.” (ci
tornerò, per come lo si definisce) ”…e
poi, ad un certo momento gli atti, se c’è bisogno di indagini, lo sapete che
succede?” diceva l’avvocato Randazzo, “li
restituisce al P.M.! ”.
E a chi li deve
restituire? Ma il promovimento dell’azione penale a chi si appartiene? Ma
vogliamo, signori, in questo modo, e con questa visione, che rischia di
mescolare quelle che sono le gravissime disfunzioni della magistratura, le
gravissime disfunzioni dell’avvocatura; di fatto, perché le viviamo tutti ogni
giorno…le vogliamo mescolare e far pesare su quelli che sono i momenti
legislativi?
Diceva l’avv.
Randazzo (non sono riuscito ad appuntare su quale punto), nel commentare un
intervento di novità legislativa che, a me pare, forse, dia aperture maggiori e
possibilità maggiori all’avvocatura, diceva : “Ma ci credete davvero?”.
Ma allora, come
ragioniamo? Perché se non abbiamo fiducia in quello che è scritto nella legge,
perché pensiamo che poi sarà letta, sarà spostata in un altro modo, non mi pare
che questo possa essere un modo corretto per impostare le problematiche che ci
incombono addosso, e per leggere la figura del difensore e il cosiddetto “nuovo”
processo penale in quest’ottica.
Io non credo che le
indagini difensive siano state e siano lo spauracchio per il legislatore; ma
chiediamolo al legislatore, io non lo so. Certo è, vedete, che noi dobbiamo
uscire un momento (ma un momento soltanto) da questo discorso per toccare
soltanto per un attimo questo che finisce poi per essere sempre lo spettro
incombente di queste indagini del P.M., questa parte potente, con questa parte
debole, derelitta dell’avvocato e le sue indagini difensive sul terreno del
processo, perché lo spettro che incombe è sempre quello di questa cosiddetta
parità, mentre invece di parità non si tratta. E quindi, separazione (lo
sappiamo bene).
A questo punto,
facciamo soltanto una connotazione preliminare: ma la parte P.M. non è uguale
alla parte difesa e non può essere uguale alla parte difesa, perché la parte
P.M. è una parte pubblica, la parte difesa è una parte privata.
Ma su questo P.M.
gravano questi doveri, questi obblighi pesanti, cogenti? Se fate un po’ di
conti (io non li so fare, non me li ricordo nemmeno i numeri) di statistiche,
quelle che ci vengono lette e propinate all’inaugurazione degli anni
giudiziari, del Primo Presidente della Corte di Cassazione…Quanti sono i
processi (più ò meno saranno tanti, più o meno, qualcuno in più), il numero
degli imputati in questo Paese, e quanti sono i cittadini parte offesa? Io
credo molti, molti, ma molti di più: mettiamoci solo gli ignoti…
E la tutela di
questa fascia enorme di cittadini, a chi è affidata nel momento delle indagini,
se non alla parte P.M.? Il rispetto della legge che l’avvocato assume su di sé,
sul fronte dell’individuo da lui difeso, il rispetto di tutti quanti gli altri
individui, a chi dev’essere affidato? E a chi l’ha affidato il Costituente? E a
chi volete, signori avvocati, che venga
affidato? Se, perlomeno in parte, tanto è, io credo che non si possa
prescindere da questa considerazione.
Io mi rendo conto
che questo discorso, se lo porto avanti, mi conduce a sconfinare nell’argomento
delle separazioni, che però purtroppo, io vi ribadisco, grava sempre sui
discorsi che facciamo.
Come si fa oggi a
dire, avv. Randazzo, “…ma questo G.U.P…
di nuovo il giudice istruttore…”, e, si dice, e lo ribadiva lei poc’anzi, “ma questo giudice non è terzo”.
Ma come? Ma questo
giudice non è terzo? Ma perché, forse sempre per lo stesso motivo, che va a
prendere il caffè con il P.M., o per altri motivi questo giudice non è terzo?
Perché questa sfiducia nei confronti di questo giudice, indipendentemente da
quelle che poi sono le possibilità assegnategli? Io non credo, signori, avv.
Randazzo, che le riforme che ci stiamo dando, per come le stiamo vedendo,
leggendo, cominciando a vivere, non credo assolutamente che siano perfette. Ma
in questo iter tormentato del processo penale, che non vede la luce…
Perché poi,
consentitemi un’altra parentesi… ma se è vero (perché questo è un dato
fattuale, verissimo) che la fase delle indagini preliminari ha finito per
essere preponderante, e per occupare tutto e qualcosa più di tutto… ma perché?
Ma perché i processi non si fanno. C’è forse un altro motivo, signori? Se c’è
un altro motivo, diciamolo. E allora, e prima di chiudere la parentesi,
consentitemi una domanda: ma, signori avvocati, questi processi li vogliamo
fare o non li vogliamo fare?
Perché, vedete, ci
dobbiamo intendere su questo terreno: perché se nel momento processuale puro,
quando la prova si raccoglie (non lo devo ricordare nemmeno), e quando le
garanzie mi pare che siano piene, indipendentemente dalla bontà o meno delle
critiche che venivano adesso da parte dall’avv. Randazzo alla fase preliminare
del G.U.P., se questo è, ancora in questo momento, allora questa domanda
poniamocela e poniamocela con sincerità e poniamola seriamente sul tappeto: se
non ci sforziamo, signori, di dare vita al momento processuale, il momento
delle indagini sarà sempre oppressivo rispetto a un processo che non c'è’.
Se vogliamo
far vivere quell’ammalato che sta
morendo, io credo che lo possiamo far vivere soltanto col momento del processo.
Sarà soltanto con l’esaltazione di quella parità che noi riusciremo a dare vita
all’ammalato. La risposta di giustizia che i cittadini vengono a chiedere a voi
(nei vostri studi), vengono a chiedere a noi (nei nostri studi), noi possiamo
cercare di darla solamente alla fine del processo, solamente con il processo.
Questo modo, veda
avv. Randazzo, di argomentare, di vedere questi enormi pericoli (anche noi
vediamo dei pericoli dove forse non ci
sono, anche noi vediamo dei pericoli nella separazione, dove forse non ci
sono) … Cerchiamo di rasserenare il
nostro spirito (degli avvocati, dei magistrati), perché, veda, soltanto se
smetteremo questa tenzone quando la tenzone non è necessaria, noi possiamo
sperare di dare insieme quella risposta che angoscia Lei, che angoscia
l’avvocatura, che angoscia me e che angoscia la magistratura.
(Avv.Giovanni
Sofia): Ringrazio il Procuratore dott. Alfredo
Greco e passo adesso la parola al Presidente del Consiglio Nazionale Forense,
avv. Nicola Buccico.
(Avv.Nicola
Buccico): Io
debbo fare subito una scelta. Se assumere la veste di difensore di Ettore
Randazzo di fronte all’argomentazione pacata ma forte dell’amico dott. Greco, o
se, sulla base di quanto egli stesso ha detto, compiere un tentativo, diciamo
così, unitario, di convergenza degli interessi e dei problemi, per cercare di
capire come mai in Italia si continui a parlare, oramai da tempo immemorabile,
prima e dopo il nuovo processo penale, di una crisi non reversibile della
giustizia e dei rimedi che stentano a venire, con colpe che ricadono ovviamente
sul legislatore e sui ceti interessati al funzionamento dell’amministrazione
della giustizia, quello magistratuale e quello forense; perché è fuori di
dubbio che quote di responsabilità ricadano sia sul ceto forense che su quello
magistratuale.
Principiamo dalla
fine.
Qual è stata
l’ispirazione di questa legge (lasciamo stare l’aggettivazione eccessiva o
roboante) sul Giudice Unico? Una ispirazione di mera razionalizzazione delle
energie presenti. Nessuna riforma di carattere strutturale o concettuale
fondamentale, una migliore utilizzazione delle energie. Una riforma che (lo
dobbiamo dire, riconosciamolo) parte da Flick, e viene attuata (secondo me,
anche bene) da Diliberto, il quale, stanco della politica dei rinvii, dice: “ Vi sono leggi dello Stato: che entrino in
vigore !”.
La legge viene
partorita, come Greco sa, dalla competenza degli apparati ministeriali, che
sono in mano ai magistrati per una legge che risale, se non sbaglio, all’ ’11 o
al ’13 (non ricordo esattamente in questo momento). Debbo dire, onestamente,
che nonostante lo sfoltimento avutosi negli ultimi anni, la politica della
giustizia in Italia è ancora frutto delle scelte che le direzioni generali
fanno; dobbiamo riconoscere che poi ricadono sul Parlamento, che spesso
insegue, media, arranca, abdicando alla funzione primaria del recupero del
primato della politica, e questa carenza si avverte spesso, ed è stata spesso
denunciata dagli avvocati e dai magistrati.
Riconosciamo che ai
vertici delle direzioni generali vi sono magistrati di grandissimo livello; lo
posso dire con competenza e cognizione, essendo quotidiano il mio confronto
istituzionale.
Quindi, viene il
Giudice Unico e si pensa che razionalizzando e giocando sul numero dei
magistrati si possa risolvere il problema fondamentale: come questa macchina
della giustizia può, rispetto alle esigenze ed alle domande che vengono dai
cittadini, offrire risposte adeguate in tempi accettabili?
Avevamo constatato
che la durata media di un processo civile variava dai 7 agli 11 anni, che è
incalcolabile la durata di un processo amministrativo, oramai fermo sulla
soglia del cautelare, che il processo penale (tranne che per i processi a
carico di detenuti, consuetudinariamente celebrati in tempi accettabili e
comunque generalmente nel rispetto dei termini di caducazione della
carcerazione preventiva) soffriva rinvii, ritardi, lungaggini tali da porre
come problema quello che, secondo me, un problema non è: la prescrizione dietro
la porta. E allora, si è cercato di convolare a nozze con i fichi secchi.
Prima questione,
non di scontro, ma di confronto serrato e critico ma antagonista che divide in
questo momento i magistrati dagli avvocati e dal Ministro: rispetto alla
domanda di giustizia è sufficiente il numero dei magistrati togati? Noi
avvocati diciamo no; i magistrati togati ritengono che invece il numero sia sufficiente (in genere, questa è la
posizione ufficiale dell’ANM).
Che sia
insufficiente lo si deduce dalla lettura stessa della legge sul Giudice Unico,
perché è previsto un ingresso e una collocazione permanente e stabile, non in
funzione complementare ma in funzione permanentemente sostitutiva, della
magistratura onoraria. La legge sul
Giudice Unico senza l’apporto stabile della magistratura onoraria non potrebbe
funzionare.
Allora, la prima
questione è questa (poi vedremo come si ha la ricaduta sul ruolo, i tempi, gli
spazi, le possibilità della collocazione del difensore nel processo).
Cominciamo col superare quest’impasse.
E io lo faccio spuntando
alcune armi che Voi spesso agitate nei nostri confronti, e riconoscendo la
bontà di queste tesi (due).
Io sono contro il
reclutamento straordinario, lo dico subito; la magistratura istituzionale è
stata sempre contro il reclutamento straordinario; riteniamo che i rumori
popolari (cioè le agitazioni dei magistrati onorari catturati lungo le strade
attraverso gli spot televisivi) non debbano influenzarci, nonostante gli
avvocati siano diventati un corpo sociale tumefatto nei numeri e spesso nella qualità
(siamo 120.000, a fine 2000 saremo 135.000).
Noi riteniamo
che il reclutamento straordinario oggi
non sia attuabile; che occorra una magistratura competente, qualificata,
professionalmente attrezzata, perché soltanto competenza e professionalità possono
contribuire a connotarla successivamente di quelle caratteristiche essenziali
(sulle quali noi avvocati convergiamo) dell’autonomia e dell’indipendenza; chè
autonomia ed indipendenza non sono un bene castuale della magistratura, ma un
patrimonio per la tutela e la libertà dei diritti di tutti i cittadini.
L’altro motivo, per
cui vi è questa opposizione continua dei magistrati togati alla elevazione del
numero, è quello della qualità dei magistrati togati, che negli ultimi tempi si
è andata degradando (faccio un discorso generale, è ovvio).
Del resto, sapete
come si accede in magistratura; non faccio un discorso autoreferenziale, perché
poi parlerò anche dell’avvocatura, non condividendo una o due cose soltanto di
quelle dette da Ettore Randazzo in termini spiccioli, topici (per es.
formazione del fascicolo, difesa d’ufficio, dove forti sono anche le nostre
responsabilità omissive e
deontologiche).
Si sostiene che
l’allargamento indiscriminato, attraverso i concorsi, del numero dei togati
possa portare a un abbassamento qualitativo ancora superiore a quello attuale.
Oggi l’accesso è
attraverso un concorso nozionistico; non vi è una scuola di preparazione, le
scuole abitualmente frequentate sono pressoché circensi (eh, Greco?); io ho
avuto la fortuna, una volta, di assistere ad una mezza lezione ( faccio il nome
e il cognome , così non ci sbagliamo) tenuta da Galli a Roma: centinaia di
persone, scale, appunti, corsi a divinazione tematica, per la preparazione ad
un incarico, ad una professione, ad una funzione, ad un magistero che per
serietà, responsabilità non ha pari nel nostro ordinamento.
Oggi, per i futuri
magistrati c’è la legge, che entrerà a regime fra tre anni, parliamoci chiaro,
perché il corso è biennale; si pensi che le scuole di preparazione entreranno
in vigore a fine 2000, forse principi del 2001, quindi fra quattro o cinque
anni entreranno a regime. Però…
Quindi, queste sono
le due motivazioni, spesso non emergenti, ma reali, per le quali c’è
opposizione; ma il numero dei magistrati è insufficiente.
Questo numero
insufficiente dei magistrati ha partorito questa ipotesi di razionalizzazione,
che si è scontrata (Onorevole, lei mi deve scusare) subito con i bassi istinti
della politica, dell’un polo e dell’altro.
Perché una politica
di razionalizzazione delle energie non può prescindere, in un Paese civile, da
una profonda, seria opera di rivisitazione della geografia giudiziaria, delle
strutture fisse, stabili, dei presidi. Perché le energie umane (magistrati,
dipendenti, segretari, collaboratori), energie fisiche (carceri, Tribunali,
apparecchi di registrazione, videoconferenze) debbono essere coniugate in
maniera intelligente, sagace, per far sì che l’utente possa ricevere in tempi
accettabili quel servizio di giustizia, che è un servizio di necessità
quotidiana per i cittadini.
Sono state abolite
alcune sezioni distaccate di Pretura (le cosiddette “Preture stellari”, cioè le
Preture peripatetiche, quelle dove il magistrato si trasferiva il giorno
dell’udienza con il cancelliere, con i fascicoli, e dove, in questo clima
deambulatorio, si tenevano udienze “in nome del popolo italiano”).
Quando si è tentato
di porre mano a una revisione più seria (dinamiche sociali diverse,
collegamenti viari, ferroviari, stradali diversi, qualità dell’oggetto dei
procedimenti che potevano far pensare a far sì che uno o più Tribunali
potessero fondersi, che le forze potessero riunificarsi), chiusura netta da
tutte le parti. Pochi spiriti illuminati, che si sono scontrati non tanto con i
magistrati o con gli avvocati, ma con la politica.
E con il sistema
bipolare (o tendenzialmente bipolare, perché è uno stranissimo sistema bipolare
quello che ha partorito e gemmato la più alta serie e il più alto numero di
partiti nel nostro Paese dalla Costituzione ad oggi, perché questa è la verità
sacrosanta; perché in un sistema bipolare imperfetto ogni nuovo partito
determina la possibilità di mutamento di un equilibrio; e quindi i partiti crescono e sono destinati ad
aumentare sempre di più) che oggi vige in politica, vi è stata la totale
impossibilità di una seria revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Talché, voglio dire
agli amici che ci ascoltano, oggi le circoscrizioni giudiziarie esistenti nel
nostro Paese risentono di un impianto pre-unitario, antecedente al 1861; così
si spiegano i 17 Tribunali del Piemonte, le 4 Corti di Appello della Sicilia, e
così via (ragioni estetiche e di bon ton
non permettono che si parli del genius loci , però questa è la
situazione).
Allora la legge
parte già con il piede zoppo, parte con
l’impossibilità, con quel numero di magistrati, di dar corso alla
redistribuzione sul territorio delle energie possibili, prevede immediatamente
un grande afflusso di magistrati onorari.
Con una diversità
spaventosa di magistrati onorari, quale mai si è vista nella storia del nostro
Paese, che conosceva il conciliatore e il vice-pretore, in una realtà sociale
diversa, dove l’accesso all’avvocatura era un accesso tralaticio, era un
accesso che proveniva da alcuni ceti sociali soltanto anziché da ceti
indifferenziati, anziché essere il terminale di area di parcheggio per
disoccupati intellettuali, come spesso è in molte parti del Sud d’Italia.
Ci siamo trovati
con sei o sette livelli di magistratura onoraria: il giudice di pace reclutato
con gli spot televisivi, con la possibilità di infliggere gli arresti
domiciliari (perché non si chiamano arresti domiciliari, però vi è la
possibilità della messa a dimora a casa dei cittadini, il che significa arresti
domiciliari, se non vado errato); poi ci sono i G.O.T. (queste sigle
stranissime…), non scelti più dal ceto forense (ché noi abbiamo ottenuto un
solo risultato, abbiamo detto: perlomeno la temporaneità della magistratura
onoraria, e infatti nella legge sul Giudice Unico c’è la temporaneità; poi abbiamo
detto: che gli avvocati si assumano la responsabilità delle opzioni e delle
scelte, che vi sia il parere vincolante degli Ordini, che costituiscono,
essendo 164, un’articolazione presente sul territorio, un livello di conoscenza
notevole delle capacità dei propri iscritti…no, questo non è a dire), per cui
tutti sanno come si scelgono i magistrati onorari, come questi magistrati
onorari non reggano la spinta, e come sui magistrati onorari si scarichi un
flusso normale di domanda di giustizia.
E abbiamo così due
giustizie parallele: quella dei togati, serie A; il girone di serie B, quella
dei magistrati onorari.
In questa
situazione le nozze coi fichi secchi continuano a celebrarsi quotidianamente,
sicché arriviamo alla legge del 2 gennaio del 2000 con una serie di piccoli
accorgimenti che hanno fatto obiettivamente arretrare non il livello di
garanzie dei difensori, ma la presenza e la collocazione del difensore nel
processo.
Un esempio (perché
senza gli esempi poi non ci capiamo): quando si è andati a stabilire la
competenza del giudice monocratico, e qui c’è stata quella grossa querelle sulla necessità che fosse
recuperato in termini più ampi lo spirito e la natura della collegialità. Bada
bene, sto parlando di spirito e natura della collegialità, perché siccome è
oramai 35 anni che faccio questo mestiere, so benissimo che spesso la
collegialità è un valore virtuale; però quando la virtualità si concretizza
nella pratica, e spesso in camera di consiglio
si concretizza nella pratica, acquista, per l’osmosi, per la dialettica,
per lo scambio, per il confronto, un peso ed un significato notevoli…
Ebbene, non siamo
riusciti ad allargare la collegialità, e sul piano del rimedio empirico abbiamo
rifilato quella zeppa della competenza in ordine all’art.73 del D.P.R. n.309
del 1990, con le aggravanti ivi previste, che permettono oggi a un giudice
monocratico (sia pure dopo la breve esperienza nei collegi, ma con gli
itinerari formativi che non sono più quelli ai quali tu hai preso parte, e
questa è la verità sacrosanta, per la necessità di collocare subito i posti e
di mettere subito le zeppe degli uditori laddove c’è un buco vacante, perché
questa è la tragica verità quotidiana che ci passa sotto gli occhi)..., abbiamo
determinato una competenza che può arrivare ad oltre 20 anni per i giovani
magistrati.
Ma non è questo il
punto.
La verità è che,
dal 1988 ad oggi, sino a questa ultima legge, noi abbiamo visto quotidianamente
ed in maniera sotterranea (al di là delle proclamazioni di facciata tipo: siamo
per il processo accusatorio perché è il processo rispondente ai livelli di
democrazia) un arretramento costante della collocazione della difesa.
Che in pratica i
difensori abbiano le loro colpe e le loro responsabilità, io per primo le
ammetto; dico al mio fraterno amico Ettore, quando il giudice deve formare,
all’udienza preliminare, il fascicolo per il dibattimento, bè, mi pare che ci
sia una norma che dia la possibilità al difensore di chiedere la fissazione di
un’udienza perché il contraddittorio si formi sul fascicolo per il
dibattimento: lo facciamo? Ma non lo facciamo perché la pratica ce lo vieta;
allora, questo è un altro discorso. O quando si viene fastidiosamente nominati
difensori di ufficio, nelle volte in cui chiedendo il termine si riesce ad
ottenere un termine (perché si conosce perfettamente l’elasticità di cui
all’art.108, di quella estremamente generica locuzione: “di norma non superiore…”, ecc…); allora facciamo i difensori di
ufficio.
Ci sono dei
problemi di costume che appartengono a noi e di fronte ai quali noi dobbiamo
assumerci interamente le nostre responsabilità, perché il cittadino che viene
da noi due cose ci chiede: ci chiede professionalità (mi sembra giusto), ci
chiede responsabilità; ci chiede speso
anche giudizio celere, ma quello non dipende da noi, ma da una serie combinata
di fattori nei quali qualche volta vi è
anche la mancata diligenza dell’avvocato.
Non è facile dare
sempre professionalità e responsabilità oggi, perché non ci sono scuole di
formazione (noi come Consiglio Nazionale le stiamo creando, anche insieme alle
Camere Penali), perché la responsabilità è un valore che si conquista, l’etica
della responsabilità è qualcosa di ancora più grave; non è facile, però ci sono
professionisti responsabili e capaci.
Che non svolgono
una funzione privata solamente; la nostra è una funzione pubblica, e debbo
contestare quello che ha detto l’amico Greco qua; non è una funzione privata.
Cioè, gli avvocati hanno, nella collocazione dell’ordinamento, per genesi
derivante ora non soltanto dal generico art.24 della Carta Costituzionale, ma
anche dallo specifico art.111, una connotazione di carattere anche pubblico.
Del resto, è pacifico che gli avvocati giurano di osservare le leggi
dell’ordinamento ed è pacifico che gli avvocati hanno l’ossequio ad una doppia
lealtà: noi abbiamo il dovere della lealtà nei confronti del cliente, ma
abbiamo, superiore a questa lealtà, il dovere della lealtà nei confronti della
legge dell’ordinamento; questo mi sembra pacifico, guai se non fosse così.
E questo dà
connotazione pubblica al nostro impegno.
Perché è
obbligatoria la presenza dell’avvocato se l’opera dell’avvocato si risolve
soltanto nell’esercizio di un mandato di carattere privatistico? Vi è la
connotazione pubblica che rende l’avvocato soggetto interlocutore pubblico
nella celebrazione del processo; questo mi sembra pacifico.
Noi abbiamo
difficoltà, spesso, a svolgere la nostra professione nel rispetto di queste
regole e con le strumentazioni che abbiamo.
Perché? Tu hai
detto una verità, l’hai detta in maniera implicita più che esplicita, di fronte
alla quale non si può che convenire: quando abbiamo accettato il nuovo processo
nel 1989, dopo lunghissimi anni (perché qui cominciò con Carnelutti il
dibattito sul processo accusatorio, e cominciò dalla primissime sentenze della
Corte Costituzionale; ci sono stati ritardi storici, la Costituzione è del ’48
ma la Corte Costituzionale ha iniziato a funzionare nel 1955, questo mi sembra
pacifico), forse tutti quanti abbiamo sottovalutato e non abbiamo metabolizzato
questo tipo di processo.
Né i magistrati né
gli avvocati, questa è la verità sacrosanta; non l’abbiamo metabolizzato,
questo è un dato di fatto proprio pacifico.
Perché passare da
un modello nel quale il processo era carsico, l’avvocato devolveva la propria
attività soltanto nella funzione dibattimentale dell’arringa e della
valutazione critica di ciò che, spesso a sua insaputa, era stato costruito e si
era costruito, ad una fase dinamica, di controllo sin da fase delle indagini,
richiedeva un’operazione di rigenerazione culturale e di rimeditazione del
proprio ruolo, non soltanto nel processo ma anche nella società, che era
difficile riconquistare. E così anche per i magistrati.
Ci sono state delle
resistenze; quanti avvocati ho sentito dire: “A me piaceva più il processo Rocco” ! E quanti magistrati inseguono con nostalgia il modello di un
giudizio autocratico, non democratico come quello accusatorio ! Questo è il
dato di fatto.
E così abbiamo
cominciato con un accusatorio misto, mutilato dagli interventi della Corte
Costituzionale “super-legislatore”; perché, caro Onorevole (lei è stato
giudice, mi pare, ora anche onorevole; l’ho incontrata alla Commissione
Giustizia, me lo ricordo), il super-legislatore italiano in questi anni è stata
la Corte Costituzionale, questa è la verità. La sentenza n. 361 aveva creato la
cosiddetta “pantomima scenica” del 513, per cui si andava là, si recitava
gestualmente e poi si vedevano i risultati. Questa è la verità.
Abbiamo avuto
questo allontanamento dell’avvocato. Questo allontanamento si è obiettivamente
accresciuto, in questa maniera; ma si è accresciuto (e qui non si può non
concordare con l’analisi che ha fatto Ettore Randazzo) nella involuzione del
processo.
Perché, in
definitiva, prima che cosa avevamo? Avevamo un’udienza preliminare, che, per
renderla più preliminare possibile (se mi si passa il termine), vi era stato
bisogno di una leggina che toglieva quell’aggettivo “evidente” per il 425, se non vado errato; però le cose poi non
sono cambiate.
Oggi che cos’è
l’udienza preliminare? E’ un luogo di
giudizio, senza le garanzie che un grado di giudizio proprio, fisiologico ha !
Questo, per dire, in estrema sintesi, perché, diciamo, io faccio una sintesi
complessiva e riassuntiva dell’intervento di Ettore, ma questa è la verità:
oggi l’udienza preliminare è un vero e proprio grado di giudizio, però è un
grado di giudizio che non è assistito, questo è il dato di fatto obiettivo…
Poi, lasciamo stare
tutti gli altri problemi che sono reali…perché, quando Ettore Randazzo citava
l’art.358, e io ti ricordo che i valori e i diritti dell’imputato sono
perimetrati soltanto in quell’avverbio residuale “ altresì ” nell’art.358… quante volte è stato attuato e quante
volte è stato obliterato l’art.358 in
questa parte residuale, secondo la quale il P.M. ha l’obbligo di svolgere
accertamenti anche a favore dell’imputato?
Ma non per
cattiveria, non per scelte; ma perché purtroppo sappiamo quali sono i numeri
con i quali si ha quotidianamente a che fare, questo è un altro discorso.
Ma la mia idea è
un’altra: che con questa legge noi abbiamo creato oggi un grado di processo
senza quelle garanzie, questo è il dato di fatto obiettivo. Abbiamo creato un
rito alternativo con ancora minori garanzie.
Qual era la
difficoltà del rito alternativo mai decollato (parlo dell’abbreviato,
naturalmente, perché, per il patteggiamento… io sono d’accordo con la
retrocessione delle richiesta di patteggiamento al momento dell’udienza
preliminare; è giusto, scontiamo antiche pigrizie, non ci riduciamo all’ultimo
momento, ma soprattutto abbiamo sin dall’inizio il quadro preciso; è giusto,
evitiamo quello che succedeva poi nelle udienze)?
Ma perché il rito
abbreviato è fallito nel nostro Paese? Qui vi è un’indagine statistica non
completa ma satisfattiva: è fallito soprattutto per le resistenze di molti
magistrati contrari a questo Codice, e per l’arbitrarietà della determinazione
della soglia della pena.
Col patteggiamento
vi era il controllo delle parti, col rito abbreviato, no. E allora quando la
esperienza ti diceva che l’accesso al rito abbreviato comportava poi
un’arbitrarietà nella determinazione della soglia su cui costruire il regime
sanzionatorio, questo scoraggiava coloro che volevano accedere al rito
abbreviato, che di per sé era un rito che, pur nella sua premialità, poteva
essere un elemento di grande capacità deflattiva del processo penale. E’
fallito.
Che rito abbreviato
abbiamo creato adesso? Abbiamo creato un rito abbreviato dove, eliminate le
voci del consenso o del dissenso, si prevedono apparati di strumentazione
probatoria sottratti al controllo della difesa. Questi sono i punti, senza fare
la casistica, questa è la verità.
Poi ci sono le
cattive abitudini dei magistrati e degli avvocati; quali? Due esempi.
Tu hai citato il
416…oggi c’è il 415-bis. Io richiamo articoli del codice postale, non del
Codice di Procedura Penale. Perché? Allora, esperienza vostra di avvocati.
416: arrivata
fastidiosamente la notifica (anzi, la Polizia Giudiziaria ha preso l’abitudine a non notificare, a
chiamarti: “ Ho qui una massa di cose”, dice,
“come dobbiamo fare?” ; “Venite allo studio e sennò me la
notificate, che vi posso fare? E sennò pigliatevela con il Procuratore, che vi
posso fare?” ; io non ci vado mai, qualcheduno ci va pure a ritirarselo,
l’avviso), l’interrogatorio viene demandato al Maresciallo della Forestale XY,
ché ormai abbiamo anche la Forestale, questa è la verità sacrosanta …
Per cui nessuno di
noi andava mai da nessuna parte, era vissuto con fastidio. Io vedo ancora tanti
Sostituti Procuratori della Repubblica alle prese…”Madonna, mi sono scordato il 416…il corriere…”; ma è diventato un
C.a.p., un’abbreviazione postale, un obbligo previsto dalla legge, ma non il
rispetto di una fase del processo che concettualmente è predisposta ad
allargare il ventaglio delle possibilità esplicative della difesa, questa è la
verità.
Ma quante volte
andiamo negli uffici del P.M. e dice “Eh,
lo dovevo mandare…”; sì perché lo dice la legge, ma se invece fosse vissuto
in maniera diversa… ma del resto questo è pacifico, è esperienza quotidiana.
Ecco perché io sono
sempre stato un moderato, come tu sai, ho cercato sempre di spezzare qualche
lancia in favore vostro; ma quante volte (io ho l’abitudine, sono un po’
rompiscatole, da questo punto di vista, nell’esercizio professionale) appena
c’è il minimo sentore io inondo di richieste ex 335 al Procuratore della
Repubblica, e una settimana dopo, immediatamente, richieste di essere sentito
ancora dallo stesso Procuratore della Repubblica, con osservazioni e note,
perché ho sicuramente interesse nei processi che si presume possano prendere un
avvio o un terminale delicato, che sul tavolo del G.U.P., nell’ipotesi che mi
dovesse cadere una richiesta, ci sia un po’ di materiale, ci sia la voce della
difesa, “la difesa ha chiamato”!
Questo provoca
fastidio, perché i numeri sono diventati insopportabili, perché il costume è
diventato diverso, perché è necessario che vi sia fra noi un costume diverso,
questa è la verità.
Non so se hai
notato l’eleganza con cui ho glissato il tema della separazione delle carriere,
che ci dividerà di qui a qualche giorno, perché, come sai, c’è un referendum.
L’ho glissato con eleganza, però vorrei dirti questo, ed è la verità
sacrosanta: in Italia ci sono, nella maggioranza, magistrati che fanno il loro
dovere, e lo fanno in condizioni di grandissima precarietà rispetto alla mole
spaventosa di lavoro; questa è la verità, c’è poco da discutere.
E c’è un ceto
forense che va riacquistando la sua identità culturale, perché questo è importante;
non il ceto forense che si perde nelle questioni ammennicolari, qualche volta
perverse.
Fra questi due ceti
deve intervenire un patto di collaborazione scevro dai pregiudizi, perché se
facciamo vincere i pretesti e annulliamo le ragioni, e le ragioni militano a
favore di un processo che significhi affermazione dell’identità culturale del
luogo in cui si verifica il diritto del cittadino…
Al riconoscimento
del diritto del cittadino, sia esso imputato o parte offesa, dobbiamo
contribuire nella specificità spesso contrapposta dei compiti, nell’antagonismo
dei ruoli, magistrati e avvocati. Coloro che vogliono dividerci sbagliano.
Per esempio, e ho
finito, un tema che ci divide è quello dell’astensione. E’ la verità, ci
divide, il tema dell’astensione dalle udienze. Noi sosteniamo che le astensioni
siano legittime, i magistrati dicono che sia uno dei motivi di maggiore ritardo
nella celebrazione di processi, un ostacolo.
I Codici di
autoregolamentazione sono sostanzialmente ben calibrati, perché tengono presente
il limite della prescrizione come limite non valicabile; non ci si può astenere
dalle udienze se è prossima una scadenza prescrizionale.
Anche se sulla
prescrizione il “rito ambrosiano” la deve finire di coltivare illusioni. Questi
la devono finire! Né possono dire, come ho ancora letto nei giorni scorsi
sull’ultimo numero di “Micromedia” uscito il 29 di Febbraio (“Micromedia”, come
si sa, è una grande rivista culturale dedicata al giustizialismo, così, per
vocazione nel nostro Paese) che i termini di prescrizione erano legati al
vecchio Codice Penale; al nuovo o al vecchio, sono termini amplissimi, diciamo
la verità. Non è sostenibile nel nostro Paese, in un Paese civile, quattro anni
e mezzo per una contravvenzione, sette anni e mezzo per i reati modesti; un
processo non può durare più di sette anni e mezzo!
Quindi i rimedi
vanno trovati altrove, lasciamo stare la prescrizione.
Comunque, le
astensioni si fermano di fronte alla prescrizione, si fermano nei processi a
carico dei detenuti perché si ritiene che il bene “libertà” sia superiore a
tutti quanti gli altri.
Allora, ti parla
uno che notoriamente non è proprio favorevole alle astensioni. Però ci sono
state e ci sono astensioni che hanno costituito l’unica possibilità, per un
ceto forense che non si preoccupava dei propri interessi (ma in quel caso si
preoccupava, da intermediario, degli interessi dei cittadini), di far sentire
la propria voce. Che dovevamo fare?
Dobbiamo evitare
queste demonizzazioni.
Dobbiamo cercare di
riprendere insieme il filo della matassa e capire che se nel processo riusciamo
a darci, avvocati e magistrati, quel minimo di regole deontologiche comuni, il
processo non potrà che riuscire a soddisfare le sue ragioni esistenziali in
maniera migliore.
Non so sei sai che
abbiamo stabilito con l’ANM, a livello nazionale, una sessione di incontri, con
la istituzione di una Commissione per la determinazione di comuni regole
deontologiche, che possono essere accettate sia dagli avvocati e sia dai
magistrati.
E’ un primo passo
in avanti. Speriamo anche di coltivare comunione di interessi anche sotto il
profilo della formazione, e la frequenza degli avvocati ai corsi del CSM è un
aspetto sintomatico di questo nostro interesse.
In questa ottica io
penso che molti dei mali che affliggono la giustizia possano e debbano essere
laicamente superati.
(Avv.Giovanni
Sofia):
Ringraziamo
l’avv. Nicola Buccico per il suo intervento; prima di passare la parola a chi
volesse prenderla, vi è un fax proveniente dal Presidente della Provincia, Dott.
Alfonso Andria, che si scusa di non essere presente per impegni concomitanti, e
rivolge a tutte le Autorità presenti, nonché ai relatori ed ulteriori
interventori le “ scuse e un augurio di
buon lavoro, nella certezza che dal dibattito emergeranno importanti spunti di
riflessione, in una fase così complessa e delicata per la giustizia nel nostro
Paese e nel nostro territorio”.
Passo adesso la
parola all’On. Raffaele Marotta.
(On.Dott.Raffaele
Marotta):
Ossequi. Io saluto
tutti, il presidente Buccico, l’avv. Randazzo, il Presidente della Camera
Penale di Vallo della Lucania. Innanzitutto debbo rivolgere un ringraziamento
sentito all’avv. Giovanni Sofia, omonimo e continuatore delle iniziative
culturali del suo grande zio, l’avv. Giovanni Sofia, al quale è doveroso
rivolgere un pensiero commosso in questa circostanza. E’ augurio mio che queste
iniziative siano continuate, che queste manifestazioni, questi incontri tra
l’avvocatura e la magistratura siano molto
più frequenti, con la partecipazione pure dei cittadini, che sono poi i
destinatari delle norme.
Io condivido
appieno l’analisi (almeno quella iniziale ) dell’avv. Buccico.
Parliamoci chiaro.
Io ho sempre sostenuto che i problemi della magistratura fossero tre; primo:
organici, secondo: la scelta dei capi degli uffici, terzo: la residenza.
Non è concepibile
che un giudice che deve prestare servizio, dico, a Sala Consilina o a Vallo
della Lucania debba venire da Roma o da Napoli e tornare nella stessa giornata
a casa sua; questo comporta i disagi che tutti conosciamo.
Condivido appieno,
ed è una cosa che ho sostenuto da sempre, quanto agli organici, la assoluta
insufficienza degli organici della magistratura; da quando sono entrato in
magistratura (non so se ho reso l’idea), ché a questo proposito io sono solo
un magistrato, mi trovo in politica per
puro caso, solo per vicende personali di salute (non potendo più continuare a
fare il magistrato così come l’avevo fatto sempre, avendo io subito un’operazione
che mi rende portatore di tre by-pass).
Questo per chiarire a tutti quanti: ero e sono rimasto in effetti un
magistrato.
Ho sempre sostenuto
che il numero fosse insufficiente, e quando abbiamo udito la nostra Commissione
(quando c’ero io il presidente era Nino Abate, poi la Paciotti, poi Antonio
Martone, e, da ultimo, Scala)… ho sempre detto questo, però non riscuotendo
nessun consenso.
E per aver detto
questo, all’inaugurazione di un anno giudiziario a Salerno, che, anziché
discutere del sesso degli angeli, ci dovevamo e ci dobbiamo interessare di
questa urgenza della situazione (perché la gente lamenta che per vedere risolta
una vicenda civile debba attendere 20 anni, che, sottoposto ad indagini, uno
debba attendere anni per sapere qual è la sua posizione), per aver detto
questo, se non mi hanno arrestato ci è mancato poco (non so se ho reso l’idea);
e questo per colpa di un nostro collega (non faccio il nome, e non ripeto
neanche quello che disse questo collega, perché avrei dovuto senz’altro
percorrere vie diverse…cose da pazzi !).
Questo è il
problema, egregi signori. E per aver ignorato questo ci troviamo in questa
situazione, perché, come giustamente rilevava l’avv. Buccico, l’abbiamo noi la
prova dell’assoluta insufficienza dei magistrati: abbiamo creato le sezioni
stralcio !
Ma voi vi rendete
conto? La magistratura onoraria oramai è numericamente prevalente rispetto a
quella togata, su questo non c’è dubbio. Ma è pure evidente la commistione tra
l’una e l’altra funzione, egregi signori.
Mi permetto di
dissentire dall’avv. Buccico solo quando dice della geografia giudiziaria. Un
momento, noi in Italia abbiamo 12 Tribunali con un organico di 4 magistrati più
il presidente, ne abbiamo, se non ricordo male, 15 con un organico di 5
magistrati compreso il presidente (forse gli altri sono di 3 più il presidente,
cosa assurda); in tutto saranno una quarantina o una cinquantina di questi
Tribunali sopprimendi (c’è pure Vallo della Lucania tra i Tribunali
sopprimendi, ma tutti sappiamo che Vallo addirittura avrebbe bisogno di un
aumento dell’organico).
Allora, vedete che
questo sistema non funziona.
Ma io voglio dire
di più; benissimo, sopprimiamo quei 30 Tribunali che hanno un organico di 3, 4
o 5 magistrati (un altro paio in Procura, fanno 6 magistrati, 6 x 3 =18, 180
magistrati): abolendo, non so se ho reso l’idea, non si risolverebbe proprio
niente.
Ma mi permetto di
dire pure un’altra cosa: che il grosso Tribunale non è un modello da imitare;
dobbiamo smembrare i grossi Tribunali. La giustizia, io dico, è vero che è un
servizio, ma non è un servizio automobilistico: bisogna che il cittadino abbia
la possibilità di essere a contatto con il giudice, e il giudice con il
cittadino, questa è la verità. Quindi la famosa turris eburnea nella quale noi
ci siamo per tanti anni chiusi dev’essere abbattuta; perché la
giustizia, il diritto, io dico, è una categoria dello spirito, e il servizio
automobilistico è un’altra cosa.
Debbo dire pure
(sono d’accordo con l’avv. Buccico, che, se anche non l’ha detto, l’ha detto
implicitamente) della separazione delle carriere. Io sono un magistrato, non ho
mai fatto il P.M. (forse non l’avrei nemmeno saputo fare, perché ci vogliono
delle attitudini particolari per fare il P.M., questo è quello che la gente non
vuole capire, compresi i magistrati).
La cultura della
giurisdizione, speriamo che l’abbia il giudice, ma non la potete avere voi
P.M.; se l’avete, va bene, ma non è che io mi debbo preoccupare della cultura
della giurisdizione da parte di chi la giurisdizione non la esercita; mi
permetto di dire questo: la dobbiamo avere noi giudici, e speriamo che
l’abbiamo almeno noi giudici, questa è la mia convinzione.
E non è perché io
mi vado a prendere il caffè con il P.M.; il giudice dev’essere, diciamo così,
una tabula rasa, non dev’essere
pregiudicato il suo giudizio, non dev’essere influenzato in nessun modo da un
particolare rapporto (concorso uguale, tu sei il primo, io sono il secondo…);
perché quando io mi trovo di fronte a un P.M. che mi è superiore per capacità,
per anzianità, io, senza che me ne accorgo, posso subire la sua influenza:
quante volte i giudici copiano le requisitorie dei P.M. (non cambiamo neanche
le parole, molte volte si corre pure questo rischio…)! Purtroppo questa è la
verità.
Io dico che il
giudice, se vogliamo che sia terzo ed imparziale, non abbia nulla a che vedere,
sotto nessun aspetto, con il P.M.. Io almeno, questo sostengo, però l’opinione
è condivisa da pochi.
Per quanto
riguarda, in particolare, le tematiche così delicate che sono state affrontate,
io, innanzitutto, dico: noi modificammo l’art.513, avv. Buccico, e riuscimmo
veramente a realizzare una sintesi tra gli opposti; io mi ricordo, furono uditi
i magistrati, pervennero a noi delibere di Consigli degli Ordini, insomma
praticamente riuscimmo ad operare una sintesi delle varie posizioni.
Perché nel processo
penale (lo dico a me stesso), il problema è questo: come possono entrare nel
patrimonio di conoscenza del giudice che deve decidere tutte quelle
informazioni della fase delle indagini preliminari?
Parliamoci chiaro,
il principio è che la prova si deve formare in dibattimento, nel
contraddittorio fra le parti, giusto? Questo principio non può essere ignorato,
il diritto di difesa è caratterizzato da questo principio.
Allora, tutte le
volte in cui quelle informazioni, l’esito delle indagini preliminari, non
possono essere introdotte nel patrimonio di conoscenza del giudice senza il
contraddittorio tra le parti, quelle informazioni sono roba da niente: questo è
il principio.
Allora noi cercammo
di realizzare questa sintesi, con la modifica dell’art.513, per intenderci,
riguardo alle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria delegata dal P.M. o
al P.M. dalle persone di cui all’art.210, ve lo ricordate? Chi sono queste
persone, lo sapete meglio di me.
Queste
dichiarazioni in dibattimento debbono essere filtrate; ebbene una sentenza, la
361 (che io nelle sedi competenti ho definito in un determinato modo,
avvalendomi dell’immunità parlamentare, che non ripeto oggi), quella sentenza è
sbagliata, purtroppo ce lo dobbiamo dire: è manipolata, certo in maniera
colposa, e perché?
Premette questa
sentenza: “ Il diritto di difesa è tale
che, perché quelle informazioni delle indagini preliminari possano entrare nel
patrimonio di conoscenza del giudice del dibattimento, è necessario che si
instauri su di esse, nel dibattimento, un contraddittorio tra chi le ha rese e
il destinatario delle stesse”.
Principio
sacrosanto; e come lo risolve la Corte Costituzionale? Ricorrendo all’art.500.
Ma sapete l’art.500 che riguarda? I testimoni, non le persone del 210 che hanno
la facoltà di astenersi dal rispondere; li possiamo pure rendere testimoni, ma
ci vuole una legge. Qui suo iure utitur
neminem laedit: io mi avvalgo della facoltà di non rispondere (me l’avete
data voi leggi), punto e basta.
Ma ecco, cosa
strana, l’estensore dice: “Ah no, un
momento. Ecco la parificazione…sono citati, possono essere accompagnati…”; Non
significa niente! Io compaio, ammanettato o non ammanettato, e dico: “Mi voglio astenere dal rispondere”: è
finito il discorso, non c’è più la possibilità che queste informazioni filtrino
nel contraddittorio delle parti !
Ma ancora non è
finita, lo sbaglio della Corte è ancora più grave: è di sostanza, è di
contenuto.
L’art.500, 1° comma
(lo ricordo a me stesso) che dice? Per contestare il contenuto della
deposizione del teste io faccio ricorso alle famose dichiarazioni che questa
persona ha reso; ma per fare che cosa? Per contestare il contenuto della
deposizione. Qual è la deposizione? Quella che si rende davanti al giudice, non
quella che si è resa davanti al P.M., giusto? Quindi è necessario che il teste
abbia deposto, e abbia taciuto sulle circostanze riferite al P.M., giusto?
Benissimo, qual è
l’ipotesi che il 513 risolveva? Partiva dal presupposto che una persona non
avesse parlato, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi la sentenza è sbagliata sia per quanto
riguarda il riferimento al 500 e sia per quanto riguarda il contenuto, è
manipolata, è una cosa assurda.
Ecco perché siamo
stati costretti, avv. Randazzo, a ricorrere alla famosa modifica del 111; noi
siamo stati costretti, dovevamo per forza: perché rebus sic stantibus, invariata la Costituzione, qualsiasi norma
sarebbe stata tacciata di incostituzionalità, questa è la ragione. Io mi rendo
conto che parlare di giusto processo o di giusta sentenza è, come dire: “ Come sarebbe, il processo può essere anche
ingiusto? ” ; ma siamo stati
costretti ad introdurre nella Costituzione quella modifica. Purtroppo, questa è
la genesi della modifica costituzionale; siamo stati costretti a dire che il
processo penale è basato sul principio che la prova si deve formare nel
contraddittorio, siamo stati costretti a dire che la colpevolezza di un
imputato non può essere dichiarata sulla base delle dichiarazioni di chi, è
vero, per sua libera scelta, volontariamente si è sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o da parte del suo difensore. Questa è la verità.
Colui che rende una
dichiarazione e accusa un altro, colui che è anche legato da un processo che è,
diciamo così, anche probatoriamente è collegato a un altro, può dire pure: “Perisca Sansone con tutti i Filistei!”.
Noi, quando
parliamo con un testimone, gli domandiamo sempre: “Ma tu hai mai avuto a che fare con l’imputato? Tua moglie ha mai avuto
una controversia, si sono mai bisticciati…?”; cioè, la dichiarazione, sulla
base della quale noi affermiamo la responsabilità, deve partire a priori scevra da ogni sospetto: e
questo non si può dire di colui che chiama in correità qualcun altro, questa è
la verità.
Tanto è vero che
oggi abbiamo in Parlamento una legge che vuole restringere la platea delle
persone che hanno diritto al silenzio: l’hanno capita, è l’unica via, non ce ne
sono altre. Ma noi ci opporremo, perché quello è un testimone che nasce con una
presunzione di inattendibilità, è chiaro questo.
Guardate che il
Padreterno sta in Cielo: noi magistrati quando giudichiamo abbiamo bisogno di
prove che a priori siano scevre da
ogni sospetto, sennò il Padreterno sta là, noi siamo qua (non so se ho reso
bene l’idea); non è che noi dobbiamo per forza condannare le persone !
Vorrei dire solo
qualche cosa sulla cosiddetta “legge Carotti”.
Io non sono un
difensore della “legge Carotti” perché appartengo a tutt’altra parte politica;
però, avvocato, deve sapere che questa… sapete che prevedeva? Prevedeva la
udienza pre - dibattimentale !
Non ne parliamo.
L’udienza pre -
dibattimentale dava corpo a quella sua tesi secondo cui l’udienza preliminare è
un giudizio di primo grado. Adesso non lo è tanto, ma lo era in maniera decisa
e decisiva, nella previsione (non governativa, per la verità, guardate, perché
Flick non propose questo, anzi si limitava a risolvere il problema dell’udienza
preliminare nei processi davanti al pretore, ecc. ecc.)…
(Avv. Randazzo): Saraceni l’ha proposto…
(On. Dott. Marotta): Bravo. E Saraceni appartiene a una parte
politica ben conosciuta. Eh no, le cose si devono dire, perché qua critichiamo
le cose indipendentemente da chi le propone? Eh no, eh no! Le cose si devono
dire. Udienza pre - dibattimentale?… Esatto, on. Luigi Saraceni.
Noi siamo riusciti
a non farla passare, quella famosa udienza pre-dibattimentale, è rimasta
udienza cosiddetta preliminare.
Io non sono poi dell’avviso poi che questa udienza
preliminare sia, come dire, un giudizio di primo grado; non sono, per la
verità, nemmeno dell’avviso che questa legge (anche se non ne sono stato un
sostenitore) riduca le facoltà della difesa. Per es., c’è una norma che questa legge introduce: quella che dà al G.U.P.
la facoltà di ammettere, anche d’ufficio, le prove che siano manifestamente
decisive per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: bè, tutto si
può dire, che questo sia un giudice - indagatore, un giudice –inquisitore…
No! E’ un giudice che invece, anche in presenza
di una lacuna della difesa, dice: “Questa
prova è manifestamente decisiva per la pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere”, io non vedo niente di strano.
E’ una cosa in favore della
difesa (lei, avv. Randazzo, diceva “E’
una cosa apparentemente a favore nostro”,
ma io dico di sì).
Così come non vedo
niente di strano nell’altra norma che prevede la possibilità che il giudice,
dopo tutte le indagini, magari fatte pure espletare da lui, in presenza di
elementi di prova insufficienti o contraddittori, di elementi di prova
assolutamente inidonei a sostenere
l’accusa in giudizio, debba pronunciare la sentenza di non luogo a procedere.
Ebbene, che c’è di
strano, scusatemi? Anzi, si eviterebbero dibattimenti. Ha visto il processo
Andreotti? E’ durato 4 anni il dibattimento, si è concluso come si è concluso;
forse, se ci fosse stata questa norma il dibattimento non si sarebbe celebrato.
Quindi, qualche
cosa di buono la legge la contiene.
Scusate, ma esiste
l’art.125 disp. att.? Che dice? Dice che il P.M. quando gli elementi non siano
idonei a sostenere l’accusa, deve chiedere l’archiviazione; e, a maggior
ragione, il giudice che si veda investito di una richiesta di rinvio a
giudizio, verificandosi la stessa situazione,
è del tutto naturale che pronunci una sentenza di non luogo a procedere.
Che si doveva dire? Si doveva dire forse che la situazione non era suscettibile
di una rivalutazione in dibattimento? Ma questa è una cosa implicita.
Quindi, secondo me,
queste due disposizioni (mi permetto di dissentire dall’avv. Randazzo) non sono
“apparentemente” a favore della difesa, sono “effettivamente” a favore della
difesa dell’imputato.
Che ci debba essere
una parificazione, su questo non c’è dubbio.
Diceva Alfredo
Greco che il P.M. essendo una parte pubblica non può essere pari a una parte
privata. No, questo è profondamente
sbagliato: il processo, specie il processo accusatorio, vede le parti sullo
stesso piano. Come si fa a dire che il P.M. debba avere una posizione di
preminenza? Questo è assurdo. Solo perché rappresenta anche gli interessi degli
offesi? Bè, questi provvederanno alla loro difesa nel modo migliore, ma non si
può dire che il P.M. , solo perché dovrebbe rappresentare gli interessi di
queste persone debba essere su un piedistallo superiore: questo non lo credo
proprio.
Le indagini
difensive. Noi alla Camera dei Deputati abbiamo approvato un articolato, è al
Senato che la cosa non va; però mi hanno detto che ci sono resistenze anche da
parte dell’avvocatura.
(Avv. Buccico): No, non è vero questo.
(On.Dott. Marotta):
Non ce ne sono ? Va benissimo.
Siccome il relatore
nella Commissione della Camera dei Deputati è stato un deputato della
sinistra…Nel Senato la sinistra ha una stragrande maggioranza, non si vede
perché opponga queste resistenze.
(Avv.Giovanni Sofia): Ringraziamo l’on. Marotta per il
contributo che ha dato con il suo intervento. Velocissimamente, pare che ci sia
un intervento…no, quindi rinuncia…
Allora ringraziamo
tutti i partecipanti a questo convegno, sperando di aver dato un contributo a
quelle che sono le difficoltà interpretative sotto le varie angolazioni.
Speriamo di vederci quanto prima e di riparlare in termini un po’ più positivi
della legge sul Giudice Unico.
Grazie.