|
la
tutela cautelare ()
Sommario:
1.- La legge delega, l’ambito di applicazione del nuovo procedimento cautelare
e i rapporti con la normativa comune.- 2.- Il procedimento cautelare ante
causam ex art. 23 d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5.- 3.- Segue.
L’attenuazione della strumentalita' della tutela cautelare.- 4.- Segue. Le
altre novita' della disciplina del procedimento cautelare ante causam.-
5.- Il procedimento cautelare in corso di causa ex art. 24 d.leg. 17
gennaio 2003, n. 5: il giudice competente.- 6.- Il «giudizio abbreviato».-
7.- Segue. L’operativita' della disciplina. 8.- Segue. I rapporti tra cautela
e merito.
1.- L’art.
12, co. 2°, lett. c) della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, ha
attribuito al legislatore delegato il compito di prevedere «la mera
facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo
l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario
cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la
conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche'
gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi
promossi per finalita' diverse».
La disposizione
corrisponde al testo elaborato dalla Commissione «Mirone»,
ripreso in parte qua dal Governo nella XIII Legislatura con il d.d.l.
7123/C/XIII. Non trova, invece,
riscontro nella proposta elaborata dalla Commissione «Rovelli»,
e, in particolare dalla Sottocommissione «Giustizia per le imprese».
Nel corso dei lavori e
del dibattito che hanno preceduto la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, ed il
d. leg. 17 gennaio 2003, n. 5, era stata avvertita l’esigenza di definire
rapidamente le questioni relative alla impugnazione delle deliberazioni e, in
particolare, di quelle di approvazione dei bilanci e di esclusione dei soci, e,
quindi, di evitare che una pronuncia di annullamento resa a grande distanza di
tempo avesse conseguenze devastanti sulla vita della societa' e sull’esercizio
della impresa sociale.
Sennonche', si era posto
in evidenza che la sommarizzazione dei procedimenti di impugnazione delle
deliberazioni non era una risposta adeguata all’obiettivo.
Tali controversie, infatti, implicano una serie di attivita' incompatibili con
la struttura affatto informale della cognizione, prima fra tutte una compiuta
definizione in limine litis del thema
decidendum, cioe' una specificazione dei motivi di invalidita'. Poiche',
inoltre, il problema era posto non tanto in riferimento alla disciplina, quanto
alla concreta prassi applicativa della stessa, si era dubitato della opportunita'
di affidarne la soluzione ai poteri discrezionali del giudice e cioe' proprio
alle prassi applicative indicate quale fonte dei disagi. La sommarizzazione dei
procedimenti, infine, appariva incompatibile con il giusto processo, che deve essere, ai sensi del novellato art. 111
Cost., regolato dalla legge.
Era apparsa, quindi, una soluzione ragionevole e, comunque, realistica
prevedere la concentrazione delle attivita' processuali che tali controversie
richiedono mediante l’individuazione degli strumenti per imporre al giudice ed
alle parti una scansione temporale idonea a garantire certezza ai rapporti
societari e all’esercizio della impresa sociale,
circoscrivendo l’ambito della tutela sommaria alle «controversie nelle
quali le questioni di fatto prevalgano su quelle di diritto e le situazioni
sostanziali siano normalmente esposte a pregiudizio nei tempi anche fisiologici
della tutela ordinaria»:
nel corso dei lavori e del dibattito che hanno preceduto la legge delega 3
ottobre 2001, n. 366, ed il d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, infatti, si prevedeva
l’applicazione delle nuove regole processuali anche alla materia del diritto
industriale.
Nella
consapevolezza che l’adeguamento in via interpretativa della disciplina
processuale alle esigenze delle specifiche controversie trova ostacoli nella pur
apparente rigidita' della normativa, quelle proposte erano orientate verso un
adattamento della disciplina comune alla tipologia del contenzioso nelle materie
considerate, sul presupposto che la disciplina processuale, contenuta in norme
generali ed astratte, ma suscettibile di interpretazioni ed applicazioni
differenziate, potrebbe e dovrebbe essere adeguata ai concreti bisogni di
ciascuna controversia, allo stesso modo in cui, a seconda delle diverse
esigenze, si utilizza il martello, il cacciavite o la chiave inglese.
Sennonche', come gia'
altrove si e' rilevato,
le disposizioni processuali di cui al d. leg. 17 gennaio 2003, n. 5,
costituiscono una «sperimentazione» della riforma complessiva della
giustizia civile. In realta', esse costituiscono attuazione dei principî e dei
criterî direttivi dello schema di legge delega per la riforma del codice di
procedura civile elaborato dalla Commissione presieduta dal professore Romano
Vaccarella, attualmente giudice della Corte costituzionale.
Sebbene al Governo sia
sembrato «naturale»
raccogliere i frutti di un lavoro, avviato come urgente sin dall’inizio
della legislatura ma sorpassato da altre iniziative,
gli artt. 23 e 24 d. leg. 17 gennaio 2003, n. 5, non possono che essere
interpretati, applicati e valutati in riferimento ai principî ed ai criterî
direttivi della legge delega ed al suo specifico ambito di applicazione.
La nuova disciplina dei
procedimenti cautelari, infatti, dal 1° gennaio 2004, sara' applicabile alle
controversie societarie, a quelle di intermediazione finanziaria, a quelle tra
banche e tra banche, associazioni di consumatori e camere di commercio, nonche'
a tutte quelle a queste connesse.
In questo ambito, l’obiettivo indicato dalla l. 3 ottobre 2001, n. 366
consiste nell’«assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei
procedimenti». Con specifico riferimento alla tutela cautelare, lo
strumento indicato dal legislatore delegante consiste nella attenuazione della
strumentalita' tra cautela e merito.
Ai sensi degli artt. 1,
co. 4°, e 23, co. 7°, la nuova disciplina si presenta come un sistema
autonomo, rispetto al quale quella ordinaria puo' essere invocata al fine di
colmare le eventuali lacune: le disposizioni indicate, infatti, rinviano alla
normativa comune in quanto compatibile con quella speciale. Esse,
pertanto, si manifestano coerenti con l’art. 669 quaterdecies c.p.c.,
nella parte in cui sancisce l’applicabilita' del procedimento cautelare
uniforme ai provvedimenti cautelari previsti dal «codice civile e dalle
leggi speciali»; sembrano, invece, porsi in deroga ad esso in relazione ai
provvedimenti cautelari previsti «nelle sezioni II, III e V» del Capo
III del Titolo I del Libro IV del codice.
L’art. 669 quaterdecies
c.p.c., infatti, prevede l’applicazione diretta della disciplina generale del
procedimento cautelare ai sequestri (previsti nella sezioni II del Capo III del
Titolo I del Libro IV del codice), alle denunce di nuova opera e di danno temuto
(previste nella sezione III) e ai provvedimenti d’urgenza (previsti nella
sezione V) e l’applicazione in quanto compatibile agli altri
provvedimenti cautelari.
Gli artt. 1, co. 4°, e
23, co. 7°, d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, stabiliscono, in ogni caso la
prevalenza della disciplina speciale, cosicche', prescindendo ratione
materiae dalle denunce, anche ai sequestri e ai provvedimenti d’urgenza in
materia societaria, finanziaria, nelle controversie tra banche e tra banche,
associazioni di consumatori e camere di commercio, la normativa comune potra'
invocarsi soltanto se compatibile con quella speciale.
2.-
Per quanto riguarda la tutela cautelare ante causam, l’art. 23 del
decreto
-
esclude, in deroga all’art. 669 octies c.p.c., l’onere di
iniziare il giudizio di merito per i «provvedimenti d’urgenza e agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito»;
-
esclude, in deroga all’art. 669 novies c.p.c., che, per i
provvedimenti della specie indicata, l’estinzione del giudizio di merito
determini l’inefficacia del provvedimento cautelare;
-
impone, ancora in deroga all’art. 669 octies c.p.c., la
liquidazione delle spese, anche in caso di accoglimento;
-
in parziale deroga all’art. 669 decies c.p.c., individua nel
giudice «che ha provveduto sull’istanza cautelare» quello competente
alla revoca e alla modifica del provvedimento nel caso in cui il giudizio di
merito non sia stato instaurato;
-
ad integrazione dello stesso art. 669 decies c.p.c., specifica che
le circostanze che possono essere poste a fondamento della richiesta di revoca e
di modifica possono anche essere anteriori, ma debbono essere state conosciute
dopo la pronuncia del provvedimento che si vuole revocato o modificato ma prima
che sia concluso l’eventuale procedimento di reclamo e che incombe
all’istante l’onere della prova del momento nel quale ne e' venuto a
conoscenza;
-
rinvia all’art. 669 novies, co. 3°, c.p.c. per quanto riguarda
l’inefficacia del provvedimento cautelare conseguente al mancato versamento
della cauzione e al rigetto nel merito della domanda;
-
rinvia all’art. 669 terdecies c.p.c. per quanto riguarda il
reclamo «contro tutti i provvedimenti»;
-
individua, in deroga a tale ultima disposizione, il dies a quo
nella «comunicazione» del provvedimento;
-
specifica che il tribunale puo' sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti e che e' esclusa la rimessione al primo giudice;
-
stabilisce, infine, che «in nessun caso l’autorita' del
provvedimento cautelare e' invocabile in un diverso processo».
3.-
L’effetto piu' rilevante della nuova disciplina, previsto dalla delega ed
enfatizzato nella Relazione che accompagna il decreto e nei primi commenti,
dal quale, poi, dipendono anche le altre previsioni, consiste nella attenuazione
della strumentalita' tra tutela cautelare e merito.
La differente locuzione
adoperata nel primo e nel quinto capoverso induce, tuttavia, a ritenere che il
legislatore delegato abbia introdotto una distinzione tra le diverse specie di
provvedimenti cautelari: nell’un caso, infatti, il decreto si riferisce ai «provvedimenti
d’urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della decisione di merito»; nell’altro a «tutti i
provvedimenti in materia cautelare»: la strumentalita' tra tutela cautelare
e tutela ordinaria, quindi, sarebbe eliminata con esclusivo riferimento ai
provvedimenti anticipatorî, non anche a quelli conservativi.
Il rilievo letterale non
e' privo di fondamenti pratici e sistematici: qualora, infatti, la tutela
cautelare sia integralmente anticipatoria, la pronuncia del provvedimento
esaurisce i bisogni di tutela del richiedente, cosicche', da tempo, e' stata
posta in evidenza la obiettiva inutilita' del giudizio di merito e si e'
lamentata la mancata previsione di forme di tutela sommaria non cautelare.
Sennonche',
nell’ambito di applicazione della nuova disciplina, non e' dato individuare
ipotesi nelle quali possa invocarsi la tutela dei diritti della personalita', ne'
essa riesce applicabile in materia di concorrenza.
In base all’id quod
plerumque accidit, la tutela cautelare invocabile in materia societaria,
consiste nella sospensione delle deliberazioni impugnate, per le quali dovrebbe
funzionare il giudizio abbreviato di cui all’art. 24, co. 4°, nel
sequestro conservativo in funzione delle azioni di risarcimento nei confronti
dei responsabili della gestione sociale, nel sequestro giudiziario delle
partecipazioni nelle controversie sulla titolarita' e sul possesso delle
medesime; i provvedimenti cautelari di revoca e sostituzione degli
amministratori sono solitamente chiesti nell’ambito dei procedimenti per la
denuncia delle gravi irregolarita' ai sensi dell’art. 2409 c.c. e quindi nelle
forme del procedimento camerale in confronto di piu' parti, ai sensi
dell’art. 30 d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5.
In materia finanziaria si puo' pensare al sequestro conservativo a cautela della
garanzia patrimoniale e a quello giudiziario delle partecipazioni e dei titoli.
Ipotesi di tutela anticipatoria possono rinvenirsi nelle controversie relative
alle societa' di persone, nell’ambito delle quali non e' infrequente il
ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in alternativa
alla denunzia di gravi irregolarita', inoperante in quel contesto.
Una tutela integralmente
anticipatoria, inoltre, la si puo' ritrovare nelle controversie tra banche ed
associazioni di consumatori ai sensi dell’art. 1469 sexies c.c. (nel
testo da ultimo modificato dall’art. 6 l. 3 febbraio 2003, n. 14).
Poiche' la distinzione e'
ripetuta nell’art. 24, co. 3°, del decreto, si potrebbe anche pensare alla
reintegra del lavoratore bancario licenziato chiesta in via riconvenzionale
nell’ambito di controversia instaurata da altra banca, da un’associazione di
consumatori o da una camera di commercio: si consideri, ad esempio, il caso in
cui la banca convenuta attribuisca la responsabilita' del danno lamentato
dall’attore al proprio dipendente, lo licenzi e lo chiami in garanzia; il
dipendente, chiamato in causa, contesti la propria responsabilita' ed impugni il
licenziamento, assoggettando anche tale controversia al nuovo rito speciale, ai
sensi dell’art. 1, co. 1°, del decreto; in questo caso, la reintegra
eventualmente concessa in via d’urgenza non richiederebbe la conferma in sede
di merito, indipendentemente da quanto previsto dall’art. 18 l. 20 maggio
1970, n. 300.
Appare ragionevole
dubitare che l’obiettivo della delega fossero tali ipotesi.
Inoltre, anche in
considerazione della tipologia delle controversie regolate dalla nuova
disciplina, la distinzione tra provvedimenti anticipatorî e conservativi in
funzione della stabilita' dei medesimi rischia di aumentare i dubbi di
legittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza: appare
ragionevole dubitare, infatti, che, rientri nella razionale discrezionalita'
del legislatore fornire le associazioni dei consumatori di una tutela cautelare
differenziata a seconda dell’interlocutore delle medesime, impresa bancaria o
impresa di altra natura.
In realta', in
riferimento a questo aspetto, al pari di altri, la disciplina di cui al d.leg.
17 gennaio 2003, n. 5, sconta il vizio genetico della sua elaborazione in
funzione della riforma generale della giustizia civile indipendentemente dai
limiti della legge delega e dall’ambito di applicazione.
Questi confini non
possono, pero', essere ignorati nella interpretazione e nella applicazione della
nuova normativa, in riferimento alla quale occorre prendere atto che gli artt.
23, co. 1° e 5°, e 24, co. 4°, attribuiscono rilevanza alla distinzione,
finora meramente teorica, tra provvedimenti cautelari anticipatorî e
provvedimenti cautelari conservativi, in funzione della sopravvivenza degli
effetti dei medesimi nel caso in cui il giudizio di merito non sia instaurato o
si estingua.
Il che rischia di
compromettere l’auspicato effetto deflattivo conseguente alla attenuazione
della strumentalita': se, come sembra indicare la lettera della legge, la
sopravvivenza degli effetti del provvedimento cautelare e' subordinata ad un
dato obiettivamente opinabile, quale la natura, anticipatoria o conservativa,
del medesimo, una elementare regola di prudenza indurra' chi ha ottenuto un
provvedimento cautelare a iniziare comunque il giudizio di merito ed a dargli
impulso, al fine di scongiurare il rischio di perderne gli effetti, essendo
possibile che, in sede di valutazione della sopravvenuta inefficacia ai sensi
dell’art. 669 novies, co. 2°, c.p.c., quel provvedimento sia
qualificato conservativo e non meramente anticipatorio.
Qualora, infatti, si
prescinda dalle ipotesi estreme (provvedimenti d’urgenza totalmente
anticipatorî della pronuncia di merito, come nei casi previsti dall’art. 1469
sexies c.c., da una parte, e sequestri conservativi ex art. 671
c.p.c., dall’altra), il confine tra le due figure, utile a fini classificatorî
e didattici, rischia di complicare l’esistenza agli interpreti e agli
operatori. Basti pensare a un sequestro giudiziario di partecipazioni
societarie, delle quali sia controverso il possesso, e alla nomina del
richiedente quale custode, ai sensi dell’art. 676 c.p.c.: appare sostenibile
che tale provvedimento sia anticipatorio e non meramente conservativo; appare
tuttavia legittimo chiedersi chi ne affiderebbe la sopravvivenza degli effetti
alla qualifica da parte del giudice al quale ne sia denunciata la sopravvenuta
inefficacia, ai sensi dell’art. 669 novies, co. 2°, c.p.c.
4.-
Nella Relazione che accompagna il decreto si legge che «con l’occasione si
e' dettata una disciplina volta a risolvere talune incertezze (non di rado
foriere di allungamenti notevoli degli itinera processuali) sorte in
relazione al vigente procedimento cautelare uniforme (termine per il reclamo e
suo effetto devolutivo; competenza per l’attuazione e per la revoca o
modifica, divieto di pronunce meramente rescindenti del collegio agente in sede
di reclamo ecc.)».
In base al procedimento
di formazione delle leggi, quale descritto nella Costituzione, tuttavia, i
decreti delegati, sono lo strumento per attuare i principî e i criterî
direttivi della legge delega. Non sono un’occasione per effettuare
interventi correttivi della disciplina processuale. Nonostante cio', dal 1°
gennaio 2004, negli uffici giudiziari della Repubblica troveranno applicazione
scelte legislative, che non sono state valutate dal Parlamento, titolare
esclusivo, ai sensi dell’art. 70 Cost., della funzione legislativa.
Alcune delle occasioni
colte dal legislatore delegato sono nel senso gia' indicato dai prevalenti
indirizzi giurisprudenziali, altre si manifestano eversive, altre ancora, a ben
vedere, sembrano destinate a lasciare irrisolte le questioni.
Possono essere comprese
nel primo gruppo le soluzioni accolte sull’oggetto del reclamo e sul divieto
della rimessione al primo giudice.
Appare rientrare,
invece, nel secondo quella relativa al termine: il dies a quo per la
proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.,
infatti, e' individuato dall’art. 23, co. 5°, nella comunicazione del
provvedimento. Tale soluzione corrisponde a quella adottata per il reclamo
avverso i provvedimenti camerali dall’art. 27, co. 1°, ma diverge da quanto
stabilito, in generale, dall’art. 739, co. 2°, c.p.c., ai sensi del quale «il
reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla
notificazione se e' dato in confronto di piu' parti». Essa non compone
neppure un contrasto di giurisprudenza, perche' la decisione della Cassazione,
peraltro subito smentita, per la quale il dies a quo decorre dalla
comunicazione, aveva subordinato tale esito alla notifica, a cura
dell’ufficio, non della parte, di copia integrale del provvedimento.
Nelle controversie in materia societaria e finanziaria, in quelle tra banche e
tra banche, associazioni di consumatori e camere di commercio, pertanto, il
termine per il reclamo decorrera' dalla notifica del biglietto di cancelleria,
anche se la parte soccombente dovra' attivarsi per procurarsi copia del
provvedimento; qualora ne abbia «preso visione» in cancelleria, il
termine decorrera' da tale momento; se, poi, il provvedimento e' pronunciato in
udienza, questa coincidera' con il dies a quo.
L’attribuzione al
giudice «che ha provveduto sull'istanza cautelare» del potere di revoca
e modifica del provvedimento «esaurita l'eventuale fase di reclamo» e'
coerente con la modifica dei rapporti tra cautela e merito, ma non appare
risolutiva del problema conseguente alla estensione del reclamo avverso i
provvedimenti negativi e relativo alla individuazione del giudice competente per
la modifica, la revoca e l’attuazione del provvedimento.
Soprattutto nel caso in cui il ricorso sia stato rigettato e il provvedimento
cautelare sia stato concesso dal giudice del reclamo, la lettera della
disposizione non appare sufficiente a chiarire chi sia quello competente a
provvedere su eventuali richieste di modifica o di revoca. «Esaurita
l'eventuale fase di reclamo», il giudice «che ha provveduto
sull'istanza cautelare» e' tanto quello al quale il provvedimento e' stato
chiesto, quanto quello del reclamo; la individuazione dell’uno o dell’altro
dipende dagli argomenti storici e sistematici, gia' individuati in riferimento
alla disciplina ancor oggi vigente.
Occorre, quindi,
rilevare che l’occasione di risolvere questo problema non e' stata
colta o e' stata colta male.
5.- La
nuova disciplina relativa al procedimento cautelare in corso di causa di cui
all’art. 24 d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, e quella specifica per la
sospensione delle deliberazioni di cui all’art. 2378 c.c., nel testo
novellato, si occupano anche della individuazione del giudice.
Tale profilo e' ignorato
dall’art. 23.
I provvedimenti
cautelari ante causam, pertanto, possono essere chiesti, ai sensi degli
artt. 669 bis e 669 ter, co. 1°, c.p.c., «al giudice
competente per il merito».
Sebbene, ai sensi
dell’art. 1, co. 3°, del decreto, giudice competente per il merito
sia, con esclusione soltanto delle controversie tra banche, il tribunale in
composizione collegiale, competente a provvedere sui ricorsi cautelari ante
causam e', in ogni caso, un giudice singolo. Milita a favore di tale
soluzione, in primo luogo, il riferimento, contenuto nell’art. 669 ter,
co. 4°, c.p.c. al «magistrato cui e' affidata la trattazione del
procedimento», dove procedimento non sembra possa essere che quello
cautelare. In secondo e piu' decisivo luogo, nel quinto capoverso dell’art.
23, il legislatore delegato ha colto l’occasione di chiarire che «il
tribunale – investito del reclamo - puo' sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti»: il riferimento al tribunale, quale
giudice del reclamo, presuppone che sul ricorso abbia provveduto un giudice
singolo.
La disciplina dettata
per i provvedimenti cautelari in corso di causa, invece, riflette lo «gnommero»
dei rapporti tra giudice relatore e collegio nell’ambito del procedimento a
cognizione piena: quest’ultimo, infatti, e' un rito speciale a trattazione
collegiale, al quale si applicano «in quanto compatibili» le
disposizioni comuni; non e' prevista la figura del giudice istruttore di
cui all’art. 175 c.p.c., ma quella del giudice relatore, al quale la
legge o, nei casi da questa previsti, il collegio puo' attribuire o delegare
specifici compiti; il giudice relatore non e', come l’istruttore nel
processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale ex artt. 163 ss.
c.p.c., il magistrato al quale e' affidata la trattazione del procedimento
di merito.
A ben vedere, con scarsa
coerenza con l’impianto complessivo della disciplina, l’art. 24 prescinde
dall’art. 1, co. 3°, dello stesso decreto, in virtu' del quale le uniche
controversie riservate alla trattazione e alla decisione monocratica sono quelle
tra banche, mentre tutte le altre, quelle societarie, quelle finanziarie, quelle
tra banche e associazioni di consumatori e camere di commercio e quelle sul
credito alle opere pubbliche sono tutte riservate alla trattazione e alla
decisione collegiale.
E’, infatti,
applicabile soltanto alle controversie riservate alla trattazione e alla
decisione monocratica la prima parte del primo capoverso, che menziona la «cancelleria
del giudice designato per la trattazione del merito» e che soggiunge «a
norma dell’art. 18, co. 2°», il quale regola, appunto, «il
procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica».
Riguarda soltanto tali controversie anche il secondo comma, che si occupa del «decreto
che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a se'», mentre
l’ipotesi piu' frequente e' quella, regolata dall’art. 12, co. 3°, lett. a),
in cui il giudice relatore fissa l’udienza davanti al collegio.
D’altro canto, anche
la lettera dell’art. 2378 c.c., nel testo novellato dal d.leg. 17 gennaio
2003, n. 6, prescinde dalla struttura del processo di cognizione in subiecta
materia: nel modello processuale delineato dagli artt. 2 ss. d.leg. 17
gennaio 2003, n. 5, infatti, il giudice designato per la trattazione della
causa di merito e' il collegio, che, ai sensi del terzo comma, dovrebbe
confermare, modificare o revocare il decreto di sospensione della deliberazione
impugnata pronunciato dal presidente; ed e' ancora il collegio il «giudice
designato per la trattazione della causa di merito», che, sentiti gli
amministratori ed i sindaci, dovrebbe valutare la richiesta di sospensione
dell’esecuzione della deliberazione impugnata e disporre la prestazione di
idonea garanzia.
Tutti questi indici
normativi sembrerebbero indurre ad affermare che il legislatore delegato, con
scarsa coerenza e ancor minore consapevolezza, abbia attribuito la cognizione
dei provvedimenti cautelari chiesti in corso di causa al collegio, demandando,
quindi, alla corte di appello o ad un altro collegio dello stesso tribunale
quella sul reclamo.
Sono
necessari alcuni sforzi interpretativi per affermare che, in ogni caso, la
cognizione sui ricorsi cautelari e' affidata ad un giudice monocratico,
indipendentemente dalla previsione della collegialita' per la trattazione e per
la decisione del merito.
Un primo argomento
letterale potrebbe ricavarsi dal secondo periodo del primo capoverso dell’art.
24, ai sensi del quale «altrimenti, il presidente designa senza indugio il
magistrato al quale e' affidata la trattazione del procedimento».
All’avverbio iniziale puo' attribuirsi una valenza meramente temporale, nel
senso che il presidente, qualora la designazione del giudice relatore non
sia gia' avvenuta (id est: «altrimenti»), debba
provvedervi allorche' sia depositato il ricorso cautelare. Ma puo' anche
attribuirsi un significato piu' ampio e generico, nel senso che il presidente
debba provvedere alla designazione di un magistrato in ogni ipotesi diversa da
quella precedentemente indicata (appunto «altrimenti») e, quindi, anche
nei casi in cui la trattazione e la decisione competano al tribunale in
formazione collegiale.
Per attribuire la
decisione sui provvedimenti cautelari in corso di causa ad un giudice
monocratico, occorre, quindi, assegnare alla parola «altrimenti», con
la quale esordisce il secondo periodo del primo comma dell’art. 24, un
significato ampio e generico; occorre, cioe', riferirla ad ogni ipotesi diversa
da quella indicata nel primo periodo, l’ambito del quale e' indubitabilmente
circoscritto alle controversie affidate alla trattazione di un giudice
monocratico, ossia soltanto alle controversie tra banche; occorre, inoltre,
intendere il procedimento del quale il presidente affida la trattazione
esclusivamente come procedimento cautelare.
Al
medesimo risultato, peraltro, sembra possa pervenirsi per un’altra strada.
Qualora, infatti, il
ricorso cautelare sia proposto prima della presentazione dell’istanza di
fissazione d’udienza di cui all’art. 8, il procedimento per il quale il
magistrato viene designato puo' essere soltanto quello cautelare. L’ipotesi
considerata dalla prima parte del primo capoverso della disposizione presuppone
l’avvenuta presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza: e'
possibile che il giudice monocratico abbia anche gia' fissato «l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se'», ovvero che debba ancora fissarla
e, in questa seconda evenienza, ai sensi del secondo capoverso dell’art. 24,
provvedera' sul ricorso cautelare «con lo stesso decreto»; in tal caso
l’udienza per il procedimento cautelare coincidera' con quella per il merito e
il giudice designato per il merito (e per il procedimento cautelare) potra'
invitare le parti «a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in
relazione alla decisione della causa». Nell’ipotesi considerata dalla
seconda parte della disposizione, invece, l’udienza per il procedimento
cautelare, innanzi al giudice monocratico o innanzi al collegio, non puo'
coincidere con quella per la trattazione del merito, che non e' stata ancora
chiesta. Ne consegue che, comunque si intenda interpretare l’avverbio «altrimenti»,
la designazione del magistrato e' funzionale esclusivamente alla trattazione del
procedimento cautelare.
Il che e' in sintonia
con la regola generale, per la quale la tutela cautelare, salvo casi eccezionali
espressamente previsti, e' attribuita a un giudice monocratico. Nelle ipotesi piu'
frequenti di applicazione della nuova normativa, e', tuttavia, in contrasto con
il principio generale della coincidenza tra giudice del merito e giudice della
cautela di cui all’art. 669 ter, co. 1°, c.p.c.
In questa prospettiva,
l’art. 24, in esame, con eccezione del comma quinto, regolerebbe
esclusivamente il procedimento cautelare in corso di causa nelle controversie
attribuite alla trattazione e alla decisione monocratica, cioe' soltanto in
quelle tra banche, ai sensi della prima parte dell’art. 1, co. 1°, lett. e),
e del co. 3° dello stesso articolo. Sarebbe, invece, rimesso all’interprete
l’adeguamento della disciplina nelle controversie attribuite alla trattazione
e alla decisione collegiale. Preso atto della lacuna legislativa, l’interprete
potrebbe, quindi, appropriarsi di maggiori spazi per ricostruire la disciplina
del procedimento cautelare in corso di causa nelle controversie attribuite alla
trattazione ed alla decisione collegiale.
Il che potrebbe
consentire anche di risolvere i problemi interpretativi posti dall’art. 2378
c.c., nel testo novellato dal d.leg. 17 gennaio 2003, n. 6.
L’art. 24, co. 8°,
d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, infatti, prevede espressamente l’applicabilita'
della disposizione alla sospensione delle deliberazioni.
Preso
atto che lo stesso art. 24 non regola compiutamente l’individuazione del
giudice al quale e' affidata la trattazione del procedimento cautelare e,
quindi, che tale questione deve essere risolta in base ai principî generali che
governano la materia, applicabili anche alla sospensione delle deliberazioni, in
virtu' dell’espresso rinvio alla disciplina generale, potrebbe essere
ragionevole far leva sul comma ottavo per applicare direttamente alle
impugnazioni delle deliberazioni societarie le regole generali ed affermare
-
che la sospensione della deliberazione impugnata, nei casi «di
eccezionale e motivata urgenza» puo' essere disposta dal presidente (del
tribunale o della sezione) con decreto inaudita altera parte,
-
che, altrimenti, su di essa provvedera' un giudice monocratico
all’uopo designato, il quale, provvedera' altresi' alla conferma, alla
modifica o alla revoca dell’eventuale decreto presidenziale e, allorche' sia
presentata l’istanza di fissazione d’udienza di cui all’art. 8 del
decreto, si trasformera' in giudice relatore ai sensi dell’art. 12, co.
2°;
-
che, qualora il ricorso per la sospensione sia proposto contestualmente o
successivamente alla presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza
ex art. 8, su di essa provvedera' il giudice relatore, designato
ai sensi dell’art. 12, co. 2°.
Grazie a tale
interpretazione adeguatrice, fondata sulla disciplina generale richiamata, in
quanto compatibile dal co. 8° dell’art. 24, sembra possibile ritenere che
i provvedimenti cautelari in corso di causa possano essere pronunciati da un
giudice singolo, superando la lettera della norma sostanziale, nella parte in
cui si riferisce al «giudice designato per la trattazione della causa di
merito».
Le
alternative consistono nel ritenere attribuito alla trattazione collegiale non
solo il merito, ma anche il procedimento cautelare: in questo senso e'
indubbiamente la lettera dell’art. 2378 c.c., quale novellato dal d.leg. 17
gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui assegna il potere di provvedere sulla
sospensione della deliberazione impugnata al «giudice designato per la
trattazione della causa di merito», cioe' al collegio, ai sensi dell’art.
1, co. 3° del d.leg. n. 5; oppure, ancora in base al combinato disposto della
infelice lettera degli artt. 24 d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, e 2378, co. 3° e
4°, nel testo novellato dal d.leg. 17 gennaio 2003, n. 6, che la trattazione
del merito e la tutela cautelare, in riferimento alle impugnazioni delle
deliberazioni, in deroga non solo all’art. 1, co. 1°, lett. a) del
decreto, ma anche all’art. 50 bis, n. 5, c.p.c., siano attribuite alla
decisione monocratica.
La lunga vacatio
legis e la pratica applicazione consentiranno di approfondire la questione e
di sciogliere i complessi nodi interpretativi.
6.-
Nell’ambito del procedimento cautelare in corso di causa, ai sensi dell’art.
24, co. 4°, «il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per
la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova
ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne da'
comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive
conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al
termine della discussione». Il quinto comma, l’unico direttamente
applicabile alle controversie societarie, soggiunge che, «quando la
decisione della causa e' attribuita al tribunale in composizione collegiale, il
giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni,
davanti al collegio».
Prescindendo
dalle controversie tra banche, riservate alla trattazione monocratica, in tutte
le altre elencate nell’art. 1 del decreto, l’operativita' del meccanismo
escogitato dal legislatore delegato, riflette ancora scarsa consapevolezza dei
rapporti tra collegio e il giudice designato per il procedimento cautelare o il
giudice relatore: ne' l’uno, ne' l’altro, infatti, sono il giudice
istruttore, al quale gli artt. 187 e 188 c.p.c. attribuiscono il potere di
valutare quando la causa e' matura per la decisione e, nelle cause riservate, ai
sensi dell’art. 50 bis c.p.c., alla decisione collegiale, di rimetterle
al collegio per la decisione.
L’invito
a precisare le conclusioni «di rito e di merito», inoltre, e' previsto
nell’ambito di un procedimento a cognizione sommaria, qual e' quello
cautelare, prima che siano stati definiti il thema decidendum ed il thema
probandum: e' ragionevole prevedere, infatti, che la tutela cautelare sia
invocata prima della presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza ai
sensi dell’art. 8 e, quindi, prima che le parti abbiano compiutamente definito
il thema decidendum ed il thema probandum mediante lo scambio
della citazione, della comparsa di risposta, della «memoria di replica»,
della «seconda memoria difensiva», dell’«ulteriore replica»,
della «memoria di controreplica» e delle «ulteriori memorie».
Di
propria iniziativa, il giudice designato per il procedimento cautelare puo'
convertirsi in giudice relatore, ritenere «che la causa sia matura
per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di
prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito»
ed invitare le parti a precisare le conclusioni.
Tale
eventualita' e' prevista per ogni specie di provvedimento cautelare e per ogni
specie di controversia regolata dal nuovo rito. E’, quindi, anche possibile
che il giudice designato per un sequestro conservativo nell’ambito di un
complesso giudizio di responsabilita' nei confronti degli amministratori, dei
sindaci o dei liquidatori o di una societa' di revisione, prima che le parti
costituite abbiano completato lo scambio degli atti diretti alla definizione del
thema decidendum e del thema probandum, le inviti a precisare
immediatamente le conclusioni e fissi l’udienza collegiale.
A
ben vedere, anche in riferimento al giudizio abbreviato la nuova
disciplina sconta il vizio genetico della ambiguita' degli obiettivi:
essa, infatti, come si e' posto in evidenza, vorrebbe essere allo stesso tempo
una sperimentazione della riforma generale della giustizia civile e la
normativa specifica del contenzioso determinato dalla legge delega, funzionale
alle peculiari esigenze delle controversie finanziarie, bancarie e societarie.
Come il dibattito anteriore alla legge delega aveva posto in
evidenza, tuttavia, soltanto
l’accertamento della validita' delle deliberazioni della assemblea e del
consiglio di amministrazione delle societa', al pari di ogni giudizio di
impugnazione di atti o provvedimenti, implica una compiuta articolazione in
limine litis dei motivi di invalidita' e un giudizio concentrato,
nell’ambito del quale gli accertamenti di fatto e l’assunzione di prove
costituende sono l’eccezione, non la regola.
In
funzione della specifica esigenza della accelerazione dei giudizi di
impugnazione delle deliberazioni societarie, appare coerente la scelta di
assumere a modello un procedimento concentrato e specificamente dettato per la
impugnazione degli atti o dei provvedimenti, nell’ambito del quale sia
previsto un sub-procedimento per la sospensione degli effetti dell’atto
impugnato: rispondono, ad esempio, a tali requisiti tanto il processo
amministrativo ai sensi degli artt. 21 ss. l.
6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205),
quanto il giudizio di opposizione alle ingiunzioni amministrative ai sensi
dell’art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, quanto il procedimento di
appello ai sensi degli artt. 339
ss. c.p.c.
In
questo contesto ed in questa prospettiva, il giudizio «abbreviato» di
cui all’art. 24, co. 4° e 5°, d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, corrisponde al
modello del processo amministrativo. Prescinde, pero', dalla evoluzione di
questo; ne differisce per alcuni aspetti essenziali e non ha un circoscritto
ambito di applicazione.
Ai
sensi dell’art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo modificato dalla l.
21 luglio 2000, n. 205), infatti, il giudice puo' imporre il passaggio al
merito, saltando la fase cautelare, «accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti» e «sentite
sul punto le parti costituite».
Ne
e' immediato precedente l’art. 19, co. 2°, 23 maggio 1997, n. 135, ai sensi
del quale «il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione, puo' definire immediatamente il giudizio nel
merito, con motivazione in forma abbreviata». Investita della questione di
legittimita' costituzionale di tale disposizione, la Corte costituzionale
ha, tra l’altro, in motivazione affermato: «La questione del rapporto tra
le modalita' abbreviate di definizione del giudizio e la salvaguardia dei
termini a difesa appare strettamente collegata al piu' generale problema dei
limiti di attuazione di un sistema processuale basato sull’anticipata
decisione del merito della controversia. Siffatto sistema, invero, non puo'
prescindere dal necessario rispetto di alcuni valori processuali, (…) e'
necessario cercare un punto di equilibrio tra le norme che impongono speciali
oneri alle parti, tra una disciplina orientata alla piu' celere trattazione
della controversia e l’imprescindibile salvaguardia dei diritti di difesa,
dell’integrita' del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria. Il
garante di questo equilibrio non puo' che essere il giudice, al quale spetta un
potere di direzione del processo, nel rispetto del principio dispositivo e dei
diritti di difesa secondo le regole generali della giustizia amministrativa».
L’anticipata decisione del merito della controversia non puo', dunque,
prescindere dal necessario rispetto di alcuni valori processuali.
L’art.
21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel
testo modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205), quindi, ne subordina
l’operativita' all’accertamento della completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria ed impone che siano sentite le parti costituite. In questo
senso, infatti, e' la prima giurisprudenza amministrativa,
per la quale, appunto «i presupposti sostanziali e procedimentali alla cui
verificazione il legislatore ancora la possibilita' di definizione del merito
sono cosi' sintetizzabili: a) fissazione di camera di consiglio per la decisione
della domanda cautelare; b) completezza del contraddittorio; c) completezza
dell’istruttoria; d) audizione delle parti costituite».
Il
giudizio abbreviato previsto dall’art. 24, co. 4° e 5°, d.leg. 17
gennaio 2003, n. 5, invece, non e' subordinato alla verifica di requisiti legali
predeterminati; la disciplina in esame non indica alcun presupposto al quale
ancorare la possibilita' di definire anticipatamente il merito; alle parti, che
non abbiano ancora chiesto la fissazione dell’udienza puo' essere imposto di
precisare le conclusioni se il giudice designato per il procedimento cautelare
ritiene «che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito».
Inoltre,
mentre nella disciplina assunta a modello il giudice della cautela, innanzi al
quale le parti, che devono essere sentite, coincide con quello del
merito, nel processo commerciale, le parti possono comparire innanzi ad un
giudice monocratico, designato soltanto per il procedimento cautelare, il quale,
in base ad una valutazione meramente discrezionale, puo' trasformarsi in giudice
relatore ed invitarle a precisare le conclusioni da sottoporre al
collegio. La possibilita' della anticipata decisione del merito della
controversia non e', infatti, limitata al caso in cui il giudice relatore
sia stato gia' designato ovvero a quello in cui le parti siano gia' comparse
all’udienza di discussione davanti al collegio, «tendenzialmente unica»
come quella prevista dall’art. 420 c.p.c. Il ricorso cautelare in corso di
causa presuppone soltanto la pendenza della lite, cioe' la notificazione
dell’atto di citazione, e, all’udienza fissata ai sensi dell’art. 669 sexies
c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 24, co. 3°, il giudice designato
ai sensi degli artt. 669 quater, co. 2°, e art. 669 ter,
co. 4°, c.p.c., puo' ritenere la causa di merito matura per la decisione.
Anche
in base ai nuovi criterî di riparto della giurisdizione, infine, la tipologia
delle controversie attribuite al giudice amministrativo consente, nell’ambito
da quella normativa predeterminato, un passaggio dalla cautela al merito. Appare
ragionevole ritenere, invece, che vi siano controversie regolate dal d.leg. 17
gennaio 2003, n. 5, che richiedano una completa ed articolata istruttoria ed una
cognizione piena ed esauriente: basti pensare, ad esempio, alle azioni di
responsabilita' nei confronti di amministratori, sindaci, liquidatori o nei
confronti delle societa' di revisione. Lo stesso legislatore delegato,
all’art. 19 del decreto, infatti, ha escluso la possibilita' del giudizio «sommario»
in tali ipotesi.
7.-
Ne consegue che il compito di conciliare l’evanescente normativa con le
garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, come ha affermato la Corte
costituzionale in riferimento alla prima disposizione che ha introdotto nel
sistema la possibilita' della anticipazione della decisione del merito nel corso
di un procedimento cautelare,
e' attribuito all’interprete e, quindi, al giudice.
Il
che induce a dubitare della legittimita' costituzionale della scelta legislativa
in riferimento ai principî del giusto processo,
appunto perche' l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali delle parti
finisce con l’essere affidato all’esercizio dei poteri discrezionali del
giudice, in assenza di regole legali predeterminate.
Prescindendo
peraltro da tali profili, che meriterebbero un approfondimento maggiore di
quello consentito da una prima analisi del testo, appare opportuno orientare
l’attenzione sulla operativita' del nuovo strumento di tutela.
Come
si e' gia' rilevato, il ricorso cautelare in corso di causa, unico
presupposto legale per accedere al giudizio abbreviato, puo' essere
proposto subito dopo la notifica dell’atto di citazione di cui all’art. 2
del decreto, contestualmente ma anche prima della costituzione dell’attore ai
sensi dell’art. 3. Tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, l’art. 36,
co. 1°, disp. att. c.p.c. impone la formazione un autonomo fascicolo per il
procedimento cautelare, nel quale saranno indicati, ai sensi del co. 3°, «l’ufficio,
la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice
stesso», mentre il fascicolo relativo al giudizio di merito sara' privo di
tali indicazioni fino alla presentazione dell’istanza di fissazione
dell’udienza di cui all’art. 8 ed alla designazione del giudice relatore,
ai sensi dell’art. 12.
Il ricorso puo' anche essere proposto contestualmente o dopo la presentazione
dell’istanza di fissazione dell’udienza e la designazione del giudice relatore.
Puo', infine, essere proposto all’udienza di discussione innanzi al collegio
di cui all’art. 16 del decreto.
Nella
prima ipotesi, il giudice designato ai sensi degli artt. 669 quater, co.
2°, e art. 669 ter, co. 4°, c.p.c., potra' provvedere sul
ricorso inaudita altera parte con decreto; ai sensi dell’art. 2378 c.c.,
nel testo novellato dal d.leg. 17 gennaio 2003, n. 6, qualora il ricorso tenda
alla sospensione dell’efficacia di una deliberazione societaria, tale potere
spettera' al presidente contestualmente alla designazione del «giudice per
la trattazione della causa di merito», secondo la lettera della
disposizione, ma, in realta', del giudice incaricato del procedimento
cautelare; in tale ipotesi, allo stesso presidente e' attribuito il compito
di fissare l’udienza davanti al giudice designato; altrimenti questi provvedera'
alla fissazione ed alla convocazione delle parti. All’udienza di cui
all’art. 669 sexies c.p.c., il giudice, «sentite le parti, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procedera' nel modo
che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione
ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvedera' con
ordinanza all'accoglimento o al rigetto» del ricorso. Ma, se ritiene «che
il giudizio sia comunque in condizione di essere definito» potra' anche
invitare le parti a precisare immediatamente le conclusioni «di rito e di
merito» e fissare l’udienza collegiale. In tal caso, ai sensi dell’art.
24, co. 7°, «potra' sempre adottare le misure cautelari idonee ad
assicurare gli effetti della decisione di merito»; potra', cioe', comunque
provvedere ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c.
Nella
seconda ipotesi, il giudice relatore, designato ai sensi dell’art. 12,
fissera' l’udienza di cui all’art. 669 sexies c.p.c. e l’udienza di
discussione di cui all’art. 16: l’udienza del procedimento cautelare e
quella per il merito possono, non sembra anche debbano, coincidere; il giudice relatore
potrebbe provvedere prima, da solo e separatamente sul ricorso cautelare,
valutando, ai sensi dell’art. 24, co. 7°, la necessita' di «adottare le
misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito».
Nella
terza, le parti si trovano gia' all’udienza tendenzialmente unica al
pari di quella prevista dall’art. 420 c.p.c., hanno gia' compiutamente
definito il thema decidendum ed il thema probandum. Qualora in
tale occasione sia invocata una tutela cautelare, la questione piu' rilevante
risiede nella individuazione di chi debba provvedere, se il giudice relatore
o il collegio, con tutti i problemi prima indicati.
A
ben vedere, il caso piu' problematico, che richiede una interpretazione
adeguatrice, e' il primo: il passaggio dal procedimento cautelare al merito
prima della presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui
all’art. 8 sottrae alle parti la possibilita' di completare la definizione del
thema decidendum e del thema probandum.
Non
sembra possa essere messo in dubbio che il collegio abbia il potere di
dissentire dal giudice designato per il procedimento cautelare e trasformatosi
di propria iniziativa in giudice relatore: il collegio, come, ai sensi
dell’art. 16, co. 4°, puo' modificare o revocare il decreto di fissazione
dell’udienza di cui all’art. 12, cosi' potra' modificare o revocare
l’ordinanza di cui all’art. 24, co. 5°. Ne' appare contestabile che di tali
valutazioni la parte soccombente sul merito possa dolersi in sede di
impugnazione, vuoi con l’appello, vuoi con il ricorso per cassazione,
denunciando gli errores in procedendo del giudice della cautela e del
collegio di primo grado.
L’ampiezza
della lettera della legge, come si e' tentato di porre in evidenza, infatti, non
esonera dal rispetto delle garanzie fondamentali del processo e, in particolare,
come e' espressamente previsto dalla disciplina assunta a modello la completezza
del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria e l’audizione delle
parti costituite.
Soltanto
nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni che non richiedono
l’assunzione di prove costituende o lo svolgimento di una consulenza tecnica,
si puo' presumere definito il thema decidendum con la proposizione della
domanda: l’esercizio dell’azione e', infatti, sottoposto a termini di
decadenza e non e', quindi, ammissibile l’ingresso di nuovi motivi di
invalidita'.
In
ogni altra ipotesi, fino a quando non sia presentata l’istanza di fissazione
d’udienza e non siano depositate le «note contenenti la
definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e
di merito» di cui all’art. 10, co. 1°, possono essere proposte nuove
domande e nuove eccezioni. E’, quindi, possibile che, allorche' il giudice
designato per il procedimento cautelare inviti le parti a precisare le
conclusioni «di rito e di merito» ai sensi dell’art. 24, co. 4°,
siano proposte nuove domande e nuove eccezioni; queste possono richiedere una
replica, che non sembra possa essere negata. Il che implica un rinvio
dell’udienza collegiale, nonche', soprattutto, una nuova valutazione della maturita'
della causa, in riferimento alla compiuta definizione del thema decidendum.
In relazione, poi, alle richieste istruttorie, l’invito a precisare le
conclusioni perche' il giudizio e' comunque in condizione di essere
definito sembra imporre una specifica motivazione sulla irrilevanza o sulla
inammissibilita' delle medesime:
occorre, infatti, tenere presente che tale invito e' formulato nel corso del
procedimento cautelare quando non e' ancora cominciata la trattazione della
causa innanzi al giudice.
Ne
consegue che, nonostante l’ampiezza della formula legislativa, l’ambito del
giudizio abbreviato di cui all’art. 24, co. 4° e 5°, d.leg. 17
gennaio 2003, n. 5, appare circoscritto ai giudizi di impugnazione delle
deliberazioni che non richiedano ne' l’assunzione di prove costituende, ne' lo
svolgimento di una consulenza tecnica; in tali ipotesi, il passaggio dal
cautelare al merito, come i provvedimenti sulla sospensione, implica soltanto,
oltre la costituzione delle parti, che siano «sentiti» gli
amministratori ed i sindaci. Potrebbero aggiungersi i casi nei quali il giudice
designato per il procedimento cautelare rilevi, d’ufficio o su istanza di
parte, una questione pregiudiziale di rito avente carattere impediente o una
questione preliminare di merito avente carattere assorbente, si' da far apparire
superflua ogni ulteriore attivita' diretta alla definizione del thema
decidendum e del thema probandum: basti pensare, ad esempio, alla
incompetenza in virtu' di clausola compromissoria o alla prescrizione
dell’azione di responsabilita', o alla decadenza.
Soltanto
in questi e consimili casi il passaggio dal procedimento cautelare al giudizio
di merito appare compatibile con i principî e le garanzie del diritto di difesa
e del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost.
Se
tale conclusione e' corretta, appare allora legittimo chiedersi perche' non sia
stata esplicitata e sia stato rimesso, invece, all’interprete il compito di
dipanare la matassa, con l’inevitabile conseguenza di aprire un contenzioso su
ciascuna delle questioni indicate fino a quando una definitiva, appagante
soluzione non sia fornita dalla giurisprudenza. Durante la lunga vacatio
legis e fino a quando non si sara' pronunciata la Corte di legittimita',
nonche' eventualmente, il Giudice delle leggi, infatti, l’evanescenza del
testo e le contraddizioni che manifesta lasciano spazio ad una pluralita' di
interpretazioni piu' o meno argomentate. Il che non sembra contribuire ad «assicurare
una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti», come previsto,
invece, dalla legge delega.
8.-
Un ulteriore profilo merita, infine, di essere segnalato.
Attualmente
e' teoricamente possibile ma praticamente improbabile che il procedimento
cautelare sulla sospensione degli effetti della deliberazione impugnata si
concluda dopo il giudizio di merito. Proprio in funzione delle esigenze di
concentrazione del procedimento e di quelle di stabilita' dei rapporti
societari, nel corso del dibattito che ha preceduto la elaborazione della legge
delega, era sembrata opportuna la utilizzazione del modello del procedimento di
appello, nell’ambito del quale la inibitoria e' strutturata quale fase e non
quale procedimento autonomo.
In
base alla nuova normativa, invece, la sospensione della deliberazione conserva
la struttura di procedimento autonomo ed e' prevista la trasformazione, nei modi
appena indicati, del procedimento.
Puo',
quindi, realizzarsi la eventualita', oggi meramente teorica, che il processo sul
merito si concluda prima del procedimento cautelare. Comparse, infatti, le parti
innanzi al giudice designato per la sospensione della deliberazione impugnata,
puo' essere disposto l’immediato passaggio al merito, con la fissazione
dell’udienza collegiale ai sensi del 5° comma dell’art. 24;
nell’occasione, tuttavia, il giudice puo' provvedere sulla sospensione,
concedendola o negandola; l’ordinanza e' reclamabile nelle forme ordinarie, ai
sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. La decisione sul merito e quella
sul reclamo sono attribuite a collegi diversi, perche' il giudice designato per
la sospensione non puo' far parte del collegio chiamato a pronunciarsi sul
secondo, mentre e' relatore nell’ambito del primo. La struttura della
fase decisoria sul merito, descritta nel comma 6° dello stesso art. 24,
consente che la sentenza sia emessa prima che sia definito il reclamo.
Occorre,
quindi farsi carico dei rapporti tra provvedimento sul merito e provvedimento
cautelare.
E’
ovvio che, in pendenza del reclamo, la esibizione della sentenza che statuisce
sulla validita' o sulla invalidita' della deliberazione impugnata lo rende
improcedibile: in caso di accoglimento della impugnazione, non vi e' piu' nulla
da sospendere e, in caso di rigetto, la sospensione non potra' piu' essere
esaminata.
E’
anche ovvio che, anche qualora non sia fornita notizia della pronuncia sul
merito e i provvedimenti siano tra loro coerenti, non sussiste alcun problema:
accolta o respinta l’impugnazione, i provvedimenti con i quali e' stata,
rispettivamente, concessa o negata la sospensione, anche se cronologicamente
successivi alla sentenza, ne restano comunque assorbiti.
Non dovrebbe neppure suscitare
particolari problemi il caso in cui la impugnazione sia accolta e la sospensione
sia negata: la sentenza che dichiara invalida la deliberazione ne eliminera' gli
effetti ex nunc.
Appare
problematica, invece, l’ipotesi in cui il merito si concluda con il rigetto
della domanda e la sospensione sia dichiarata dal giudice del reclamo in
accoglimento del gravame contro il provvedimento negativo o a conferma del
provvedimento positivo: in questo caso, si avrebbe una sentenza che afferma la
validita' della deliberazione ed una ordinanza collegiale che ne sospende gli
effetti.
La sentenza, ai sensi dell’art. 669 novies,
co. 3°, c.p.c., e' comunque, anche in pendenza dei termini per l’appello,
destinata a prevalere sul provvedimento cautelare emesso in sede di reclamo.
Occorre, tuttavia, individuare lo
strumento per rendere concreta ed attuale tale prevalenza.
Una
soluzione potrebbe essere offerta dall’ultima parte dello stesso art. 669 novies, co. 3°,
c.p.c.: l’inefficacia del provvedimento cautelare derivante dalla negazione
del diritto a cautela del quale e' stato concesso, infatti, puo' essere
dichiarata dalla stessa sentenza che nega il diritto o, «in mancanza, con
ordinanza dallo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento».
L’inciso «in mancanza» appare riferito all’ipotesi in cui il
giudice del merito abbia omesso di pronunciare sulla inefficacia del
provvedimento cautelare ovvero a quella in cui le parti non abbiano concluso in
tal senso; non puo', invece, essere esteso ai casi in cui siano diversi i
giudici chiamati a pronunciarsi sulla cautela e sul merito, regolati
espressamente dai successivi capoversi.
Il legislatore del 1990 ha comunque
tenuto presente l’ipotesi fisiologica in cui il procedimento cautelare si
conclude prima della decisione sul merito.
Il giudizio abbreviato, come si
e' posto in evidenza, rende possibile la definizione del merito prima che sia
concluso il procedimento cautelare e, in particolare, il reclamo, nell’ambito
del quale, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994,
la sospensione puo' essere concessa.
In tale ipotesi, pertanto, appare
utilizzabile l’inciso «in mancanza» di cui al terzo capoverso
dell’art. 669 novies c.p.c. al fine di chiedere al giudice del reclamo
di dichiarare con ordinanza l’inefficacia del provvedimento cautelare.
La pratica applicazione della nuova
disciplina, peraltro, potra' sollevare altre e piu' complesse questioni.
Sennonche',
sembra che queste dipendano, piu' che dalla oggettiva difficolta' della materia,
dalle carenze tecniche della normativa delegata, pur presentata come una sperimentazione
della riforma complessiva della giustizia civile.
Il
che incrementa i timori sulle prospettive di quest’ultima.
|