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il nuovo processo commerciale:

la cognizione ordinaria in primo grado (*)

 

 

Sommario: 1.- I precedenti.- 2.- I rapporti con la legge delega.- 3.- Il nuovo modello di processo ordinario.- 4.- L’ambito di applicazione.- 5.- I rapporti con la normativa comune. La prevalenza del nuovo rito.- 6.- La tipologia delle controversie.- 7.- L’atto introduttivo.- 8.- La costituzione dell’attore e la formazione del fascicolo d’ufficio.- 9.- La comparsa di risposta.- 10.- Gli ulteriori scritti difensivi.- 11.- Segue. La rilevanza del nuovo modello processuale.- 12.- La istanza di fissazione dell’udienza.- 13.- La designazione del giudice e la fissazione dell’udienza.- 14.- Il decreto di fissazione dell’udienza.- 15.- Segue. Le conseguenze delle «irregolarità procedimentali».- 16.- La mancata e la tardiva costituzione delle parti.- 17.- L’estinzione del processo.- 18.- Gli interventi volontari.- 19.- L’udienza di discussione e la decisione della causa.- 20.- Segue. La decisione con ordinanza delle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito. 21.- Conclusione.

 

 

1.- Con il d. leg. 17 gennaio 2003, n. 5 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, n. 17) è stata data attuazione alla delega di cui all’art. 12 l. 3 ottobre 2001, n. 366[1].

L’idea di accompagnare la riforma sostanziale del diritto societario e di quello commerciale con una disciplina processuale specifica scaturì nel corso dei lavori della Commissione «Mirone»[2]. Nel comunicato del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2000 si legge che gli obiettivi perseguiti consistevano nel garantire «un maggior grado di prevedibilità dei tempi e dei risultati dell’intervento del giudice»; che, in funzione di ciò, si intendeva prevedere, «la configurazione di un giudice professionalmente preparato a valutare sia i presupposti di fatto sia le conseguenze dell’intervento che gli viene richiesto» e «strumenti processuali coerenti con le esigenze di certezza e celerità in modo da migliorare l’affidabilità dei rapporti commerciali senza ostacolarne la fluidità»[3].

Il progetto venne portato avanti dalla Commissione «Rovelli»[4], nell’ambito della quale venne appunto istituita una Sottocommissione «Giustizia per le imprese»[5]. Era, tuttavia, avvertita l’assenza di indicazioni politiche relative ad alcuni fondamentali nodi di fondo del progetto: basti pensare ai rapporti con la giurisdizione amministrativa, in riferimento alla esigenza di restituire a quella ordinaria il controllo sui conflitti economici, ai rapporti con le Authorities, ancor oggi privi di una disciplina unitaria, alle questioni della formazione e della selezione dei magistrati ai quali assegnare il relativo contenzioso. In considerazione di ciò la Sottocommissione aveva avviato un dibattito ed un confronto con l’accademia e con gli operatori, che la conclusione dei lavori non ha consentito di portare avanti[6].

I frutti del lavoro della Commissione «Mirone» e della Commissione «Rovelli» furono utilizzati dal partito (allora) di maggioranza relativa e dal Governo, che presentarono due paralleli disegni di legge in materia: il d.d.l. n. 6751/C/XIII e il d.d.l. 7123/C/XIII. Questi vennero affidati all’esame congiunto delle Commissioni Finanze e Giustizia della Camera dei deputati. I lavori parlamentari iniziarono il 9 maggio 2000; furono designati due relatori, uno per la maggioranza, l’on. De Agostini, ed uno per la opposizione, l’on. Mantovano; proseguirono per ventitré sedute delle Commissioni congiunte fino al 21 febbraio 2001, quando furono rinviati a data da destinarsi; nell’ambito di essi furono svolte una serie di audizioni[7] e presentati una serie di emendamenti.

All’apertura della corrente XIV Legislatura, il Governo ha presentato lo stesso disegno di legge esaminato dalle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera nella XIII Legislatura; in considerazione di ciò, l’opposizione ha accettato il contingentamento dei tempi di discussione.

Sennonché, subito dopo, la maggioranza ha presentato ed approvato una serie di emendamenti, riguardanti soprattutto, ma non solo, i profili penali; tali modifiche hanno profondamente alterato la proposta di legge; il dibattito è stato particolarmente acceso[8].

Una prima parte della delega, quella relativa agli aspetti penali, che aveva suscitato i più accesi contrasti, è stata, quindi, attuata con il d.leg. 11 aprile 2002, n. 61.

Il 30 settembre 2002 il Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi dei decreti legislativi sulle altre parti della delega. Acquisiti i prescritti pareri del Parlamento, il Governo ne ha approvato il testo definitivo nella seduta del 10 gennaio 2003[9].

Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003. E’ prevista una lunga vacatio legis. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

 

2.- Al fine di «assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti» riguardanti il diritto societario, quello finanziario e quello bancario, la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, ha, tra l’altro, attribuito al legislatore delegato il compito di prevedere:

(a)   «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali»;

(c)    «la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l’emanazione di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento sommario cautelare (…)»;

(d)   «un giudizio sommario non cautelare (…)».

Il decreto delegato n. 5 del 2003, dopo averne delineato l’ambito di applicazione (art. 1), detta nuove disposizioni

-         per il procedimento di primo grado innanzi al tribunale in formazione monocratica e collegiale (artt. 2- 18),

-         per la tutela sommaria (art. 19),

-         per il procedimento di appello (artt. 20 – 22),

-         per la tutela cautelare (artt. 23 – 24),

-         per i procedimenti in camera di consiglio (artt. 25 – 33),

-         per l’arbitrato (artt. 34 – 37) e

-         per la conciliazione (artt. 38 – 40).

In realtà, queste disposizioni processuali costituiscono attuazione dei principî e dei criterî direttivi dello schema di legge delega per la riforma del codice di procedura civile elaborato dalla Commissione presieduta dal professore Romano Vaccarella, attualmente giudice della Corte costituzionale: «Questo nuovo rito è coerente con quanto è emerso dai lavori compiuti dalla Commissione Vaccarella che ha elaborato le direttrici fondamentali di una riforma organica di tutto il processo civile; il provvedimento deliberato oggi dal Consiglio potrà costituire una sperimentazione generalizzabile in un futuro prossimo. E' dunque naturale che l'intervento si estenda ad una rinnovata disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, di quelli cautelari, dell'arbitrato, introducendo anche un nuovo tipo di “arbitraggio economico” dotato di potenzialità applicative inesplorate»[10].

Il Governo, infatti, ha presentato un disegno di legge di riforma «urgente» del processo civile (d.d.l. 2229/C/XIV) ed ha istituito una commissione per la riforma complessiva della materia (d.m. 23 novembre 2001). La riforma «urgente» pende in Parlamento. La Commissione presieduta dal professore Romano Vaccarella ha concluso i suoi lavori il 12 luglio 2002, ma i relativi frutti non sono ancora stati tradotti in una proposta di legge; non sono stati neppure portati all’esame del Consiglio dei ministri. Buona parte di essi, invece, sono stati inseriti nello schema di decreto legislativo, mentre, come si è appena ricordato, la legge delega, in riferimento al processo ordinario di cognizione, ha soltanto attribuito al legislatore delegato il compito di prevedere «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali».

Sebbene l’estensione a profili non espressamente considerati dalla delega sia apparsa «naturale» al Governo, appare ragionevole dubitare della congruità di tale disciplina con i principî ed i criterî direttivi della stessa. In questo senso, infatti, si è espresso il Consiglio Superiore della Magistratura nel Parere sullo schema di decreto.

Come ha insegnato, anche di recente, la Corte costituzionale «il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante (…) si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e criteri direttivi della delega»[11].

In questa prospettiva, come ha rilevato il Consiglio Superiore della Magistratura, «il punto 2 a), (…) assume chiaramente (…) come tertium comparationis il processo ordinario di cognizione qual è disciplinato dal II Libro del codice di rito, rispetto al quale deve realizzarsi, con l’ introduzione di ogni necessaria modifica sull’articolazione delle udienze e sull’entità dei termini processuali, l’intervento del legislatore delegato. Diversamente, con lo schema di decreto legislativo, si è disciplinato per intero un nuovo rito a cognizione piena operando secondo linee culturali che implicano l’assunzione di un modello processuale in toto difforme da quello vigente».

Può condividersi che sia «naturale» l’aspirazione di raccogliere i frutti del lavoro di elaborazione di una riforma complessiva della giustizia civile, avviato come urgente sin dall’inizio della legislatura ma sorpassato da altre iniziative[12]; appare, tuttavia, ragionevole dubitare della conformità di tale aspirazione con le regole sul procedimento legislativo deducibili dalla Costituzione.

Indipendentemente dal merito delle soluzioni adottate, come ha riconosciuto lo stesso Ministro della giustizia, i principî ed i criterî direttivi in base ai quali è stata elaborata la nuova disciplina del processo ordinario di cognizione non sono stati valutati né dal Governo in funzione della presentazione di una proposta di legge, né, conseguentemente, dal Parlamento. Nonostante ciò, le norme di attuazione di quei principî e di quei criterî direttivi saranno efficaci ed operative dal 1° gennaio 2004.

 

3.- Nonostante questo vizio genetico, appare ragionevole ritenere che il nuovo modello processuale sia solo apparentemente in contrasto con la risalente tradizione, per la quale il giudice collabora con le parti nella determinazione del thema decidendum e del thema probandum.

Anche a causa dell’enfasi e delle tensioni emotive che hanno caratterizzato i dibattiti sulla giustizia nella prima parte della XIV Legislatura[13] e con le quali la riforma è stata presentata[14], questa è stata valutata come una soluzione di continuità con la tradizione appena ricordata[15], nonché orientata in una direzione opposta a quella assunta dai sistemi di common law, all’esito di un percorso meritevole di attenzione[16].

Quella tradizione risale al processo formulare romano, dove le parti, prima di comparire innanzi allo judex, dovevano procedere alla litiscontestatio; questa serviva, appunto, ad individuare il thema decidendum[17].

Il modello ha avuto diverse varianti: dal «pro­cedimento sommario» del 1901, al codice del 1940, alle Novelle del 1950, del 1973 e del 1990: il codice del 1940, nel suo testo originario, imponeva uno sbarramento alla prima udienza, ma consentiva la costituzione del convenuto in quella occasione, cosicché quel sistema non avrebbe mai potuto funzionare, essendo evidentemente necessario concedere all’attore uno spatium temporis per replicare alle difese del convenuto e a quest’ultimo un ulteriore termine per definire la propria posizione; con la Novella del 1950, le preclusioni furono previste in riferimento alla udienza di precisazione delle conclusioni, senza alcuna distinzione tra attività diretta alla individuazione del thema decidendum e attività istruttoria, cosicché questa aveva un oggetto obiettivamente incerto e, sovente si rive­lava inutile[18].

Uno dei punti fermi dell’ampio dibattito sull’argomento, che precedette la ri­forma del 1990, riguardava appunto la necessità di prevedere uno scambio di scritture pre­paratorie della trattazione orale della causa, anche semplicemente mediante la pre­visione della obbligatorietà della costituzione anticipata delle parti rispetto all’udien­za[19]. In funzione di ciò furono previsti lunghi termini di comparizione: se, infatti, la prima udienza è una mera occasione di incontro, ma, in funzione di essa, non è pre­vista alcuna preclusione, i termini di comparizione possono essere brevissimi.

Le modifiche del 1995, realizzate dalla stessa maggioranza autrice della riforma del diritto societario, hanno ignorato questa alternativa: non sono stati abbreviati i termini di comparizione, è stata introdotta l’udienza di prima comparizione di cui all’art. 180 c.p.c., si è innestato un meccanismo deresponsabilizzante già paventato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella Risoluzione resa sulle proposte poi sfociate nella riforma del 1990[20]: «ciò che conta veramente non è tanto l'accelerazione "in assoluto", quanto il fatto che il processo, magari a co­sto di una pausa iniziale, sia posto in condizioni di non partire col "piede sbagliato" di una udienza di mero rinvio»; si è dato luogo ai problemi ed alle questioni dei quali ancor oggi ci si duole[21] ed ai quali si tenta di reagire puntando sulla professionalità e sulla organizzazione degli uffici[22].

Come tempestivamente si era posto in evidenza[23], infatti, la scelta tra l’immediata comparizione delle parti innanzi al giudice e la previsione legale di uno scambio di scritture preparatorie dipende da un giudizio di valore sulle capacità delle parti: la prima soluzione presuppone sfiducia nella capacità dei difensori di determinare, senza il contributo del giu­dice, il thema decidendum ed il thema probandum; la seconda, invece, si fonda sul presupposto che le parti abbiano la piena capacità di determinare da sole l’oggetto della causa e che è necessario valo­rizzare le attività da svolgere alla udienza nel rispetto della dignità del giudice e dei di­fensori, mortificate dalle comparizioni non direttamente funzionali allo svolgimento di attività processuali.

A ben vedere, il modello processuale elaborato in una prospettiva generale ma destinato ad applicarsi alle controversie societarie può collocarsi nel solco di questa tradizione: il giudice non è affatto esonerato dai compiti di direzione del processo; gli è attribuito, invece, il compito di formalizzare, nel decreto di fissazione dell’udienza previsto dall’art. 12 del decreto, tutti gli elementi del thema decidendum e del thema probandum.

Appare ragionevole ritenere che tale decreto equivalga alla formula del magistratus nella litiscontestatio ovvero implichi l’attività di scheduling nella pre-trial phasis[24].

Nella Relazione che accompagna lo schema di legge delega per la riforma del codice di rito[25], infatti, si legge che «si tratta, in sostanza di un meccanismo che fa leva sulla responsabile valutazione dei difensori e che stimola alla completezza degli scritti difensivi – senza rigidamente imporla ab externo, come le attuali preclusioni – nella dialettica tra le parti: così tutelando l’interesse ad una sollecita decisione e impedendo che la parte a ciò interessata possa far prevalere il suo intento dilatorio. (…) il ruolo del giudice viene potenziato sottraendogli incombenti meramente routinari ed affidandogli quello di “impostare” l’udienza con il decreto di fissazione e di gestirla con pienezza di poteri».

Può ritenersi che si tratti, dunque, di un arricchimento della fase preparatoria, affinché il primo incontro tra le parti ed il giudice non si riduca ad un inverecondo scambio di figurine.

Nonostante l’enfasi politica con la quale la riforma è presentata, appare, quindi, ragionevole dubitare che il nuovo modello processuale costituisca una rottura con la tradizione e con le tendenze in atto in altri ordinamenti.

In realtà, occorre sgomberare il campo da pregiudizi ideologici e tentare di cogliere gli effettivi termini delle questioni: come altrove si è posto in evidenza[26], il problema del bilanciamento dei poteri del giudice e delle parti nella trattazione della causa è un problema che involge soprattutto questioni scientifiche e pratiche; come tale, non può che essere affrontato con i tradizionali strumenti giuridici.

Ne consegue che, nella analisi del nuovo testo, appare scarsamente utile la contrapposizione tra chi enfatizza l’autonomia delle parti e chi vi contrappone i poteri del giudice, al pari della contrapposizione tra adversary ed inquisitory system, al qual proposito si è recentemente rilevato che «molte di quelle pagine sono pura propaganda ideologica a favore dell’uno o dell’altro sistema e sono completamente inattendibili dal punto di vista scientifico»[27].

I giustificati timori[28], nell’attuale contesto politico e istituzionale, sulla tenuta del principio di legalità e degli elementari valori dello stato di diritto non sembra, infatti, possano derivare dalla disciplina in esame.

Questa, nonostante il vizio genetico prima indicato, è legge dello Stato, che gli interpreti e gli operatori debbono applicare e sembra si presti ad essere letta nel solco della tradizione scientifica e legislativa del sistema e delle tendenze in atto in altri ordinamenti.

Occorre, pertanto, accantonare ogni valutazione sulla bontà o sulla opportunità delle scelte legislative, rilevanti esclusivamente in funzione di eventuali dubbi di legittimità costituzionale, e tentare di verificarne l’effettivo funzionamento.

 

4.- Il nuovo rito si applica a tutte le controversie societarie, pur analiticamente indicate nelle lett. a), b) e c) dell’art. 1, ai rapporti in materia di intermediazione mobiliare descritti nella lett. d), alle controversie tra banche e tra banche e associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio, di cui alla lett. e) e al credito per le opere pubbliche, ai sensi della lett. f).

Sono espressamente fatti salvi gli attuali criterî di riparto della giurisdizione.

Come è noto, la giurisdizione ordinaria ha ceduto a quella amministrativa le materie dei pubblici servizi, compresa la vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare[29], Appartengono, inoltre, alla giurisdizione amministrativa i controlli sugli atti delle autorità indipendenti, comprese la Banca d’Italia e la Consob. Con la legge delega, si è, quindi, persa l’occasione per riaffermare l’esigenza del controllo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, co. 7° (già 2°), Cost., in settori rilevanti della vita economica[30].

E’ anche fatta espressamente salva la competenza della corte di appello, quale giudice di unico grado, nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 145 d.leg. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia nel testo modificato dal d.leg. 4 agosto 1999, n. 333, e dal d.leg. 4 agosto 1999, n. 342) ed ai sensi dell’art. 195, co. 4°, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Sebbene non sia espressamente menzionata, può ritenersi salva anche la competenza della corte di appello, quale giudice di unico grado, ai sensi dell’art. 33, co. 2°, l. 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), che attribuisce a tale ufficio «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV».

La legge delega, infatti, ha espressamente escluso qualsiasi modifica dei criterî di competenza per materia e per territorio.

 

5.- Nell’ambito dei già vigenti criterî di giurisdizione e di competenza, il decreto introduce un nuovo rito speciale a cognizione piena ed esauriente, che si aggiunge a quello ordinario innanzi al tribunale di cui agli artt. 163 ss. c.p.c., a quello innanzi al giudice di pace di cui agli artt. 311 ss. c.p.c., a quello del lavoro di cui agli artt. 413 ss. c.p.c.[31], a quello per la opposizione alle sanzioni amministrative di cui all’art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell’art. 1, co. 4°, le disposizioni ordinarie si applicano «in quanto compatibili»: si tratta, quindi, di un sistema autonomo, rispetto al quale la normativa codicistica può essere invocata al fine di colmare le eventuali lacune.

In riferimento alla espressa conservazione dei criterî di giurisdizione e di competenza, potrebbe dubitarsi della legittimità dell’art. 1 del decreto nella parte in cui, anche in deroga all’art. 40 c.p.c., stabilisce che la nuova disciplina è destinata a prevalere anche sulle cause connesse, quale che ne sia la natura.

Sennonché, appunto in base alla previsione della legge delega, la disposizione può intendersi riferita esclusivamente al rito e non alla competenza.

La questione, poi, non sembra assuma rilievo nei casi di connessione con controversie di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c.: i problemi sollevati dalla pronuncia delle sezioni unite che ha affermato la competenza del giudice del lavoro nelle controversie tra amministratori e società[32], infatti, sono stati risolti, pur con disinvoltura, dal legislatore delegato del 1998 con l’introduzione dell’art. 144 ter disp. att. c.p.c.[33]. In ogni altra ipotesi[34], non si pone una questione di competenza, perché entrambe le cause sono attribuite al tribunale, et quidem alla sede principale di questo ai sensi dell’art. 48 quater r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, (nel testo novellato dal d.leg. 20 marzo 1998, n. 51, e dal d.leg. 4 maggio 1999, n. 138). Si tratta, quindi, di una questione riguardante i rapporti tra magistrati addetti al medesimo ufficio, in riferimento alla quale la prevalenza del nuovo rito su quello del lavoro, deriva, prima che dalla nuova disciplina, dalla prevalenza del collegio sul giudice monocratico già deducibile dall’art. 281 nonies c.p.c.: la regola generale stabilita dalla riforma, infatti, è per la collegialità; ai sensi dell’art. 1, co. 3°, ne sono escluse soltanto le controversie tra banche.

Anche le questioni relative alla competenza per valore, prima che dalla nuova disciplina, appaiono risolte dall’art. 40 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che il giudice togato prevale sempre e comunque sul giudice di pace.

A ben vedere, la prevalenza della nuova disciplina nelle ipotesi di connessione potrebbe già ricavarsi vuoi dal principio per il quale la causa attribuita alla decisione collegiale attrae quella assegnata al giudice monocratico, vuoi da quello per il quale la causa attribuita alla competenza di un giudice togato attrae quella di competenza del giudice di pace.

La fantasia dell’interprete, poi, non riesce ad indicare ipotesi di connessione tra controversie regolate dalla nuova normativa e controversie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate agrarie o del tribunale per i minorenni[35].

 

6.- Al fine di apprezzare la operatività del nuovo rito può essere preliminarmente opportuno indicare la tipologia delle controversie da esso regolate.

A tal fine si rivelano utili le indicazioni contenute negli allegati alla Circolare ministeriale n. 2/2000 del 2 agosto 2000[36] e, in particolare, nell’elenco degli oggetti[37].

In questa prospettiva, rientrano nella previsione della nuova normativa:

-         le cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi e contro le società di revisione;

-         le cause di responsabilità in società fiduciarie e di revisione ex art. 2, legge n. 430/1986;

-         le impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi;

-         ogni causa relativa a rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle società di fatto, di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici;

-         l’opposizione dei creditori alla fusione delle società (art. 2503 c.c.);

-         e ogni altra controversia societaria.

Vi rientrano solo in parte, soltanto se entrambe le parti sono banche ovvero se una di esse è un’associazione di consumatori o una camera di commercio e l’altra una banca, le controversie sui contratti bancari, sul factoring, sul franchising, sul leasing.

E sono comprese, infine, tutte le controversie in tema di intermediazione finanziaria e sui contratti di Borsa.

Con qualche approssimazione e generalizzazione, appare ragionevole raggruppare il contenzioso in tre gruppi:

-         cause documentali o in puro diritto, comprendenti le impugnazioni delle deliberazioni, quelle sui patti parasociali e sulla interpretazione dei contratti;

-         cause, la cui definizione dipende da consulenza contabile, comprendenti le controversie sul recesso, sulla liquidazione della quota e sui trasferimenti delle partecipazioni societarie, nonché le impugnazioni delle deliberazioni di approvazione del bilancio;

-         cause, infine, la cui definizione implica l’acquisizione di prove costituende, comprendenti soprattutto i giudizi di responsabilità.

Una ragionevole interpretazione della disciplina ordinaria consente che le cause del primo tipo siano introitate per la decisione già alla prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., qualora non si ritenga, invece, ai sensi dell’art. 80 bis disp. att. c.p.c., che ciò possa avvenire anche alla udienza di prima comparizione di cui all’art. 180 c.p.c.[38]; che, nella medesima occasione, nelle cause del secondo tipo, sia disposta la consulenza tecnica. Quelle del terzo tipo debbono, invece, necessariamente percorrere l’intera strada che passa dalla udienza di prima comparizione, alla prima udienza di trattazione fino alle udienze istruttorie.

Il confronto, comunque, non si estende alla attività istruttoria, perché il nuovo modello processuale ha ridisegnato soltanto la fase introduttiva, diretta alla definizione del thema decidendum e del thema probandum; i tempi dei modelli processuali possono essere utilmente paragonati soltanto fino alla litiscontestatio.

Il confronto, inoltre, va eseguito in base al testo delle disposizioni, prescindendo da fenomeni di malcostume giudiziario ovvero dalla utilizzazione di prassi non virtuose. In base al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto, infatti, soltanto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2005, i dati acquisiti consentiranno di verificare l’effettivo funzionamento del nuovo modello.

Nella analisi della nuova disciplina, pertanto, è utile tenere presente che le controversie societarie e finanziarie meramente documentali o in puro diritto possono essere decise nella prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c.; in quelle che dipendono da accertamenti tecnici, la consulenza può essere disposta nella stessa udienza; quelle che richiedono prove costituende devono arrivare alla udienza prevista dall’art. 184 c.p.c. perché possa essere valutata l’ammissibilità e la rilevanza delle prove.

 

7.- Ai sensi dell’art. 2 del decreto, l’atto introduttivo ha la forma della citazione di cui all’art. 163 c.p.c.

Alla notificazione di tale atto, pertanto, restano collegati gli effetti processuali e sostanziali, quali la litispendenza, la prevenzione, l’interruzione e la sospensione della prescrizione, l’impedimento della decadenza e così via.

In mancanza di qualsivoglia attività dell’ufficio giudiziario, diversa dalla custodia degli atti e dei documenti, fino alla presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 8, appare corretto negare che la notificazione della citazione coincida anche con il dies a quo computare il termine di ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 della l. 24 marzo 2001, n. 89, sull’equa riparazione. Fino alla presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza gli eventuali ritardi sarebbero imputabili esclusivamente alle parti.

Qualora, peraltro, il nuovo modello processuale offrisse il facile destro a ingiustificate tattiche dilatorie, potrebbe dubitarsi della legittimità delle specifiche disposizioni che ne sono la causa, in riferimento al diritto alla ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111, co. 2°, Cost.: la norma costituzionale, infatti, collega il diritto alla ragionevole durata alla legge, che dovrebbe, appunto, assicurarla[39]. Il diritto al risarcimento del danno per violazione della ragionevole durata ai sensi dell’art. 2 della l. 24 marzo 2001, n. 89, nonché ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sui diritti dell’uomo, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, invece, è collegato a una condotta, anche e soprattutto omissiva, della amministrazione[40].

Rispetto al modello ordinario dell’atto di citazione, è esclusa l’indicazione dei requisiti di cui al n. 7 della disposizione codicistica ed è aggiunta la necessità dell’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica dell’attore, nonché «la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell’attore della comparsa di risposta».

Tali requisiti, però, non sono previsti a pena di invalidità dell’atto.

Per quanto riguarda il termine per rispondere, lo stesso art. 2 stabilisce che, nei casi di omissione della indicazione o di insufficienza, il termine per rispondere è comunque di sessanta giorni.

In mancanza dell’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica, sembra ragionevole ritenere che le risposte dovranno essere notificate nelle forme ordinarie, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 17, co. 1°, lett. a) e b), mentre appaiono comunque possibili le comunicazioni ai sensi della lett. c), cioè mediante «scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio». In mancanza non solo dell’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica, ma anche della elezione di domicilio, gli atti dovranno essere indirizzati alla cancelleria soltanto qualora il difensore non abbia un domicilio nella circoscrizione del tribunale, ai sensi dell’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 [41].

Non essendo previsti ed essendo anzi espressamente esclusi, non sono requisiti di validità dell’atto l’indicazione dell’udienza, i termini di comparizione e l’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c. Ai sensi dell’art. 164, co. 1° e 3°, c.p.c. sono, invece, comunque necessarie, ai fini della validità dell’atto, l’indicazione del tribunale, delle parti, la determinazione dell’oggetto e l’esposizione dei fatti.

Gli effetti della nullità della citazione, tuttavia, non sono considerati dalla nuova normativa. Questa, come si vedrà, regola espressamente, all’art. 12, co. 7°, le conseguenze della nullità della notificazione della citazione, al co. 6°, quelle dei difetti di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, al co. 8°, quelle della mancata integrazione del contraddittorio. In generale, l’art. 13, co. 5°, consente al giudice di «rimettere in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa».

Nell’ambito del nuovo modello processuale, trova conferma l’idea per la quale la disciplina della nullità dell’atto di citazione, soprattutto in riferimento ai vizi inerenti la editio actionis, non costituisce tanto una sanzione per l’attore, quanto un corollario del principio per il quale l’obiettivo del processo è la decisione sul merito[42]. In mancanza dei meccanismi di sanatoria previsti dall’art. 164 c.p.c., infatti, il rischio al quale va incontro l’autore di un atto di citazione dall’oggetto indeterminato o privo della esposizione dei fatti è la soccombenza nel merito[43].

Nel nuovo contesto normativo, al cospetto di una citazione nulla per indeterminatezza dell’oggetto o carente nella esposizione dei fatti, la strategia più utile al convenuto, infatti, sembra essere quella di chiedere subito la fissazione dell’udienza, vincolando l’attore alla sua incompleta prospettazione.

Sennonché, la mancata previsione delle conseguenze della nullità dell’atto di citazione non esclude affatto l’applicabilità, con i necessari adeguamenti, dell’art. 164 c.p.c. e dei conseguenti meccanismi di sanatoria.

Ne consegue che il giudice d’ufficio potrà comunque rilevare la nullità della citazione se, nella contumacia del convenuto, è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’art. 163, ai sensi dell’art. 164, co. 1°, c.p.c., ovvero, anche in caso di costituzione del convenuto, se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto della domanda o se manca l’esposizione dei fatti, ai sensi del successivo co. 4°.

In base col combinato disposto dell’art. 164, co. 2°, c.p.c. e dell’art. 13, co. 5°, del decreto, nei primi due casi, il processo regredirà alla fase iniziale, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo.

Nei casi di nullità per vizi inerenti l’editio actionis, la regressione del processo, conseguente alla rimessione in termini ai sensi dell’art. 13, co. 5°, dipenderà dal mancato realizzarsi medio tempore di fattispecie estintive del diritto dedotto in giudizio: basti pensare, ad esempio, alla nullità della citazione di impugnazione di una deliberazione; se sono decorsi i termini per impugnare e, quindi, è maturata la decadenza, la rinnovazione e la rimessione in termini si rivelano superflue; la domanda può essere rigettata nel merito. Nelle azioni di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale soggette a termini brevi di prescrizione, la strategia difensiva del convenuto dovrà fare i conti non solo con il maturarsi della fattispecie estintiva, ma anche con la sostanziale assenza di preclusioni fino a quando non sia presentata la istanza di fissazione d’udienza di cui all’art. 8 del decreto: l’attore potrebbe, infatti, integrare la domanda, aggiungendo l’indicazione di fatti omessa nell’atto di citazione, ma una troppo tempestiva istanza di fissazione d’udienza ne consentirebbe la rinnovazione prima che sia maturata la prescrizione.

 

8.- Nei dieci giorni successivi alla notificazione della citazione ovvero, prescindendo dalla ipotesi in cui sia chiesta la abbreviazione dei termini, in caso di pluralità di convenuti, nei dieci giorni successivi all’ultima notificazione, l’attore ha l’onere di costituirsi in giudizio negli stessi modi e nelle stesse forme previsti dall’art. 165 c.p.c., depositando in cancelleria la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

Per effetto di una modifica dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2002, il testo definitivo prevede che il cancelliere formi il fascicolo d’ufficio allorché si costituisca in giudizio la parte più diligente.

Tale correzione fornisce una giustificazione per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; altrimenti, in mancanza di qualsivoglia attività dell’ufficio giudiziario in questa fase, il versamento sarebbe stato privo di causa. Grazie alla modificazione del testo, invece, il contributo unificato, almeno fino alla fissazione dell’udienza, costituisce il corrispettivo della custodia degli atti e dei documenti.

Sennonché, nel regolamento sui registri di cancelleria approvato con d.m. 27 marzo 2000, n. 264, non v’è traccia di registri per cause non collegate alla attività di un magistrato. Trattandosi di norme di produzione secondaria, la questione può essere risolta nel corso della lunga vacatio legis, integrando la previsione dell’art. 13, n. 1, del menzionato decreto: le controversie regolate dal nuovo modello processuale, infatti, sono indubbiamente «cause ordinarie»; ciò che le distingue dalle altre è che, fino alla presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, non sono destinate ad essere assegnate ad alcun magistrato; sono pendenti ma non rilevano per l’ufficio.

L’esperienza insegna che anche tali profili, apparentemente di poco momento, assumono rilevanza in riferimento al funzionamento della giustizia, che può incepparsi anche per la insufficiente organizzazione dei servizi di cancelleria.

 

9.- L’art. 4 corrisponde all’art. 167 c.p.c. con alcune significative differenze.

Non è prevista alcuna decadenza, né per la proposizione delle domande riconvenzionali, delle quali, peraltro, è limitato l’oggetto, né per la chiamata di terzi. Come all’attore, anche al convenuto si chiede di indicare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica: le conseguenze della omissione saranno quelle prima indicate.

Nell’atto, il convenuto ha l’onere di fissare un termine all’attore per rispondere non inferiore a trenta giorni, ma non superiore a sessanta, in caso di pluralità di convenuti. In mancanza o in caso di insufficienza del termine minimo, prevale il termine legale. L’inosservanza del termine massimo «può essere eccepita anche dagli altri convenuti»; il che sembra significare che possa eccepirla l’attore.

Non sono chiare le ragioni della utilizzazione di una diversa formula verbale per il termine minimo e per il termine massimo: nell’un caso, è previsto un adeguamento automatico, nel secondo una eccezione. Nonostante ciò, appare ragionevole ritenere che, senza proporre alcuna eccezione, né tantomeno coinvolgere il giudice, l’attore possa comunque rispondere anche prima della decorrenza del maggior termine fissatogli.

In base al principio di tassatività dei termini perentorî, ai sensi dell’art. 152, co. 2°, c.p.c., ed a quello di tassatività delle nullità, ai sensi dell’art. 156, co. 1°, c.p.c., l’elenco di quanto il convenuto deve indicare nella comparsa ha il valore di una mera esortazione, perché se il requisito non è espressamente previsto a pena di nullità o se non è espressamente comminata una decadenza, la nuova domanda, l’eccezione, la mera difesa o la richiesta istruttoria potranno essere proposte anche in prosieguo di giudizio[44].

Nell’ambito del nuovo modello processuale, tuttavia, il convenuto che non provveda tempestivamente alla proposizione della domanda riconvenzionale, alla chiamata di terzi, alla proposizione delle eccezioni, delle mere difese o delle richieste istruttorie, si espone al rischio che l’attore presenti immediatamente l’istanza di fissazione d’udienza, facendo scattare le preclusioni previste dall’art. 10.

Come si rileva nel brano sopra citato della Relazione allo Schema di legge delega per la riforma del codice di rito, in funzione del quale la disciplina era stata elaborata, «si tratta, in sostanza di un meccanismo che fa leva sulla responsabile valutazione dei difensori e che stimola alla completezza degli scritti difensivi – senza rigidamente imporla ab externo, come le attuali preclusioni».

Qualora, però, non sia tempestivamente presentata l’istanza di fissazione d’udienza, la mancata comminatoria di qualsivoglia decadenza consente al convenuto di svolgere ogni attività difensiva anche in prosieguo di giudizio.

La comparsa di risposta, con la procura al difensore e i documenti offerti in comunicazione, deve essere depositata in cancelleria nei dieci giorni successivi alla notificazione dell’atto all’attore, che, come si è rilevato, va eseguita nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della citazione ovvero, in caso di pluralità di convenuti, in quello di sessanta giorni dalla costituzione dell’attore.

Ai sensi del co. 2° dell’art. 5, peraltro, il convenuto, qualora non abbia proposto domande riconvenzionali, non abbia chiamato terzi e non abbia documenti da esibire, può anche costituirsi nei dieci giorni successivi alla notificazione della istanza di fissazione d’udienza di cui all’art. 8.

La disposizione, a ben vedere, corrisponde a quanto previsto dall’art. 171, co. 2°, c.p.c.: è ribadita la regola generale per la quale il convenuto che intenda limitarsi alle mere difese può costituirsi anche all’udienza.

 

10.- L’attore, qualora non intenda presentare l’istanza di fissazione d’udienza, ricevuta la comparsa di risposta, può notificare e, quindi depositare in cancelleria, ai sensi dell’art. 6, una «memoria di replica».

Lo stesso articolo indica il contenuto di tale atto, riproducendo, in parte, le previsioni dell’art. 183, co. 4° e 5°, c.p.c.; l’attore, infatti, «può: a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte; b) proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto; c) dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’articolo 106 c.p.c., se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto; d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie».

Nel terzo capoverso è stabilito che l’attore deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per rispondere, ovvero non inferiore a trenta se, avvalendosi della facoltà prevista dalla lett. b), ha proposto nuove domande.

La mancata comminatoria di espressa decadenza per la mutatio libelli, ovvero per la proposizione di nuove domande, per la emendatio libelli, ovvero per la precisazione e per la modificazione delle domande già proposte, per la chiamata di terzi, per il deposito di nuovi documenti e per la proposizione di nuove richieste istruttorie consente l’esercizio di tali facoltà anche in prosieguo di giudizio, salvo, comunque, il rischio che il convenuto presenti l’istanza di fissazione d’udienza, ai sensi dell’art. 8, co. 2°, precludendo così lo svolgimento di ogni ulteriore attività.

Sennonché, con scarsa coerenza rispetto al complessivo impianto processuale, il secondo periodo del quinto capoverso dell’art. 13 sancisce «l’inammissibilità delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati (…) dall’attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale».

Qualora, pertanto, la «memoria di replica» dell’attore segua la proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, tale atto è l’ultima occasione per la deduzione di fatti estintivi, modificativi impeditivi, per la formulazione di richieste istruttorie e per il deposito di nuovi documenti.

Appare, pertanto, corretto negare che la nuova disciplina rifiuti la rigida imposizione ab externo delle preclusioni. Queste sono diversamente articolate, sono subordinate alla eccezione di parte e non sono affidate al rilievo d’ufficio. Sono tuttavia previste. E non sono affatto differite al momento della presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza.

L’ultimo momento per l’attore coincide con la «memoria di replica» di cui all’art. 6; per il convenuto con la «seconda memoria difensiva» di cui all’art. 7.

Ai sensi del richiamato art. 13, co. 5°, secondo periodo, infatti, sono anche inammissibili le eccezioni non rilevabili d’ufficio, le allegazioni, le istanze istruttorie proposte dal convenuto dopo la «seconda memoria difensiva», al pari del deposito di documenti dopo tale momento.

Prescindendo da ogni rilievo sulla coerenza sistematica dell’impianto in riferimento alle enunciazioni con le quali è stato presentato, il congegno sembra dar luogo a tre contraddizioni delle quali occorre dar conto.

In primo luogo, in base alla lettera della disciplina, le preclusioni scattano per l’attore, dopo la notificazione della «memoria di replica» di cui all’art. 6 soltanto nel caso in cui il convenuto, nella comparsa di risposta, abbia proposto domanda riconvenzionale. In mancanza, esse operano soltanto in danno del convenuto dopo la «seconda memoria difensiva» di cui all’art. 7. Tale disparità di trattamento non sembra aver nulla a che fare con il principio di eventualità[45], che giustifica, invece, un diverso trattamento per l’attore e per il convenuto in riferimento ai primi scritti difensivi.

In secondo luogo, oggetto delle preclusioni, tanto per l’attore, quanto per il convenuto, dopo la «memoria di replica» e la «seconda memoria difensiva», sono le eccezioni non rilevabili d’ufficio, le allegazioni, le istanze istruttorie e il deposito di documenti. Non è, invece, preclusa la proposizione di nuove domande, che sono qualcosa di più delle eccezioni e delle istanze istruttorie. Occorre un certo sforzo interpretativo per comprendere le nuove domande, per le quali non è prevista alcuna decadenza, neppure subordinata alla tempestiva eccezione di parte, nella nozione di allegazioni. Ci si può riuscire e probabilmente è una strada che merita di essere percorsa. Ma è uno sforzo che gli interpreti e gli operatori avrebbero probabilmente gradito risparmiarsi.

In terzo luogo, appare ragionevole chiedersi quale funzione abbiano l’«ulteriore replica dell’attore» di cui alla prima parte dell’art. 7, co. 2°, la «memoria di controreplica» del convenuto di cui alla seconda parte dello stesso articolo, le «ulteriori memorie» dell’attore e del convenuto, ai sensi dell’art. 7, co. 3°.

Ciascuna parte, infatti, può, ai sensi dell’art. 8, presentare, nei quindici giorni successivi alla notifica dell’atto al quale non intende replicare, l’istanza di fissazione d’udienza, precludendo all’altra ogni ulteriore possibilità di allegazione di merito ed istruttoria. Ciascuna parte, tuttavia, può replicare all’altra fino a un termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della «memoria di controreplica», entro termini che passano da venti, a quindici, fino a otto giorni dalla ricezione dell’atto dell’altra. Ciascuna parte, però, può eccepire la decadenza dalla facoltà dell’altra di proporre eccezioni, istanze istruttorie e di depositare documenti.

Appare ragionevole chiedersi quali esigenze difensive possano soddisfare l’«ulteriore replica», la «memoria di controreplica» e le «ulteriori memorie» menzionate nell’art. 7, co. 2° e 3°: esse certamente presuppongono che non sia stata presentata l’istanza di fissazione d’udienza, ma non implicano il mancato rilievo dell’eccezione di decadenza dalla proposizione di nuove eccezioni e di nuove istanze istruttorie, prescindendo dalla proponibilità di nuove domande.

Qualora l’eccezione di decadenza sia stata tempestivamente proposta, le parti potrebbero continuare a scambiarsi atti, discettando in puro diritto, nella vana speranza di persuadere l’altra. Qualora, invece, non rilevino la decadenza, la reciproca ostinazione a scambiarsi atti difensivi appare priva di ogni giustificazione.

 

11.- A ben guardare, sul piano operativo, il rilievo pratico della complessa struttura del nuovo modello di processo ordinario sembra ridursi alla duplicazione degli atti introduttivi.

La nuova disciplina, infatti, prevede che l’attore, oltre alla citazione, possa

-         ai sensi dell’art. 6, notificare e depositare in cancelleria, nel termine di trenta o sessanta giorni dalla ricezione della comparsa di risposta, un atto definito «memoria di replica»;

-         ai sensi della prima parte dell’art. 7, co. 2°, notificare, nel termine di sedici giorni dalla ricezione dell’atto definito «seconda memoria difensiva», l’«ulteriore replica»;

-         ai sensi dell’art. 7, co. 3°, ancora, notificare, nel termine di otto giorni dalla ricezione della «memoria di controreplica», una «ulteriore memoria», e così via fino a un massimo di ottanta giorni;

che, a sua volta, il convenuto, oltre la comparsa di risposta, possa

-         ai sensi dell’art. 7, co. 1°, notificare, nel termine di venti o di trenta giorni dalla ricezione della «memoria di replica», a seconda che con quest’atto siano o no state proposte nuove domande, la «seconda memoria difensiva»;

-         ai sensi della seconda parte dell’art. 7, co. 2°, notificare, nel termine di sedici giorni dalla ricezione della «ulteriore replica», un atto definito «memoria di controreplica»;

-         e, ai sensi dell’art. 7, co. 3°, ancora, notificare, nel termine di otto giorni dalla ricezione della «ulteriore memoria dell’attore», «ulteriori memorie», e così via fino a un massimo di ottanta giorni.

Sennonché, come si è posto in evidenza, ai sensi dell’art. 13, co. 5°, con la «memoria di replica dell’attore» e con la «seconda memoria difensiva» del convenuto, scattano le preclusioni, legali ma subordinate alla tempestiva eccezione di parte, per ogni successiva allegazione di merito o istruttoria. Ne consegue che, indipendentemente dalla possibilità che sia presentata l’istanza di fissazione dell’udienza, appare improbabile la utilizzazione dei successivi atti.

Se tale valutazione è corretta, il puzzle del nuovo rito si riduce alla duplicazione degli atti introduttivi: in luogo dell’udienza di prima comparizione di cui all’art. 180 c.p.c., e delle memorie integrative in tale occasione autorizzate dal giudice, nel processo applicabile alle controversie societarie e finanziarie, alle parti è concessa la possibilità di integrare direttamente con successive memorie gli atti introduttivi.

La pratica applicazione indicherà se tale previsione sia corretta, se le parti anticiperanno la fissazione dell’udienza, impedendo all’altra anche la presentazione della seconda memoria (id est: la «memoria di replica dell’attore» e la «seconda memoria difensiva»), o se preferiranno utilizzare tutta la serie di atti sopra elencati.

Occorre, peraltro, anche considerare che la tipologia delle controversie assoggettate al nuovo rito implica, in base all’id quod plerumque accidit, la richiesta di provvedimenti cautelari o anticipatorî: nelle impugnazioni delle deliberazioni, è fisiologico che si chieda la sospensione dell’atto impugnato e non vi è spazio, in relazione ai termini di decadenza, per la proposizione di nuove domande da parte dell’attore; nei giudizi di responsabilità, è anche fisiologica la richiesta di sequestro conservativo; in quelli sulla appartenenza delle partecipazioni societarie e sui patti parasociali, è frequente che si chieda la sostituzione degli amministratori o il sequestro giudiziario delle partecipazioni controverse.

In queste ipotesi, che non sembra costituiscano l’eccezione nell’ambito del contenzioso considerato, il complesso iter appena descritto è destinato ad essere sostituito da quello di cui all’art. 24 del decreto, con attribuzione al giudice, signore assoluto del procedimento, di ogni potere di direzione del medesimo, in assenza di regole predeterminate, anche in ordine alla forma del rito[46].

Non appare, quindi, infondato il sospetto che il nuovo modello processuale, più che agli operatori, sia destinato a fornire un’occasione di dibattito accademico.

 

12.- In questa prospettiva, può essere affrontata la disciplina della fissazione dell’udienza.

Ai sensi dell’art. 8, co. 1° e 4°, l’istanza di fissazione dell’udienza può essere presentata, dall’attore, nel termine di quindici giorni dalla notifica della comparsa di risposta ovvero dal termine di costituzione del convenuto, dalla notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato dal convenuto ovvero dal termine di costituzione del terzo chiamato, dalla notifica dello scritto difensivo al quale non intende replicare, dalla scadenza del termine per il deposito della «controreplica»; dalla scadenza del termine di ottanta giorni per le ulteriori repliche. Può essere presentata dal convenuto, ai sensi dello stesso art. 8, co. 2° e 4°, nello stesso termine, decorrente dalla costituzione in giudizio o dalla notifica dello scritto difensivo al quale non intende replicare; qualora abbia proposto domanda riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio, dalla notifica della «memoria di replica» dell’attore ovvero dalla scadenza del termine per la notifica di tale atto; qualora abbia chiamato terzi in causa, dalla notifica della comparsa di risposta del terzo ovvero dal termine di costituzione, dalla scadenza del termine di ottanta giorni per le ulteriori repliche. Analoga disciplina opera per il terzo chiamato.

Appare, quindi, garantito in ogni caso il contraddittorio; la proposizione di una domanda o di una eccezione, non rilevabile d’ufficio, lascia comunque all’altra parte la possibilità della replica: ciò vale per l’attore, che non può chiedere la fissazione d’udienza prima che sia decorso il termine per la notifica della comparsa di risposta ovvero per la costituzione del convenuto; vale per il convenuto, che, allorché abbia proposto domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili ex officio, non può chiederla prima che sia decorso il termine per rispondergli; e vale anche nei rapporti tra le parti originarie e i terzi chiamati.

E’ anche prevista dall’art. 11 la possibilità della presentazione congiunta della istanza.

In ogni caso, è richiesta la precisazione delle conclusioni. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante. Le parti hanno anche la facoltà di indicare le condizioni per la conciliazione.

Nei dieci giorni successivi all’ultima notificazione dell’istanza, questa va depositata in cancelleria. Ai sensi dell’art. 10, co. 1°, nello stesso termine, anche le altre parti sono tenute a «depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione».

Notificata l’istanza, come nei processi di diritto comune, «nil innove­tur» e ogni innovazione è un attentato da respingere «sine libello ex puro et mero officio judicis»[47].

 

13.- Depositata l’istanza dalla parte più diligente, nei tredici giorni successivi, ai sensi dell’art. 12, «il cancelliere forma il fascicolo (…) contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo presenta senza indugio al Presidente».

Sennonché, il fascicolo dovrebbe essere stato già formato al momento della costituzione della parte più diligente, ai sensi dell’art. 3, co. 1°, frutto dei tardivi aggiustamenti, evidentemente non coordinati con l’intero testo.

Il termine, poi, di tredici giorni è il risultato della somma di dieci più tre, perché la disposizione appena citata, al fine di consentire alle altre parti di depositare le proprie conclusioni, impone il decorso di un primo termine di dieci giorni, dopo i quali, «nei tre giorni successivi», il cancelliere è tenuto a presentare il fascicolo al presidente del tribunale. Nei due giorni ancora successivi, quest’ultimo dovrebbe designare il relatore, il quale, a sua volta, dispone di cinquanta giorni, prorogabili ai sensi dell’art. 154 c.p.c., per sottoscrivere e depositare il decreto di fissazione d’udienza, da tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dal deposito del provvedimento.

Secondo la previsione legislativa, dunque, un centinaio di giorni separa la notifica dell’istanza dalla udienza. Questi termini si aggiungono a quelli fissati alle parti per lo scambio delle memorie preparatorie, cioè a oltre duecento (60 + 30 o 60 + 20 o 30 + 16 + 16 + 80) giorni. Inoltre, mentre questi ultimi sono perentorî, quelli per l’ufficio assumono rilevanza esclusivamente a fini disciplinari o in riferimento all’art. 2 l. 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati.

Dalla notifica della citazione alla prima udienza, che, come si auspicava per il processo del lavoro trenta anni addietro, dovrebbe tendenzialmente essere unica e condurre alla immediata decisione della causa, la nuova disciplina prevede circa trecento giorni. Se si considera che buona parte del contenzioso societario e finanziario, in base alla tipologia delle controversie, si presta ad essere definito alla prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., i dubbi sull’eccesso di delega possono ritenersi anche più che non manifestamente infondati, ai sensi dell’art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. Secondo la legge delega, infatti, il compito del legislatore delegato avrebbe dovuto essere quello di realizzare «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali».

Prescindendo da tale profilo, appare meritevole di segnalazione che la lettera della legge omette alcuni passaggi del percorso dal deposito dell’istanza alla udienza.

L’art. 12, co. 2°, sembra prescindere dalla struttura e dalla organizzazione degli uffici giudiziari: la lettera della norma, infatti, attribuisce al presidente del tribunale il compito di designare direttamente il relatore. Ciò può avvenire nei tribunali esigui che affollano la geografia giudiziaria: soltanto in tali uffici, il presidente del tribunale può essere anche presidente dell’unico collegio. Appare, tuttavia, ragionevole presumere che le controversie societarie e finanziarie non saranno frequenti nei tribunali di tale specie. Negli uffici di medie e grandi dimensioni, invece, non solo esistono le sezioni, ma all’interno di queste possono formarsi più collegi. La previsione legislativa, quindi, va integrata, in conformità con quanto stabilito dall’art. 168 bis c.p.c., nel senso che, in base ai criterî tabellari, il presidente del tribunale assegnerà la causa ad una sezione, il presidente di questa designerà il collegio e il presidente del collegio designerà il relatore.

Né appare possibile una interpretazione letterale della disposizione. Analoga previsione, infatti, è contenuta nell’art. 669 ter, ult. cpv. c.p.c.: questo, tuttavia, si riferisce a procedimenti affidati alla decisione monocratica, quale il cautelare ante causam; può ritenersi, inoltre, che la diretta designazione da parte del presidente risponda alle esigenze di celerità del procedimento; nonostante ciò, come è noto, nella maggior parte degli uffici, anche i procedimenti cautelari sono assegnati secondo l’iter previsto dall’art. 168 bis c.p.c.

Nei casi previsti dall’art. 12 del decreto, invece, si tratta di controversie attribuite alla decisione collegiale, cosicché il funzionamento del collegio e la distribuzione del lavoro al suo interno non possono che essere determinati dal presidente dello stesso.

 

14.- Una delle novità più significative della nuova disciplina, alla quale è attribuita un’efficacia deflattiva, consiste nel decreto di fissazione d’udienza, che è ben più di un mero provvedimento ordinatorio.

Con tale provvedimento, infatti, ai sensi dell’art. 12, co. 3°, il giudice relatore designato non solo fissa l’udienza collegiale ed il termine per il deposito di memorie conclusionali e, qualora lo ritenga opportuno, dispone la comparizione personale delle parti, ma è tenuto ad indicare le questioni, di rito e di merito, rilevabili d’ufficio, ad ammettere i mezzi di prova ed eventualmente il giuramento suppletorio[48].

La disposizione non specifica se, per quanto riguarda l’ammissione dei mezzi istruttorî, il decreto sia immediatamente esecutivo. Certamente non lo è per le prove costituende, da assumere alla udienza, innanzi al collegio o, per delega di questo, dallo stesso giudice relatore. Appare, però, legittimo chiedersi se sia esecutivo in riferimento alla acquisizione di prove precostituite: basti pensare ad un ordine di esibizione, chiesto dalle parti o disposto d’ufficio, ai sensi degli artt. 210 o 213 c.p.c. La soluzione, peraltro, dipende dalla definizione dei rapporti tra collegio e giudice relatore, che si manifesta particolarmente complessa.

Il giudice relatore, con lo stesso provvedimento, ai sensi dell’art. 13, co. 5°, «rimette in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa». Se rileva la nullità della notificazione della citazione non sanata dalla costituzione del convenuto, ai sensi degli artt. 12, co. 7°, 13, co. 5°, e 291 c.p.c., assegna il termine di sessanta giorni per la rinnovazione e rimette in termini il convenuto. Sebbene l’ipotesi non sia espressamente considerata, può ritenersi che, anche se rileva la nullità della citazione o della comparsa di risposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, co. 5°, 164, co. 5°, e 167, co. 2°, c.p.c., debba comunque disporne la rinnovazione e rimettere in termini la parte che abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Se rileva un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, ai sensi degli artt. 12, co. 6° e 182 c.p.c., assegna un termine da trenta a sessanta giorni per la regolarizzazione, rimette in termini la parte che abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa e fissa comunque l’udienza. Se rileva la non integrità del contraddittorio o se ritiene opportuno l’intervento di terzi, ai sensi degli artt. 12, co. 8°, 102 o 107 c.p.c., ne ordina la citazione, assegna un termine di trenta giorni per la notificazione, un successivo termine da quaranta a sessanta giorni perché i litisconsorti necessari pretermessi o i terzi intervenienti jussu judicis si costituiscano e si difendano, un ulteriore termine perché le parti originarie rispondano e, quindi, anche in questa ipotesi, l’udienza.

Per effetto delle modifiche al testo dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2002, l’interruzione e l’estinzione del processo, invece, sono dichiarate dal giudice relatore con ordinanza, ai sensi, rispettivamente del 4° e del 5° co. dello stesso art. 12: la prima è dichiarata «con ordinanza non impugnabile», la seconda, convocate le parti, con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308 c.p.c.

Il decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 12, nella parte in cui impone al giudice relatore la indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio e la ammissione dei mezzi di prova, si presta a considerazioni di ordine storico e sistematico, che esulano da una analisi a prima lettura.

Sarà anche necessario verificare in che modo la norma troverà pratica applicazione nei diversi uffici giudiziari. Si potrebbe anche pensare alla elaborazione di modelli di decreto, come, in parte, è avvenuto per le ordinanze di vendita immobiliare in seguito alla entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302[49]. In considerazione della possibilità di tipicizzare il contenzioso regolato dalla nuova disciplina, l’obiettivo appare perseguibile, al fine di disporre di modelli specificatamente funzionali alle esigenze delle controversie per le quali è previsto. Il che, tuttavia, presuppone, che il nuovo modello di processo ordinario di cognizione trovi ampia e diffusa applicazione e non sia, invece, pressoché totalmente soppiantato dal procedimento di cui all’art. 24, in considerazione della fisiologica esigenza, nelle controversie regolate dal nuovo rito, della tutela cautelare.

Prescindendo da tali profili, che la lunga vacatio legis e la pratica applicazione consentiranno di sviluppare, occorre rilevare che il giudice, al quale è attribuito il compito di sottoscrivere e depositare il decreto di fissazione d’udienza non è il giudice istruttore di cui all’art. 175 c.p.c. Ai sensi dell’art. 1, co. 4°, infatti, il nuovo modello processuale non è una variante del processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale di cui agli artt. 163 ss. c.p.c.; è un rito speciale a cognizione piena, al quale si applicano «in quanto compatibili» le disposizioni comuni. Il giudice, al quale è attribuito il compito di sottoscrivere e depositare il decreto di fissazione d’udienza è un giudice relatore, componente il collegio; ad esso, ai sensi dell’art. 16, co. 4°, il collegio può delegare l’assunzione dei mezzi di prova. Come sopra si è posto in evidenza, inoltre, salvo le controversie tra banche di cui alla lett. e), le altre sono riservate alla decisione collegiale.

Può ammettersi che il giudice relatore, in sostituzione del presidente il collegio, emetta provvedimenti ordinatorî, quali la fissazione dell’udienza, la assegnazione di termini alle parti; con qualche sforzo sistematico, si potrebbe anche ammettere che provveda in ordine alle eventuali irregolarità procedimentali; ma non secondari dubbi suscita, in mancanza di una delega e di un potere di delega del collegio, l’attribuzione al relatore del potere di indicare le questioni rilevabili d’ufficio, di ammettere le prove e, addirittura, il giuramento suppletorio.

Ai sensi dell’art. 16, co. 4°, «esaurita la discussione, il tribunale - id est: il collegio - conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza». Fino a quel momento, però, poteri decisorî che lo stesso decreto legislativo espressamente riserva al collegio, sembrerebbero esercitati dal giudice relatore, in totale assenza vuoi di una delega da parte del collegio, vuoi della previsione di un potere di delega in capo a quest’ultimo.

In questa prospettiva, la nuova normativa sembra imporre una revisione sistematica della nozione di collegialità e dei rapporti tra presidente, relatore e collegio, anche in funzione del suo coordinamento con la disciplina comune: sarebbe necessario prendere atto che la collegialità enunciata in generale dall’art. 1, co. 3°, è assolutamente sui generis, perché rilevanti poteri decisorî sono attribuiti per legge al giudice relatore.

Sennonché, si potrebbe far leva sulla lettera della disposizione, nella parte in cui stabilisce che il «giudice relatore (…) sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto» per riferire tale provvedimento al collegio. In tal caso la deroga ai principî comuni riguarderebbe esclusivamente la forma del provvedimento sottoscritto dal solo relatore e non dal solo presidente, ai sensi dell’art. 135, ult. co., c.p.c.: potrebbe invocarsi a tal fine il criterio ermenenutico per il quale l’interprete è tenuto a leggere le disposizioni in modo che abbiano un senso, piuttosto che non ne abbiano alcuno.

Anche a questi temi potranno essere dedicate le energie degli interpreti già durante la lunga vacatio legis.

 

15.- In riferimento al potere del giudice relatore di rilevare e risolvere, nel decreto di fissazione d’udienza, le nullità procedimentali, appare utile richiamare l’attenzione sulle conseguenze in ciascuna ipotesi previste.

Soltanto qualora sia rilevata la mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. o sia disposto l’intervento di terzi ai sensi dell’art. 107 c.p.c., l’art. 12, co. 8°, prevede espressamente uno scambio di atti tra i litisconsorti, il terzo chiamato e le parti originarie e, quindi, l’udienza. In tali ipotesi, sono limitate le facoltà delle parti di regolare l’andamento del processo nel modo che ritengono più opportuno; si prevede la notificazione ed il deposito della comparsa di risposta del litisconsorte o del terzo e la replica delle parti originarie.

Qualora, invece, sia rilevata la nullità della notificazione della citazione, il giudice relatore, con lo stesso decreto di fissazione d’udienza, deve disporne la rinnovazione, ma non è chiaro se, in tal caso, il provvedimento debba avere anche tutti i contenuti sopra indicati. La rimessione in termini del convenuto appare deducibile dall’art. 13, co. 5°, nonché dalla disciplina comune. Appare ragionevole ritenere che, affinché la rimessione in termini sia effettiva e non meramente formale, nell’ipotesi considerata, il giudice relatore debba limitarsi a rilevare la nullità e a disporre la rinnovazione della notificazione. A favore di tale soluzione milita il rilievo per il quale, qualora la nullità non sia rilevata e la causa decisa nel merito, il giudice di appello che la rilevi, ai sensi dell’art. 354, co. 1°, c.p.c., avrebbe il potere - dovere di rimettere la causa al primo giudice, con l’effetto di far regredire il processo nella sua fase iniziale. Non sembra vi sia ragione per negare tale esito qualora la nullità della notificazione sia rilevata con il decreto di fissazione d’udienza.

Sebbene il caso non dia luogo a rimessione al primo giudice da parte del giudice di secondo grado, identica soluzione appare praticabile nel caso di nullità della citazione o della comparsa di risposta, ai sensi degli artt. 164, co. 4°, e 167, co. 2°, c.p.c., nonché ai sensi del più volte richiamato art.13, co. 5°, del decreto legislativo.

Qualora, infine, sia rilevato un difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, l’art. 12, co. 6°, prevede la fissazione di un termine per la regolarizzazione e, quindi, comunque, l’udienza; ciò implica che, in tale ipotesi il decreto dovrà contenere tutte le indicazioni di cui al secondo capoverso. Sennonché anche in questa ipotesi, la irregolarità procedimentale può avere pregiudicato il diritto alla difesa, cosicché non può escludersi l’applicabilità dell’art. 13, co. 5°, e la rimessione in termini: la specifica individuazione delle conseguenze sarà rimessa alla valutazione del giudice, in considerazione degli ampi poteri, anche decisorî, attribuitigli dalla legge in questa fase.

 

16.- Prima di analizzare lo svolgimento del processo innanzi al collegio, appare opportuno dar conto delle possibili varianti al modello che scolasticamente si presume fisiologico, cioè alla controversia tra due parti che assolvano tempestivamente gli oneri di impulso processuale ed esaminare, quindi, gli effetti della mancata o della tardiva costituzione, la disciplina della estinzione del processo e quella degli interventi volontari, avendo già accennato a quella degli interventi coatti ad istanza di parte e jussu judicis.

 

16.A)- Qualora né l’attore né il convenuto si siano costituiti nei termini ad essi rispettivamente assegnati (id est: nei dieci giorni successivi alla notificazione della citazione o della comparsa di risposta), il processo si estingue, ai sensi dell’art. 8, co. 4°, se nessuna parte notifica l’istanza di fissazione di udienza «nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’articolo 7, co. 2°, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’articolo 7, co. 3°». In considerazione della struttura della fase introduttiva del nuovo modello processuale, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 171, co. 1°, 307, co. 1° e 2°, c.p.c., quindi, non è prevista la riassunzione «entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto», ma la possibilità di costituirsi e di presentare l’istanza di fissazione d’udienza nei termini di cui all’art. 8, co. 4°.

Questi termini, come si è appena ricordato, sono «quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto», oppure, ai sensi del richiamato art. 7, co. 3°, il «termine massimo di ottanta giorni dalla notifica» della stessa «memoria di controreplica». Nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, è ovvio che il termine più lungo assorbe quello più breve. Sennonché, il dies a quo del primo coincide con quello «per il deposito della memoria di controreplica del convenuto», mentre l’art. 7, co. 2°, per tale atto, prevede la notifica e non anche il deposito; d’altro canto il dies a quo del secondo coincide con la «notifica» dello stesso atto, che, evidentemente, non può essere avvenuta qualora nessuna parte si sia costituita.

Superando la lettera della legge, si potrebbe sostenere che, anche nel silenzio di questa, tutti gli atti debbono essere non solo notificati, nelle forme alternativamente previste dall’art. 17, ma anche depositati in cancelleria. Lo sforzo interpretativo, tuttavia, non appare idoneo a fornire certezze, perché il termine per il deposito della controreplica dipende a sua volta da quelli fissati negli atti precedenti; e questi sono variabili; si andrebbe da un minimo di centodieci (60 della citazione + 30 della comparsa di risposta + 20 della «memoria di replica dell’attore») ad un massimo di centocinquanta giorni (60 + 60 + 30).

Le stesse difficoltà si manifestano in relazione al secondo termine. Anche questo, infatti, ha un dies a quo variabile. Anche leggendo l’art. 8, co. 4°, nel senso che il termine più lungo decorre dalla scadenza di quello per la notifica della memoria di controreplica, non si riuscirebbe ad individuare con certezza il dies a quo.

Una soluzione radicale e tranchant consiste nel ritenere l’ipotesi regolata dalla disciplina comune e, quindi, che ciascuna parte possa, non riassumere, ma presentare l’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 8 del decreto «entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto».

16.B)- Qualora l’attore non si sia costituito, in base al combinato disposto degli artt. 13, co. 1°, e 290 c.p.c., le sorti del processo dipendono dalle richieste del convenuto tempestivamente costituitosi, il quale «può, nella comparsa di risposta, eccepire l’estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell’udienza» oppure procedere «a norma dell’articolo 4, co. 2°».

A ben vedere, le possibilità offerte al convenuto sono più di due: egli può non costituirsi ed attendere il decorso del pur incerto termine per la estinzione del processo; può costituirsi tempestivamente ed eccepire l’estinzione e, a tale esclusivo fine, presentare l’istanza di fissazione dell’udienza, nel qual caso è dubbio se sia necessaria anche la comparsa di risposta, potendo depositare la procura unitamente all’istanza con la quale eccepisce l’estinzione; qualora proponga domande riconvenzionali, deve notificare la comparsa di risposta all’attore, anche se contumace, ai sensi dell’art. 292, co. 2°, c.p.c. ed attendere, ai sensi dell’art. 8, co. 2°, la eventuale «memoria di replica» per presentare l’istanza di fissazione dell’udienza; altrimenti, dopo aver depositato, non anche notificato, la comparsa di risposta, può presentare l’istanza di fissazione d’udienza e chiedere che la causa sia decisa nel merito.

16.C)- Qualora il convenuto non notifichi nel termine assegnatogli la comparsa di risposta, l’art. 13, co. 2°, consente all’attore di notificargli una nuova memoria ovvero di chiedere la fissazione dell’udienza; «in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all’attore giuramento suppletorio».

Nel silenzio della legge delega sul punto e, quindi, in assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso vuoi del Governo, vuoi del Parlamento, il decreto legislativo segna, sul punto, una radicale inversione di tendenza di una risalente tradizione: basti ricordare gli argomenti da più parti utilizzati contro la possibilità che l’ordinanza di cui all’art. 423, co. 2°, c.p.c. fosse pronunciata nei confronti del contumace, la espressa esclusione di tale possibilità nell’art. 186 bis c.p.c. e il dibattito sulle nozioni di «non contestazione»[50].

Gli indicati effetti della ficta confessio così introdotta nell’ordinamento, peraltro, non sono collegati alla mancata o alla tardiva costituzione in giudizio, ma alla mancata o alla tardiva notifica della comparsa di risposta. In considerazione dei mezzi di comunicazione previsti dall’art. 17 del decreto, appare ragionevole prevedere l’insorgere di questioni relative alla prova della avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’attore. Si può prevedere che buone regole di prudenza suggeriranno al convenuto di non avvalersi di tali mezzi di comunicazione, al fine di acquisire certezza della tempestività della notificazione della comparsa di risposta e scongiurare i rischi della ficta confessio.

Sembra ovvio segnalare che quest’ultima potrà essere ammessa soltanto qualora non sia rilevata la nullità della notificazione della citazione o di tale atto; nel qual caso, il convenuto contumace potrà essere rimesso in termini, ai sensi degli artt. 13, co. 5°, 291 e 164 c.p.c. Poiché, inoltre, oggetto della ficta confessio sono comunque i fatti, non anche le regulae juris, appare anche ovvio ricordare che essa non esonera il giudice dall’applicazione della legge e dalla osservanza delle norme inderogabili.

16.D)- Non è, infine, regolato il caso della tardiva costituzione dell’attore, fonte di problemi anche in base alla normativa comune[51].

Nell’ambito del nuovo modello processuale, tuttavia, il problema appare destinato ad emergere in occasione della presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, in funzione di un’eventuale rimessione in termini ai sensi dell’art. 13, co. 5°.

 

17.- Proseguendo l’opera di coordinamento tra la nuova disciplina e quella comune, al fine di verificare il possibile funzionamento del nuovo processo commerciale, si può ritenere che questo si estingue

-         se né l’attore, né il convenuto si costituiscono tempestivamente, né presentano istanza di fissazione di udienza entro gli incerti termini indicati dall’art. 8, co. 4°, ovvero, ai sensi degli artt. 171, co. 1°, e 307, co. 1° e 2° c.p.c., entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto;

-         l’attore non si costituisce nei termini e il convenuto, costituitosi tempestivamente, eccepisce l’estinzione, ai sensi degli artt. 13, co. 1°, e 290 c.p.c.;

-         nessuna delle parti, pur tempestivamente costituite, presenta istanza di fissazione di udienza entro ottanta giorni dalla notifica della «memoria di controreplica» del convenuto, ai sensi dell’art. 8, co. 4°;

-         nessuna delle parti compare all’udienza, né riassume il giudizio entro un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 16, co. 1°, 22, co. 1°, 181 e 309 c.p.c.;

-         l’attore non rinnova la citazione nulla, ai sensi dell’art. 307, co. 3°;

-         l’attore non rinnova la notifica della citazione, ai sensi degli artt. 291, co. 3°, e 307, co. 3°, c.p.c.;

-         nessuna delle parti prosegue o riassume il giudizio nei termini perentori, ai sensi degli artt. 307, co. 3°, 50, co. 2°, 54, co. 4°, 297, 305, 353, co. 2°, 367, co. 2°, 368, co. 5°, 393 c.p.c., e nelle altre ipotesi a queste assimilabili;

-         nessuna delle parti integra il contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, ai sensi dell’art. 307, co. 3°, c.p.c.

Nei casi di cui all’art. 8, co. 4° e 5°, cioè di irrituale (e, quindi, in base alla lettera della legge, sembrerebbe anche di tardiva)  presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, l’inammissabilità, nonché l’estinzione, in deroga all’art. 307, co. 4°, c.p.c., sembra possano essere rilevate anche d’ufficio dal presidente del tribunale, «che, sentite le parti, provvede con decreto non impugnabile»; la disposizione appare applicabile anche al presidente della sezione ed a quello del collegio designato. Qualora, però, il presidente (del tribunale, della sezione o del collegio) non rilevi la inammissibilità o la tardività dell’istanza di fissazione dell’udienza, sia designato il giudice relatore, il quale neppure si accorga della irritualità dell’istanza, e si svolga l’udienza collegiale «con la partecipazione di almeno una parte», rivive la regola generale che subordina la dichiarazione di estinzione alla tempestiva eccezione della parte interessata.

Negli stessi casi, nonché in quello di mancata o tardiva costituzione dell’attore, qualora l’estinzione sia rilevata dal giudice relatore o sia eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell’art. 12, co. 5°, l’estinzione è dichiarata dallo stesso giudice relatore con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308 c.p.c., «convocate le parti costituite».

Appare ragionevole ritenere che l’estinzione possa essere dichiarata ancora dallo stesso giudice relatore, qualora, nei termini all’uopo dal medesimo fissati, l’attore non rinnovi la notificazione della citazione, non la integri, non siano regolarizzati i difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, nonché in tutte le ipotesi nelle quali la fattispecie estintiva si sia perfezionata innanzi a lui. Appare anche ragionevole ritenere che il giudice relatore debba, in ogni caso, dichiarare l’estinzione con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308 c.p.c., «convocate le parti costituite».

Qualora la fattispecie estintiva si perfezioni all’udienza, tendenzialmente unica ma suscettibile di essere reiterata o rinviata, sembra possa ritenersi applicabile la disciplina comune, con la conseguenza che l’estinzione sarà dichiarata con sentenza dal collegio.

Tralasciando questa ipotesi, priva di novità, occorre porre in evidenza la ingiustificata diversità di disciplina per il caso in cui l’estinzione sia dichiarata dal presidente e dal giudice relatore: il primo la dichiara con decreto non impugnabile, il secondo con ordinanza reclamabile. Prescindendo dalla forma del provvedimento, comunque destinato ad essere sottoscritto soltanto dall’estensore, anche senza provocare l’intervento del giudice delle leggi, appare possibile una interpretazione adeguatrice, diretta ad ammettere il reclamo di cui all’art. 308 c.p.c. in entrambe le ipotesi.

 

18.- Il decreto legislativo distingue nettamente i poteri e le facoltà degli intervenienti ai sensi del primo e del secondo capoverso dell’art. 105 c.p.c.

I primi (cioè i terzi che facciano valere, nei confronti di alcune o di tutte le parti originarie, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio, ovvero un diritto relativo all’oggetto e dipendente dal titolo dedotto in giudizio[52]) possono intervenire non «oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta»; i secondi (cioè i terzi titolari di situazioni giuridiche dipendenti), invece, hanno facoltà di intervenire «fino al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza», subendo, tuttavia, le preclusioni già maturate a carico delle parti.

La novità più rilevante risiede nell’art. 14, co. 3°, ai sensi del quale «ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione dell’udienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell’intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dell’articolo 669 terdecies c.p.c. e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione», alternativamente, può invitare il terzo interveniente a replicare; il terzo, quindi, può, a sua volta, chiedere la fissazione dell’udienza oppure provocare una risposta delle parti originarie.

La disposizione riflette l’equivoco prima segnalato. Si può supporre che il legislatore delegato intendesse semplificare le questioni relative all’intervento, consentendone la immediata decisione da un giudice monocratico, con un successivo controllo collegiale.

Sennonché, come già si è posto in evidenza, la struttura del nuovo processo, dal medesimo legislatore escogitato, è collegiale; i poteri decisori, con esclusione dei casi espressamente previsti e comunque difficilmente inquadrabili nel sistema, sono espressamente riservati al collegio: ai sensi del più volte richiamato, art. 1, co. 3°, «il tribunale giudica in composizione collegiale». L’ammissibilità dell’intervento non è una mera questione ordinatoria, risolvibile dal presidente o, per delega di quest’ultimo o del collegio, dal relatore; è una questione che secondo la disciplina comune viene risolta, ai sensi dell’art. 272 c.p.c., con sentenza appellabile e, quindi, ricorribile per cassazione[53]; né il testo della nuova disposizione stabilisce che essa sia decisa dal presidente o dal relatore.

Ne consegue che di essa dovrebbe essere investito il collegio e che del reclamo dovrebbe occuparsi la corte di appello, come prevalentemente si ritiene per i provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in formazione collegiale o dalla sezione specializzata agraria[54].

 

19.- All’esito del percorso che si è tentato di descrivere, le parti dovrebbero comparire, come si legge nella relazione con la quale è presentato il decreto legislativo alla «udienza (possibilmente unica, regolarmente collegiale) di trattazione-discussione, preparata dal decreto e dalle comparse scambiate anteriormente, che può aprirsi con un articolato tentativo di conciliazione; procedere con la discussione delle questioni poste dal decreto [è la sede orale quella in cui i difensori hanno la possibilità di aggiustare il tiro dopo le correzioni sollecitate dal giudice], con l’ eventuale assunzione (delegabile all’ istruttore) di prove costituende o, mancandone la necessità, con la decisione, previa discussione (altrimenti differibile), stesa in calce al verbale ovvero depositata entro 30 giorni».

Nella relazione che accompagna lo schema di legge delega di riforma generale del codice di rito, in funzione della quale la disciplina in esame è stata elaborata, si legge altresì che, «se non vi sono prove costituende da assumere la pronuncia della sentenza a seguito della discussione orale è prevista come esito normale del processo; esito normale effettivo, e non già solo auspicato, perché il meccanismo costituito dal decreto di fissazione dell’udienza è tale da garantire che effettivamente il giudice sia in grado di decidere immediatamente la causa con un provvedimento succintamente motivato steso in calce al verbale. L’istituto oggi previsto dall’art. 281 sexies, pertanto, troverà concreta attuazione in un rilevante numero di casi, ed anche quando la causa sia stata istruita con l’assunzione di prove orali: il decreto di fissazione dell’udienza, infatti, è tale da costituire una sorta di “formula” (ad instar di quella del praetor romano nel processo formulare) che consentirà al giudice – eliminando normalmente il “collo di bottiglia” oggi rappresentato dalla stesura della sentenza – di provvedere immediatamente a definire la controversia a conclusione dell’udienza. Con il che si realizzerà davvero uno dei più caratterizzanti obiettivi dell’oralità, vanamente inseguito quando si pretenda, come il vigente codice pretende, che tutto il processo – e non già il suo momento saliente di un’udienza di effettiva trattazione – si svolga coram judice».

In base al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario del 2005, sarà possibile verificare la effettiva realizzazione di questi propositi.

Appare, peraltro, ragionevole ritenere che il perseguimento degli obiettivi indicati nelle relazioni implichi investimenti non solo in concrete risorse, ma anche nella professionalità dei soggetti coinvolti nel nuovo meccanismo processuale, al fine di evitare che il decreto di fissazione d’udienza si riduca ad una formalità burocratica, priva di effettivi contenuti. Il che sembra presupporre la soluzione dei nodi interpretativi posti dalla nuova normativa, scongiurando il rischio che essi ne inceppino il funzionamento. E sembra presupporre altresì che il nuovo modello trovi diffusa applicazione e non sia, invece, come sembra corretto prevedere anche in considerazione della tipologia delle controversie da esso regolate, pressoché integralmente soppiantato dal «giudizio abbreviato» di cui all’art. 24, come avveniva, vigente il codice di procedura del 1865 per il procedimento formale, rispetto al sommario[55].

Nella consapevolezza di questi limiti, occorre preliminarmente constatare che l’art. 16 attribuisce al giudice, il compito di esperire il tentativo di conciliazione, al tribunale quello di valutarne gli esiti al fine della distribuzione delle spese di lite, quello di confermare, modificare o revocare il decreto di fissazione d’udienza, di delegare al relatore l’assunzione delle prove, di disporre il mutamento di rito e di decidere la causa, al presidente quello di dirigere la discussione.

Anche in base all’art. 1, co. 3°, potrebbe sembrare ovvio che il giudice al quale è assegnato il compito di esperire il tentativo di conciliazione sia il collegio, innanzi al quale le parti sono comparse.

Ma lo «gnommero» - come avrebbe detto il commissario Ingravallo[56] - dei rapporti tra relatore e collegio induce a dubitare anche di questa piana interpretazione: occorre pur sempre chiarire perché, nel contesto della medesima disposizione, ci si riferisca talvolta al giudice e talaltra al tribunale.

La matassa, poi, va dipanata anche in riferimento agli accertamenti di fatto: la preclusione delle deduzioni istruttorie, infatti, impedisce la utilizzazione dei risultati dell’interrogatorio libero. Non è casuale che, tanto nel processo ordinario quanto in quello del lavoro, ai sensi degli artt. 183, 184 e 420 c.p.c., le deduzioni istruttorie seguano e non precedano l’interrogatorio.

In riferimento alla forma della decisione, può essere opportuno ricordare che, in base alla disciplina comune, in alternativa alla «decisione a seguito di trattazione scritta» ai sensi dell’art. 281, co. 1°, quinquies c.p.c., è possibile che la discussione orale sia chiesta dalle parti, ai sensi del secondo capoverso della medesima disposizione, ovvero sia ordinata d’ufficio ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. Tale ultima possibilità, che, nel nuovo modello processuale assume il ruolo di regola, nella normativa ordinaria, è eccezionale ed appare riservata ai casi nei quali la controversia sia particolarmente semplice; per questa ragione ne è esclusa la utilizzabilità nelle cause collegiali. Appare ragionevole dubitare che la impugnazione di un bilancio o un giudizio di responsabilità o altre controversie assoggettate al nuovo rito siano particolarmente semplici. Nonostante il richiamo dell’art. 281 sexies c.p.c. quale regola generale, appare ragionevole prevedere che altre potranno essere le soluzioni più frequentemente praticate; né appare esclusa la possibilità che l’udienza di discussione, pur tendenzialmente unica come quella di cui all’art. 420 c.p.c., sia rinviata, con concessione alle parti di termini per l’eventuale integrazione delle difese scritte.

Il che, peraltro, potrà essere verificato nella pratica applicazione.

 

20.- In base a quanto stabilito dall’11, co. 2°, del decreto, è esclusa la possibilità della pronuncia di sentenze non definitive su questioni. La disposizione appena richiamata, infatti, stabilisce che «il tribunale provvede con ordinanza quando, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio». Il primo capoverso si riferisce alle questioni pregiudiziali di rito, a quelle preliminari di merito, nonché a quelle relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, e all’ammissibilità delle prove.

La forma attribuita alla decisione delle questioni pregiudiziali di rito e di quelle preliminari di merito assume una portata dirompente[57].

Come avveniva in base al testo originario del codice del 1940, anche nel nuovo processo commerciale, la possibilità di frazionare la decisione in più sentenze appare limitata ai casi previsti dagli art. 277, co. 2°, e 278 c.p.c., cioè alle ipotesi in cui, in sede di decisione, il collegio ritenga che, per alcune delle più domande proposte, non sia necessaria un'ulteriore istruzione e che l'immediata decisione di esse sia di interesse apprezzabile per la parte che l'ha richiesta, nonché ai casi di condanna generica o provvisionale. Non sembra vi sia spazio, invece, per la pronuncia di sentenze non definitive su questioni di merito.

Come è noto, la riforma del 1950 ha modificato gli art. 103, 104 e 279 c.p.c., ha espunto l'aggettivo «parziale» dall'art. 278, ha lasciato immutato l'art. 277 c.p.c.; ha aperto alla parte soccombente nei confronti delle «sentenze non definitive» la possibilità di scelta tra l'impugnazione immediata e quella differita, mediante riserva: le sentenze non definitive riservabili, ai sensi degli art. 340, 361 c.p.c., 129, 129 bis e 133 bis disp. att. c.p.c. sono quelle previste dall'art. 278 e dall'art. 279, 2° comma, n. 4, c.p.c.; sono, invece, definitive, le sentenze con le quali il collegio, decidendo, ai sensi dell'art. 103 o dell'art. 104 c.p.c., «alcune delle cause sino a quel momento riunite», «dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime».

In base alla disciplina comune, le sentenze «non definitive» riservabili possono avere ad oggetto tanto domande, quanto questioni (pregiudiziali di rito o preliminari di merito): ai sensi dell'art. 279, 2° comma, n. 4, c.p.c., nel testo vigente, il collegio pronuncia sentenza non definitiva «quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai nn. 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»: si tratta delle sentenze, che senza definire il giudizio, risolvono questioni di giurisdizione o di competenza, ai sensi del n. 1 del 2° comma dell'art. 279, oppure risolvono altre questioni pregiudiziali di rito o questioni preliminari di merito ai sensi del n. 2 del 2° comma dell'art. 279; nei confronti di tali provvedimenti la parte soccombente può scegliere tra l'impugnazione immediata e quella differita mediante riserva[58].

In base a quanto stabilito dall’art. 11, co. 2°, del decreto legislativo, queste sentenze, come già previsto dal testo originario del codice, non hanno cittadinanza nel processo commerciale: con un tratto di penna e in assenza di qualsivoglia valutazione del Governo e del Parlamento, con il decreto legislativo è stata ripristinata la soluzione del 1940. Le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito sono destinate ad essere risolte con sentenza, ai sensi degli artt. 16, co. 4°, e 187, co. 2° e 3°, c.p.c. soltanto allorché la decisione di esse definisca il giudizio.

In riferimento ai provvedimenti sulla competenza, l’art. 11, co. 2°, soggiunge che essi sono impugnabili con il regolamento.

Non sono, invece, impugnabili autonomamente le ordinanze con le quali è dichiarata la giurisdizione, è affermata la legittimazione ad agire e a contraddire, l’interesse ad agire, quelle con le quali è negata la decadenza, la prescrizione, la nullità del contratto ed ogni altra eccezione impediente o assorbente. Nel processo commerciale, tali questioni potranno essere fatte valere con l’appello contro la sentenza definitiva dalla parte, soccombente sul merito, che si sia vista respingere la relativa eccezione.

 

21.- La pur frettolosa e parziale (limitata al Titolo I e al Capo I del Titolo II, comprendenti gli artt. 1 – 17) analisi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, lascia aperti alcuni interrogativi.

La disciplina soffre di un vizio genetico già da più parti segnalato. E’ il frutto di una accelerazione dei tempi della riforma generale del codice di procedura civile, realizzata saltando non solo ogni occasione di confronto scientifico e pratico, ma anche ogni valutazione nelle sedi istituzionali.

Sarebbe stato ragionevole prevedere che su di essa si fossero ricercati consensi, idonei sia a mettere da parte il vizio genetico, sia a raccogliere i frutti del lavoro svolto in funzione della riforma complessiva della giustizia civile[59].

Invece è presentata come ideologicamente caratterizzata, insinuando il sospetto che ogni critica del testo abbia, a sua volta, una caratterizzazione ideologica[60].

Sarebbe stato auspicabile che fosse tecnicamente ineccepibile. Non lo è affatto. Richiede una serie di sforzi interpretativi, ai quali dovranno essere dedicate rilevanti energie già durante la lunga vacatio legis.

Il che rischia di pregiudicare l’acquisizione di consensi sui principî e sui criterî direttivi della riforma complessiva, di ostacolarne la sperimentazione menzionata dal Governo[61] e, quindi, di pregiudicarne la traduzione in proposte di legge.

Appare allora legittimo chiedersi la ragione dello «gnommero»[62].

Al quesito, però, allo stato, non si è in grado di fornire una risposta.

Giorgio Costantino



* Relazione al Convegno «La riforma del diritto societario: profili sostanziali e processuali», Roma, 7 febbraio 2003.

[1] Nel corso della stesura di queste pagine, per cortesia dell’Autore, si è potuto consultare A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo societario. Note a prima lettura, in corso di pubblicazione in Foro it., 2003.

[2] V. la scheda, la relazione e gli atti in http://www.giustizia.it/guidagiustizia/scheda_mirone.htm. Cfr. anche R. Rordorf, La problematica evoluzione del diritto societario, in Questione Giustizia, 1999, 1, 45 ss.

[4] V. la scheda, la relazione e gli atti in http://www.giustizia.it/studierapporti/commissione_rovelli1.htm.

[6] Per indicazioni, rinvio a Contributo alla ricerca di un modello processuale per i conflitti economici, in Società, 2000, 2, 161; v. anche la relazione conclusiva in http://www.giustizia.it/studierapporti/all3_rovelli.htm.

[7] Della Confindustria il 20 settembre 2000, dei Commercialisti e dei Ragionieri, il 18 ottobre, dell’ A.B.I. il 24 ottobre, della Banca d’Italia e della Consob il 30 ottobre, delle Cooperative il 31 ottobre e del Ministro della Giustizia l’8 novembre. Quest’ultimo, a conferma della mancanza di consapevolezza politica sulla proposta, dichiarò il favore del Governo per la istituzione di sezioni specializzate in ciascuno dei centosessantotto tribunali della Repubblica, prescindendo dalle dimensioni dell’organico di essi e dal presumibile flusso di lavoro: v. il resoconto in http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/bollet/frsmcdin.asp?percboll=/_dati/leg13/lavori/bollet/200011/1117/html/0206/&pagpro=3n2&all=off&commis=0206.

[8] Per indicazioni, rinvio a La riforma del diritto societario: note sugli aspetti processuali, in Foro it., 2001, V, 273.

[9] V. il Comunicato n. 88 del 10 gennaio 2003 http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=17982. Sullo schema di decreto delegato relativo agli aspetti processuali, oltre ai pareri parlamentari, v. il Parere del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 dicembre 2002 (Pratica 68/02). Cfr. anche C. Consolo Esercizi imminenti sul c.p.c.: metodi asistematici e penombre, in Corriere giur., 2002, 12,1541; nonché il mio Profili processuali della riforma del diritto societario: la impugnazione delle deliberazioni, (Intervento al Convegno «La riforma delle società tra autonomia statutaria e principî imperativi» - Alba 23 novembre 2002), in Società, 2003), e già in http://www.ipsoa.it/lsonline/riformasocieta/riformadirsostanziale/Alba-Costantino.pdf

[10] Così il Comunicato n. 88 del Consiglio dei ministri, cit.

[11] Così Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425, in Foro it., 2000, I, 3045; in Corriere giur., 2000, 1453, in Riv. dir. privato, 2000, 734.

[12] Si ricordino, oltre al d.leg. n. 61 del 2001, sulla disciplina penale del falso in bilancio, la legge n. 367 del 2001 sulle rogatorie e la legge n. 248 del 2002 sul «legittimo sospetto».

[13] Rinvio a Giustizia e principio di legalità. Contributo al dibattito sulla giustizia civile nella XIV Legislatura, in Questionegiustizia, 2002, 4, 749.

[14] Adde al Comunicato n. 88 del 10 gennaio 2003, B. Sassani, R. Tiscini, Il nuovo processo societario, in http://www.judicium.it/news_glo.html.

[15] M.G. Civinini, Verso un processo senza giudice?, Questione giustizia, 2001, 4, 631; P. Massa Privatizzazione della giustizia civile: dialogo o scontro?, in La Magistratura, aprile-settembre 2001, 28. V. anche A. Didone, Prospettive di riforma della fase preparatoria della causa nello schema di decreto legislativo sui procedimenti in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria e bancaria, in Diritto e Giustizia on line del 13 dicembre 2002.

[16] Sulla base, infatti, di una ricognizione dell’effettivo funzionamento delle corti e in particolare di disposizioni generali – e generiche – corrispondenti all’art. 175 c.p.c., si è per­venuti a successive riforme «to encourage pretrial management that meets the needs of modern litiga­tion»: così la Advisory Committe’s Note agli amendments del 1983. Rinvio a Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici. Una questione di metodo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 77 ss.; cfr., inoltre, A. Dondi , Introduzione della causa e strategie di difesa, I: Il modello statunitense, Padova, 1991; Id., Cultura dell'abuso e riforma del processo civile negli Stati Uniti, in questa Rivista, 1995, 787; M. De Cecco , Case-management, la riforma del processo civile in California, in «Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile», a cura di M.G. Civinini e C.M. Verardi, Milano, 2000; F. Corsini, Le proposte di “privatizzazione” dell’attività istruttoria alla luce delle recenti vicende della “discovery” anglosassone, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2002, 1273 ss.; nonché, anche per ulteriori indicazioni, M. Taruffo, Il processo civile di civil law e di common law: aspetti fondamentali, in Foro it., 2001, V, 355 ss. e in Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, Bologna, 2002, p. 67 ss. V. anche il Civil Litigation Management Manual
2001,
http://www.fjc.gov/newweb/jnetweb.nsf/autoframe?openform&url_r=pages/556&url_l=index.

[17] A. Giuliani, Dalla “litis contestatio” al “pleading-system”. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo, in questa  Rivista, 1993, 954.

[18] Anche per indicazioni, v., da ultimo, F. Cipriani, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/roma20021114/doc/cipriani.doc, in corso di pubblicazione in Riv. dir. civ.

[19] Rinvio, sul punto a Appunti sulle proposte di riforma urgente del processo civile, in Documenti giustizia, 1988, n. 10, p. 7 ss., in Studi in memoria di Augusto Cerino Canova, Padova, 1992, II, 667 ss., nonché in Scritti sulla riforma della giustizia civile (1982 - 1995), Torino, 1996, § 1.4.

[20] Risoluzione sul tema "misure per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile", con riferimento al d.d.l. governativo presentato sull'argomento nella decorsa legislatura e in vista di eventuali iniziative (approvata dal C.S.M. il 18 maggio 1988), in Foro it., 1988, V, 249 ss.

[21] Da ultima, anche per indicazioni, v. B. Poliseno, L’art. 180, 2° comma, c.p.c. fra dubbi di legittimità costituzionale e prospettive di riforma, in nota a Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 3, in Giur.it., 2002, 2247; cfr. anche C. Consolo, La trattazione nella fase introduttiva del processo: un primo bilancio nel (semi-) decennale, in Giur.it., 2001, 1069; nonché i contributi raccolti in Il processo ordinario di cognizione, Quaderni del C.S.M., 128, in http://www.csm.it/quaderni/quad_128/128.pdf.; v., inoltre, A. Proto Pisani, Dodici anni di riforme per la giustizia civile, in Foro it., 2001, V, 89; e cfr. anche C. Mandrioli, Sul nuovo termine per la proposizione delle eccezioni del convenuto, in questa Rivista, 1996, 316; G. Trisorio Liuzzi, La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, in Giur. it., 1996, IV, 73 ss.; B. Capponi, Note sui nuovi 180 e 183 c.p.c., in Foro it., 1996, I, 1078; F. Tommaseo, Le modifiche alla riforma del processo civile, in Studium iuris, 1996, 2, 148 ss.; A. Biavati, Iniziativa delle parti e processo a preclusioni, in questa Rivista, 1996, p. 477 ss.; G. Balena, Le preclusioni nel processo di primo grado, in Giur. it., 1996, IV, 265 ss.; L.P. Comoglio, Riforme processuali e poteri del giudice, Torino, 1996, p. 138 ss.; Id., L'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c., in questa Rivista, 1997, 339 ss.; G. Tarzia, Udienza di prima comparizione e forma della trattazione. Prima udienza di trattazione, in Interventi urgenti sul processo civile (a cura di F. Cipriani e G. Tarzia), in Nuove leggi civ., 1996, 604 ss. V. anche il mio Il processo incivile nel 1995, in Foro it., 1995, V, 225 ss., e in  Scritti sulla riforma della giustizia civile (1982 - 1995), cit., § 4.3.

 

[22] Cfr. gli Atti dei Convegni organizzati dagli Osservatorii sulla giustizia civile, parte dei quali sono in http://it.groups.yahoo.com/group/civilnet/files/: Bari, 29 - 31 maggio 1997 «Un progetto per la giustizia civile», Bologna del 25 - 26 settembre 1998, «Giudice unico e sezioni stralcio. Le riforme tra prassi ed organizzazione», Bari 11 - 12 dicembre 1999, «Il Giudice unico e la giustizia civile: dalle riforme dei processi alla riforma dell’organizzazione», Vietri 8 – 9 giugno 2001 «Quale giustizia per il giusto processo», Reggio Calabria, 15 – 16 novembre 2002 «Giustizia civile tra legalità ed efficienza».

[23] Rinvio, sul punto a La lunga agonia del processo civile (Note sul d.l. 21 giugno 1995, n. 238), in Foro it., 1995, V, 321 ss., nonché in Scritti sulla riforma della giustizia civile, cit., § 5.1.

[24] Un immediato precedente lo si ritrova nella ordinanza, con la quale il giudice, all’esito della prima udienza, avrebbe dovuto dichiarare chiusa la trattazione, ai sensi dell’art. 11 del disegno di legge presentato dal Ministro Vassalli e poi sfociato nella legge 26 novembre 1990, n. 353 d.d.l. 1288/S/X; v. gli atti in Documenti giustizia, 1991, 10, a cura di B. Capponi e G. Manzo. Sul valore e sull’efficacia della litiscontestatio nel processo civile, cfr. anche le pagine, ancor oggi attuali, di E. Redenti, nella Appendice III dei Profili pratici del processo civile2, Milano, 1939, p. 731 ss. Sullo scheduling, v. soprattutto, D. Shapiro, Federal Rule 16: A Look at the Theory and Practice of Rulemaking, in 137 U. Pa. L. Rev., 1989, 1969.

[25] Presentato dal Ministro il 12 luglio 2002: http://www.giustizia.it/ministro/com-stampa/xiv_leg/cs110702.htm.

[26] Rinvio a Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici. Una questione di metodo, cit.

[27] Così M. Taruffo, Il processo civile di civil law e di common law: aspetti fondamentali, cit., p. 73. E’ anche dubbio che, in epoca non recente, l’autoritarismo riguardasse il processo civile: «il profilo pubblicistico del processo civile non è una “trovata” dei regimi totalitari ... risulta chiaro che l’evoluzione dei giudizi civili, nel senso di rafforzare i poteri del giudice non è condizionata, né logicamente, né cronologicamente all’instaurazione di uno stato totalitario»: così V. Andrioli, G.A. Micheli, Defascistizzazione e riforma dei codici. Riforma del codice di procedura civile, in Annuario dir. comp., 1946, p. 199 ss.; v., infatti, per il puntuale elenco delle ipotesi nelle quali era negata la tutela giurisdizionale, la Rassegna di legislazione, curata da Antonio Segni sulla Riv. dir. proc. civ. Cfr. anche A. Proto Pisani, Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato, in Foro it., 2000, V, 73.

[28] Cfr., da ultimo, A. Pizzorusso, Diritto e potere nell’Italia di oggi, http://www.libertaegiustizia.it/giustizia/giust01.htm.

[29] Sono state anche sottratte al giudice ordinario le materie concernenti “tutti gli aspetti dell’uso del territorio”, ai sensi del successivo art. 34. L’art. 53 del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha esteso l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul tema. E’ stato definitivamente sottratto alla giurisdizione ordinaria tutto il contenzioso in materia di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 31 bis e 32 l. 11 febbraio 1994, n. 109 (quale novellata dalla l. 18 novembre 1998, n. 415), 150 e 151 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e d.m. 2 dicembre 2000, n. 398.

[30] Rinvio sul punto a La riforma del diritto societario: note sugli aspetti processuali, cit.; nonché a Contributo alla ricerca di un modello processuale per i conflitti economici, pure cit.

[31] Applicabile anche alle controversie previdenziali, ai sensi degli artt. 442 ss. c.p.c., a quelle in materia di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (novellato dai dd.leg. 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387), a quelle locatizie, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., a quelle agrarie, ai sensi dell’art. 9 l. 14 febbraio 1990, n. 29, 47 l. 3 maggio 1982, n. 203, e 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11, nonché a quelle pensionistiche, ai sensi dell’art. 5. co. 2°, l. 21 luglio 2000, n. 205.

[32] Cass. 14 dicembre 1994, n. 10680, in Foro it., 1995, I, 1492.

[33] Ai sensi del quale «Tra le controversie previste dall’articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all’articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice»

[34] Basti pensare, ad esempio, alla connessione tra un’azione di risarcimento danni intentata dal cliente nei confronti della società di intermediazione finanziaria e la controversia di lavoro tra quest’ultima e il proprio dipendente, autore del presunto illecito.

[35] Destinato, peraltro, alla soppressione in virtù del disegno di legge n. 2517/C/XIV, pendente in Parlamento.

[36] Cfr. la Circolare congiunta delle Direzioni Generali dell'Organizzazione Giudiziaria, degli Affari Civili e dell'Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n. 2/2000 del 2.8.2000: http://www.giustizia.it/documentazione/unico/cir2-2000.htm.

[38] Anche per indicazioni sulla giurisprudenza di segno contrario della Cassazione, che,  attualmente, subordina tale possibilità all’accordo delle parti, v. B. Poliseno, L’art. 180, 2° comma, c.p.c. fra dubbi di legittimità costituzionale e prospettive di riforma, cit.

[39] Rinvio a Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il «giusto processo civile», in «Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile», a cura di M. G. Civinini e C. Verardi, Milano, 2000.

[40] Cfr., in generale, V. G. Tarzia, L’art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile, in questa Rivista, 2001, 1 ss.; I. Patrone, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in «Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile», a cura di M.G. Civinini e C.M. Verardi, cit.

[41] Cass. 22 maggio 2001, n. 6959, Foro it., Rep., 2001, voce Avvocato, n. 82.

[42] Rinvio a La prima udienza di trattazione, in Nuove leggi civ., 1992, 2, p. 70 ss., in Provvedimenti urgenti per il processo civile (a cura di F. Cipriani e G. Tarzia), Padova, 1992, p. 70 ss., e in Scritti sulla riforma della giustizia civile, cit. § 3.2.; e a La disciplina transitoria. La nullità dell'atto di citazione. La fase introduttiva, ibidem, § 3.2.

[43] I contrasti che si riscontrano in giurisprudenza, infatti, riguardano casi nei quali tra la notificazione dell’atto e la rinnovazione siano maturate la decadenza o la prescrizione, cosicché la rinnovazione non salva l’attore dalla assoluzione del convenuto dall’osservanza del giudizio: cfr. Trib. Foggia, 19 aprile 2001, in Foro it., 2001, I, 2348; Trib. Foggia, 9 febbraio 2001, ibidem, 1383; Trib. Milano, 17 settembre 1998, in Banca, borsa ecc., 2001, II, 341; Trib. Bari, 13 giugno 1997, in Giur. it., 1999, 756; Trib. Parma, 18 marzo 1999, ibidem, 1852; Trib. Padova, 15 luglio 1997, in Banca, borsa ecc., 1999, II, 741.

[44] Nella Relazione che accompagna il decreto si afferma, invece, che la disciplina conterrebbe l’ «indicazione espressa dei termini di preclusione stabiliti per singole attività (ad es., comparsa di risposta per la riconvenzionale …)».

[45] Non è forse inopportuno richiamare e rileggere J. Schulte, Die Entwicklung der Eventualmaxime:ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Zivilprozesses, Colonia, 1980.

[46] Rinvio, sul punto, a Profili processuali della riforma del diritto societario: la impugnazione delle deliberazioni, Intervento al Convegno «La riforma delle società tra autonomia statutaria e principî imperativi» - Alba 23 novembre 2002, in (corso di pubblicazione in) Società, 2002, nonché in Società on line. Sul procedimento previsto dall’art. 24 del decreto, v. ora R. Tiscini, Procedimento sommario di cognizione, in http://www.judicium.it/news_glo.html.

[47] Cfr. G. Salvioli, Storia del diritto italiano, diretta da P. Del Giudice, rist. Frankfurt - Firenze, 1969, III, 2, p. 304.

[48] Per la incompatibilità di tale mezzo di prova con il principio della parità delle armi di cui all’art. 111 Cost., a causa della «impossibilità della parte contro la quale esso è prestato di evitare il danno eventualmente derivante da un falso giuramento nello stesso processo in cui questo sia stato prestato», v. l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa da Trib. Napoli, 20 novembre 2002, inedita.

[49] Anche per indicazioni, da ultima, v. M.L. Spada, L’espropriazione immobiliare in recenti progetti di riforma, in Riv. esec., 2002, 631 ss.

[50] V., da ultimo, C.M. Cea, Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite, in nota a Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, in Foro it., 2002, I, 2017; nonché A. Carratta, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995; B. Ciaccia Cavallari, La contestazione nel processo civile, I, La non contestazione: caratteri ed effetti, Milano, 1993. Sulla evoluzione degli effetti della contumacia, si rinvia a V. Colesanti, Misure coercitive e tutela dei diritti, in questa Rivista, 1980, 601 ss., spec. 614 ss.

[51] Cfr. Cass. ss. uu. 3 gennaio 1995, n. 10389, in Foro it., 1996, I, 1297, con nota di G. Balena, Nullità del procedimento di primo grado per vizi del contraddittorio e poteri del giudice d’appello; e in Corriere giur., 1996, 425, con nota di De Cristofaro, Costituzione tardiva dell’attore e omessa cancellazione della causa dal ruolo.

[52] Rinvio alla voce Intervento nel processo. I) Diritto processuale civile, in Enc.giur.it., XVII, Roma, 1990.

[53] Nel senso che «si tratta di questioni di puro rito, che non incidono sulla tutelabilità delle situazioni soggettive fatte valere con lo strumento dell’intervento», v. R. Vaccarella, Risposta a Claudio Consolo, in http://www.judicium.it/news_glo.html.

[54] Cfr. App. Venezia, 17 novembre 1999, in Giur. it., 2000, 749; Trib Napoli, 3 ottobre 1995, in Giur. merito, 1996, 450; App. Lecce, 29 settembre 1995, in Società, 1996, 525; App. Cagliari, 18 novembre 1993, in Riv. giur. sarda, 1995, 34; Trib. Milano, 5 agosto 1994, in Foro it., 1995, I, 327; contra App. L’Aquila, 25 maggio 1999, in Famiglia e dir., 1999, 360, con nota di F. Tommaseo.

[55] V. G. Tarzia, Procedimento sommario e procedimento formale, in Tarzia-Cavallone (a cura di), I progetti di riforma del processo civile (1866-1935), I, Milano, 1989, p. 415 ss.; e v. anche F. Cipriani, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, cit.

[56] «Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo. Ma il termine giuridico «le causali, la causale» gli sfuggiva preferentemente di bocca: quasi contro sua voglia»: C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, (1957), Milano 1999, 9.

[57] Cfr. F. Cipriani, In memoria dell’udienza collegiale, in Foro it., 1994, I, 1887; Id., Pubblicità dei giudizi, diritto di spedizione e udienza collegiale di spedizione, in questa Rivista, 1995, 370.

[58] Le sentenze, invece, che decidono alcune delle domande proposte, che, cioè, decidono parzialmente il merito possono essere considerate definitive o non definitive a seconda che rientrino nella previsione dell'art. 279, 2° comma, n. 4, nella parte in cui rinvia al n. 3, ovvero che rientrino in quella del successivo n. 5: il rinvio, contenuto nel n. 4 al n. 3 e la menzione del solo art. 279, 2° comma, n. 4, negli art. 340, 361 c.p.c., 129, 129 bis e 133 bis disp. att. c.p.c. ha creato una antinomia difficilmente risolvibile anche dalla Corte di cassazione nell'esercizio delle sue istituzionali funzioni di nomofilachia: v. Cass. ss.uu. 8 ottobre 1999, n. 711, in Foro it., 2000, I, 123, in Giust. civ., 2000, I, 63, in Giur. it., 2000, 693, e in Corriere giur., 2000, 642; anche per indicazioni, G.P. Califano, L’impugnazione della sentenza non definitiva, Napoli, 1996.

[59] Non appare, a tal fine, inopportuno ripetere e ricordare che lo schema di riforma complessiva è stato presentato il 12 luglio 2002; che il d.d.l. per la riforma urgente è stato presentato all’apertura della Legislatura; che il primo non è stato ancora portato neppure all’esame del Governo ed il secondo pende in Parlamento; che sono state, invece, attuate altre iniziative, politiche e legislative, che hanno suscitato reazioni nel mondo scientifico ed accademico (v. i documenti «Politica e giustizia», in http://www.unife.it/crimen/Pol_giust.htm e «Università e giustizia», in http://www.unife.it/crimen/questione_giust.htm); e sulle quali si è anche orientata l’attenzione negativa di istituzioni internazionali: v. lo Statement of special rapporteur on independence of judges and lawyers following visit to Italy, in http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=5378&Cr=italy&Cr1. Non sembra neppure inopportuno ricordare che anche le proposte elaborate dalla Commissione presieduta dal professore Tarzia e nominata dal Governo sostenuto dalla stessa attuale maggioranza («Per la revisione del c.p.c.», in questa Rivista, 1996, 954 ss.) sono state tradotte in proposta legislativa soltanto per iniziativa parlamentare: d.d.l. 7353/C/XIII, presentato il 6 ottobre 2000.

[60] Cfr. B. Sassani, Considerazioni sul nuovo processo societario, cit.

[61] Cfr. il Comunicato n. 88 del 10 gennaio 2003.

[62] Cfr. sopra la nota 56.

 

 

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