Avv. Elena Pompeo - Come i risparmiatori possono ottenere il rimborso dei Bond Argentini PDF Stampa E-mail
Commenti - Diritto Bancario
Giovedì 26 Novembre 2009 17:25

Le ultime pronunce giurisprudenziali hanno già aperto le porte ad una serie di processi contro tutte quelle Banche che hanno venduto ai propri clienti i famosi titoli denominati “bond argentini”, il cui valore, dopo il fallimento dello Stato Argentino, si è quasi azzerato (oggi è pari a circa il 30% dell’investimento, valore attribuito sulla carta perché nella pratica è difficile trovare l’acquirente). Ed infatti, moltissime sono le pronunce di condanna nei confronti delle Banche che sono state costrette a rimborsare gli acquirenti dei bond argentini, restituendo loro oltre al capitale investito anche gli interessi maturati sulle somme inizialmente versate.

E’ opportuno però affermare alcuni principi ai fini di ottenere tutela:

  1. è dal 1999 che le Banche erano a conoscenza dell’alto rischio dell’investimento, infatti, è a partire da tale data che le principali agenzie internazionali di analisi dei mercati finanziari assegnavano ai bond argentini un rating di altissimo rischio

  2. è necessario che i clienti siano stati adeguatamente informati sulle operazioni poste in essere (pertanto bisognerà verificare se è stato consegnato e firmato il prospetto con le condizioni di rischio dell’investimento e che tipo di informazioni sono state date);

  3. la Banca deve aver preso informazioni sul profilo del clienti (età, professione e disponibilità economica) e deve aver sconsigliato le operazioni se non sono adeguate all’investitore (pertanto prima di incardinare un giudizio bisognerà verificare se il cliente è un esperto in materia oppure un semplice risparmiatore). Potrebbe essere interessante approfondire quella giurisprudenza, che ritiene la Banca obbligata a rendere edotto il cliente dei rischi dell’investimento, anche successivamente all’acquisto dei titoli e, quindi, anche per tutti gli acquisti antecedenti al 1999. Secondo tale orientamento, la Banca avrebbe avuto l’obbligo di informare il cliente sull’andamento del titolo appena i bond argentini cominciavano a manifestare i primi segni di criticità, e consigliare il cliente di vendere prima del fallimento dell’Argentina (tra le altre Tribunale di Forlì del 18 Novembre 2008). Stante ciò, anche per gli acquisti antecedenti al 1999 vi potrebbero essere gli estremi per agire in giudizio.

Insomma le condizioni per poter incardinare un giudizio contro le Banche che hanno venduto i bond argentini sono le seguenti:

  1. il cliente per età, professione e disponibilità economica non doveva essere adatto ad un tipo di investimento così ad alto rischio;

  2. 2) il cliente doveva essere edotto dei rischi che correva e addirittura sconsigliato se non abituale risparmiatore o esperto in materia di titoli azionari;

  3. l’acquisto dovrà risalire preferibilmente ad un periodo successivo al 1999, anno in cui le Banche erano già a conoscenza dell’alto rischio dell’investimento. Tuttavia non è esclusa l’esperibilità dell’azione legale anche per gli acquisti antecedenti al 1999 per le ragioni già sopra evidenziate, anche se non bisogna sottovalutare il problema della prescrizione.

Volendo approfondire il merito della questione sappiamo che la Banca è tenuta a fornire sempre una completa informazione circa i rischi connessi ad ogni specifica operazione che i clienti intendono porre in essere (dovere di informare il cliente sui rischi dell’operazione e dovere di informarsi circa le caratteristiche del cliente come dispone il D.lgs. 58/98 e il regolamento Consob n. 11522) e, tenuto conto che a partire dal 1999 il rischio dei titoli era già segnalato dalle maggiori agenzie specializzate in materia, è ovvio che la Banca era obbligata a conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente. Ed invero la Banca ha un dovere di fornire informazioni e di valutare l’adeguatezza, nell’interesse dei clienti e per l’ integrità dei mercati (www.ilcaso.it Tribunale di Ancona del 20.12.2006; www.diritto.net Tribunale di Torre Annunziata del 22.11.2006; Tribunale di Mantova 21 Aprile 2006, Tribunale di Roma 13 Giugno 2005 e 16.10.07 e Tribunale di Venezia 22.11.2004 e 18.02.2005). Sulla base di queste considerazioni sono motivate le sentenze che condannano le Banche alla restituzione delle somme investite per l’acquisto dei bond. Infatti, la Banca, prima di consigliare l’acquisto di un titolo, deve valutare gli investimenti più confacenti alla propensione al rischio del cliente ed al profilo finanziario del singolo investitore. Addirittura, se il titolo è del tutto inadeguato rispetto al profilo di rischio dell’investitore (ad esempio perché si tratta di un piccolo risparmiatore o di un pensionato o una casalinga), la Banca ha l’obbligo di rifiutarsi di eseguire l’operazione anche se richiesta dal cliente (Tribunale di Mantova del 12.11.2004; Tribunale di Parma, 5 Maggio 2006).

Pertanto si potrà ottenere la risoluzione e/o l’annullamento del contratto, perché contrario alle norme che regolano la materia bancaria (art. 21 e ss. del D.Lgs. del 24/02/98), nonché ai principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale (art. 1175,1337,1338 e 1375 c.c.). L’elevato rischio insito in questo tipo di operazioni, altamente speculative, e la natura dell’investitore, che nella maggior parte dei casi si identifica con il risparmiatore di media diligenza, non esperto in materia finanziaria, impongono all’istituto bancario l’obbligo di fornire allo stesso una corretta, puntuale e dettagliata informazione circa le caratteristiche dell’operazione proposta, la cui prova deve essere fornita in modo rigoroso dalla banca (www.ilcaso.it Tribunale di Prato del 30.04.2007 relatore Dott. R. Guida e Tribunale di Prato 5 Marzo 2008). Se la Banca non ha fatto questo, perché ha accettato passivamente la richiesta del cliente (pur conoscendo il rischio del titolo) o, ancor peggio, perché ha consigliato l’acquisto dei bond ad un cliente inadeguato per le sue caratteristiche (ad esempio pensionato o lavoratore con piccolo patrimonio o del tutto inesperto nella materia azionaria) sarà certamente responsabile e sarà condannata alla restituzione delle somme investite per l’acquisto dei bond. E’ opportuno, però, segnalare anche sentenze contrarie ( Tribunale di Milano del 27.07.05) basate sostanzialmente sulla conoscenza da parte dell’investitore esperto del mercato finanziario (ad esempio abituale investitore in titoli azionari) il quale, pur conoscendo il rischio dell’investimento, lo ha accettato scientemente.

Infine, è opportuno segnalare che, in corso di causa, la Banca spesso propone di chiudere transattivamente offrendo il versamento di un determinato importo, mantenendo il cliente la proprietà dei bond, ai quali attribuisce il valore che hanno sulla carta (oggi pari a circa il 30% del valore iniziale). Tuttavia, bisogna stare molto attenti perché così definendo la questione si resta titolari di titoli che nella pratica risultano invendibili (quindi il valore effettivo è pari a 0,00) e si rischia di dover tenere aperto un dossier titoli e pagare le commissioni trimestrali alla Banca fino a quando i bond non saranno commerciabili nuovamente (quindi, come sempre, la Banca continua a guadagnarci!).

Avv. Elena Pompeo
www.studiolegalepompeo.com
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