Abusi sessuali. Valida la testimonianza dei minori - CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 35224 del 21/09/2007 PDF Stampa E-mail
Giurisprudenza - Penale
Lunedì 24 Settembre 2007 01:00
Nuova pagina 9

I bimbi che in tenera età, dichiarano di aver subito abusi sessuali possono essere una valida fonte di prova e le dichiarazioni dei genitori sui fatti loro riferiti dai figli hanno il peso di una testimonianza.  Lo afferma la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 35224/2007 accogliendo il ricorso della Procura Generale di Brescia presentato contro l'assoluzione disposta dalla Corte di Appello territoriale nei confronti di due suore accusate di aver abusato sessualmente di alcuni alunni nella scuola materna dove insegnavano. Condannate in primo grado dal Tribunale di Bergamo a 9 anni e sei mesi di reclusione, le religiose erano state assolte poi assolte sul presupposto che tutta la vicenda era da attribuirsi alla suggestione di cui i piccoli e i loro genitori erano stati vittima.

Di diverso avviso è stata pero' la Cassazione che ha dapprima rimarcato come una certa politica televisiva mediocre, irresponsabile e deliberatamente erotizzante per motivi commerciali ingenera in"molti genitori la convinzione dell'esistenza di pericoli anche dove non ci sono. Ma in ogni caso, è perfettamente configurabile e ammissibile la possibilità che il giudice consideri il bambino una fonte di prova. E' ormai un dato indiscutibile nel panorama della giurisprudenza una più rigorosa circospezione nell'acquisizione della prova riguardante le dichiarazioni di minori e di bambini: anche perchè è lo stesso legislatore a prescrivere certe cautele nelle audizioni protette.  Nella letteratura di un certo peso dottrinario non è agevole pensare a quei piccoli come a piccole persone capaci di sofisticate bugie e fantasticherie, perchè la regola è che un bambino di quell'età è strutturalmente incapace di occultare o di riprodurre falsamente i fatti di quelle sue prime esperienze".

Anche le testimonianze dei genitori sono poi legittime ove questi non si sono riferiti alla conoscenza che essi avevano avuto dei fatti di causa tramite altre persone, ma ad una loro cognizione diretta per essere stati diretti e immediati depositari delle confidenze dei figli.

 

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