Decreto
legislativo
«Adeguamento
delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio
centrale per la giustizia minorile con integrazione delle relative dotazioni
organiche.Istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo
speciale del Corpo di Polizia penitenziaria. Attuazione dell’articolo 12
della legge 28 luglio 1999 n. 266.»
(Approvato
dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 maggio 2000, e in attesa di
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» dopo la firma del Presidente
della Repubblica)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO
l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
VISTA
la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni;
VISTO
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO
il Decreto legge 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 1992, n.356;
VISTO
il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5l, convertito con modificazioni nella
legge 6 marzo 1992, n. 216;
VISTO
il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
VISTO
il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82,
concernente il “Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria“;
VISTA
la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza“;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 recante
“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia“;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 17 marzo 2000
UDITO
il parere delle competenti commissioni parlamentari adottato nella seduta
del 3 maggio 2000 per il Senato della Repubblica e dell’11 maggio 2000 per
la Camera dei Deputati
VISTA
la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 19 maggio 2000
Sulla proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
Il
seguente decreto legislativo:
CAPO
I
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DELL’UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Articolo
1
1. I Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all’allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
2. In ragione dell’estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
3. Ai Provveditorati regionali possono esser assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
4. Il Provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
5. I Centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno, 2 agosto 1993.
6.
Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con
decreto del Ministro della Giustizia, nell’ambito delle dotazioni
organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze
organizzative e con riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
7.
Al
fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano
l’attività e la struttura del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 29 del
3 febbraio 1993 ed in quello n. 300 del 30 luglio 1999, l’espressione
“Direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria” contenuta
nella legge n. 395 del 15 dicembre 1990 e nelle disposizioni di legge
successive si intende sostituita con quella “Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria”.
(Istituti
penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti, Scuole e servizi
dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile)
1.
Con decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 4bis lettera
e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni
concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli
istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i
servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile
considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.
2.
Ai fini dell’individuazione delle sedi di livello dirigenziale non
generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale
in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché
della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che
l’Amministrazione vi organizza.
(Integrazione
degli organici del personale dell’Amministrazione penitenziaria
e
dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile)
1. Le dotazioni organiche del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.
2. Per la copertura degli uffici di cui all’articolo 1 comma 2, e per l’adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di 16 unità, all’interno dei quali possono esser individuati uno o più vice Capo del Dipartimento.
3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria è aumentato di n.179 unità. Per la riorganizzazione e l’adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell’Ufficio centrale della Giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali è aumentato di 4 unità.
4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive 453 unità della dotazione organica di cui al Dpcm 27 aprile 1999:
per il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria:
Area
funzionale C:
+
1.140 unità
per
l’Ufficio Centrale per la Giustizia minorile:
Area
funzionale B
+
62 unità
5.
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si
provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili
professionali.
6. Con successivi decreti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei commi precedenti verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.
7. Le assunzioni derivanti dall’aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all’articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modifiche.
Articolo
4
(Copertura
delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione di dirigenti)
1. Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell’esigenza di garantire il buon andamento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, il perseguimento delle peculiari finalità ed il rispetto dei principi dettati dall’articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e con le modalità di seguito indicate.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all’articolo, 3 comma 2, del presente decreto, sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all’articolo 3, tenuto conto della specificità tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei Centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per l’Amministrazione penitenziaria:
a) per un posto, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
b) per settantacinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per cinquantasette posti del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario e per diciotto posti di direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
c) per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a) b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà tra l’altro considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2, comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
d) per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente a i profili di medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
e) per cinquantacinque posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente, per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d’istituto penitenziario, direttore d’istituto penitenziario e direttore coordinatore d’istituto penitenziario; nonchè, per undici posti riservato al personale appartenente ai profili di assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere c) e d), la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia;
f) per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nell’area funzionale C che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell’amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno 15 anni di anzianità nell’area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile già in servizio presso l’Amministrazione Penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni nella.7 agosto 1992, n.356;
g) per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
h) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C);
i) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Amministrazione penitenziaria del settore amministrativo – contabile, profili collaboratore amministrativo contabile, funzionario amministrativo contabile e direttore amministrativo contabili, muniti di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g) h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia;
l) per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall’articolo 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l’esperienza professionale maturata nello specifico settore.
5.
Per l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a
dirigente è attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto,
con le modalità di seguito indicate:
a) per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell’area funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell’area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativi sarà soprattutto considerato l’aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all’articolo 2 comma 1, e comunque l’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
b) per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, inquadrato nell’area funzionale C, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell’area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia;
c) per i restanti posti, mediante concorso per esami ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si applica la procedura di cui al comma 4.
CAPO
II
RUOLO
DIRETTIVO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
Articolo
5
(Istituzione
del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria)
1.
È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e
con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della
Polizia di Stato:
a)
vice commissario penitenziario
b)
commissario penitenziario
c) commissario capo
penitenziario
d) commissario coordinatore
penitenziario
2.
La relativa dotazione organica è fissata nella tabella D allegata al
presente decreto.
3.
L’accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente
superiore, di cui alla prevista tabella prevista al comma 2, avviene,
rispettivamente, con la modalità previste dall’art. 40 e 43 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982 n. 335.
1.
Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2.
Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall’articolo
9 della legge 12 dicembre 1990 n. 395, svolge le proprie funzioni
all’interno dell’area sicurezza presso i Provveditorati Regionali, gli
Istituti penitenziari e le Scuole dell’Amministrazione; assume le funzioni
di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo
le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di
polizia penitenziaria; in qualità di responsabile dell’area sicurezza
presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attività di competenza di
detta area, coordinando l’azione e gli interventi operativi normativamente
attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente
subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e
trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e
pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento;
sovrintende altresì all’organizzazione ed all’operatività del
contingente del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla idoneità delle
caserme, delle mense e dell’equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di
responsabile dei poligoni di tiro dell’Amministrazione penitenziaria..
3.
Ai vice commissari
penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni di
responsabile dell’area della sicurezza presso gli istituti di livello non
dirigenziale. Possono altresì svolgere funzioni di responsabile vicario di
area sicurezza presso le strutture di livelli dirigenziale
4.
Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile
dell’area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di
livello dirigenziale.
5.
Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di
responsabile dell’area della sicurezza presso i Provveditorati Regionali.
6.
Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario è
inoltre impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle
diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività
o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali
ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale
svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale del
Corpo di polizia penitenziaria.
7.
Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è
impiegato quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati
regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale,
ovvero presso gli uffici centrali dell’Amministrazione, nelle mansioni o
negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che sarà
emanato in esecuzione del decreto legislativo n. 300 del 6 agosto 1999.
1.
L’assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario
del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso
consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono
partecipare i cittadini italiani, d’ambo i sessi, in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
godimento dei diritti civili e politici;
b)
idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di
polizia penitenziaria;
c)
requisiti morali e di condotta;
d)
laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e
commercio, purchè siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e
diritto processuale penale;
e)
età non superiore a quella stabilita da regolamento adottato ai
sensi del comma 6 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
2.
Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente
al Corpo di polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei
prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d’età,
non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare
pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le
disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3.
Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare
i posti spettanti all’altra categoria.
4.
Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5.
I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti
all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a
valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui
al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 dicembre1983, n. 904 e successive modificazioni ed
integrazioni, nella parte concernente l’individuazione dei requisiti psico–fisici
e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla
nomina di vice commissario penitenziario.
6.
Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della
commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le modalità di
svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
1.
Qualora sia necessario a causa dell’alto numero dei concorrenti,
l’ammissione alle prove d’esame ed agli accertamenti psico–fisici è
preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a
risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell’esame.
2.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla,
l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio,
della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
1.
I vincitori del concorso di cui all’articolo 7 sono nominati vice
commissari penitenziari in prova.
2.
I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso
l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione
penitenziaria, un corso di formazione teorico – pratico della durata di
dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi
d’istituto.
3.
Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo
di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del
corso.
4.
I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali
del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano
giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria secondo l’ordine di graduatoria dell’esame finale.
5.
I vice commissari penitenziari in prova che non superano l’esame finale
possono partecipare al corso successivo; se l’esito di quest’ultimo è
negativo, sono dimessi.
1. É dimesso dal corso di cui all’articolo 9 il personale che:
a)
dichiara di rinunciare al corso;
b)
non supera gli esami di fine corso;
c)
non è dichiarato idoneo al servizio d’istituto per il numero e la
gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d’assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3.
É espulso dal corso il personale resosi responsabile d’infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, su
proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
dell’Amministrazione penitenziaria.
1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
1.
La promozione alla qualifica di commissario coordinatore
penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale
è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario
che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
(Norme
relative agli scrutini)
1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità dell’impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4. Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell’aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.
(Rapporti
informativi)
1. Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, e successive modificazioni.
2.
Dopo l’articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
“
Articolo 46-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio
presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria.
3.
Dopo l’articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 47-bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole.
b)
per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e
commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio
complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione
penitenziaria.
2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell’Amministrazione penitenziaria è compilato:
a)
per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio
complessivo è espresso dal direttore dell’ufficio centrale del personale.
4.
Dopo l’articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Articolo
48bis – Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per
il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti
penitenziari.
1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato:
a)
per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
commissario penitenziario, dal direttore dell’istituto. Il giudizio
complessivo è espresso dal provveditore regionale.
b)
per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e
commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio
complessivo è espresso dal Direttore Generale dell’Amministrazione
penitenziaria. “
1. Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell’ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un’integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio1999, n. 82.
2.
Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha
diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o
automobilistiche urbane.
Articolo
18
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 15.12.1990, n. 395 le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.
Articolo
19
1. Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito integrato e modificato:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria è inflitta dal Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina“.
b)
all’articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“5.
Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione è inflitta dal
Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, previo giudizio del
Consiglio centrale di disciplina“.
2.
Qualora si debba procedere ai sensi dell’articolo 15 del citato decreto
legislativo 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi,
l’avvio dell’eventuale istruttoria è disposto dall’autorità centrale
competente, che viene previamente informata in ordine alle relative
infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di
inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato è di livello
dirigenziale.
CAPO III
RUOLO
DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Articolo
20
1.
E’ istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per
livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo
ordinario:
a) vice commissario
penitenziario
b) commissario penitenziario
c) commissario capo
penitenziario
d) commissario coordinatore
penitenziario
2.
La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella
tabella E allegata al presente decreto.
3.
La tabella A, prevista
dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla tabella F
allegata al presente decreto.
1.
Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2.
Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente
previsto, si applicano le norme di cui al Capo II, svolge le medesime
funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo
di polizia penitenziaria.
1.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze
organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed
esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al
personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di
ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di
ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media
superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel
precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della
deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli
articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio1957, n. 3;
2.
I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari
in prova
e devono frequentare un corso di formazione presso l’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione della durata non
inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l’ordine di
graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
3.
Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della
commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di
formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite
con decreto del Ministro della Giustizia.
1. È dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.
2.
Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più
di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale
di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata
determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
3.
È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con
sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria su
proposta del direttore dell’Istituto Superiore di Studi penitenziari
1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
CAPO IV
(Ricollocamento
del personale del ruolo ad esaurimento)
1.
Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell’articolo 25
della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nell’ambito dell’amministrazione
penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalità e per
la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo, sono
applicati:
a)
presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che
periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;
b)
nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli
internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o
di supporto alla direzione;
c)
presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i
settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per
gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente all’impiego dei
contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle
mense e degli equipaggiamenti;
d)
nelle articolazioni centrali, presso l’Istituto Superiore di Studi
Penitenziaria e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette
strutture per l’attività didattica, di formazione e di addestramento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti
alla direzione ed alle connesse attività operative dei poligoni di tiro
dell’amministrazione.
2.
Tale impiego è di norma disposto a domanda dell’interessato e con
provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 90
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n. 82. È
comunque fatta salva la facoltà dell’amministrazione penitenziaria, per
sopravvenute esigenze e per il perseguimento di propri obiettivi prioritari,
di disporre autonomamente l’impiego di ufficiali nei compiti di cui al
comma 1.
3.
Fermi restando il grado rivestito e l’anzianità posseduta, le
funzioni, sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili agli
ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle
responsabilità ed agli incarichi ad essi effettivamente conferiti
dall’amministrazione.
CAPO
V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
1.
In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di
vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale si accede:
a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;
b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.
2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per 65 posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri 35 posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un’anzianità nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore alle 100 unità. Alla copertura di altri 10 posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti 40 posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore alle 100 unità
4. Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico – professionale della durata di un anno presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione.
5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
6. L’anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l’attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell’art.43 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
7. Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
8. Ai fini dell’ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E’ altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l’ammissione al concorso o alla selezione, nonché l’eventuale nomina, è disposta con riserva.
1. All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
TABELLA
A
(articolo
1 comma 1)
Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria |
|
|
|
|
ANCONA: |
Marche |
|
BARI: |
Puglia |
|
BOLOGNA: |
Emilia
Romagna |
|
CAGLIARI: |
Sardegna |
|
CATANZARO: |
Calabria |
|
FIRENZE: |
Toscana |
|
GENOVA: |
Liguria |
|
MILANO: |
Lombardia |
|
NAPOLI: |
Campania |
|
PADOVA: |
Veneto
- Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige |
|
PALERMO: |
Sicilia |
|
PERUGIA: |
Umbria |
|
PESCARA: |
Abruzzo
– Molise |
|
POTENZA: |
Basilicata |
|
ROMA: |
Lazio |
|
TORINO: |
Piemonte
- Valle d'Aosta |
(Articolo
1 comma 2)
Sedi
di Uffici di Dirigenza Generale
|
|
|
|
BARI: |
Puglia |
|
BOLOGNA: |
Emilia
Romagna |
|
CAGLIARI: |
Sardegna |
|
CATANZARO: |
Calabria |
|
FIRENZE: |
Toscana |
|
MILANO: |
Lombardia |
|
NAPOLI: |
Campania |
|
PADOVA: |
Veneto
- Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige |
|
PALERMO: |
Sicilia |
|
PESCARA: |
Abruzzo
- Molise |
|
ROMA: |
Lazio |
|
TORINO: |
Piemonte
- Valle d'Aosta |
|
|
|
TABELLA
C
(articolo
1 comma 5)
Centri
per la giustizia minorile
|
|
|
1.
Centro per la giustizia minorile di Venezia competente per il
Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige . |
|
2.
Centro per la giustizia minorile di Milano competente per la
Lombardia |
|
3.
Centro per la giustizia minorile di Torino competente per il
Piemonte, la Val d’Aosta e la Liguria. |
|
4.
Centro per la giustizia minorile di Bologna competente per
l’Emilia Romagna e le Marche. |
|
5.
Centro per la giustizia minorile di Firenze competente per la
Toscana e l’Umbria. |
|
6.
Centro per la giustizia minorile di Roma competente per il
Lazio e l’Abruzzo. |
|
7.
Centro per la giustizia minorile di Cagliari competente per
la Sardegna. |
|
8.
Centro per la giustizia minorile di Napoli competente per la
Campania e la Basilicata |
|
9.
Centro per la giustizia minorile di Bari competente per la
Puglia e il Molise. |
|
10.
Centro per la giustizia minorile di Catanzaro competente per
la Calabria. |
|
11.
Centro per la giustizia minorile di Palermo competente per la
Sicilia |
|
|
TABELLA D
Dotazione
organiche delle qualifiche dirigenziali e del ruolo direttivo ordinario
(articolo
5, comma 2)
Qualifiche
|
Numero
posti
|
|
DIRIGENTI
SUPERIORI |
4 |
|
PRIMI
DIRIGENTI |
8 |
|
COMMISSARI
COORDINATORI PENITENZIARI |
90 |
|
COMMISSARI
CAPO PENITENZIARI |
113 |
|
VICE
COMMISSARI PENITENZIARI E COMMISSARI PENITENZIARI |
300 |
TOTALE |
515 |
TABELLA
E
(Articolo
20 comma 2)
Dotazioni organiche del ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria
Personale
maschile e femminile
|
Ruolo
direttivo speciale |
Numero
posti |
|
VICE
COMMISSARI PENITENZIARI E COMMISSARI
PENITENZIARI |
150 |
|
COMMISSARI
CAPO PENITENZIARI |
30 |
|
COMMISSARI
COORDINATORI PENITENZIARI |
20 |
Tabella
A
|
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA |
|
|
|
|
||||
|
|
|
Dotazione
Organica
|
|
|
||||
|
RUOLO |
QUALIFICHE
|
Uomini |
Donne |
Totale |
||||
|
|
-
ISPETTORI
SUPERIORI |
590 |
50 |
640 |
||||
ISPETTORI
|
-
ISPETTORI CAPO -
ISPETTORI -
VICE
ISPETTORI |
3.428 |
290 |
3.718 |
||||
SOVRINTENDENTI
|
-
SOVRINTENDENTI CAPO -
SOVRINTENDENTI -
VICE SOVRINTENDENTI |
4.140 |
360 |
4.500 |
||||
AGENTI
E ASSISTENTI
|
-
ASSISTENTI CAPO -
ASSISTENTI -
AGENTI SCELTO -
AGENTI ED AGENTI AUSILIARI |
32.068 |
3.480 |
35.548 |
||||
TOTALE |
|
40.226 |
4.180 |
44.406 |
||||