Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82
«Modificazioni
alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella
fase del giudizio abbreviato»
(convertito in legge, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 2000)
(Testo
coordinato)
Articolo
1
1.
Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così
modificato:
a)
nella lettera a) le parole: «dall'inizio
della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata
pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561
e 563:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della sua esecuzione
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:»;
b)
dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
«b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1)
tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3)
nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a
venti anni;».
1.
L'articolo 304 del codice di procedura penale è così modificato:
a)
nel comma 1, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:
«c-bis)
nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a)
e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.»;
b) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si
procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi,
durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel
giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.»;
c)
nel comma 5, le parole: «Le disposizioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1, anche se riferite
al giudizio abbreviato,».
1bis.
Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole:
«in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi» sono inserite le
seguenti: «o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415bis,
comma 4».
Articolo
2bis
1. Al
comma 2 dell'articolo 33bis del
codice di procedura penale, dopo le parole: «i delitti puniti con la pena
della reclusione superiore nel massimo a dieci anni», sono inserite le
seguenti: «, anche nell'ipotesi del tentativo».
Articolo
2ter
1.
Al comma 1 dell'articolo 33ter del
codice di procedura penale, le parole: «commi 1, 3 e 4» sono soppresse.
Articolo
2quater
1.
All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2ter
è aggiunto il seguente:
«2quater. Le disposizioni del comma 2bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto».
Articolo
2quinquies
1.
Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole:
«pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «e con l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumaci».
Articolo
2sexies
1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'applicazione di una misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «diversa dalla confisca».
Articolo
2septies
1.
Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
«4.
Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla
persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al
comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il
giudizio».
Articolo
2octies
1.
Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Articolo
441bis (Provvedimenti del giudice a
seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato).
1.
Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il
pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423,
comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme
ordinarie.
2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
3. Il
giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non
superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi
1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il
tempo corrispondente.
4. Se
l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il
giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e
fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti
ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa
efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di
giudizio abbreviato non può essere riproposta.
5. Se
il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può
chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi
dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5,
ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».
Articolo
2nonies
1.
All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: «Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441bis,
442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441bis,
comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo».
2.
All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441bis,
442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441bis,
comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».
3.
All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo,
le parole da: «al giudizio» fino alla fine del periodo, sono sostituite
dalle seguenti: «nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441bis,
442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441bis,
comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente
all'opposizione».
4.
All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto il
seguente periodo: «Si osserva altresì, in quanto applicabile, la
disposizione dell'articolo 441bis;
nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza
con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il
giudizio».
Articolo
2decies
1. Al
comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: «e la
non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di
privati» sono soppresse.
Articolo
2undecies
1.
Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: «ovvero
non risulta tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa
non si sia tenuta» sono soppresse.
Articolo
2duodecies
1.
Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: «,
anche congiunta a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «o con la
multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva».
Articolo
2terdecies
1. Al
comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n.479, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
«b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale».
Articolo
2quattuordecies
1. Il
settimo comma dell'articolo 162bis del
codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n.479,
è abrogato.
1.
Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n.479, le parole:
«di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».
Articolo
3bis
1.
Al terzo comma dell'articolo 43bis
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, e successive modificazioni, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
«b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale».
1. Le
disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi
abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), decorrono dalla data
dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio
abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se
successiva alla medesima ordinanza.
Articolo
4bis
1.
La disposizione dell'articolo 328, comma 1bis,
del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando
si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3bis,
del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza
preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Articolo
4ter
1.
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli
438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite
dalla legge 16 dicembre 1999, n.479, si applicano ai processi nei quali,
ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di
giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.
Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999,
n.479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio
abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può
chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice
di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti
contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.
3. La
richiesta di cui al comma 1 è ammessa se è presentata:
a)
nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione
dibattimentale;
b)
nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione
dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale,
prima della conclusione della istruzione stessa;
c)
nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a)
e b).
4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.
5.
Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione
del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura
penale.
6.
Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti
nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.
7.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura
penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è
pronunciata nel giudizio di primo grado.