Ddl «Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675»
approvato dalla commissione Giustizia della Camera il 6 giugno 2000
1. In sede di prima
applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre
2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche
e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di
quello previsto ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della medesima legge.
2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dall'entrata
in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una
esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:
a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che
caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso
è eventualmente ripartito;
b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di
sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della
citata legge, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1
dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.