DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152
Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per
l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile
1998, n. 125.
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 28
aprile 1998, n. 125, recante "Finanziamento integrativo per il
censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996";
Visto il decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni,
recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma
dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400";
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione
pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;
Considerato che
l'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1998 stabilisce che:
al Sistema statistico
nazionale (SISTAN) partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o
servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;
tali soggetti sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo
criteri che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialita' e
completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989;
Rilevato come ai fini
della suddetta individuazione la definizione dei criteri costituisca
distinto ed autonomo adempimento preliminare anche perche' i suddetti
criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella quale
si procedera' all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per
la partecipazione al SISTAN;
Sentito il Garante per
la protezione dei dati personali;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Criteri
1. L'individuazione
dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o
si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del
Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel rispetto dei principi d'imparzialita'
e completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri:
a) potenziamento della
capacita' informativa del SISTAN, mediante la copertura di nuovi settori di
informazione o la disponibilita' di informazioni complementari ed
integrabili con altre gia' disponibili presso il sistema stesso;
b) incremento della
capacita' organizzativa del sistema, apportando, quale ente titolare di una
rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un contributo significativo
nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi informativi
statistici;
c) realizzazione di
economie nello svolgimento delle rilevazioni determinando risultati che non
potrebbero conseguirsi se non attraverso un consistente impiego di risorse;
d) diminuzione del
carico statistico sui rispondenti;
e) garanzia
dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, con
particolare riferimento alla tutela della riservatezza.
Art. 2.
Procedimento
1. I soggetti privati
di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che intendono
partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al SISTAN avanzano
apposita istanza all'ISTAT che, tramite la segreteria centrale del SISTAN,
svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati
nell'articolo 1. Tale segreteria puo' acquisire elementi di valutazione
anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici
che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino
nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato alla attuazione del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di
definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito
il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di
cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 marzo 2000
p. Il Presidente:
Bassanini
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte
dei conti il 29 maggio 2000
Registro n. 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 361
__________________________________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo
dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, si veda in note
alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo
dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1998 ((Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17
(Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).
- Si riporta il testo
dell'art. 2 della legge n. 125/1998 (Finanziamento integrativo per il
censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996).
"Art. 2. - 1. Al
sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni
o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo
criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialita' e
completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
2. I soggetti
costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche
finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di
formazione destinati al personale addetto alle attivita' statistiche.
Note all'art. 1:
- Per il titolo del
decreto legislativo n. 322/1989 vedi le premesse del provvedimento.
- La legge n. 675/1996
reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
- Il decreto
legislativo n. 281/1999 reca:
"Disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche,
statistiche e di ricerca scientifica".
Note all'art. 2:
- Per il testo
dell'art. 2 della legge n. 125/1998 vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art.
17 del decreto legislativo n.
322/1989 e' il
seguente:
"Art. 17
(Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1.
E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti
degli uffici di informazione statistica costituita ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato e'
composto:
a) dal presidente
dell'Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in
rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle
amministrazioni finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di
informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il presidente dell'ISTAT;
c) da un
rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) da un
rappresentante dell'UPI;
e) da un
rappresentante dell'Union-camere;
f) da tre
rappresentanti dell'ANCI;
g) da due
rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi
d'informazione;
h) dal direttore
generale dell'ISTAT;
i) da due esperti
scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie
statistiche, economiche ed affini.
3. Il comitato puo'
essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre
amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui
alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del
rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i)
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
5. Il comitato dura in
carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di
due volte.
6. Il comitato emana
direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai
sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri
uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le
direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si
intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la
stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il
programma statistico nazionale.
7. Il comitato si
riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le
amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'.
8. Il comitato e'
costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membr