Nuove
norme di tutela del diritto d’autore
Disegno di legge
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. L'articolo 16
della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,
il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e
comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione
via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari».
1. Il secondo comma
dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal
seguente:
«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i
servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi
quarto e quinto, per uso personale».
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
«È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la
legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri
di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un
compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate
per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi
previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso
e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo
diverso accordo tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'Istat per i libri. Gli
articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma
salvo trattarsi di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con
corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi
diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso
è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».
3. (soppresso)
4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo le parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti: «e
dall'articolo 171-ter» ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi
previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o
immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati».
5.
Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e
quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una
provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae). In
mancanza di accordi tra la Siae e le associazioni delle categorie
interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi,
nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la Siae non svolga
già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può
avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie
interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in
base ad apposite convenzioni».
1. Alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato esercitato il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».
2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei
fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici».
1. Nell'articolo
161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la
descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si
ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. Sono adottate,
in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate».
1. L'articolo 162
della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
«Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge,
i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la
descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche
con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di
giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di
loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice
di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi
anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli
articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con
qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al
terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono
stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni
stesse a pena di inefficacia».
1. L'articolo 163
della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
«Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che
costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento».
1. Il numero 3)
dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
«3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini
della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di
procedura civile».
1. L'articolo 172
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 172. - 1. È punito con la sanzione amministrativa sino a lire due
milioni chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli
articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154».
1. Dopo l'articolo
174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non
inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per
ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi
del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge.
Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle
campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23
agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.
Art.
174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non
colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un
esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il
pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli
elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1,
il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo
non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza
pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad
un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma
2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso
di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o
di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione
dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o
ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45
della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono
revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».
2.Dopo l'articolo
75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente:
«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività
di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o
di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette,
musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero
intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività
anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia
ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le
parole: «articoli 59, 60, 75» sono aggiunte le seguenti: «75-bis».
1. Nel testo della
legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione «Ente italiano per il diritto
di autore» ovunque ricorra è sostituita dall'espressione «Società
italiana degli autori ed editori (Siae)».
1. Dopo l'articolo
181 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (Siae)
appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci
o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di
opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad
essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni
di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la Siae e le
associazioni delle categorie interessate.
2. (soppresso)
3. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In
presenza di seri indizi, la Siae verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui
alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi
previste nel regolamento di cui al comma 5, che tiene conto di apposite
convenzioni stipulate tra la Siae e le categorie interessate, può non
essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche
ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da
apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla Siae.
5. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la Siae e le
associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a
consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino all’entrata in
vogore di predetto regolamento, resta operativo il sistema di
individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del
contrassegno determinatosi sotto la disciplina prebigente. Le spese e gli
oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la Siae e le categorie interessate, è
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter
essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato
richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo
per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in
parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le
conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la Siae circa l'attività svolta e lo
stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la Siae, l'importatore ha l'obbligo di
dare alla Siae preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 5.
8. Nei casi di cui al comma 7, la Siae e il richiedente possono concordare
che l'apposizione del contrassegno sia sostituita dalla attestazione
temporanea di cui al comma 3 corredata dalla presa d'atto della Siae.
9. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».
10. (soppresso).».
1. Dopo l'articolo
182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i se-guenti:
«Art. 182-bis - 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) è attribuita, al
fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la
vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro
supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via
cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
mezzo sia essa effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al
suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e
l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel
proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La Società italiana degli autori ed editori (Siae), nei limiti dei
propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della Siae. Gli
ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o
proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono
richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in
fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e
via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti
locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o
esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli
ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli
atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».
1. All'articolo 26
della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne
informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa
quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o
contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme
affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b),
della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni».
Capo
II
DISPOSIZIONI PENALI
1. L'articolo
171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (Siae), è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».
2. Chiunque, al
fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (Siae) riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca dati è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
1. L'articolo
171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter. - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle
lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (Siae), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza,
importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede
a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere
le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari
di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno
uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici».
1. Dopo l'articolo
171-quater della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:
«Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente
legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di
riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel
caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore
restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia
previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento
di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al
prezzo di vendita».
1. Chiunque
abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via
cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo
esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente
legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di
cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione
amministrativa di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni
o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è
aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca
degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su
due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più
periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di
attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
1. Dopo l'articolo
171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, inserito dell'articolo 16
della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità,
di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la
distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti
o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno Siae, ove richiesto, o
provvisti di contrassegno Siae contraffatto o alterato, o destinato ad
opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia
agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. -
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla Siae entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque
dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 181-bis, comma 3, della presente legge.
Art. 171-octies. -
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico
e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad
accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di
un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-nonies. -
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene
accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la
denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso,
consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività
illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o
di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di
supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o
destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis,
comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1».
1. All'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla Siae, ogni
tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai
sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del
medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso
dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
corrisponda alla realtà, la Siae può ottenere che il giudice disponga
l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che
acquisisca da questi le necessarie informazioni».
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la
tutela della proprietà intellettuale, di seguito chiamato «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro
esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori
ed editori (Siae), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in
carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare
proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività
illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere
copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle
imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che
siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere,
altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o
certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti
dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti
dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima
per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza
in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività
di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività
culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di
segretaria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria.
L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri
finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
In conseguenza
della soppressione di alcuni commi durante l’esame in aula (articolo 2,
comma 3 del ddl; terzo e decimo comma dell’articolo 181bis della legge
633/1941, introdotto dall’articolo 11, comma 1 del ddl) la numerazione
dei relativi articoli sarà interamente rivista in sede di coordinamento
formale. In attesa del testo ufficiale costituito dal “messaggio” al
Senato (1496-B/S), per evitare possibili incongruenze in caso di rinvii
interni al disegno di legge, in questa sede la numerazione non è stata
corretta (ndr).