Disegno di legge
Disposizioni
in materia di
giustizia amministrativa
Atto Camera
5956 nel testo approvato in sede legislativa dalla commissione Giustizia
della Camera il 5 luglio 2000
Articolo
1
(Disposizioni sul processo amministrativo)
1.
All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i commi dal primo al
quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto
impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta
giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia
richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di
legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le
ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal
tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso
stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In
pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza
presentata al Presidente e depositata presso la segreteria della sezione
cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai
controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in
camera di consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del
provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere
depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro
trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere
depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il
ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti
di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato
nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato,
quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al
giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e
dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi
comunicazione alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero
un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte,
l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni».
2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è
adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato
ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente
fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».
3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo
regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio
sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello,
sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al
fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal
presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei
documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di
primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della
sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la
parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti
prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione
degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme
degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata
dalla parte interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di
appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo
grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del
fascicolo di primo grado.
4. All'articolo 38 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, alle parole «entro
due giorni» sono sostituite le seguenti: «entro dieci giorni».
Articolo
2
(Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)
1.
Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il
seguente:
«Art. 21bis. - 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono
decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il
collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti
istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla
notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione
della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado,
il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di
norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora
l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice
amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda
in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente
all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta
se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione
abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal
giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.
Articolo
3
(Disposizioni generali sul processo cautelare)
1.
Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è
sostituito dai seguenti:
«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile
derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento
inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una
decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più
idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza
con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili
il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il
diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura
cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta
cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto
alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di
primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine
alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del
ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove
ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità
ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della
sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza
di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del
collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di
consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in
caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo
regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria
ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite,
può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove
necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione
del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva
trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia
il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro
un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il
giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento
cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della
richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di
trattazione del ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle
misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la
parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre
parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune
disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i
poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare
indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti
al Consiglio di Stato».
2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo
comma è inserito il seguente:
«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui
all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello,
da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del
deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria».
3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in
vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da
quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento
del termine previsto dalla normativa anteriore.
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano
allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto,
la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto
motivato del ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere
del Consiglio di Stato.
Articolo
4
(Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)
1.
Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il
seguente:
«Art. 23bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa
aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento
ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i
bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli
relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree
destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento
ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di
dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla
costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e
istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi
concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. 2. I termini
per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono
ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare,
accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un
primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e
la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza
la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine
di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia
di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta
giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della
segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle
parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti
entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle
ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed
urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato
possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che,
ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon
esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito
in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del
tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma
1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la
sospensione dell’esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine
di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei
motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al
Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata».
9. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e il
comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.249.
10. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge
7 agosto 1990, n.241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente
senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della
qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
Articolo
5
(Giudice unico delle pensioni)
1.
In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte
dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso
un magistrato assegnato alla Sezione giurisdizionale regionale competente
per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte
giudica sempre in composizione collegiale.
2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420,
421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara
interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la
pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del
ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati
gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio
entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio
è dichiarato estinto.
Articolo
6
(Disposizioni in materia di giurisdizione)
1.
Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, è sostituito dal seguente:
2. «Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua
giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali».
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale.
4. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, le parole: «afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni,
al mercato mobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alla
vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare».
5. La lettera c), del comma 2, dell'articolo 33 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 è abrogata
6. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, dopo le parole: «danno alla persona», sono inserite
le seguenti: «o a cose»
7. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti:
«e dei soggetti alle stesse equiparati».
8. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, sono soppresse le parole: «nelle materie di cui al comma 1».
9. Al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, sono soppresse le parole: «ai sensi degli articoli 33 e 34».
10. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante
arbitrato rituale di diritto.
(La
numerazione dei commi del presente articolo è verosimilmente errata,
poiché il testo del periodo appartenente a legge anteriore, di cui il
comma 1 dispone la sostituzione, è preceduto dall’indicazione ”comma
2”, con conseguente slittamento dei successivi commi, da 3 a 10.
Trattandosi, al momento, del testo ufficiale su cui è in corso l’esame
in sede legislativa, la numerazione non è stata corretta per evitare
equivoci nel caso di citazioni riguardanti l’articolo 6 - ndr)
Articolo
7
(Giurisdizione esclusiva)
1.
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale, si applica il Capo I, Titolo I del Libro IV del codice di
procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il Presidente o un
magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura
patrimoniale, il tribunale amministrativo Regionale, su istanza di parte,
dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoria esecutiva, la
condanna a somme di denaro quando, in ordine al credito azionato,
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice
di procedura civile.
3. A tal fine il Presidente del Tribunale, ovvero il presidente della
sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la
discussione nella prima Camera di consiglio utile, e quando ciò non sia
possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del
ricorso o dell'istanza di parte se separata.
4. Il procedimento di cui ai primi due commi si applicano anche al
giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.
Articolo
8
(Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)
1.
All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, l'ultimo comma è
sostituito dai seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del
ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato
decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della
sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente
conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio,
applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della
completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per
l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito
dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di
impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere,
l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto,
dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui
delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale
comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al
collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso
la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica.
Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in
camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con
ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le
reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le
spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio
nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche
parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà
comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla
opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di
appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i
termini processuali».
2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il
decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso
in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare
nuova istanza di fissazione d'udienza con la firma delle parti entro sei
mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali
non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il
decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le
modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre
1971 n. 1034 come sostituito dal presente artico1o.
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la
perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si
applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di
ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
è sostituito dal seguente:
«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di
consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza
proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi,
con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di
competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso
contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio
di Stato».
Articolo
9
(Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato)
1.
All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aggiunto il
seguente comma:
«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il
tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio
di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero
4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano pure nel giudizio
innanzi alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti per
l'esecuzione delle sentenze emesse dalle Sezioni medesime e non sospese
dalle Sezioni Giurisdizionali Centrali d'appello della Corte dei Conti;
per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le
stesse Sezioni Giurisdizionali Centrali d'appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla corte dei conti,
approvato con R.D. 12 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al
comma 1 si applica pure nei giudizi innanzi alle Sezioni giurisdizionali
Centrali d'appello della corte dei conti. È abrogato l'articolo 105,
secondo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla
Corte di conti approvato con R.D. 12 agosto 1933, n. 1038.
1.
Il comma 4 de1l'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è
sostituito dal seguente:
«4.In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al Tribunale
amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica,
da tenersi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale
si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e
memorie sino a 3 giorni prima dell'udienza».
Articolo
11
(Mezzi per l'effettuazione delle notifiche)
1.
Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di
provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli
per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di
procedura civile.
Articolo
12
(Obbligo di permanenza nella sede di nomina
per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)
1.
All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n.186, dopo il quarto comma,
è inserito il seguente:
«La nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale e di
presidente di sezione del Consiglio di Stato comporta l'obbligo, per il
nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non
inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in
applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è
consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non
essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza
in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età,
sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico».
Articolo
13
(Aumento dell'organico dei magistrati)
1.
A decorrere dal 1o gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982, n.186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di
Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci
unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di
sessanta unità.
2. A decorrere dalla stessa data, la dotazione organica del personale
amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali è aumentata nella misura complessiva di 40 unità, da
ripartirsi tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al comma 1.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di
16.600 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Articolo
14
(Disposizione finanziaria)
Soppresso.
Articolo
15
(Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)
1.
I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del
presidente del collegio e dell'estensore.
Articolo
16
(Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)
1.
Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre
consulenza tecnica».
Articolo
17
(Modificazione della composizione del consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa)
1.
L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal
seguente:
«Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza). - 1. In attesa del
generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla
base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di
automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di
presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma,
presso il Consiglio di Stato, ed è composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi
regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti,
tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli
avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, con
funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi
regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera
c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1,
nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma,
partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio
di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione
di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di
eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio
oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi
regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai
magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono
gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare
alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il
disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza
in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al
comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o
impedito.
8. In caso di parità prevale il voto del presidente».
2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n.186, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di
presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
3. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge si
applicano, in quanto compatibili, al consiglio di Presidenza della Corte
dei Conti le disposizioni di cui ai commi precedenti.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire
470 milioni annue per il 2000 e di lire 490 milioni annua a decorrere
dall’anno 2001».
Articolo
18
(Nomina del Presidente della Corte dei conti)
Soppresso.
Articolo
19
(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato
e dei tribunali
amministrativi regionali)
1.
Alla legge 27 aprile 1982, n.186, dopo l'articolo 53 è inserito il
seguente:
«Art. 53bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il
consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede
all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in
apposita unità previsionale di base denominata «Consiglio di Stato e
tribunali amministrativi regionali», nell'ambito del centro di
responsabilità Tesoro dello Stato di previsione della spesa del ministero
del Tesoro e della programmazione economica.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina
l’organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il n.
6 è inserito il seguente:
«6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi
di lavoro dei magistrati».
Articolo
21
(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà
prevista dall'articolo 7,
comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
per i magistrati dell'ordine giudiziario)
1.
La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21
febbraio 1990, n.36, si applica anche nei confronti dei magistrati
amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n.186, nonché dei
magistrati della Corte dei conti.
Articolo
22
(Ufficio del segretariato generale)
1.
L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è sostituito dal
seguente:
«Art. 4 (Ufficio del segretariato generale): 1.L'ufficio del segretariato
generale è composto dal segretario generale nonché, con competenza per i
rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e
dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente
del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono,
ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme
vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di
Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del
Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad
un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo
regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al
compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con
provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato
incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
si provvede nei limiti degli stanziamenti ordinari.».
Articolo
23
(Organici del personale amministrativo)
Soppresso.
Articolo
24
(Copertura finanziaria)
1. All'onere
derivante dalla presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno
2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per l'anno 2000,
quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002 utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni
rispettivamente per gli anni 2001 e 2002 utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia, quanto a lire 639 milioni per
l'anno 2001 utilizzando l'accantonamento del Ministero dei trasporti e
della navigazione e quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilanci