Disegno di legge
Interpretazione autentica dell’articolo 442 comma 2 Cpp e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l’ergastolo
Deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 luglio
Articolo
1
1.
Nell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura
penale, l’espressione "pena dell’ergastolo" deve intendersi
riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.
Articolo
2
1.
All’articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale, sono aggiunte
in fine le seguenti parole:
"Alla
pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati
e di reato continuato, č sostituita quella dell’ergastolo".
Articolo
3
1.
Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge per i delitti per i quali č applicabile la pena dell’ergastolo
con isolamento diurno e nei quali č stata formulata la richiesta di
giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell’articolo
4-ter del decreto legge 7
aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno
2000, n. 144, l’imputato puň revocare la richiesta nel termine di dieci
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Quando il pubblico ministero ha proposto appello, il giudice di appello applica le disposizioni di cui all’articolo 2, salvo che l’imputato non dichiari di revocare la richiesta di cui al comma 1. In tal caso il giudice d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al giudice che l'ha emessa.
***
Relazione
illustrativa del disegno di legge
La
nuova disciplina del giudizio abbreviato, che ha previsto l’ammissibilitŕ
di tale rito anche per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, ha
posto problemi applicativi in relazione ai processi con piů reati, almeno
uno dei quali punito con l’ergastolo, contestati al medesimo imputato.
In
particolare, in caso di concorso di reati o di reato continuato non č
chiaro come debba essere determinata la pena, sulla quale operare la
diminuente per la scelta del rito abbreviato: se prima debbano essere
applicate le disposizioni sul concorso dei reati, di cui all’articolo 72
e seguenti del codice penale, ovvero se la riduzione debba essere
effettuata sulla pena inflitta per ciascun reato, successivamente
applicandosi le norme sul concorso.
Ulteriore
problema riguarda l’ipotesi in cui, ritenuto di dover eseguire dapprima
il cumulo delle pene inflitte per i singoli reati, la pena risultante sia,
ai sensi dell’articolo 72 del codice penale, l’ergastolo con
isolamento diurno.
In
tal caso, infatti, potrebbe ritenersi che il giudizio abbreviato non
sarebbe ammissibile, in quanto l’articolo 442 del codice di procedura
penale fa riferimento solo alla pena dell’ergastolo.
Al contrario, si potrebbe sostenere che la pena, ai sensi della norma da
ultimo citata, debba ridursi a trenta anni di reclusione.
Il
presente disegno di legge intende fornire una soluzione a tali questioni.
Si
stabilisce anzitutto con norma interpretativa che il riferimento alla pena
dell’ergastolo di cui al secondo comma dell’articolo 442 del codice di
procedura penale č relativo all’ergastolo senza isolamento diurno.
E’
stato dunque necessario chiarire come debba essere diminuita la pena nel
caso in cui, a seguito del concorso dei reati o della continuazione, sia
applicata la pena diversa dell’ergastolo con l’isolamento diurno.
In
tale ipotesi a tale pena č sostituita la pena dell’ergastolo.
L’articolo
3, infine, detta una disciplina transitoria relativa ai processi penali
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quali
era stata presentata la richiesta di giudizio abbreviato.
Per
evitare che le nuove disposizioni si risolvano in una situazione di
pregiudizio per l’imputato che ha richiesto il giudizio abbreviato
facendo affidamento sulla sostituzione di pena come prevista
dall’originario articolo 442, si č stabilito che l’imputato possa
revocare, nel termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la richiesta a suo tempo presentata.
Infine,
nell’ipotesi in cui č ammesso l’appello da parte del pubblico
ministero avverso la sentenza pronunciata a seguito di giudizio
abbreviato, č previsto che nel caso in cui il pubblico ministero ha
proposto appello, il giudice di appello applica le disposizioni di cui
all’articolo 2, salvo che l’imputato non dichiari di revocare la
richiesta di giudizio abbreviato.
In
tal caso il giudice annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al
giudice che l'ha emessa.
Tale disciplina esclude che possa essere posta in discussione la pena applicata con il giudizio abbreviato dal giudice, sulla base delle diverse regole, e non oggetto di specifico appello da parte del pubblico ministero (peraltro ammesso in caso di condanna solo se č stato modificato il titolo del reato, ovvero in caso di assoluzione).