Disegno di legge

Interpretazione autentica dell’articolo 442 comma 2 Cpp e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l’ergastolo 

Deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 luglio

Articolo 1

 

1. Nell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l’espressione "pena dell’ergastolo" deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.

 

Articolo 2

 

1. All’articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, č sostituita quella dell’ergastolo".

 

Articolo 3

 

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i delitti per i quali č applicabile la pena dell’ergastolo con isolamento diurno e nei quali č stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell’articolo 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, l’imputato puň revocare la richiesta nel termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Quando il pubblico ministero ha proposto appello, il giudice di appello applica le disposizioni di cui all’articolo 2, salvo che l’imputato non dichiari di revocare la richiesta di cui al comma 1. In tal caso il giudice d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al giudice che l'ha emessa.

 

 

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Relazione illustrativa del disegno di legge

 

La nuova disciplina del giudizio abbreviato, che ha previsto l’ammissibilitŕ di tale rito anche per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, ha posto problemi applicativi in relazione ai processi con piů reati, almeno uno dei quali punito con l’ergastolo, contestati al medesimo imputato.

In particolare, in caso di concorso di reati o di reato continuato non č chiaro come debba essere determinata la pena, sulla quale operare la diminuente per la scelta del rito abbreviato: se prima debbano essere applicate le disposizioni sul concorso dei reati, di cui all’articolo 72 e seguenti del codice penale, ovvero se la riduzione debba essere effettuata sulla pena inflitta per ciascun reato, successivamente applicandosi le norme sul concorso.

Ulteriore problema riguarda l’ipotesi in cui, ritenuto di dover eseguire dapprima il cumulo delle pene inflitte per i singoli reati, la pena risultante sia, ai sensi dell’articolo 72 del codice penale, l’ergastolo con isolamento diurno.

In tal caso, infatti, potrebbe ritenersi che il giudizio abbreviato non sarebbe ammissibile, in quanto l’articolo 442 del codice di procedura penale fa riferimento solo alla pena dell’ergastolo. Al contrario, si potrebbe sostenere che la pena, ai sensi della norma da ultimo citata, debba ridursi a trenta anni di reclusione.

Il presente disegno di legge intende fornire una soluzione a tali questioni.

Si stabilisce anzitutto con norma interpretativa che il riferimento alla pena dell’ergastolo di cui al secondo comma dell’articolo 442 del codice di procedura penale č relativo all’ergastolo senza isolamento diurno.

E’ stato dunque necessario chiarire come debba essere diminuita la pena nel caso in cui, a seguito del concorso dei reati o della continuazione, sia applicata la pena diversa dell’ergastolo con l’isolamento diurno.

In tale ipotesi a tale pena č sostituita la pena dell’ergastolo.

L’articolo 3, infine, detta una disciplina transitoria relativa ai processi penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quali era stata presentata la richiesta di giudizio abbreviato.

Per evitare che le nuove disposizioni si risolvano in una situazione di pregiudizio per l’imputato che ha richiesto il giudizio abbreviato facendo affidamento sulla sostituzione di pena come prevista dall’originario articolo 442, si č stabilito che l’imputato possa revocare, nel termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la richiesta a suo tempo presentata.

Infine, nell’ipotesi in cui č ammesso l’appello da parte del pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, č previsto che nel caso in cui il pubblico ministero ha proposto appello, il giudice di appello applica le disposizioni di cui all’articolo 2, salvo che l’imputato non dichiari di revocare la richiesta di giudizio abbreviato.

In tal caso il giudice annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al giudice che l'ha emessa.

Tale disciplina esclude che possa essere posta in discussione la pena applicata con il giudizio abbreviato dal giudice, sulla base delle diverse regole, e non oggetto di specifico appello da parte del pubblico ministero (peraltro ammesso in caso di condanna solo se č stato modificato il titolo del reato, ovvero in caso di assoluzione).