Disegno di legge

Disposizioni relative all’ applicazione ai minorenni delle misure penali

Deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 luglio

Articolo 1

Ambito di applicazione

 

1. L’esecuzione di provvedimenti giudiziari nei confronti di persone sottoposte a restrizione della libertà personale ovvero condannate per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno d’età, si attua in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel costante rispetto dei criteri e delle modalità intese a salvaguardare, avviare e promuovere i processi di maturazione e di socializzazione del soggetto.

2. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di cui al comma 1 nei confronti delle persone ivi indicate è attuata, dopo il compimento del ventunesimo anno d’età, secondo quanto previsto per i maggiorenni.

 

Articolo 2

Poteri e mezzi per l’esecuzione penale

 

1. Il giudice ed il pubblico ministero, richiedono, nell’esecuzione dei provvedimenti indicati all’articolo 1, la cooperazione dei servizi dei centri della giustizia minorile, previsti dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272 e di quelli degli enti locali.

 

Articolo 3

Esecuzione della condanna a pena detentiva

 

1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, sono aggiunti i seguenti commi:

«11. Se la pena detentiva dev’essere eseguita nei confronti di persona che commise il reato prima del compimento del diciottesimo anno d’età non si applicano le disposizioni contenute nei commi da 5 a 10. In tal caso il pubblico ministero procedente sospende l’esecuzione e chiede ai servizi della giustizia minorile di formulare, nel termine di trenta giorni, un progetto di intervento predisposto in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272. Il progetto è trasmesso dal pubblico ministero, con le sue richieste, al tribunale di sorveglianza per i minorenni che provvede entro trenta giorni.

12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano se la pena deve essere eseguita nei confronti di persona di età superiore agli anni diciotto che abbia riportato condanne alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi da maggiorenne ovvero che al momento della esecuzione sia sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per un reato commesso da maggiorenne.

13. Competente all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 11 è il tribunale di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato; se questa è inesistente o sconosciuta è competente il tribunale di sorveglianza per i minorenni del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che procede all’esecuzione. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona di età superiore ai ventuno anni la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza per gli adulti e agli organi, ai servizi e agli istituti di esecuzione propri degli adulti.

14. Se la condanna dev’essere eseguita nei confronti di persona ancora sottoposta, per lo stesso fatto, ad una delle misure coercitive di cui al capo II del Dpr 22 settembre 1988, n.448, non si fa luogo alla sospensione prevista dal comma 11, ma il tempo trascorso fino alla decisione del tribunale di sorveglianza è considerato, ad ogni effetto, come pena espiata.».

 

Articolo 4

Procedimento per l’applicazione di prescrizioni sostitutive della pena detentiva

 

1. Il tribunale di sorveglianza, procedendo con le forme previste dall’articolo 678 del codice di procedura penale, ricevuto il progetto di cui all’articolo 656 comma 11 del codice di procedura penale, pronunzia ordinanza con cui sostituisce, sulla base di esso, all’esecuzione della pena detentiva inflitta, ovvero al residuo di essa ancora da scontare, e per un uguale periodo, prescrizioni individuate tra quelle indicate all’articolo 5 quando, tenuto conto dell’entità del fatto, della personalità e del comportamento dell’autore, ritiene che esse siano idonee a perseguire le finalità di salvaguardia, avvio e promozione dei processi di maturazione e di socializzazione del condannato e a prevenire il pericolo che egli commetta altri reati.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere disposte nei confronti dei condannati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ovvero per finalità di terrorismo o di eversione nonché per i delitti di cui agli articoli 416bis e 630 del codice penale e all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309 solo quando siano stati acquisiti elementi dai quali sia possibile escludere l’attualità di collegamenti del soggetto con le organizzazioni criminali.

3. In ogni caso in cui il tribunale di sorveglianza non provvede ai sensi del comma 1, fissa, con la stessa ordinanza, il termine entro il quale il caso deve essere riesaminato sulla base di un aggiornato progetto di intervento e dispone la comunicazione dell’ordinanza al pubblico ministero per l’ulteriore corso dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna.

4. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza, il pubblico ministero, l’interessato e l’esercente la potestà dei genitori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Articolo 5

Contenuto dell’ordinanza che applica le prescrizioni

 

1. L’ordinanza di cui all’articolo 4 comma 1 contiene le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con i servizi della giustizia minorile di cui all’articolo 2. Le prescrizioni includono, ove possibile, l’obbligo del condannato di adoperarsi per eliminare, ridurre o riparare le conseguenze del reato. Possono includere l’obbligo di permanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, presso un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in luoghi ove il soggetto possa svolgere attività di studio, di lavoro o altre attività utili per la sua educazione. Le prescrizioni stesse possono comprendere anche l’obbligo del condannato di trascorrere parte della giornata nell’istituto di detenzione ovvero il divieto di frequentare determinati luoghi o persone.

2. Possono essere, altresì, adottate, se ritenute utili per il conseguimento delle finalità richiamate all’articolo 4 comma 1, prescrizioni corrispondenti a quelle previste dall’articolo 56, Legge 24 novembre 1981, n.689.

3. In nessun caso la durata delle prescrizioni impartite con l’ordinanza può essere determinata in misura superiore a quella della pena da scontare ma il tribunale di sorveglianza può determinare una durata inferiore per determinate prescrizioni diverse da quelle ritenute essenziali a prevenire il pericolo di commissione di reati e da quelle relative ai rapporti tra il condannato ed i servizi indicati all’articolo 2.

4. Gli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nonché l’articolo 47ter commi 1 ed 1ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applicano, senza limiti di pena, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge compatibilmente con quanto in essa stabilito.

 

Articolo 6

Applicazione dell’ordinanza che dispone le prescrizioni

 

1. L’ordinanza di cui all’articolo 4 comma 1 è trasmessa al pubblico ministero ed ai servizi indicati al comma 2 nonché, se necessario, al tribunale di sorveglianza, che ha giurisdizione sul luogo di abituale dimora del condannato.

2. I servizi proponenti il progetto di intervento di cui all’articolo 2, trasmettono, senza indugio, al tribunale di sorveglianza che ha emesso il provvedimento ed al pubblico ministero il verbale contenente l’accettazione da parte dell’interessato delle prescrizioni imposte dal medesimo tribunale. L’esecuzione decorre dal giorno della sottoscrizione del verbale.

3. In caso di irreperibilità dell’interessato o di rifiuto di sottoporsi alle prescrizioni o di presentarsi, i servizi ne informano immediatamente il pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione che, nel caso di esito negativo delle ricerche disposte ai sensi dell’articolo 159 del codice di procedura penale nei confronti della persona irreperibile, dà corso all’ordine di esecuzione della pena inflitta.

 

Articolo 7

Verifiche dell’osservanza delle prescrizioni

 

1. I servizi dell’amministrazione della giustizia, e quelli degli enti locali interessati, informano, anche congiuntamente, con relazione da inviare almeno ogni tre mesi, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo di abituale dimora del condannato ed il pubblico ministero sull’attività svolta e sull’evoluzione del caso, proponendo le eventuali modifiche delle prescrizioni, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, in relazione ai positivi risultati conseguiti ovvero all’inosservanza delle prescrizioni in precedenza imposte. In caso di trasgressione delle prescrizioni il tribunale può modificarle aggravandole ovvero, in caso di ripetute o gravi violazioni, pronunziare la revoca dell’ordinanza prevista dal comma 1 dell’articolo 4.

2. I provvedimenti indicati al comma 1 possono essere adottati anche ad istanza dell’interessato ed a richiesta del pubblico ministero. Ove ritenga utile il giudizio in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’adozione di provvedimenti di competenza del tribunale, il giudice indicato al comma 3 rimette gli atti al presidente per la fissazione dell’udienza.

3. Per le modifiche delle prescrizioni non connesse a trasgressioni, provvede, anche d’ufficio, il magistrato di sorveglianza con decreto. Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza che provvede, in ogni caso, con le forme previste dal comma 1dell’articolo 4. L’esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla scadenza del termine stabilito per il reclamo e durante il procedimento previsto per la decisione sul reclamo. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti sulla base delle indicazioni formulate dai servizi di cui al comma 1, salva la possibilità di richiedere informazioni agli organi di polizia.

4. Terminato il periodo di durata delle prescrizioni, i servizi incaricati del caso trasmettono una relazione finale al tribunale di sorveglianza indicato al comma 1 dell’articolo 6 che, sulla base di essa, pronunzia l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna quando le prescrizioni intese a conseguire gli scopi previsti dall’articolo 4 comma 1 sono state adempiute.

5. L’ordinanza che dichiara l’estinzione della pena può essere pronunciata anche quando, tenuto conto della durata della pena inflitta, allo spirare del termine originariamente previsto per la cessazione di tutte le prescrizioni manchi un periodo inferiore ad un quarto della durata prevista ed il tribunale ritenga che, per esser stati conseguiti gli scopi indicati al comma 1 dell’articolo 4, le prescrizioni abbiano esaurito la loro funzione.

6. Se non provvede come indicato ai commi 4 e 5 il tribunale pronuncia la revoca dell’ordinanza con cui furono disposte le prescrizioni.

7. In ogni caso di revoca, il tribunale di sorveglianza determina se, ed in quale misura, il periodo in cui il condannato è stato sottoposto alle prescrizioni dev’essere computato nella durata della pena detentiva, stabilendo la residua parte di pena da espiare. Il provvedimento è trasmesso al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale che emette l’ordine di esecuzione. Il riesame del caso, ai fini della sostituzione della pena detentiva con le prescrizioni, può essere disposto dopo un periodo adeguato di osservazione del condannato della durata minima di tre mesi e, comunque, tale da consentire, valutata la causa della revoca in rapporto alla condotta successiva ed al tempo trascorso, la prognosi favorevole per un nuovo progetto.

8. Avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza previsti dal presente articolo è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 4, comma 4.

 

Articolo 8

Esonero temporaneo dall’osservanza di talune prescrizioni

 

Il magistrato di sorveglianza può, tenuto conto di quanto proposto dai servizi, concedere al condannato sottoposto alle prescrizioni l’esonero, totale o parziale, per un periodo non superiore nel complesso a giorni 30 ogni semestre, dall’osservanza di talune prescrizioni diverse da quelle ritenute essenziali a prevenire il pericolo di commissione di reati.

1. Possono essere adottate le opportune cautele ed imposti adeguati obblighi che consentano la continuità dei contatti con i servizi indicati al comma 1. Se il soggetto durante il periodo di esonero trasgredisce gli obblighi imposti, il beneficio è revocato.

2. Trovano applicazione, anche in relazione al provvedimento previsto da quest’articolo, le norme di cui al comma 3 dell’articolo 7.

 

Articolo 9

Sopravvenienza di titoli esecutivi di pene o di misure cautelari

 

1. Quando durante il periodo in cui il condannato è sottoposto alle prescrizioni sopravviene, per effetto di un nuovo titolo esecutivo, un’ulteriore richiesta di formulazione di progetto di intervento ai sensi del comma 11 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, per un reato commesso prima del compimento degli anni diciotto, i servizi informano immediatamente il tribunale di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato. Il tribunale decide nel termine di venti giorni la prosecuzione o la modifica delle prescrizioni, tenendo conto anche del nuovo titolo, ovvero la revoca dell’ordinanza di cui al comma 1 dell’articolo 4.

2. Quando la pena sopravvenuta concerne un reato commesso dopo il compimento degli anni diciotto, il tribunale di sorveglianza, anche d’ufficio, revoca l’ordinanza di cui all’articolo 4, comma 1, e trasmette gli atti al pubblico ministero competente per provvedere ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale. Si applica il disposto dell’articolo 13, comma 2.

3. L’esecuzione di misure cautelari personali sospende l’esecuzione delle prescrizioni e l’ordinanza di cui al comma 1 dell’articolo 4 è revocata. Cessata l’esecuzione della misura cautelare, il tribunale di sorveglianza competente riesamina il caso sulla base di un nuovo progetto di intervento.

 

Articolo 10

Esecuzione delle pene pecuniarie

 

1. Le pene pecuniarie inflitte a coloro che commisero il reato durante la minore età si eseguono, in ogni caso, nelle forme stabilite dagli articoli 4 e 5 ma le prescrizioni applicabili sono esclusivamente quelle previste dal comma 2 dell’articolo 5.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’inosservanza delle prescrizioni è punita a norma dell’articolo 650 del codice penale.

 

Articolo 11

Applicazione delle misure cautelari

 

1. La custodia cautelare in carcere e le altre misure cautelari che comportano prescrizioni di condotta o restrizioni della libertà personale, sono eseguite nel rispetto delle esigenze processuali specificate dal giudice, tenuto conto, per l’individuazione delle prescrizioni, dell’eventuale proposta formulata dai servizi della giustizia minorile in conformità a quanto disposto dall’articolo 19, comma 3, del Dpr 22 settembre 1988, n. 448.

2. Il giudice si avvale dei servizi della giustizia minorile e della polizia giudiziaria minorile al fine di verificare la costante rispondenza della misura alle finalità indicate dall’articolo 4, comma 1, ovvero al fine di disporne la modifica o la cessazione.

3. L’applicazione delle modalità previste dai commi 1 e 2 cessa al compimento del ventunesimo anno del soggetto. Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 13, comma 2.

 

Articolo 12

Applicazione delle misure di sicurezza

 

1. Le misure di sicurezza, previste dall’articolo 36, Dpr 22 settembre 1988, n.448, si eseguono, nei limiti previsti, in conformità alle disposizioni specificate dal giudice.

2. I servizi della giustizia minorile concorrono all’applicazione della misura di sicurezza mediante la formulazione di proposte, il controllo sull’esatta esecuzione delle disposizioni del giudice, la trasmissione di relazioni periodiche e la richiesta di modifica o di cessazione della misura.

3. All’infuori dei casi previsti dal comma 1, nessuna misura di sicurezza è applicabile ai minorenni.

 

Articolo 13

Cessazione delle modalità esecutive minorili

 

1. L’articolo 24 del D.L.vo 28 luglio 1989, n.272 è sostituito dal seguente:

«Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di maggiorenni.

1. Salvo quanto previsto dalla legge che disciplina l’esecuzione di provvedimenti giudiziari per reati commessi da minorenni, le misure cautelari e le pene detentive si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno d’età. L’esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Quando l’esecuzione per reati commessi durante la minore età ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno d’età del soggetto, il giudice indicato nell’articolo 279 o nell’articolo 665 del codice di procedura penale può disporre, anche d’ufficio, tenuto conto delle esigenze educative di quest’ultimo, che la misura cautelare personale o la pena detentiva per reati commessi durante la minore età siano eseguite con le modalità previste per i minorenni e negli istituti minorili, fino al compimento del ventunesimo anno d’età.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nei confronti di chi ha riportato una o più condanne alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi da maggiorenne.

4. Anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, con decreto del ministro della Giustizia possono essere individuati istituti o sezioni di istituti che, in ragione della loro tipologia, della loro struttura nonché delle attività destinate ad essere ivi svolte, possano essere destinati alla permanenza di soggetti detenuti di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni d’età. Con lo stesso decreto possono essere dettati criteri per l’individuazione del personale destinato ad operare presto gli istituti o le sezioni indicate.».

2. Fermo quanto previsto dalla presente legge, quando l’esecuzione penale deve continuare, a causa del compimento del ventunesimo anno d’età del soggetto, con le modalità proprie dell’esecuzione nei confronti degli adulti, i servizi della giustizia minorile trasmettono copia del progetto di intervento ed una relazione finale, contenente le opportune proposte per il prosieguo dell’intervento, al servizio competente per gli adulti. La proposta può contenere l’offerta di collaborazione tra servizi, allo scopo di garantire la continuità degli interventi.

 

Articolo 14

Giudici

 

1. L’articolo 51 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è sostituito dal seguente:

«Articolo 51. 1. Il tribunale per i minorenni, nell’espletamento delle funzioni collegiali in materia di esecuzione, sorveglianza, riesame ed appello, rispettivamente disciplinate dai Capi I e II del Titolo III del Libro X del codice di procedura penale e dall’articolo 25 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272, è composto nel modo indicato dall’articolo 50bis.

2. Le funzioni monocratiche, relative alle materie di esecuzione e sorveglianza, sono espletate da un magistrato incaricato ai sensi dell’articolo 50bis, comma 1.»

2. L’articolo 3, comma 2 del Dpr 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

«2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni del giudice dell’esecuzione e della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. Salvo che la legge disponga altrimenti, la competenza cessa al compimento del ventunesimo anno d’età.»

 

Articolo 15

Progetto di intervento per i soggetti ristretti in istituto

 

1. La permanenza negli istituti penali per minorenni delle persone sottoposte a restrizioni della libertà per reato commesso da minorenne, si attua in conformità ad un progetto di intervento predisposto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Il progetto consiste in un programma d’intervento personalizzato e contiene, fra l’altro, indicazioni circa le specifiche modalità attraverso cui attuare le relazioni di ciascun detenuto con l’esterno e l’esperienza della vita di gruppo, nonché circa le attività culturali, ricreative e sportive utili al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è garantito, all’atto dell’ingresso nell’istituto penale, un immediato intervento di chiarificazione e sostegno ad opera di personale specializzato anche per la predisposizione del progetto di intervento.

3. Il progetto, anche in vista dell’individuazione degli elementi utili per le valutazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4, è costantemente aggiornato tenuto conto del grado di adesione del minorenne alle opportunità offerte, delle risorse rese disponibili dall’amministrazione della giustizia minorile e dagli enti locali nonché degli accertamenti giudiziari in ordine ai fatti attribuiti alla persona.

4. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 non si applicano gli articoli 14bis, 41bis, 4bis, e le disposizioni che a quest’ultimo articolo fanno riferimento, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

 

Articolo 16

Servizio sanitario

 

1. Ogni azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penale per minorenni, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 a tutela del diritto alla salute dei detenuti, assicura specifiche azioni di protezione, informazione e di educazione ai fini dello sviluppo nei minori di un’adeguata educazione sanitaria.

2. Fermo quant’altro previsto dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, competente all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo citato è, prima dell’esercizio dell’azione penale, il pubblico ministero e, successivamente, il direttore dell’istituto il quale provvede altresì in ogni caso di urgenza.

 

Articolo 17

Colloqui, corrispondenza e informazione

 

1. Per il rilascio delle autorizzazioni ai permessi di colloquio, anche telefonico, sono competenti il pubblico ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, e, successivamente, il direttore dell’istituto, che assumono le loro determinazioni tenuto conto, se già formulato, del progetto di intervento di cui all’articolo 15.

2. Quando ricorrano gravi sospetti per ritenere che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che possano determinare pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto e delle persone che vi si trovano, il pubblico ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, e, successivamente, il magistrato di sorveglianza, dispongono che la corrispondenza del minore sia sottoposta a visto di controllo prima dell’inoltro ai destinatari, delegando, per l’esecuzione, ove non ritengano di provvedervi personalmente, il direttore dell’istituto.

3. Sono predisposti appositi locali senza controllo a vista e aree esterne, entro i limiti degli spazi di pertinenza dell’istituto, riservati ai colloqui con i famigliari e le altre persone ammesse secondo le indicazioni del progetto di intervento

4. Per quanto non derogato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 18 e 18bis della legge 26 luglio 1975, n.354.

 

Articolo 18

Permessi

 

1. Alle persone ristrette negli istituti penali per minorenni nei cui confronti non è stato disposto ovvero è stato revocato il provvedimento di cui all’articolo 4 comma 1, si applicano gli articoli 30, 30bis e 30ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 anche fuori dei limiti di cui al comma 4 del citato articolo 30ter.

 

Articolo 19

Regolamento di esecuzione e regolamento d’istituto

 

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del ministro della giustizia, sono emanate disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza nell’ambito delle strutture della giustizia minorile, nonché i rapporti che i servizi della giustizia minorile intrattengono con il condannato all’interno ed all’esterno degli istituti in applicazione della presente legge.

2. Il regolamento indicato al comma 1 disciplina, altresì, le modalità di formulazione dei programmi individualizzati nei confronti di ciascun soggetto, indagato, imputato o condannato prevedendo, inoltre, le forme, che includono colloqui e permessi, in cui si attua il rapporto del detenuto con l’esterno. Con lo stesso regolamento si disciplinano le modalità esecutive intese ad assicurare ai ristretti le prestazioni sanitarie adeguate, la permanenza in locali che rendano possibile la vita in comune, un adeguato rapporto con le strutture ed i servizi del territorio, la possibilità di coltivare interessi familiari ed affettivi nonché praticare attività culturali, ricreative e sportive.

3. Ciascun istituto penale minorile, al fine di adeguare la vita ed i servizi dell’istituto alle specificità della situazione locale, adotta un regolamento interno predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal responsabile, o da un suo delegato, dell’azienda sanitaria locale nel cui ambito è compreso l’istituto, dal responsabile del centro di giustizia minorile, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante dell’ente locale nel cui comune ha sede il Tribunale per i minorenni.

 

Articolo 20

Esercizio dei diritti del minorenne

 

1. I minorenni esercitano, anche personalmente, i diritti derivanti dalla presente legge e dai regolamenti in essa previsti.

 

Articolo 21

Abrogazioni e disposizioni finali

 

1. E’ abrogato l’articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Per quanto non derogate dalla presente legge, ed in quanto con essa compatibili, trovano applicazione nei confronti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale ovvero condannate per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno d’età, le norme di cui alla legge indicata al comma 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e successive modificazioni nonché quelle di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate o applicate in modo da farne discendere limitazioni all’esercizio di diritti o facoltà già riconosciuti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

Articolo 22

Disciplina transitoria

 

1. All’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, in quanto più favorevoli al condannato, le norme in essa previste.

 

Articolo 23

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

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Relazione illustrativa del disegno di legge

 

Per effetto dell’articolo 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - le disposizioni che la stessa legge detta per gli adulti, anche in tema di misure alternative alla detenzione, trovano, ancora oggi, applicazione per i minorenni. Il citato articolo 79 è stato introdotto, circa venticinque anni or sono, per evitare che l’abrogazione del vecchio regolamento penitenziario determinasse il venir meno, per i minorenni, di qualsiasi disciplina della materia. La norma si segnala per il suo carattere espressamente transitorio in quanto destinata a valere fino a quando non sarà provveduto con apposita legge . Tuttavia la norma, come detto, è ancora in vigore, non avendo il legislatore provveduto ad introdurre quegli specifici adattamenti richiesti dalla peculiarità della condizione minorile.

L’esigenza di articolare diversamente la normativa per l’esercizio della giurisdizione penale nei confronti dei minori degli anni diciotto è, però, interesse assistito da garanzia costituzionale che, come ha rilevato il giudice delle leggi con le sentenze 222 del 1983 e 206 del 1987, trova la sua fonte negli articoli 27, 30 e 31 della carta fondamentale. Il rispetto di tali vincoli costituzionali si attua, nella fase di cognizione, attraverso l’opera di un giudice specializzato (Rdl 20 luglio 1934, n. 1404) e la predisposizione di adeguate norme processuali (Dpr 22 settembre 1988, n.448 – D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272). Per ciò che concerne, invece, la fase successiva, quella dell’esecuzione, la Corte costituzionale, con sentenza numero 125/1992, ha, indicato che le esigenze di recupero e di risocializzazione dei minori devianti e, quindi, di accentuazione della funzione rieducativa della pena e di differenziazione del loro trattamento rispetto a quello previsto per gli adulti- che discendono da una considerazione unitaria dei principi posti negli articoli 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Costituzione e sono imposte da convenzioni internazionali (cfr articolo14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881), restano tuttora non integralmente soddisfatte. Solo la necessità di evitare che si determini un vuoto legislativo che farebbe venir meno la stessa possibilità per i minori di usufruire delle misure alternative, ha impedito, per ora, alla Corte costituzionale di addivenire ad una pronuncia interamente caducatoria. Ma la stessa sentenza, però, avverte che, ove il legislatore non provvedesse ad approntare gli adattamenti ed i correttivi richiesti, così adeguando tempestivamente la materia di cui si discute ai principi costituzionali, una decisione di radicale incostituzionalità sarebbe inevitabile. Di recente, infine, la Corte costituzionale, ribadendo l’applicazione dei principi enunciati, con sentenza nr. 436 del 22 novembre 1999 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 58quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354 (norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Una costante verifica dell’utilità dell’esecuzione della pretesa punitiva nelle forme della totale limitazione della libertà personale, un adeguamento delle forme del trattamento che accentui le opportunità di recupero in soggetti che non hanno ancora portato a compimento la loro formazione fisiopsichica sono le linee guida a cui si ispira l’intervento legislativo che intende, essenzialmente, condurre la materia dell’esecuzione penale minorile al rispetto dei canoni di legittimità costituzionale e, insieme, adempiere a quanto previsto dall’articolo 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.354. Né deve temersi che dal doveroso adempimento dei canoni già fissati dallo stesso legislatore e dal giudice delle leggi possa farsi discendere un decremento di effettività della sanzione penale. E’ ben vero, infatti, che, anche in momenti antecedenti alla pronuncia della sentenza di condanna, il sistema vigente, attraverso la messa alla prova del minorenne, prevista dal decreto legislativo 272/1989, conosce opportunità per valorizzare comportamenti che segnino un distacco da precedenti esperienze che abbiano occasionato la commissione del reato. Tuttavia ciò, già ora, convive con l’applicazione delle tradizionali misure alternative alla detenzione, senza che ciò abbia impedito al giudice delle leggi di giungere agli interventi ricordati che enunciano principi suscettibili, allo stato, di ampliare i casi in cui sarà possibile per i minorenni conseguire l’ammissione alle misure alternative già previste dalla vigente normativa. Alla luce di queste considerazioni, e di quelle che seguono in punto di effettività della pena, possono valutarsi anche le osservazioni formulate sulla bozza di schema di disegno di legge dall’Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia a cui la bozza di disegno di legge è stata trasmessa. Può rilevarsi, infatti, che con l’intervento legislativo proposto, non si introducono nel sistema misure valutabili come genericamente indulgenziali. Al contrario, proprio la possibilità di modulare costantemente le forme della reazione sanzionatoria in relazione alle risposte che il minorenne offra, potrebbero indurre decisioni che determinino prassi giudiziarie che valorizzino la possibilità di incidere effettivamente ed efficacemente nei processi di formazione e maturazione dei minorenni che hanno commesso reati. E’ necessario, infatti, considerare che l’attuale sistema da un lato estende ai minorenni le limitazioni previste per gli adulti alla concessione delle misure alternative ma, poi, consente di concedere la liberazione condizionale in qualunque momento dell’esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta – articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404. Si confida, in definitiva, che una maggiore possibilità di articolare, a seguito dell’affermazione della penale responsabilità del minorenne, un sistema di prescrizioni intese innanzitutto ad indurre alla riparazione dell’offesa arrecata al singolo o alla collettività, svincolando dalla necessità di optare tra l’irrogazione della pena detentiva e la sostanziale rinuncia a qualsiasi misura rieducativa, induca anche un ricorso non generalizzato agli istituti del perdono giudiziario e della liberazione condizionale ma adeguato anche in considerazione delle nuove opportunità offerte dalla fase dell’esecuzione.

Il fulcro del sistema ruota attorno alla previsione di strutturare, in alternativa all’esecuzione della pena detentiva nelle forme della detenzione intramuraria, un sistema che si connota essenzialmente per la estrema sua adattabilità al mutevole atteggiarsi delle opportunità offerte anche dai servizi territoriali e dalle risposte del minorenne. L’esecuzione della pena detentiva viene, così, conformata, per mezzo dei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, per adeguarsi costantemente muovendo dalle forme più cogenti, implicanti la necessità che il condannato si trattenga per parte della giornata in istituto, a quelle di minor impatto sulla libertà personale. Ma non si esclude un iter di segno inverso fino alle ipotesi di revoca della misura con conseguente ripristino, nei casi più gravi, dell’esecuzione della pena in forma totalmente privativa della libertà. Rimandando al prosieguo per i dettagli illustrativi dell’articolato si deve, fin da ora, fare menzione del rilievo che viene annesso a quelle prescrizioni, che non possono mancare, intese a conseguire forme di giustizia riparatoria attraverso prestazioni a favore della vittima del reato o della collettività.

Gli scopi dell’intervento, operato sulla scia delle pronunce della Corte costituzionale, hanno consentito di operare un rinvio del tutto marginale alla normativa dell’ordinamento penitenziario per adulti ed alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Un tale rinvio, se è apparso tecnicamente utile ad evitare pericolose lacune o mere riproposizioni di formule normative, è accompagnato dalla espressa indicazione che riafferma la specificità della tutela dei minorenni, sollecitando gli operatori giuridici a non fornire della legge interpretazioni tali da farne discendere per i minorenni limitazioni all’esercizio di diritti o facoltà che sarebbero loro riconosciuti dall’ordinamento penitenziario per gli adulti. Si prevede, peraltro, che, con norme di carattere regolamentare, saranno dettagliate disposizioni capaci di definire aspetti pur incidenti sulla fase esecutiva e che caratterizzeranno l’esecuzione quando si rivolga a soggetti che hanno commesso il reato da minorenni.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione delle norme proposte. Tale disposizione può esser letta in rapporto agli articoli 13, comma 2, 14, comma 2, e 21 dello schema di disegno di legge. Da tale quadro deriva che nei confronti di coloro che commisero il reato da minorenni, si applicano le norme relative al processo penale a carico di imputati minorenni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n.448 e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 nonché, fino al compimento del ventunesimo anno d’età, tutte le norme proposte con il presente disegno di legge. Talune di queste ultime, poi, quelle concernenti le prescrizioni sostitutive dell’esecuzione della pena detentiva, si applicano, per effetto del novellato articolo 656 del codice di procedura penale, anche a coloro che abbiano compiuto gli anni ventuno a condizione, naturalmente, che abbiano commesso il reato da minorenni. La norma proposta conferma la natura peculiare e specializzata degli interventi nel settore minorile e fornisce, nella sua essenzialità, la chiave di lettura che spiega la necessità dell’intervento differenziato rispetto a quello previsto per gli adulti; e ciò in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata. Con scelta su cui il legislatore formulerà le sue valutazioni, il disegno di legge modifica, nella materia da esso regolata, le competenze della magistratura di sorveglianza e degli altri organi minorili, riducendo da 25 a 21 anni l’età massima dei condannati rientranti in tale competenza. Se permane l’esigenza di fare in modo che le risorse approntate per i minorenni accompagnino il soggetto sino alla compiuta definizione del quadro psicologico, è pur vero che il processo verso la compiuta strutturazione del quadro personologico pare, in generale, evolvere più rapidamente in società avanzate come la nostra. Peraltro il riferimento al limite degli anni 21appare muovere verso una auspicabile omologazione di riferimenti parimenti significativi in altri settori; si consideri il ruolo che il discrimine del compimento del ventunesimo anno riveste in ambiti quali quello della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale. Nel segnalare l’innovazione, occorre, tuttavia, precisare che da essa, sul piano sostanziale, non discendono discriminazioni in punto di applicazione degli istituti maggiormente incidenti sulla libertà personale. Si richiama, infatti, quanto osservato in riferimento all’articolo 656 del codice di procedura penale, quale risulterebbe dopo la proposta modifica, per effetto del quale troveranno applicazione a tutti coloro che hanno commesso il reato da minorenni gli istituti previsti dallo schema, ancorché diversi possano poi essere gli organi chiamati a dare attuazione a tali istituti. Una diversa scelta del legislatore, sul punto, non sarebbe, comunque, destinata a produrre scompensi del complessivo assetto del provvedimento.

L’articolo 2 rappresenta la naturale proiezione sul piano dell’esecuzione penale del principio che, per la fase di cognizione, trova la sua espressione nell’articolo 6 del Dpr 448/88 e che chiama ad uno sforzo congiunto i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia ed i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Il richiamo alle sinergie che la norma evoca è apparso anche opportuno in un contesto in cui, da più parti, si valorizzano esperienze di mediazione e conciliazione in materia penale che postulano un ottimale rapporto tra istituzioni diverse.

Con l’articolo 3 dello schema si entra nel mezzo della problematica offerta dall’intervento normativo. Gli articoli da 3 ad 8, infatti, regolano il sistema delle prescrizioni sostitutive, destinato a trovare applicazione, in luogo degli istituti della legge 354/75, per tutti coloro che commisero il reato da minorenni. Rispetto alle misure alternative alla detenzione previste per gli adulti, che non troveranno più applicazione per chi commise il reato da minorenne, il sistema si connota innanzitutto per anticipare, ad un momento antecedente all’ingresso in istituto, la valutazione della praticabilità di meccanismi sostitutivi della pena detentiva eseguita nella forma tradizionale. Sotto questo primo profilo l’impianto riformatore rappresenta null’altro che un adeguamento, probabilmente costituzionalmente dovuto, alla luce della giurisprudenza del giudice delle leggi citata in premessa, al settore che qui interessa di scelte cui l’esecuzione penale è pervenuta attraverso progressivi interventi legislativi e giurisprudenziali. L’insieme di tali interventi ha disegnato, già per gli adulti, meccanismi per i quali la verifica della possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione precede l’inizio dell’esecuzione della pena privativa della libertà personale. Approdo di tale iter è l’attuale formulazione dell’articolo 656 del codice di procedura penale che, in linea generale, prevede che se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni, nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il pubblico ministero sospende l'esecuzione affinché, prima che il soggetto sia ristretto, si possa verificare se sussistano le condizioni per ammettere il condannato ad una misura alternativa alla detenzione. Appare in linea con le tendenze legislative e con la giurisprudenza della Corte costituzionale che il primo approccio dell’intervento riformatore dovesse muovere appunto dall’eliminazione per chi abbia commesso il reato da minorenne dei limiti che, ora indifferenziatamente, l’articolo 656 del codice di procedura penale pone anche ai minorenni. L’introduzione del comma 11 nell’articolo citato risponde a questo primo essenziale fine cui si aggiunge, poi, quello di promuovere, ad opera dello stesso pubblico ministero, la verifica della concreta praticabilità di opzioni capaci di definire le modalità di esecuzione della pena in forme, ove possibile, le più distanti possibile da meccanismi di pura segregazione. A tal fine è previsto che la parte pubblica attivi i servizi della giustizia minorili affinché, nell’indicata prospettiva, formulino un progetto di intervento da trasmettere al tribunale di sorveglianza competente. Il progetto, da redigersi entro trenta giorni, avrà quei connotati già noti per essere previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.272 e, pertanto, conterrà indicazioni in ordine alle modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; agli impegni specifici che il minorenne assume; alle modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; alle modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. Al meccanismo delineato si fa eccezione quando il condannato si trovi sottoposto, per lo stesso fatto, a misura cautelare o abbia subito, per altro fatto, condanne a pena superiore ad un anno per delitti non colposi commessi da maggiorenne. E’ facile scorgere la ragione delle eccezioni intese a non attivare meccanismi sospensivi quando essi appaiano irragionevoli considerando la peculiarità del fatto che ha occasionato l’emissione e la perdurante efficacia della misura cautelare ovvero la personalità del condannato gravato da precedenti per reati commessi successivamente a quello in relazione al quale la pena deve eseguirsi. Quanto all’organo competente ad adottare, all’esito della predisposizione del progetto, le determinazioni di cui all’articolo 4, è apparso del tutto in linea con la vigente legislazione intestare al tribunale di sorveglianza le relative prerogative. Sotto il profilo della competenza territoriale, non potendo essa radicarsi sulla base del luogo di detenzione, è apparso utile criterio quello di conferire prioritaria valenza al luogo di abituale dimora del condannato, così da individuare un giudice prossimo al luogo ove rilevare i fattori ambientali significativi, naturalmente considerando, poi, criteri diversi in caso di impossibilità di identificare il luogo di abituale dimora. In linea con l’orientamento di cui in precedenza si è dato conto, per gli ultraventunenni il tribunale di sorveglianza competente è quello avente, in via ordinaria, giurisdizione per gli adulti, fermo restando l’indicato criterio attributivo della competenza territoriale.

L’articolo 4 disciplina i meccanismi attraverso cui il tribunale di sorveglianza, ricevuto il progetto di cui si è detto e sulla base di esso, perviene alle sue determinazioni in ordine alle prescrizioni sostitutive della pena detentiva. L’iter è quello definito dalle norme che regolano il procedimento di esecuzione (articolo 666 del codice di procedura penale) e dunque si svolge nel contraddittorio delle parti e termina con provvedimento che assume la forma dell’ordinanza ricorribile in cassazione per violazione di legge, come prevede l’ultimo comma della norma in commento. Il giudice è chiamato a verificare se, tenuto conto dell’entità del fatto, della personalità e del comportamento dell’autore, si possa ritenere che le prescrizioni siano idonee a perseguire le finalità di salvaguardia, avvio e promozione dei processi di maturazione e di socializzazione del condannato e a prevenire il pericolo che egli commetta altri reati. Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 3, il giudice che non ritenga possibile pervenire all’applicazione delle prescrizioni sostitutive, comunica la relativa ordinanza al pubblico ministero così determinando l’esecuzione della pena nelle forme detentive consuete. Ciò non preclude, secondo i meccanismi previsti dall’articolo in commento, il riesame della situazione all’esito di un congruo periodo di detenzione definito con lo stesso provvedimento. Pur nella considerazione dei princìpi rispettosi della specificità della condizione di chi abbia commesso il reato da minorenne, è apparso, poi, essenziale enucleare quelle fattispecie di particolare valenza ai fini della definizione della personalità del condannato. Non si introducono esclusioni oggettive ma si vuole che per quei delitti più gravi, indicati al comma 2, sintomatici di contiguità con ambienti di criminalità strutturata, le prescrizioni possono essere adottate solo quando siano stati acquisiti elementi dai quali sia possibile escludere l’attualità di collegamenti del soggetto con le organizzazioni criminali.

Con l’articolo 5 si è inteso disciplinare il vario atteggiarsi delle prescrizioni. I loro contenuti spaziano in una gamma già in sé vasta che, ove si consideri la possibilità del loro combinarsi, offrono un panorama idoneo a modulare l’intervento in fase esecutiva nella maniera più consona alle esigenze. A rendere ulteriormente flessibile lo scenario dell’esecuzione conviene, già qui, ricordare l’estrema elasticità del sistema delle modifiche delle prescrizioni adottato con la disposizione di cui all’articolo 7. E’ apparso essenziale, pur in tale scenario, che l’arco temporale nell’ambito del quale debba snodarsi il rapporto conseguente alla pronuncia della sentenza di condanna continui a parametrarsi, nella sua durata, in riferimento alla quantità di pena enunciata in sentenza. A questa esigenza di garanzia risponde la regola del comma 3 sulla base della quale è in ogni caso impossibile sia che la durata delle prescrizioni impartite con l’ordinanza del tribunale di sorveglianza ecceda la durata della pena sia che tutte le prescrizioni, salvo quanto previsto dall’articolo 7,comma 5, possano cessare prima che sia trascorso un periodo pari alla pena, o al residuo di pena, da espiare. Una prima fascia di prescrizioni, dai connotati certo meno custodiali, disegna la possibilità di conformare una esecuzione non lontana dall’affidamento in prova al servizio sociale e suscettibile di stemperarsi, magari progressivamente, fino all’estremo limite di prescrizioni intese al solo fine di conservare tra il condannato ed i servizi sociali quei contatti che in sé consentono di seguire l’evoluzione della socializzazione del soggetto, prevenendone ricadute nel reato. Una seconda fascia di prescrizioni dai connotati più marcatamente custodiali, a partire dall’obbligo di trattenersi in istituto per giungere a forme più attenuate di custodia domiciliare, si ispirano ad istituti quali la semilibertà e la detenzione domiciliare. La convinzione che la eliminazione o la riduzione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, rappresenti, in sé, momento di rimeditazione delle scelte che hanno occasionato il reato, ispira la previsione dell’indefettibilità delle condotte riparatorie quante volte esse appaiano, in concreto, praticabili. Il comma 4 della disposizione in commento è reso necessario dall’esigenza di evitare, in particolari materie connesse a misure alternative concesse per finalità terapeutiche, un trattamento dei minorenni meno favorevole rispetto a quello che sarebbe loro riservato se trovasse applicazione la normativa per gli adulti.

L’articolo 6 prevede norme di raccordo intese a rendere concretamente applicabile l’ordinanza che dispone le prescrizioni ed a portare a conoscenza del destinatario dell’atto degli obblighi a cui sarà tenuto. L’esecuzione decorre dal giorno della sottoscrizione del verbale che documenta l’accettazione delle prescrizioni da parte del condannato. L’eventualità che il soggetto sia irreperibile ovvero rifiuti di sottoporsi alle prescrizioni determina, secondo le cadenze previste dal comma 3, l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena inflitta.

Con l’articolo 7 si approntano gli strumenti normativi intesi alla verifica ed al conseguente costante adeguamento delle prescrizioni. Il ruolo dei servizi, già centrale nella predisposizione del progetto di intervento, è componente essenziale della fase di attuazione delle prescrizioni. Compete infatti a tali strutture la funzione di impulso affinché gli obblighi cui il condannato è tenuto, ma anche le opportunità che gli si prospettano, non rimangano definite dall’iniziale provvedimento ma si conformino al divenire dell’insieme del rapporto esecutivo. Benché si confidi che le modifiche possano muoversi, nella più gran parte dei casi, verso un progressivo allargamento delle sfere di libertà mano a mano che ci si avvicini al termine previsto per la cessazione della misura, non si può trascurare l’eventualità che reiterate o gravi trasgressioni dimostrino l’inidoneità di tutte o di alcune prescrizioni ad assicurare quegli scopi previsti dall’articolo 4. Da ciò risulta un sistema capace di progressione verso forme di sempre maggiore apertura ma anche, all’opposto, capace di sviluppare il percorso inverso che può giungere alla revoca della misura ed al conseguente instaurarsi della forma tradizionale di detenzione. Quando si rendano necessari aggravamenti delle prescrizioni la competenza è stata riferita al tribunale, mentre nelle ipotesi di modifiche non conseguenti a trasgressioni la competenza è del magistrato di sorveglianza. La verifica finale dell’esito della misura determina l’estinzione della pena che il tribunale pronuncia "quando le prescrizioni intese a conseguire gli scopi previsti dall’articolo 4, comma 1, sono state adempiute". Un tale esito, secondo la norma del comma 5, può essere anticipato, nei limiti indicati dalla disposizione, quando il tribunale ritenga ormai conseguiti gli scopi cui le prescrizioni erano intese. Si tratta di una norma evidentemente ispirata all’istituto della liberazione anticipata che prevede una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre quando il condannato ristretto in istituto dia prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Naturalmente si è considerata anche la possibilità che il giudizio finale del tribunale si risolva in un apprezzamento negativo dell’esito della misura prevedendosi, in tal caso, la revoca dell’ordinanza di cui all’articolo 4. Una tale eventualità, per quanto remota, considerando che l’andamento della misura risulta costantemente monitorata attraverso le relazioni dei servizi, impone che il tribunale, con valutazione che già la Corte costituzionale ha attribuito nell’analogo caso di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, determini se, ed in quale misura, il periodo in cui il condannato è stato sottoposto alle prescrizioni dev’essere computato nella pena detentiva.

L’articolo 8 consente di sospendere, tenuto conto di quanto proposto dai servizi, per un periodo non superiore a trenta giorni a semestre, talune prescrizioni in relazione ad occasionali esigenze meritevoli di considerazione.

Con l’articolo 9 si disciplina, all’insegna di un tendenziale favore per il mantenimento della sottoposizione al regime delle prescrizioni, il caso in cui, mentre la misura è in corso, debba darsi esecuzione ad un ulteriore provvedimento restrittivo. Vengono dalla disposizione offerte soluzioni differenziate a seconda che il provvedimento sopravvenuto concerna la condanna per un ulteriore reato commesso da minorenne, la condanna per un reato commesso da maggiorenne ovvero una misura cautelare.

L’articolo 10 fissa, al primo comma, il principio in base al quale le pene pecuniarie inflitte a coloro che commisero il reato durante la minore età si eseguono nelle forme alternative previste dagli articoli 4 e 5 e, in particolare, per mezzo delle più tenui prescrizioni previste dal comma 2 dell’articolo 5. L’evidente ragione ispiratrice di questa norma dispensa da commenti, potendosi limitare le osservazioni alla considerazione che la sottoposizione alle prescrizioni avrà , in tal caso, la durata determinabile tramite l’applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.

Con l’articolo 11 si estendono taluni canoni che specializzano l’intervento nel settore minorile, anche all’ambito dell’applicazione delle misure cautelari. Benché le misure cautelari rispondano ad esigenze loro proprie diverse dagli scopi sottesi all’esecuzione della pena, tuttavia l’applicazione di esse riflette una situazione di compromissione di beni essenziali che deve essere accompagnata da strumenti che, pur nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, mobilitino, a favore del minorenne, quelle opportunità che non vi è ragione di negargli in omaggio ad una formalistica visione delle misure cautelari che, nel caso, si ritorcerebbe in danno del minorenne stesso.

L’articolo 12 ribadisce il principio della tipicità delle misure di sicurezza ma rimarca uno spostamento del baricentro dell’esecuzione di tali misure. Esse infatti, marcatamente volte alla somministrazione di adeguati supporti terapeutici, devono poter trovare fuori dalle strutture orientate alla custodia il loro punto di riferimento. Di qui il richiamo alle strutture pubbliche convenzionate con i servizi della giustizia minorile, chiamate a concorrere con strutture dalla vocazione più specificatamente terapeutica.

Con l’articolo 13, sostituendo l’attuale articolo 24 del D.Lgs 28 luglio 1989, n. 272, le modalità di esecuzione della pena e della misure cautelari riservate ai minorenni si rendono suscettibili di estensione a coloro che abbiano commesso il reato in età minore ma non abbiano compiuto il ventunesimo anno d’età. Si tratta di innovazione già richiamata. La norma distingue, nei primi due commi del novellato articolo 24, il caso in cui il compimento del diciottesimo anno di età sopraggiunga nel corso della esecuzione da quello in cui l’esecuzione abbia inizio dopo il compimento del diciottesimo anno: nel primo caso l’esecuzione continua con le modalità già in corso, nel secondo il giudice può disporre che si provveda con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto delle esigenze peculiari del caso. Il comma 3 apporta al principio quel correttivo che si rende opportuno quando il soggetto abbia avuto già significative esperienze penitenziarie nel circuito degli adulti. E’ chiara l’esigenza di evitare il pericolo che un eventuale negativo bagaglio di esperienze acquisite sia esportato in un circuito che si vorrebbe non negativamente influenzato da atteggiamenti mutuati dal mondo degli adulti devianti. Nello stesso contesto in cui si circoscrive e tutela l’esperienza delle misure destinate ai minorenni, non vi è voluto, però, negare rilievo alla fascia di età che include persone di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni; si tratta della categoria dei giovani adulti enucleata da tempo come area propizia per interventi anche in chiave sperimentale. La gestione di un trattamento intramurario comune tra taluni di questi soggetti ne potrebbe influenzare positivamente gli sviluppi di personalità giunte ad un iter formativo non dissimile. Sul piano operativo, poi, l’omogeneità di problematiche appartenenti alla fascia di età indicata, si pensi ad opportunità nei settori dell’istruzione o della formazione professionale, potrebbe far conseguire notevoli razionalizzazioni. La circostanza delle variabili che vengono in considerazione nella individuazione degli istituti e del personale da coinvolgere nel circuito destinato ai giovani adulti, suggeriscono di affidare ad atti amministrativi, e nella specie a decreti del Ministro della Giustizia, la cura di stabilire l’uno e l’altro aspetto.

L’articolo 14 al primo comma prevede la sostituzione dell’articolo 51 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - ordinamento giudiziario. La innovazione è costituita dall’eliminazione del secondo giudice togato dal collegio chiamato a giudicare in materia di esecuzione e sorveglianza nonché sulle richieste di riesame o sull’appello in tema di ordinanze che dispongono misure coercitive. Si tratta di innovazione destinata, attraverso la rimodulazione della composizione dell’organo giudicante, a rendere l’insieme del collegio più sensibile ad una interpretazione ed una valutazione delle componenti personologiche . In pari tempo le risorse che si renderanno disponibili potranno essere dislocate a favore di quelle funzioni riservate in via esclusiva a magistrati togati tra le quali spicca quella del magistrato di sorveglianza. Il secondo comma della disposizione in esame, limitando la competenza della magistratura minorile, costituisce conseguenza di quella scelta già commentata a proposito dell’articolo 1.

Con l’articolo 15, comma 1, si intende garantire che, anche nell’ipotesi in cui il soggetto non possa essere destinatario di prescrizioni alternative all’esecuzione della pena detentiva, ovvero egli permanga in istituto per una parte della giornata, sia, comunque, predisposto il progetto di intervento orientato, in particolare, ad individualizzare gli interventi da svolgersi all’interno dell’istituto per favorire le relazioni con l’esterno e con gli altri soggetti che si trovano in istituto nonché per progettare le attività culturali ricreative e sportive. Il comma 2 conferma l’ispirazione alla flessibilità di ogni intervento a favore dei minorenni destinato, anche quando esso si rivolga a soggetti ancora ristretti, ad aggiornarsi in funzione delle opportunità e delle risposte che a tali opportunità si registrino. La prevalenza conferita all’adozione del progetto individualizzato, oltre che la peculiarità della condizione del minorenne, hanno suggerito di prevedere espressamente l’inapplicabilità di regimi di detenzione differenziati quali quelli riconducibili, per gli adulti, a quanto disposto dagli articoli 14 e 41bis dell’ordinamento penitenziario.

L’articolo 16 accentua la tendenza, già contemplata dal sistema penitenziario per gli adulti, ad intestare alle Aziende sanitarie locali le prioritarie funzioni per la tutela della salute dei detenuti. Nel caso dei detenuti minorenni si richiede alle strutture sanitarie di contemplare tra gli interventi anche quelli specificamente orientati alla promozione dell’informazione e dell’educazione sanitaria. Il secondo comma della disposizione in commento, prevede che le determinazioni relative al ricovero in luoghi esterni di cura siano assunte dal pubblico prima dell’esercizio dell’azione penale e dal direttore dell’istituto successivamente. L’innovazione, consistente nel riferire a tale ultima autorità anche quelle prerogative che per gli adulti appartengono ai giudici, si giustifica considerando l’opportunità che l’organo che decide sia il più prossimo alla rilevazione dell’insorgere della problematica di rilievo sanitario. Si tratta di un tipo di opzione espressione di una linea di tendenza con la quale si intende riferire alle autorità penitenziaria un ruolo di maggior incidenza nella vicenda dell’esecuzione quante volte non siano in discussione profili suscettibili di interagire con aspetti processuali.

Con l’articolo 17, comma 1, si estende alla materia dei colloqui l’opzione a cui si è fatto cenno commentando l’articolo precedente con l’ulteriore precisazione dovuta al fatto che, anche in questa materia, le determinazioni degli organi competenti devono essere adottate tenuto conto del progetto di intervento formulato dai servizi. Tale ultima previsione non è di poco momento se si considera la materia dei colloqui affettivi che possono aver luogo, come previsto dal comma 3, predisponendo appositi locali sottratti al controllo a vista. Il comma 2 disciplina la materia del visto sulla corrispondenza che l’autorità giudiziaria può disporre quando con l’uso di missive possono veicolarsi messaggi dai contenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza dell’istituto o per le persone che vi si trovano.

L’articolo 18, con previsione dalla quale è dato desumere uno dei motivi ispiratori del presente intervento normativo, è inteso a fare in modo che i minorenni ristretti in istituto possano beneficiare dei permessi premio anche fuori dai limiti oggettivi previsti per gli adulti. Si tratta di norma che, raccogliendo le indicazioni risultanti dagli interventi della Corte costituzionale sopra richiamati, consente di far venir meno quegli automatismi che, prescindendo dalla specifica valutazione della condizione minorile e del soggetto destinatario del provvedimento, rendono inapplicabili gli sbarramenti che, in materia di permessi, sono previsti per gli adulti in ragione dell’ammontare della pena inflitta o del quantum di pena espiata.

Con l’articolo 19 si prevede l’adozione di ulteriori strumenti normativi quali un regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 ed il regolamento interno di ciascun istituto. Il primo dei due strumenti disciplinerà aspetti non certo marginali della vita dell’istituto quali l’organizzazione dei servizi sanitari, la tipologia delle strutture edilizie, le modalità di rapporto con gli enti locali, le modalità di predisposizione dei progetti di intervento. Quanto al regolamento interno, l’utilità di disporre di un duttile strumento di dettaglio inteso a regolamentare aspetti che riflettano la peculiarità di ciascun istituto e le opportunità che possa offrire è apparsa previsione ragionevole che, per alcuni versi, registra realtà già attive in molte situazioni.

L’articolo 20 enuncia un principio con il quale si intende promuovere nei minorenni un atteggiamento che li responsabilizzi rispetto agli istituti previsti dalla legge. L’aver previsto infatti che i minorenni possano esercitare, anche personalmente, i diritti derivanti dalla legge proposta e dai relativi regolamenti, sembra utile a fare i modo che i soggetti conseguano un elevato grado di coinvolgimento nel farsi artefici del loro inserimento sociale.

Con l’articolo 21, di contenuto eminentemente tecnico, si disciplinano i meccanismi abrogativi a partire, comma 1, dal venir meno della norma che prevedeva appunto di intervenire con apposita legge che desse disposizioni in merito ai minori degli anni 18 sottoposti a misure penali. Si è già accennato al valore da annettersi alla previsione contenuta nel comma 2 con la quale si è inteso operare un rinvio del tutto residuale alle norme dell’ordinamento penitenziario per adulti. Un tale richiamo è immediatamente, comma 3, accompagnato dalla previsione del canone ermeneutico in base al quale in nessun caso la legge può essere interpretata o applicata in modo da farne discendere per i minorenni limitazioni all’esercizio di diritti o facoltà che sarebbero loro riconosciuti qualora dovesse farsi applicazione dell’ordinamento penitenziario per adulti.

L’articolo 22, in linea con i motivi ispiratori dell’intervento normativo, contempla un regime transitorio che prevede l’applicabilità delle norme più favorevoli ai rapporti di esecuzione in corso alla data dell’entrata in vigore della legge.

Con l’articolo 23, infine, si disciplina l’entrata in vigore della legge in sintonia con la previsione della predisposizione del regolamento di cui all’articolo 19.

La legge non richiede copertura finanziaria trattandosi dell’introduzione di norme destinate a ridefinire aspetti procedurali già ora affidati, con diverse modalità, al personale dipendente dal Ministero della giustizia che si avvarrà di strutture esistenti e di fondi già stanziati.