Disegno di legge
Disposizioni relative all’ applicazione ai minorenni delle misure penali
Deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 luglio
Articolo
1
Ambito
di applicazione
1.
L’esecuzione di provvedimenti giudiziari nei confronti di persone
sottoposte a restrizione della libertà personale ovvero condannate per
reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno d’età, si
attua in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel costante
rispetto dei criteri e delle modalità intese a salvaguardare, avviare e
promuovere i processi di maturazione e di socializzazione del soggetto.
2.
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’esecuzione dei provvedimenti
giudiziari di cui al comma 1 nei confronti delle persone ivi indicate è
attuata, dopo il compimento del ventunesimo anno d’età, secondo quanto
previsto per i maggiorenni.
Articolo
2
Poteri
e mezzi per l’esecuzione penale
1.
Il giudice ed il pubblico ministero, richiedono, nell’esecuzione dei
provvedimenti indicati all’articolo 1, la cooperazione dei servizi dei
centri della giustizia minorile, previsti dal decreto legislativo 28
luglio 1989, n.272 e di quelli degli enti locali.
Articolo
3
Esecuzione
della condanna a pena detentiva
1.
All’articolo 656 del codice di procedura penale, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, sono aggiunti i
seguenti commi:
«11.
Se la pena detentiva dev’essere eseguita nei confronti di persona che
commise il reato prima del compimento del diciottesimo anno d’età non
si applicano le disposizioni contenute nei commi da 5 a 10. In tal caso il
pubblico ministero procedente sospende l’esecuzione e chiede ai servizi
della giustizia minorile di formulare, nel termine di trenta giorni, un
progetto di intervento predisposto in conformità a quanto previsto
dall’articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272. Il
progetto è trasmesso dal pubblico ministero, con le sue richieste, al
tribunale di sorveglianza per i minorenni che provvede entro trenta
giorni.
12.
Le disposizioni del comma 11 non si applicano se la pena deve essere
eseguita nei confronti di persona di età superiore agli anni diciotto che
abbia riportato condanne alla pena della reclusione complessivamente
superiore ad un anno per delitti non colposi commessi da maggiorenne
ovvero che al momento della esecuzione sia sottoposto alla misura della
custodia cautelare in carcere per un reato commesso da maggiorenne.
13.
Competente all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 11 è il
tribunale di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del
condannato; se questa è inesistente o sconosciuta è competente il
tribunale di sorveglianza per i minorenni del luogo in cui ha sede
l’ufficio del pubblico ministero che procede all’esecuzione. Se la
pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona di età
superiore ai ventuno anni la competenza appartiene al tribunale di
sorveglianza per gli adulti e agli organi, ai servizi e agli istituti di
esecuzione propri degli adulti.
14.
Se la condanna dev’essere eseguita nei confronti di persona ancora
sottoposta, per lo stesso fatto, ad una delle misure coercitive di cui al
capo II del Dpr 22 settembre 1988, n.448, non si fa luogo alla sospensione
prevista dal comma 11, ma il tempo trascorso fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza è considerato, ad ogni effetto, come pena
espiata.».
Articolo
4
Procedimento
per l’applicazione di prescrizioni sostitutive della pena detentiva
1.
Il tribunale di sorveglianza, procedendo con le forme previste
dall’articolo 678 del codice di procedura penale, ricevuto il progetto
di cui all’articolo 656 comma 11 del codice di procedura penale,
pronunzia ordinanza con cui sostituisce, sulla base di esso,
all’esecuzione della pena detentiva inflitta, ovvero al residuo di essa
ancora da scontare, e per un uguale periodo, prescrizioni individuate tra
quelle indicate all’articolo 5 quando, tenuto conto dell’entità del
fatto, della personalità e del comportamento dell’autore, ritiene che
esse siano idonee a perseguire le finalità di salvaguardia, avvio e
promozione dei processi di maturazione e di socializzazione del condannato
e a prevenire il pericolo che egli commetta altri reati.
2.
Le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere disposte nei confronti
dei condannati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’articolo 416bis del codice penale o al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ovvero per
finalità di terrorismo o di eversione nonché per i delitti di cui agli
articoli 416bis e 630 del codice penale e all’articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309 solo quando siano
stati acquisiti elementi dai quali sia possibile escludere l’attualità
di collegamenti del soggetto con le organizzazioni criminali.
3.
In ogni caso in cui il tribunale di sorveglianza non provvede ai sensi del
comma 1, fissa, con la stessa ordinanza, il termine entro il quale il caso
deve essere riesaminato sulla base di un aggiornato progetto di intervento
e dispone la comunicazione dell’ordinanza al pubblico ministero per
l’ulteriore corso dell’ordine di esecuzione della sentenza di
condanna.
4.
Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza, il pubblico ministero,
l’interessato e l’esercente la potestà dei genitori possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Articolo
5
Contenuto
dell’ordinanza che applica le prescrizioni
1.
L’ordinanza di cui all’articolo 4 comma 1 contiene le prescrizioni che
il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con i servizi della
giustizia minorile di cui all’articolo 2. Le prescrizioni includono, ove
possibile, l’obbligo del condannato di adoperarsi per eliminare, ridurre
o riparare le conseguenze del reato. Possono includere l’obbligo di
permanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora,
presso un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza
ovvero in luoghi ove il soggetto possa svolgere attività di studio, di
lavoro o altre attività utili per la sua educazione. Le prescrizioni
stesse possono comprendere anche l’obbligo del condannato di trascorrere
parte della giornata nell’istituto di detenzione ovvero il divieto di
frequentare determinati luoghi o persone.
2.
Possono essere, altresì, adottate, se ritenute utili per il conseguimento
delle finalità richiamate all’articolo 4 comma 1, prescrizioni
corrispondenti a quelle previste dall’articolo 56, Legge 24 novembre
1981, n.689.
3.
In nessun caso la durata delle prescrizioni impartite con l’ordinanza può
essere determinata in misura superiore a quella della pena da scontare ma
il tribunale di sorveglianza può determinare una durata inferiore per
determinate prescrizioni diverse da quelle ritenute essenziali a prevenire
il pericolo di commissione di reati e da quelle relative ai rapporti tra
il condannato ed i servizi indicati all’articolo 2.
4.
Gli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 nonché l’articolo 47ter commi 1 ed 1ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 si applicano, senza limiti di pena, nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge compatibilmente con
quanto in essa stabilito.
Articolo
6
Applicazione
dell’ordinanza che dispone le prescrizioni
1.
L’ordinanza di cui all’articolo 4 comma 1 è trasmessa al pubblico
ministero ed ai servizi indicati al comma 2 nonché, se necessario, al
tribunale di sorveglianza, che ha giurisdizione sul luogo di abituale
dimora del condannato.
2.
I servizi proponenti il progetto di intervento di cui all’articolo 2,
trasmettono, senza indugio, al tribunale di sorveglianza che ha emesso il
provvedimento ed al pubblico ministero il verbale contenente
l’accettazione da parte dell’interessato delle prescrizioni imposte
dal medesimo tribunale. L’esecuzione decorre dal giorno della
sottoscrizione del verbale.
3.
In caso di irreperibilità dell’interessato o di rifiuto di sottoporsi
alle prescrizioni o di presentarsi, i servizi ne informano immediatamente
il pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione che, nel caso di
esito negativo delle ricerche disposte ai sensi dell’articolo 159 del
codice di procedura penale nei confronti della persona irreperibile, dà
corso all’ordine di esecuzione della pena inflitta.
Articolo
7
Verifiche
dell’osservanza delle prescrizioni
1.
I servizi dell’amministrazione della giustizia, e quelli degli enti
locali interessati, informano, anche congiuntamente, con relazione da
inviare almeno ogni tre mesi, il magistrato di sorveglianza che ha
giurisdizione nel luogo di abituale dimora del condannato ed il pubblico
ministero sull’attività svolta e sull’evoluzione del caso, proponendo
le eventuali modifiche delle prescrizioni, nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 5, in relazione ai positivi risultati conseguiti ovvero
all’inosservanza delle prescrizioni in precedenza imposte. In caso di
trasgressione delle prescrizioni il tribunale può modificarle
aggravandole ovvero, in caso di ripetute o gravi violazioni, pronunziare
la revoca dell’ordinanza prevista dal comma 1 dell’articolo 4.
2.
I provvedimenti indicati al comma 1 possono essere adottati anche ad
istanza dell’interessato ed a richiesta del pubblico ministero. Ove
ritenga utile il giudizio in ordine alla ricorrenza dei presupposti per
l’adozione di provvedimenti di competenza del tribunale, il giudice
indicato al comma 3 rimette gli atti al presidente per la fissazione
dell’udienza.
3.
Per le modifiche delle prescrizioni non connesse a trasgressioni,
provvede, anche d’ufficio, il magistrato di sorveglianza con decreto. Il
provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità al pubblico
ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla
comunicazione, possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza che
provvede, in ogni caso, con le forme previste dal comma 1dell’articolo
4. L’esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla scadenza del
termine stabilito per il reclamo e durante il procedimento previsto per la
decisione sul reclamo. I provvedimenti di cui al presente comma sono
assunti sulla base delle indicazioni formulate dai servizi di cui al comma
1, salva la possibilità di richiedere informazioni agli organi di
polizia.
4.
Terminato il periodo di durata delle prescrizioni, i servizi incaricati
del caso trasmettono una relazione finale al tribunale di sorveglianza
indicato al comma 1 dell’articolo 6 che, sulla base di essa, pronunzia
l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna
quando le prescrizioni intese a conseguire gli scopi previsti
dall’articolo 4 comma 1 sono state adempiute.
5.
L’ordinanza che dichiara l’estinzione della pena può essere
pronunciata anche quando, tenuto conto della durata della pena inflitta,
allo spirare del termine originariamente previsto per la cessazione di
tutte le prescrizioni manchi un periodo inferiore ad un quarto della
durata prevista ed il tribunale ritenga che, per esser stati conseguiti
gli scopi indicati al comma 1 dell’articolo 4, le prescrizioni abbiano
esaurito la loro funzione.
6.
Se non provvede come indicato ai commi 4 e 5 il tribunale pronuncia la
revoca dell’ordinanza con cui furono disposte le prescrizioni.
7.
In ogni caso di revoca, il
tribunale di sorveglianza determina se, ed in quale misura, il periodo in
cui il condannato è stato sottoposto alle prescrizioni dev’essere
computato nella durata della pena detentiva, stabilendo la residua parte
di pena da espiare. Il provvedimento è trasmesso al pubblico ministero
presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura
penale che emette l’ordine di esecuzione. Il riesame del caso, ai fini
della sostituzione della pena detentiva con le prescrizioni, può essere
disposto dopo un periodo adeguato di osservazione del condannato della
durata minima di tre mesi e, comunque, tale da consentire, valutata la
causa della revoca in rapporto alla condotta successiva ed al tempo
trascorso, la prognosi favorevole per un nuovo progetto.
8.
Avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza previsti dal
presente articolo è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 4, comma 4.
Articolo
8
Esonero
temporaneo dall’osservanza di talune prescrizioni
Il
magistrato di sorveglianza può, tenuto conto di quanto proposto dai
servizi, concedere al condannato sottoposto alle prescrizioni l’esonero,
totale o parziale, per un periodo non superiore nel complesso a giorni 30
ogni semestre, dall’osservanza di talune prescrizioni diverse da quelle
ritenute essenziali a prevenire il pericolo di commissione di reati.
1.
Possono essere adottate le opportune cautele ed imposti adeguati obblighi
che consentano la continuità dei contatti con i servizi indicati al comma
1. Se il soggetto durante il periodo di esonero trasgredisce gli obblighi
imposti, il beneficio è revocato.
2.
Trovano applicazione, anche in relazione al provvedimento previsto da
quest’articolo, le norme di cui al comma 3 dell’articolo 7.
Articolo
9
Sopravvenienza
di titoli esecutivi di pene o di misure cautelari
1.
Quando durante il periodo in cui il condannato è sottoposto alle
prescrizioni sopravviene, per effetto di un nuovo titolo esecutivo,
un’ulteriore richiesta di formulazione di progetto di intervento ai
sensi del comma 11 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, per
un reato commesso prima del compimento degli anni diciotto, i servizi
informano immediatamente il tribunale di sorveglianza del luogo di
abituale dimora del condannato. Il tribunale decide nel termine di venti
giorni la prosecuzione o la modifica delle prescrizioni, tenendo conto
anche del nuovo titolo, ovvero la revoca dell’ordinanza di cui al comma
1 dell’articolo 4.
2.
Quando la pena sopravvenuta concerne un reato commesso dopo il compimento
degli anni diciotto, il tribunale di sorveglianza, anche d’ufficio,
revoca l’ordinanza di cui all’articolo 4, comma 1, e trasmette gli
atti al pubblico ministero competente per provvedere ai sensi
dell’articolo 656 del codice di procedura penale. Si applica il disposto
dell’articolo 13, comma 2.
3.
L’esecuzione di misure cautelari personali sospende l’esecuzione delle
prescrizioni e l’ordinanza di cui al comma 1 dell’articolo 4 è
revocata. Cessata l’esecuzione della misura cautelare, il tribunale di
sorveglianza competente riesamina il caso sulla base di un nuovo progetto
di intervento.
Articolo
10
Esecuzione
delle pene pecuniarie
1.
Le pene pecuniarie inflitte a coloro che commisero il reato durante la
minore età si eseguono, in ogni caso, nelle forme stabilite dagli
articoli 4 e 5 ma le prescrizioni applicabili sono esclusivamente quelle
previste dal comma 2 dell’articolo 5.
2.
Nel caso previsto dal comma 1, l’inosservanza delle prescrizioni è
punita a norma dell’articolo 650 del codice penale.
Articolo
11
Applicazione
delle misure cautelari
1.
La custodia cautelare in carcere e le altre misure cautelari che
comportano prescrizioni di condotta o restrizioni della libertà
personale, sono eseguite nel rispetto delle esigenze processuali
specificate dal giudice, tenuto conto, per l’individuazione delle
prescrizioni, dell’eventuale proposta formulata dai servizi della
giustizia minorile in conformità a quanto disposto dall’articolo 19,
comma 3, del Dpr 22 settembre 1988, n. 448.
2.
Il giudice si avvale dei servizi della giustizia minorile e della polizia
giudiziaria minorile al fine di verificare la costante rispondenza della
misura alle finalità indicate dall’articolo 4, comma 1, ovvero al fine
di disporne la modifica o la cessazione.
3.
L’applicazione delle modalità previste dai commi 1 e 2 cessa al
compimento del ventunesimo anno del soggetto. Si applica, in quanto
compatibile, il disposto dell’articolo 13, comma 2.
Articolo
12
Applicazione
delle misure di sicurezza
1.
Le misure di sicurezza, previste dall’articolo 36, Dpr 22 settembre
1988, n.448, si eseguono, nei limiti previsti, in conformità alle
disposizioni specificate dal giudice.
2.
I servizi della giustizia minorile concorrono all’applicazione della
misura di sicurezza mediante la formulazione di proposte, il controllo
sull’esatta esecuzione delle disposizioni del giudice, la trasmissione
di relazioni periodiche e la richiesta di modifica o di cessazione della
misura.
3.
All’infuori dei casi previsti dal comma 1, nessuna misura di sicurezza
è applicabile ai minorenni.
Articolo
13
Cessazione
delle modalità esecutive minorili
1.
L’articolo 24 del D.L.vo 28 luglio 1989, n.272 è sostituito dal
seguente:
«Esecuzione
di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di
maggiorenni.
1.
Salvo quanto previsto dalla legge che disciplina l’esecuzione di
provvedimenti giudiziari per reati commessi da minorenni, le misure
cautelari e le pene detentive si eseguono secondo le norme e con le
modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel
corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il
ventunesimo anno d’età. L’esecuzione rimane affidata al personale dei
servizi minorili.
2.
Quando l’esecuzione per reati commessi durante la minore età ha inizio
dopo il compimento del diciottesimo anno d’età del soggetto, il giudice
indicato nell’articolo 279 o nell’articolo 665 del codice di procedura
penale può disporre, anche d’ufficio, tenuto conto delle esigenze
educative di quest’ultimo, che la misura cautelare personale o la pena
detentiva per reati commessi durante la minore età siano eseguite con le
modalità previste per i minorenni e negli istituti minorili, fino al
compimento del ventunesimo anno d’età.
3.
Le disposizioni del comma 2 non si applicano nei confronti di chi ha
riportato una o più condanne alla pena della reclusione complessivamente
superiore ad un anno per delitti non colposi commessi da maggiorenne.
4.
Anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, con decreto del
ministro della Giustizia possono essere individuati istituti o sezioni di
istituti che, in ragione della loro tipologia, della loro struttura nonché
delle attività destinate ad essere ivi svolte, possano essere destinati
alla permanenza di soggetti detenuti di età compresa tra i diciotto ed i
venticinque anni d’età. Con lo stesso decreto possono essere dettati
criteri per l’individuazione del personale destinato ad operare presto
gli istituti o le sezioni indicate.».
2.
Fermo quanto previsto dalla presente legge, quando l’esecuzione penale
deve continuare, a causa del compimento del ventunesimo anno d’età del
soggetto, con le modalità proprie dell’esecuzione nei confronti degli
adulti, i servizi della giustizia minorile trasmettono copia del progetto
di intervento ed una relazione finale, contenente le opportune proposte
per il prosieguo dell’intervento, al servizio competente per gli adulti.
La proposta può contenere l’offerta di collaborazione tra servizi, allo
scopo di garantire la continuità degli interventi.
Articolo
14
Giudici
1.
L’articolo 51 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è sostituito dal
seguente:
«Articolo
51. 1. Il tribunale per i minorenni, nell’espletamento delle funzioni
collegiali in materia di esecuzione, sorveglianza, riesame ed appello,
rispettivamente disciplinate dai Capi I e II del Titolo III del Libro X
del codice di procedura penale e dall’articolo 25 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.272, è composto nel modo indicato
dall’articolo 50bis.
2.
Le funzioni monocratiche, relative alle materie di esecuzione e
sorveglianza, sono espletate da un magistrato incaricato ai sensi
dell’articolo 50bis, comma 1.»
2.
L’articolo 3, comma 2 del Dpr 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito
dal seguente:
«2.
Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i
minorenni esercitano le attribuzioni del giudice dell’esecuzione e della
magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il
reato quando erano minori degli anni diciotto. Salvo che la legge disponga
altrimenti, la competenza cessa al compimento del ventunesimo anno d’età.»
Articolo
15
Progetto
di intervento per i soggetti ristretti in istituto
1.
La permanenza negli istituti penali per minorenni delle persone sottoposte
a restrizioni della libertà per reato commesso da minorenne, si attua in
conformità ad un progetto di intervento predisposto ai sensi
dell’articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Il
progetto consiste in un programma d’intervento personalizzato e
contiene, fra l’altro, indicazioni circa le specifiche modalità
attraverso cui attuare le relazioni di ciascun detenuto con l’esterno e
l’esperienza della vita di gruppo, nonché circa le attività culturali,
ricreative e sportive utili al perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1.
2.
Ai soggetti indicati al comma 1 è garantito, all’atto dell’ingresso
nell’istituto penale, un immediato intervento di chiarificazione e
sostegno ad opera di personale specializzato anche per la predisposizione
del progetto di intervento.
3.
Il progetto, anche in vista dell’individuazione degli elementi utili per
le valutazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4, è costantemente
aggiornato tenuto conto del grado di adesione del minorenne alle
opportunità offerte, delle risorse rese disponibili
dall’amministrazione della giustizia minorile e dagli enti locali nonché
degli accertamenti giudiziari in ordine ai fatti attribuiti alla persona.
4.
Nei confronti delle persone indicate al comma 1 non si applicano gli
articoli 14bis, 41bis, 4bis, e le disposizioni che a quest’ultimo
articolo fanno riferimento, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni.
Articolo
16
Servizio
sanitario
1.
Ogni azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto
penale per minorenni, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230 e dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 a tutela del
diritto alla salute dei detenuti, assicura specifiche azioni di
protezione, informazione e di educazione ai fini dello sviluppo nei minori
di un’adeguata educazione sanitaria.
2.
Fermo quant’altro previsto dall’articolo 11 della legge 26 luglio
1975, n. 354, competente all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi
2 e 3 dell’articolo citato è, prima dell’esercizio dell’azione
penale, il pubblico ministero e, successivamente, il direttore
dell’istituto il quale provvede altresì in ogni caso di urgenza.
Articolo
17
Colloqui,
corrispondenza e informazione
1.
Per il rilascio delle autorizzazioni ai permessi di colloquio, anche
telefonico, sono competenti il pubblico ministero, prima dell’esercizio
dell’azione penale, e, successivamente, il direttore dell’istituto,
che assumono le loro determinazioni tenuto conto, se già formulato, del
progetto di intervento di cui all’articolo 15.
2.
Quando ricorrano gravi sospetti per ritenere che nella corrispondenza
epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che possano
determinare pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto e delle
persone che vi si trovano, il pubblico ministero, prima dell’esercizio
dell’azione penale, e, successivamente, il magistrato di sorveglianza,
dispongono che la corrispondenza del minore sia sottoposta a visto di
controllo prima dell’inoltro ai destinatari, delegando, per
l’esecuzione, ove non ritengano di provvedervi personalmente, il
direttore dell’istituto.
3.
Sono predisposti appositi locali senza controllo a vista e aree esterne,
entro i limiti degli spazi di pertinenza dell’istituto, riservati ai
colloqui con i famigliari e le altre persone ammesse secondo le
indicazioni del progetto di intervento
4.
Per quanto non derogato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le
norme di cui agli articoli 18 e 18bis della legge 26 luglio 1975, n.354.
Articolo
18
Permessi
1.
Alle persone ristrette negli istituti penali per minorenni nei cui
confronti non è stato disposto ovvero è stato revocato il provvedimento
di cui all’articolo 4 comma 1, si applicano gli articoli 30, 30bis e
30ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 anche fuori dei limiti di cui al
comma 4 del citato articolo 30ter.
Articolo
19
Regolamento
di esecuzione e regolamento d’istituto
1.
Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, su proposta del ministro della
giustizia, sono emanate disposizioni che disciplinano le modalità di
esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza nell’ambito
delle strutture della giustizia minorile, nonché i rapporti che i servizi
della giustizia minorile intrattengono con il condannato all’interno ed
all’esterno degli istituti in applicazione della presente legge.
2.
Il regolamento indicato al comma 1 disciplina, altresì, le modalità di
formulazione dei programmi individualizzati nei confronti di ciascun
soggetto, indagato, imputato o condannato prevedendo, inoltre, le forme,
che includono colloqui e permessi, in cui si attua il rapporto del
detenuto con l’esterno. Con lo stesso regolamento si disciplinano le
modalità esecutive intese ad assicurare ai ristretti le prestazioni
sanitarie adeguate, la permanenza in locali che rendano possibile la vita
in comune, un adeguato rapporto con le strutture ed i servizi del
territorio, la possibilità di coltivare interessi familiari ed affettivi
nonché praticare attività culturali, ricreative e sportive.
3.
Ciascun istituto penale minorile, al fine di adeguare la vita ed i servizi
dell’istituto alle specificità della situazione locale, adotta un
regolamento interno predisposto e modificato da una commissione composta
dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal
responsabile, o da un suo delegato, dell’azienda sanitaria locale nel
cui ambito è compreso l’istituto, dal responsabile del centro di
giustizia minorile, da un rappresentante della Regione e da un
rappresentante dell’ente locale nel cui comune ha sede il Tribunale per
i minorenni.
Articolo
20
Esercizio
dei diritti del minorenne
1.
I minorenni esercitano, anche personalmente, i diritti derivanti dalla
presente legge e dai regolamenti in essa previsti.
Articolo
21
Abrogazioni
e disposizioni finali
1.
E’ abrogato l’articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2.
Per quanto non derogate dalla presente legge, ed in quanto con essa
compatibili, trovano applicazione nei confronti delle persone sottoposte a
restrizioni della libertà personale ovvero condannate per reati commessi
prima del compimento del diciottesimo anno d’età, le norme di cui alla
legge indicata al comma 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448 e successive modificazioni nonché quelle di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272 e successive modificazioni.
3.
Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate o
applicate in modo da farne discendere limitazioni all’esercizio di
diritti o facoltà già riconosciuti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
Articolo
22
Disciplina
transitoria
1.
All’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano, in quanto più
favorevoli al condannato, le norme in essa previste.
Articolo
23
Entrata
in vigore
1.
La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
***
Relazione
illustrativa del disegno di legge
Per
effetto dell’articolo 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354 - Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà - le disposizioni che la
stessa legge detta per gli adulti, anche in tema di misure alternative
alla detenzione, trovano, ancora oggi, applicazione per i minorenni. Il
citato articolo 79 è stato introdotto, circa venticinque anni or sono,
per evitare che l’abrogazione del vecchio regolamento penitenziario
determinasse il venir meno, per i minorenni, di qualsiasi disciplina della
materia. La norma si segnala per il suo carattere espressamente
transitorio in quanto destinata a valere fino
a quando non sarà provveduto con apposita legge . Tuttavia la
norma, come detto, è ancora in vigore, non avendo il legislatore
provveduto ad introdurre quegli specifici adattamenti richiesti dalla
peculiarità della condizione minorile.
L’esigenza
di articolare diversamente la normativa per l’esercizio della
giurisdizione penale nei confronti dei minori degli anni diciotto è, però,
interesse assistito da garanzia costituzionale che, come ha rilevato il
giudice delle leggi con le sentenze 222 del 1983 e 206 del 1987, trova la
sua fonte negli articoli 27, 30 e 31 della carta fondamentale. Il rispetto
di tali vincoli costituzionali si attua, nella fase di cognizione,
attraverso l’opera di un giudice specializzato (Rdl 20 luglio 1934, n.
1404) e la predisposizione di adeguate norme processuali (Dpr 22 settembre
1988, n.448 – D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272). Per ciò che concerne,
invece, la fase successiva, quella dell’esecuzione, la Corte
costituzionale, con sentenza numero 125/1992, ha, indicato che le
esigenze di recupero e di risocializzazione dei minori devianti e, quindi,
di accentuazione della funzione rieducativa della pena e di
differenziazione del loro trattamento rispetto a quello previsto per gli
adulti- che discendono da una considerazione unitaria dei principi posti
negli articoli 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Costituzione e sono imposte da
convenzioni internazionali (cfr articolo14, par. 4, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge
25 ottobre 1977, n. 881), restano tuttora non integralmente soddisfatte.
Solo la necessità di evitare che si determini un vuoto legislativo che
farebbe venir meno la stessa possibilità per i minori di usufruire delle
misure alternative, ha impedito, per ora, alla Corte costituzionale di
addivenire ad una pronuncia interamente caducatoria. Ma la stessa
sentenza, però, avverte che, ove il legislatore non provvedesse ad
approntare gli adattamenti ed i correttivi richiesti, così adeguando
tempestivamente la materia di cui si discute ai principi costituzionali,
una decisione di radicale incostituzionalità sarebbe inevitabile. Di
recente, infine, la Corte costituzionale, ribadendo l’applicazione dei
principi enunciati, con sentenza nr. 436 del 22 novembre 1999 ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 58quater,
comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354 (norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
Una
costante verifica dell’utilità dell’esecuzione della pretesa punitiva
nelle forme della totale limitazione della libertà personale, un
adeguamento delle forme del trattamento che accentui le opportunità di
recupero in soggetti che non hanno ancora portato a compimento la loro
formazione fisiopsichica sono le linee guida a cui si ispira
l’intervento legislativo che intende, essenzialmente, condurre la
materia dell’esecuzione penale minorile al rispetto dei canoni di
legittimità costituzionale e, insieme, adempiere a quanto previsto
dall’articolo 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.354. Né
deve temersi che dal doveroso adempimento dei canoni già fissati dallo
stesso legislatore e dal giudice delle leggi possa farsi discendere un
decremento di effettività della sanzione penale. E’ ben vero, infatti,
che, anche in momenti antecedenti alla pronuncia della sentenza di
condanna, il sistema vigente, attraverso la messa alla prova del
minorenne, prevista dal decreto legislativo 272/1989, conosce opportunità
per valorizzare comportamenti che segnino un distacco da precedenti
esperienze che abbiano occasionato la commissione del reato. Tuttavia ciò,
già ora, convive con l’applicazione delle tradizionali misure
alternative alla detenzione, senza che ciò abbia impedito al giudice
delle leggi di giungere agli interventi ricordati che enunciano principi
suscettibili, allo stato, di ampliare i casi in cui sarà possibile per i
minorenni conseguire l’ammissione alle misure alternative già previste
dalla vigente normativa. Alla luce di queste considerazioni, e di quelle
che seguono in punto di effettività della pena, possono valutarsi anche
le osservazioni formulate sulla bozza di schema di disegno di legge
dall’Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la
famiglia a cui la bozza di disegno di legge è stata trasmessa. Può
rilevarsi, infatti, che con l’intervento legislativo proposto, non si
introducono nel sistema misure valutabili come genericamente indulgenziali.
Al contrario, proprio la possibilità di modulare costantemente le forme
della reazione sanzionatoria in relazione alle risposte che il minorenne
offra, potrebbero indurre decisioni che determinino prassi giudiziarie che
valorizzino la possibilità di incidere effettivamente ed efficacemente
nei processi di formazione e maturazione dei minorenni che hanno commesso
reati. E’ necessario, infatti, considerare che l’attuale sistema da un
lato estende ai minorenni le limitazioni previste per gli adulti alla
concessione delle misure alternative ma, poi, consente di concedere la
liberazione condizionale in
qualunque momento dell’esecuzione e qualunque sia la durata della pena
inflitta – articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n.1404. Si confida, in definitiva, che una maggiore possibilità di
articolare, a seguito dell’affermazione della penale responsabilità del
minorenne, un sistema di prescrizioni intese innanzitutto ad indurre alla
riparazione dell’offesa arrecata al singolo o alla collettività,
svincolando dalla necessità di optare tra l’irrogazione della pena
detentiva e la sostanziale rinuncia a qualsiasi misura rieducativa, induca
anche un ricorso non generalizzato agli istituti del perdono
giudiziario e della liberazione
condizionale ma adeguato anche in considerazione delle nuove
opportunità offerte dalla fase dell’esecuzione.
Il
fulcro del sistema ruota attorno alla previsione di strutturare, in
alternativa all’esecuzione della pena detentiva nelle forme della
detenzione intramuraria, un sistema che si connota essenzialmente per la
estrema sua adattabilità al mutevole atteggiarsi delle opportunità
offerte anche dai servizi territoriali e dalle risposte del minorenne.
L’esecuzione della pena detentiva viene, così, conformata, per mezzo
dei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, per
adeguarsi costantemente muovendo dalle forme più cogenti, implicanti la
necessità che il condannato si trattenga per parte della giornata in
istituto, a quelle di minor impatto sulla libertà personale. Ma non si
esclude un iter di segno inverso fino alle ipotesi di revoca della misura
con conseguente ripristino, nei casi più gravi, dell’esecuzione della
pena in forma totalmente privativa della libertà. Rimandando al prosieguo
per i dettagli illustrativi dell’articolato si deve, fin da ora, fare
menzione del rilievo che viene annesso a quelle prescrizioni, che non
possono mancare, intese a conseguire forme di giustizia riparatoria
attraverso prestazioni a favore della vittima del reato o della
collettività.
Gli
scopi dell’intervento, operato sulla scia delle pronunce della Corte
costituzionale, hanno consentito di operare un rinvio del tutto marginale
alla normativa dell’ordinamento penitenziario per adulti ed alle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Un tale
rinvio, se è apparso tecnicamente utile ad evitare pericolose lacune o
mere riproposizioni di formule normative, è accompagnato dalla espressa
indicazione che riafferma la specificità della tutela dei minorenni,
sollecitando gli operatori giuridici a non fornire della legge
interpretazioni tali da farne discendere per i minorenni limitazioni
all’esercizio di diritti o facoltà che sarebbero loro riconosciuti
dall’ordinamento penitenziario per gli adulti. Si prevede, peraltro,
che, con norme di carattere regolamentare, saranno dettagliate
disposizioni capaci di definire aspetti pur incidenti sulla fase esecutiva
e che caratterizzeranno l’esecuzione quando si rivolga a soggetti che
hanno commesso il reato da minorenni.
L’articolo
1 definisce l’ambito di applicazione delle norme proposte. Tale
disposizione può esser letta in rapporto agli articoli 13, comma 2, 14,
comma 2, e 21 dello schema di disegno di legge. Da tale quadro deriva che
nei confronti di coloro che commisero il reato da minorenni, si applicano
le norme relative al processo penale a carico di imputati minorenni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988
n.448 e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 nonché, fino al
compimento del ventunesimo anno d’età, tutte le norme proposte con il
presente disegno di legge. Talune di queste ultime, poi, quelle
concernenti le prescrizioni sostitutive dell’esecuzione della pena
detentiva, si applicano, per effetto del novellato articolo 656 del codice
di procedura penale, anche a coloro che abbiano compiuto gli anni ventuno
a condizione, naturalmente, che abbiano commesso il reato da minorenni. La
norma proposta conferma la natura peculiare e specializzata degli
interventi nel settore minorile e fornisce, nella sua essenzialità, la
chiave di lettura che spiega la necessità dell’intervento differenziato
rispetto a quello previsto per gli adulti; e ciò in linea con gli
orientamenti della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata. Con
scelta su cui il legislatore formulerà le sue valutazioni, il disegno di
legge modifica, nella materia da esso regolata, le competenze della
magistratura di sorveglianza e degli altri organi minorili, riducendo da
25 a 21 anni l’età massima dei condannati rientranti in tale
competenza. Se permane l’esigenza di fare in modo che le risorse
approntate per i minorenni accompagnino il soggetto sino alla compiuta
definizione del quadro psicologico, è pur vero che il processo verso la
compiuta strutturazione del quadro personologico pare, in generale,
evolvere più rapidamente in società avanzate come la nostra. Peraltro il
riferimento al limite degli anni 21appare muovere verso una auspicabile
omologazione di riferimenti parimenti significativi in altri settori; si
consideri il ruolo che il discrimine del compimento del ventunesimo anno
riveste in ambiti quali quello della sospensione condizionale della pena
di cui all’articolo 163 del codice penale. Nel segnalare
l’innovazione, occorre, tuttavia, precisare che da essa, sul piano
sostanziale, non discendono discriminazioni in punto di applicazione degli
istituti maggiormente incidenti sulla libertà personale. Si richiama,
infatti, quanto osservato in riferimento all’articolo 656 del codice di
procedura penale, quale risulterebbe dopo la proposta modifica, per
effetto del quale troveranno applicazione a tutti coloro che hanno
commesso il reato da minorenni gli istituti previsti dallo schema, ancorché
diversi possano poi essere gli organi chiamati a dare attuazione a tali
istituti. Una diversa scelta del legislatore, sul punto, non sarebbe,
comunque, destinata a produrre scompensi del complessivo assetto del
provvedimento.
L’articolo
2 rappresenta la naturale proiezione sul piano dell’esecuzione penale
del principio che, per la fase di cognizione, trova la sua espressione
nell’articolo 6 del Dpr 448/88 e che chiama ad uno sforzo congiunto i
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia ed i servizi di
assistenza istituiti dagli enti locali. Il richiamo alle sinergie che la
norma evoca è apparso anche opportuno in un contesto in cui, da più
parti, si valorizzano esperienze di mediazione e conciliazione in materia
penale che postulano un ottimale rapporto tra istituzioni diverse.
Con
l’articolo 3 dello schema si entra nel mezzo della problematica offerta
dall’intervento normativo. Gli articoli da 3 ad 8, infatti, regolano il
sistema delle prescrizioni sostitutive, destinato a trovare applicazione,
in luogo degli istituti della legge 354/75, per tutti coloro che commisero
il reato da minorenni. Rispetto alle misure alternative alla detenzione
previste per gli adulti, che non troveranno più applicazione per chi
commise il reato da minorenne, il sistema si connota innanzitutto per
anticipare, ad un momento antecedente all’ingresso in istituto, la
valutazione della praticabilità di meccanismi sostitutivi della pena
detentiva eseguita nella forma tradizionale. Sotto questo primo profilo
l’impianto riformatore rappresenta null’altro che un adeguamento,
probabilmente costituzionalmente dovuto, alla luce della giurisprudenza
del giudice delle leggi citata in premessa, al settore che qui interessa
di scelte cui l’esecuzione penale è pervenuta attraverso progressivi
interventi legislativi e giurisprudenziali. L’insieme di tali interventi
ha disegnato, già per gli adulti, meccanismi per i quali la verifica
della possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione
precede l’inizio dell’esecuzione della pena privativa della libertà
personale. Approdo di tale iter è l’attuale formulazione
dell’articolo 656 del codice di procedura penale che, in linea generale,
prevede che se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni, nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione affinché, prima che il soggetto sia ristretto, si possa
verificare se sussistano le condizioni per ammettere il condannato ad una
misura alternativa alla detenzione. Appare in linea con le tendenze
legislative e con la giurisprudenza della Corte costituzionale che il
primo approccio dell’intervento riformatore dovesse muovere appunto
dall’eliminazione per chi abbia commesso il reato da minorenne dei
limiti che, ora indifferenziatamente, l’articolo 656 del codice di
procedura penale pone anche ai minorenni. L’introduzione del comma 11
nell’articolo citato risponde a questo primo essenziale fine cui si
aggiunge, poi, quello di promuovere, ad opera dello stesso pubblico
ministero, la verifica della concreta praticabilità di opzioni capaci di
definire le modalità di esecuzione della pena in forme, ove possibile, le
più distanti possibile da meccanismi di pura segregazione. A tal fine è
previsto che la parte pubblica attivi i servizi della giustizia minorili
affinché, nell’indicata prospettiva, formulino un progetto di
intervento da trasmettere al tribunale di sorveglianza competente. Il
progetto, da redigersi entro trenta giorni, avrà quei connotati già noti
per essere previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio
1989 n.272 e, pertanto, conterrà indicazioni in ordine alle modalità di
coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente
di vita; agli impegni specifici che il minorenne assume; alle modalità di
partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente
locale; alle modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la
persona offesa. Al meccanismo delineato si fa eccezione quando il
condannato si trovi sottoposto, per lo stesso fatto, a misura cautelare o
abbia subito, per altro fatto, condanne a pena superiore ad un anno per
delitti non colposi commessi da maggiorenne. E’ facile scorgere la
ragione delle eccezioni intese a non attivare meccanismi sospensivi quando
essi appaiano irragionevoli considerando la peculiarità del fatto che ha
occasionato l’emissione e la perdurante efficacia della misura cautelare
ovvero la personalità del condannato gravato da precedenti per reati
commessi successivamente a quello in relazione al quale la pena deve
eseguirsi. Quanto all’organo competente ad adottare, all’esito della
predisposizione del progetto, le determinazioni di cui all’articolo 4,
è apparso del tutto in linea con la vigente legislazione intestare al
tribunale di sorveglianza le relative prerogative. Sotto il profilo della
competenza territoriale, non potendo essa radicarsi sulla base del luogo
di detenzione, è apparso utile criterio quello di conferire prioritaria
valenza al luogo di abituale dimora del condannato, così da individuare
un giudice prossimo al luogo ove rilevare i fattori ambientali
significativi, naturalmente considerando, poi, criteri diversi in caso di
impossibilità di identificare il luogo di abituale dimora. In linea con
l’orientamento di cui in precedenza si è dato conto, per gli
ultraventunenni il tribunale di sorveglianza competente è quello avente,
in via ordinaria, giurisdizione per gli adulti, fermo restando
l’indicato criterio attributivo della competenza territoriale.
L’articolo
4 disciplina i meccanismi attraverso cui il tribunale di sorveglianza,
ricevuto il progetto di cui si è detto e sulla base di esso, perviene
alle sue determinazioni in ordine alle prescrizioni sostitutive della pena
detentiva. L’iter è quello definito dalle norme che regolano il
procedimento di esecuzione (articolo 666 del codice di procedura penale) e
dunque si svolge nel contraddittorio delle parti e termina con
provvedimento che assume la forma dell’ordinanza ricorribile in
cassazione per violazione di legge, come prevede l’ultimo comma della
norma in commento. Il giudice è chiamato a verificare se, tenuto conto
dell’entità del fatto, della personalità e del comportamento
dell’autore, si possa ritenere che le prescrizioni siano idonee a
perseguire le finalità di salvaguardia, avvio e promozione dei processi
di maturazione e di socializzazione del condannato e a prevenire il
pericolo che egli commetta altri reati. Per effetto del combinato disposto
dei commi 1 e 3, il giudice che non ritenga possibile pervenire
all’applicazione delle prescrizioni sostitutive, comunica la relativa
ordinanza al pubblico ministero così determinando l’esecuzione della
pena nelle forme detentive consuete. Ciò non preclude, secondo i
meccanismi previsti dall’articolo in commento, il riesame della
situazione all’esito di un congruo periodo di detenzione definito con lo
stesso provvedimento. Pur nella considerazione dei princìpi rispettosi
della specificità della condizione di chi abbia commesso il reato da
minorenne, è apparso, poi, essenziale enucleare quelle fattispecie di
particolare valenza ai fini della definizione della personalità del
condannato. Non si introducono esclusioni oggettive ma si vuole che per
quei delitti più gravi, indicati al comma 2, sintomatici di contiguità
con ambienti di criminalità strutturata, le prescrizioni possono essere
adottate solo quando siano stati acquisiti elementi dai quali sia
possibile escludere l’attualità di collegamenti del soggetto con le
organizzazioni criminali.
Con
l’articolo 5 si è inteso disciplinare il vario atteggiarsi delle
prescrizioni. I loro contenuti spaziano in una gamma già in sé vasta
che, ove si consideri la possibilità del loro combinarsi, offrono un
panorama idoneo a modulare l’intervento in fase esecutiva nella maniera
più consona alle esigenze. A rendere ulteriormente flessibile lo scenario
dell’esecuzione conviene, già qui, ricordare l’estrema elasticità
del sistema delle modifiche delle prescrizioni adottato con la
disposizione di cui all’articolo 7. E’ apparso essenziale, pur in tale
scenario, che l’arco temporale nell’ambito del quale debba snodarsi il
rapporto conseguente alla pronuncia della sentenza di condanna continui a
parametrarsi, nella sua durata, in riferimento alla quantità di pena
enunciata in sentenza. A questa esigenza di garanzia risponde la regola
del comma 3 sulla base della quale è in ogni caso impossibile sia che la
durata delle prescrizioni impartite con l’ordinanza del tribunale di
sorveglianza ecceda la durata della pena sia che tutte le prescrizioni,
salvo quanto previsto dall’articolo 7,comma 5, possano cessare prima che
sia trascorso un periodo pari alla pena, o al residuo di pena, da espiare.
Una prima fascia di prescrizioni, dai connotati certo meno custodiali,
disegna la possibilità di conformare una esecuzione non lontana
dall’affidamento in prova al servizio sociale e suscettibile di
stemperarsi, magari progressivamente, fino all’estremo limite di
prescrizioni intese al solo fine di conservare tra il condannato ed i
servizi sociali quei contatti che in sé consentono di seguire
l’evoluzione della socializzazione del soggetto, prevenendone ricadute
nel reato. Una seconda fascia di prescrizioni dai connotati più
marcatamente custodiali, a partire dall’obbligo di trattenersi in
istituto per giungere a forme più attenuate di custodia domiciliare, si
ispirano ad istituti quali la semilibertà e la detenzione domiciliare. La
convinzione che la eliminazione o la riduzione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, rappresenti, in sé, momento di rimeditazione delle
scelte che hanno occasionato il reato, ispira la previsione dell’indefettibilità
delle condotte riparatorie quante volte esse appaiano, in concreto,
praticabili. Il comma 4 della disposizione in commento è reso necessario
dall’esigenza di evitare, in particolari materie connesse a misure
alternative concesse per finalità terapeutiche, un trattamento dei
minorenni meno favorevole rispetto a quello che sarebbe loro riservato se
trovasse applicazione la normativa per gli adulti.
L’articolo
6 prevede norme di raccordo intese a rendere concretamente applicabile
l’ordinanza che dispone le prescrizioni ed a portare a conoscenza del
destinatario dell’atto degli obblighi a cui sarà tenuto. L’esecuzione
decorre dal giorno della sottoscrizione del verbale che documenta
l’accettazione delle prescrizioni da parte del condannato.
L’eventualità che il soggetto sia irreperibile ovvero rifiuti di
sottoporsi alle prescrizioni determina, secondo le cadenze previste dal
comma 3, l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena inflitta.
Con
l’articolo 7 si approntano gli strumenti normativi intesi alla verifica
ed al conseguente costante adeguamento delle prescrizioni. Il ruolo dei
servizi, già centrale nella predisposizione del progetto di intervento,
è componente essenziale della fase di attuazione delle prescrizioni.
Compete infatti a tali strutture la funzione di impulso affinché gli
obblighi cui il condannato è tenuto, ma anche le opportunità che gli si
prospettano, non rimangano definite dall’iniziale provvedimento ma si
conformino al divenire dell’insieme del rapporto esecutivo. Benché si
confidi che le modifiche possano muoversi, nella più gran parte dei casi,
verso un progressivo allargamento delle sfere di libertà mano a mano che
ci si avvicini al termine previsto per la cessazione della misura, non si
può trascurare l’eventualità che reiterate o gravi trasgressioni
dimostrino l’inidoneità di tutte o di alcune prescrizioni ad assicurare
quegli scopi previsti dall’articolo 4. Da ciò risulta un sistema capace
di progressione verso forme di sempre maggiore apertura ma anche,
all’opposto, capace di sviluppare il percorso inverso che può giungere
alla revoca della misura ed al conseguente instaurarsi della forma
tradizionale di detenzione. Quando si rendano necessari aggravamenti delle
prescrizioni la competenza è stata riferita al tribunale, mentre nelle
ipotesi di modifiche non conseguenti a trasgressioni la competenza è del
magistrato di sorveglianza. La verifica finale dell’esito della misura
determina l’estinzione della pena che il tribunale pronuncia
"quando le prescrizioni intese a conseguire gli scopi previsti
dall’articolo 4, comma 1, sono state adempiute". Un tale esito,
secondo la norma del comma 5, può essere anticipato, nei limiti indicati
dalla disposizione, quando il tribunale ritenga ormai conseguiti gli scopi
cui le prescrizioni erano intese. Si tratta di una norma evidentemente
ispirata all’istituto della liberazione anticipata che prevede una
riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre quando il condannato
ristretto in istituto dia prova di partecipazione all’opera di
rieducazione. Naturalmente si è considerata anche la possibilità che il
giudizio finale del tribunale si risolva in un apprezzamento negativo
dell’esito della misura prevedendosi, in tal caso, la revoca
dell’ordinanza di cui all’articolo 4. Una tale eventualità, per
quanto remota, considerando che l’andamento della misura risulta
costantemente monitorata attraverso le relazioni dei servizi, impone che
il tribunale, con valutazione che già la Corte costituzionale ha
attribuito nell’analogo caso di revoca dell’affidamento in prova al
servizio sociale, determini se, ed in quale misura, il periodo in cui il
condannato è stato sottoposto alle prescrizioni dev’essere computato
nella pena detentiva.
L’articolo
8 consente di sospendere, tenuto conto di quanto proposto dai servizi, per
un periodo non superiore a trenta giorni a semestre, talune prescrizioni
in relazione ad occasionali esigenze meritevoli di considerazione.
Con
l’articolo 9 si disciplina, all’insegna di un tendenziale favore per
il mantenimento della sottoposizione al regime delle prescrizioni, il caso
in cui, mentre la misura è in corso, debba darsi esecuzione ad un
ulteriore provvedimento restrittivo. Vengono dalla disposizione offerte
soluzioni differenziate a seconda che il provvedimento sopravvenuto
concerna la condanna per un ulteriore reato commesso da minorenne, la
condanna per un reato commesso da maggiorenne ovvero una misura cautelare.
L’articolo
10 fissa, al primo comma, il principio in base al quale le pene pecuniarie
inflitte a coloro che commisero il reato durante la minore età si
eseguono nelle forme alternative previste dagli articoli 4 e 5 e, in
particolare, per mezzo delle più tenui prescrizioni previste dal comma 2
dell’articolo 5. L’evidente ragione ispiratrice di questa norma
dispensa da commenti, potendosi limitare le osservazioni alla
considerazione che la sottoposizione alle prescrizioni avrà , in tal
caso, la durata determinabile tramite l’applicazione dei criteri di
ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.
Con
l’articolo 11 si estendono taluni canoni che specializzano
l’intervento nel settore minorile, anche all’ambito
dell’applicazione delle misure cautelari. Benché le misure cautelari
rispondano ad esigenze loro proprie diverse dagli scopi sottesi
all’esecuzione della pena, tuttavia l’applicazione di esse riflette
una situazione di compromissione di beni essenziali che deve essere
accompagnata da strumenti che, pur nel rispetto del principio di
presunzione di innocenza, mobilitino, a favore del minorenne, quelle
opportunità che non vi è ragione di negargli in omaggio ad una
formalistica visione delle misure cautelari che, nel caso, si ritorcerebbe
in danno del minorenne stesso.
L’articolo
12 ribadisce il principio della tipicità delle misure di sicurezza ma
rimarca uno spostamento del baricentro dell’esecuzione di tali misure.
Esse infatti, marcatamente volte alla somministrazione di adeguati
supporti terapeutici, devono poter trovare fuori dalle strutture orientate
alla custodia il loro punto di riferimento. Di qui il richiamo alle
strutture pubbliche convenzionate con i servizi della giustizia minorile,
chiamate a concorrere con strutture dalla vocazione più specificatamente
terapeutica.
Con
l’articolo 13, sostituendo l’attuale articolo 24 del D.Lgs 28 luglio
1989, n. 272, le modalità di esecuzione della pena e della misure
cautelari riservate ai minorenni si rendono suscettibili di estensione a
coloro che abbiano commesso il reato in età minore ma non abbiano
compiuto il ventunesimo anno d’età. Si tratta di innovazione già
richiamata. La norma distingue, nei primi due commi del novellato articolo
24, il caso in cui il compimento del diciottesimo anno di età
sopraggiunga nel corso della esecuzione da quello in cui l’esecuzione
abbia inizio dopo il compimento del diciottesimo anno: nel primo caso
l’esecuzione continua con le modalità già in corso, nel secondo il
giudice può disporre che si provveda con le modalità previste per i
minorenni, tenuto conto delle esigenze peculiari del caso. Il comma 3
apporta al principio quel correttivo che si rende opportuno quando il
soggetto abbia avuto già significative esperienze penitenziarie nel
circuito degli adulti. E’ chiara l’esigenza di evitare il pericolo che
un eventuale negativo bagaglio di esperienze acquisite sia esportato in un
circuito che si vorrebbe non negativamente influenzato da atteggiamenti
mutuati dal mondo degli adulti devianti. Nello stesso contesto in cui si
circoscrive e tutela l’esperienza delle misure destinate ai minorenni,
non vi è voluto, però, negare rilievo alla fascia di età che include
persone di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni; si tratta
della categoria dei giovani adulti enucleata da tempo come area propizia
per interventi anche in chiave sperimentale. La gestione di un trattamento
intramurario comune tra taluni di questi soggetti ne potrebbe influenzare
positivamente gli sviluppi di personalità giunte ad un iter formativo non
dissimile. Sul piano operativo, poi, l’omogeneità di problematiche
appartenenti alla fascia di età indicata, si pensi ad opportunità nei
settori dell’istruzione o della formazione professionale, potrebbe far
conseguire notevoli razionalizzazioni. La circostanza delle variabili che
vengono in considerazione nella individuazione degli istituti e del
personale da coinvolgere nel circuito destinato ai giovani adulti,
suggeriscono di affidare ad atti amministrativi, e nella specie a decreti
del Ministro della Giustizia, la cura di stabilire l’uno e l’altro
aspetto.
L’articolo
14 al primo comma prevede la sostituzione dell’articolo 51 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - ordinamento giudiziario. La innovazione
è costituita dall’eliminazione del secondo giudice togato dal collegio
chiamato a giudicare in materia di esecuzione e sorveglianza nonché sulle
richieste di riesame o sull’appello in tema di ordinanze che dispongono
misure coercitive. Si tratta di innovazione destinata, attraverso la
rimodulazione della composizione dell’organo giudicante, a rendere
l’insieme del collegio più sensibile ad una interpretazione ed una
valutazione delle componenti personologiche . In pari tempo le risorse che
si renderanno disponibili potranno essere dislocate a favore di quelle
funzioni riservate in via esclusiva a magistrati togati tra le quali
spicca quella del magistrato di sorveglianza. Il secondo comma della
disposizione in esame, limitando la competenza della magistratura
minorile, costituisce conseguenza di quella scelta già commentata a
proposito dell’articolo 1.
Con
l’articolo 15, comma 1, si intende garantire che, anche nell’ipotesi
in cui il soggetto non possa essere destinatario di prescrizioni
alternative all’esecuzione della pena detentiva, ovvero egli permanga in
istituto per una parte della giornata, sia, comunque, predisposto il
progetto di intervento orientato, in particolare, ad individualizzare gli
interventi da svolgersi all’interno dell’istituto per favorire le
relazioni con l’esterno e con gli altri soggetti che si trovano in
istituto nonché per progettare le attività culturali ricreative e
sportive. Il comma 2 conferma l’ispirazione alla flessibilità di ogni
intervento a favore dei minorenni destinato, anche quando esso si rivolga
a soggetti ancora ristretti, ad aggiornarsi in funzione delle opportunità
e delle risposte che a tali opportunità si registrino. La prevalenza
conferita all’adozione del progetto individualizzato, oltre che la
peculiarità della condizione del minorenne, hanno suggerito di prevedere
espressamente l’inapplicabilità di regimi di detenzione differenziati
quali quelli riconducibili, per gli adulti, a quanto disposto dagli
articoli 14 e 41bis dell’ordinamento penitenziario.
L’articolo
16 accentua la tendenza, già contemplata dal sistema penitenziario per
gli adulti, ad intestare alle Aziende sanitarie locali le prioritarie
funzioni per la tutela della salute dei detenuti. Nel caso dei detenuti
minorenni si richiede alle strutture sanitarie di contemplare tra gli
interventi anche quelli specificamente orientati alla promozione
dell’informazione e dell’educazione sanitaria. Il secondo comma della
disposizione in commento, prevede che le determinazioni relative al
ricovero in luoghi esterni di cura siano assunte dal pubblico prima
dell’esercizio dell’azione penale e dal direttore dell’istituto
successivamente. L’innovazione, consistente nel riferire a tale ultima
autorità anche quelle prerogative che per gli adulti appartengono ai
giudici, si giustifica considerando l’opportunità che l’organo che
decide sia il più prossimo alla rilevazione dell’insorgere della
problematica di rilievo sanitario. Si tratta di un tipo di opzione
espressione di una linea di tendenza con la quale si intende riferire alle
autorità penitenziaria un ruolo di maggior incidenza nella vicenda
dell’esecuzione quante volte non siano in discussione profili
suscettibili di interagire con aspetti processuali.
Con
l’articolo 17, comma 1, si estende alla materia dei colloqui l’opzione
a cui si è fatto cenno commentando l’articolo precedente con
l’ulteriore precisazione dovuta al fatto che, anche in questa materia,
le determinazioni degli organi competenti devono essere adottate tenuto
conto del progetto di intervento formulato dai servizi. Tale ultima
previsione non è di poco momento se si considera la materia dei colloqui
affettivi che possono aver luogo, come previsto dal comma 3, predisponendo
appositi locali sottratti al controllo a vista. Il comma 2 disciplina la
materia del visto sulla corrispondenza che l’autorità giudiziaria può
disporre quando con l’uso di missive possono veicolarsi messaggi dai
contenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza dell’istituto o per
le persone che vi si trovano.
L’articolo
18, con previsione dalla quale è dato desumere uno dei motivi ispiratori
del presente intervento normativo, è inteso a fare in modo che i
minorenni ristretti in istituto possano beneficiare dei permessi premio
anche fuori dai limiti oggettivi previsti per gli adulti. Si tratta di
norma che, raccogliendo le indicazioni risultanti dagli interventi della
Corte costituzionale sopra richiamati, consente di far venir meno quegli
automatismi che, prescindendo dalla specifica valutazione della condizione
minorile e del soggetto destinatario del provvedimento, rendono
inapplicabili gli sbarramenti che, in materia di permessi, sono previsti
per gli adulti in ragione dell’ammontare della pena inflitta o del
quantum di pena espiata.
Con
l’articolo 19 si prevede l’adozione di ulteriori strumenti normativi
quali un regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n.400 ed il regolamento interno di ciascun
istituto. Il primo dei due strumenti disciplinerà aspetti non certo
marginali della vita dell’istituto quali l’organizzazione dei servizi
sanitari, la tipologia delle strutture edilizie, le modalità di rapporto
con gli enti locali, le modalità di predisposizione dei progetti di
intervento. Quanto al regolamento interno, l’utilità di disporre di un
duttile strumento di dettaglio inteso a regolamentare aspetti che
riflettano la peculiarità di ciascun istituto e le opportunità che possa
offrire è apparsa previsione ragionevole che, per alcuni versi, registra
realtà già attive in molte situazioni.
L’articolo
20 enuncia un principio con il quale si intende promuovere nei minorenni
un atteggiamento che li responsabilizzi rispetto agli istituti previsti
dalla legge. L’aver previsto infatti che i minorenni possano esercitare,
anche personalmente, i diritti derivanti dalla legge proposta e dai
relativi regolamenti, sembra utile a fare i modo che i soggetti conseguano
un elevato grado di coinvolgimento nel farsi artefici del loro inserimento
sociale.
Con
l’articolo 21, di contenuto eminentemente tecnico, si disciplinano i
meccanismi abrogativi a partire, comma 1, dal venir meno della norma che
prevedeva appunto di intervenire con apposita legge che desse disposizioni
in merito ai minori degli anni 18 sottoposti a misure penali. Si è già
accennato al valore da annettersi alla previsione contenuta nel comma 2
con la quale si è inteso operare un rinvio del tutto residuale alle norme
dell’ordinamento penitenziario per adulti. Un tale richiamo è
immediatamente, comma 3, accompagnato dalla previsione del canone
ermeneutico in base al quale in nessun caso la legge può essere
interpretata o applicata in modo da farne discendere per i minorenni
limitazioni all’esercizio di diritti o facoltà che sarebbero loro
riconosciuti qualora dovesse farsi applicazione dell’ordinamento
penitenziario per adulti.
L’articolo
22, in linea con i motivi ispiratori dell’intervento normativo,
contempla un regime transitorio che prevede l’applicabilità delle norme
più favorevoli ai rapporti di esecuzione in corso alla data
dell’entrata in vigore della legge.
Con
l’articolo 23, infine, si disciplina l’entrata in vigore della legge
in sintonia con la previsione della predisposizione del regolamento di cui
all’articolo 19.
La
legge non richiede copertura finanziaria trattandosi dell’introduzione
di norme destinate a ridefinire aspetti procedurali già ora affidati, con
diverse modalità, al personale dipendente dal Ministero della giustizia
che si avvarrà di strutture esistenti e di fondi già stanziati.