“Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
Schema
di decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei ministri l’11 aprile
2001
Capo
I
Responsabilità amministrativa
dell’ente
Sezione
I
Principi generali e criteri di
attribuzione della responsabilità amministrativa
Articolo
1
(Soggetti)
1.
Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di
personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di
personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri
enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di
rilievo costituzionale.
Articolo
2
(Principio di legalità)
1.
L’ente non può essere ritenuto responsabili per un fatto costituente
reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e
le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in
vigore prima della commissione del fatto.
1.
L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una
legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è
più prevista la responsabilità amministrativa dell’ente; e, se vi è
stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le
successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più
favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se si tratta di
leggi eccezionali o temporanee.
Articolo
4
(Reati commessi all’estero)
1.
Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice
penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale
rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei
loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il
fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta
del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la
richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo.
Articolo
5
(Responsabilità dell’ente)
1.
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
a) da persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma precedente hanno
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
a) l’organo dirigente ha
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento
è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il
reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
2. I modelli previsti dalla lettera a) del comma 1 indicano, in relazione
alla natura e all’estensione dei poteri delegati, specifici protocolli di
formazione e di attuazione delle decisioni dell’ente in funzione dei tipi
di attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
3. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) del
comma 1 possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.
4. E’ comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto
dal reato, anche nella forma per equivalente.
1.
Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è
responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a
garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L’efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e
l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività;
b) un sistema disciplinare idoneo
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Articolo
8
(Autonomia delle responsabilità dell’ente)
1.
La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
a) l’autore del reato non è
stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una
causa diversa dall’amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti
dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale
è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua
applicazione.
3. L’ente può rinunciare all’amnistia.
Sezione
II
Sanzioni in generale
1.
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della
sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione
dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio;
d) l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di
quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare
beni o servizi.
1.
Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la
sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non
inferiore a cento né superiore a mille.
3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un
massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Articolo
11
(Criteri di commisurazione della
sanzione pecuniaria)
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1.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il
numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o
attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti.
2. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche
e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della
sanzione.
3. Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, l’importo della quota è
sempre di lire duecentomila.
Articolo
12
(Casi di riduzione della sanzione
pecuniaria)
1.
La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere
superiore a lire duecento milioni se:
a) l’autore del reato ha
commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non
ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale
cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l’ente ha risarcito
integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose
del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso
operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3.Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere
del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire
venti milioni.
1.Le
sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’ente ha tratto dal reato
un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione
quando, in questo caso, la commissione del reato è stato determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli
illeciti.
2.Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti
dall’articolo 12, comma 1.
Articolo
14
(Criteri di scelta delle sanzioni interdittive)
1.
Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale
si riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina il tipo e la
durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11, tenendo conto
dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di
quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche
essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni. L’interdizione dall’esercizio di un’attività
comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
4. L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto
quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
Articolo
15
(Commissario
giudiziale)
1.
Se ricorrono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva
nei confronti di un ente che svolge un pubblico servizio o un servizio di
pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio
alla collettività, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione,
dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un
commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che
sarebbe stata applicata.
2. Con la sentenza che dispone la
prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del
commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto
in essere l’illecito da parte dell’ente.
3. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il
commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione
senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene
confiscato.
5. La prosecuzione dell’attività
da parte del commissario non può essere disposta quando l’interruzione di
un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità consegue
all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
1.
Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive
non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l’ente ha risarcito
integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose
del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l’ente ha eliminato le
carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e
l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
c) l’ente ha messo a
disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
1.
Nei confronti dell’ente può essere disposta l’interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attività se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) l’ente o una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato all’unico scopo di consentire o
agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua
responsabilità;
b) l’ente ha tratto dal reato
un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre
volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio
dell’attività.
2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione quando è già stato
condannato a questa stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette
anni.
3. Quando il giudice dispone l’applicazione della sanzione indicata nel
comma 2 può altresì applicare in via definitiva la sanzione interdittiva
prevista dall’articolo 9, comma 2, lettera e).
1.
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei
confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in
uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante
affissione nel Comune ove l’ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del
giudice, a spese dell’ente.
1.
Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna,
la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che
può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti
dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la
stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di
valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
1.
Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno
una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei
cinque anni successivi alla condanna definitiva.
Articolo
21
(Pluralità di illeciti)
1.
Quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati
commessi con una unica azione od omissione
ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che
per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si
applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave
aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l’ammontare della
sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle
sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli
illeciti ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni
interdittive, si applica quella prevista per l’illecito più grave.
Articolo
22
(Prescrizione)
1.
Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla
data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure
cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a
norma dell’articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito
amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al
momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Sezione
III
Responsabilità amministrativa per
reati previsti dal codice penale
1.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articolo 316-bis,
316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis,
640-ter, se commesso in danno
dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente
ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di
particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a
seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c),
d) ed e).
1.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e
322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino
a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319,
319-ter, comma 1, 321, 322, commi
2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319,
aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis
quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità,
319-ter, comma 2, e 321 del
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote.
4.Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai precedenti commi
si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle
persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore ad un anno.
Articolo
26
(Delitti tentati)
1.
Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in
relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati
nel presente capo del decreto.
2. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento
dell’azione o la realizzazione dell’evento.
Capo
II
Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente
Sezione
I
Responsabilità patrimoniale
dell’ente
Articolo
27
(Responsabilità
patrimoniale dell’ente)
1.
Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto
l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente
relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di
procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione
pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
Sezione
II
Vicende modificative dell’ente
Articolo
28
(Trasformazione
dell’ente)
1.
Nel caso di trasformazione dell’ente, resta ferma la responsabilità per i
reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto
effetto.
Articolo
29
(Fusione
dell’ente)
1.
Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta
risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla
fusione.
Articolo
30
(Scissione
dell’ente)
1.
Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell’ente
scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha
avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono
solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute
dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale
la scissione ha avuto effetto. L’obbligo è limitato al valore effettivo
del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente
al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività
nell’ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2 si
applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il
ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.
Articolo
31
(Determinazione
delle sanzioni nel caso di fusione o scissione)
1.
Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del
giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma
dell’articolo 11 comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e
patrimoniali dell’ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, l’ente risultante dalla
fusione e l’ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la
sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della
medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o
della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 16 e ricorrano le ulteriori condizioni di cui
alle lettere a) e c)
del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di
condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria
di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria
inflitta all’ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell’ente, anche nei casi di fusione o
scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
Articolo
32
(Rilevanza
della fusione o della scissione ai fini della reiterazione)
1.
Nei casi di responsabilità dell’ente risultante dalla fusione o
beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data
dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può
ritenere la reiterazione, a norma dell’articolo 20, anche in rapporto a
condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o
dell’ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e
dell’attività nell’ambito della quale sono state commesse nonché delle
caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può
essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato
trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale è
stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti
dell’ente scisso.
Articolo
33
(Cessione
di azienda)
1.
Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il
reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della
preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti del valore
dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L’obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che
risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti
amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di
conferimento di azienda.
Capo
III
Procedimento di accertamento e di applicazione
delle sanzioni amministrative.
Sezione
I
Disposizioni generali
Articolo
34
(Disposizioni
processuali applicabili)
1.
Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da
reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili,
le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
1.
All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato,
in quanto compatibili.
Articolo
36
(Attribuzioni
del giudice penale)
1.
La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene
al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo
dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e
le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali
l’illecito amministrativo dipende.
Articolo
37
(Casi
di improcedibilità)
1.
Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente
quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti
dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
Articolo
38
(Riunione
e separazione dei procedimenti)
1.
Il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al
procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui
l’illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente
soltanto quando:
a) è stata ordinata la
sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice di
procedura penale;
b) il procedimento è stato
definito con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale ovvero è stato
emesso il decreto penale di condanna;
c)
l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Articolo
39
(Rappresentanza
dell’ente)
1.
L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante
legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo.
2. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente una
dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell’ente e
le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del
difensore e l’indicazione della procura;
c)
la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o
l’elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1
del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico
ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza
unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito
è rappresentato dal difensore.
Articolo
41
(Contumacia
dell’ente)
1.
L’ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
Articolo
45
(Applicazione
delle misure cautelari)
1.
Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da
reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il
pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui
si procede, il pubblico ministero può richiedere al giudice
l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9 comma 2.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le
modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni
dell’articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un
commissario giudiziale a norma dell’articolo 15 per un periodo pari alla
durata della misura che sarebbe stata applicata.
Articolo
46
(Criteri
di scelta delle misure)
1.
Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze
cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e
alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente.
3. L’interdizione dall’esercizio dell’attività può essere disposta
in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
1.
Sull’applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle
modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede.
Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si
applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 91 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata
fuori udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso
al pubblico ministero, all’ente e ai difensori. L’ente e i difensori
sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono
esaminare la richiesta presentata dal pubblico ministero.
3. Nell’udienza prevista dal comma 2 si osservano le forme dell’articolo
127 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del codice di procedura penale; i termini
previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a
cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data
dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
Articolo
48
(Adempimenti
esecutivi)
1.
L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura cautelare è
notificata all’ente a cura del pubblico ministero.
Articolo
49
(Sospensione
delle misure cautelari)
1.
Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di poter
realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione di
sanzioni interdittive a norma dell’articolo 16. In tal caso, il giudice,
sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta,
determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione
della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte
riparatorie di cui all’articolo 16.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una
somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della
sanzione pecuniaria minima prevista per l’illecito per cui si procede. In
luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante
ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività
nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma
depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa
delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all’articolo 16 il giudice revoca
la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la
cancellazione dell’ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.
Articolo
51
(Durata
massima delle misure cautelari)
1.
Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non
può superare la metà del termine massimo indicato dall’articolo 13 comma
2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura
cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione
applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura
cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato
dall’articolo 13 comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della
notifica dell’ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni
applicate in via definitiva.
Articolo
52
(Impugnazione
dei provvedimenti che applicano le misure cautelari)
1.
Il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono
proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure
cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le
disposizioni di cui all’articolo 322-bis
commi 1-bis e 2 del codice di
procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma dei comma 1, il pubblico ministero
e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui
all’articolo 325 del codice di procedura penale.
Articolo
53
(Sequestro
preventivo)
Sezione
V
Indagini preliminari e udienza
preliminare
Articolo
55
(Annotazione
dell’illecito amministrativo)
1.
Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito
amministrativo dipendente da reato commesso dall’ente annota
immediatamente, nel registro di cui all’articolo 335 del codice di
procedura penale, gli elementi identificativi dell’ente unitamente, ove
possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato
da cui dipende l’illecito.
2. L’annotazione di cui al comma 1 è comunicata all’ente o al suo
difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita
la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla
quale il reato è attribuito.
Articolo
56
(Termine
per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini
preliminari)
1.
Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito
amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari
relative al reato da cui dipende l’illecito stesso.
2. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico
dell’ente decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.
Articolo
57
(Informazione
di garanzia)
1.
L’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a
dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché
l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la
dichiarazione di cui all’articolo 39 comma 2.
Articolo
58
(Archiviazione)
1.
Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma
dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di
archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la
corte d’appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti
indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta
all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi
dalla comunicazione.
Articolo
59
(Contestazione
dell’illecito amministrativo)
1.
Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta
all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La
contestazione dell’illecito è contenuta in uno degli atti indicati
dall’articolo 405 comma 1 del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente,
l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare
l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del
reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle
fonti di prova.
Articolo
60
(Decadenza
dalla contestazione)
1.
Non può procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59 quando il
reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per
prescrizione.
Articolo
61
(Provvedimenti
emessi nell’udienza preliminare)
1.
Il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a
procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione
amministrativa, ovvero quando l’illecito stesso non sussiste o gli
elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non
idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell’udienza preliminare, dispone il giudizio
nei confronti dell’ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione
dell’illecito amministrativo dipendente dal reato, con l’enunciazione,
in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione
delle sanzioni e l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei
relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi
identificativi dell’ente.
Sezione
VI
Procedimenti speciali
Articolo
62
(Giudizio
abbreviato)
1.
Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del
libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555 comma 2 e 557 e 558 comma 8.
3. La riduzione di cui all’articolo 442 comma 2 del codice di procedura
penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e
sull’ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per
l’illecito amministrativo è prevista l’applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.
Articolo
63
(Applicazione
della sanzione su richiesta)
1.
L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il
giudizio nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi
in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione
pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto
del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di
cui all’articolo 444 comma 1 del codice di procedura penale è operata
sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione
pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
Articolo
64
(Procedimento
per decreto)
1.
Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola
sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari,
entro sei mesi dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo
nel registro di cui all’articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione
pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una sanzione
pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell’importo
applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, restituisce gli
atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e
dell’articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Sezione
VII
Giudizio
Articolo
65
(Termine
per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato)
1.
Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può
disporre la sospensione del processo se l’ente chiede di provvedere alle
attività di cui all’articolo 16 e dimostra di essere stato
nell’impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se
ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo
di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 49.
Articolo
66
(Sentenza
di esclusione della responsabilità dell’ente)
1.
Se l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste, il
giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo
stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la
prova dell’illecito amministrativo.
Articolo
67
(Sentenza
di non doversi procedere)
1.
Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti
dall’articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.
Articolo
68
(Provvedimenti
sulle misure cautelari)
1.
Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice
dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.
Articolo
69
(Sentenza
di condanna)
1.
Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato
il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al
pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve
sempre indicare l’attività o le strutture oggetto della sanzione.
Articolo
70
(Sentenza
in caso di vicende modificative dell’ente)
1.
Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il
giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei
confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero
beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente
responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente
responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel
comma 1.
Sezione
VIII
Impugnazioni
Articolo
71
(Impugnazioni
delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell’ente)
1.
Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle
interdittive l’ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi
stabiliti per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito
amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l’ente
può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l’imputato
del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l’illecito amministrativo il pubblico
ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da
cui l’illecito amministrativo dipende.
Articolo
72
(Estensione
delle impugnazioni)
1.
Le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende
l’illecito amministrativo e dall’ente giovano, rispettivamente,
all’ente e all’imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente
personali.
1.
Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di
procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
Articolo
74
(Giudice
dell’esecuzione)
1.
Competente a conoscere dell’esecuzione delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato è il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di
procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti
relativi:
a) alla cessazione
dell’esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 3;
b) alla cessazione
dell’esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della
sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall’articolo 21
commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla
restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui
all’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Nei casi previsti dal comma 2 lettere b) e d) si osservano le disposizioni
di cui all’articolo 667comma 4 del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l’interdizione dall’esercizio dell’attività,
il giudice, su richiesta dell’ente, può autorizzare il compimento di atti
di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell’attività
interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667 comma 4
del codice di procedura penale.
Articolo
75
(Esecuzione
delle sanzioni pecuniarie) .
1.
Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono
eseguite nei modi stabiliti per l’esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la
sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato
dall’articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Articolo
76
(Pubblicazione della sentenza
applicativa della condanna)
1.
L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione
interdittiva è notificata all’ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni
interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
Articolo
78
(Conversione
delle sanzioni interdittive)
1.
L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui
all’articolo 16, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della
sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa
interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere
la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di
cui all’articolo 16.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa
l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai
difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice
può sospendere l’esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta
con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni
interdittive, determinando l’importo della sanzione pecuniaria in una
somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al
doppio della stessa. Nel determinare l’importo della somma il giudice
tiene conto della gravità dell’illecito ritenuto in sentenza e delle
ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui
all’articolo 16.
Articolo
79
(Nomina
del commissario giudiziale e confisca del profitto)
1.
Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione
dell’attività dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la nomina del
commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice
dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al
pubblico ministero sull’andamento della gestione e, terminato
l’incarico, trasmette al giudice una relazione sull’attività svolta
nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l’entità del
profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati
attuati i modelli organizzativi.
3.Il giudice decide sulla confisca con le forme dell’articolo 667 comma 4
del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all’attività svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell’ente.
Articolo
80
(Anagrafe nazionale
delle sanzioni amministrative)
1.
Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l’anagrafe nazionale
delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell’anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che
hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena
divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi
giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti ad impugnazione che
riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell’anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal
giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione
pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre
che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito
amministrativo.
Articolo
81
(Certificati
dell’anagrafe)
1.
Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo,
in ordine all’illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di
ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni
esistenti nei confronti dell’ente. Uguale diritto appartiene a tutte le
pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando
il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni,
in relazione all’ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il
predetto certificato dell’ente sottoposto a procedimento di accertamento
della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L’ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il
relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni
relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai
decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.
Articolo
82
(Questioni
concernenti le iscrizioni e i certificati)
1.
Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell’anagrafe è
competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica
osservando le disposizioni di cui all’articolo 78.
Capo
IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Articolo
83
(Concorso di sanzioni)
1.
Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive
stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni
di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato,
l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative di
contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente è stata già applicata
una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella
interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della
sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della
durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.
Articolo
84
(Comunicazioni
alle autorità di controllo o di vigilanza)
1.
Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza
irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del
giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la
vigilanza sull’ente.
Articolo
85
(Disposizioni
regolamentari)
1.
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto legislativo, il ministro della giustizia adotta le disposizioni
regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito
amministrativo, che concernono:
a) le modalità di formazione e
tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento
dell’Anagrafe nazionale;
c) le altre attività necessarie
per l’attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è
reso entro trenta giorni dalla richiesta.