La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in
materia di esami di Stato e di Universita', e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2896):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Moratti) il 15
aprile 2004.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in
sede referente, il 16 aprile 2004, con il parere delle commissioni 1ª (per
presupposti di costituzionalita), 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 20 aprile 2004.
Esaminato dalla 7ª commissione il 20, 27, 28 aprile 2004; 4 e 5 maggio
2004.
Esaminato in aula il 6 e 18 maggio 2004 e approvato il 19 maggio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5015):
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura,
scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente,
il 20 maggio 2004, con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 20 e 25 maggio 2004.
Esaminato in aula il 25 maggio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 26
maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2896-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Beni culturali), in sede referente, il 26
maggio 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione il 26 maggio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 17.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97
All'articolo 1:
al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) e' inserito
il seguente:
"A-4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di
laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di
cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24";
al punto B.3):
dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura
del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)";
alla lettera c), le parole: "titolo di specializzazione" sono sostituite
dalle seguenti: "titolo per l'accesso alla classe di concorso, area
disciplinare o posto";
alla lettera e), sono premesse le parole: "a decorrere dall'anno
scolastico 2005-2006" e, dopo le parole: "il servizio prestato nelle
scuole italiane all'estero", sono inserite le seguenti: "e nelle scuole
materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica
nei Paesi appartenenti all'Unione europea";
la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei
comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole
minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si
intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e'
collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare"; la
lettera i) e' soppressa;
il punto C.3) e' sostituito dal seguente:
"C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in
aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera
A), sono attribuiti punti 3";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su
domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per
l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata
presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria
per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da
presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento
nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della
cancellazione";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo
livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi
provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a
conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a
seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante";
al comma 4, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico
2004-2005" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno
scolastico 2005-2006" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle
graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno
2004";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono
inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della
musica, purche' in possesso di un diploma di conservatorio in
uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004,
360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Piano pluriennale di nomine). - 1. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze,
e' adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel
corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e
vacanti.
2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere,
corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che
sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: "c-bis) agli
insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi
dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e
2002, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella
scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto, successivamente e in conformita' alle modalita' di
formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto
legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del
2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio
di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneita' e che
abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della
legge n. 53 del 2003, le universita' istituiscono, nell'ambito delle
proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del
titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli
insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o
idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del
decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53
del 2003, sono definite le modalita' di formazione per consentire ai
docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di
insegnamento dal P settembre 1999 alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e
diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca impartisce alle universita' precise
disposizioni relative alle modalita' di attuazione dei corsi, definendo il
numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione
delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'
attivita' lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su
tutto il territorio nazionale";
al comma 4, dopo le parole: "presso i conservatori", sono inserite
le seguenti: "ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo
strumento musicale, nonche' per educazione musicale nella scuola
secondaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto anche
conto dei criteri di cui al comma 3";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A,
istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6
ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso,
all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le
relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di
crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri
di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7";
al comma 7, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le
seguenti: ", 1-bis";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida
l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame
finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio
2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 15
del 20 febbraio 2001, purche' abbiano maturato il requisito sulla durata
del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della
medesima legge n. 306".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Graduatorie dell'AFAM). - 1. I docenti precari che hanno
prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche
graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e
culturali da svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo). - 1. Con
specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola, e' determinato, entro il limite massimo del 20 per
cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi
di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai
docenti di ruolo in educazione musicale, purche' gia' inseriti in
graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di
servizio su tali cattedre".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su
posti di sostegno). - 1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di
specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del
direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi
del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999,
pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n 29 del 13 aprile 1999, nonche' con decreti dirigenziali 2
aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e
n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative
graduatorie di merito, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda
in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli
aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il
predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su
posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato
e' detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme
vigenti.
Art. 3-ter. - (Accesso con riserva). - 1. A decorrere dall'anno scolastico
2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione
all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi
di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda
di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente
decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro
che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della
specializzazione nel sostegno, purche' abilitati, possono presentare
domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle
scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei
punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verra'
effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui
termine e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresi' iscritti
con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai
corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del
presente decreto, limitatamente all' ultimo scaglione previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
Art. 3-quater. - (Proroga dell'utilizzazione di personale) - 1. Al fine di
garantire la continuita' della formazione universitaria agli iscritti ai
corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le
competenze acquisite, e' prorogata l'utilizzazione, presso le suddette
strutture universitarie, del personale della scuola elementare e
secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe
dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n 44.
Allo stesso scopo e fino al medesimo
termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1
della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i
docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano
essere utilizzati, per le finalita' del comma 4 dello stesso articolo 1,
per periodi superiori ad un quinquennio.
In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge
28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalita' e delle
competenze gia' acquisite dal personale che ha svolto funzioni di
supervisore di tirocinio".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "alla riforma", sono inserite le seguenti: "introdotta
dal regolamento" e le parole: "entro la seconda sessione ordinaria
dell'anno accademico 2002-2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro
l'anno accademico 2002-2003";
al comma 2, le parole: "del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui al decreto".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Idoneita' a professore associato). - 1. A decorrere
dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita
l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi
giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti
preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di
giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati
dalle universita' nel ruolo dei professori associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati
alle universita' interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere
sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "e fino alla realizzazione della riforma stessa"
sono soppresse e dopo le parole: "non si tiene conto" sono inserite le
seguenti: ", salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma
53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,";
al comma 2, le parole: "e fino alla riforma di cui al comma 1" sono
soppresse.
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Proroga del Consiglio universitario nazionale). -
1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino,
il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua
composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo
Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005".