La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso,
ragguagliata a nonna dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa";
b) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria con-giunta a pena
detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso,
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa";
c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a
due anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della
pena detentiva rimanga sospesa";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato
riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la
sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando
sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il
colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel
quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria
ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il
termine di un anno".
Art. 2.
1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "conseguenze dannose o
pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato
comunque non superiore alla durata della pena sospesa";
b) al secondo comma, le parole: ", salvo che cio' sia impossibile"
sono soppresse;
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La disposizione del secondo comma non si applica qualora la
sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del
quarto comma dell'articolo 163".
Art. 3.
1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "almeno tre anni";
b) al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle
seguenti: "almeno otto anni";
c) al terzo comma, la parola: ", pari-menti," e' soppressa;
d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
"Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena
ai sensi dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine
di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre
il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena
ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e'
concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo
quarto comma, pur-che' sussistano le altre condizioni previste dal
presente articolo".
Art. 4.
1. All'articolo 180 del codice penale le pa-role: "cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "sette anni" e le parole: "tre anni"
sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale
il giudice dispone che il condannato svolga attivita' non retribuita
a favore della collettivita' osservando, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1880):
Presentato dal sen. Carli il 6 dicembre 2002.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 21 gennaio 2003 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 3,
10, 16 e 21 luglio 2003.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede
deliberante, il 7 agosto 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
30 settembre 2003 e approvato il 15 ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4398):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 22 ottobre 2003 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione l'11, 17 dicembre 2003;
14, 20, 21 gennaio 2004 e il 4 febbraio 2004.
Esaminato in aula il 10 maggio 2004 e approvato, con
modificazioni, il 12 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 1880-B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 24 maggio 2004 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 25 maggio 2004 e
approvato il 26 maggio 2004.
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