LEGGE 11 Giugno 2004 , n. 145 - Modifiche   al   codice   penale  e  alle  relative  disposizioni  di coordinamento  e  transitorie  in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato.

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  All'articolo  163 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al  primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso  di  sentenza  di  condanna  a  pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva  non  superiore  a  due anni, quando la pena nel complesso,
ragguagliata  a nonna dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il
giudice  puo'  ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa";
   b) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso  di  sentenza  di  condanna  a pena pecuniaria con-giunta a pena
detentiva  non  superiore  a  tre anni, quando la pena nel complesso,
ragguagliata  a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il
giudice  puo'  ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa";
   c)  al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso  di  sentenza  di  condanna  a  pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva  non  superiore  a  due anni e sei mesi, quando la pena nel
complesso,  ragguagliata  a  norma dell'articolo 135, sia superiore a
due  anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della
pena detentiva rimanga sospesa";
   d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
   "Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato
riparato  interamente  il  danno,  prima che sia stata pronunciata la
sentenza  di  primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando
sia   possibile,   mediante   le  restituzioni,  nonche'  qualora  il
colpevole,  entro  lo  stesso  termine  e fuori del caso previsto nel
quarto  comma  dell'articolo  56,  si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente  per  elidere  o  attenuare  le  conseguenze  dannose o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione  della  pena,  determinata  nel  caso di pena pecuniaria
ragguagliandola  a  norma  dell'articolo  135, rimanga sospesa per il
termine di un anno".
 
        
      
                               Art. 2.
   1.  All'articolo  165 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "conseguenze  dannose  o
pericolose  del  reato"  sono  inserite le seguenti: ", ovvero, se il
condannato   non   si  oppone,  alla  prestazione  di  attivita'  non
retribuita  a  favore  della  collettivita'  per un tempo determinato
comunque non superiore alla durata della pena sospesa";
   b) al secondo comma, le parole: ", salvo che cio' sia impossibile"
sono soppresse;
   c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
   "La  disposizione  del  secondo  comma  non  si applica qualora la
sospensione  condizionale  della pena sia stata concessa ai sensi del
quarto comma dell'articolo 163".
 
        
      
                               Art. 3.
   1.  All'articolo  179 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "almeno tre anni";
   b) al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle
seguenti: "almeno otto anni";
   c) al terzo comma, la parola: ", pari-menti," e' soppressa;
   d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
   "Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena
ai  sensi  dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine
di  cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre
il termine di sospensione della pena.
   Qualora  sia stata concessa la sospensione condizionale della pena
ai  sensi  del  quarto  comma dell'articolo 163, la riabilitazione e'
concessa  allo  scadere  del  termine  di  un anno di cui al medesimo
quarto  comma,  pur-che'  sussistano le altre condizioni previste dal
presente articolo".
 
        
      
                               Art. 4.
   1.  All'articolo  180  del codice penale le pa-role: "cinque anni"
sono  sostituite dalle seguenti: "sette anni" e le parole: "tre anni"
sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
 
        
      
                               Art. 5.
   1.  Dopo  l'articolo  18  delle  disposizioni  di  coordinamento e
transitorie del codice penale e' inserito il seguente:
   "Art.  18-bis.  Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale
il  giudice dispone che il condannato svolga attivita' non retribuita
a  favore  della  collettivita' osservando, in quanto compatibili, le
disposizioni  degli  articoli  44,  54,  commi  2, 3, 4 e 6, e 59 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
 
        
      
                               Art. 6.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 11 giugno 2004
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                              LAVORI PREPARATORI
 
          Senato della Repubblica (atto n. 1880):
 
              Presentato dal sen. Carli il 6 dicembre 2002.
              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il 21 gennaio 2003 con parere della commissione
          1ª.
              Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 3,
          10, 16 e 21 luglio 2003.
              Assegnato  nuovamente  alla  2ª  commissione,  in  sede
          deliberante, il 7 agosto 2003.
              Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
          30 settembre 2003 e approvato il 15 ottobre 2003.
 
          Camera dei deputati (atto n. 4398):
 
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il 22 ottobre 2003 con parere della commissione
          I.
              Esaminato  dalla II commissione l'11, 17 dicembre 2003;
          14, 20, 21 gennaio 2004 e il 4 febbraio 2004.
              Esaminato  in  aula  il 10 maggio 2004 e approvato, con
          modificazioni, il 12 maggio 2004.
 
          Senato della Repubblica (atto n. 1880-B):
              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          deliberante, il 24 maggio 2004 con parere della commissione
          1ª.
              Esaminato  dalla  2ª  commissione  il  25 maggio 2004 e
          approvato il 26 maggio 2004.

 

 
 

 

 

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