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Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Articolo
1.
(Contenuto
della delega).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
l'osservanza dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu’ decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche’
la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei
magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli
uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare
la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
nonche’ in tema di aggiornamento professionale e formazione dei
magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in
carica dei consigli giudiziari, nonche’ istituire il Consiglio direttivo
della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina
relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione,
nonche’ modificare la disciplina in tema di incompatibilita’, dispensa dal
servizio e trasferimento d'ufficio;
g)
prevedere forme di pubblicita’ degli incarichi extragiudiziari conferiti
ai magistrati di ogni ordine e grado.
2.soppresso
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal
novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto nei successivi
articoli.
4. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 1,uno o piu’ decreti legislativi
recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo
comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei princi’pi e
dei criteri direttivi di cui all'articolo 10, la necessaria disciplina
transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi
incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma
divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.
5. Gli schemi dei decreti legisl ativi adottati nell'esercizio delle
deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed
alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.
6. Le disposizioni previste dal comma 5 si
applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal
caso il termine per l'espressione del parere e’ ridotto alla meta’.
7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla
data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, puo’ emanare
disposizioni correttive nel rispetto dei princi’pi e dei criteri direttivi
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Articolo. 2.
Sostituirlo con il seguente:
"Articolo. 2 (Princi’pi e criteri direttivi).
1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti
princi’pi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) che sia bandito annualmente un concorso
per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella
domanda, a pena di inammissibilita’, se intendano accedere ai posti nella
funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; 2) che il
concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate
dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, nonche’
nelle materie attinenti al diritto dell'economia; 3) che la commissione di
concorso sia unica e che sia nominata dal ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da
magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di
secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di
sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto
di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione
di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni
le funzioni direttive giudicanti di legittimita’ ovvero le funzioni
direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un
magistrato che eserciti funzioni di legittimita’; che il numero dei
componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei
candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1)
della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia
tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati; 4) che,
al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al
numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di
prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilita’ dei
posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta; b) prevedere
che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni
giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di
specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e successive modificazioni, stabilendo
inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto
previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei
posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore
giudiziario; 2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 3) hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione forense; 4) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso,
funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 5)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le
funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e
senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; 6) hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n.162; c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le
prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato
debba essere positivamente valutato nei test di idoneita’
psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in
relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d) prevedere che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente
a data fissa, e cioe’ nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre
di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali
si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che
l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire
l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo; 2) non
possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati gia’ dichiarati
non idonei per tre volte; e) prevedere che, dopo il compimento del periodo
di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di
merito e di legittimita’ e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado; 2)
funzioni requirenti di primo grado; 3) funzioni giudicanti di secondo
grado; 4) funzioni requirenti di secondo grado; 5) funzioni semidirettive
giudicanti di primo grado; 6) funzioni semidirettive requirenti di primo
grado; 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado; 8) funzioni
semidirettive requirenti di secondo grado; 9) funzioni direttive
giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato; 10)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; 11) funzioni
giudicanti di legittimita’; 12) funzioni requirenti di legittimita’; 13)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita’; 14) funzioni
direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimita’; 15) funzioni
direttive superiori apicali di legittimita’.
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in
aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico
in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura,
fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano
essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo
grado; 2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni
dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere
svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; 3) che, dopo tre
anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per
titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte
funzioni di legittimita’; che al concorso per titoli ed esami, scritti e
orali, per le funzioni di legittimita’ possano partecipare anche i
magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno
esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado; 4) che il Consiglio
superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di
legittimita’ all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni
semidirettive o direttive previo concorso per titoli; 5) le modalita’ dei
concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti
dalla presente legge, nonche’ i criteri di valutazione, stabilendo, in
particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con
l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di
piu’ provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione
orale sui temi attinenti alle stesse; 6) che i magistrati che in
precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore
all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza
disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a
quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere
h) e i); g) prevedere che:
1) entro il terzo anno di esercizio delle
funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di
tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi
dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti
vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2; 2) la commissione
esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6); 3) entro il
terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo
l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare
a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura,
per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver
frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione
al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2; 4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l),
numero 5); 5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con
priorita’ assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di
funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3); 6) fuori dai casi indicati
ai numeri 1 e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia
consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa; 7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e
viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario
avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; h) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano
quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e
di magistrato di sorveglianza; 2) funzioni requirenti di primo grado siano
quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni; 3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di
consigliere di corte di appello; 4) funzioni requirenti di secondo grado
siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello
nonche’ quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia; 5)
funzioni giudicanti di legittimita’ siano quelle di consigliere della
Corte di cassazione; 6) funzioni requirenti di legittimita’ siano quelle
di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; 7)
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il
conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 8)
funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il
conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 9)
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di
presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il
conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni; 10)
funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado
da non meno di sei anni; 11) funzioni direttive giudicanti di primo grado
siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per
i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di
secondo grado da non meno di cinque anni; 12) funzioni direttive
requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica
presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 13) funzioni
direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di
tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei
tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A)
allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di
procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L)
allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le
funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 15) funzioni direttive
giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di
appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimita’ da almeno
cinque anni; 16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano
quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore
nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimita’ da almeno cinque anni; 17) le funzioni indicate ai numeri 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 possano essere conferite esclusivamente
ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora
quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a
riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano
stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera
f), numero 4), ultima parte; 18) i magistrati che abbiano superato il
concorso per le funzioni di legittimita’ possano partecipare ai concorsi
per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14; che l'avere esercitato funzioni di legittimita’
giudicanti o requirenti costituisca, a parita’ di graduatoria, titolo
preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati
rispettivamente al numero 13) e al numero 14); i) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di
legittimita’ siano quelle di presidente di sezione della Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni giudicanti di legittimita’ da almeno quattro anni;
2) le funzioni direttive requirenti di legittimita’ siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni requirenti di legittimita’ da almeno quattro anni; 3)
le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita’ siano quelle di
presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
giudicanti di legittimita’; 4) le funzioni direttive superiori requirenti
di legittimita’ siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di
cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita’; 5) le
funzioni direttive superiori apicali di legittimita’ siano quelle di primo
Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
giudicanti di legittimita’; 6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2)
possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei
requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un
apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), n. 4), ultima
parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri
3) 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in
possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte; l)
prevedere che:
1) annualmente i posti vacanti nella funzione
giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto
dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera
g), numero 3) e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito
delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle
domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno
tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo
l'anzianita’ di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi
della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a
concorso per l'accesso in magistratura; 2) annualmente i posti vacanti
nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel
rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla
lettera g), numero 1) e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile,
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado,
vengano assegnati, secondo l'anzianita’ di servizio, ai magistrati che ne
facciano richiesta ai sensi della lettera g) numero 1) e, per la parte
residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura:
3) annualmente tutti i posti vacanti nella
funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi
giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del
consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di
secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura con le seguenti modalita’:
3.1) per il 40 per cento, i posti siano
assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione
alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f),
numero 2), prima parte; 3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati
ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio
finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che
risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla
lettera f), numero 2), seconda parte; 3.3) i posti di cui al numero 3.1),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al
numero 3.2) ed espletato nello stesso anno; 3.4) i posti di cui al numero
3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo
l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi
ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire
dettagliata motivazione e, a parita’ di graduatoria, secondo l'anzianita’
di servizio; 3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti
di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni; 3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede
indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento
dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro
domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 3.8)
il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la
laboriosita’ con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi
dei numeri 3.6) e 3.7); 4) annualmente tutti i posti vacanti nella
funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi
giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del
consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di
secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura con le seguenti modalita’:
4.1) per il 40 per cento, i posti siano
assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione
alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f),
numero 2), prima parte; 4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati
ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio
finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che
risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla
lettera f), numero 2), seconda parte; 4.3) i posti di cui al numero 4.1),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al
numero 4.2) ed espletato nello stesso anno; 4.4) i posti di cui al numero
4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo
l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi
ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire
dettagliata motivazione e, a parita’ di graduatoria, secondo l'anzianita’
di servizio; 4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti
di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni; 4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede
indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento
dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro
domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 4.8)
il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la
laboriosita’ con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi
dei numeri 4.6) e 4.7); 5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
giudicanti di legittimita’ ovvero le funzioni direttive giudicanti di
secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di
legittimita’, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura; 6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
requirenti di legittimita’ ovvero le funzioni direttive requirenti di
secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di
legittimita’, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura; 7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di
legittimita’, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di
legittimita’ di provenienza presentate dai magistrati che esercitino
funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro
riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico
rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalita’:
7.1) per il 60 per cento, i posti siano
assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre
anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni
giudicanti di legittimita’ presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto dalla lettera f), n. 3); 7.2) per il 40 per cento i posti
siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto
diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur
non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre
anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di
legittimita’ presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3); 7.3) i posti di
cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso
anno; 7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel
concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso
anno; 7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di
legittimita’, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4)
secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per
titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi
ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire
dettagliata motivazione e, a parita’ di graduatoria, secondo l'anzianita’
nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianita’ di servizio;
8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di
legittimita’, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
legittimita’ da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura; 9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di
legittimita’, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di
legittimita’ di provenienza presentate dai magistrati che esercitino
funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro
riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico
rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalita’:
9.1) per il 60 per cento, i posti siano
assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre
anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni
requirenti di legittimita’ presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto dalla lettera f), numero 3); 9.2) per il 40 per cento i
posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano
svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che,
pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le
funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di
legittimita’ presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3); 9.3) i posti di
cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove
possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso
anno; 9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel
concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso
anno; 9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di
legittimita’, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4)
secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per
titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi
ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire
dettagliata motivazione e, a parita’ di graduatoria, secondo l'anzianita’
nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianita’ di servizio;
10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di
legittimita’, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
legittimita’ da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura; 11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini
dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il
profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attivita’ prestata dal
magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da
specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a
campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso
adottati nonche’ dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della
complessita’ dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti
adottati, delle risultanze statistiche relative all'entita’ del lavoro
svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui
risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto
a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo
stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile,
i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo
del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla
valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame
e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento
sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto
l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini
dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la
Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via
preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
m) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi
consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri
9) e 10), dei titoli, della laboriosita’ del magistrato, nonche’ della sua
capacita’ organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e
l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il
quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato
dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, propone le nomine al ministro della giustizia per il concerto;
sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto
previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni; il ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in
sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il
conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con
il concerto o con il parere previsto al numero 3; 2) i concorsi per gli
incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle
commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosita’ del
magistrato, nonche’ della sua capacita’ organizzativa; la commissione
comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei
candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti
ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli
giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, assegna
l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante
all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e
determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a
parita’ di graduatoria, secondo l'anzianita’ nelle funzioni di
legittimita’ ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianita’
di servizio; 3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati
nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la
durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del
Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del
Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due
anni; 4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3),
possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di
uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per
incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto
di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo
11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente
numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e
quelle di primo grado elevato; 5) alla scadenza del termine di cui al
numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in
assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi
di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da
ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero
in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 6) gli
incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano
carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni; 7) il
magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere
del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di
altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di
primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza
nonche’ di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal
distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale; 8) alla scadenza del
termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni
semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di
altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato
alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria
provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il
bilancio dello Stato; 9) sia istituita una commissione di esame alle
funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti,
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di
legittimita’, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di legittimita’ e da due magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di secondo grado, nonche’ da tre professori universitari di
prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura; 10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni
direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da
un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di
legittimita’, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni
requirenti di legittimita’ e da due magistrati che esercitino le funzioni
requirenti di secondo grado, nonche’ da tre professori universitari di
prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura; 11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano
individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della
verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o
semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle
lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o
semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o
semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di
diretta collaborazione del ministro della giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice
capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le
disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni
semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa
esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei
procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la
cui presidenza e’ messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini
dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale
antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo
76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n.12; n) prevedere che le disposizioni dei
numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il
conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla
scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia
esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere
per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in
distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del
codice di procedura penale; o) prevedere che, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato
all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il
ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime
funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva
extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso
la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione
o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante,
appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui
e’ ubicato il distretto presso cui e’ posta la sede di provenienza nonche’
in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, e’ ubicato
il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e’ stato
eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per
mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore
della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il
periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati
collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del
Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non
possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive
modificazioni.
p) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere l) e m)
siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino
all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento; 2) i
componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che
esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita’, non siano
immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima
che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico; q) prevedere
che:
1) la progressione economica dei magistrati
si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianita’,
salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore
trattamento economico eventualmente conseguito:
1.1) prima classe: dalla data del decreto di
nomina a sei mesi; 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni; 1.3) terza
classe: da due a cinque anni; 1.4) quarta classe: da cinque a tredici
anni; 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni; 1.6) sesta classe: da
venti a ventotto anni; 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi; 2) i
magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f),
numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianita’; 3) i
magistrati che conseguono le funzioni di legittimita’ a seguito dei
concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di
anzianita’; r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio
presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo
massimo di dieci anni, con facolta’ di proroga del predetto termine per
non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio
e comunque con possibilita’ di condurre a conclusione eventuali processi
di particolare complessita’ nei quali il magistrato sia impegnato alla
scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai
magistrati per i quali e’ in scadenza il termine di permanenza di cui
sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il
termine di scadenza; s) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo
dell'ufficio giudiziario la titolarita’ e la rappresentanza dell'ufficio
nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i
rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche’ la competenza ad
adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita’
giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di
magistratura ed il suo stato giuridico; 2) siano indicati i criteri per
l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria
delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del
suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri
di spesa, definendone i limiti; 3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio
di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale
amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo
dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita’ e gli sia
attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 4) entro trenta
giorni dall'emanazione della direttiva del ministro della giustizia di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e comunque
non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio
giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria
predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le
priorita’, il programma delle attivita’ da svolgersi nel corso dell'anno;
il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio
di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al
programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o
esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
indispensabili per la funzionalita’ dell'ufficio giudiziario, siano
attribuiti al ministro della giustizia, specificandone condizioni e
modalita’ di esercizio, poteri di intervento in conformita’ a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo numero 165 del 2001,
nonche’ poteri decisionali circa le rispettive competenze.
t) prevedere che:
1) presso le corti di appello di Roma,
Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei
servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore
tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal ministro
della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e
controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai
servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del
distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,
nonche’ i compiti di programmare la necessita’ di nuove strutture tecniche
e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche’ di
pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente,
alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale
nel rapporto tra i cittadini e la giustizia; 2) per ciascuna corte di
appello di cui al numero 1):
2.1) sia istituita una struttura
tecnico-amministrativa di supporto all'attivita’ del direttore tecnico,
composta da 11 unita’, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2,
3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla
posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche,
in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale
tecnico estraneo all'Amministrazione; 2.2) le strutture di cui al numero
2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione
finanziaria.
2. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
princi’pi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione come ente autonomo
della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica
stabilmente preposta:
1) all'organizzazione e alla gestione del
tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; 2)
all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di
formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i
profili tecnico, operativo e deontologico; 3) alla promozione di
iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca; 4)
all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli
accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria; b)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di
autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi
personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da
altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unita’, con
risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero; c)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due
sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra
all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati; d)
prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia
articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola
superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici
giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un
ufficio corrispondente a quello di prima destinazione; e) prevedere
modalita’ differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della
diversita’ delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori
saranno chiamati a svolgere; f) prevedere che nelle sessioni presso la
Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano
insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti
secondo princi’pi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti
assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola; g) prevedere che
per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore
giudiziario; h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da
parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore
nel corso dello stesso, una valutazione di idoneita’ all'assunzione delle
funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della
magistratura delibera in via finale; i) prevedere che, in caso di
deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un
ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che
da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto
di impiego; l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia
diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo
Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso
delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un
magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal
Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici
anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale
forense, da un componente professore universitario ordinario in materie
giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro
nominato dal ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del
comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti
del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal
Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non
siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni
di concorso per uditore giudiziario; m) prevedere un comitato di gestione
per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione
annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto
analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i
criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile
sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo
svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito
di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola
selezionando i tutori nonche’ i docenti stabili e quelli occasionali;
prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da
un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati
dal comitato direttivo di cui alla lettera l); n) prevedere che, nella
programmazione dell'attivita’ didattica, il comitato direttivo di cui alla
lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della
magistratura, del ministro della giustizia, del Consiglio nazionale
forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, nonche’ delle proposte dei componenti del Consiglio
universitario nazionale esperti in materie giuridiche; o) prevedere
l'obbligo del magistrato di partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano
comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici
giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a
quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente
periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del
magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a
funzioni superiori con facolta’ del capo dell'ufficio di rinviare la
partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi; p)
stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia
formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e
di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la
tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato,
al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio
superiore della magistratura; q) prevedere che il magistrato, il quale
abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati
dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi
trascorso almeno un anno; r) prevedere che vengano istituite sino a tre
sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza
interregionale; s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in
magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1,
lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore
della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da
loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della
magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di
idoneita’ per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che,
in caso di esito negativo, il giudizio di idoneita’ debba essere ripetuto
per non piu’ di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio
e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si
applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, come modificato ai sensi del comma 6,
lettera o), del presente articolo; t) prevedere che i magistrati, i quali
non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
legittimita’, dopo avere frequentato con esito positivo l'apposito corso
di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della
magistratura a valutazioni periodiche di professionalita’, desunte dall'attivita’
giudiziaria e scientifica, dalla produttivita’, dalla laboriosita’, dalla
capacita’ tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilita’ alle esigenze del
servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia,
nonche’ dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le
valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento
del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed
alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di
valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la
valutazione debba essere ripetuta per non piu’ di due volte, con
l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che,
in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi
l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, come modificato ai sensi del comma 6,
lettera o), del presente articolo; u) prevedere che, per i magistrati che
hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo
grado o di legittimita’ e non abbiano ottenuto i relativi posti, la
commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della
magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneita’, non devono
essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalita’.
3. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti
princi’pi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di
diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni
direttive giudicanti di legittimita’, da un magistrato che eserciti
funzioni direttive requirenti di legittimita’, da due magistrati che
esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimita’ in servizio
presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive
funzioni requirenti di legittimita’ in servizio presso la Procura generale
della Corte di cassazione, da un professore ordinario di universita’ in
materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della
professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per
le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36; b) prevedere che i componenti non togati del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati,
rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio
nazionale forense; c) prevedere che membri di diritto del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il
Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio
nazionale forense; d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio
segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non
togati, ed un segretario; e) prevedere che al Consiglio direttivo della
Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni
dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso
le corti d'appello; f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti
d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a
trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri
di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso
gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui
uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra
gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della
professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il
distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su
cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza
qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonche’ da un
rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
g) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre
trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette
magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro
membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in
materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni
di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio
regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la
maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del
distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al
medesimo consiglio, nonche’ da un rappresentante eletto dai giudici di
pace del distretto nel loro ambito; h) prevedere che i componenti
supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati
che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel
distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di
cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre
categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g); i) prevedere
che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati,
rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio
universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli
avvocati del distretto e dei presidi delle facolta’ di giurisprudenza
delle universita’ della regione; l) prevedere che membri di diritto del
consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della
corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati
avente sede nel capoluogo del distretto; m) prevedere che il consiglio
giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga
a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i
componenti non togati, ed un segretario; n) prevedere che il consiglio
giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano
essere immediatamente confermati; o) prevedere che l'elezione dei
componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico
distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti
togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile,
cosi’ da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni
giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei
distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati quattro
seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a
magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che
comprendono oltre trecentocinquanta magistrati; p) prevedere che dei
componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni
giudicanti uno abbia maturato un'anzianita’ di servizio non inferiore a
venti anni; q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari
presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per
la nomina dei titolari; r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano
attribuite le seguenti competenze:
1) parere sulle tabelle proposte dai titolari
degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge; 2)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, sull'attivita’ dei magistrati sotto il profilo della
preparazione, della capacita’ tecnico-professionale, della laboriosita’,
della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque
nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza
nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovra’
acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine
degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue
funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli
avvocati avente sede nel capoluogo del distretto; 3) vigilanza sul
comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti
disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare; 4)
vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con
segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al ministro della
giustizia; 5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; 6) adozione
di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare
riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di
infermita’ da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate,
concessione di sussidi; 7) formulazione di pareri, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte
del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo,
dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici,
riammissioni in magistratura; s) prevedere che i consigli giudiziari
formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi
attribuite; t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le
disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli
giudiziari; u) prevedere la reclamabilita’ innanzi al Consiglio superiore
della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle
materie di cui alla lettera r), numero 1); v) prevedere che i componenti
designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle
riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di
cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5); z) prevedere che gli avvocati, i
professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il
consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e
deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4)
e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle
discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis,
e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
4. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti
princi’pi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della
Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il
titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua
responsabilita’ nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando
il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto
processo; b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare
un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonche’ uno o piu’
procuratori aggiunti ovvero uno o piu’ magistrati del proprio ufficio
perche’ lo coaudiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti,
per la trattazione di uno o piu’ procedimenti o nella gestione dell'attivita’
di un settore di affari; c) prevedere che il procuratore della Repubblica
determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si
uniformera’ nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai
procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per
quali tipologie di reato riterra’ di adottare meccanismi di natura
automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il
procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori
aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono
attenersi nell'adempimento della delega, con facolta’ di revoca in caso di
divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore
della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un
procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal
procuratore aggiunto cui e’ stata revocata la delega; che il provvedimento
di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli
personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare
i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi
nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse
finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle
indagini; d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo
dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma
3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n.
12, introdotto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; e) prevedere che gli atti di ufficio,
che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla liberta’
personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica
ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai
sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della
presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare personale o reale e’ richiesta in sede di convalida del fermo o
dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari
reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del
valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterra’
di dovere indicare con apposita direttiva; f) prevedere che il procuratore
della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente
delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le
informazioni sulle attivita’ dell'ufficio vengano attribuite
impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica
segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto
previsto al comma 3, lettera r), n. 3), i comportamenti dei magistrati del
proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;
g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al
fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale,
nonche’ il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera
a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando
annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore
generale presso la Corte di cassazione; h) prevedere, relativamente ai
procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; 5. Nell'attuazione
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si
attiene ai seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici
posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di
cassazione nonche’ di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla
Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con
altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello
previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione
con altrettanti posti di magistrato di tribunale; c) prevedere che della
pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette
magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non
meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a
prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo; d)
prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio
del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a
parita’ di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle
funzioni giudicanti di legittimita’; e) prevedere l'abrogazione
dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che
all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le
parole: "di appello e".
6. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti
princi’pi e criteri direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi
di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della
funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria
completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonche’
all'individuazione delle relative sanzioni; b) prevedere:
1) che il magistrato debba esercitare le
funzioni attribuitegli con imparzialita’, correttezza, diligenza,
laboriosita’, riserbo e equilibrio; 2) che in ogni atto di esercizio delle
funzioni il magistrato debba rispettare la dignita’ della persona; 3) che
anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba
tenere comportamenti, ancorche’ legittimi, che compromettano la
credibilita’ personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il
prestigio dell'istituzione; 4) che la violazione dei predetti doveri
costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste
dalle lettere c), d) ed e); c) salvo quanto stabilito dal numero 11),
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle
funzioni:
1) i comportamenti che, violando i doveri di
cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una
delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita’
di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, come
modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza
dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 2) i
comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle
parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con
il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti
di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza
nell'attivita’ giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al
capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato
destinatario delle medesime; 3) la grave violazione di legge determinata
da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti
determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi
da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della
sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di
fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e’
richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla
legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari
o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi
competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro;
l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede
l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia
derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e
laboriosita’; 4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi
in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente
dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un
collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi
provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per
esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione
legittima dell'organo competente; 5) i comportamenti che determinano la
divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonche’ la violazione del dovere di
riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari
definiti, quando e’ idonea a ledere diritti altrui; pubbliche
dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i
soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di
trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in
giudicato; 6) il tenere rapporti in relazione all'attivita’ del proprio
ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalita’
previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicita’ di notizie
attinenti alla propria attivita’ di ufficio ovvero il costituire e
l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il
rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di
equilibrio e di misura; 7) l'adozione intenzionale di provvedimenti
affetti da palese incompatibilita’ tra la parte dispositiva e la
motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile
contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; 8)
l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una
sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di
fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del
dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere
di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita’
previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come
modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono
dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi
delle lettere n) e o); 9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di
atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potesta’ riservata
dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi
costituzionali; 10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della
liberta’ personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da
negligenza grave ed inescusabile; 11) fermo quanto previsto dai numeri 3),
7) e 9), non puo’ dar luogo a responsabilita’ disciplinare l'attivita’ di
interpretazione di norme di diritto in conformita’ all'articolo 12 delle
disposizioni sulla legge in generale; d) prevedere che costituiscano
illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
1) l'uso della qualita’ di magistrato al fine
di conseguire vantaggi ingiusti per se’ o per altri; 2) il frequentare
persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque
trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subi’to
condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a
tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con
una di tali persone; 3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la
prescritta autorizzazione dell'organo competente; 4) lo svolgimento di
attivita’ incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare
concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera
b), numeri 1), 2) e 3); 5) l'ottenere, direttamente o indirettamente,
prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati,
parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o
civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso
altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale
esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro; 6) la
pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un
procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le
modalita’ con cui il giudizio e’ espresso, sia idonea a condizionare la
liberta’ di decisione nel procedimento medesimo; 7) la partecipazione ad
associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con
l'esercizio delle funzioni giudiziarie; 8) l'iscrizione o la
partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita’
di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio
delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato; 9) ogni
altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzieta’ e
l'imparzialita’ del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza; 10)
l'uso strumentale della qualita’ che, per la posizione del magistrato o
per le modalita’ di realizzazione, e’ idoneo a turbare l'esercizio di
funzioni costituzionalmente previste; e) prevedere che costituiscano
illeciti disciplinari conseguenti al reato:
1) i fatti per i quali e’ intervenuta
condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto
doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva
sola o congiunta alla pena pecuniaria; 2) i fatti per i quali e’
intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto
colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalita’
e conseguenze, carattere di particolare gravita’; 3) i fatti per i quali
e’ intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai
sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla
pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalita’ di esecuzione,
carattere di particolare gravita’; 4) altri fatti costituenti reato idonei
a compromettere la credibilita’ del magistrato, anche se il reato e’
estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puo’ essere iniziata o
proseguita; f) prevedere come sanzioni disciplinari:
1) l'ammonimento; 2) la censura; 3) la
perdita dell'anzianita’; 4) l'incapacita’ temporanea ad esercitare un
incarico direttivo o semidirettivo; 5) la sospensione dalle funzioni da
tre mesi a due anni; 6) la rimozione; g) stabilire che:
1) l'ammonimento consista nel richiamo,
espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del
magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso; 2) la
censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della
decisione; 3) la sanzione della perdita dell'anzianita’ sia inflitta per
un periodo compreso tra due mesi e due anni; 4) la sanzione della
temporanea incapacita’ ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il
magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli
conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive,
corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non
puo’ riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive
presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna; 5) la
sospensione dalle funzioni comporti altresi’ la sospensione dallo
stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della
magistratura. Al magistrato sospeso e’ corrisposto un assegno alimentare
pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico
riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla meta’, se
alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;
6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio; 7)
quando, per il concorso di piu’ illeciti disciplinari, si dovrebbero
irrogare piu’ sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore
gravita’, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile; 8) la
sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente
della Repubblica; h) prevedere che siano puniti con la sanzione non
inferiore alla censura:
1) i comportamenti che, violando i doveri di
cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una
delle parti; 2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge; 3) l'omissione, da parte dell'interessato,
della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle cause di incompatibilita’ di cui agli articoli 18
e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n.12, come modificati ai sensi della lettera p); 4) il tenere
comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti
coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialita’; 5) i comportamenti
previsti dal numero 2) della lettera c); 6) il perseguimento di fini
diversi da quelli di giustizia; 7) il reiterato o grave ritardo nel
compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; 8) la scarsa
laboriosita’, se abituale; 9) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza; 10) l'uso della qualita’ di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti; 11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza
avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio
superiore della magistratura, qualora per l'entita’ e la natura
dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita’; i)
prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianita’:
1) i comportamenti che, violando i doveri di
cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio
ad una delle parti; 2) l'uso della qualita’ di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 3) i comportamenti
previsti dal numero 2) della lettera d); l) stabilire che:
1) sia punita con la sanzione della
incapacita’ ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
l'interferenza nell'attivita’ di altro magistrato da parte del dirigente
dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave; 2) sia
punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni
l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge
ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e’
stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita’
e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita’; 3)
sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare
per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto
non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata
sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale
sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi
dell'articolo 168 dello stesso codice; m) stabilire che, nell'infliggere
una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il
trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per
la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio
appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della
giustizia. Il trasferimento e’ sempre disposto quando ricorre una delle
violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione
dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge
e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se e’
inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni; n) prevedere che,
nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una
sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del ministro della
giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove
sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e
ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla
Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via
cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione
ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto
previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera in
sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la
destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento
amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una
causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue
funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialita’;
prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di
ufficio ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, del regio decreto 31
maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della
magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie
disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione per le sue
determinazioni in ordine all'azione disciplinare; o) prevedere la modifica
dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con
funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio; p)
ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, in maniera piu’ puntuale e rigorosa prevedendo, salvo
eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entita’
dell'organico nonche’ alla diversita’ di incarico, l'incompatibilita’ per
il magistrato a svolgere l'attivita’ presso il medesimo ufficio in cui
parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il
convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria; q) equiparare gli effetti della
decadenza a quelli delle dimissioni.
7. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che
riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai
seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a) prevedere che le funzioni di pubblico
ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore
generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attivita’
di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico
ministero; b) stabilire che:
1) l'azione disciplinare sia promossa entro
due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini
preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del ministro
della giustizia; 2) entro due anni dall'inizio del procedimento debba
essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale
davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba
pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza e’ annullata in tutto
o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la
pronuncia nel giudizio di rinvio e’ di un anno e decorre dalla data in cui
vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se
i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue,
sempre che l'incolpato vi consenta; 3) il corso dei termini sia sospeso:
3.1) se per il medesimo fatto e’ iniziato il
procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e’ piu’
soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono
divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna; 3.2) se
durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di
legittimita’ costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e’
pubblicata la decisione della Corte costituzionale; 3.3) se l'incolpato e’
sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo
necessario; 3.4) se il procedimento disciplinare e’ rinviato a richiesta
dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del
suo difensore; c) prevedere che:
1) il ministro della giustizia abbia facolta’
di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il
ministro da’ comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede; 2) il Procuratore
generale presso la Corte di Cassazione abbia l'obbligo di esercitare
l'azione disciplinare dandone comunicazione al ministro della giustizia e
al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei
fatti per i quali si procede. Il ministro della giustizia, se ritiene che
l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta
al Procuratore generale, ed analoga richiesta puo’ fare nel corso delle
indagini; 3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al ministro della
giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni
fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i
presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i
fatti concernenti l'attivita’ dei magistrati della sezione o del collegio
che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare; 4) la richiesta di
indagini rivolta dal ministro della giustizia al Procuratore generale o la
comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della
magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti
l'inizio del procedimento; 5) il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se
l'azione e’ stata promossa dal ministro della giustizia, salva la facolta’
del ministro di cui al numero 2), ultimo periodo; d) stabilire che:
1) dell'inizio del procedimento debba essere
data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del
fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data
per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c).
L'incolpato puo’ farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato,
designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito,
nonche’, se del caso, da un consulente tecnico; 2) gli atti di indagine
non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al
difensore, se gia’ designato, siano nulli, ma la nullita’ non possa essere
piu’ rilevata quando non e’ dedotta con dichiarazione scritta e motivata
nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della
comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla
sezione disciplinare; 3) per l'attivita’ di indagine si osservino, in
quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione
fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei
confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e
degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133
del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai
periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366,
371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere
che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga
necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare,
possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto
segreto possa essergli opposto; prevedere altresi’ che nel caso in cui il
Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed
il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro
pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano
segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il
procedimento disciplinare per un analogo periodo; 4) per gli atti da
compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere
altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte
d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto; 5) al termine
delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui
alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del
procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia
depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato,
con facolta’ di prenderne visione e di estrarre copia degli atti; e)
prevedere che:
1) il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la
declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chieda al
presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di
discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
da’ comunicazione al ministro della giustizia delle sue determinazioni ed
invia copia dell'atto; 2) il ministro della giustizia, in caso di
richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facolta’ di
proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio
superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le
parti; 3) il ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e,
nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della
contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione; 4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo
decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai
periti; 5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico
ministero e all'incolpato nonche’ al difensore di quest'ultimo se gia’
designato ed al ministro della giustizia; 6) nel caso in cui il
Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia
richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non
luogo a procedere. Della richiesta e’ data comunicazione al ministro della
giustizia, con invio di copia dell'atto; 7) il ministro della giustizia,
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero
6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni
successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente
della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione
orale, formulando l'incolpazione; 8) decorsi i termini di cui al numero
7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare
decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi
previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del ministro della giustizia
di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei
numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione
orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione o da un suo sostituto; 9) della data fissata per la discussione
orale sia dato avviso al ministro della giustizia, il quale puo’
esercitare la facolta’ di partecipare all'udienza delegando un magistrato
dell'Ispettorato generale; 10) il delegato del ministro della giustizia
possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e
interrogare l'incolpato; f) prevedere che:
1) nella discussione orale un componente
della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione; 2)
l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di
una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia
pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilita’ della funzione
giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che
l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi; 3) la
sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che
ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti
dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli
giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli
personali nonche’ delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa
consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero,
dell'incolpato e del delegato del ministro della giustizia. Si osservano,
in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul
dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di
poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e
degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice
di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice
penale; 4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo
l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del
delegato del ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato;
questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste
alla deliberazione in camera di consiglio; 5) se non e’ raggiunta prova
sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la
sussistenza; 6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria
della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione; 7) dei
provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione
al ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini
della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione. Il ministro puo’ richiedere copia degli
atti del procedimento; g) stabilire che:
1) l'azione disciplinare sia promossa
indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o
dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto
previsto dal numero 3) della lettera b); 2) abbiano autorita’ di cosa
giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di
condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, che e’ equiparata alla sentenza di condanna, e quella
irrevocabile di assoluzione pronunciata perche’ il fatto non sussiste o
perche’ l'imputato non lo ha commesso; h) prevedere che:
1) a richiesta del ministro della giustizia o
del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione
disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori
dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a
procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura
cautelare personale; 2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non
luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione o alla sentenza
irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata,
anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche’ la misura cautelare
e’ revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione
possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di
cessazione degli effetti della misura cautelare; 3) al magistrato sospeso
sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo
periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6; 4) il magistrato
riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti,
detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se e’ prosciolto con
sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura
penale. Tale disposizione si applica anche se e’ pronunciata nei suoi
confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di
non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione, qualora, essendo
stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si
sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m); i)
prevedere che:
1) quando il magistrato e’ sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via
alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere
ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro
gravita’, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il ministro
della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo
stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura,
anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare; 2) la sezione
disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni
e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua
mancata presentazione. Il magistrato puo’ farsi assistere da altro
magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di
sospensione cautelare; 3) la sospensione possa essere revocata dalla
sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio; 4) si
applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4).
l) prevedere che:
1) contro i provvedimenti in materia di
sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della
sezione disciplinare, l'incolpato, il ministro della giustizia e il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre
ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di
procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di
sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato; 2) la Corte di cassazione decida a
sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del
ricorso; m) prevedere che:
1) il magistrato sottoposto a procedimento
penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti
gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza
irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non
luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione. Se il posto prima
occupato non e’ vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed
entro un anno puo’ chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello
originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali
concorrenti; 2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene
definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il
procedimento; 3) se e’ pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se
l'incolpato e’ assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla
rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore
alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano
corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti, detratte le somme gia’ riscosse per assegno alimentare; n)
prevedere che:
1) in ogni tempo sia ammessa la revisione
delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali e’ stata applicata una
sanzione disciplinare, quando:
1.1) i fatti posti a fondamento della
sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non
piu’ soggetta ad impugnazione; 1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo
la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli gia’
esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza
dell'illecito; 1.3) il giudizio di responsabilita’ e l'applicazione della
relativa sanzione sono stati determinati da falsita’ ovvero da altro reato
accertato con sentenza irrevocabile; 2) gli elementi in base ai quali si
chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilita’ della domanda,
essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso
l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella
inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata
e’ conseguito il trasferimento d'ufficio; 3) la revisione possa essere
chiesta dal magistrato al quale e’ stata applicata la sanzione
disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacita’ di questi,
da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;
4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di
procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilita’,
l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la
giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e
documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura; 5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3),
all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale; 6)
la revisione possa essere chiesta anche dal ministro della giustizia e dal
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui
ai numeri 1) e 2) e con le modalita’ di cui ai numeri 4) e 5); 7) la
sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e,
sentiti il ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile
l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o
senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se
risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al
giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il
procedimento disciplinare; 8) contro la decisione che dichiara
inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni
unite penali della Corte di cassazione; 9) in caso di accoglimento
dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente
decisione; 10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito
di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della
carriera nonche’ a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre
competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno
alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
8. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria
attenendosi ai seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai concorsi di cui alla
lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di
acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente
all'anno accademico 1998/1999; b) prevedere che il requisito della
partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla
lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l),
numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa
essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore
della magistratura, di cui al comma 2; c) prevedere che i magistrati in
servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data,
possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da
giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni,
previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, si realizzera’ nel limite dei posti vacanti individuati
annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di
funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formera’ la
graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale
anzianita’ di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il
mutamento e, a parita’ o in assenza di anzianita’, sulla base dell'anzianita’
di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo
l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede
in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo
grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di
quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura
penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il
rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine
di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle
funzioni; d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e
4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che,
alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), abbiano gia’ compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro
mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario; e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e
9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che,
alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), abbiano gia’ compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro
mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un
periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di
acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e
fatta salva la facolta’ di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per
l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello
giudicanti o requirenti e di quelle di legittimita’ giudicanti o
requirenti siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a
domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40
per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito
dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che gia’ esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta
salva la facolta’ di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le
assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimita’
giudicanti o requirenti siano disposte, previo concorso per titoli ed a
condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito
corso di formazione alle funzioni di legittimita’ giudicanti o requirenti
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2,
nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e
9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e
direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12),
13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero
4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il
compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad
uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni
di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici
direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando
quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i
magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al
superamento del concorso per le funzioni di legittimita’; prevedere che i
magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a
cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f),
numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi
direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche
in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni di legittimita’
giudicanti o requirenti o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti
di legittimita’ o delle funzioni direttive superiori giudicanti di
legittimita’ rispettivamente previsti nei predetti numeri; g) prevedere,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i
magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive
requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro
anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro
incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni
non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da
riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico
complessivo della magistratura; h) prevedere che, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto
il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio,
possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai
commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad
altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le
norme di cui al citato comma 1, lettera r); i) prevedere che ai posti
soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i
magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano
essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di
legittimita’ nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianita’
di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:
1) necessaria idoneita’ precedentemente
conseguita; 2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle
funzioni di legittimita’ per aver concorso a formare i collegi nelle
sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in
udienza; l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera
b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in
servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento
delle funzioni di legittimita’ ai sensi della lettera l) del presente
comma.
m) prevedere per il ricollocamento in ruolo
dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della
delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) che i magistrati in aspettativa per
mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto
dal comma 1, lettera o); 2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del
ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori
ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1,
lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 3)
che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo,
abbiano compiuto piu’ di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano
ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata
in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato; 4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano
svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno
degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero
di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all'atto del ricollocamento in
ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di Cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca
titolo preferenziale per l'attribuzione a loro domanda, da parte del
Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimita’ e
per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di
consigliere della Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale
della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per
l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e, numeri 5, 6, 7
e 8, e, se all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno
cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e, numeri 9, 10
e 13, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 5) resta
fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto
componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; n)
prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a):
1) ad eccezione di quanto previsto dal comma
1, lettere m), numeri 5 ed 8, ed o), e in via transitoria alla lettera m),
numeri 1, 2 e 3, non sia consentito il tramutamento di sede per concorso
virtuale; 2) che la disposizione di cui al numero 1 non si applichi in
caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza; 3) che nel
caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al
numero 2 non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di
provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
9. E’ abrogato l'articolo 16, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'articolo
34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. I magistrati in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a
prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al
settantacinquesimo anno di eta’.
11. In deroga ai vigenti limiti temporali di
durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-bis, comma 3,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione
nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge e’
prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di eta’
nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
12. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto
legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di legittimita’ nonche’ degli incarichi direttivi
e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel
periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera
h) n. 17 e alla lettera i) n. 6 del comma 1, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che gli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di legittimita’ non possano essere conferiti a
magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del Regio Decreto
legislativo 31 maggio 1946 n.
511, e che gli incarichi direttivi giudicanti
e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che
abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946 n. 511; b) prevedere che detta disciplina sia
adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi
uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8 milioni di euro a decorre
dall'anno 2006.
13. Aifini dell'esercizio della delega di cui
al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1.
14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si
applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare
nonche’ agli avvocati e procuratori dello Stato.
15. Dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
16. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’
decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento
del Ministero della giustizia.
Nell'attuazione della delega il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di direzioni generali
regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria; b) competenza
delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali
riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi
automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;
c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale
dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio
dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al
fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di
infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata
con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di
annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione,
ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze
professionali; d) riserva all'amministrazione centrale:
1) del servizio del casellario giudiziario
centrale; 2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di
quesiti in materia di servizi giudiziari; 3) della determinazione del
contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni,
nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; 4) dei bandi di concorso
da espletarsi a livello nazionale; 5) dei provvedimenti di nomina e di
prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; 6) del
trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei
trasferimenti da e per altre amministrazioni; 7) dei passaggi di profili
professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle
riammissioni; 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla
censura; 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo degli uffici periferici.
17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi
alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria
di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, e’ autorizzata
la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a
decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi
al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 ed euro 7.113.856
a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita’
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
19. In ogni caso, le disposizioni attuative
della delega di cui al comma 16, non possono avere efficacia prima della
data del 1o luglio 2005.
20. Ai fini dell'esercizio della delega di
cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.
21. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge
13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n.
186, con l'osservanza dei seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a) prevedere che i componenti elettivi del
Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro
anni; b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non
siano eleggibili per i successivi otto anni; c) prevedere che per
l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facolta’ di
votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.
22. Ai fini dell'esercizio della delega di
cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1.
23. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1
dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale
riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e
quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre
disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente
le modifiche a tal fine necessarie.
24. Per l'emanazione del decreto legislativo
di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo
1.
25. Il Governo provvede ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
giudiziario.
26. Il trasferimento a domanda di cui
all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive
modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo
1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati
ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con
trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle
categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
o, in mancanza, nella sede piu’ vicina e assegnazione a funzioni identiche
a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.
27. Le disposizioni di cui al comma 26
continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di
efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.
28. Le disposizioni di cui al comma 26 si
applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero
successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in
ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non e’ residente
nello stesso luogo del coniuge ovvero non e’ con il medesimo stabilmente
convivente.
29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei
commi 26 e 28 non da’ luogo alla corresponsione di indennita’ di
trasferimento.
30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e
28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
31. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo
periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 479, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci
anni".
32. All'articolo 57, comma 3, della legge 16
dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: "sei anni"
sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".
33. All'ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 86 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Entro il ventesimo giorno
dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il ministro della
giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della
giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per
l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le
assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che
si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei
procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare
la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo
presidente della Corte suprema di cassazione e dei presidenti di corte di
appello"; b) l'articolo 89 e’ abrogato; c) il comma 2 dell'articolo 76-ter
e’ abrogato.
34. Nella provincia autonoma di Bolzano
restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative
norme di attuazione, in particolare il Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
35. Ai magistrati in servizio presso gli
uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, assunti in esito a concorsi
speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneita’
degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche’ sulla durata massima
dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in
quanto compatibili con le finalita’ dello Statuto di autonomia e delle
relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di
funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati
possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi
direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonche’ mutare
dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici
giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal
comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).
36. Per le funzioni, giudicanti e requirenti,
di secondo grado, presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte
d'appello di Trento, nonche’ per le funzioni direttive e semidirettive, di
primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici
giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante
apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso
speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
37. Nella tabella A allegata al decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, alla voce relativa alla corte di appello
di Trento - sezione distaccata di Bolzano/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen;
a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano le parole:
"Lauregno/Laurein e Proves/Proveis" sono
soppresse; b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite
le parole: "Lauregno/Laurein e Proves/Proveis".
38. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 133, e’ aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. E’ istituita in Bolzano una
sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con
giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale
di Bolzano".
39. Per le finalita’ di cui al comma 1,
lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista e’ determinata in euro
1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006;
per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui
al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonche’ lettera m),
numeri 9) e 10), e’ autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per
l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.
40. Per le finalita’ di cui al comma 1,
lettera t), e’ autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno
2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529
per l'anno 2004 e euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il
trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero
2.1), nonche’ euro 32.000 per l'anno 2004 e euro 64.000 a decorrere
dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle
strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito della unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
41. Per l'istituzione e il funzionamento
della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a),
e’ autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 e euro
13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005
e euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006, per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 e euro 3.733.500 a
decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per
l'anno 2005 e euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento
economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 e euro
5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai
corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 e euro
112.400, a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro
66.000 per l'anno 2005 e euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006, per gli
oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui al comma
2, lettera m). 42. Per le finalita’ di cui al comma 3, la spesa prevista
e’ determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 e euro 607.862 a decorrere
dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 e euro 17.044 a
decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), e
euro 295.409 per l'anno 2005 e euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per
gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).
43. Per le finalita’ di cui al comma 5, la
spesa prevista e’ determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 e euro
1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.
44. Per le finalita’ di’ cui al comma 12 e’
autorizzata la spesa di tredici milioni di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia e quanto a 8 milioni di euro a
decorrere dal 2006 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro nelle
politiche sociali.
45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42
e 43, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 e euro 18.869.611 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 9.041.700, per l'anno 2005 e
euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia; b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 e euro
786.210, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2003, n 350.
46. Il ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5 anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
47. Il ministro dell'economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
48. In ogni caso, le disposizioni attuative
dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e
q), 2, 3 e 5, non possono avere efficacia prima della data del 1 luglio
2005.
49. Il Governo trasmette alle Camere una
relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai
contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente
legge".
50. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
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