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Titolo
I
La
legge
penale
Art. 1
Legalita’ del reato
e
delle pene
1)
Nessuno puo’ essere punito per un fatto che non sia previsto espressamente
come reato, in modo chiaro e determinato, da una legge dello stato, che
per esso stabilisca la pena edittale dell'ergastolo oppure della
reclusione entro limiti minimi e massimi adeguati alla gravita’ del fatto.
2) Le
pene e le altre conseguenze giuridiche del reato sono previste
espressamente dalla legge dello stato.
3) La
legge determina i casi di conversione della reclusione in altra pena
principale per il reato, anche non detentiva, e stabilisce i criteri di
ragguaglio.
Art 2
Irretroattivita’ della legge penale
1)
Nessuno puo’ essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in
cui fu commesso, non era previsto come reato.
2)
Nessuno puo’ essere sottoposto a pene o ad altre conseguenze sfavorevoli
del reato non previste da una legge in vigore al momento in cui il fatto
fu commesso.
Art 3
Successione di leggi penali
1)
Nessuno puo’ essere punito per un fatto che non e’ piu’ previsto come
reato dalla legge e, se vi e’ stata condanna irrevocabile, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali.
2) Le
disposizioni in tema di irretroattivita’ della legge penale e di
successione di leggi penali si applicano anche nel caso di dichiarazione
di illegittimita’ costituzionale.
3) Se
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la legge o le leggi
successive sono diverse, si applica quella che, valutata complessivamente
in relazione al caso concreto, e’ piu’ favorevole al reo salvo che sia
intervenuta sentenza irrevocabile. In tal caso, la pena in esecuzione non
puo’ superare il massimo della pena stabilita dalla legge piu’ favorevole.
4) Nel
caso di mancata conversione di un decreto legge le sue disposizioni piu’
favorevoli si applicano ai fatti commessi durante la sua provvisoria forza
di legge.
5) Nel
caso di conversione di un decreto legge con emendamenti si applicano le
disposizioni del comma precedente limitatamente alle norme emendate.
6)
Agli effetti della irretroattivita’ e della successione di leggi penali il
reato si considera commesso nel momento in cui e’ tenuta la condotta che
lo costituisce.
7) Le
disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di successione di
altre norme giuridiche richiamate dalla legge penale.
Art. 4
Applicabilita’ nello spazio della legge penale
1) La
norma penale italiana si applica a chiunque commette anche solo una parte
di un reato nel territorio dello stato.
2) La
norma penale italiana si applica altresi’ a chiunque commette al di fuori
del territorio italiano uno dei seguenti reati:
a)
genocidio;
b)
tratta e commercio di schiavi;
c)
attentato alla vita o all'incolumita’ del capo dello stato o di pubblici
funzionari italiani;
d)
reati contro la personalita’ dello stato e dell'Unione europea;
e)
reati di contraffazione del sigillo dello stato o dell'Unione europea e di
uso di tale sigillo contraffatto;
f)
reati di falsita’ in monete aventi corso legale nel territorio dello
stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
g)
reati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri da funzionari
e agenti della pubblica amministrazione italiana, dell'Unione europea o da
soggetti loro equiparati, ovvero delitti commessi contro gli stessi
soggetti, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o dei loro servizi;
h)
abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio attinenti a strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani;
i)
omicidio doloso, tortura, lesioni gravissime dolose, sequestro di persona
a scopo di estorsione e violenza sessuale in danno di un cittadino
italiano;
l)
ogni altro reato per il quale speciali disposizioni dell'Unione europea o
di diritto internazionale stabiliscono l'applicabilita’ della legge
italiana.
3) La
norma penale italiana si applica altresi’ a chiunque abbia commesso anche
al di fuori del territorio italiano uno dei seguenti reati, a condizione
che il soggetto attivo si trovi sul territorio italiano:
a)
produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b)
reclutamento, istruzione, utilizzazione e finanziamento di mercenari;
c)
reclutamento di persone, al fine di fare esercitare la prostituzione,
prostituzione minorile o pornografia minorile, ove il fatto sia commesso
in danno di minore degli anni 14 o con violenza o minaccia;
d)
ogni altro reato commesso all'estero contro lo stato o un cittadino
italiano, se vi sia la richiesta del ministro della giustizia oppure
l'istanza o la querela della persona offesa.
4) In
tutti i casi previsti dal presente articolo sono fatte salve le eccezioni
stabilite dal diritto pubblico interno, dal diritto dell'Unione europea e
dal diritto internazionale.
Art. 5
Rapporti con l'applicazione di leggi penali straniere
1) Per
i reati commessi all'estero la legge penale italiana non si applica se il
colpevole e’ gia’ stato condannato in altro stato dell'Unione europea e la
relativa pena e’ stata eseguita.
2)
Oltre ai casi di riconoscimento della sentenza penale straniera, nella
sentenza di condanna italiana per reati commessi all'estero si deve tener
conto, in ogni caso, della pena gia’ scontata dal soggetto per gli stessi
fatti.
3) Al
di fuori di espressa disposizione anche di fonte internazionale, alle
sentenze penali straniere di condanna o di proscioglimento il giudice puo’
dare riconoscimento:
a) per
stabilire la recidiva;
b) per
irrogare una pena accessoria prevista dalla legge italiana o per
determinare altri effetti penali o amministrativi;
c) per
applicare, secondo la legge italiana, misure di controllo cura e sostegno;
d) per
stabilire la continuazione dei reati;
e) per
farla valere agli effetti civili.
4)
L'estradizione del cittadino o dello straniero e’ concessa quando il fatto
sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, salvo gli obblighi
derivanti da norme dell'Unione europea o di diritto internazionale.
Art. 6
Principio di tassativita’
Le
norme che prevedono o escludono che un fatto costituisca reato si
applicano soltanto ai casi da esse previsti.
Art. 7
Offensivita’ del reato
La
norma che prevede un fatto come reato si applica ai soli casi in cui si e’
verificato un danno o un pericolo per l'interesse da essa specificamente
protetto.
Art. 8
Materia regolata da piu’ norme penali
1)
Quando piu’ norme penali appaiono applicabili al medesimo fatto, la norma
speciale prevale su quella generale, salvo che sia diversamente stabilito.
2)
Quando piu’ norme prevedono come reato fatti diversi che costituiscono
insieme un reato complesso, si applica soltanto la norma che prevede il
reato complesso, salvi i casi in cui la legge stabilisca diversamente.
3) In
ogni caso nessuno puo’ essere punito piu’ di una volta per il medesimo
fatto.
Art. 9
Preminenza del codice penale
1) Le
disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da
altre leggi penali, salvo che queste non prevedano espressamente una
disciplina diversa.
2)
Quando lo stesso fatto e’ preveduto come reato da norme di questo codice e
da leggi speciali preesistenti prevalgono le prime salvo che le altre
siano riaffermate come vigenti da leggi da emanare prima dell'entrata in
vigore del codice.
Art.
10
Computo e decorrenza dei termini
Quando
la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto
giuridico, il decorso del tempo si computa secondo il calendario comune e
il giorno della decorrenza non e’ calcolato nel termine.
Titolo
II
Il
reato
Art.
11
Condotta, evento, rapporto di causalita’
1)
Nessuno puo’ essere punito per un reato se non ha compiuto l'azione o
l'omissione che lo costituisce.
2)
Nessuno puo’ essere punito per un reato se la sua condotta non e’ stata
condizione necessaria dell'evento dannoso o pericoloso che lo costituisce.
3) Non
impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a
cagionarlo mediante azione.
4)
L'obbligo giuridico di impedire e’ stabilito da una espressa disposizione
di legge. Nei limiti da essa indicati, l'obbligo e’ specificato da
regolamenti, provvedimenti giurisdizionali, ordini, contratti o altre
discipline.
5) Non
risponde per omesso impedimento chi e’ privo dei poteri giuridici di
impedire l'evento che costituisce il reato commissivo.
6)
Salva diversa disposizione, quando la legge collega alla qualifica del
soggetto attivo la titolarita’ di particolari doveri o poteri giuridici,
essa indica la persona cui sono attribuiti al momento del fatto, anche se
sprovvista di regolare investitura.
7)
Nessuno puo’ essere punito quando l'evento si sarebbe verificato anche se
l'obbligo giuridico di impedimento fosse stato osservato.
8)
Nessuno puo’ essere punito quando l'evento e’ conseguenza di un fattore
eccezionale senza il quale la condotta non lo avrebbe causato, salvo che
gli atti compiuti costituiscano per se’ un reato diverso. Agli effetti
della legge penale non si considera eccezionale il fattore del quale
l'agente e’ a conoscenza.
Art.
12
Obblighi di impedimento e di intervento nelle organizzazioni complesse
1)
L'amministratore, il dirigente o il preposto all'attivita’ di
un'organizzazione complessa assume l'obbligo giuridico di impedire
l'offesa dei beni tutelati penalmente, messi a rischio dall'attivita’
dell'organizzazione o di uno dei suoi appartenenti, nei soli limiti delle
funzioni specificamente esercitate al momento del fatto. L'obbligo
giuridico di impedimento opera verso gli specifici soggetti e gli
specifici interessi rispetto ai quali sia stato assunto.
2) La
legge stabilisce i casi in cui il soggetto risponde non quale titolare
dell'obbligo giuridico di impedimento, ma per non aver sorvegliato o non
essere intervenuto per evitare reati che altri stavano commettendo.
3) Il
trasferimento di funzioni che determina la responsabilita’ penale del
delegato esclude la responsabilita’ penale del trasferente solo se e’
effettivo e lecito. La liceita’ non e’ esclusa dalle ridotte dimensioni
dell'ente al quale si riferiscono le funzioni trasferite. La punibilita’
del trasferente e’ esclusa nei limiti e per la durata del trasferimento.
4)
Salva diversa disposizione di legge, il trasferente risponde per
l'organizzazione difettosa delle funzioni trasferite, sui presupposti e
nei limiti stabiliti da questo codice.
5) Nei
gruppi di societa’ o imprese le disposizioni dei commi che precedono si
applicano anche a chi ne esercita la direzione unitaria, per cio’ che
specificamente la riguarda.
Art.
13
Protezione e custodia di minori o incapaci
1) Il
genitore esercente la potesta’ e’ tenuto ad impedire le offese alla vita,
all'integrita’ fisica, alla liberta’ personale e sessuale del figlio
minore o incapace.
2)
Chiunque abbia, anche temporaneamente, assunto la custodia di un minore, o
di altra persona incapace di provvedere a se stessa, e’ tenuto ad impedire
le offese previste dal comma 1 nei confronti della persona in custodia, o
che la medesima possa cagionare ad altri.
Art.
14
Controllo su fonti di pericolo
1)
Chiunque abbia assunto funzioni di sorveglianza o protezione di una
persona, in rapporto ad attivita’ pericolose, e’ tenuto ad impedire le
offese alla vita e all'incolumita’ fisica della persona protetta o che la
medesima possa cagionare ad altri.
2)
Chiunque abbia, a qualsiasi titolo, il controllo di animali pericolosi o
di altre fonti di pericolo e’ tenuto ad impedire le offese che possano
derivarne alla vita, o all'incolumita’ individuale o pubblica.
Art.
15
Omesso
impedimento di reati da parte delle forze di polizia
Gli
appartenenti alle forze di polizia sono tenuti ad impedire le offese alla
vita, alla salute, all'integrita’ fisica e alla liberta’ personale e
sessuale, sempre che l'emergenza pericolosa sia attuale e strettamente
connessa alla specifica attivita’ esercitata ed essi siano muniti dei
poteri impeditivi.
Art 16
Omesso
impedimento di reati commessi col mezzo della stampa o di altri mezzi di
comunicazione
Fuori
dei casi di concorso nel reato, chi e’ tenuto al controllo della
pubblicazione o della trasmissione in base alla legge o alle disposizioni
organizzative dell'impresa risponde, per colpa, del reato commesso
dall'autore. In tal caso, la pena applicabile e’ la meta’ di quella
prevista per il reato commesso dall'autore.
Art.
17
Coscienza e volonta’ della condotta. Costringimento fisico o psichico
1)
Nessuno puo’ essere punito se la condotta che costituisce il reato non e’
compiuta con coscienza e volonta’.
2) La
condotta si considera cosciente e volontaria quando l'agente aveva il
controllo sufficiente per determinarsi a tenere una condotta diversa.
3) Se
taluno ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante
violenza o minaccia alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi,
del fatto commesso risponde l'autore della violenza o della minaccia.
Art.
18
Elemento soggettivo del reato
Nessuno puo’ essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se
non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di reato colposo espressamente
previsti dalla legge.
Art.
19
Reato
doloso
Il
reato e’ doloso quando l'agente compie la condotta attiva od omissiva con
l'intenzione di realizzare l'evento dannoso o pericoloso costitutivo del
reato, ovvero con la rappresentazione che, a seguito della sua condotta,
la realizzazione dell'evento offensivo e’ certa o altamente probabile.
Art.
20
Reato
colposo
Il
reato e’ colposo quando l'evento dannoso o pericoloso che lo costituisce
non e’ voluto dall'agente, ma si verifica come conseguenza concretamente
prevedibile di una condotta negligente, imprudente o imperita ovvero
commessa in violazione di regole cautelari stabilite da leggi,
regolamenti, ordini o discipline.
Art.
21
Reati
dolosi aggravati da una conseguenza non voluta
Quando
da un fatto previsto come reato doloso deriva un'ulteriore conseguenza non
voluta dall'agente cagionata per colpa, si applicano le regole del
concorso di reati sempre che la conseguenza ulteriore non voluta sia
prevista dalla legge come reato colposo.
Art.
22
Errore
sulla legge penale
Nessuno puo’ invocare a propria scusa l'ignoranza o l'erronea
interpretazione della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza o di
errore inevitabile.
Art.
23
Errore
sul fatto di reato e sulle cause scriminanti
1)
L'errore sul fatto costitutivo del reato o della scriminante, ovvero sugli
elementi di qualificazione del fatto o della scriminante, esclude il dolo.
Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita’ non
e’ esclusa, quando il fatto e’ previsto dalla legge come reato colposo.
2) In
caso di errore sull'elemento differenziale fra piu’ reati, l'agente e’
punito per il reato meno grave.
Art.
24
Errore
determinato dall'altrui inganno
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore e’
determinato dall'altrui inganno, ma in tal caso del fatto commesso dalla
persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
Art.
25
Offesa
di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta
1)
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per
un'altra causa, ovvero per errore di persona, e’ cagionata offesa a
persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole
risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che
voleva offendere.
2)
Sono valutate a favore dell'agente le scriminanti che sarebbero state
applicabili se il fatto fosse stato commesso in danno della persona che
voleva offendere.
3)
Qualora oltre alla persona diversa sia offesa anche quella alla quale
l'offesa era diretta, si applicano le regole sul concorso di reati. Le
stesse regole si applicano quando siano offese piu’ persone, sia o meno
compresa anche quella alla quale l'offesa era diretta.
Art.
26
Fatto
diverso da quello voluto dall'agente
1)
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per
un'altra causa, l'agente realizza un fatto di reato diverso da quello
voluto, ne risponde, per colpa, se il fatto e’ previsto dalla legge come
reato colposo.
2) Se,
oltre al reato diverso, l'agente ha realizzato anche il reato voluto,
consumato o tentato, si applicano le regole sul concorso dei reati.
Art.
27
Tassativita’ ed efficacia oggettiva delle scriminanti
1) La
scriminante e’ prevista come tale da una specifica disposizione di legge.
2) La
scriminante opera oggettivamente.
3) In
presenza di una scriminante, il fatto di reato si considera insussistente.
Art.
28
Consenso dell'avente diritto
1) E’
scriminato il fatto di chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso
della persona che puo’ validamente disporne.
2)
Salvi i limiti previsti da speciali disposizioni di legge, e’ valido il
consenso prestato da chi ha la capacita’ di comprenderne il significato e
di valutarne l'effetto.
3) Il
consenso prestato e’ revocabile fino al compimento dell'attivita’
consentita.
4)
Salvi i limiti previsti da speciali disposizioni di legge, il fatto e’
scriminato anche in caso di consenso presumibile, in ragione della sua
verosimile utilita’ obiettiva per il titolare dell'interesse, sempre che
questi non abbia manifestato il suo dissenso.
Art.
29
Esercizio di una facolta’ legittima o adempimento di un dovere
1) E’
scriminato il fatto commesso nell'esercizio di una facolta’ legittima o
nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un
ordine legittimo della pubblica autorita’.
2) Se
un fatto costituente reato e’ commesso per ordine dell'autorita’, del
reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
3)
Risponde altresi’ chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di
fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Art.
30
Difesa
legittima
1) E’
scriminato il fatto commesso da chi e’ stato costretto dalla necessita’ di
difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una
offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto
conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e
delle modalita’ concrete dell'aggressione.
2) Non
e’ scriminato il fatto di chi ha preordinato a scopo offensivo la
situazione da cui deriva la necessita’ di difesa.
Art.
31
Uso
legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica
1)
Ferme le disposizioni dei due articoli precedenti, e’ scriminato il fatto
del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio
ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, quando vi e’ costretto dalla necessita’ di respingere una
violenza o di vincere una resistenza all'autorita’ o comunque di impedire
la consumazione dei reati contro la vita, l'incolumita’ o la liberta’.
2) La
disposizione del comma precedente si applica a chiunque, legalmente
richiesto dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.
3) E’
scriminato il fatto di chi fa uso di armi perche’ e’ costretto dalla
necessita’ di difendere l'inviolabilita’ del domicilio contro
un'intromissione ingiusta, violenta o clandestina e tale da destare
ragionevole timore per l'incolumita’ o la liberta’ delle persone presenti
nel domicilio.
4) La
legge determina gli altri casi, nei quali e’ autorizzato l'uso delle armi
o di altri mezzi di coazione fisica.
Art.
32
Stato
di necessita’
1) E’
scriminato il fatto di chi e’ costretto dalla necessita’ di salvarsi dal
pericolo attuale di un danno grave alla vita, all'integrita’ fisica, alla
liberta’ individuale o alla liberta’ sessuale, pericolo da lui non
volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo.
2) La
disposizione precedente non si applica a chi ha un particolare dovere
giuridico di esporsi al pericolo.
3) La
disposizione del comma 1 di questo articolo si applica anche se lo stato
di necessita’ e’ determinato dall'altrui minaccia; in tal caso, del fatto
commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo.
Art.
33
Efficacia delle scusanti
1) La
scusante e’ prevista come tale da una specifica disposizione di legge.
2) La
scusante opera soggettivamente.
3) Il
fatto scusato non costituisce reato.
Art.
34
Buona
fede
E’
scusato chi ha commesso il fatto di reato nella ragionevole convinzione di
conformarsi a inequivoci atti della pubblica amministrazione, o al
consolidato orientamento della Cassazione, rilevanti ai fini
dell'applicazione della legge penale.
Art.
35
Attivita’ sportiva
Fuori
dei casi di liceita’ del rischio, e’ scusato chi commette il fatto di
reato nell'esercizio di un'attivita’ sportiva, nella ragionevole
convinzione di adeguarsi alla regolamentazione della specifica attivita’.
Art.
36
Informazioni commerciali
Fuori
dei casi di liceita’ dell'informazione, e’ scusato chi comunica notizie
pregiudizievoli relative ad attivita’ economiche nella ragionevole
convinzione di adeguarsi alla regolamentazione della sua specifica
attivita’.
Art.
37
Ignoranza dell'illegittimita’ dell'ordine della pubblica autorita’
E’
scusato chi ottempera ad un ordine sostanzialmente illegittimo e non
sindacabile della pubblica autorita’, sempre che la criminosita’
dell'ordine non sia manifesta o comunque nota all'esecutore.
Art.
38
Ordine
del privato
E’
scusato chi ottempera ad un ordine impartito nell'ambito di un rapporto di
lavoro di diritto privato, quando il soggetto abbia confidato
ragionevolmente sulla sua liceita’.
Art.
39
Stato
di necessita’ scusante
Fuori
dei casi di liceita’, e’ scusato chi commette il fatto di reato perche’
costretto dalla necessita’ di soccorrere un congiunto o altra persona
legata da speciali vincoli affettivi, per salvarli dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, sempre che il pericolo non sia stato
volontariamente causato dall'agente e non sia altrimenti evitabile.
Art.
40
Affidamento nel consenso altrui
Salvo
diverse disposizioni di legge, e’ scusato chi ha commesso il fatto
nell'interesse proprio, ma ragionevolmente confidando che il titolare del
bene disponibile avrebbe consentito.
Titolo
III
Il
reato tentato
Art.
41
Reato
tentato
1)
Chiunque compie atti diretti in modo oggettivamente univoco e idonei alla
realizzazione del reato e’ punito, se il reato non e’ consumato, con la
pena per esso prevista, diminuita da un terzo a due terzi.
2) Se
la pena prevista per il reato consumato e’ l'ergastolo, si applica la pena
della reclusione da dieci a 20 anni.
3) Per
la punibilita’ dei reati di attentato devono sussistere gli elementi
previsti dal comma 1 del presente articolo.
Testo
alternativo del comma 1: ´diminuita da un terzo alla meta’'.
Art.
42
Desistenza e recesso
1) E’
causa di non punibilita’ la desistenza volontaria dall'intrapresa
realizzazione del reato.
2) E’
causa di non punibilita’ l'impedimento volontario dell'evento costitutivo
del reato.
3) E’
causa di non punibilita’ il volontario adoperarsi con atti idonei a
impedire la consumazione, anche se essa non avviene per una causa diversa.
4) Nei
casi previsti dai commi precedenti, la punibilita’ dell'agente non e’
esclusa se gli atti compiuti costituiscono di per se’ un reato diverso.
Titolo
IV
Il
concorso di persone nel reato
Art.
43
Esecuzione e partecipazione nel reato
1)
Concorrono nel reato coloro che contribuiscono alla sua realizzazione con
atti di esecuzione o di partecipazione. Costituisce partecipazione la
promozione, l'organizzazione, la direzione e l'agevolazione del reato.
2)
Sono atti di promozione quelli che danno impulso all'ideazione od alla
preparazione del reato.
3)
Sono atti di organizzazione quelli di coordinamento nella preparazione del
reato.
4)
Sono atti di direzione quelli di sovrintendenza nella preparazione del
reato.
5)
Sono atti di agevolazione l'aiuto o l'assistenza che hanno reso
l'ideazione, la preparazione o l'esecuzione del reato piu’ pronte o piu’
sicure e sono prestati fornendo indicazioni, informazioni o consigli
diretti in modo obiettivamente univoco alla commissione del reato oppure
fornendo mezzi o strumenti o eliminando impedimenti oppure promettendo in
anticipo aiuto.
6)
Sono esecutori coloro i quali commettono in tutto o in parte il fatto
previsto come reato. Sono altresi’ considerati esecutori coloro i quali
nel commettere il reato si giovano dell'errore o dell'incapacita’ altrui,
anche se da essi non cagionati, ovvero coloro che con violenza o minaccia
costringono altri a commettere il reato.
Art.
44
Responsabilita’ dei concorrenti
1)
Nessuno puo’ essere punito per atti di partecipazione nel reato se non e’
stato realizzato un tentativo punibile dello stesso reato.
2) La
pena di ciascun concorrente e’ commisurata all'importanza del suo
effettivo contributo al reato e al suo grado di colpevolezza.
3) Le
cause scriminanti operano oggettivamente a favore di tutti i concorrenti.
4) Al
concorrente che non ha voluto il reato complesso realizzato da altro
concorrente, si applica la pena prevista per il reato voluto che sia
elemento costitutivo del reato complesso.
Art.
45
Circostanza attenuante. Applicazione delle circostanze
1) La
pena prevista per il reato commesso in concorso e’ diminuita per gli
agevolatori dalla circostanza attenuante che essi abbiano fornito un
contributo di rilevanza oggettivamente modesta.
2) Le
circostanze aggravanti o attenuanti sono valutate a carico o a favore
della persona alla quale si riferiscono.
Art.
46
Desistenza e recesso del concorrente
Le
cause di non punibilita’ previste dall'art. 42 si applicano al concorrente
che desistendo o recedendo impedisce volontariamente la consumazione del
reato o si adopera volontariamente e con atti idonei per impedirla.
Art.
47
Reati
associativi
1) Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai reati
associativi ed agli altri reati nei quali e’ prevista la partecipazione
necessaria di piu’ persone.
2)
Agli effetti della legge penale sono reati associativi i reati di
associazione criminale.
Titolo
V
L'imputabilita’
Art.
48
Capacita’ d'intendere e di volere
1)
Nessuno puo’ essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se
nel momento della condotta costitutiva non aveva, per infermita’, la
capacita’ d'intendere e di volere, sempre che il fatto sia stato
condizionato dalla incapacita’.
2)
Agli effetti della legge penale la capacita’ di intendere e di volere e’
intesa come possibilita’ di comprendere il significato del fatto e di
agire in conformita’ a tale valutazione.
3) Nei
casi previsti dalla legge sono applicabili le misure di controllo, cura e
sostegno rieducativo adeguate alle condizioni del soggetto.
Art.
49
Situazioni equiparate
1)
Nessuno puo’ essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato
se, nel momento della condotta costitutiva, la sua capacita’ di intendere
o di volere era ridotta, per infermita’, in misura pressoche’ totale,
sempre che il fatto sia stato condizionato dalla ridotta capacita’.
2) E’
considerato infermita’ lo stato cronico irreversibile di intossicazione da
alcol o da stupefacenti.
3) Non
e’ considerata infermita’ l'incapacita’ volontaria per ubriachezza, per
stupefazione o per altra causa.
Art.
50
Eta’
minore
1) E’
sempre considerato incapace di intendere e di volere chi, nel momento di
realizzazione della condotta costitutiva del reato, non aveva compiuto gli
anni 14.
2) Se
aveva compiuto gli anni 14, ma non i 18, il giudice, per ritenerlo capace
di intendere e di volere, deve accertare, con riferimento al tipo di reato
commesso, il raggiungimento di un sufficiente grado di maturita’
fisio-psichica corrispondente all'eta’.
Art.
51
Circostanze attenuanti
1) La
considerevole riduzione della capacita’ di intendere o di volere al
momento della condotta costituisce circostanza attenuante e comporta una
diminuzione della pena da un quarto alla meta’.
2)
Fuori del caso previsto dal comma 1, costituisce circostanza attenuante l'eta’
minore degli anni 18.
Art.
52
Stato
di incapacita’ di intendere o di volere volontario o colposo o preordinato
1)
Quando l'agente si pone volontariamente in stato di incapacita’ di
intendere o di volere, rappresentandosi come conseguenza certa o altamente
probabile di tale stato la realizzazione del fatto di reato, ne risponde
per dolo.
2)
Quando l'agente si pone volontariamente in stato di incapacita’ di
intendere o di volere nonostante la concreta prevedibilita’, come
conseguenza di tale stato, del fatto di reato, ne risponde per colpa,
sempre che il fatto sia previsto dalla legge come reato colposo.
3)
Costituisce circostanza aggravante lo stato di incapacita’ preordinato al
fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa.
TITOLO
VI
La
Pena
Capo I
La
previsione
della
pena
Sezione I
La
denominazione delle pene
Art.
53
Le
pene. Distinzione di specie
1) Le
pene stabilite per i reati si distinguono in pene principali e accessorie.
2) Le
pene principali per i reati si distinguono in detentive o restrittive
della liberta’ personale, interdittive, prescrittive e ablative.
Art.
54
Denominazione delle pene principali
1)
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della liberta’
personale, la legge comprende:
a)
l'ergastolo;
b) la
reclusione;
c) la
semidetenzione;
d) la
detenzione domiciliare;
e) la
permanenza domiciliare.
2)
Sotto la denominazione di pene interdittive la legge comprende:
a)
l'interdizione o sospensione dai pubblici uffici;
b)
l'interdizione o sospensione da una professione, da un'attivita’ di
impresa o da un mestiere;
c)
l'interdizione o sospensione dall'esercizio di funzioni gestionali o di
controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;
d) la
revoca o sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni
amministrative o altre abilitazioni;
e) la
decadenza o sospensione dalla potesta’ di genitore.
3)
Sotto la denominazione di pene prescrittive la legge comprende:
a)
l'allontanamento dalla famiglia;
b) il
divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi
o il divieto di avvicinare determinate persone;
c) la
sottoposizione a controllo;
d) il
lavoro di pubblica utilita’;
e)
l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso;
f)
l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni.
4)
Sotto la denominazione di pene ablative la legge comprende:
a) la
confisca, finalizzata alla riparazione del danno alle vittime di reati o
al ripristino dello stato dei luoghi;
b) la
pena pecuniaria prevista dalla legge per i reati di competenza del giudice
di pace.
Art.
55
Denominazione delle pene accessorie
Sotto
la denominazione di pene accessorie la legge comprende:
a) la
pubblicazione della sentenza di condanna;
b) il
divieto di emettere assegni e il divieto di utilizzare carte di credito;
c) l'incapacita’
di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) il
divieto di compiere determinate attivita’ informatiche;
e) la
confisca obbligatoria.
Sezione II
Le
pene principali detentive o restrittive della liberta’ personale
Art.
56
Ergastolo
1) La
pena dell'ergastolo comporta la privazione perpetua della liberta’
personale.
2) E’
scontata in una casa di reclusione, con l'isolamento notturno e con
obbligo di lavoro. La condanna all'ergastolo comporta l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
3) Nei
casi previsti dalla legge il condannato all'ergastolo puo’ essere ammesso
alla liberazione condizionale.
Art.
57
Reclusione
La
pena della reclusione comporta la privazione della liberta’ personale per
un tempo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad anni 20, ed e’
scontata in uno degli stabilimenti a cio’ destinati, con l'obbligo di
lavoro.
Art 58
Semidetenzione
1) La
pena della semidetenzione comporta la privazione della liberta’ personale
per almeno dieci ore al giorno negli stabilimenti a cio’ destinati e
situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La
determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in
relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
2) La
semidetenzione comporta altresi’:
a) il
divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche
se e’ stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
b) la
sospensione della patente di guida;
c) il
ritiro del passaporto, nonche’ la sospensione della validita’, ai fini
dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
d)
l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di
polizia e nel termine da essi fissato i provvedimenti relativi alle
modalita’ di esecuzione della sanzione.
Art.
59
Detenzione domiciliare
1) La
pena della detenzione domiciliare comporta la privazione della liberta’
personale ed e’ scontata nella propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.
2) Il
giudice impone limiti o divieti alla facolta’ del condannato di comunicare
con persone diverse da quelle che con lui convivono o lo assistono, anche
prevedendo l'impiego di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di
cui sia accertata la disponibilita’ da parte delle autorita’ preposte alla
verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte. Il giudice altresi’
determina ed impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio
sociale.
Art.
60
Permanenza domiciliare
1) La
pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo
di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica.
2) Il
giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di
salute del condannato, puo’ disporre che la pena venga eseguita in giorni
diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato,
continuativamente.
Sezione III
Le
pene principali interdittive
Art.
61
Interdizione o sospensione dai pubblici uffici
1) La
pena dell'interdizione dai pubblici uffici e’ perpetua e, salvo che dalla
legge sia altrimenti disposto, comporta la privazione:
a) del
diritto di elettorato attivo e passivo in qualsiasi ufficio pubblico di
tipo elettivo e di ogni altro diritto politico;
b) di
ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico
servizio, e della qualita’ ad essi inerente di pubblico funzionario;
c)
dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro
ufficio attinente alla tutela o alla cura;
d) dei
diritti, dignita’ ed altri pubblici riconoscimenti onorifici inerenti a
qualsiasi ufficio, servizio o qualita’ pubblici;
e)
degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello
stato o di un altro ente pubblico, salvo che essi traggano titolo da un
rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.
2) La
pena della sospensione dai pubblici uffici comporta che per un periodo non
inferiore a un anno ne’ superiore a cinque il condannato sia privato della
capacita’ di assumere o esercitare i predetti diritti, uffici, servizi,
qualita’, gradi, titoli e onorificenze, salvo che essi traggano titoli da
un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.
3) La
legge determina i casi nei quali l'interdizione o la sospensione dai
pubblici uffici e’ limitata ad alcuni di questi.
Art.
62
Interdizione o sospensione da una professione, da un'attivita’ di impresa,
da un mestiere
1) La
pena dell'interdizione da una professione, da un'attivita’ d'impresa o da
un mestiere comporta la decadenza dal permesso o dall'abilitazione,
autorizzazione, o licenza richiesta per l'esercizio di una professione,
un'attivita’ d'impresa o un mestiere e priva il condannato della capacita’
di esercitarli, per un periodo non inferiore a sei mesi ne’ superiore a
tre anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
2) La
pena della sospensione comporta la privazione della capacita’ del
condannato di esercitare, per un periodo non inferiore a un mese ne’
superiore a due anni, una professione, un'attivita’ d'impresa, o un
mestiere, per i quali e’ richiesto uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita’.
Art.
63
Interdizione o sospensione dall'esercizio di funzioni gestionali o di
controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese
1) La
pena dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese priva il condannato della capacita’ di esercitare, durante
l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e
direttore generale, nonche’ ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
2) La
pena della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita’ di
esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale, nonche’ ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, per un periodo
che non puo’ avere una durata inferiore a un mese ne’ superiore a due
anni.
Art.
64
Revoca
o sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o
altre abilitazioni
1) La
pena della revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o
altre abilitazioni, diverse da quelle previste dall'interdizione da una
professione, da un'attivita’ di impresa, da un mestiere comporta la
decadenza dei relativi diritti e priva il condannato della capacita’ di
esercitare le attivita’ che su questi si fondano.
2) La
pena della sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni
amministrative o altre abilitazioni diverse da quelle previste dalla
sospensione da una professione, da un'attivita’ di impresa, da un mestiere
comporta la privazione della capacita’ di esercitare le attivita’ che su
questi si fondano per un periodo che non puo’ avere una durata inferiore a
un mese ne’ superiore a due anni.
Art 65
Decadenza o sospensione dalla potesta’ di genitore
1) La
legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla
potesta’ dei genitori, con la conseguente privazione di ogni diritto che
al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme di cui al titolo
IX del libro I del codice civile.
2) La
sospensione dall'esercizio della potesta’ dei genitori importa l'incapacita’
di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore
spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I
del codice civile.
3)
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il giudice competente assume
i provvedimenti piu’ opportuni nell'interesse dei minori.
Sezione IV
Le
pene principali prescrittive
Art.
66
Allontanamento dalla famiglia
1) La
pena dell'allontanamento dalla famiglia comporta che l'imputato lasci
immediatamente la casa familiare, ovvero che non vi faccia rientro, e che
non vi acceda senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza.
L'eventuale autorizzazione puo’ prescrivere determinate modalita’ di
visita.
2) Il
giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita’ della
persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo’ inoltre interdire al
condannato l'accesso a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione
sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice
prescrive le relative modalita’ e puo’ imporre limitazioni.
3) Il
giudice puo’ altresi’ ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
favore delle persone conviventi che, per effetto della pena, rimangano
prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce
le modalita’ ed i termini del versamento. Puo’ ordinare, se necessario,
che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore
di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.
L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4) La
ingiunzione che determina l'assegno, se a favore del coniuge o dei figli,
perde efficacia qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708
del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice
civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero
al mantenimento dei figli.
5) Il
provvedimento che determina l'assegno puo’ essere modificato dal
magistrato di sorveglianza se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
Art.
67
Divieto o limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi e
diffida di avvicinare determinate persone
1) La
pena del divieto di accesso in determinati luoghi o di permanenza in essi
comporta la privazione della facolta’ di accedere o di permanere in
determinati luoghi, diversi da quelli previsti dalla pena
dell'allontanamento dalla famiglia e specificati nella sentenza di
condanna. Ove per motivi di lavoro sia necessario l'accesso o la
permanenza in determinati luoghi, il giudice puo’ limitarli secondo
modalita’ che non pregiudichino l'adempimento della prestazione
lavorativa.
2) La
pena della diffida di avvicinare determinate persone interdice al
condannato l'accesso ai luoghi da esse abitualmente frequentati, in
particolare il luogo di lavoro e il domicilio. Se la frequentazione e’
necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative
modalita’.
Art.
68
Espulsione dello straniero e divieto di reingresso nel territorio dello
stato
1) La
pena dell'espulsione dello straniero dal territorio dello stato con
divieto di reingresso e’ applicata dal giudice nei casi e per la durata
espressamente preveduti dalla legge.
2) In
nessun caso puo’ disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.
3)
Salve le eccezioni previste dalla legge, non e’ consentita l'espulsione,
nei confronti:
a)
degli stranieri minori di anni 18, fermo restando il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b)
degli stranieri in possesso della carta di soggiorno;
c)
degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado, o con il
coniuge, di nazionalita’ italiana;
d)
delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono o del loro marito convivente.
Art 69
Affidamento al servizio sociale con prescrizioni
1)
L'affidamento al servizio sociale comporta le prescrizioni della
sottoposizione a controllo e puo’ essere corredato con obbligo di
permanenza in luoghi particolari per determinate fasce orarie.
2) Il
soggetto affidato deve inoltre svolgere il programma rieducativo di studio
e di lavoro definito dal magistrato di sorveglianza su proposta del centro
di servizio sociale entro un mese dall'inizio dell'affidamento.
Art.
70
Lavoro
di pubblica utilita’
1) La
pena del lavoro di pubblica utilita’ consiste nella prestazione di
attivita’ non retribuita in favore della collettivita’ da svolgere presso
lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni
di assistenza sociale e di volontariato. La pena non puo’ essere inferiore
a un mese ne’ superiore a un anno.
2) L'attivita’
viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e
comporta la prestazione di non piu’ di sei ore di lavoro settimanale da
svolgere con modalita’ e tempi che non pregiudichino le esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Art.
71
Sottoposizione a controllo
La
pena della sottoposizione a controllo comporta:
a) il
divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione
concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di
studio, di famiglia o di salute;
b)
l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate
compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato,
presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo,
presso il comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente;
c) il
divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche
se e’ stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
d) la
sospensione della patente di guida;
e) il
ritiro del passaporto, nonche’ la sospensione della validita’, ai fini
dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
f)
l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di
polizia e nel termine da essi fissato i provvedimenti relativi alle
modalita’ di esecuzione della sanzione.
Sezione V
Le
pene principali ablative
Art.
72
Confisca. Pena pecuniaria per i reati di competenza del giudice di pace
1) La
confisca consiste nell'acquisizione allo stato di parte del patrimonio
mobiliare e immobiliare del condannato, fino a un valore pari al
risarcimento del danno, cui il condannato e’ comunque tenuto.
2)
Agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a euro 50
di pena ablativa.
3) I
beni mobili o immobili oggetto di confisca devono essere venduti
all'incanto entro un anno dalla condanna. I proventi confluiscono nel
Fondo per le riparazioni alle vittime di reati quando non sono destinati
al ripristino dello stato dei luoghi. Agli effetti della legge penale, per
ripristino dello stato dei luoghi si intende l'obbligo, a carico e spese
del condannato, di assicurare che i luoghi in cui il reato si e’
realizzato siano ricondotti ad uno stato equivalente a quello del tempo in
cui e’ iniziata la condotta illecita.
4) Per
i reati di competenza del giudice di pace, la pena della reclusione deve
essere convertita per intero in pena pecuniaria. Agli effetti della
conversione un giorno di reclusione equivale a euro 50 di pena pecuniaria.
Sezione VI
Le
pene accessorie
Art.
73
Pubblicazione della sentenza di condanna
1) La
pena della pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella
affissione di un suo estratto nel comune ove e’ stata pronunciata, in
quello ove il delitto fu commesso, in quello ove il condannato aveva
l'ultima residenza e nell'inserzione dello stesso, per una sola volta, in
uno o piu’ giornali designati dal giudice.
2) La
pubblicazione e’ eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
3) Il
giudice, considerato il rilievo del caso per l'opinione pubblica, anche in
relazione alla divulgazione di notizie durante il corso del processo, puo’
disporre che la pubblicazione avvenga per intero.
Art.
74
Divieto di emettere assegni e divieto di utilizzare carte di credito
1) La
pena del divieto di emettere assegni priva il condannato della relativa
facolta’ per un periodo che non puo’ essere inferiore a un mese ne’
superiore a un anno.
2) La
pena del divieto di utilizzo di carte di credito per acquisto o pagamento
di beni o servizi comporta la privazione delle facolta’ di adoperare carte
di credito per l'acquisto di beni o di servizi e di ricevere i relativi
pagamenti tramite le stesse. La pena ha durata non inferiore a un mese ne’
superiore a un anno.
Art.
75
Incapacita’ di contrattare con la p.a
1) L'incapacita’
di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di
concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
2)
Essa non puo’ avere durata inferiore ad un anno ne’ superiore a tre anni.
Art.
76
Divieto di determinate attivita’ informatiche
La
pena del divieto di determinate attivita’ informatiche comporta la
privazione della facolta’ di esercitare la gestione di connettivita’ e di
accedere a sistemi informatici o telematici presso enti pubblici o privati
ed a reti telematiche o satellitari che comportino uno scambio di
informazioni tra il condannato e l'esterno.
Art.
77
Confisca obbligatoria
1) E’
sempre ordinata la confisca per le cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, per le cose che ne sono il prodotto o il profitto,
per le cose che costituiscono il prezzo del reato e per le cose per le
quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
costituiscono reato.
2)
Sono fatti salvi i diritti dei terzi estranei e la loro facolta’ di
richiedere autorizzazioni amministrative per la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione.
Capo
II
L'applicazione
della
pena
Sezione I
L'inflizione
e la conversione della pena
Art.
78
Applicazione delle pene principali e accessorie
1) Le
pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.
2) Le
pene accessorie conseguono di diritto alla condanna.
Art.
79
Unita’
di misura edittale della previsione di pena
Fuori
dai casi in cui la legge prevede la pena dell'ergastolo, la valutazione
legale della gravita’ del reato e’ espressa dalla quantita’ della pena
della reclusione, usata come unita’ di misura.
Art.
80
Potere
discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
1) Il
giudice nella sentenza di condanna determina la durata della reclusione e
la converte in altra pena, nei limiti e secondo i criteri di ragguaglio
previsti dalla legge.
2) Il
giudice valuta la gravita’ del reato secondo le modalita’ concrete,
oggettive e soggettive, della sua realizzazione colpevole e determina la
pena discrezionalmente entro i limiti minimi e massimi previsti dalla
legge per il reato. A tal fine il giudice deve sempre tenere conto:
a)
della gravita’ del danno o del pericolo per l'interesse protetto;
b)
dell'intensita’ del dolo o del grado della colpa;
c) dei
motivi a delinquere.
3) Il
giudice puo’ determinare la pena in misura inferiore al minimo o in misura
superiore al massimo dei limiti previsti dalla legge per il reato, quando
deve tenere conto di circostanze aggravanti o attenuanti.
4) Nei
casi previsti dalla legge, il giudice dispone la conversione tenendo conto
della personalita’ del condannato e dell'idoneita’ alla funzione
rieducativa.
5) Il
giudice motiva analiticamente la determinazione della pena.
Art.
81
Conversione della reclusione in altra pena detentiva o restrittiva della
liberta’ personale
1)
Quando la pena della reclusione e’ applicata in misura non superiore agli
anni tre, il giudice puo’ convertire la reclusione in semidetenzione.
2)
Quando la pena della reclusione e’ applicata in misura non superiore ad
anni due, il giudice puo’ convertire la reclusione in detenzione
domiciliare.
3)
Quando la pena della reclusione e’ applicata in misura non superiore a
mesi sei, il giudice puo’ convertire la reclusione in permanenza
domiciliare.
4) Nel
rispetto dei limiti previsti dai commi precedenti, il giudice puo’
procedere alla conversione della reclusione per scaglioni corrispondenti
all'applicabilita’ delle altre pene detentive o restrittive della liberta’
personale.
5)
Nello stesso modo il giudice puo’ procedere alla conversione della
reclusione relativamente agli ultimi tre anni, costituenti parte di una
maggiore pena da scontare.
6) Il
giudice puo’ procedere alla conversione della reclusione non superiore a
quattro anni, anche se costituente parte di maggior pena, quando trattasi
di:
a)
donna incinta o madre di prole inferiore ad anni dieci, con lei
convivente;
b)
padre, esercente la potesta’, di prole di eta’ inferiore ad anni dieci,
con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c)
persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d)
persona di eta’ superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
e)
persona minore di anni 21, per comprovate esigenze di studio, di lavoro o
di famiglia.
Art.
82
Effetti della conversione. Criteri di ragguaglio
1) Per
ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la detenzione domiciliare si
considerano come pene detentive.
2) Per
ogni effetto giuridico, la permanenza domiciliare non si considera come
pena detentiva.
3) Per
la determinazione della durata della pena convertita e per ogni altro
effetto giuridico, un giorno di reclusione equivale a un giorno di
semidetenzione e a due giorni di detenzione domiciliare.
4) Al
solo effetto della determinazione della durata della pena convertita, un
giorno di reclusione equivale a tre giorni di permanenza domiciliare.
Art.
83
Conversione della reclusione in altra pena interdittiva, prescrittiva o
ablativa
1)
Salve le disposizioni precedenti di questo capo, la legge determina i casi
nei quali il giudice puo’ convertire in tutto o in parte la pena della
reclusione inflitta in altra pena interdittiva, prescrittiva o ablativa.
2)
Quando per un reato la legge stabilisce la pena della reclusione e
un'altra pena interdittiva, prescrittiva o ablativa, ovvero piu’ di esse,
il giudice determina la pena come se dovesse applicare soltanto la
reclusione e stabilisce quanta parte di essa e’ convertita in ogni singola
pena congiuntamente prevista.
3)
Agli effetti della conversione, l'applicazione di una pena interdittiva
perpetua equivale ad anni quattro di reclusione.
4)
Agli effetti della conversione, l'applicazione di una pena interdittiva
temporanea equivale alla reclusione di durata pari alla disposta
sospensione.
5)
Salva la disciplina dell'affidamento al servizio sociale con prescrizioni,
agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a cinque
giorni di pena prescrittiva.
6)
Quando la pena della reclusione e’ applicata in misura non superiore ad
anni tre il giudice, se il condannato non e’ recidivo, puo’ convertire la
reclusione in affidamento al servizio sociale con prescrizioni della
medesima durata.
7) La
legge determina i casi nei quali la reclusione inflitta puo’ essere
convertita nella pena ablativa della confisca, sia essa finalizzata al
conferimento dei proventi al Fondo per la riparazione alle vittime di
reati oppure alla copertura delle spese occorrenti per il ripristino dei
luoghi.
8) La
conversione della reclusione inflitta, in pene interdittive o prescrittive,
non esclude, nei limiti stabiliti dalla legge, la conversione della parte
residua della reclusione in altra pena detentiva o restrittiva della
liberta’ personale.
Art.
84
Riconversione delle pene diverse nella pena della reclusione
L'inosservanza degli obblighi inerenti a ciascuna delle pene applicate in
sede di conversione, per fatto addebitabile al condannato, determina la
riconversione delle pene convertite nella pena della reclusione, nella
quantita’ originariamente applicata. In tal caso sulla reclusione
originariamente irrogata e’ computata, secondo i criteri di ragguaglio, la
parte di pena gia’ scontata in forma diversa.
Sezione II
Le
circostanze del reato
Art.
85
Tassativita’ delle circostanze
1)
Sono circostanze del reato quelle denominate tali dalla legge.
2)
Agli effetti della legge penale, costituisce titolo autonomo di reato la
fattispecie per la quale la legge determina edittalmente la pena.
Art.
86
Funzione ed effetto delle circostanze del reato
Le
circostanze previste dalla legge aggravano o attenuano il reato.
L'applicazione delle circostanze puo’ determinare l'aumento o la
diminuzione della pena oltre i limiti edittali, massimo e minimo,
stabiliti dalla legge.
Art.
87
Circostanze aggravanti
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
a) la
discriminazione e l'odio razziali o religiosi;
b) la
finalita’ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale;
c) la
finalita’ di terrorismo internazionale;
d) la
commissione del fatto contro persone internazionalmente protette;
e) nei
reati a componente violenta, l'aver fatto ricorso all'uso delle armi o
l'aver commesso il fatto contro persone disabili;
f) nei
reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, l'aver
cagionato un danno patrimoniale molto rilevante, anche in considerazione
delle condizioni economiche della persona offesa;
g) la
recidiva. Agli effetti della legge penale e’ recidivo chiunque, dopo aver
riportato condanna per uno o piu’ reati, ne commette uno o piu’ altri. La
recidiva puo’ essere semplice o aggravata. La recidiva e’ aggravata
quando:
1. il
nuovo reato e’ commesso dopo piu’ di una condanna;
2. il
nuovo reato e’ commesso dopo una condanna per piu’ reati in concorso
materiale o in continuazione;
3. il
nuovo reato e’ commesso nei cinque anni dalla condanna precedente ed e’
della stessa specie del delitto precedentemente commesso;
4. il
nuovo reato e’ commesso durante il tempo in cui il condannato si sottrae
volontariamente all'esecuzione della pena;
5. il
condannato commette piu’ reati in concorso materiale o in continuazione;
h)
ogni altra circostanza aggravante, espressamente prevista come tale dalla
legge.
Art.
88
Circostanze attenuanti
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi, le
circostanze seguenti:
a) la
particolare tenuita’ del fatto. Agli effetti della legge penale il fatto
si considera di particolare tenuita’ quando il danno o il pericolo per
l'interesse protetto sono sicuramente esigui;
b)
l'aver commesso il fatto per motivi di particolare valore morale,
religioso, sociale, purche’ non in contrasto con i diritti fondamentali
della persona umana, che abbiano condizionato in maniera determinante il
comportamento del soggetto;
c)
l'aver commesso il reato in reazione a un fatto ingiusto altrui;
d)
l'aver commesso il fatto con il contributo della vittima;
e) le
riparazioni e ogni attivita’ efficacemente prestata a favore della persona
offesa o danneggiata;
f)
ogni altra circostanza attenuante espressamente prevista come tale dalla
legge.
Art.
89
Applicazione delle circostanze
1) Le
circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico della persona
alla quale si riferiscono, soltanto se da lei rappresentate ovvero
ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
2) Le
circostanze che attenuano la pena sono valutate a favore della persona
alla quale si riferiscono, anche se da lei ignorate o per errore ritenute
inesistenti.
3) Se
l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste
non sono valutate contro di lui. Sono invece valutate a suo favore le
circostanze attenuanti erroneamente supposte, se l'errore non e’
determinato da colpa.
Art.
90
Errore
sulla persona dell'offeso
1) Nel
caso di errore sulla persona dell'offeso, le circostanze aggravanti, che
riguardano le condizioni o qualita’ della persona offesa, o i rapporti tra
offeso e colpevole, non sono poste a carico dell'agente.
2)
Nello stesso caso, le circostanze attenuanti erroneamente supposte,
concernenti le condizioni, le qualita’ o i rapporti predetti, sono sempre
valutate a favore dell'agente.
Art.
91
Aumento o diminuzione della pena in applicazione di una sola circostanza
1)
L'aumento o la diminuzione della pena da applicare per effetto di una sola
circostanza deve essere calcolato sulla quantita’ di pena che il giudice
infliggerebbe qualora non concorresse la circostanza.
2) Se
deve essere applicata una sola circostanza attenuante e la pena stabilita
dalla legge per il reato e’ l'ergastolo, si applica la pena di anni 20 di
reclusione.
Art.
92
Calcolo dell'aumento o della diminuzione di pena per la singola
circostanza
1)
Salvo che la legge disponga altrimenti, per effetto dell'applicazione
della singola circostanza, non puo’ essere aumentata o diminuita in misura
superiore ad un terzo la pena che il giudice infliggerebbe qualora non
concorresse alcuna circostanza.
2) Per
la recidiva semplice la pena e’ aumentata da un sesto a un quarto; per la
recidiva aggravata la pena e’ aumentata da un quarto a un terzo.
Art.
93
Concorso di circostanze aggravanti
1) Se
concorrono piu’ circostanze aggravanti, l'aumento di pena deve essere
calcolato sulla quantita’ di pena che il giudice infliggerebbe qualora non
concorresse alcuna circostanza e i singoli aumenti si sommano.
2) La
pena risultante dagli aumenti non puo’ oltrepassare la meta’ del massimo
stabilito dalla legge per il reato. In ogni caso, la pena detentiva non
puo’ superare gli anni 24.
Art.
94
Concorso di circostanze attenuanti
1) Se
concorrono piu’ circostanze attenuanti la diminuzione di pena deve essere
calcolata sulla quantita’ di pena che il giudice infliggerebbe qualora non
concorresse alcuna circostanza e le singole diminuzioni si sommano.
2) La
pena risultante dalle diminuzioni non puo’ essere inferiore alla meta’ del
minimo stabilito dalla legge per il reato.
Art.
95
Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti
1)
Quando concorrono una sola o piu’ circostanze aggravanti con una sola o
piu’ circostanze attenuanti, il giudice deve tener conto di ciascuna di
esse.
2) Se
per il reato la legge stabilisce l'ergastolo, devono essere applicate per
prime le circostanze attenuanti, mentre le circostanze aggravanti devono
essere applicate sulla reclusione di anni 20.
3)
Quando la pena edittale e’ l'ergastolo, la pena risultante
dall'applicazione di piu’ circostanze attenuanti non puo’ essere inferiore
ad anni dieci.
Testo
alternativo del comma secondo dell'art. 95: ´se per il reato la legge
stabilisce l'ergastolo, deve essere applicata per prima la circostanza
attenuante piu’ rilevante in concreto; sulla pena cosi’ risultante si
applicano tutte le altre circostanze, sia attenuanti che aggravanti'.
Sezione III
La
disciplina del concorso di reati
Art.
96
Concorso materiale di reati
1)
Quando il giudice deve pronunciare condanna per piu’ reati, commessi dal
colpevole in tempi diversi, si applicano le disposizioni dei commi
seguenti.
2)
Quando per uno o piu’ dei reati commessi la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo, si applica la detta pena.
3)
Quando per i reati commessi la legge stabilisce la pena della reclusione
di diversa durata, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla
durata complessiva, ma in ogni caso non superiore al quadruplo della pena
piu’ grave.
4)
Quando per alcuno o per tutti i reati la legge stabilisce pene accessorie,
il giudice le determina come se, ove non vi fosse il concorso di reati,
dovesse infliggerle per ciascuno di essi.
Art.
97
Concorso formale di reati. Reato continuato
1)
Quando piu’ reati sono commessi con una sola azione od omissione, si
applica la pena che dovrebbe essere inflitta per il piu’ grave, aumentata
fino al triplo.
2)
Alla stessa pena soggiace chi, con piu’ azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno criminoso, commette in un breve arco temporale piu’
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Art.
98
Limiti
della pena unica
1)
Salve le disposizioni piu’ favorevoli, la pena applicata a norma dei due
articoli precedenti non puo’ superare la durata complessiva della
reclusione che si dovrebbe infliggere per i singoli reati e non puo’
eccedere comunque gli anni 24.
2) Le
pene accessorie temporanee, da applicare ai sensi degli articoli
precedenti, non possono eccedere, nel complesso, i cinque anni per
ciascuna di esse.
Sezione IV
Le
condizioni di punibilita’ e le cause di non punibilita’
Art.
99
Tassativita’ ed efficacia delle condizioni di punibilita’
1) La
legge determina i casi nei quali la punibilita’ per il reato commesso e’
subordinata al verificarsi di una condizione.
2) Le
condizioni di punibilita’ sono denominate tali dalla legge.
3) Le
condizioni di punibilita’ operano oggettivamente.
Art.
100
Tassativita’ ed efficacia delle cause di non punibilita’
1) La
legge determina i casi nei quali e’ esclusa la punibilita’ per il reato.
2) Le
cause di non punibilita’ sono denominate tali dalla legge.
3)
Salvi i casi previsti dalla legge, le cause di non punibilita’ operano
oggettivamente nel momento in cui intervengono e hanno effetto soltanto
per coloro ai quali si riferiscono.
4) La
causa di non punibilita’ per un reato che sia presupposto o elemento
costitutivo di un altro reato non esclude la punibilita’ di quest'ultimo.
5) Le
cause di non punibilita’ non hanno effetto sulle obbligazioni civili
derivanti dal reato.
6) Le
cause di non punibilita’ per il reato non hanno effetto sulla
responsabilita’ amministrativa o disciplinare.
7)
Salvi i casi previsti da speciali disposizioni di legge, sono cause di non
punibilita’:
1. la
morte dell'imputato avvenuta prima della condanna definitiva;
2.
l'amnistia intervenuta prima della condanna definitiva;
3. la
remissione della querela, salvi i casi di querela irrevocabile;
4. la
prescrizione del reato per decorso del tempo.
8)
L'indagato e l'imputato possono rinunziare all'applicazione dell'amnistia
e della prescrizione. La rinunzia e’ resa con dichiarazione, orale o
scritta, all'autorita’ giudiziaria o ad altra autorita’ che a quella abbia
l'obbligo di riferire.
Art.
101
Amnistia
1)
L'amnistia non si applica ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge di concessione.
2) La
permanenza del reato dopo la presentazione del disegno di legge di
concessione, esclude l'applicabilita’ dell'amnistia.
3)
L'amnistia concessa per un reato si applica anche al tentativo del
medesimo reato.
Art.
102
Remissione della querela. Accettazione
1) La
remissione della querela puo’ intervenire soltanto prima della condanna.
2) La
remissione della querela e’ espressa con dichiarazione scritta all'autorita’
giudiziaria o ad altra autorita’ che a quella abbia l'obbligo di riferire
e con notificazione dell'atto al querelato.
3) Il
diritto di rimessione e’ esercitato dal legale rappresentante per i minori
degli anni 14, per gli interdetti a cagione dell'infermita’ di mente, per
le persone giuridiche e per gli enti privi di personalita’ giuridica.
4) Se
il diritto di rimessione e’ esercitato dal minore degli anni 18 o
dall'inabilitato e il legale rappresentante e’ di contrario avviso, oppure
se il diritto di rimessione e’ esercitato dal legale rappresentante e il
minore degli anni 18 o l'inabilitato sono di contrario avviso, il giudice
nomina il curatore speciale per la remissione, nelle stesse forme in cui
e’ nominato il curatore speciale per la querela.
5) Se
piu’ sono le persone offese dal reato, la remissione della querela da
parte di una non pregiudica il diritto delle altre di querelarsi o di
insistere nella querela presentata.
6) La
morte della persona offesa estingue il diritto di rimessione. Nondimeno,
esso puo’ essere esercitato dagli eredi, se tutti vi consentono.
7)
Salva la facolta’ di accettazione, la remissione della querela si estende
a tutti i concorrenti anche se e’ effettuata nei confronti di uno solo di
essi.
8) La
remissione non produce effetto se il querelato non la accetta. La
remissione si considera accettata se nel termine di quindici giorni dalla
notificazione il querelato non dichiara espressamente di rifiutarla.
9)
All'accettazione della remissione nel caso di incapaci o di enti, anche
privi di personalita’ giuridica, si applicano le disposizioni dei commi 3
e 4.
Art.
103
Prescrizione del reato. Decorrenza e sospensione dei termini. Interruzione
della prescrizione
1) Il
reato non e’ punibile se dal momento della commissione e’ decorso un tempo
pari al massimo della reclusione edittalmente prevista aumentato della
meta’ (di un terzo)* e comunque non inferiore ad anni cinque ne’ superiore
ad anni 20.
2) I
reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo non sono
prescrittibili.
3) Il
termine della prescrizione decorre, per il reato consumato dal giorno
della consumazione, per il reato tentato dal giorno in cui e’ compiuta
l'ultima frazione di condotta, per il reato permanente dal giorno in cui
e’ cessata la permanenza.
4) Nei
casi in cui il processo e’ sospeso, la prescrizione non decorre dal
momento della sospensione fino alla cessazione della causa di sospensione.
Nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione avviene nel giorno
della richiesta e cessa nel giorno dell'accoglimento.
5) Il
corso della prescrizione e’ interrotto:
a)
dalla querela, richiesta o istanza;
b)
dalla sentenza o dal decreto di condanna;
c)
dall'ordinanza che applica una misura cautelare personale;
d)
dall'ordinanza che convalida l'arresto o il fermo;
e)
dall'invito a presentarsi al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria
per rendere l'interrogatorio;
f)
dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari;
g)
dall'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, al pubblico
ministero o al giudice;
h)
dalla richiesta di rinvio a giudizio;
i) dal
decreto di citazione diretta a giudizio;
j) dal
decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
k) dal
decreto che dispone il giudizio;
l)
dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
m) dal
decreto di fissazione dell'udienza per decidere sulla richiesta di
applicazione della pena;
n)
dalla presentazione o dalla citazione dell'imputato per il giudizio
direttissimo.
6) La
prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno
dell'interruzione, ma i termini stabiliti dal comma 1 non possono essere
prolungati complessivamente oltre la meta’.
*
Testo alternativo
Sezione V
Le
cause di estinzione della pena
Art.
104
Tassativita’ ed efficacia delle cause di estinzione
1) Le
cause di estinzione della pena sono previste come tali dalla legge.
2) Le
cause di estinzione della pena operano nel momento in cui intervengono.
3) Le
cause di estinzione della pena hanno effetto soltanto per coloro ai quali
la causa di estinzione si riferisce.
4) Non
hanno effetto sulle obbligazioni civili derivanti dal reato ne’ sulla
responsabilita’ amministrativa o disciplinare.
5)
Salvi i casi previsti da speciali disposizioni di legge sono cause di
estinzione della pena:
a) la
morte del condannato;
b) la
prescrizione per decorso del tempo della pena non eseguita;
c)
l'amnistia intervenuta dopo la condanna;
d)
l'indulto;
e) la
grazia;
f) il
perdono giudiziale;
g) la
sospensione condizionale della pena;
h) la
non menzione della condanna;
i) la
liberazione condizionale;
j) la
riabilitazione.
Art.
105
Prescrizione della pena
1) La
pena non eseguita si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della
reclusione inflitta, anche se convertita, in tutto o in parte, in altra
pena.
2) In
ogni caso, il tempo utile a prescrivere non puo’ essere inferiore a cinque
ne’ superiore a 20 anni.
3) Il
decorso del tempo necessario a prescrivere ha inizio nel giorno in cui la
condanna e’ divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato
si e’ sottratto volontariamente all'esecuzione gia’ iniziata della pena.
4) Nel
caso di pena unica inflitta per piu’ reati in concorso, si ha riguardo
alla pena inflitta per ciascuno di essi.
5) La
prescrizione della pena opera di diritto.
Art.
106
Amnistia
1)
L'amnistia intervenuta dopo la condanna estingue la pena.
2)
L'amnistia intervenuta dopo la condanna non e’ rinunciabile.
Art.
107
Indulto
1)
L'indulto estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta, ma non gli
effetti penali della condanna.
2) Nel
concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta sulla pena
complessiva irrogata secondo la disciplina del concorso di reati.
Art.
108
Grazia
La
grazia estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in una
pena meno grave. Restano fermi gli effetti penali della condanna.
Art.
109
Perdono giudiziale
1)
Salve le previsioni speciali nei confronti dei minori, quando il giudice
ritiene che il fatto sia di speciale tenuita’, perche’ il danno o il
pericolo per l'interesse protetto e’ sicuramente esiguo e minimo e’ il
grado di colpevolezza manifestato, in luogo della condanna puo’ concedere
il perdono giudiziale, su richiesta dell'imputato, sempre che:
a) la
pena detentiva da infliggere non sia superiore a mesi sei;
b) il
soggetto da perdonare non sia recidivo, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione;
c)
sussistano ragionevoli motivi per presumere che il soggetto perdonato si
asterra’ dal commettere ulteriori reati;
d) non
vi sia opposizione da parte della persona offesa.
2) Il
perdono giudiziale non puo’ essere conceduto piu’ di una volta.
3) Il
perdono giudiziale estingue la pena.
4) Il
perdono giudiziale non puo’ essere revocato.
Art.
110
Sospensione condizionale della pena
1) Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione per un tempo non
superiore a due anni, il giudice puo’ ordinare che l'esecuzione della pena
rimanga sospesa per il termine di cinque anni.
2) Se
il reato e’ stato commesso da persona di eta’ inferiore agli anni 21 o che
ha compiuto gli anni 70, la sospensione puo’ essere ordinata quando la
pena della reclusione non e’ superiore a due anni e sei mesi.
3) Se
il reato e’ stato commesso da un minore degli anni 18, la sospensione puo’
essere ordinata quando la pena della reclusione non e’ superiore a tre
anni.
Art.
111
Limiti
entro i quali e’ ammessa la sospensione condizionale della pena
1) La
sospensione condizionale della pena e’ ammessa soltanto se, in ragione
dell'occasionalita’ del fatto e dell'assenza di precedenti condanne, il
giudice presume che il condannato si asterra’ dal commettere ulteriori
reati.
2) La
sospensione condizionale della pena non puo’ essere concessa piu’ di una
volta.
3) La
sospensione condizionale della pena puo’ essere concessa se per la
precedente condanna e’ intervenuta la riabilitazione.
Art.
112
Obblighi del condannato
1) La
sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma
liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata
sull'ammontare di esso, alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno e all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, secondo le modalita’ indicate dal giudice nella
sentenza di condanna.
2) Il
giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro il quale gli obblighi
devono essere adempiuti.
Art.
113
Effetti della sospensione
1) La
sospensione condizionale della pena non si applica alle pene interdittive,
prescrittive ed ablative inflitte per effetto della conversione.
2) La
sospensione condizionale non si estende alla confisca ordinata ai sensi
dell'art. 72.
3) La
sospensione condizionale non si estende alle pene accessorie.
Art.
114
Estinzione della pena
Se,
nei termini stabiliti, il condannato non commette un altro reato e adempie
gli obblighi impostigli, la pena e’ estinta.
Art.
115
Revoca
della sospensione
1) La
sospensione condizionale della pena e’ revocata di diritto qualora, nei
termini stabiliti, il condannato commetta un nuovo reato o non adempia gli
obblighi impostigli.
2)
Qualora il condannato riporti, nei termini stabiliti, un'altra condanna
per un reato anteriormente commesso, il giudice, tenuto conto della specie
e della gravita’ del reato, puo’ revocare la sospensione condizionale
della pena.
Art.
116
Liberazione condizionale
1) Il
condannato all'ergastolo o alla reclusione che, con la buona condotta
carceraria e con la partecipazione al trattamento rieducativo, abbia dato
sicura prova di ravvedimento, puo’ essere ammesso alla liberazione
condizionale. La liberazione condizionale puo’ essere concessa anche in
ragione delle sue condizioni di salute o di pressanti esigenze personali o
familiari.
2) Il
condannato e’ ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno
meta’ della pena inflittagli, qualora la pena residua non superi i quattro
anni. Il condannato all'ergastolo e’ ammesso alla liberazione condizionale
quando abbia scontato almeno anni 20 di pena.
3) La
liberazione condizionale e’ subordinata all'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato e all'adempimento degli obblighi civili
derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essersi trovato e
di trovarsi senza sua colpa nell'impossibilita’ di adempiere.
4) Nel
provvedimento di concessione il giudice stabilisce le pene prescrittive
cui il liberato condizionalmente sara’ sottoposto per tutto il residuo
tempo della pena inflitta oppure per cinque anni dalla data del
provvedimento nel caso di condannato all'ergastolo.
Art.
117
Revoca
della liberazione condizionale
1) La
liberazione condizionale e’ revocata se il condannato commette un nuovo
reato doloso o trasgredisce gli obblighi inerenti alla pena prescrittiva,
impostigli con il provvedimento di ammissione.
2)
L'ammissione alla liberazione condizionale puo’ essere revocata nel caso
di un nuovo mutamento delle condizioni di salute del condannato o della
sua situazione personale o familiare, rilevante per la concessione del
beneficio.
3) In
caso di revoca, il tribunale di sorveglianza determina la pena detentiva
residua da espiare. A tal fine cinque giorni trascorsi in regime di
liberazione condizionale si considerano come un giorno di pena detentiva.
4) Il
condannato all'ergastolo al quale sia stata revocata la liberazione
condizionale puo’ essere nuovamente ammesso al beneficio, se ne ricorrono
i presupposti.
Art.
118
Estinzione della pena
La
pena inflitta al condannato ammesso alla liberazione condizionale si
estingue con il decorso dalla data del provvedimento di ammissione, di un
tempo pari alla pena residua che egli avrebbe dovuto scontare, senza che
intervengano cause di revoca. Per il condannato all'ergastolo devono
comunque decorrere cinque anni.
Art.
119
Non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
1) Se,
con una prima condanna, e’ inflitta la pena della reclusione non superiore
a due anni, il giudice, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 80,
puo’ ordinare nella sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non
per ragioni di diritto elettorale, sempre che vi sia motivo di ritenere
che il condannato si asterra’ in futuro dal commettere nuovi reati.
2) Se
il condannato commette successivamente un reato, l'ordine di non fare
menzione della condanna precedente e’ revocato.
Art.
120
Riabilitazione
1) La
riabilitazione estingue le pene accessorie e gli effetti penali della
condanna.
2) La
riabilitazione e’ concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in
cui la pena principale sia stata eseguita o sia altrimenti estinta.
3) La
riabilitazione non puo’ essere concessa se il condannato non ha adempiuto
le obbligazioni civili derivanti dal reato e non ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato, salvo che dimostri di
trovarsi, senza sua colpa, nell'impossibilita’ di adempiere.
4) La
riabilitazione e’ revocata in caso di condanna per un reato doloso
commesso anteriormente, ovvero entro cinque anni dal provvedimento di
riabilitazione. A tutti gli effetti penali, a seguito della revoca la
riabilitazione si considera come non concessa.
5) Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di sentenze
straniere di condanna, riconosciute ai sensi dell'art. 5.
Titolo
VII
Le
misure di controllo, cura e sostegno rieducativo
Art.
121
Tassativita’ delle misure
1) Le
misure di controllo e di cura per i non imputabili sono:
a) il
ricovero in una struttura giudiziaria di custodia con finalita’
terapeutiche o di disintossicazione;
b)
l'obbligo di sottoporsi a un trattamento di cura presso strutture
sanitarie non giudiziarie sotto il controllo del servizio sociale;
c) le
altre misure denominate tali dalla legge.
2) La
durata della misura di controllo e cura non puo’ essere inferiore a un
anno ne’ superiore a dieci anni.
Art.
122
Applicazione delle misure. Pericolosita’ sociale
1) Le
misure di controllo e di cura sono applicate al non imputabile se persiste
lo stato di pericolosita’ sociale, determinato dall'incapacita’ di
intendere e di volere, che lo ha portato a commettere il fatto previsto
dalla legge come reato.
2)
Agli effetti della legge penale e’ socialmente pericoloso l'incapace di
intendere e di volere che abbia commesso un fatto previsto come reato
contro la vita o contro l'incolumita’, individuale o pubblica, o comunque
caratterizzato da violenza nei confronti delle persone, sempre che vi
siano ragioni per presumere che la sua infermita’, qualora persista, lo
indurra’ a commettere altri fatti della stessa specie indicata.
3) Le
misure di controllo e di cura sono applicate dal giudice con la sentenza
di proscioglimento per difetto di imputabilita’. Il giudice determina la
modalita’ e la durata minima della misura.
4) Le
misure di controllo e di cura sono eseguite mediante internamento nelle
strutture giudiziarie solo quando il trattamento presso strutture
sanitarie non giudiziarie non sarebbe altrettanto efficace oppure sarebbe
incompatibile con le esigenze di controllo.
Art.
123
Esecuzione delle misure
1) Il
magistrato di sorveglianza determina le condizioni di esecuzione delle
misure tenendo conto delle indicazioni pervenute dai servizi competenti.
2)
Alla scadenza del termine stabilito dalla sentenza, il magistrato di
sorveglianza verifica se persiste la necessita’ della misura e, in caso
contrario, ne dispone la cessazione. Il magistrato di sorveglianza puo’
modificare la specie o le modalita’ di esecuzione della misura; in caso di
prosecuzione, indica un nuovo termine per il riesame, entro i limiti
stabiliti dal comma 2 dell'art. 121.
3) Il
magistrato di sorveglianza puo’ verificare, anche prima della scadenza del
nuovo termine, la persistente necessita’ della misura e, in caso negativo,
ne anticipa la cessazione.
4) La
durata massima di anni dieci puo’ essere superata se e’ ancora costante il
pericolo che il non imputabile commetta fatti previsti come reati contro
la vita o l'incolumita’, individuale o pubblica, o comunque caratterizzati
da violenza nei confronti delle persone.
Art.
124
Misure
per i minori
1) Ai
minori di eta’ puo’ essere applicata, con la sentenza di proscioglimento,
la misura della liberta’ assistita o la misura dell'affidamento al
servizio sociale, con o senza collocamento in comunita’.
2) La
misura della liberta’ assistita e’ applicata al minore che abbia commesso
un fatto previsto come reato doloso e consiste nel sottoporlo alla
sorveglianza di un operatore di servizi minorili, in modo da assicurare
l'adempimento del programma rieducativo disposto dal giudice.
3)
L'affidamento al servizio sociale puo’ essere disposto se il minore ha
commesso un fatto previsto come reato doloso per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni.
4) Il
collocamento in una comunita’ chiusa puo’ essere disposto nei confronti
del minore che abbia commesso un reato doloso, consumato o tentato, contro
la vita o contro l'incolumita’ individuale o pubblica o comunque con
violenza o minaccia contro la persona, ovvero un reato di criminalita’
organizzata.
Art.
125
Liberta’ assistita
1) Con
la misura della liberta’ assistita il minore e’ affidato alla famiglia,
sotto la sorveglianza di un operatore dei servizi minorili.
2) Il
programma di rieducazione in liberta’ assistita puo’ comportare, oltre al
controllo sul minore, anche restrizioni della sua facolta’ di accedere a
determinati luoghi o di frequentare determinate persone.
3) In
caso di violazione delle prescrizioni contenute nel programma, o di
incompatibilita’ tra la rieducazione del minore e la prosecuzione della
convivenza familiare, il giudice puo’ modificare le prescrizioni oppure
disporre che il minore sia collocato in una comunita’.
4)
Salvo il caso di conversione in altra misura, la durata della liberta’
assistita non puo’ superare i due anni.
Art.
126
Affidamento al servizio sociale
1)
L'affidamento del minore al servizio sociale avviene presso i servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia o i servizi socio-sanitari
degli enti locali.
2)
L'affidamento e’ eseguito sulla base di un programma proposto dall'ente
presso il quale deve essere eseguito e approvato dal magistrato di
sorveglianza, nel quale sono stabilite:
a) le
modalita’ di coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare, tenuto
conto del suo ambiente di vita;
b) le
modalita’ di partecipazione degli enti e degli operatori cui il minore sia
affidato.
3) Nel
programma previsto dal comma 2 sono altresi’ stabilite le prescrizioni
dirette a riparare le conseguenze del reato e le iniziative dirette a
promuovere la conciliazione con la persona offesa.
4) Nel
programma puo’ essere previsto l'obbligo per il minore di permanenza in
casa per un periodo determinato, che puo’ essere ridotto ovvero prorogato
in relazione agli sviluppi del trattamento.
5)
Qualora il minore non adempia gli obblighi previsti nel programma di
trattamento e’ disposto il collocamento in comunita’.
6) La
durata dell'affidamento non puo’ superare i quattro anni.
7) La
durata del collocamento in comunita’ non puo’ superare i tre anni.
Titolo
VIII
Le
obbligazioni civili da reato
Art.
127
Restituzioni. Risarcimento del danno
Ogni
reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno diretto, anche
non patrimoniale, intrinseco al fatto costitutivo.
Art.
128
Riparazione
Salve
le altre forme di riparazione, ogni reato obbliga a sostenere le spese
occorrenti per la pubblicazione della sentenza di condanna, quando il
giudice la ritenga necessaria per riparare il danno non patrimoniale
causato dal reato.
Art.
129
Indivisibilita’ e solidarieta’ nelle obbligazioni civili da reato
1)
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di
condanna e’ indivisibile. I condannati per uno stesso reato sono obbligati
in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
2 ) Il
reato obbliga in solido alle restituzioni e al risarcimento del danno
anche il responsabile civile.
Art.
130
Spese
per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso
1) Il
condannato e’ obbligato a rimborsare all'erario dello stato le spese per
il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale
obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a
norma delle leggi civili.
2)
L'obbligazione non si estende alla persona del civilmente responsabile e
non si trasmette agli eredi del condannato.
Art.
131
Atti a
titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli
atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno
efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art.
316 c.p.p.
Art.
132
Atti a
titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli
atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la
gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole
dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati
nell'art. 316 c.p.p. Nondimeno, per la revoca dell'atto, e’ necessaria la
prova della mala fede dell'altro contraente.
Art.
133
Atti a
titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
1) Gli
atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato non sono
efficaci rispetto ai crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., qualora si
provi che furono da lui compiuti in frode.
2) La
stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la
semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio;
nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, e’ necessaria la
prova anche della mala fede dell'altro contraente.
3) Le
disposizioni di questo articolo non si applicano agli atti anteriori di un
anno al commesso reato.
Art.
134
Eliminazione delle conseguenze del reato
Il
giudice, con la sentenza di condanna, dispone, ove possibile,
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non
riparabili mediante restituzione o risarcimento.
DISPOSIZIONI
DI
ATTUAZIONE
Art. 1
Definizioni agli effetti della legge penale
1)
Territorio dello stato e’ il territorio della repubblica italiana e ogni
altro luogo soggetto alla sovranita’ dello stato. Le navi e gli aeromobili
italiani sono considerati territorio dello stato ovunque si trovino, salvo
che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge
territoriale straniera.
2)
Quando la legge collega alla qualifica del soggetto attivo la titolarita’
di particolari doveri o poteri giuridici, essa indica la persona cui sono
attribuiti al momento del fatto, anche se sprovvista di regolare
investitura, salvo diversa disposizione espressa.
3) E’
permanente il reato nel quale l'attualita’ dell'offesa perdura come
effetto della protrazione nel tempo della condotta esecutiva.
4)
Sono prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i
fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti:
nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono
gli affini, allorche’ sia morto il coniuge e non vi sia prole.
5) Per
corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica, telefonica,
informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza.
6) Per
cosa mobile si intende anche ogni forma di energia che abbia valore
economico, nonche’ i dati o le informazioni incorporati in un sistema
informatico.
7)
Violenza sulle cose si ha quando la cosa viene danneggiata o trasformata o
ne e’ mutata la destinazione.
8)
Pubblici agenti sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico
servizio:
a.
Pubblici ufficiali sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa. In particolare:
1. Per
pubblico ufficio legislativo si intende l'attivita’ svolta dai
rappresentanti degli elettori nella camera dei deputati, nel senato della
repubblica e nelle assemblee elettive delle regioni e delle province
autonome.
2. Per
pubblico ufficio giudiziario, si intende l'attivita’ svolta nell'ambito di
un procedimento giudiziario dai giudici e dai pubblici ministeri, dai
periti, dai consulenti del pubblico ministero, dagli interpreti e dai loro
ausiliari.
3. Per
pubblico ufficio amministrativo, si intende l'attivita’ caratterizzata
dalla formazione o dalla manifestazione della volonta’ della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi e compiuta dagli uffici della camera dei deputati e del
senato della repubblica, del governo dello stato e delle regioni, delle
province, dei comuni nonche’, qualunque sia la normativa che la regola,
dagli uffici degli enti nei quali lo stato, le regioni, le province, i
comuni partecipano in posizione dominante o di controllo ovvero che sono
da essi sovvenzionati in misura determinante per il loro esercizio, e dai
concessionari di un servizio pubblico.
b.
Incaricati di un pubblico servizio sono coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve
intendersi un'attivita’ disciplinata nelle stesse forme del pubblico
ufficio, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultimo,
e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.
9)
Sono altresi’ considerati pubblici agenti, qualora svolgano funzioni o
attivita’ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o rispettivamente
degli incaricati di pubblico servizio:
a) i
membri dei seguenti organi dell'Unione europea: Commissione, Parlamento,
Corte di giustizia e Corte dei conti;
b) i
funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei
funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti
dell'Unione europea;
c) le
persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o
privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a
quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;
d) i
membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del trattato dell'Unione
europea;
e)
coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione europea, di
stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, svolgono
funzioni o attivita’ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o
rispettivamente degli incaricati di pubblico servizio.
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