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TITOLO 1
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO,
Art. 1
Risultati differenzi’ali del bilancio
dello Stato
TITOLO Il
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO 1
SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 2
Limite all'incremento delle spese delle
pubblicke amministrazi’oni
Art. 3
Bilancio dello Stato
Art. 4
Limitazione ai pagamenti
Art. 5
Disposizioni sulla tesoreria
Art. 6
Patto di stabilita’ interno per gli enti
territoriali
Art. 7
Altri enti
Art. 8
Disposizioni in materia di finanza
regionale
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI
FINANZIARIE
Art. 9
Aperture di credito
Art. 10
Rinegoziazione mutui
Art. 11
Contabilizzazi’one debito
Art. 12
Superamento della tesoreria unica e altre
disposizioni finanziarie
Art. 13
Disposizioni in materia di assicurazioni
contro i rischi in agricoltura a seguito di calamita’ naturali’
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CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI PERONALE E
ORGANIZZAZIONE.
AMMINISTRATIVA
Art. 14
Oneri contrattuali
Art. 15
Personale a tempo determinato
Art. 16
Prosecuzione di lavori socialmente utili
presso gli istituti scolastici ed altre disposizioni in materia di
organizzazione scolastica
Art. 17
Divieto di estensione dei giudicati e
altre norme processuali
Art. 18
Riorganizzazione delle strutture in
materia di tutela dall'inquinamento marino e di’ energie rinnovabili
CAPOIV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E
SOCIALE
Art. 19
Gestioni previdenzi’ali
Art. 20 Trasferimenti all'IN.P.S.
Art. 21
Invalidita’ civile e asili nido aziendali
CAPO V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 22
Interventi nel settore sanitario
Art. 23
Rideterminazione della misura delle
sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a
singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle
sanzioni medesime
CAPO VI
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Art. 24
Limiti di impegno
Art. 25
Attivita’ in materia ambientale e
culturale
Art. 26
Disposizioni in materia diprotezione
civile
Art. 27
Rifinanziamento di misure a sostegno
dell' innovazione e delle tecnologie, incluse la di’ffusione della
televisione digitale l'accesso a larga
banda ad internet e lo sviluppo delle comuni’cazioni
CAPO VII
ALTRI INTERVENTI
Art. 28
Gestioni liquidatori’e
Art. 29
Disposizioni varie
Art. 30
Disposizioni in materia di conservazione
dei beni culturali e Museo della Shoah
Art. 31
Interventi’ in materia di giustizia
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 32
Redditi immobiliari. Lotta al sommerso
Art. 33
Contrasto all’evasione in materia di Iva
Art.34
Accertamento e riscossione
Art.35
Demanio e patrimonio pubblico
Art. 36
Regimi speciali e disposizioni varie
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 37
Norme finali
Art. 38
Copertura finanziaria ed entrata in
vigore
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)
I. Per l'anno 2005, il livello massimo
del. saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in XXX milioni di euro, al netto di XXX milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, -il livello massimo del ricorso al mercato--- finanziario di
cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a XXXXX milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005,
resta fissato, in termini di competenza, in XXX milioni di euro per
l'anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il. Livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge,
e’ determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX
milioni di euro, al netto di XXXX milioni di euro per gli anni 2006 e
2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato e’ determinato, rispettivamente, in XXX milioni di euro ed in
XXX milioni di euro.
Per il bilancio programmatico degli anni
2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e’
determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e’
determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX
milioni di euro.
I livelli del ricorso al mercato di cui
ai commi 1 e g. si intendono al netto delle operazioni effettuate al
fine di rimborsare prima della scadenza o nistrutturare passivita’
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla
non-nativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del
saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari
per fronteggiare calamita’ naturali, improrogabili esigenze, connesse
con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 2
Limite all'incremento delle spese delle
pubbliche amministrazioni)
I. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il
triennio 2005 - 2007, la spesa complessiva delle Amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per
l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli
anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella
G.U.R.I. non oltre il 31 luglio di ogni. anno, non puo’ superare il
limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni
aggiornate del precedente, anno, come risultanti dalla Relazione
previsionale e programmatica.
2. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui
titoli di Stato,per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse
proprie.
3. Le predette Amministrazioni, oltre ad
applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi,
adottano comportamenti coerenti, con quanto previsto nel comma I.
Art. 3
(Bilancio dello Stato)
i. Al fine di assicurare . il concorso
del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivii di cui
all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali
di competenza e di cassa delle spese, aventi impatto diretto sul conto
economico consolidato delle pubbliche Amministrazioni, tranne quelli
di cui al comma 2 dell'articolo ~ nonche’ quelli connessi ad accordi
internazionali gia’ ratificati, a limiti di impegno gia’ attivati e a
rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il
limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni
iniziali del precedente esercizio ridotte al sensi dei decreto legge
12 luglio 2004,, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa anche mediante rimodulazione nei
successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di
personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei
relativi livelli di spesa.
2. Per il triennio 2005 - 2007, le
riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese
obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere
superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per
cento. Nei casi di straordinaria necessita’ e urgenza, il predetto
limite puo’ essere superato, mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
Le dotazioni indicate nella tabella C
allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima
tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.
Art. 4
(Limitazione ai pagamenti)
I. Per l'anno 2005, il concorso al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per i settori di
intervento di cui ai punti a), b) e e), e’ garantito anche mediante la
limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli
ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con
i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289,
6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere
b) e c) per complessivi 1.850 miliomi;
b) fondo investimenti - incentivi alle
imprese ` del Ministero delle attivita’ produttive, 2.750 milioni di
euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo Innovazione
tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla
lettera a);
e) interventi della legge obiettivo
finanziati dalla legge I' agosto 2002, n. 166, articolo 13 comma 1 del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, 450 milioni di euro, ivi
inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla
lettera a);
2. Al fine di assicurare il rispetto dei
limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi
indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento Politiche di Sviluppo Coesione e al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni
sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
3. Fermo restando il limite complessivo
dei pagamenti di cui al, comma 1, pari a 7.900 milioni di euro, al
fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree
sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla
revisione di meta’ periodo, del Quadro comunitario di sostegno
2000-2006 per le regioni dell'obiettivo prevista dall'articolo 14 del
Regolamento CE 1260199, i predetti limiti settoriali possono essere
modificati con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in
relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalita’ le
amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale. Le
amministrazioni centrali. nell'esercizio dei diritti dell'azionista
nei confronti delle societa’ di capitali a prevalente partecipazione
pubblica . diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per
conformarsi ai principi di cui al presente comma.
Art. 5
(Disposizioni sulla tesoreria)
1 - A modifica di 'quanto stabilito
dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di
contabilita’ speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - fatta
eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commii 1 e 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali,
gli enti del servizio sanitario nazionale, le societa’ Poste Italiane
S.p.A. e Ferrovie.S.p.A., i conti intestati all'Unione europea e
quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti
intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche’ i conti
istituiti nell'anno precedente quello di riferimento - non possono
effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per
cento.
2. 1 soggetti interessati possono
richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al
vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze.
L'accoglimento della richiesta e’ disposto con determinazione
dirigenziale; l'eventuale diniego, totale o parziale, e’ disposto con
decreto del Ministro.
Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti
da contratti perfezionati, nonche’ le s pese indifferibili la cui -
mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con
provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 6
( Patto di stabilita’
interno per gli
enti territoriali)
I. Al fini della tutela dell'unita’
economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzanoo e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concorrono, in armonia
con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennioo 2005-2007 con il
rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commii, che
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Per gli stessi fini di cui al comma 1,
per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di
cui al comma 1 non puo’ essere superiore al corrispondente ammontare
di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento
alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per
l'anno precedente in conformita’ agli obiettivi stabiliti dal presente
articolo.
3. Il complesso delle spese di cui al
comma 2 e’ calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella
di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale
al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanita’ per le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate
dall'articolo Y;
e) spese derivanti dall'acquisizione di
partecipazioni azionarie e di altre attivita’ finanziarie, dai
conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle
Amministrazioni pubbliche individuate in
applicazione dell'articolo 2.
4. Gli enti possono eccedere i limiti di
spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei
limiti de Ile maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote
e tariffe delle imposte e tasse locali. Resta ferma per le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilita’ di
destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali
disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
5. Al fine di consentire il monitoraggio
degli adempimenti relativi al patto di stabilita’ interno anche
secondo i criteri adottati in contabilita’ nazionale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita’ montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita’ interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e
con le modalita’ definiti con decreto del predetto Ministero, di
concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 e l'Istituto nazionale di statistica.
6. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5. 000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di
febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri
del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con
l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e
delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio. Il Collegio dei revisori dei
conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre
di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua
coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da’
comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle
finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunita’ montane
predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa
semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore
dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto
dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel
trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma,
nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei lirniti
stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi
annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.
7. Per gli enti locali di cui al comma 1,
l'Organo di revisione economico - finanziaria di cui all'articolo 234
del decreto legislativo n. 267 del 2000 verifica il rispetto degli
obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di
cassa, ed in caso di mancato rispetto ne da’ comunicazione al
Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalita’ che
verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Gli enti locali di cui al comma 1 che
non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilita’ interno
stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno
2006:
a) effettuare spese per a cquisto di beni
e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo
anno in cui si e’ accertato il rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita’ interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre
inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno
precedente' ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al
patto di stabilita’ interno dall'anno 2005 il limite e’commisurato, in
sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzionii di personale
a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti.
9. La disposizione di cui al comma 8 si
applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del
patto di stabilita’ interno per l'anno 2004.
10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e
i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1
con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui
risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita’
interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o
al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione,
che deve essere acquisita anche per l'anno, 2005 con riferimento agli
obiettivi del patto di stabilita’ interno delle province e dei comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova
istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti
alle regole del presente articolo dall'anno in cui e’ disponibile la
base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al
comma 2.
12. Attraverso le loro associazioni, le
province, i comuni e le comunita’ montane concorrono al monitoraggio
sull'andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai
commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'UPI, all'AINCI e all'UNCEM.
13. Resta ferma la facolta’ delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano di estendere le regole
del patto di stabilita’ interno nel confronti degli enti ed organismi
strumentali.
14. Sono abrogate le disposizioni recate
dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi come
modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e l-quinques del
decreto legge 31 marzo 2003, n- 50, convertito dalla legge 20 maggio
2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilita’
interno previsto per gli ' enti territoriali per gli anni 2005 e
successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili con le
disposizioni recate dalla presente legge.
Art. 7
(Altri enti)
l. Per il triennio 2005-2007, gli enti
indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad
eccezione delle Casse di previdenza privatizzate, nonche’ delle altre
associazioni e fondazioni di diritto.. privato, possono annualmente
incrementare le proprie spese in misura non superiore al 2 per cento
rispetto al precedente esercizio. Agli enti indicati negli articoli 3,
5 e 21, nonche’ all'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
si applica la disciplina ivi prevista.
Art. 8
(Disposizioni in materia di finanza,
regionale)
I. Con riferimento alla perdita di
gettito realizzata dalle Regioni a statuto ordinano per gli anni 2003
e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non
compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come
determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, viene riconosciuto l'importo annuo di euro 342,583 milioni.
Detto importo e’ ripartito tra le Regioni entro il M aprile 2005, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, e integra i trasferimenti
soppressi di cui all'articolo 1, comma, 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56 come, da ultimo, modificato dall'articolo, 3,
comma 2, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 - ai fini
dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31
luglio 2005. Il decreto e’ predisposto sulla base della proposta delle
regioni da presentarsi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.
2. Ai fini della determinazione
dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresi conto dei
trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle Regioni a statuto
ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dIcembre
2001, n. 448. Il fondo di cui al richiamato articolo 70 e’ soppresso.
3. 11 Fondo di cui all'articolo 52, comma
8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e’ utilizzato anche per
l'esercizio, delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi
dell'articolo, 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Sulla base di quanto disposto dai
commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita’ produttive che siano state
deliberate dalle regioni, antecedentemente al il dicembre 2003, in
difformita’ rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta
ferma, altresi, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2
della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di
IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota,
nonche’, unitamente al comma 23 del . medesimo articolo, alle
disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni
possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro
attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformita’
con essa.
5. Sono autorizzate, a carico di somme a,
qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e
a debito di ciascuna Regione - connessi alle perdite di entrata
realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate
dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 -
indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base della
proposta presentata -dalle Regioni in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano. Tale compensazione sara’ effettuata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, . Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a
partire dall'esercizio 2005.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI
FINANZIARIE
Art. 9
(Aperture di credito)
I. Al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche.:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera
h) e’ sostituita dalla seguente:
"h) contrazione di mutui e aperture di
credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio
ed emissioni di prestiti obbligazionari;";
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere
a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'ammortamento non puo’ avere durata
inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve
essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento
puo’ essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio
dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre
dell'anno, puo’ essere, anticipata al primo luglio dello stesso anno;"
c) dopo l'articolo 205 e’ aggiunto il
seguente articolo:
"Art. 205-bis (Contrazione di aperture di
credito) 1 - Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di
credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate
con il contratto di. apertura di credito si considerano impegnate
all'atto della stipula del contratto stesso' e per l'ammontare
dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi
finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del
contratto di apertura di credito costituiscono - residui attivi.
Il ricorso alle aperture di credito e’
possibile solo se sussistono le condizioni di cui al precedente ari
203, comma 1, e ne rispetto dei limiti di cui all'art. 204, comma 1
calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di
credito stipulata.
4. L'utilizzo del ricavato
dell'operazione e’sottoposto alla disciplina di cui all'art. 204,
comma 3.
5. 1 contratti di apertura di credito
devono, a pena di nullita’, essere stipulati in forma pubblica e
contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca e’ tenuta ad effettuare
erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle
richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da
parte di quest'ufficio delle relativo delegazioni di pagamento ai
sensi del successivo ari 206. L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha
luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilita’
per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni
economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di
credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di
tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con
decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data
dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere
comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di
ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortarnento e sino
alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle
spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia
dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del
progetto o dei progetti definivi o esecutivi, secondo le norme
vigenti;
f) deve essere rispettata la misura
massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di
determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Le aperture di credito sono soggette,
al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui
all'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e
modalita’ previsti dal relativo regolamento di attuazione, emanato con
il decreto interministeriale 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli per la
comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole
operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del precedente comma 5.";
d) all'articoIo 207, dopo il comma 1, e’
inserito il seguente:
'1-bis. A fronte di operazioni di
emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da piu’
enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di
garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse.
Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fideiussoria a favore dell'ente 'capofila in relazione alla quota
parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione
del successivo comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila
concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota
parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.".
2. Per la gestione del fondo di
ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 non si applica il principio di accentramento
di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209,
comma 3 e 211, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
3 All'articolo 41, comma 2, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono soppresse le parole
"e contrarre mutui", e le parole "o dell'accensione".
Art. 10
(Rinegoziazione mutui)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a
provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
conversione dei mutui con oneri' di ammortamento anche parzialmente a
carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla
rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in
presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione
del valore finanziario delle passivita’ totali. Nel valutare la
convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovra’ tenere conto
anche delle commissioni che non potranno in nessun caso essere
comprese nel piano di ammortamento. In caso di mutuo a tasso fisso,
per la verifica- delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o
l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato
e si attivano allorche’ il tasso swap con scadenza pari alla vita
media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un
punto percentuale.
2. Gli stanziamenti di bilancio previsti
per il Pagamento dei mutui con oneri integralmente 0 parzialmente a
carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di
ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di
conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto
stabilito dal commi 1 e 2 l'ente pubblico e’ tenuto a trasmettere,
entro 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma
1, all'Amministrazione statale interessata, la relativa
documentazione: contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di
rimborso
4. In caso di nuove emissioni di titoli
obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla
scadenza, e’ necessario che al momento dell'emissione venga costituito
un fondo di ammortamento del debito o conclusa un'operazione di swap
per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo
2 del decreto ministeriale 1/12/2003, n. 389, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale del 4 febbraio 2004, n.28.
Art. 11
(Contabilizzazione debito)
I. Al fine del consolidamento dei conti
pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con
l'adesione al patto di stabilita’ e crescita le rate di ammortamento
dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bo’lzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero
carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
2. Per le stesse finalita’ di cui al
comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il
debito derivante dai mutui e’ iscritto nel bilancio
dell'Amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le
rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorche’ il ricavato
del prestito sia destinato ad un'Amministrazione pubblica diversa.
L'Amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le
rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da
un'Amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo
Pelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di
destinazione agli investimenti. L'Istituto finanziatore,
contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne da’
notizia all'Amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di
ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato
dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione
del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al
fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.
2. Le Amministrazioni pubbliche sono
tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con
riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
Art. 12
(Superamento della tesoreria unica e
altre disposizioni finanziarie)
I. Al fine di sperimentare gli effetti
del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed il
Ministro dell'istruzione, dell'universita’ e della ricerca, individua
con proprio decreto una regione, tre province, tre comunita’ montane,
sei comuni e tre universita’ nei quali durante l'anno 2005, i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai
tesorieri degli enti.
L'individuazione degli enti, salvo che
per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentativita’ per
aree geografiche; gli enti, sono comunque individuati tra quelli che
possono collegarsi, tramite ' i loro tesorieri, al sistema
informativo, delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE - istituito
ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Con il predetto decreto vengono altresi definiti i
criteri, le modalita’ e i tempi della sperimentazione. In relazione ai
risultati registrati la sperimentazione puo’ esser 1 e estesa, nel
corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
2. L'art. 213 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e’ sostituito dal seguente:
1 "1. Qualora l'organizzazione dell'ente
e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria puo’ essere
gestito con modalita’ e criteri informatici e con l'uso di ordinativi
di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli
cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di
documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui
all'art. 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui
all'art. 210 puo’ prevedere che la riscossione delle entrate ed il
pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per
contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalita’
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere
mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di
quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore;
le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse
dell'ente, con rilascio della quietanza di cui. al successivo art.
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai
servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella ~.
predetta convenzione di tesoreria.".
4. Ai fini della razionalizzazione e
della semplificazione della attivita’ amninistrativa, con decreto da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 di concerto con il Ministro dell'economia. e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per
la semplificazione della gestione finanziaria degli Uffici all'estero.
Art. 13
(Disposizioni in materia di
assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamita’
naturali)
I. Al fine di incentivare il passaggio
dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al
sistema assicurativo contro danni, l'autorizzazione di spesa, di cui
all'articolo 1, comma 3, lett. b) e c), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, Fondo d solidarieta’ nazionale - interventi
indennizzatori viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo e’destinato agli
interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro
danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui
all'articolo 1, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, Fondo di solidarieta’ nazionale -incentivi assicurativi
2. All'articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 e’ sostituito dal
seguente: "Per la dotazione finanziaria del 'Fondo di solidarieta’
nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui'
all'articolo 1, comma 3, lett. a), si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta’
nazionale - interventi indennizzatori destinato agli interventi di
cui. all'articolo 1, comma 3, lett. b) e c), si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di protezione civile, cosi coni e determinato
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziaria".
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1,
per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei
rischi, istituito presso l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ incrementata di euro 50
milioni."
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14
(Oneri contrattuali)
I. Ai fini di quanto disposto
dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo '20 marzo 2001, n.
165, le risorse per la contraffazione collettiva nazionale previste
dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2005, di 56 milioni di euro.
2. Le risorse previste dall'articolo 3,
comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto
pubblico sono micrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni
di euro di cui 20 milioni di euro per il personale delle forze annate
e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle
attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Per il personale dipendente dalle
amniniistrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'art.
3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
5. In aggiunta a quanto stabilito dai
commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere
riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate,
contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori
incrementali della spesa di personale delle Pubbliche Amministrazioni.
Art. 15
(Personale a tempo determinato)
I. Per l'anno 2005, le amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni possono avvalersi di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o. con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media
annua sostenuta per le stesse finalita’ nel triennio 1999-2001. La
spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo
forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della Legge 5
aprile 1985 n. 124, non puo’ superare quella sostenuta per lo stesso
personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non
trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del
servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma
non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le
rególe del patto di stabilita’ interno non possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore.
2. 1 Ministeri per i beni e le attivita’
culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale
in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai
sensi dell'articolo comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. ^250.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo’ continuare ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato al sensi
dell'articolo 47, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.
3. Possono essere prorogati fino al 31
dicembre 2005 1 contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dagli organi della magistratura amministrativa nonche’ i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dall'I.N.P.S., dall'I.N.P.D.A.P.
e dall'I.N.AIL gia’ prorogati ai sensi dell'art.1 del decreto legge 28
maggio 2004, n. 136 convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i
cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti
predetti.
4. L'Agenzia per la protezione
dell'ambiente dei servizi tecnici (APAT) -puo’ continuare ad
avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o
con altra forma di flessibilita’ e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a
far carico sul bilancio dell'Agenzia.
5. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalita’ previste dalla normativa vigente per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
6. Per l'anno 2005 per gli Enti di
ricerca, l'Istituto Superiore di Sanita’ (ISS), l'Istituto Superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale
Italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), nonche’ per le Universita’ e le scuole superiori ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di
progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per
gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli Enti o del Fondo di finanziamento degli Enti o del
Fondo di finanziamento ordinario delle Universita’.
7. 1 comandi del personale delle Poste
Italiane S.p.a. e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui dall' articolo 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono prorogati al 31 dicembre 2005.
Art. 16
(Prosecuzione di lavori socialmente utili
presso gli istituti scolastici ed altre disposizioni in materia di
organizzazione scolastica)
I. Per la proroga delle attivita’ di cui
al comma 7 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
2. Per l'anno scolastico 2005/2006,. la
consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico
di diritto, non potra’ superare quella complessivamente determinata
nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004/2005 3.
L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e’
impartito dai docenti della classe m possesso dei requisiti richiesti
o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in
possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di
lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in
cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di
classe o di istituto- Al fine di realizzare quanto previsto dal
presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle
annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la
cui partecipazione e’ obbligatoria per tutti i docenti privi dei
requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera 4. A
partire dall'anno scolastico 2005 - 2006, al fine di ampliare la
disponibilita’ e fruibilita’ a costi contenuti, di testi, documenti e
strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro
famiglie, i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via
sperimentale ai fine della loro adozione e nelle scuole del primo
ciclo dell'istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella
doppia versione, a stampa, e "on-line" scaricabile da intemet.
5. 1 libri di testo sviluppano i
contenuti essenziali delle indicazione nazionali dei piani di studio e
sono realizzati in fascicoli o in sezioni tematici assestanti
corrispondenti ad unita’ di apprendimento", di costo contenuto e
possibilita’ di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono
composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato
dagli alunni.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita’
e della ricerca determina, con decreto non avente natura
regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il
prezzo massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al comma 4,
assicurando comunque il compenso per il diritto d'autore e la
copertura dei costi di produzione.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2005
2006, i dirigenti scolastici adottano le disposizioni organizzative
idonee a consentite la conservazione, presso la scuola, di libri e del
restante materiale didattico in uso agli studenti.
Art. 17
(Divieto di estensione dei giudicati ed
altre norme processuali)
1. Per il triennio 2005 - 2007 e’ fatto
divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 1652 e
successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione
di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque
divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni
pubbliche.
2.. All'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente.
" 1 -bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significaiivamente
rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione
pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze puo’
intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 c.p.c..".
3. Dopo l'articolo 63 del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e’ aggiunto il seguente:
"63-bis. L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amninistrazioni ARAN puo’ intervenire nei
giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle 'dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 e 70, comma 4, al fine di garantire la
corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Per le controversie relative al personale di cui
all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentale e
retributive, l'intervento in giudizio puo’ essere assicurato anche
attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze.".
Art. 18
(Riorganizzazione delle strutture in
materia di tutela dall'inquinamento marino e di energie rinnovabili)
I. Al fine di assicurare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante
ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di
lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la
sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di
cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e’
abolita e sostituita, a decorrere dal I' gennaio 2005 dalla Segreteria
tecnica per le azioni nazionali ed internazionali materia di
inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della
navigazione. La Segreteria dura in. carico quattro anni e i membri
possono essere rinnovati.
2.La Segreteria tecnica opera presso la
competente Direzione Protezione della Natura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed e’ composta da un
numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento
marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria
fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio per quanto concerne la
fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di
sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle vane
commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione
ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali
riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresi, al competente
Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio elementi tecnici in merito alle attivita’ di sorveglianza,
monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale. .
3. Nei limiti dello stanziamento di cui
all''art. 16, comma 6, deldecreto legislativo 29 dicembre
2003 n. 387, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i
compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle
fonti rinnovabilie l'efficienza negli usi
finali dell'energia.
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 19
(Gestioni previdenziali)
L L'adeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni. e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997 n. 449, e successive modificazioni, e’ stabilito per l'anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche’ in
favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attivita’ commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal
comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l'anno 2005- in 15.740,39 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di curo
per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. 1 medesimi complessivi importi di cui
ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico
dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche’ al netto delle somme di 2,36
milioni di curo e di 54,78 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
Art. 20
(Trasferimenti all'INPS)
1- Ai
fini della copertura dei
maggiori ori derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello
Stato, del finanziamento della gestione cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti
l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,8 milioni di euro, sono
utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello
Stato all'Inps ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro
complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze
delle predette gestioni, evidenziate nella contabilita’ del predetto
Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge 448
del 1998, per un ammontare complessivi non superiore a 5.700 milioni
di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione
dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni provvidenze
varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il
finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto
legge 14 marzo 2003, n. 73, convertito in legge 10 giugno 2003, n.
133, per un ammnontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all'INPS ed
accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non
utilizzate per i seguenti scopi:
- finanziamento delle prestazioni
economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della
citata legge n.448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a
804,98 milioni di euro;
- finanziamento degli oneri per
pensionamenti anticipati di cui
all'articolo 8 della legge 19 luglio.1994, n.451 e all'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo
pari a 457,71 milioni di euro;
- finanziamento degli oneri per
l'assistenza ai portatori di handicap grave di cui all'articolo 80,
comma 2, della legge n. 388 del 2000, per un ammontare complessivo
pari a 300,66 milioni di euro;
- finanziamento degli oneri per i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da
disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97
milioni di euro.
2. Il complesso degli effetti contabili
delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dell'Inps
interessate e’ definito con la procedura di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai fini del finanziamento dei maggiori
oneri a carico della Gestione per erogazione delle pensioni, assegni e
indennita’ agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 19.98 n. 112,
valutati in 1326 milioni di euro per l'esercizio, 2004 e 827 milioni
di euro a decorrere dal 2005:
a) per l'esercizio 2004, concorrono, per
un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti
da:
i minori oneri accertati nell'attuazione
dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente
incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un
ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
- i minori oneri. accertati
nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la. tubercolosi,
per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di curo;
- i minori oneri accertati
nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai
portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in
favore di sordomuti ed invalidi, per un
ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
- i minori oneri, rispetto alla somma di
872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415 e
dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
accertati nell'attuazione delle norme in materia di
pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305
milioni di euro.
b) a decorrere dall'anno 2005, sono
utilizzate le risorse derivanti da:
- i minori oneri accertati
nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001,
n...448,, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;
- i minori oneri accertati
nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni
di euro;
- i minori oneri, rispetto alla somma di
872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n.
415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione
di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati
nell'attuazione delle norme in, materia di pensionamenti anticipati,
per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
Art. 21
(Invalidita’
civile e asili nido aziendali)
L L'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo
Stato in materia di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordomutismo,
handicap e disabilita’, gia’ di competenza del Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, e’ stabilita la data di effettivo
esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da
trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del
comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento
fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il
personale trasferito dovra’ confluire. A seguito del trasferimento del
personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni
organiche , del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative
risorse sono trasferite all'I.N.P.S..
4. Sino alla data stabilita con i decreti
di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto
stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326.
5. Per le controversie instaurate nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge
e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni
trasferite, la difesa in giudizio del Ministero del] ' economia e
delle finanze e’ assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1,
del decreto-legge n.269 del 2003, da propri funzionari ovvero da
avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. Il Fondo di rotazione per gli asili
nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e’ incrementato per l' anno 2005, di 10 milioni
di euro.
CAPO V INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art 22
(Interventi nel settore sanitario)
I. Per garantire, il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa
del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo
Stato, e’ determinato in milioni di euro per l'anno 2005, .........
milioni di euro, per l'anno 2006 e ..........milioni di euro per
l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni indicati a titolo di ulteriore
finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambin Gesu’".
2.Resta fermo l'obbligo in capo
all'Agenzia del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai
sensi de’ll'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il
livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente.
Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della Salute al
Direttore dell'Agenzia e’ incluso il conseguirnento dell'obiettivo del
rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica.
3. L'accesso al finanziamento integrativo
a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto
al livello di cui all'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per
l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal
2005, e’ subordinato alla stipula di un specifica Intesa tra Stato e
Regioni ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che contempli ai fini dei contenimento della dinamica dei
costi:
a) gli adempimenti gia’ previsti dalla
vigente legislazione;
b) ulteriori adempimenti per migliorare
il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario;
c) la prosecuzione del processo di
razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e
della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che
favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno;
d) il vincolo di crescita delle voci dei
costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si
applica la specifica normativa di settore, secondo modalita’ che
garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia
superiore, a decorrere dal 2005 al 2 per cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di
eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
e) in ogni caso, l'obbligo in capo alle
regioni di garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle
Amministrazioni, l'equilibrio economico- finanziario delle proprie
aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando
forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli
obiettivi dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e
prevedendo l'obbligatorieta’ dell'adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio, nonche’ l'ipotesi di decadenza del direttore
generale.
4. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base del
monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i
provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto
trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non
sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003), n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri
diffida la Regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento. Qualora la Regione non adempia,
entro i successivi 30 giorni il Presidente della Regione, in qualita’
di commissario ad acta, approva il bilancio d'esercizio consolidato
del Servizio Sanitario Regionale. al fine di determinare il disavanzo
di gestione ed adotta i necessari provvedimenti.
5. In caso di mancato adempimento agli
obblighi di cui al comma 3 e’ precluso l'accesso al maggior
finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente
immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
6. La regione interessata, nelle ipotesi
indicate ai commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto tecnico
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una
ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione
stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per
il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista dal presente articolo. La sottoscrizione dell'accordo e’
condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggior finanziamento anche in maniera parziale e graduale,
subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del
programma.
7. Con riferimento agli importi indicati
al comma 1, relativamente alla somma di 1.000
ma di 1.000 milioni di euro per l'anno
2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro
per l'anno 2007, il relativo riconoscimento all regioni resta
condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche,
rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a
loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 novembre 200-1, n. 326, in particolare, per il 5 per
cento dei predetti importi. al rispetto dell'obiettivo da parte della
singola regione per il restante 50 per cento, al rispetto
dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso.
8.Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:
a ) in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005,
2006 e 2007, e’ autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma
1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle
contabilita’ speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato,
nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a
statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i
corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali.
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il
Ministero dell'economia e delle finanze e’ autorizzato a concedere
alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95
per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per
i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle e delle
partecipazioni delle medesime regioni
c) all'erogazione dell'ulteniore 5 per
cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto
dall'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004,
rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, ne
confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica
degli adempimenti di cui ai commi 3e 7;
d) nelle more della deliberazione del
CIPE e della proposta di decreto delPresidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comrna 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, nonche’ della stipula dell'Intesa di cui. al
comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto di riparto
per l'anno 2004 in base alla
deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a
decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di
conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni Der gli
esercizi successivi.
Art. 23
(Rideterminazione della misura delle
sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a
singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle
sanzioni medesime)
I. Le sanzioni amministrative per
infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo- 51, comma 7
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del dieci per cento;
2. 1 proventi delle sanzioni
amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma
dell'articolo 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi
statali affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per
essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi
conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi
capitoli di spesa del Ministero della salute per iI potenziamentoo
degli organi ispettivi e di controllo, come pure per la realizzazione
di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate
alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
3. Resta ferma l'autonoma, integrale
disponibilita’ da parte delle singole Regioni, ai sensi degli articoli
17, terzo comma e 29, terzo comma della legge 24 novembre 1981, n.
689, ,dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1,
accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente
attribuiti.
CAPO VI
FINANZIAMENTO DEGLI INIVESTIMENTI
Art. 24
(Limiti di impegno)
I. Sono autorizzati nel triennio
2005-2007 i limiti di impegno di cui alla tabella I, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e’ l'anno terminale ivi indicati.
Art. 25
(Attivita’ in materia ambientale e
culturale)
I. Per la realizzazione, a cura del
Ministero dell'amblente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del progetto
Scegli-Italia e’ autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli
anni 2005 e 2006.
2. Per l'utilizzazione delle n'sorse da
assegnare alla Societa’ per lo sviluppo dell'arte, della cultura e
dello spettacolo Arcus Sp.a. - ai sensi del comma 4 dell'articolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad
applicarsi, fino all'entrata in vigore del regolamento ivi previsto,
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004,
n. 72 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n.
128.
3. Il Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio, per lo svolgimento delle attivita’ in materia
di difesa del' suolo, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto del
Presidente della Repubblica 1 gennaio 1955, n. 1534 e alle leggi 1
gennaio 1963, n366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183 e 28
dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle
situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si
avvale di Societa’ per azioni gia’ esistente, controllata direttamente
o indirettamente dallo Stato, con la quale stipula apposita
convenzione.
4. Al fine di ottimizzare: le risorse
finanziarie destinate allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma
3, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della
tutela del tem. tono e dell'economia e delle finanze, con uno o piu’
decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta apposite procedure per
l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.
Art. 26
(Disposizioni in materia di protezione
civile)
I. Al fine di garantire adeguati.
tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di
riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso
abitativo, danneggiati o distratti da calamita’ naturali, rientranti
nelle tipologie di cui alla lettera b) del presente comma, con
regolamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con i Ministri delle attivita’. produttive e
dell'economia e delle finanze, _sentiti la Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, e l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate
disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime
assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definrne le forme,
le condizioni e le modalita’ di attuazione, sulla base dei seguenti
criteri:
a. estensione obbligatoria della
copertura assicurativa del rischio calamita’ naturali nelle nuove
polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso
abitativo contro l'incendio, nonche’ graduale estensione dell'obbligo
assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio gia’ in atto,
con esclusione dei fabbricati abusivi;
b. copertura dei rischi derivanti dalle
seguenti tipologie di calamita’ naturali: terremoti, . maremoti,
frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici;
C. copertura dei danni che presentino le
caratteristiche di catastrofalita’ stabilite per ciascuna delle
tipologie di cui alla lettera b) dal Dipartimento della protezione
civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale
dei grandi rischi;
d.correlazione dei premi assicurativi
anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei
diversi settori;
e) definizione dei parametri cui far
riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo
degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo
elaborate da organismi specializzati e gia’ in uso per l'assicurazione
di rischi relativi agli immobili;
f) previsione di franchigie e limiti di
indennizzo;
g) esclusione dell'intervento statale per
danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone
giuridiche private, ovvero a persone fisiche con reddito ai fini IRPEF
superiore a soglie da determinare allo scopo;
h) definizione delle modalita’ per la
coriassicurazione del rischi, prevedendo, in via transitoria, in
ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali
coinvolti e della innovativita’ della disciplina, nonche’ in
considerazione della peculiare natura dei rischi, la costituzione di
un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione
nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al
consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;
i) previsione delle modalita’ di
intervento del consorzio riassicurativo;
l) previsione delle modalita’ di
intervento dello Stato a garanzia delle attivita’ consorzio
riassicurativo;
m) incentivazioni di natura fiscale nel
rispetto del principio dell'invarianza del gettito;
n) previsione di un regime applicativo
transitorio.
2 . Per i fini di cui al comma 1, lettera
1, e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 per
l'istituzione presso il Ministero
dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di garanzia.
Art. 27
(Rifinanziamento di misure a sostegno
dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della
televisionedigitale, l'accesso larga banda ad internet e lo sviluppo
delle comunicazioni)
I. Il Fondo di cui all'art. 27, comma 1, della legge 27
dicembre 2002 n. 289, e’ destinato alla copertura delle spese relative
al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato 'PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici
anni nel 2005, nonche’ la loro formazione, fino all'esaurimento delle
disponibilita’ del Fondo stesso. Le modalita’ di attuazione del
progetto, nonche’ di erogazione degli incentivi stessi, sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato
ai, sensi dell'art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
2. 1 benefici di cui all'art. 4, comma
11, della legge 26 dicembre 2003, n. 250, concessi ai docenti
con le modalita’ di cui al relativo decreto attuativo, sono
prorogati a tutto l'anno 2005.
3. 1 dipendenti delle pubbliche
amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di
una riduzione di costo, ottenuta in esito ad una apposita selezione di
produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita,
previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP S.p.A.)
4. La sezione speciale del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a) della legge 23 legge 23 dicembre 1996, n. 662,
istituita con decreto del Ministro delle attivita’ produttive e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27/06/2004, e’integrata
della somma di quaranta. milioni di curo ' per l'anno 2005, quaranta
milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007.
5. L'intervento di cui al comma 1
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ rifinanziato,
per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del
contributo e’ fissata in euro 120,00.
6. L'intervento di cui al comma 2 del
citato articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e’rifinanziato,
per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. La misura del
contributo fissata in euro 50,00 elevata ad euro 75,00 qualora
l'accesso alla rete da parte dell'utenti ricada all'interno delle aree
di cui agli Obiettivi 1 e 2
7. Il contributo dello Stato alla
Fondazione: Ugo Bordoni (FUB) previsto dal comma 5 dell'articolo 41
della legge 16 gennaio 2003, n 3 e’ rinnovato, per il triennio
2005-2007, per l'importo di 5 milioni di euro annui.
euro annui.
CAPO VII
ALTRI INTERVENTI
Art. 28
(Gestioni liquidatorie)
1. Gli immobili di cui all'art. 9 conima
I bis, lett. a) del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 - ivi compresi
quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno 200-3,
pubblicato sulla G.U. n. 150 dell'1 luglio 2003 - possono essere
alienati anche nell'ambito dell'attivita’ di gestione della
liquidazione gia’ affidata a societa’ direttamente controllata dallo
Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, lett. c)
del medesimo decreto legge.
2. All'art. 9 del. decreto legge 15
aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1-bis lett. c), all'inizio
del secondo periodo, dopo il termine "La societa’", la locuzione "si
avvale ..." e’
sostituita con "puo’ avvalersi anche
..."; b) nel comma 1 -bis lett. c), dopo il secondo periodo e’
inserito il seguente : "E'’ altresi, facolta’ della societa’ di
procedere alla revoca dei mandati gia’ conferiti.".
3. Con riguardo a tutte le liquidazioni
di cui al comma l-ter dell'art. 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
la societa’, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma
1-bis lett. e) del medesimo art. 9 del gia’ citato decreto legge
632/02, convertito, con modificazioni, dalla legge 112102, esercita
ogni potere finora attribuito all'Ispettorato Generale per la
liquidazione degli Enti Disciolti.
4. L'Ufficio stralcio di cui all'art 119
del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.C.M. 24 marzo 1979 e’
soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle Regioni
interessate.
Art. 29
(Disposizioni varie)
I. L'art. 5 - comma 6 - della legge 6
febbraio 1985, n. 15 e’ soppresso e sostituito dai seguenti:
"6 - le sedi all'estero sono autorizzate
a conservare nei conti correnti valuta Tesoro una somma massima pari
al 30% delle giacenze esistenti sugli stessi alla data del I' gennaio
2005. La relativa eccedenza, compatibilmente con le disposi:ioni
valutarie locali, dovra’ essere versata entro il 28 febbraio.2005
all'entrata dello Stato.
7 - con cadenza mensile, ed entro il
decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, le sedi
all'estero provvederanno a versare all'entrataa dello Stato le
eventuali eccedenze rispetto all'importo che residua dopo il
versamento di cui al comma 6. Di tale versamento sara’ dato conto
nella situazione mensile di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2003, attuativo del
D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. -.
2. 1 conti correnti valuta Tesoro
costituiti presso le sedi estere esistenti in Paesi aderenti
all'Unione Monetaria Europea sono soppressi e la relativa giacenza e’
acquisita all'entrata dello Stato entro il 28 febbraio 2005.
Successivamente alla chiusura di tali conti correnti tutte le entrate
erariali di cui all árt. 5, comma 2, della legge 1511985 realizzate
nei Paesi dell'Unione Europea sono versate direttamente ai competenti
capitoli di entrata dello Stato.
3. Nelle more della definizione delle
operazioni di chiusura di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero
dell'Economia e Finanze 6 agosto 200.3, dei conti di Tesoreria n.
20200 e 3542,intestati al Ministero Affari Esteri, un importo
pari all'80% della giacenza di detti
conti e’ acquisito all'entrata dello Stato. Le operazioni .
di chiusura dei suddetti conti dovranno
comunque essere completate entro iI 31dicembre 2005.
4. Il comma 40 dell'articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e’ sostituito da seguente:
"Le somme di cui al comma 38, lettera b)
afferenti all'Autorita’ per le telecomunicazioni e all'Autorita’ per
l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dei
predetti enti".
5. Le risorse statali da destinare alle
Agenzie fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell'ambito delle
pertinenti unita’ previsionali di base.
6. L'articolo 2, comma 5, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, e’ sostituito dal seguente:
"5. 1 criteri di ripartizione del Fondo
tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione
dei Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sentita -la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e
forestali.".
7. Le risorse del fondo di cui
all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n 350, sono
complessivamente destinate alle attivita’ previste ai commi 61, 68, 76
e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonche’ alle
attivita’ di cui al comma 8. Il relativo riparto e’ stabilito con
decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
8. Le risorse del fondo possono essere
utilizzate anche per la formazione, in materia di
internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tal fine
il Ministero delle attivita’ produttive puo’ promuovere protocolli di
intesa con le Universita’ e le associazioni imprenditoriali di
categoria e puo’ avvalersi della collaborazione dell'Istituto
nazionale per il commercio estero.
9. Per l'anno 2005 e’ confermato il Fondo
di riserva di 1.200 milioni di curo per provvedere ad eventuali
emergenze connesse con proroga delle missioni internazionalili di
pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al
Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utllizzo del Fondo e
di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
Art. 30
(Disposizioni in materia di conservazione
dei beni culturali e Museo della Shoah)
I. I beni culturali immobili e mobili
dello Stato, per l'uso dei quali attualmente non e’ corrisposto alcun
canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere, dati
in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal
competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario
si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro 'e
conservazione indicati dal predetto ufficio.
2. Dal canone di concessione vengono
detratte le spese sostenute dal concessionario dello stesso canone per
il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il
concessionario e’ obbligato a rendere fruibile il bene da parte del
pubblico con le modalita’ e i tempi stabiliti nell'atto di concessione
o in apposita convenzione unita all'atto stesso.
3. 1 beni culturali che possono formare
oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro
per i beni e le attivita’ culturali su proposta del Direttore
regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene
mediante procedimento ad evidenza pubblica.
4. E autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo
della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.
Art 31
(Interventi in materia di giustizia)
I. All'art 10, comma 4 del D.P.R. n. 115
del 30 maggio 2002 le parole "il processo di valore inferiore a euro
1.100 sono soppresse.
2. 1 commi 1 e 2 dell'art. l3 del D.P.R.
n. 115 del 30 maggio 2002 sono sostituiti dai seguenti: '1. Il
contributo unificato e’ dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino
a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore
superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di
volontaria giurisdizione, nonche’ per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore
superiore a, 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi
di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore
superiore a 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per processi di valore
superiore a 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore
superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1. 110 per i processidi valore
superiore a curo 520.000;
3.Per i processi di esecuzione
immobiliare il contributo dovuto e’ pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della meta’. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’
pari a euro 120,00.
4. L'art. 46, comma 1 della legge '30
novembre 1991 n. 374 e’ sostituito dal seguente:
'I. Le cause e le attivita’ conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.0333,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relátivi sono soggetti
soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi
previsti dall'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 3 0.5.2002".
5. Le somme derivanti dal maggior gettito
di cui ai precedenti commi sono versate al. bilancio dello Stato, per
essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
Giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche’ per
l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
6. All'articolo 11, della legge 21
novembre 1991, n. 374, in fine, e’ aggiunto il seguente comma: "4.-
ter Le indennita’ previste dal presente articolo non possono superare
in ogni caso l'importo di euro 7.700 mensili. ". La disposizione del
presente si applica anche ai giudici tributari.
7. All'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, le
parole: "nove anni",, sono sostituite dalle seguenti: "undici anni".
8. 1 veicoli giacenti presso i custodi a
seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita’
- giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli
fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del
deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con
provvedimento dell'autorita’ giudiziari, da comunicarsi all'avente
diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione
del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta
da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e
collezionistico;
C) siano comunque custoditi da oltre due
anni alla data del I' luglio 2002.
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla
comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di
cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.
9. La cessione e’ disposta, anche in
assenza di documentazione in ordine allo stato di conservanone, sulla
base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nel
quali i veicoli sono individuati seconde, il tipo, il modello ed il
numero di targa o di telaio.
10. All'alienazione ed alle attivita’ ad
essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i
tribunali e presso i tribunali dei minorenni, secondo modalita’
stabilite con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con le
altre amministrazioni interessate
11. L'alienazione del veicolo si
perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento,
eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario
competente.
12. E provvedimento di alienazione e’
comunicato all'autorita’ giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
13. Il provvedimento e’ altresi
comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale
provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.
14.AI custode e’ riconosciuto, in deroga
alle tariffe di cui agli articoli 59 e 276 del D.P.R. n. 115 del '20
maggio 2002, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, come di
seguito:
a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di
esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;
b) euro 24,00 per ogni mese o frazione di
esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore
a 3, 5 tonnellate, per le macchine agricole ed operatrici,
c) curo 30,00 per ogni mese o frazione di
esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore
a 3, 5 tonnellate.
15. Gli importi sono progressivamente
ridotti del venti per cento per ogni anno o frazione di esso
successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale
intervenuta prescrizione delle somme dovute.
16.Le somme complessivamente dovute sono
corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.
17. Alle procedure di alienazione o
rottamazione gia’ avviate e non ancora concluse ed alle relative
istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi,
si applicano, qualora esse concemano veicoli in possesso dei requisiti
cui al comma 6, le disposizioni che precedono.
18.. All'art. 82, comma 1, del D.P.R.
30.5. 2002, n. 115 le parole "e previo parere del consiglio
dell'ordine" sono soppresse.
19. L'articolo 30 comma 1 del D.P.R. n.
115 del
30 maggio 2002 e’ sostituito dal
seguente:
'1 La parte che per prima si costituisce
in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le
indennita’ di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo
forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi
previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come
sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in
quelli in cui si applica lo stesso articolo.".
20. La tabella, contenuta nell'allegato
n. 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e’ abrogata.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 32
Redditi immobiliari.
Lotta al sommerso
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) e’ aggiunta la
seguente: "e-bis) denunce di inizio attivita’ presentate allo
sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita’
edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera."; 2) nella
lettera g-ter), dopo le parole: "contratti di somministrazione di
energia elettrica", sono aggiunte le seguenti: "di servizi telefonici,
di servizi idrici e del gas,"; b) all’articolo 7:
1) nel primo comma, le parole:
"Gli uffici pubblici devono comunicare
all’anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di
cui alla lettera g) dell’articolo 6." sono sostituite delle seguenti:
"Gli uffici pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati
e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g)
dell’articolo 6."; 2) nel quinto comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine dell’emersione delle attivita’ economiche,
con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e
locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare
i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui e’ attivata
l’utenza."; 3) il sesto comma e’ sostituito dal seguente: "Le banche,
la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa’ di gestione del risparmio, nonche’ e ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dalla lettera
g-quater) del primo comma dell’articolo 6 per i soggetti non
residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il Codice fiscale di ogni soggetto che
intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi
operazione di natura finanziaria."; 4) l’undicesimo comma e’
sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di cui ai commi dal primo
all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via
telematica.
Le modalita’ e i termini delle
trasmissioni nonche’ le specifiche tecniche del formato dei dati sono
definite in provvedimento del direttore delle agenzie delle Entrate.";
5) nel dodicesimo comma, le parole: "il ministro delle Finanze " sono
sostituite dalle seguenti:
"il direttore delle agenzie delle
Entrate".
2. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni previste dall’articolo 7, quinto comma, ultimo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, come modificato dal numero 2) della
lettera b) del comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli
istituti, gli enti e le societa’ richiedono i dati identificativi
catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i
contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai
predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della
modificazione del contratto stesso.
3. Con provvedimento di concerto dei
direttori delle agenzie delle Entrate e del territorio, sono stabilite
le informazioni analitiche che individuano univocamente le unita’
immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma
9.
4. La revisione parziale del classamento
delle unita’ immobiliari site in microzone comunali, per le quali il
rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 138 e il
corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’Ici,
si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo
all’insieme delle microzone comunali, e’ richiesta dai Comuni agli
Uffici provinciali dell’agenzia del Territorio. Per i calcoli di cui
al precedente periodo, il valore medio di mercato e’ aggiornato
secondo le modalita’ stabilite con il provvedimento di cui al comma 8.
L’agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e
verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento
revisionale con provvedimento del direttore dell’agenzia del
Territorio.
5. I Comuni, constatata la presenza di
immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni
di fatto non coerenti con i classamenti catastali, richiedono ai
titolari di diritti reali sulle unita’ immobiliari interessate, la
presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del
regolamento emanato con decreto del ministro delle Finanze 19 aprile
1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i
quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, e’ notificata ai soggetti
interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli
Uffici provinciali dell’agenzia del Territorio. Se i soggetti
interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla
notificazione, Gli Uffici provinciali dell’agenzia del Territorio
provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in
catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del
classamento delle unita’ immobiliari segnalate, notificando le
risultanze del classamento e la relativa rendita.
Si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 31 per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto
legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
6. Le rendite catastali dichiarate o
comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del
Comune di cui al comma 5, producono effetto fiscale, in deroga alle
vigenti disposizioni, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero dal
1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune.
7. Gli importi minimo e massimo della
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 28 del regio decreto
legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito con modificazioni nella
legge 11 agosto 1939, n.
1249, come successivamente integrato e
modificato, e da ultimo variati dall’articolo 8, comma 1, del decreto
legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con legge 27 novembre
1989, n. 384, sono elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro
2.066,00.
8. Il direttore dell’agenzia del
Territorio stabilisce con suo provvedimento, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la
Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, le modalita’ tecniche e
operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
9. Al comma 3 dell’articolo 70 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e’ aggiunto il seguente
periodo: "A decorrere dall’1 gennaio 2005, per gli immobili censiti
nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non puo’ in ogni
caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente
della repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili gia’
denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio con i dati forniti dall’agenzia del
Territorio, secondo modalita’ d’interscambio stabilite con
provvedimento del direttore della predetta agenzia, sentita la
conferenza Stato-citta’ e autonomie locali. Nel caso in cui manchino,
negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la
determinazione della superficie catastale, i soggetti di cui
all’articolo 63, se intestatari catastali, provvedono, a richiesta del
Comune, a presentare all’Ufficio provinciale dell’agenzia del
Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita’ stabilite dal regolamento emanato con decreto del ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente
modifica, al comune, della consistenza di riferimento.".
10. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo l’articolo 52 e’ aggiunto il seguente:
"52-bis - Liquidazione dell’imposta
derivante dai contratti di locazione - 1. La liquidazione dell’imposta
complementare di cui al precedente articolo 42, comma 1, e’ esclusa
qualora l’ammontare del canone di locazione relativo a immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto
in misura non inferiore al dieci per cento del valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4. Restano comunque fermi
i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualita’ successive
alla prima.".
11. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, dopo
l’articolo 41-bis e’ aggiunto il seguente:
"41-ter - 1. Le disposizioni di cui ai
precedenti articoli 32, comma 1, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si
applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da
locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo
corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal
contratto ridotto del quindici per cento e il 10 per cento del valore
dell’immobile.
2. In caso di omessa registrazione del
contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata
prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i
quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale e’
accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito
si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore
dell’immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il
valore dell’immobile e’ determinato ai sensi dell’articolo 52, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni e
integrazioni.".
12. Le disposizioni degli articoli 52-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
31, e 41-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti,
rispettivamente, dai commi 1 e 2, non trovano applicazione nei
confronti dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo
stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
13. Il modello di dichiarazione di cui
all’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con
decreto interdirigenziale del ministero dell’Interno e dell’agenzia
delle Entrate, e’ reso disponibile gratuitamente, in modalita’
telematica, della predetta Agenzia; la comunicazione e’ effettuata,
anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche’ degli
uffici dell’agenzia delle Entrate, con la compilazione in formato
elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in
modalita’ telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la
medesima modalita’, a dare avviso di ricevimento.
L’agenzia delle Entrate, secondo intese
con il ministero dell’Interno, ordina i dati contenuti nelle
comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al
predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti
di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto legge n. 191
del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo
12.
14. L’obbligo di comunicazione di cui al
comma 13 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che
esercitano abitualmente attivita’ di intermediazione nel settore
immobiliare; la comunicazione e’ dovuta per le cessione di cui i
predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero
assistito in ragione della loro attivita’, e, relativamente a quelle
diverse dalle cessioni in proprieta’, anche per le cessioni di durata
inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo di cui al
precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al
quarto comma dell’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in
caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i
soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell’agenzia delle
Entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per
un mese della loro attivita’.
15. I contratti di locazione o che
comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unita’
immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati sono nulli se,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
Art. 33
Contrasto all’evasione in materia di Iva
1. Nell’articolo 3, comma 2, primo
periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, le parole "a lire 50 milioni " sono sostituite dalle seguenti: "a
euro 10.000".
2. All’articolo 8-bis decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni:
a) dopo il comma 4 e’ aggiunto il
seguente:
"4-bis. Entro il termine previsto per la
presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il
contribuente presenta l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva
nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce
la comunicazione nonche’ l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva
da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere
indicato l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
delle relative note di variazione, con l’evidenziazione
dell’imponibile, dell’imposta nonche’ dell’importo delle operazioni
non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi
previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione, ai sensi del precedente articolo 8,
comma 1. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi
informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma
nonche’ le modalita’ per la presentazione, esclusivamente in via
telematica, degli stessi."; b) il comma 6, e’ sostituito dal seguente:
"6.
Per l’omissione della comunicazione
ovvero degli elenchi, nonche’ per l’invio degli stessi con dati
incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni
previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.".
3. All’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato
dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2004, n.
224, e’ aggiunto il seguente comma:
"1-ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 3, del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
nella legge 26 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono
attraverso lo sportello telematico dell’automobilista di cui al comma
1, entro il termine di 15 giorni dall’acquisto, il numero
identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi
interni precedenti l’immatricolazione, il codice fiscale del
fornitore, nonche’ il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli
e i loro rimorchi acquistati. La comunicazione e’ altresi effettuata,
entro il termine di 15 giorni dalla vendita, anche in caso di cessione
intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.".
4. Con decreto del Capo del dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Direttore
dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti i contenuti e le modalita’
delle comunicazioni di cui al comma 3.
5. Con la convenzione prevista
dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e’ definita la procedura di
trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate delle informazioni
inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.
6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera c),
del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e’ aggiunto il
seguente periodo:
"Nella prima ipotesi, il cedente o
prestatore deve comunicare all’agenzia delle Entrate, esclusivamente
per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati
contenuti nella dichiarazione ricevuta.".
7. Ai fini del necessario coordinamento
delle attivita’ di controllo, da attuare secondo quanto disposto
dall’articolo 63, comma 2 e comma 3, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’agenzia delle
Entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in
materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti
dalle dichiarazioni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, ricevute.
8. All’articolo 7 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
"4-bis. E’ punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il
prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo
periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17, o la invia con dati incompleti o
inesatti.".
9. Chiunque omette di inviare, nei
termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17, inserito dal comma 6, o la invia con
dati incompleti o inesatti, e’ responsabile in solido con il soggetto
acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedelta’ della
dichiarazione ricevuta.
10. Il Direttore dell’agenzia delle
Entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalita’
della comunicazione di cui al comma 6.
11. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 60, e’ aggiunto il
seguente: "Articolo 60-bis (Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta)
1. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta
degli organi competente al controllo, sulla base di analisi effettuate
su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le
disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento
dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a
prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli
adempimenti ai fini del presente decreto, e’ obbligato solidalmente al
pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2
puo’ tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei
beni e’ stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto
oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di
legge e che comunque non e’ connesso con il mancato pagamento
dell’imposta.".
Art. 34
Accertamento e riscossione
1. A decorrere del periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2005, e’ introdotto l’istituto della
pianificazione fiscale concordata cui possono accedere i titolari di
reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. L’adesione alla
pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un
triennio, della base imponibile caratteristica dell’attivita’ svolta e
comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte
dell’amministrazione finanziaria.
2. Non possono aderire alla
pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti
arti e professioni che:
a) si sono avvalsi dei regimi forfettari
di determinazione dell’imponibile o dell’imposta, per il periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2003; b) non erano in attivita’ al 1º
gennaio 2002; c) hanno dichiarato ricavi e compensi di importo
superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi
di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e) del Testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; d)
hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre
2002 e al 31 dicembre 2003.
CONTINUA A PAG. 29 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 3.
L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con
l’accettazione di importi, proposti a ogni contribuente dall’agenzia
delle Entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile
caratteristica dell’attivita’ svolta, esclusi gli eventuali componenti
positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
4. La proposta individuale e’ formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che
tengono conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di
settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti
settori economici di attivita’, della coerenza dei componenti negativi
di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al
contribuente.
5. L’adesione della proposta e’
comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento;
nel medesimo termine, la proposta puo’ essere altresi definita in
contraddittorio con il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate,
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di
documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base
dell’esistenza di:
a) significative variazioni degli
elementi strutturali nell’esercizio dell’attivita’ rispetto a quelli
presi a base per la formulazione della proposta; b) dati ed elementi
presi a base per la formulazione della proposta divergenti
sensibilmente, all’atto della definizione.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di
pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d’impresa o di
arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti
all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui
all’articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) esclusa
l’aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini
dell’Ire, nonche’ quella applicabile ai fini Ires, sono ridotte di 4
punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello
definito; c) e’ esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali
per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta
salva la facolta’ di effettuare i versamenti su base volontaria.
7. Ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risulante
dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e
il volume d’affari dichiarato.
8. Per i periodi d’imposta oggetto di
pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo
comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto
del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
9. In caso di mancato rispetto della
pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi,
l’agenzia delle Entrate procede ad accertamento parziale in ragione
del reddito oggetto dell’accordo nonche’, per l’imposta sul valore
aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o
compensi caratteristici a base dell’accordo, salve le ipotesi di
documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima
ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
10. L’inibizione dei poteri di cui al
comma 6, lettera a), e 8 non opera qualora sia constatata l’emissione
o l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Nei confronti dei medesimi soggetti non
operano i benefici di cui al comma 6, lettere b) e c).
11. Con regolamento del ministero
dell’Economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le
singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente,
nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale
concordata, sono definite le modalita’ di attuazione dei criteri di
cui al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il
medesimo regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della
pianificazione fiscale concordata, sono altresi individuate le
categorie di contribuenti che possono definire i redditi mediante la
esclusiva accettazione degli importi proposti per uno o due periodi
d’imposta.
12. Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate sono definite le modalita’ di invio delle
proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero
per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e
3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
nonche’ le modalita’ di adesione.
13. Gli studi di settore previsti
dall’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
sono soggetti a revisione, sentite le assocazioni professionali e di
categoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-bis, entro il
quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di
settore ovvero dell’ultima revisione del medesimo; in ogni caso le
risultanze degli studi di settore sono aggiornate ogni anno, con
provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, sulla base
delle elaborazioni dell’Istat che individuano, in relazione ai dati di
contabilita’ nazionale, indici differenziati per settore, territorio e
dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall’Istat
all’agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio di ciascun anno;
il provvedimento del direttore della predetta Agenzia e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dello stesso anno e ha
effetto con riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al
31 dicembre dell’anno precedente.
14. Negli articoli 32 del decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del
decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono,
rispettivamente:
a) al primo comma, numero 5), dopo le
parole "richiedere", "possono essere richiesti" e "devono essere
fornite" sono inserite le seguenti:
"anche telematicamente"; al primo comma,
numero 7), dopo le parole "richiedere", "possono essere richiesti" e
"deve essere inviata " sono inserite le seguenti: "anche
telematicamente"; b) al secondo comma, numero 5, dopo le parole
"richiedere", "possono essere richiesti" e "devono essere fornite"
sono inserite le seguenti: "anche telematicamente "; al secondo comma,
numero 7), dopo le parole "richiedere", "possono essere richiesti" e
"deve essere inviata" sono inserite le seguenti:
"anche telematicamente".
15. Al fine di una maggiore efficienza,
efficacia ed effettivita’ dell’istituto della pianificazione fiscale
concordata, nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 41-bis del
decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni:
a) le parole da "gli uffici delle
imposte" a "delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "i
competenti uffici dell’agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni, e verifiche nonche’ dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali"; b)
le parole "possono limitarsi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche’
l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le
ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi"; c)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero la maggiore
imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".
16. Nel quinto comma dell’articolo 54 del
decreto del presidentre della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni:
a) le parole da "l’ufficio dell’imposta "
a "indirette sugli affari" sono sostituite dalle seguenti: "i
competenti uffici dell’agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni, e verifiche nonche’ dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali"; b)
dopo le parole "l’esistenza di corrispettivi" sono inserite le
seguenti:
"o imposta"; c) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonche’ l’imposta o la maggiore imposta non
versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218".
17. Nel comma 181 dell’articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n.
549, primo periodo dell’alinea, le parole
"alle altre categorie reddituali " sono sostituite dalle seguenti:
"alle medesime o alle altre categorie
reddituali, nonche’ con riferimento a ulteriori operazioni rilevanti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto".
18. Nell’articolo 70 della legge 21
novembre 2000, n. 342:
a) al comma 1, le parole "alle categorie
reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli
accertamenti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "alle medesime o
alle altre categorie reddituali nonche’ con riferimento a ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto"; b) al
comma 2, le parole da "qualora" a "indipendentemente" sono sostituite
dalle seguenti: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi e".
19. I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n.
146 sono abrogati. La disposizione del
periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2004.
20. Nell’articolo 2 del decreto del
presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
a) al comma 1:
1) le parole "il primo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "i periodi"; 2) le parole "nella
dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "nelle
dichiarazioni di cui all’articolo 1 del decreto del presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, "; 3)
le parole "per adeguare i ricavi o i compensi" sono sostituite dalle
seguenti: "per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, "; b) al comma 2:
1) le parole da "Per il primo periodo
d’imposta" a "revisione del medesimo," sono sostituite dalle seguenti:
"Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 1,"; 2) le parole "puo’
essere" sono sostituite dalla seguente: "e’"; 3) le parole "di
presentazione della dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle
seguenti: "del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in
un’apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni e
riportati nella dichiarazione annuale ".
21. In esecuzione dell’articolo 6, comma
5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’agenzia delle Entrate
comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai
contribuenti l’esito dell’attivita’ di liquidazione, effettuata ai
sensi dell’articolo 36-bis del decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a
tassazione separata.
La relativa imposta o la maggiore imposta
dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, e’ versata mediante
modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato
pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo
le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione
della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 e degli interessi di cui all’articolo
20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta
comunicazione.
22. Ai commi 2 e 1, rispettivamente degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni, con
riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 1999, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli interessi sono dovuti
fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione
della comunicazione".
23. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, dopo l’articolo 10 e’ aggiunto il seguente: "Articolo 10-bis.
(Omesso versamento di ritenute certificate). E’ punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuali di sostituto
d’imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per
ciascun periodo d’imposta.".
24. All’articolo 49, comma 1, del decreto
del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, dopo le
parole "costituisce titolo esecutivo" sono aggiunte le seguenti:
"; il concessionario puo’ altresi
promuovere azioni cautelari e conservative, nonche’ ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".
25. Nell’articolo 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole
"alla consegna del ruolo ovvero", sono aggiunte le seguenti:
"per i ruoli straordinari, entro il
secondo mese successivo, nonche’, "; b) al comma 4, dopo le parole "di
segnalare azioni cautelari ed esecutive" sono inserite le seguenti:
"nonche’ conservative e ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".
26. Al decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 12, comma 3, dopo la
parola "contribuente", sono aggiunte le seguenti: "la specie del
ruolo,"; b) all’articolo 19, comma 4-bis, le parole "a espropriazione
forzata " sono sostituite dalle seguenti:
"alla riscossione coattiva"; nel medesimo
comma sono aggiunte infine:
"secondo le disposizioni di cui al titolo
II del presente decreto"; c) all’articolo 25, comma 1, sono aggiunte
infine le seguenti: ", a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del
quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la
cartella relativa a un ruolo straordinario".
27. Nel decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 8, comma 2, terzo
periodo, le parole "garanzia con le modalita’ di cui all’articolo
38-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633", sono sostituite dalle seguenti:
"idonea garanzia mediante polizza
fidejussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il
comma 3, e’ aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa
l’importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito
invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio
dell’agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante."; b)
nell’articolo 15, comma 2, le parole "commi 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis".
28. All’articolo 48, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole "garanzia secondo le
modalita’ di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti:
"garanzia mediante polizza fidejussoria rilasciata o fideiussione
bancaria"; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle
rate successive, se il garante non versa l’importo garantito entro 30
giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa, il competente ufficio dell’agenzia delle
Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante.".
29. Le disposizioni del comma 24, lettera
a), e del comma 25, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai
ruoli resi esecutivi successivamente al 1º gennaio 2005.
30. Ferme restando le attribuzioni e i
poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche’ quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
l’agenzia delle Entrate puo’ emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalita’ previste
dall’articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La disposizione
del periodo precedente non si applica alle attivita’ di recupero delle
somme di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 marzo 2002,
n. 36 convertito, con modificazioni dalla legge 17 maggio 2002, n. 96,
e all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
31. In caso di mancato pagamento, in
tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato
dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede
alla riscossione coattiva con le modalita’ previste dal decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
32. La competenza all’emanazione degli
atti di cui al comma 29, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione e’ il
domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d’imposta.
33. In deroga alle disposizioni
dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, i termini
di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 17, comma
1, lettera a) del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni
presentate nell’anno 2003.
34. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, il versamento dell’imposta comunale
sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con decreto del ministero dell’Economia e delle
finanze, d’intesa con l’associazione nazionale dei comuni italiani,
sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, nonche’ le
modalita’ di rendicontazione e di riversamento.
35. Nel decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75 e’ inserito
il seguente: "Articolo 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del
terzo). Il concessionario, prima di procedere ai sensi dell’articolo
543 e seguenti del Codice di procedura civile, puo’ chiedere a
soggetti terzi, debitori del soggetto che iscritto a ruolo, di
indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme
da loro dovute al creditore.".
36. E’ effettuato mediante ruolo il
recupero delle somme dovute, per inadempimento, dall’incaricato del
servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante del
debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 25 febbraio 1999, n. 46.
37. La durata delle concessioni del
servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario
governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, e’ prorogata
al 31 dicembre 2005.
ART. 35
Demanio e patrimonio pubblico
1. Nell’ambito delle attivita’ volte al
riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, l’agenzia del Demanio e’ autorizzata, con
decreto dirigenziale del ministero dell’Economia e delle finanze, a
vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di
beni immobili, i fondi interclusi nonche’ i diritti reali su immobili,
dei quali lo Stato e’ proprietario ovvero comunque e’ titolare. Il
prezzo di vendita e’ stabilito secondo criteri e valori di mercato,
tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei
diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno
dell’uso governativo, delle concessioni in essere nonche’ di ogni
altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
2. Le aree che appartengono al patrimonio
e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di
urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847, sono trasferite in proprieta’, a titolo oneroso, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del
comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilita’.
3. La richiesta di trasferimento di cui
al comma 2 e’ presentata alla filiale dell’agenzia del Demanio
territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti
catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.
4. Il corrispettivo del trasferimento di
cui al comma 2 e’ determinato secondo i parametri fissati nella
tabella A allegata alla presente legge. I parametri sono aggiornati
annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura dell’8 per
cento.
5. Le somme dovute dai comuni per
l’occupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data
di stipulazione dell’atto del loro trasferimento, sono corrisposte,
contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli
importi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per ogni
anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con il trasferimento delle aree si
estinguono i giudizi pendenti, promossi dall’amministrazione demaniale
e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 2,
e restano compensate fra le parti le spese di lite.
6. I beni immobili che non formano
oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200mila euro,
individuati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente
dall’agenzia del Demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in
vendita, al prezzo piu’ alto, a seguito di procedura di invito
pubblico a offrire, di durata non inferiore al mese, esperito
telematicamente attraverso il sito Internet della medesima Agenzia.
7. Le alienazioni di cui al comma 6 non
sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell’articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di
prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresi soggette
alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni
effettuate direttamente dalla agenzia del Demanio a trattativa
privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi a oggetto immobili
di valore inferiore a 500mila euro; in caso di valore pari o superiore
al predetto importo, il diritto di prelazione e’ esercitato dall’ente
locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della
determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte
dell’agenzia del Demanio.
8. Relativamente agli immobili di cui al
comma 6 e’ fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei
concessionari, dei conduttori nonche’ dei soggetti che si trovano
comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione, a
condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti dall’amministrazione competente.
9. Le disposizioni agevolative previste
dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di
enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di
proprieta’ statale sono applicate in regime di reciprocita’ in favore
delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi
governativi, immobili di proprieta’ degli stessi enti.
10. Il regio decreto legge 10 settembre
1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
273, e’ abrogato.
11. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all’articolo 2
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
trasferiti in proprieta’, a titolo gratuito e nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai
comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono,
entro 120 giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di
eventuali difformita’ urbanistico-edilizie. Le disposizioni del
presente comma non trovano applicazione agli alloggi realizzati in
favore dei profughi, ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo
1952, n. 137.
12. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i
seguenti:
"13-ter. In sede di prima applicazione
dei commi 13 e 13-bis, il ministero delle Difesa, direzione generale
dei lavori e del Demanio, di concerto con l’agenzia del Demanio,
individua entro il 30 aprile 2005 beni immobili comunque in uso
all’amministrazione della Difesa, non piu’ utili ai fini
istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al ministero
dell’Economia e delle finanze e, per esso, all’agenzia del Demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e
consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del
patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui alla legge 23
novembre 2001, n. 410, e di cui ai precedenti commi dal 6 all’8.
Gli immobili individuati sono stimati a
cura dell’agenzia del Demanio nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano.
13-quinquies. Una quota fino al 50 per
cento del valore determinato ai sensi del comma 13-quater e’
finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del ministero della
Difesa. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti puo’ essere
autorizzata, con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze,
a concedere al ministero della Difesa, nell’anno 2005, anticipazioni
finanziarie della quota come sopra determinata e comunque per un
importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro con oneri a
carico dello Stato.
Il decreto di autorizzazione stabilisce
anche le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni, in
conformita’ alle condizioni praticate sui finanziamenti della gestione
separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il ministro dell’Economia e
delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei
connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni
degli immobili.
13-sexies. Le anticipazioni concesse
dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di anzidetto, in
relazione al valore degli immobili conferiti all’agenzia del Demanio
dal ministero della Difesa, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi
fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi,
da ripartire, nel conto della gestione sui capitoli interessati, con
decreto del ministro della Difesa da comunicare, anche con evidenze
informatiche al ministero dell’Economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonche’ alle commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei Conti.".
13. Le finalita’ di cui all’articolo 29
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche
attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con
l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31
dicembre 2004.
14. Il comma 65 dell’articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e’ abrogato.
15. Per conseguire obiettivi di
contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della
spesa pubblica destinata a interventi edilizi sul patrimonio
immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, e
in particolare le competenze del ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, a
eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza,
provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della
ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’agenzia
del Demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli
schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi
dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, e del
decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 giugno
2004, n. 898/IV, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.
151 del 30 giugno 2004, relativi
all’esecuzione di interventi edilizi di cui all’articolo 3, lettere
b), c), d) ed el) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, su immobili di proprieta’ dello Stato; b) i programmi
triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui al precedente punto
a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei
competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti.
Identica comunicazione e’ dovuta in tutti
i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi
annuali dei lavori; c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo
stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali
nonche’ ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno
considerato; d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in
ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo
svolgimento delle proprie attivita’ istituzionali, nonche’ le
previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo e’ ritenuto non
piu’ necessario all’esecuzione delle predette finalita’.
16. L’agenzia del Demanio elabora linee
guida tecnico operative per la formazione o l’aggiornamento dei
programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni
di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la
trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
17. L’agenzia del Demanio, entro il 30
aprile di ogni anno, presenta al ministero dell’Economia e delle
finanze una relazione sulle attivita’ svolte in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 16.
18. I piani di investimento immobiliare,
deliberati dall’Inail, sono approvati dal ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalita’ annualmente
individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze,
sentito il ministro della Salute e il ministro dell’Istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
19. Il ministro dell’Economia e delle
finanze, con uno o piu’ decreti, avvia programmi di dismissioni
immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di
fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto
dal primo periodo del presente comma, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di
mercato, a societa’ controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, tratti della rete stradale nazionale di cui all’articolo 7,
comma 1-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di
assoggettamento a tariffa. Il prezzo e’ fissato con le modalita’
concordate tra il ministero dell’Economia e delle finanze e le
societa’ interessate.
Si applicano il secondo e il terzo
periodo dell’articolo 7, comma 1-bis del citato decreto legge n. 138
del 2002.
Art. 36
Regimi speciali e disposizioni varie
1. Fermo restando quando disposto
dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica
alle societa’ cooperative e loro consorzi a mutualita’ prevalente di
cui al Libro V, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del Codice civile, e
alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono
iscritti all’Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualita’
prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di
attuazione del Codice civile:
a) per la quota del 20% degli utili netti
annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al Dlgs 228
del 2001, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b)
per la quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative
e loro consorzi.
2. L’articolo 10 del decreto Presidente
della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, non si applica limitatamente
alla precedente lettera a), del comma 1.
3. L’articolo 11 del decreto Presidente
della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, si applica, limitatamente al
reddito imponibile derivante dall’indeducibilita’ dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive.
4. Le previsioni di cui ai commi
precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 3 8 1.
5. Resta, in ogni caso, l'esenzione da
imposte e la deducibilita’ delle somme previste dall'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
6. Per le societa’ cooperative e loro
consorzi diverse da quelle a mutualita’ prevalente resta ferma
l'applicabilita’ dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.
904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali
destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto
preveda la
indivisibilita’ delle riserve.
7. Gli interessi sulle somme che
complessivamente i soci persone fisiche versano alle societa’
cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13
del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, sono
indeducibili per la parte che supera l'ammontare complessivo calcolato
con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai
detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si
applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2003.
9. A decorrere dall'1 gennaio 2005, le
disposizioni che disciplinano le modalita’ di liquidazione e di
versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nei decreti
ministeriali del 24 ottobre 2000, n.. 370 e n. 366, non si applicano
ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul
valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.
10. 1 soggetti di cui al comma 1 hanno
facolta’ di eseguire le annotazioni relative alle operazioni
effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
11. Le riserve e i fondi in sospensione
di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di
dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in
tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa’ e
dell'imposta regionale sulle attivita’ produttive, nella misura del 10
per cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle
riserve per ammortamenti anticipati.
12. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre
1991 n 413 e 21 novembre 2000 n 342 compresi quelli costituiti ai
sensi ' dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 e’ n'dotta al 4 per cento.
13. Le riserve e i fondi di cui al comma
1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa’ e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta
previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990,
dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e
dell'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
14. L'imposta sostitutiva e’ liquidata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma
11 ed e’ versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
15. L'imposta sostitutiva e’ indeducibile
e puo’ essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in
bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e’ imputata al
capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e’
operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le
modalita’ di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo
codice.
16. Per la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
17. Per l'anno 2005, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e’ aumenta
l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al
fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni
di curo.
18. Per il perseguimento di obiettivi di
tutela e di difesa della salute pubblica, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanzeAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto
anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di
vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati
criteri e modalita’ di determinazione di un loro prezzo minimo di
vendita al pubblico.
19. Al fine di una tendenziale
armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella
vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute
previste dagli articoli 2, comma 9, della legge 6 agosto. 1967, n.
699, e successive modificazioni e 17, comma 4, della legge 29 gennaio
1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del dieci per
cento.
20. E' istituita una ulteriore estrazione
settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinato all'estrazione
del Lotto; con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l'eventuale
estrazione non abbinata a quella del Lotto.
21. Con provvedimento direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato possono essere istituite ulteriori estrazioni
settimanali del gioco del Lotto.
22. All'articolo 110, comma 7, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, la lettera b) e’ abrogata.
23. All'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo periodo,
le parole "non possono consentire il prolungamento o la ripetizione
della partita e," sono abrogate.
24. All'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma
7-bis e’ aggiunto il seguente:
"7-ter. La sanzione di cui alla lettera
c) e’ applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del regio decreto 18
giugno 193 1, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, in
tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso
esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative
ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".
25. All'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4 le parole "comma 6"
sono sostituite dalle parole "commi 6 e 7.
26. All'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.
27. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i
requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta
di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 3 e
4, tali da assicurarne la controllabilita’ a distanza. Gli eventuali
costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei
richiedenti.
28. All'articolo 30, comma. 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
29. All'articolo 2, comma 11, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per
l'anno 2003 e per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per
gli anni 2003, 2004 e 2005".
30. Per l'anno 2005 il limite di non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 5 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e’ fissato in euro
3.615,20.
3 1. All'articolo 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale
per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo,
le parole: "anni dal 1998 al 2004 sono sostituite dalle seguenti:
"anni dal 1998 al 2005";
b) al comma 5-bis, le parole: '1 gennaio
2005" sono sostituite dalle seguenti: 1 gennaio 2006".
32. Il termine previsto dall'articolo 43,
comma 3, della legge l' agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al
31 dicembre 2004 dall'articoloo 2, comma 19 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel
limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2005.
33. All'articolo 19, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2005".
34. All'articoloo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: "per i cinque periodi d'imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota e’ stabilita nella
misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 11
gennaio 2005 l'aliquota e’ stabilita nella misura del 3,75 per
cento.".
35. Il termine del 31 dicembre 2004, di
cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta’ contadina, e’ prorogato al 31
dicembre 2005.
36. Per l'anno 2005 sono prorogate le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
37. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonche’ la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1 -bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo
periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e’
stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota
di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo
5 del decreto-legge I' ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge
1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 0
novembre 200 1, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote
di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui
all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28
dicembre 2001, n. 4~8;
g) le disposizioni in materia di accisa
concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
38. Per l'anno 2004 noti si fa luogo
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
39. E' abrogato il comma 4 dell'articolo
8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 40. A decorrere dal I' gennaio
2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato 1
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e’. ridotta di euro
33,21391 per -mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del
beneficio di cui all'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui al periodo precedente e’
limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
41. La riduzione prevista al comma 33,
primo periodo, si applica altresi ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese
pubbliche locali esercenti l'attivita’ di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di
attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di
competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16
marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
42. Per ottenere il rimborso di quanto
spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41 presentano, entro
il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell'Agenzia delle dogane,
secondo le modalita’ e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale
a favore degli esercenti le attivita’ di trasporto merci, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi ai
fini delle disposizioni di cui al titolo 1 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
43. A decorrere dal 1 luglio 2004 il
comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e’ sostituito dai seguenti: "6. Le
disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC
3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo,
ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e’ effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di
un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1 luglio 2004
fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli
minerali, e’ esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo
di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, ed i
rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere per partecipare al programma pluriennale, nonche’ le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova,
le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le
modalita’ di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti
agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
e forestali 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni dell'articolo 61.
6. 1. Entro il 1 marzo di ogni anno di
validita’ del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attivita’
produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del
biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione,
rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovra compensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attivita’ produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di
ogni anno di validita’ del programma di cui al comma 6, e’
eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al
medesimo comma 6.
6.2 Per ogni anno di validita’ del
programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo,
sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate per l'anno in questione, purche’ vengano immessi in consumo
entro il successivo 31 dicembre. In caso di rinuncia, totale o
parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte
di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.".
44. L'efficacia delle disposizioni di cui
al comma 36 e’ subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
45. All'articolo 11, comma 1, lettera a),
del regolamento recante nonne per l'elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 come modificata dall'articolo 3 1,
comma 2 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 37
(Fondi speciali e tabelle)
I. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all'articolo 11 -bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate ,
nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per
il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e’
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita
dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in. bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente
legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa
in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilita’ indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi
compresi gli impegni gia’ assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11,
comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1
alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3.
8. In applicazione dell'articolo 46,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di
spesa e relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono
indicati nell'allegato 2.
Art. 38
(Copertura finanziaria ed entrata in
vigore)
l. La copertura della presenta legge per
le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo11, comma 5, della
legge 5. agosto 1978, n.. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
enti territoriali.
3. La presente legge entra in vigore il 1
gennaio 2005. |