Capo I
Disposizioni comuni
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare,
l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu'
decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema
degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in
attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo
24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui
al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e modalita' di
concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la
concessione di incentivi a favore di societa', cooperative sociali e
agricoltori per la creazione di nuova imprenditorialita' nei settori
della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e
dell'agricoltura;
Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del
21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti
dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87
e 88 del Trattato CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal
seguente regolamento, rilevanti per il settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui
all'allegato I del Trattato CE;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003
(parere n. 4568/2003);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 73285 del 16 aprile 2004);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 6 luglio 2000, n. 156;
b) «Sviluppo Italia» indica la societa' Sviluppo Italia S.p.A. di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo;
c) «beneficiari» indica le societa', ivi comprese le cooperative
di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di
cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari
delle agevolazioni di cui al presente regolamento;
d) «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo 2
del decreto legislativo;
e) «nuove iniziative» indica i progetti che presentano i
requisiti della novita';
f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di
sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti,
razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attivita'
gia' esistenti;
g) «progetto» indica il documento tecnico in cui e' descritta
l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative
necessarie a realizzarla, e' dimostrata la fattibilita' tecnica,
economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditivita';
h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al
Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio
2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
i) «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento
determinato dalla Commissione europea;
j) «beni culturali» indica beni di interesse archeologico,
storico, artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico,
archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscano
testimonianza materiale avente valore di civilta', che possano essere
oggetto dell'attivita' di fruizione;
k) «orientamenti» indica gli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000;
l) «ESL» indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta,
espresso in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa
ad un'azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all'intero
ammontare dell'investimento, secondo il metodo dell'Equivalente
Sovvenzione adottato dalla Comunita' europea per misurare l'effettiva
intensita' dell'aiuto;
m) «regioni di cui all'Obiettivo 1» indica le regioni di cui
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
per il periodo 2000-2006;
n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il
documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per
gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate
dall'Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del
programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno
corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il
piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del
programma;
o) «PSR» indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il
documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la
razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore
agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero
territorio regionale.
Art. 2.
Requisiti dei soggetti beneficiari
1. Le misure previste dal presente regolamento interessano le
piccole imprese, cosi' come definite nella Raccomandazione 96/280/CE
della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio
2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonche',
a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese
cosi' come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea del 6 maggio 2003.
2. Le misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso
di cooperative sociali gia' esistenti di cui all'articolo 35, comma
5, potranno interessare anche le medie imprese, cosi' come definite
nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del
3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese, nonche', a decorrere dal 1° gennaio
2005, cosi' come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea del 6 maggio 2003.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, le
persone fisiche titolari di quote o azioni delle societa', le persone
fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole
beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non
possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto
il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi
alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni
medesime, ne' titolari di quote od azioni di altre societa'
beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge
28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne' titolari delle imprese
agricole di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, ne' titolari delle ditte individuali di cui
all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata
da Sviluppo Italia mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, e' causa di revoca delle agevolazioni eventualmente
concesse. Nel caso di societa' o cooperative tale violazione puo'
tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della
quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno
dei requisiti soggettivi di eta' e residenza di cui al decreto
legislativo.
Art. 3.
Benefici finanziari per gli investimenti
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo sono concedibili per l'acquisto documentato di
beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in
termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto
investimento per le singole misure incentivanti.
2. Con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in
quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei
benefici di cui al comma 1, puo' essere concesso un contributo nei
limiti del de minimis. In tal caso, l'eventuale contributo concesso
per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione
concorre al raggiungimento del limite del de minimis.
3. Per i progetti nel settore della produzione agricola le
agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL
secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:
a) 50 per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999;
b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
4. I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti
percentuali per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2
degli Orientamenti.
5. Per i progetti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni sono
concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati
dagli Orientamenti, in particolare:
a) 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1;
b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
6. Ai fini del calcolo dell'ESL concorrono eventuali altre
agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.
Art. 4.
Vincoli agli investimenti nel settore agricolo
1. Nei settori della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del
Trattato CE sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono
investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.
2. Le agevolazioni agli investimenti devono contribuire a
migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di
produzione. Il progetto deve perseguire almeno uno dei seguenti
obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire
la produzione, incrementare la qualita', tutelare e migliorare
l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli
animali, promuovere la diversificazione delle attivita' agricole.
3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad
aziende che soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono
sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle
agevolazioni:
a) redditivita' dell'azienda agricola comprovata mediante
valutazione delle sue prospettive;
b) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da
parte dell'imprenditore proponente;
c) rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali.
4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere
soddisfatte entro tre anni dall'insediamento soltanto nei casi in cui
sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento
del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua
azienda.
5. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati
ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali
sbocchi di mercato. L'esistenza di tali sbocchi viene valutata nel
rispetto dei criteri previsti dai PSR e dai POR delle singole
regioni, cosi' come approvati dalla Commissione europea. Nella
concessione delle agevolazioni si tiene conto di eventuali
restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario
nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, conformemente a
quanto recepito dai PSR e dai POR delle singole regioni, gia'
approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a
condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR e dai
POR delle regioni interessate, cosi' come approvati dalla
Commissione.
Art. 5.
Modalita' di erogazione dei benefici per gli investimenti
1. Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del
contratto di cui all'articolo 18, l'erogazione delle somme concesse
per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di
avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione
giustificativa di spesa.
2. La dimostrazione della spesa effettuata e' consentita per non
piu' di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa
complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i
successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al
50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture
quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche
non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a
saldo, in misura non superiore al 10 per cento della spesa
complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di
avanzamento precedente ed a quello a saldo.
3. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate
all'assunzione delle idonee garanzie indicate nell'articolo 4 del
decreto legislativo.
4. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate
su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate
al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali
stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di
avanzamento vengono effettuate subordinatamente all'esito positivo
della verifica finale.
5. I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica.
Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla
documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita
dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' dal legale
rappresentante della ditta fornitrice.
6. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative
fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute
successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle
agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di
una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno
dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le
spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda
solo se riconducibili all'attivita' del nuovo progetto.
Art. 6.
Benefici finanziari per la gestione
1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo
a fondo perduto di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto
legislativo e' concesso per le spese di funzionamento connesse con la
fase di avvio dell'iniziativa agevolata.
2. Il contributo alle spese di funzionamento e' concesso secondo la
regola del de minimis, in conformita' alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con
esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto
stabilito all'articolo 3, comma 2.
Art. 7.
Modalita' di erogazione dei contributi
alle spese di gestione
1. Il beneficiario puo' chiedere, dopo la presentazione del primo
degli stati di avanzamento di cui all'articolo 5, comma 2,
un'anticipazione in misura non superiore al 40 per cento del
contributo concesso per il primo anno di attivita'.
2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve
fornire idonea documentazione probatoria dell'avvio dell'attivita'
prevista nel progetto.
3. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della
presentazione da parte del beneficiario della documentazione
giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente
all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 14.
4. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative
fatture o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in
data successiva a quella di avvio dell'attivita' di cui al comma 2.
Art. 8.
Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
1. Gli aiuti al sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori
consistono in un premio unico il cui importo massimo ammissibile e'
di 25.000,00 euro, cosi' come previsto dall'articolo 8, punto 2, del
regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni
indicate nell'articolo 4, commi 3, 4 e 5.
Art. 9.
Benefici per la formazione nei settori diversi
dal settore agricolo
1. I benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del
decreto legislativo si sostanziano in agevolazioni per le attivita'
di formazione specifica e generale, cosi' come definite dall'articolo
2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni
nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio
dell'attivita'.
2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un
massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero
prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione, da donne.
3. Per le attivita' di formazione specifica e di formazione
generale l'ammontare delle agevolazioni non puo' superare,
rispettivamente, il 35 per cento ed il 70 per cento dei costi
ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti nelle
regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che
beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato CE.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10
punti se la formazione e' dispensata a lavoratori svantaggiati, come
definiti dall'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n.
68/2001.
5. Il contributo di cui al comma 1 e' concedibile, nell'ambito
territoriale di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo, anche nei limiti del de minimis, con esclusione dei
progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui
all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito
all'articolo 3, comma 2.
Art. 10.
Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del punto 14.1 degli
Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi:
a) istruzione e formazione: i costi ammissibili comprendono le
spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le
spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi
di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo
collaboratore;
b) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi
ausiliari;
c) organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese
connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
d) altre attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche,
quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti
dimostrativi.
2. Ai sensi del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi
aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire
soltanto i loro membri.
3. Ai sensi del punto 14.3 degli Orientamenti, l'importo globale
degli aiuti non puo' superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario
per un periodo di tre anni.
Art. 11.
Mutuo agevolato
1. Il mutuo agevolato e' concesso ad un tasso calcolato in
relazione al tasso di riferimento vigente alla data della
deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata
non superiore a dieci anni ed e' posto in ammortamento secondo il
piano previsto dal contratto. Per il periodo di realizzazione
dell'investimento, da prevedere, a partire dalla data della
deliberazione di ammissione alle agevolazioni, in dodici mesi,
elevabili a ventiquattro e a trentasei mesi nei casi,
rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessita' del
progetto, sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente
erogate nella misura del tasso agevolato.
2. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate
semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo
giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata.
3. In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma
dovuta un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di
riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In
tal caso Sviluppo Italia puo' sospendere le erogazioni delle
agevolazioni.
4. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in
caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello
previsto nel progetto approvato, i benefici finanziari di cui
all'articolo 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e
l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 12.
Garanzie
1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo
agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonche' delle spese
ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo.
2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo
concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia
per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale
risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.
3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze
assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di
finanziamento, secondo le modalita' e i termini stabiliti nel
contratto.
Art. 13.
Divieto di cessione dei contributi
1. I contributi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari.
Art. 14.
Verifica delle spese effettuate
1. Sviluppo Italia puo' chiedere al beneficiario tutti gli elementi
informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso
sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.
2. Sulla base della documentazione giustificativa di spesa
presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei
contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle
spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei
requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni,
sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.
3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di accreditamento delle
somme erogate, Sviluppo Italia, nei trenta giorni successivi, svolge
accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme
medesime alle finalita' previste dal progetto approvato e dalla
deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito
positivo dei controlli le successive erogazioni.
Art. 15.
Domanda di ammissione alle agevolazioni
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo
lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione
indicata agli articoli 24, 29, 34 e 39, e' presentata a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante
inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
2. Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al
competente ufficio della Regione ove e' ubicata la sede operativa
dell'impresa, il quale puo' esprimere il proprio motivato parere
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda
ha ulteriore seguito.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo
Italia puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le
camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini
professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od
elenchi.
4. La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata
prima della presentazione della domanda.
Art. 16.
Istruttoria e valutazione delle domande
1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di
ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare:
a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui
agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo;
b) la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di
cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo;
c) la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa
proposta, con specifico riferimento all'attendibilita' professionale
dei soggetti proponenti, all'affidabilita' del piano finanziario,
alla redditivita' e al livello tecnologico del progetto, nonche' alla
potenzialita' del mercato di riferimento.
Art. 17.
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della
domanda
1. All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti
gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni,
delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda,
dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.
2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura
incentivante riconosciuta, indica l'eventuale natura de minimis
dell'agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per
l'attuazione dell'iniziativa, fissa i benefici concessi e le
caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.
3. In caso di contributo a titolo di de minimis le agevolazioni
finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni
finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia
successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro
i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. A tal fine il
beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto
e' compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a
titolo di de minimis.
Art. 18.
Attuazione della deliberazione di ammissione
alle agevolazioni
1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle
agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito
contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e
finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario
medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al
Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
2. La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi
espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.
Art. 19.
Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'
1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio
dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni
decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e
comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli
deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita'
sono altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso
periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha
l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a Sviluppo
Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela
dell'iniziativa agevolata.
2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto agevolato deve
essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla
data del suo inizio effettivo.
3. La sede operativa dell'iniziativa deve essere mantenuta nei
territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente
dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa.
4. I periodi quinquennali di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3
decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa
purche' sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data
di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data
di completamento dell'investimento tali periodi decorrono da
quest'ultima.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di revoca delle agevolazioni concesse.
Art. 20.
Controlli e revoca delle agevolazioni
1. Sviluppo Italia ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento
controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali,
diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia,
previa contestazione dell'addebito alla societa', delibera la revoca
delle agevolazioni concesse e procede al recupero dei contributi
erogati.
Capo II
Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della
produzione dei beni e dei servizi alle imprese
Art. 21.
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. Gli statuti delle societa' e delle cooperative di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo devono contenere una clausola
impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie,
tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo
di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione
alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola
statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente
periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della
deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento
anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda
necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave
difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
Art. 22.
Spese di investimento ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) terreno;
c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri
dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per
la progettazione esecutiva;
d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrez-zature;
e) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura del 2 per cento in caso di investimenti fino a 550.000,00
euro, dell'1,5 per cento da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e
dell'1 per cento da 1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal
decreto legislativo.
3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alla lettera c),
ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi
eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in
relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori
dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo
in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i
progetti concernenti la fornitura di servizi non sono ammesse alle
agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto degli
immobili, compreso il terreno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai
progetti nel settore agricolo.
6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti
e' ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno.
7. Ai progetti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2.
Art. 23.
Spese di gestione ammissibili
1. Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al
netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti
voci:
a) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti
finiti;
b) prestazioni di servizi;
c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di
cui all'articolo 11.
2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:
a) spese per il personale;
b) rimborsi ai soci.
3. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore
agricolo.
Art. 24.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del
legale rappresentante della societa' richiedente, e dei soci
dichiaranti va allegata, in duplice copia, la seguente
documentazione:
a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto
societario;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della
societa' dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa
della societa' medesima e' ubicata nei territori agevolati, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, che la compagine
sociale e' costituita da soggetti aventi i requisiti di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, che i soci
persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di
ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del
decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2,
comma 3 e che nei confronti della societa' non sono in corso
procedure esecutive o concorsuali;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona
fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa'
o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai
sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate
all'articolo 2, comma 3;
d) studio di fattibilita' del progetto da realizzare,
sottoscritto dal legale rappresentante della societa', comprendente
informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i
soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste,
sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti
tecnico-organizzativi, sulla economicita' dell'iniziativa, dimostrata
dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di
attivita' e redatti secondo i criteri stabiliti dalla direttive
comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3,
lettere a) e b), del decreto legislativo;
e) certificato di iscrizione della societa' nel Registro delle
imprese tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva
di certificazione.
Capo III
Misure in favore della nuova imprenditorialita' nel settore dei
servizi
Art. 25.
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. Gli statuti delle societa' e delle cooperative di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo devono contenere una clausola
impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie,
tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto
legislativo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della
deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o
la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del
termine di cui al precedente periodo e' causa di revoca delle
agevolazioni concesse.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della
deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento
anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda
necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave
difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 26.
Vincoli sui progetti finanziabili
1. Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono sia attivita'
di fruizione di beni pubblici statali, sia attivita' di manutenzione
straordinaria, relativamente al settore della manutenzione di opere
civili ed industriali. Sono, altresi', esclusi i progetti nel settore
dell'innovazione tecnologica per i quali lo studio di fattibilita'
non dimostri il possesso del requisito dell'innovativita'.
2. Sono esclusi i progetti presentati da societa' di servizi che
prevedono attivita' rientranti nel campo di applicazione degli
Orientamenti.
Art. 27.
Spese di investimento ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere edilizie da eseguire;
c) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
d) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. La spesa per lo studio di fattibilita' e' ammissibile nella
misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da
realizzare.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera b) sono ammesse
esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di
immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento
dell'investimento complessivo. Tale limite puo' essere elevato da
Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le
garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
Art. 28.
Spese di gestione ammissibili
1. Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto
dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, com-ma 1 e non sono
ammissibili le spese indicate dall'articolo 23, comma 2.
Art. 29.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente
titolo va allegata, in duplice copia, la documentazione indicata
all'articolo 24.
2. Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei
beni culturali alla domanda va allegata, ove necessario, anche la
documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario e del
preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV
Misure in favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura
Art. 30.
Requisiti dei beneficiari
1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti aventi i
requisiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo, i quali:
a) siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi
per tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o
superiore al 50 per cento del proprio reddito totale e dedicano alle
attivita' esterne all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore
alla meta' del proprio tempo di lavoro totale;
b) subentrino o siano subentrati da non piu' di dodici mesi ad un
parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricola
localizzata nei territori agevolati, assumendo la responsabilita'
civile e fiscale della gestione ovvero subentrino mortis causa ad un
parente entro il terzo grado, purche' il progetto sia inoltrato nei
sei mesi successivi al decesso.
2. Nel caso in cui non sia posseduta alla data della presentazione
della domanda, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale deve sussistere al momento della deliberazione di
ammissione alle agevolazioni.
Art. 31.
Vincoli sui progetti finanziabili
1. Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso
dell'azienda a titolo di proprieta', di affitto, di comodato o di uso
nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda. Il
soggetto richiedente si impegna a subentrare al conduttore uscente
non oltre tre mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle
agevolazioni. In sede di prima applicazione della misura agevolativa
di cui al presente capo sono accoglibili i progetti presentati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
nei quali il subentro sia avvenuto in uno dei seguenti casi:
a) nel periodo tra il 24 maggio 1997 e il 23 mag-gio 1999, a
condizione che i richiedenti risultino in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo;
b) dopo il 23 maggio 1999, a condizione che il conduttore uscente
dimostri di aver avuto il legittimo possesso dell'azienda a titolo di
proprieta', di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti
la data del subentro formale.
Art. 32.
Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione
1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto
stabilito nel punto 4.1.1.5 degli Orientamenti, sono ammissibili le
spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) acquisto di animali e piante;
h) brevetti e licenze.
2. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b),
c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse
lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al
valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e
dell'attivita'.
3. Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1,
lettere a), f) ed h), sono ammissibili complessivamente entro il
limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
4. Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g)
gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o
per l'acquisto di riproduttori di qualita' pregiata, maschi o
femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con
l'attivita' prevista dal progetto.
Art. 33.
Spese di investimento ammissibili nei progetti di trasformazione e
commercializzazione
1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto
stabilito nel punto 4.2.3 degli Orientamenti, sono ammissibili le
spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
c) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
e) servizi di progettazione;
f) brevetti e licenze.
2. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve
essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata
a regime, dell'azienda oggetto del subentro.
3. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da
realizzare. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve
essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle
lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle
stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino
al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e
dell'attivita'.
4. Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1,
lettere a), e) ed f), sono ammissibili complessivamente entro il
limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con
l'attivita' prevista dal progetto.
Art. 34.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata da
fotocopia di un documento d'identita' in corso di validita' del
richiedente, va allegata, in duplice copia, la seguente
documentazione:
a) certificato di nascita e di residenza del richiedente al
1° gennaio 2000 o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore uscente attesta
di avere il legittimo possesso dei terreni oggetto dell'iniziativa,
dei quali sono indicati i dati catastali, a titolo di proprieta' o di
affitto o di comodato o di uso, secondo quanto previsto all'articolo
31;
c) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, contenente
informazioni documentate sulle capacita' tecniche e professionali del
soggetto proponente, sulle potenzialita' del mercato di riferimento,
sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola
oggetto del subentro, sulla redditivita' attesa dell'iniziativa
illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni
di attivita' redatti, considerando le agevolazioni di cui
all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo, secondo i
criteri stabiliti dalle direttive comunitarie;
d) certificato di iscrizione dell'azienda nel Registro delle
imprese presso la Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente dichiara di non
essere titolare di quote o azioni di societa', di ditte individuali o
di imprese agricole beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi
del decreto legislativo o delle leggi di cui all'articolo 2, comma 3.
Capo V
Misure in favore delle cooperative sociali
Art. 35.
Vincoli sui soggetti beneficiari
1. Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di
trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti
soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 11, commi
2 e 3, del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni
dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il
mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della
scadenza del termine di cui al precedente periodo, e' causa di revoca
delle agevolazioni concesse.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della
deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento
anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda
necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave
difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui
all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. Le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci
svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di eta'
compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da
giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza
assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data
del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei
territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
5. Nelle cooperative gia' esistenti, che presentano progetti per la
realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci
lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del
1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
6. I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti
ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Art. 36.
Vincoli sui progetti finanziabili
1. Nell'ambito dei settori agevolabili indicati all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo sono esclusi dal finanziamento i
progetti che prevedono attivita' di carattere sociosanitario.
Art. 37.
Spese di investimento ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto dell'I.V.A., regolarmente documentate concernenti le seguenti
voci:
a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
b) terreno;
c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri
dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per
la progettazione esecutiva;
d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
e) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura del 2 per cento.
3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b),
c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse
lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al
valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e
dell'attivita'.
4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori
dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo
in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i
progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle
agevolazioni le spese di cui al comma 1, lettere b) e c). Per i
medesimi progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1,
lettera c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino
al 10 per cento della spesa complessiva. Tale limite puo' essere
elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di
acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai
progetti nel settore agricolo.
6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 32. Per tali
progetti e', inoltre, ammissibile la spesa per l'acquisto del
terreno.
7. Ai progetti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2.
Art. 38.
Spese di gestione ammissibili
1. Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto
dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, comma 1 e non sono
ammissibili, le spese indicate all'articolo 23, comma 2.
2. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore
agricolo.
Art. 39.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda di ammissione, corredata dalla fotocopia di un
documento d'identita' in corso di validita' del legale rappresentante
della societa' richiedente e dei soci dichiaranti, va allegata, in
duplice copia, la seguente documentazione:
a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto
societario;
b) certificato d'iscrizione della cooperativa nell'apposito
registro presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede
legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della
societa' richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed
operativa della societa' e' ubicata nei territori agevolati ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, che la compagine
sociale e' costituita da soggetti aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo e che i soci
persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di
ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del
decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona
fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa'
o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai
sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2,
comma 3;
e) studio di fattibilita' del progetto da realizzare,
sottoscritto dal legale rappresentante della societa', che deve
comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze
di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi
previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli
aspetti tecnico-organizzativi, sull'economicita' dell'iniziativa,
illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni
di attivita' redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive
comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3,
lettere a) e b), del decreto legislativo;
f) nel caso di cooperative gia' esistenti, i bilanci degli ultimi
due esercizi o dalla data di inizio dell'attivita' se inferiore, con
le relative delibere assembleari di approvazione.
2. Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilita' del
progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali
dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti
svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacita' di
abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione
dei costi assistenziali, alla capacita', a regime, di farsi carico
dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli
aspetti tecnico-organizzativi, nonche' agli aspetti
economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi
almeno ai primi tre anni di attivita', redatti secondo i criteri
stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale
equilibrio di gestione.
3. Nel caso di iniziative gia' avviate lo studio di fattibilita'
del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al
comma 2, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai
risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.
Capo VI
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 40.
Disposizioni transitorie
1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le quali non e' stata
completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono integrate sulla base delle
disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente
regolamento.
Art. 41.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
18 febbraio 1998, n. 306, recante norme per la concessione di
agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile, il decreto
del Ministro del bilancio e della programmazione economica
dell'11 maggio 1995, recante la definizione dei criteri e delle
modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria
giovanile ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n.
236, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole del 19 marzo 1999, n. 147, recante criteri e modalita' di
concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni a favore
dell'imprenditorialita' giovanile e il decreto del Direttore generale
del tesoro del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalita' di estensione
alle cooperative sociali dei benefici a favore
dell'imprenditorialita' giovanile.
Art. 42.
Norma finale
1. Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con
il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica, si applica
il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, cosi' come
definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del
3 aprile 1996.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 16 luglio 2004
Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
Berlusconi
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per le politiche agricole e forestali
Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 100
|
|