MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 16 luglio 2004, n.250
 

Regolamento   recante   criteri  e  modalita'  di  concessione  degli
incentivi  in  favore dell'autoimprenditorialita', di cui al Titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
 
 
Capo I
Disposizioni comuni
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  ed,  in  particolare,
l'articolo  45,  comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  contenenti norme intese a ridefinire il sistema
degli   incentivi   all'occupazione,  ivi  compresi  quelli  relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, emanato in
attuazione  della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo
24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui
al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole
e  forestali, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e modalita' di
concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
  Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la
concessione  di incentivi a favore di societa', cooperative sociali e
agricoltori  per la creazione di nuova imprenditorialita' nei settori
della  produzione  dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e
dell'agricoltura;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea C 68 del
21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti
dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87
e  88  del  Trattato  CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal
seguente  regolamento,  rilevanti  per  il  settore della produzione,
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti agricoli di cui
all'allegato I del Trattato CE;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003
(parere n. 4568/2003);
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 73285 del 16 aprile 2004);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento l'espressione:
    a) «decreto  legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile
2000,  n.  185,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 6 luglio 2000, n. 156;
    b) «Sviluppo Italia» indica la societa' Sviluppo Italia S.p.A. di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo;
    c) «beneficiari»  indica le societa', ivi comprese le cooperative
di  produzione  e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di
cui  agli  articoli 5,  7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari
delle agevolazioni di cui al presente regolamento;
    d) «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo 2
del decreto legislativo;
    e) «nuove   iniziative»   indica  i  progetti  che  presentano  i
requisiti della novita';
    f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di
sviluppo    e/o    consolidamento    che   contemplino   ampliamenti,
razionalizzazioni,  diversificazioni  e  ammodernamenti  di attivita'
gia' esistenti;
    g) «progetto»  indica  il  documento  tecnico in cui e' descritta
l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative
necessarie  a  realizzarla,  e'  dimostrata  la fattibilita' tecnica,
economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditivita';
    h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al
Regolamento  (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio
2001,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
    i) «tasso   di   riferimento»  indica  il  tasso  di  riferimento
determinato dalla Commissione europea;
    j) «beni   culturali»  indica  beni  di  interesse  archeologico,
storico,  artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico,
archivistico   e   librario   o,  comunque,  beni  che  costituiscano
testimonianza materiale avente valore di civilta', che possano essere
oggetto dell'attivita' di fruizione;
    k) «orientamenti»  indica  gli  Orientamenti  comunitari  per gli
aiuti  di  Stato  nel  settore  agricolo  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000;
    l) «ESL»  indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta,
espresso  in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa
ad  un'azienda,  al  lordo  delle  tasse  e  in  rapporto  all'intero
ammontare   dell'investimento,  secondo  il  metodo  dell'Equivalente
Sovvenzione adottato dalla Comunita' europea per misurare l'effettiva
intensita' dell'aiuto;
    m) «regioni  di  cui  all'Obiettivo  1»  indica le regioni di cui
all'articolo  3  del  regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno  1999,  recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
per il periodo 2000-2006;
    n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il
documento  di  programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del
regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per
gli  interventi  strutturali  comunitari  nelle  regioni  interessate
dall'Obiettivo  1  in  Italia.  Esso contiene gli assi prioritari del
programma,   la   coerenza   col   quadro   comunitario  di  sostegno
corrispondente,  una  descrizione sintetica delle misure previste, il
piano  finanziario  indicativo  e  le  disposizioni di attuazione del
programma;
    o) «PSR»  indica  il  Piano  di  Sviluppo Rurale e rappresenta il
documento  di  programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del
regolamento  (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la
razionalizzazione  e  il  finanziamento  degli interventi nel settore
agricolo,  forestale  e  dello  sviluppo  rurale  e opera sull'intero
territorio regionale.

      
                               Art. 2.
                 Requisiti dei soggetti beneficiari
  1.  Le  misure  previste  dal  presente  regolamento interessano le
piccole  imprese, cosi' come definite nella Raccomandazione 96/280/CE
della  Commissione  europea  del  3 aprile  1996 e nell'allegato I al
regolamento  (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio
2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli  aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonche',
a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese
cosi'   come   definite   nella   Raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea del 6 maggio 2003.
  2.  Le  misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso
di  cooperative  sociali gia' esistenti di cui all'articolo 35, comma
5,  potranno  interessare anche le medie imprese, cosi' come definite
nella   Raccomandazione   96/280/CE  della  Commissione  europea  del
3 aprile  1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione  europea  del  12 gennaio  2001 relativo all'applicazione
degli  articoli 87  e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
delle  piccole  e  medie imprese, nonche', a decorrere dal 1° gennaio
2005,  cosi'  come  definite  nella Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea del 6 maggio 2003.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo 17, comma 3, le
persone fisiche titolari di quote o azioni delle societa', le persone
fisiche  socie  delle cooperative e i titolari delle imprese agricole
beneficiarie  delle  agevolazioni  di cui al presente regolamento non
possono  essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto
il  periodo  intercorrente  tra tale data ed i cinque anni successivi
alla   data  della  deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni
medesime,   ne'  titolari  di  quote  od  azioni  di  altre  societa'
beneficiarie  delle  agevolazioni  di  cui al decreto legislativo, al
decreto-legge  30 dicembre  1985,  n.  786,  convertito  dalla  legge
28 febbraio  1986,  n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1
del   decreto-legge   31 gennaio   1995,   n.   26,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis
del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n.   148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51
della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, ne' titolari delle imprese
agricole  di  cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997,   n.   135,   ne'  titolari  delle  ditte  individuali  di  cui
all'articolo  9-septies  del  decreto-legge  1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  4.  La  violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata
da  Sviluppo  Italia  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso di
ricevimento,  e'  causa  di  revoca  delle agevolazioni eventualmente
concesse.  Nel  caso  di  societa' o cooperative tale violazione puo'
tuttavia   essere   sanata,   entro  novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  della predetta contestazione, mediante la cessione della
quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno
dei  requisiti  soggettivi  di  eta'  e  residenza  di cui al decreto
legislativo.

      
                               Art. 3.
              Benefici finanziari per gli investimenti
  1.  Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  sono  concedibili per l'acquisto documentato di
beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in
termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto
investimento per le singole misure incentivanti.
  2.  Con  esclusione  dei  progetti  nei settori dei trasporti ed in
quelli  della  produzione,  trasformazione  e commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei
benefici  di  cui  al comma 1, puo' essere concesso un contributo nei
limiti  del  de minimis. In tal caso, l'eventuale contributo concesso
per  le  spese  di  avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione
concorre al raggiungimento del limite del de minimis.
  3.  Per  i  progetti  nel  settore  della  produzione  agricola  le
agevolazioni  sono  concedibili  esclusivamente  in  termini  di  ESL
secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:
    a) 50  per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999;
    b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
  4.  I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti
percentuali  per  i  giovani  agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2
degli Orientamenti.
  5.   Per   i   progetti   nel   settore   della   trasformazione  e
commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  le  agevolazioni  sono
concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati
dagli Orientamenti, in particolare:
    a) 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1;
    b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
  6.   Ai  fini  del  calcolo  dell'ESL  concorrono  eventuali  altre
agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.

      
                               Art. 4.
           Vincoli agli investimenti nel settore agricolo
  1.    Nei    settori    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti agricoli di cui all'allegato I del
Trattato  CE  sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono
investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.
  2.   Le   agevolazioni   agli  investimenti  devono  contribuire  a
migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di
produzione.  Il  progetto  deve  perseguire  almeno  uno dei seguenti
obiettivi:  ridurre  i costi di produzione, migliorare e riconvertire
la  produzione,  incrementare  la  qualita',  tutelare  e  migliorare
l'ambiente  naturale,  le  condizioni  di igiene e di benessere degli
animali, promuovere la diversificazione delle attivita' agricole.
  3.  Il  sostegno  agli  investimenti  viene  concesso unicamente ad
aziende  che  soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono
sussistere   al   momento  della  deliberazione  di  ammissione  alle
agevolazioni:
    a) redditivita'   dell'azienda   agricola   comprovata   mediante
valutazione delle sue prospettive;
    b) possesso  di adeguate conoscenze e competenze professionali da
parte dell'imprenditore proponente;
    c) rispetto   dei  requisiti  comunitari  minimi  in  materia  di
ambiente, igiene e benessere degli animali.
  4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere
soddisfatte entro tre anni dall'insediamento soltanto nei casi in cui
sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento
del   giovane  agricoltore  o  l'adattamento  strutturale  della  sua
azienda.
  5.  Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati
ad  un  aumento  della produzione di prodotti che non trovano normali
sbocchi  di  mercato.  L'esistenza di tali sbocchi viene valutata nel
rispetto  dei  criteri  previsti  dai  PSR  e  dai  POR delle singole
regioni,  cosi'  come  approvati  dalla  Commissione  europea.  Nella
concessione   delle   agevolazioni   si   tiene  conto  di  eventuali
restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario
nel  quadro  delle  organizzazioni comuni di mercato, conformemente a
quanto  recepito  dai  PSR  e  dai  POR  delle  singole regioni, gia'
approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a
condizioni  piu' favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR e dai
POR   delle   regioni   interessate,   cosi'   come  approvati  dalla
Commissione.

      
                               Art. 5.
      Modalita' di erogazione dei benefici per gli investimenti
  1.  Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del
contratto  di  cui all'articolo 18, l'erogazione delle somme concesse
per  la  realizzazione  degli  investimenti  sulla  base  di stati di
avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione
giustificativa di spesa.
  2.  La  dimostrazione  della spesa effettuata e' consentita per non
piu'  di  cinque  stati di avanzamento, di cui il primo in misura non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa
complessiva,   sulla   base  di  fatture  anche  non  quietanzate,  i
successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al
50   per  cento  della  spesa  complessiva,  sulla  base  di  fatture
quietanzate  dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche
non  quietanzate  delle  spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a
saldo,   in  misura  non  superiore  al  10  per  cento  della  spesa
complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di
avanzamento precedente ed a quello a saldo.
  3.   Tutte   le   erogazioni   in   conto  mutuo  sono  subordinate
all'assunzione  delle  idonee  garanzie  indicate nell'articolo 4 del
decreto legislativo.
  4.  Per  ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate
su  richiesta  del legale rappresentante del beneficiario ed imputate
al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali
stabilite  nel  contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di
avanzamento  vengono  effettuate  subordinatamente all'esito positivo
della verifica finale.
  5.  I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica.
Nel  caso  in  cui  tale  requisito non risulti dalle fatture o dalla
documentazione    trasmessa   il   beneficiario   presenta   apposita
dichiarazione  resa  sotto  la  propria  responsabilita'  dal  legale
rappresentante della ditta fornitrice.
  6.  Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative
fatture  o  di  altro  documento  giustificativo, risultino sostenute
successivamente  alla  presentazione della domanda di ammissione alle
agevolazioni.  In caso di rigetto della domanda e di presentazione di
una  nuova  domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno
dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le
spese  sostenute  dopo  la  data di presentazione della prima domanda
solo se riconducibili all'attivita' del nuovo progetto.

      
                               Art. 6.
                 Benefici finanziari per la gestione
  1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo
a  fondo  perduto  di  cui  all'articolo  3,  lettera b), del decreto
legislativo e' concesso per le spese di funzionamento connesse con la
fase di avvio dell'iniziativa agevolata.
  2. Il contributo alle spese di funzionamento e' concesso secondo la
regola   del   de  minimis,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
regolamento   (CE)   n.   69/2001,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con
esclusione  dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della
produzione,   trasformazione   e   commercializzazione  dei  prodotti
agricoli  di  cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto
stabilito all'articolo 3, comma 2.

      
                               Art. 7.
               Modalita' di erogazione dei contributi
                       alle spese di gestione
  1.  Il  beneficiario puo' chiedere, dopo la presentazione del primo
degli   stati   di   avanzamento  di  cui  all'articolo 5,  comma  2,
un'anticipazione  in  misura  non  superiore  al  40  per  cento  del
contributo concesso per il primo anno di attivita'.
  2.  Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve
fornire  idonea  documentazione  probatoria dell'avvio dell'attivita'
prevista nel progetto.
  3.  L'erogazione  a  saldo  del contributo ha luogo a seguito della
presentazione   da   parte   del  beneficiario  della  documentazione
giustificativa  di  spesa  debitamente quietanzata e subordinatamente
all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 14.
  4.  Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative
fatture  o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in
data successiva a quella di avvio dell'attivita' di cui al comma 2.

      
                               Art. 8.
           Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
  1.  Gli aiuti al sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori
consistono  in  un premio unico il cui importo massimo ammissibile e'
di  25.000,00 euro, cosi' come previsto dall'articolo 8, punto 2, del
regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni
indicate nell'articolo 4, commi 3, 4 e 5.

      
                               Art. 9.
           Benefici per la formazione nei settori diversi
                        dal settore agricolo
  1.  I  benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del
decreto  legislativo  si sostanziano in agevolazioni per le attivita'
di formazione specifica e generale, cosi' come definite dall'articolo
2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni
nella   fase   di   realizzazione   degli  investimenti  e  di  avvio
dell'attivita'.
  2.  I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un
massimo  di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero
prevalentemente,  in  termini  di  maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione, da donne.
  3.  Per  le  attivita'  di  formazione  specifica  e  di formazione
generale   l'ammontare   delle   agevolazioni   non   puo'  superare,
rispettivamente,  il  35  per  cento  ed  il  70  per cento dei costi
ammissibili.  Tali  percentuali  sono  maggiorate  di  10 punti nelle
regioni   che  beneficiano  della  deroga  di  cui  all'articolo  87,
paragrafo  3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che
beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato CE.
  4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10
punti  se la formazione e' dispensata a lavoratori svantaggiati, come
definiti  dall'articolo  2,  lettera  g),  del  regolamento  (CE)  n.
68/2001.
  5.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' concedibile, nell'ambito
territoriale  di  applicazione  di  cui  all'articolo  2  del decreto
legislativo,  anche  nei  limiti  del  de minimis, con esclusione dei
progetti  nei  settori  dei  trasporti ed in quelli della produzione,
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti agricoli di cui
all'allegato  I  del  Trattato  CE  e  fatto  salvo  quanto stabilito
all'articolo 3, comma 2.

      
                              Art. 10.
       Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo
  1.  Le  agevolazioni  sono  concesse, ai sensi del punto 14.1 degli
Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi:
    a) istruzione  e  formazione:  i costi ammissibili comprendono le
spese  inerenti  all'organizzazione  del  programma di formazione, le
spese  di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi
di   sostituzione   durante  l'assenza  dell'agricoltore  o  del  suo
collaboratore;
    b) prestazione  di  servizi  di  gestione  aziendale e di servizi
ausiliari;
    c) organizzazione  di  concorsi, mostre e fiere, incluse le spese
connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
    d) altre attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche,
quali  progetti  pilota  su scala ragionevolmente limitata o progetti
dimostrativi.
  2.  Ai  sensi  del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi
aiuti  limitati  a  determinate  associazioni  ed  intesi  a favorire
soltanto i loro membri.
  3.  Ai  sensi  del punto 14.3 degli Orientamenti, l'importo globale
degli aiuti non puo' superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario
per un periodo di tre anni.

      
                              Art. 11.
                           Mutuo agevolato
  1.  Il  mutuo  agevolato  e'  concesso  ad  un  tasso  calcolato in
relazione   al   tasso   di   riferimento  vigente  alla  data  della
deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata
non  superiore  a  dieci  anni ed e' posto in ammortamento secondo il
piano  previsto  dal  contratto.  Per  il  periodo  di  realizzazione
dell'investimento,   da   prevedere,   a  partire  dalla  data  della
deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni,  in  dodici  mesi,
elevabili   a   ventiquattro   e   a   trentasei   mesi   nei   casi,
rispettivamente,  di  particolare  ed  eccezionale  complessita'  del
progetto,  sono  dovuti  gli  interessi  sulle  somme  effettivamente
erogate nella misura del tasso agevolato.
  2.  Il  beneficiario  provvede  al rimborso del mutuo mediante rate
semestrali  costanti  posticipate,  versandole  entro il quindicesimo
giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata.
  3.  In  caso  di  ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma
dovuta  un  tasso  di  interesse  di  mora  annuale  pari al tasso di
riferimento  vigente  alla data di scadenza della rata non pagata. In
tal   caso  Sviluppo  Italia  puo'  sospendere  le  erogazioni  delle
agevolazioni.
  4.  Al  termine  del periodo di realizzazione dell'investimento, in
caso  di  investimenti  realizzati  per  un valore inferiore a quello
previsto  nel  progetto  approvato,  i  benefici  finanziari  di  cui
all'articolo  3  vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e
l'importo  del  mutuo  viene  rideterminato  con effetto sul piano di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

      
                              Art. 12.
                              Garanzie
  1.  I  beneficiari  si  obbligano  a prestare, a garanzia del mutuo
agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonche' delle spese
ed  accessori,  i  consensi necessari a costituire le garanzie di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo.
  2.  Le  garanzie  sono  iscritte  per  l'intero  importo  del mutuo
concesso,  maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia
per   interessi   ed   accessori  di  ogni  specie  e  dell'eventuale
risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.
  3.   I   beneficiari   si  obbligano  a  stipulare  idonee  polizze
assicurative  a  favore  di  Sviluppo  Italia  sui  beni  oggetto  di
finanziamento,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  stabiliti  nel
contratto.

      
                              Art. 13.
                 Divieto di cessione dei contributi
  1. I contributi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari.

      
                              Art. 14.
                   Verifica delle spese effettuate
  1. Sviluppo Italia puo' chiedere al beneficiario tutti gli elementi
informativi  e  i  documenti  utili  per  verificare le spese da esso
sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.
  2.   Sulla   base  della  documentazione  giustificativa  di  spesa
presentata  dal  beneficiario  per  la  richiesta  di  erogazione dei
contributi  concessi,  Sviluppo  Italia  effettua  il controllo delle
spese  sostenute  e  documentate  ed  accerta  sia  la permanenza dei
requisiti  che  hanno  determinato la concessione delle agevolazioni,
sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.
  3.  Trascorsi  sessanta  giorni  dalla data di accreditamento delle
somme  erogate, Sviluppo Italia, nei trenta giorni successivi, svolge
accertamenti  per  verificare  l'effettiva  destinazione  delle somme
medesime  alle  finalita'  previste  dal  progetto  approvato e dalla
deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito
positivo dei controlli le successive erogazioni.

      
                              Art. 15.
               Domanda di ammissione alle agevolazioni
  1.  La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo
lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione
indicata  agli  articoli 24,  29,  34  e 39, e' presentata a mezzo di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  ovvero  mediante
inoltro  telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai
sensi  dell'articolo 10  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
  2.   Sviluppo   Italia  trasmette  copia  della  documentazione  al
competente  ufficio  della  Regione  ove e' ubicata la sede operativa
dell'impresa,  il  quale  puo'  esprimere  il proprio motivato parere
entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
documentazione  medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda
ha ulteriore seguito.
  3.  Ai  fini  dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo
Italia  puo'  utilizzare  informazioni aggiuntive acquisite presso le
camere   di  commercio,  le  pubbliche  amministrazioni,  gli  ordini
professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od
elenchi.
  4.  La  realizzazione  del  progetto  non deve essere stata avviata
prima della presentazione della domanda.

      
                              Art. 16.
               Istruttoria e valutazione delle domande
  1.  Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di
ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare:
    a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui
agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo;
    b) la  sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di
cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo;
    c) la  validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa
proposta,  con specifico riferimento all'attendibilita' professionale
dei  soggetti  proponenti,  all'affidabilita'  del piano finanziario,
alla redditivita' e al livello tecnologico del progetto, nonche' alla
potenzialita' del mercato di riferimento.

      
                              Art. 17.
Deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni  o di rigetto della
                               domanda
  1. All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti
gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo
8 agosto  1994,  n.  490, e successive modificazioni ed integrazioni,
delibera  l'ammissione  alle agevolazioni o il rigetto della domanda,
dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.
  2.  La  deliberazione  di ammissione alle agevolazioni individua il
beneficiario,  le caratteristiche del progetto finanziato e la misura
incentivante  riconosciuta,  indica  l'eventuale  natura  de  minimis
dell'agevolazione,  stabilisce  le  spese  ammesse  ed  i  tempi  per
l'attuazione   dell'iniziativa,   fissa  i  benefici  concessi  e  le
caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.
  3.  In  caso  di  contributo a titolo di de minimis le agevolazioni
finanziarie   possono   essere   cumulate   con   altre  agevolazioni
finanziarie    pubbliche    concesse    sia    precedentemente,   sia
successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro
i  limiti  consentiti dall'applicazione del de minimis. A tal fine il
beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto
e'  compatibile  con  l'importo  complessivo  degli  aiuti ricevuti a
titolo di de minimis.

      
                              Art. 18.
            Attuazione della deliberazione di ammissione
                          alle agevolazioni
  1.   Per   l'attuazione  della  deliberazione  di  ammissione  alle
agevolazioni  Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito
contratto,  con  il  quale  sono  disciplinati i rapporti giuridici e
finanziari  tra  il  concedente  le  agevolazioni  ed il beneficiario
medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  e  al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  2.  La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi
espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.

      
                              Art. 19.
             Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'
  1.  I  beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio
dell'attivita'  finanziata  per  un  periodo  minimo  di  cinque anni
decorrente  dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e
comunque  fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli
deperiti  od  obsoleti  di analoga o superiore quantita' e/o qualita'
sono  altresi'  vincolati  all'esercizio  dell'impresa  per lo stesso
periodo.  In  caso  di  rinnovo  di beni aziendali il beneficiario ha
l'obbligo  di  comunicarne  il  piano  di  ammodernamento  a Sviluppo
Italia,   la   quale,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione,  puo'  esprimere  motivato  avviso  contrario a tutela
dell'iniziativa agevolata.
  2.  L'attivita'  di  impresa  prevista  nel progetto agevolato deve
essere  svolta  per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla
data del suo inizio effettivo.
  3.  La  sede  operativa  dell'iniziativa  deve essere mantenuta nei
territori  agevolati  per un periodo minimo di cinque anni decorrente
dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa.
  4.  I  periodi  quinquennali  di  vincolo  di cui ai commi 1, 2 e 3
decorrono  dalla  data  di  inizio effettivo dell'attivita' d'impresa
purche'  sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data
di  inizio effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data
di   completamento   dell'investimento   tali  periodi  decorrono  da
quest'ultima.
  5.  La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di revoca delle agevolazioni concesse.

      
                              Art. 20.
                Controlli e revoca delle agevolazioni
  1.  Sviluppo  Italia ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento
controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali,
diretti   ad  accertare  la  permanenza  dei  requisiti  oggettivi  e
soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
  2.  Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia,
previa  contestazione dell'addebito alla societa', delibera la revoca
delle  agevolazioni  concesse  e  procede  al recupero dei contributi
erogati.

      
 
Capo II
Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della
produzione dei beni e dei servizi alle imprese
 
                              Art. 21.
             Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
  1.   Gli   statuti  delle  societa'  e  delle  cooperative  di  cui
all'articolo  5 del decreto legislativo devono contenere una clausola
impeditiva  di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie,
tali  da  far  venire  meno  i requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza  di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo
di  almeno  dieci  anni  dalla data della deliberazione di ammissione
alle  agevolazioni.  Il mancato rispetto o la modifica della clausola
statutaria  prima  della  scadenza  del  termine di cui al precedente
periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
  2.  In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su  richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare,  in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non  prima  che  siano  decorsi  almeno  cinque anni dalla data della
deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni,  il  trasferimento
anticipato  delle  quote  o  delle  azioni,  qualora  cio'  si  renda
necessario  per  evitare  il  verificarsi  di una situazione di grave
difficolta'  dell'iniziativa  imprenditoriale  ovvero  per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
  3.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni,   ai   beneficiari   ammessi  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo  1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

      
                              Art. 22.
                  Spese di investimento ammissibili
  1.  Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) terreno;
    c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri
dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per
la progettazione esecutiva;
    d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrez-zature;
    e) altri  beni  materiali  ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
  2.  La  spesa  di  cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura  del  2  per  cento  in caso di investimenti fino a 550.000,00
euro,  dell'1,5  per  cento  da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e
dell'1  per  cento  da  1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal
decreto legislativo.
  3.  L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alla lettera c),
ad  almeno  2,5  volte  le  spese di cui alla stessa lettera. In casi
eccezionali,  tale  fattore  e'  riducibile fino al valore di 1,67 in
relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
  4.  Per  i  progetti  concernenti la produzione di beni nei settori
dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo
in  conto  capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i
progetti  concernenti  la  fornitura di servizi non sono ammesse alle
agevolazioni  le  spese  per  la  costruzione  e per l'acquisto degli
immobili, compreso il terreno.
  5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai
progetti nel settore agricolo.
  6.  Ai  progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si
applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti
e' ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno.
  7.    Ai    progetti    nel    settore   della   trasformazione   e
commercializzazione   dei   prodotti   agricoli   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2.

      
                              Art. 23.
                    Spese di gestione ammissibili
  1.  Per  l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al
netto  dell'I.V.A.,  regolarmente documentate, relative alle seguenti
voci:
    a) acquisto  di  materie  prime,  di  semilavorati  e di prodotti
finiti;
    b) prestazioni di servizi;
    c) oneri  finanziari  esclusi  gli interessi relativi al mutuo di
cui all'articolo 11.
  2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:
    a) spese per il personale;
    b) rimborsi ai soci.
  3.  Il  presente  articolo  non  si applica ai progetti nel settore
agricolo.

      
                              Art. 24.
               Documentazione da allegare alla domanda
  1.  Alla  domanda  di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla
fotocopia  di  un  documento  di  identita' in corso di validita' del
legale   rappresentante   della  societa'  richiedente,  e  dei  soci
dichiaranti    va   allegata,   in   duplice   copia,   la   seguente
documentazione:
    a) fotocopia  autenticata  dell'atto  costitutivo e dello statuto
societario;
    b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della
societa'  dichiara  che  la  sede legale, amministrativa ed operativa
della  societa' medesima e' ubicata nei territori agevolati, ai sensi
dell'articolo  5,  comma 3, del decreto legislativo, che la compagine
sociale   e'  costituita  da  soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo  5,  commi  1  e  2, del decreto legislativo, che i soci
persone  fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di
ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del
decreto  legislativo  o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2,
comma  3  e  che  nei  confronti  della  societa'  non  sono in corso
procedure esecutive o concorsuali;
    c) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  con la quale ogni singolo socio persona
fisica  dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa'
o  di  ditte  individuali  beneficiarie  di finanziamenti concessi ai
sensi  del  decreto  legislativo  o  ai  sensi  delle  leggi indicate
all'articolo 2, comma 3;
    d) studio   di   fattibilita'   del   progetto   da   realizzare,
sottoscritto  dal  legale rappresentante della societa', comprendente
informazioni  documentate  sulle  competenze ed esperienze di tutti i
soci,  con  l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste,
sul  mercato  di  riferimento,  sugli  investimenti  e  sugli aspetti
tecnico-organizzativi, sulla economicita' dell'iniziativa, dimostrata
dai  bilanci  previsionali  relativi  almeno  ai  primi  tre  anni di
attivita'  e  redatti  secondo  i  criteri  stabiliti dalla direttive
comunitarie,  tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3,
lettere a) e b), del decreto legislativo;
    e) certificato  di  iscrizione  della societa' nel Registro delle
imprese  tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva
di certificazione.

      
 
Capo III
Misure in favore della nuova imprenditorialita' nel settore dei
servizi
 
                              Art. 25.
             Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
  1.   Gli   statuti  delle  societa'  e  delle  cooperative  di  cui
all'articolo  7 del decreto legislativo devono contenere una clausola
impeditiva  di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie,
tali  da  far  venire  meno  i requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza   di   cui  all'articolo  7,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo,  per  un  periodo  di almeno dieci anni dalla data della
deliberazione  di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o
la  modifica  della  clausola  statutaria  prima  della  scadenza del
termine  di  cui  al  precedente  periodo  e'  causa  di revoca delle
agevolazioni concesse.
  2.  In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su  richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare,  in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non  prima  che  siano  decorsi  almeno  cinque anni dalla data della
deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni,  il  trasferimento
anticipato  delle  quote  o  delle  azioni,  qualora  cio'  si  renda
necessario  per  evitare  il  verificarsi  di una situazione di grave
difficolta'  dell'iniziativa  imprenditoriale  ovvero  per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
  3.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni,   ai   beneficiari   ammessi  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo   1-bis   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

      
                              Art. 26.
                  Vincoli sui progetti finanziabili
  1. Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono sia attivita'
di  fruizione di beni pubblici statali, sia attivita' di manutenzione
straordinaria,  relativamente  al settore della manutenzione di opere
civili ed industriali. Sono, altresi', esclusi i progetti nel settore
dell'innovazione  tecnologica  per  i quali lo studio di fattibilita'
non dimostri il possesso del requisito dell'innovativita'.
  2.  Sono  esclusi  i progetti presentati da societa' di servizi che
prevedono  attivita'  rientranti  nel  campo  di  applicazione  degli
Orientamenti.

      
                              Art. 27.
                  Spese di investimento ammissibili
  1.  Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
    a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) opere edilizie da eseguire;
    c) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
    d) altri  beni  materiali  ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
  2.  La  spesa  per  lo  studio di fattibilita' e' ammissibile nella
misura  del  2  per cento del valore complessivo dell'investimento da
realizzare.
  3.   Le   spese  di  cui  al  comma  1,  lettera  b)  sono  ammesse
esclusivamente   per  la  sistemazione  e/o  la  ristrutturazione  di
immobili,   anche  di  terzi,  entro  il  limite  del  10  per  cento
dell'investimento  complessivo.  Tale  limite  puo' essere elevato da
Sviluppo  Italia  in  relazione  alla  possibilita'  di  acquisire le
garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.

      
                              Art. 28.
                    Spese di gestione ammissibili
  1.  Per  l'avviamento  del  progetto  sono  ammissibili,  al  netto
dell'I.V.A.,  le  spese indicate all'articolo 23, com-ma 1 e non sono
ammissibili le spese indicate dall'articolo 23, comma 2.

      
                              Art. 29.
               Documentazione da allegare alla domanda
  1.  Alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente
titolo  va  allegata,  in  duplice  copia, la documentazione indicata
all'articolo 24.
  2.  Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei
beni  culturali  alla  domanda  va allegata, ove necessario, anche la
documentazione  attestante  l'autorizzazione  del  proprietario e del
preposto  alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

      
 
Capo IV
Misure in favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura
 
                              Art. 30.
                      Requisiti dei beneficiari
  1.  Possono  presentare  domanda  di ammissione i soggetti aventi i
requisiti   di   cui  all'articolo  9,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo, i quali:
    a) siano  imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi
per  tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o
superiore  al 50 per cento del proprio reddito totale e dedicano alle
attivita'  esterne  all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore
alla meta' del proprio tempo di lavoro totale;
    b) subentrino o siano subentrati da non piu' di dodici mesi ad un
parente  entro  il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricola
localizzata  nei  territori  agevolati,  assumendo la responsabilita'
civile  e fiscale della gestione ovvero subentrino mortis causa ad un
parente  entro  il terzo grado, purche' il progetto sia inoltrato nei
sei mesi successivi al decesso.
  2.  Nel caso in cui non sia posseduta alla data della presentazione
della  domanda,  la  qualifica  di  imprenditore  agricolo  a  titolo
principale   deve   sussistere  al  momento  della  deliberazione  di
ammissione alle agevolazioni.

      
                              Art. 31.
                  Vincoli sui progetti finanziabili
  1.   Il   conduttore  uscente  deve  avere  il  legittimo  possesso
dell'azienda a titolo di proprieta', di affitto, di comodato o di uso
nei  due  anni  precedenti la data di presentazione della domanda. Il
soggetto  richiedente  si  impegna a subentrare al conduttore uscente
non  oltre tre mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle
agevolazioni.  In sede di prima applicazione della misura agevolativa
di  cui al presente capo sono accoglibili i progetti presentati entro
sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento,
nei quali il subentro sia avvenuto in uno dei seguenti casi:
    a) nel  periodo  tra  il  24 maggio  1997 e il 23 mag-gio 1999, a
condizione  che  i richiedenti risultino in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo;
    b) dopo il 23 maggio 1999, a condizione che il conduttore uscente
dimostri di aver avuto il legittimo possesso dell'azienda a titolo di
proprieta',  di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti
la data del subentro formale.

      
                              Art. 32.
    Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto,  nel  rispetto di quanto
stabilito  nel  punto 4.1.1.5 degli Orientamenti, sono ammissibili le
spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
    c) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
    f) servizi di progettazione;
    g) acquisto di animali e piante;
    h) brevetti e licenze.
  2.  L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b),
c)  e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse
lettere.  In  casi  eccezionali,  tale  fattore e' riducibile fino al
valore   di  1,67  in  relazione  alla  specificita'  del  settore  e
dell'attivita'.
  3. Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1,
lettere  a),  f)  ed  h),  sono ammissibili complessivamente entro il
limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
  4. Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g)
gli  aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o
per  l'acquisto  di  riproduttori  di  qualita'  pregiata,  maschi  o
femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti.
  5.  Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la
ristrutturazione  di  fabbricati rurali non strettamente connesse con
l'attivita' prevista dal progetto.

      
                              Art. 33.
Spese  di  investimento  ammissibili nei progetti di trasformazione e
                         commercializzazione
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto,  nel  rispetto di quanto
stabilito  nel  punto  4.2.3  degli Orientamenti, sono ammissibili le
spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
    c) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
    e) servizi di progettazione;
    f) brevetti e licenze.
  2.  La  potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve
essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata
a regime, dell'azienda oggetto del subentro.
  3.  La  spesa  di  cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura  del  2  per cento del valore complessivo dell'investimento da
realizzare.  L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve
essere  pari,  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle spese di cui alle
lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle
stesse  lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino
al  valore  di  1,67  in  relazione  alla  specificita' del settore e
dell'attivita'.
  4. Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1,
lettere  a),  e)  ed  f),  sono ammissibili complessivamente entro il
limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
  5.  Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la
ristrutturazione  di  fabbricati rurali non strettamente connesse con
l'attivita' prevista dal progetto.

      
                              Art. 34.
               Documentazione da allegare alla domanda
  1.  Alla  domanda  di  ammissione  alle  agevolazioni, corredata da
fotocopia  di  un  documento  d'identita'  in  corso di validita' del
richiedente,   va   allegata,   in   duplice   copia,   la   seguente
documentazione:
    a) certificato  di  nascita  e  di  residenza  del richiedente al
1° gennaio 2000 o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, con la quale il conduttore uscente attesta
di  avere  il legittimo possesso dei terreni oggetto dell'iniziativa,
dei quali sono indicati i dati catastali, a titolo di proprieta' o di
affitto  o di comodato o di uso, secondo quanto previsto all'articolo
31;
    c) studio  di fattibilita' del progetto da realizzare, contenente
informazioni documentate sulle capacita' tecniche e professionali del
soggetto  proponente, sulle potenzialita' del mercato di riferimento,
sugli  investimenti  previsti, sulla situazione dell'azienda agricola
oggetto  del  subentro,  sulla  redditivita'  attesa  dell'iniziativa
illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni
di   attivita'   redatti,   considerando   le   agevolazioni  di  cui
all'articolo  3,  lettere a) e b), del decreto legislativo, secondo i
criteri stabiliti dalle direttive comunitarie;
    d) certificato  di  iscrizione  dell'azienda  nel  Registro delle
imprese  presso la Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
    e) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente dichiara di non
essere titolare di quote o azioni di societa', di ditte individuali o
di  imprese  agricole  beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi
del decreto legislativo o delle leggi di cui all'articolo 2, comma 3.

      
 
Capo V
Misure in favore delle cooperative sociali
 
                              Art. 35.
                  Vincoli sui soggetti beneficiari
  1. Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo  devono  contenere  una  clausola  impeditiva  di atti di
trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti
soggettivi  dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 11, commi
2  e  3,  del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni
dalla  data  della  deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il
mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della
scadenza del termine di cui al precedente periodo, e' causa di revoca
delle agevolazioni concesse.
  2.  In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su  richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare,  in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non  prima  che  siano  decorsi  almeno  cinque anni dalla data della
deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni,  il  trasferimento
anticipato  delle  quote  o  delle  azioni,  qualora  cio'  si  renda
necessario  per  evitare  il  verificarsi  di una situazione di grave
difficolta'  dell'iniziativa  imprenditoriale  ovvero  per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
  3.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni,   ai   beneficiari   ammessi  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  4.   Le   cooperative   di  nuova  costituzione,  a  parte  i  soci
svantaggiati,  se  privi  dei  requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza,  devono  essere composte esclusivamente da giovani di eta'
compresa  tra  i  18  e  35  anni  ovvero composte prevalentemente da
giovani  tra  i  18  ed  i  29  anni,  i quali abbiano la maggioranza
assoluta,  numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data
del  1° gennaio  2000  nei  comuni  ricadenti,  anche  in  parte, nei
territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
  5. Nelle cooperative gia' esistenti, che presentano progetti per la
realizzazione  di  iniziative  di  sviluppo  e consolidamento, i soci
lavoratori  non  svantaggiati  devono essere residenti, alla data del
1° gennaio  2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
  6.  I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti
ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

      
                              Art. 36.
                  Vincoli sui progetti finanziabili
  1.  Nell'ambito  dei  settori agevolabili indicati all'articolo 12,
comma  1,  del  decreto  legislativo sono esclusi dal finanziamento i
progetti che prevedono attivita' di carattere sociosanitario.

      
                              Art. 37.
                  Spese di investimento ammissibili
  1.  Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto  dell'I.V.A.,  regolarmente documentate concernenti le seguenti
voci:
    a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) terreno;
    c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri
dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per
la progettazione esecutiva;
    d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
    e) altri  beni  materiali  ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
  2.  La  spesa  di  cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura del 2 per cento.
  3.  L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b),
c)  e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse
lettere.  In  casi  eccezionali,  tale  fattore e' riducibile fino al
valore   di  1,67  in  relazione  alla  specificita'  del  settore  e
dell'attivita'.
  4.  Per  i  progetti  concernenti la produzione di beni nei settori
dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo
in  conto  capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i
progetti  concernenti  la  fornitura  di  servizi  sono escluse dalle
agevolazioni  le  spese  di  cui  al  comma 1, lettere b) e c). Per i
medesimi  progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1,
lettera  c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino
al  10  per  cento  della  spesa complessiva. Tale limite puo' essere
elevato   da  Sviluppo  Italia  in  relazione  alla  possibilita'  di
acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
  5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai
progetti nel settore agricolo.
  6.  Ai  progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si
applicano   le   disposizioni  previste  dall'articolo 32.  Per  tali
progetti  e',  inoltre,  ammissibile  la  spesa  per  l'acquisto  del
terreno.
  7.    Ai    progetti    nel    settore   della   trasformazione   e
commercializzazione   dei   prodotti   agricoli   si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2.

      
                              Art. 38.
                    Spese di gestione ammissibili
  1.  Per  l'avviamento  del  progetto  sono  ammissibili,  al  netto
dell'I.V.A.,  le  spese  indicate all'articolo 23, comma 1 e non sono
ammissibili, le spese indicate all'articolo 23, comma 2.
  2.  Il  presente  articolo  non  si applica ai progetti nel settore
agricolo.

      
                              Art. 39.
               Documentazione da allegare alla domanda
  1.  Alla  domanda  di  ammissione,  corredata dalla fotocopia di un
documento d'identita' in corso di validita' del legale rappresentante
della  societa'  richiedente  e dei soci dichiaranti, va allegata, in
duplice copia, la seguente documentazione:
    a) fotocopia  autenticata  dell'atto  costitutivo e dello statuto
societario;
    b) certificato   d'iscrizione   della  cooperativa  nell'apposito
registro  presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede
legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
    c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della
societa'  richiedente  dichiara che la sede legale, amministrativa ed
operativa  della societa' e' ubicata nei territori agevolati ai sensi
dell'articolo  11, comma 4, del decreto legislativo, che la compagine
sociale   e'  costituita  da  soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo  11,  commi  2 e 3, del decreto legislativo e che i soci
persone  fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di
ditte  individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del
decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;
    d) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  con la quale ogni singolo socio persona
fisica  dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa'
o  di  ditte  individuali  beneficiarie  di finanziamenti concessi ai
sensi  del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2,
comma 3;
    e) studio   di   fattibilita'   del   progetto   da   realizzare,
sottoscritto  dal  legale  rappresentante  della  societa',  che deve
comprendere  informazioni  documentate sulle competenze ed esperienze
di  tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi
previste,  sul  mercato  di  riferimento,  sugli investimenti e sugli
aspetti   tecnico-organizzativi,  sull'economicita'  dell'iniziativa,
illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni
di  attivita'  redatti  secondo  i  criteri stabiliti dalle direttive
comunitarie,  tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3,
lettere a) e b), del decreto legislativo;
    f) nel caso di cooperative gia' esistenti, i bilanci degli ultimi
due  esercizi o dalla data di inizio dell'attivita' se inferiore, con
le relative delibere assembleari di approvazione.
  2.  Nel  caso  di  nuove  iniziative  lo studio di fattibilita' del
progetto  deve  comprendere informazioni relative ai riflessi sociali
dell'iniziativa,  con  particolare  riferimento al numero di soggetti
svantaggiati  inseriti  nel  processo  lavorativo,  alla capacita' di
abilitare  professionalmente  i soggetti svantaggiati, alla riduzione
dei  costi  assistenziali,  alla capacita', a regime, di farsi carico
dei  maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati,  al  mercato  di  riferimento, agli investimenti e agli
aspetti      tecnico-organizzativi,      nonche'     agli     aspetti
economico-finanziari  illustrati  dai  bilanci  previsionali relativi
almeno  ai  primi  tre  anni  di attivita', redatti secondo i criteri
stabiliti  dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale
equilibrio di gestione.
  3.  Nel  caso  di iniziative gia' avviate lo studio di fattibilita'
del  progetto  deve  comprendere,  oltre  alle informazioni di cui al
comma  2,  anche  notizie  relative  all'esperienza  maturata  ed  ai
risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.

      
 
Capo VI
Disposizioni transitorie e abrogazioni
 
                              Art. 40.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui
all'articolo   1-bis   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
all'articolo  1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3,
comma  9,  del  decreto-legge  25 marzo  1997, n. 67, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51
della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  per le quali non e' stata
completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore
del   presente   regolamento,   sono   integrate   sulla  base  delle
disposizioni   recate   dal   decreto   legislativo  e  dal  presente
regolamento.

      
                              Art. 41.
                             Abrogazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento  sono  abrogati  il  decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
18 febbraio  1998,  n.  306,  recante  norme  per  la  concessione di
agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile, il decreto
del   Ministro   del   bilancio   e  della  programmazione  economica
dell'11 maggio  1995,  recante  la  definizione  dei  criteri e delle
modalita'   di   concessione   delle  agevolazioni  all'imprenditoria
giovanile ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n.
236,  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  del  19 marzo  1999, n. 147, recante criteri e modalita' di
concessione  ai  giovani  agricoltori  delle  agevolazioni  a  favore
dell'imprenditorialita' giovanile e il decreto del Direttore generale
del  tesoro  del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalita' di estensione
alle     cooperative     sociali     dei     benefici     a    favore
dell'imprenditorialita' giovanile.

      
                              Art. 42.
                            Norma finale
  1.  Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con
il  mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica, si applica
il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie imprese, cosi' come
definite   dalla  raccomandazione  96/280/CE  della  Commissione  del
3 aprile 1996.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

    Roma, 16 luglio 2004

        Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
                             Berlusconi

          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Maroni

          Il Ministro per le politiche agricole e forestali
                              Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
  registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 100

 

 

 
 

 

 

Copyright © Avv. Marco Martini 

 
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