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Modificate in senso piu’ garantista le
procedure per l’espulsione amministrativa degli immigrati introdotte dal
decreto-legge 241/2004. Con la sua conversione in legge (Gazzetta Ufficiale
n. 267 del 13.11.2004) si rimodella il testo unico delle disposizioni sulla
disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero
(Decreto legislativo 286/1998). I provvedimenti di espulsione sono disposti
in prima battuta dal prefetto e riguardano gli stranieri entrati nel
territorio dello Stato italiano sottraendosi ai controlli di frontiera,
quelli che vi si sono trattenuti senza aver chiesto il permesso di soggiorno
temporaneo, quelli ai quali e’ stato revocato o annullato il permesso di
soggiono e quelli ai quali il permesso e’ scaduto da piu’ di 60 giorni senza
averne chiesto il rinnovo. Per diventare esecutivo, il provvedimento deve
essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente. Allo
scopo, il questore e’ tenuto a informarlo entro 48 ore dalla adozione del
provvedimento. L’udienza, tenuta in camera di consiglio, si apre dopo la
tempestiva notificazione alla persona interessata e al suo avvocato e si
chiude con un decreto motivato del giudice (e’ comunque prevista l’eventualita’
del patrocinio legale gratuito e, se necessario, la presenza di un
interprete). Il giudice di pace ha competenza anche per quanto riguarda i
provvedimenti e i ricorsi in materia di minorenni. Il tempo utile per la
convalida e’ di 48 ore. Il respingimento della convalida o il mancato
rispetto del tempo previsto per la decisione fa perdere ogni effetto al
provvedimento del questore. In attesa della procedura esecutiva, lo
straniero espulso puo’ essere trattenuto dai 30 ai 60 giorni per gli
accertamenti sulla sua identita’ o per motivi tecnici presso un centro di
permanenza temporanea che gli garantisca condizioni di vita dignitose e i
mezzi di comunicazione, anche telefonica. Per il rientro illegale dopo
l’espulsione e’ prevista la pena da uno a quattro anni di carcere e una
nuova espulsione. Contro il decreto di convalida e’ possibile ricorrere per
cassazione entro 60 giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il
ricorso viene rivolto al giudice di pace competente e viene deciso entro 20
giorni dalla data del suo deposito. Il ricorso non sospende tuttavia
l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. L’appellante puo’
sottoscriverlo personalmente ovvero rivolgersi ai consolati italiani del suo
Paese che ne certificano l’autenticita’ e lo trasmettono alle autorita’
giudiziarie. L’assistenza legale viene quindi fornita o attraverso la
procura di un patrocinatore legale di fiducia o tramite un legale assegnato
con patrocinio gratuito. Il permesso di soggiorno, ammesso di norma e a
certe condizioni per motivi lavorativi o umanitari, puo’ essere concesso
anche per motivi di studio o per esigenze di ricongiungimento familiare. Un
numero predefinito di visti di ingresso e di permessi di soggiorno per i
corsi universitari e per le scuole di specializzzione universitarie viene
annualmente concesso anche agli stranieri titolari di diplomi di studio
conseguiti presso scuole italiane all’estero o in quelle internazionali in
Italia o all’estero, per le quali esistono specifiche intese bilaterali. Le
modifiche del decreto apportate in sede di conversione sono indicate tra
doppie parentesi. |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n. 241 – Testo del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del
14.09.2004), coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004, n.
271. |
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Art. 1
Modifiche al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonche’ alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
1.
All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di
seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [1], e
successive modificazioni", il comma 5-bis e’ sostituito dai seguenti:
5-bis. "Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale e’ disposto
l'accompagnamento alla frontiera. (( L'esecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale e’ sospesa fino alla
decisione sulla convalida )). L'udienza per la convalida si svolge in camera
di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore ((
tempestivamente avvertito. L'interessato e’ anch'esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili )). Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e’ trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, ((
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e’ stato
adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno dei centri disponibili )). Quando la convalida e’ concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e’ concessa ovvero non e’ osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Contro il decreto di convalida e’ proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal
territorio nazionale. ((Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della
comunicazione del provvedimento alla cancelleria )).
"5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita’ del procedimento di convalida
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'articolo 14, comma 1, le
questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita’ di un locale
idoneo.".
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole:
"tribunale in composizione monocratica,", sono sostituite dalle seguenti:
"giudice di pace".
(( 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6
dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 [2], e successive modificazioni. In pendenza di un
giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida
di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei
relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione
monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";
b) al comma 13-bis, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:"Allo
straniero che, gia’ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni";
c) il comma 13-ter e’ sostituito dal seguente: "13-ter. Per i reati previsti
dai commi 13 e 13-bis e’ obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche
fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo" )).
3.
Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 [3], e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in
composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice di
pace".
4. Al comma 3
dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [4], e
successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione
monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida".
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore (( tempestivamente avvertito.
L'interessato e’ anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in
cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo
13 )). Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza (( del centro di permanenza temporanea
ed assistenza di cui al comma 1 )), e sentito l'interessato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida puo’ essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonche’ in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione".
5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai
seguenti:
(( "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni se
l'espulsione e’ stata disposta per ingresso illegale sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per
non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in
assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso
revocato o annullato.
Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e’
stata disposta perche’ il permesso di soggiorno e’ scaduto da piu’ di
sessanta giorni e non ne e’ stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si
procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.".
5-quater. "Lo straniero gia’ espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma
5-ter, secondo periodo, la pena e’ la reclusione da uno a quattro anni".
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti
dall'articolo 5-ter, primo periodo, e 5-quater e’ obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto.".
6-bis. Al comma 5
dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [5], e
successive modificazioni, dopo le parole:
"ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di
specializzazione delle universita".
6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della
legge 21 novembre 1991, n. 374 [6], e’ sostituito dal seguente:
"2. Le domande di trasferimento hanno la priorita’ sulle domande di
ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e
4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del
giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli
articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla
definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti
dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di
priorita’ non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle
nuove dotazioni" )).
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel numero delle
110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma
3-quater, per ciascuna delle quali e’ dovuta una indennita’ di euro 20";
b) dopo il comma 3-ter e’ inserito il seguente:
"3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e
14, comma 4, (( del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo )) 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e’
corrisposta una indennita’ di euro 10";
c) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter" sono
inserite le seguenti: ", nonche’ 3-quater,".
(( 7-bis. All'articolo 3, comma 159, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 [7], le parole: "e degli uffici
consolari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli uffici consolari, degli
istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero".
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento
della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo
di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’
integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro )).
(( Art. 1-bis.
Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina
1. All'articolo 11 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [8], e successive
modificazioni, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno
alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei
Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla
realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai
fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano")).
(( Art. 1-ter.
Modificazioni all'articolo 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 [9], e all'articolo 10 della
legge 11 agosto 2003, n. 228 [10]
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti:
"da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo e’ soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente:
"c-bis) il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
d) al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della reclusione da cinque
a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite
dalle seguenti: "la pena detentiva e’ aumentata da un terzo alla meta’ e si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, e’ inserito il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3,
si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n.
228, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni e’ disposta d'intesa con la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere".
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 e’
sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche’ dall'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni
indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli
ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle
strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti
delle loro competenze" )).
(( Art. 1-quater.
Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno
1. Al comma 5 dell'articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189 [11], al secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5
e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.".
2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2002, n. 222 [12], sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
", salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [13], e successive
modificazioni." )).
(( Art. 1-quinquies
Modifiche all'articolo 39 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 [14]
1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per
la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli
oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero
dell'interno puo’ altresi’ stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti
non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione
dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai
medesimi uffici nonche’ per lo svolgimento di altre operazioni preliminari
all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai
privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati.
Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a
carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti".
4-ter. "Per le finalita’ di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico
servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere
autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con
l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli
addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle
pubbliche amministrazioni" )).
Art. 2
Norma di copertura
finanziaria
(( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7,
valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere
dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 [15];
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere
dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 [16];
c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita’ previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro
19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro
18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 [17], prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter,
pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita’ previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel
limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per
l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 )).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’
presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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NOTE:
[1] Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" [G.U. n. 191 del
18.08.1998, S.O. n. 139]. Ecco il testo dell’articolo 13, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13 (Espulsione
amministrativa)
1. Per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo’ disporre
l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e’ disposta
dal prefetto quando lo straniero:
a) e’ entrato nel territorio
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e’ stato respinto ai
sensi dell'art. 10;
b) si e’ trattenuto nel
territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno e’ stato revocato o annullato, ovvero e’ scaduto da piu’
di sessanta giorni e non e’ stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle
categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e’ disposta in
ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e’
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare
in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorita’ giudiziaria, che puo’ negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilita’ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso
l'esecuzione del provvedimento e’ sospesa fino a quando l'autorita’ giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita’ di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita’ giudiziaria non provveda entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo’ adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in
flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai
sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una
delle ragioni per le quali il nulla osta puo’ essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui
al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale,
dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura
della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice,
con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento e’ immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti
dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non e’ ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E’ sempre disposta la
confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'art. 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero
espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato piu’ grave per il quale si era proceduto nei suoi
confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima e’ ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta
all'espulsione non puo’ essere concesso qualora si proceda per uno o piu’
delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonche’ dall'art. 12 del presente testo unico.
4. L'espulsione e’ sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello
straniero che si e’ trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno e’ scaduto di validita’ da piu’ di sessanta giorni e non ne e’ stato
chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto
rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai
commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto
ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale e’ disposto l'accompagnamento alla frontiera.
L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e’ sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si
svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e’ anch'esso tempestivamente informato
e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le
disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso e’ trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui e’ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e’
concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.
Se la convalida non e’ concessa ovvero non e’ osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto
di convalida e’ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore
entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare
la tempestivita’ del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita’ di
un locale idoneo.
6. Abrogato.
7. Il decreto di espulsione e
il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonche’ ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita’ di impugnazione e ad
una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di
espulsione puo’ essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del
luogo in cui ha sede l'autorita’ che ha disposto l'espulsione. Il termine e’ di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di
cui al presente comma puo’ essere sottoscritto anche personalmente, ed e’
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e’ autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita’ e ne
curano l'inoltro all'autorita’ giudiziaria. Lo straniero e’ ammesso
all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di
procura speciale rilasciata avanti all'autorita’ consolare. Lo straniero e’
altresi’ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da
un interprete.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. Contro il decreto di
espulsione emanato ai sensi del comma 1 e’ ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 19, lo straniero espulso e’ rinviato allo Stato di
appartenenza, ovvero, quando cio’ non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non
puo’ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni ed e’ nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia’ denunciato per il
reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti
dai commi 13 e 13-bis e’ obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche
fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente
disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo’ essere previsto un termine piu’ breve, in ogni caso
non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al
comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo’
adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal
comma 10 del presente articolo e’ valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.".
[2] Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Ecco il testo degli articoli 30, comma 6 e 31, comma 3:
"Art. 30 (Permesso di
soggiorno per motivi familiari).
- (Omissis).
6. Contro il diniego del nulla
osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi
familiari, nonche’ contro gli altri provvedimenti dell'autorita’ amministrativa
in materia di diritto all'unita’ familiare, l'interessato puo’ presentare
ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo’ disporre il rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti
da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante
dall'applicazione del presente comma e’ valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998.
(Omissis)".
"Art. 31 (Disposizioni a
favore dei minori).
- (Omissis).
3. Il Tribunale per i
minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto
dell'eta’ e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio
italiano, puo’ autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L'autorizzazione e’ revocata quando vengono a cessare i
gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attivita’ del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al
questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. (Omissis)".
[3] Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Ecco il testo dell’articolo 13-bis, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13-bis (Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio).
1. Se il ricorso di cui
all'art. 13 e’ tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in
camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini e’ inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice e’ notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita’ che
ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita’ che ha emesso
il decreto di espulsione puo’ stare in giudizio personalmente o avvalersi di
funzionari appositamente delegati. La stessa facolta’ puo’ essere esercitata nel
procedimento di cui all'art. 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e
la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non e’
reclamabile, ma e’ impugnabile per Cassazione".
[4] Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Ecco il testo dell’articolo 14, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14 (Esecuzione
dell'espulsione).
1. Quando non e’ possibile
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero il respingimento, perche’ occorre procedere al soccorso dello straniero,
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita’ o nazionalita’, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita’ di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza piu’ vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per
la solidarieta’ sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Lo straniero e’ trattenuto
nel centro con modalita’ tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita’. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e’
assicurata in ogni caso la liberta’ di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3. Il questore del luogo in
cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e’ anch'esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano
in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato,
entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso
il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza
di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La
convalida puo’ essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche’ in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita’ e della nazionalita’, ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta’, il giudice, su richiesta
del questore, puo’ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice.
5-bis. Quando non sia stato
possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea,
ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione
o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il
termine di cinque giorni.
L'ordine e’ dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e’ stata disposta per ingresso
illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e
c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un
anno se l'espulsione e’ stata disposta perche’ il permesso di soggiorno e’
scaduto da piu’ di sessanta giorni e non ne e’ stato richiesto il rinnovo. In
ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero gia’
espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in
violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e’
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e’ la
reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati
previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di
cui al comma 1. Per i reati previsti dall'art. 5-ter, primo periodo, e 5-quater
e’ obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
6. Contro i decreti di
convalida e di proroga di cui al comma 5 e’ proponibile ricorso per cassazione.
Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi
della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche’ lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini
dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate
convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche
internazionali che svolgono attivita’ di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal
regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali,
con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche’ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilita’ sono adottate di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri".
[5] Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Ecco il testo dell’articolo 39, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39 (Accesso ai corsi
delle universita).
1. In materia di accesso
all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio
e’ assicurata la parita’ di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo.
2. Le universita’, nella loro
autonomia e nei limiti delle loro disponibilita’ finanziarie, assumono
iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di
cui all'art. 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di
cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di
una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilita’ studentesca, nonche’ organizzando attivita’ di
orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di
attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti
agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalita’ di
prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita’ di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilita’ del
permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di
attivita’ di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di
studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di
corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze
previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario
e senza obbligo di reciprocita’;
d) i criteri per la
valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformita’
di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera
c);
e) la realizzazione di corsi
di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei
titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste
dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle
disponibilita’ comunicate dalle universita’, e’ disciplinato annualmente, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita’
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il
numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo
schema di decreto e’ trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
5. E’ comunque consentito
l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle
universita’, a parita’ di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonche’ agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".
[6] Legge 21 novembre 1991, n.
374 "Istituzione del giudice di pace" [G.U. n. 278 del 27.11.1991, S.O. n. 76].
Ecco il testo degli articoli 10-ter e 11, come modificati dalla presente legge:
"Art. 10-ter (Richiesta di
trasferimento e concorso di domande).
1. I giudici di pace in
servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di
pace che presentino vacanze in organico.
2. Le domande di trasferimento
hanno la priorita’ sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine
ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni
organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove
nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono
sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti
trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con
carattere di priorita’ non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti
nelle nuove dotazioni.".
"Art. 11 (Indennita’ spettanti
al giudice di pace).
1. L'ufficio del giudice di
pace e’ onorario.
2. Ai magistrati onorari che
esercitano la funzione di giudice di pace e’ corrisposta un'indennita’ di L.
70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per
l'attivita’ di apposizione dei sigilli, nonche’ di L. 110.000 per ogni altro
processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E’ altresi’ dovuta un'indennita’
di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese
per l'attivita’ di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi
generali di istituto. Nulla e’ dovuto per le cause cancellate che vengono
riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel
numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al
comma 3-quater, per ciascuna delle quali e’ dovuta una indennita’ di euro 20.
3-bis. In materia civile e’
corrisposta altresi’ una indennita’ di lire ventimila per ogni decreto
ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita’ spetta anche
se la domanda di ingiunzione e’
rigettata con provvedimento
motivato.
3-ter. In materia penale al
giudice di pace e’ corrisposta una indennita’ di euro 10,33 per l'emissione di
ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione,
di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara
l'incompetenza, di cui all'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274
del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale
il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato,
disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del
procedimento, di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel
procedimento di esecuzione, di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo
n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica
delle modalita’ di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilita’, di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274
del 2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli
atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'art. 17, comma 4,
del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro
preventivo e conservativo, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della
richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione
al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose
sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'art. 19, comma 2, del
decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta
di riapertura delle indagini, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre
le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni
informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui
all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.
3-quater. Per i provvedimenti
di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni, e’ corrisposta una indennita’ di euro 10.
4. L'ammontare delle
indennita’ di cui ai commi 2 e 3, 3-bis e 3-ter, nonche’ 3-quater, del presente
articolo e di cui al comma 2-bis dell'art. 15 e’ rideterminato ogni tre anni,
con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in
relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio
precedente.
4-bis. Le indennita’ previste
dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.".
[7] Legge 24 dicembre 2003, n.
350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004" [G.U. n. 299 del 27.12.2003]. Ecco il testo
dell’articolo 3, comma 159, come modificato dalla presente legge:
"159. Nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e’ istituito un fondo da ripartire
per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle
rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di
cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere
dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari
esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche’
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del fondo tra le unita’ previsionali di base interessate del
medesimo stato di previsione.".
[8] Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Ecco il testo dell’articolo 11, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 (Potenziamento e
coordinamento dei controlli di frontiera).
1. Il Ministro dell'interno e
il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per
il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita’ con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti
dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro
dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresi’ apposite misure di coordinamento tra le autorita’
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita’
europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n.
388.
2. Delle parti di piano che
riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti e’ data
comunicazione all'Autorita’ per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione
delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i
prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti
delle zone di polizia di frontiera, nonche’ le autorita’ marittime e militari ed
i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari
esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle
autorita’ dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita’ funzionali e finanziarie definite
dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalita’ di cui al
comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o piu’ programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi
sono adottati di concerto con il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero
dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive
di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei
Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.".
6. Presso i valichi di
frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare
ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi
sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
[9] Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Ecco il testo dell’articolo 12, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12 (Disposizioni contro
le immigrazioni clandestine).
1. Salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non e’ cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita’ di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli
stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche
indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e’
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e’ punito con la reclusione
da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi
1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda
l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu’
persone;
b) per procurare l'ingresso o
la permanenza illegale la persona e’ stata esposta a pericolo per la sua vita o
la sua incolumita’;
c) per procurare l'ingresso o
la permanenza illegale la persona e’ stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante;
c-bis) il fatto e’ commesso da
tre o piu’ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al
comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso
di minori da impiegare in attivita’ illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena detentiva e’ aumentata da un terzo alla meta’ e si applica
la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice
penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantita’ di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti
previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta’ nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita’ delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita’ di
polizia o l'autorita’ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu’
autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis,
primo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le
seguenti: "nonche’ dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
3-septies. In relazione ai
procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni
dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni e’ disposta d'intesa con la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
4. Nei casi previsti dai commi
1 e 3 e’ obbligatorio l'arresto in flagranza ed e’ disposta la confisca del
mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai
commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita’
dello straniero o nell'ambito delle attivita’ punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, e’ punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo
o terrestre, e’ tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in
possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato,
nonche’ a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu’ gravi e’
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita’ amministrativa italiana
inerenti all'attivita’ professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di
polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorche’ soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di
luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per
uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni e’ redatto processo verbale in appositi moduli, che e’ trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi’ procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice
di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel
corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita’ giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita’ di
polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalita’ di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano
state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo’
essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autorita’ da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita’ giudiziaria
procedente.
8-quater. Con il provvedimento
che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi’ fissate le
modalita’ di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti
dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalita’ di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennita’, si applica il comma 5 dell'art.
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro
confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente
articolo, nonche’ le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita’ di prevenzione
e repressione dei medesimi reati anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in
servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua,
una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta
nel trasporto illecito di migranti, puo’ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina
militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa
nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita’ di cui al
comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al
comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi
in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave
senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita’ di
intervento delle navi della Marina militare nonche’ quelle di raccordo con le
attivita’ svolte dalle altre unita’ navali in servizio di polizia sono definite
con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di
cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.".
[10] Legge 11 agosto 2003, n.
228 "Misure contro la tratta di persone" [G.U. n. 195 del 23.08.2003]. Ecco il
testo dell’articolo 10, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 (Attivita’ sotto
copertura).
1. In relazione ai
procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
I, del codice penale, nonche’ dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del
medesimo art. 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze.
2. E’ comunque fatto salvo
quanto previsto dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.".
[11] Legge 30 luglio 2002, n.
189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" [G.U. n. 199
del 26.08.2002]. Ecco il testo dell’articolo 33, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 33 (Dichiarazione di
emersione di lavoro irregolare).
1. Chiunque, nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attivita’ di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o
handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, puo’ denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio
mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal
presente articolo. La dichiarazione di emersione e’ presentata dal richiedente,
a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del
presente comma e’ limitata ad una unita’ per nucleo familiare, con riguardo al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di
emersione contiene a pena di inammissibilita’:
a) le generalita’ del datore
di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque,
la regolarita’ della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle
generalita’ e della nazionalita’ dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della
tipologia e delle modalita’ di impiego;
d) l'indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita’,
alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di
un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali ed interessi;
b) copia di impegno a
stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto
di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 6 della presente legge;
c) certificazione medica della
patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza e’ destinato
il lavoratore. Tale certificazione non e’ richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nei venti giorni successivi
alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita’ e
la ricevibilita’ della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi
ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un
anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo,
che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e’
riferita la denuncia. E’ data facolta’ all'INAIL di accedere al registro
informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi
alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di
soggiorno e’ rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarita’ della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato,
salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 9, e dall'arti. 6, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti
comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al comma
1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e
assistenziale nonche’ per gli altri reati e le violazioni amministrative
comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'art. 22, comma
12, del testo
unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita’ di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al
comma 3, lettera a), nonche’ le modalita’ per la successiva imputazione delle
stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva
previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire
l'equilibrio
finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi’ le
modalita’ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi
di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento
in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non
puo’ essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha
commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia
lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 3, comma
2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera; b) che risultino segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno
dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa
dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, e’ punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu’ grave
reato.".
[12] Decreto-legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222
"Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari" [G.U. n. 240 del 12.10.2002]. Ecco il testo dell’articolo 1,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Legalizzazione di
lavoro irregolare).
1. Chiunque, nell'esercizio di
un'attivita’ di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato,
nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle
proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo’
denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di
lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per
territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita
dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societa’
operanti in Italia, la denuncia e’ sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione e’ quella recata
dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e’
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene,
a pena di inammissibilita’:
a) i dati identificativi
dell'imprenditore o della societa’ e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle
generalita’ e della nazionalita’ del lavoratore straniero occupato al quale si
riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della
tipologia e delle modalita’ di impiego;
d) l'indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita’,
alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della
dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per
un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui
all'art. 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: "testo unico", di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'art. 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di
un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei
lavoratori extracomunitari ai quali e’ riferita la medesima dichiarazione,
verifica l'ammissibilita’ e la ricevibilita’ della dichiarazione e la comunica
al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se
sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di
validita’ pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi
alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo
le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti
comporta l'improcedibilita’ e l'archiviazione del relativo procedimento. Il
permesso di soggiorno puo’ essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di
durata non inferiore ad un anno, nonche’ della regolarita’ della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 9, e dall'art. 6,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
6. I soggetti di cui al comma
1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e
assistenziale nonche’ per gli altri reati e le violazioni amministrative
comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'art. 22, comma
12,
del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le
predette cause di non punibilita’ non si applicano a coloro che abbiano
presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalita’ per
l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per
fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e
assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altresi’ le modalita’ di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia
stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la
revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui
alle lettere b) e c), non puo’ essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui
il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia
lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono
decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a
seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
lettera;
b) che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati
per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento
che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa
dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, e’ punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi
dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui
all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati, puo’ essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La
medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione
di cui
all'art. 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189.".
[13] Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Ecco il testo degli articoli 5, commi 5 e 9, e 6, comma 1.
"Art. 5 (Permesso di
soggiorno).
(Omissis).
5. Il permesso di soggiorno o
il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e’ stato
rilasciato, esso e’ revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita’
amministrative sanabili.
(Omissis).
9. Il permesso di soggiorno e’
rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui e’ stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del presente testo unico.".
"Art. 6 (Facolta’ e obblighi
inerenti il soggiorno).
1. Il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo’
essere utilizzato anche per le altre attivita’ consentite. Quello rilasciato per
motivi di studio e formazione puo’ essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'art. 3, comma 4, secondo le modalita’
previste dal regolamento di attuazione.".
[14] Legge 16 gennaio 2003, n.
3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" [G.U. n.
15 del 20.01.2003]. Ecco il testo dell’articolo 39, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39 (Convenzioni in
materia di sicurezza).
1. Nell'ambito delle direttive
impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attivita’ di
prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo’ stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli
stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza
pubblica.
2. La contribuzione puo’
consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione
dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione
al personale impiegato di indennita’ commisurate a quelle vigenti per servizi
analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul
piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui
al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 27, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'art. 18 della legge 7
agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del
presente articolo.
4-bis. Nell'ambito delle
direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle
procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli
uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno puo’ altresi’ stipulare,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di
pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli
uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei
privati indirizzati ai medesimi uffici nonche’ per lo svolgimento di altre
operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per
l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti
conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina
l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti
richiesti.
4-ter. Per le finalita’ di cui
al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure
definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere
all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di
legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande,
dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni.".
[15] Legge 27 dicembre 2002,
n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003" [G.U. n. 305 del 31.12.2002]. Ecco il testo
degli articoli 33, comma 7 e 80, comma 8:
"Art. 33. (Rinnovi
contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).
(Omissis).
7. A decorrere dal 1° gennaio
2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999,
relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso
il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno
2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per
riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli
ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno
specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita’ connesse
all'espletamento delle attivita’ stesse.".
"Art. 80. (Misure di
razionalizzazione diverse).
(Omissis).
8. Per la piena efficacia
degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro
le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida
attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e’ autorizzato
l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene
definito il riparto tra le singole unita’ previsionali di base. Con lo stesso
stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni
2003, 2004 e 2005, e’ incrementato l'organico del personale dei ruoli della
Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e’ altresi’ autorizzata l'assunzione di
personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000
unita’ delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico
esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei
seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2
milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'Amministrazione civile
dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per
l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il
personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, di
cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'art. 34, comma 4, della
presente legge.".
[16] Legge 24 dicembre 2003,
n. 350. Ecco il testo dell’articolo 3, comma 151:
"151. Nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e’ istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una
dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita’ previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.".
[17] Legge 5 agosto 1978, n.
468 "Riforma di alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in materia di
bilancio" [G.U. n. 233 del 22.08.1978]. Ecco il testo degli articoli 7, secondo
comma, numero 2), 11, comma 3, lettera i-quater e 11-ter, comma 7:
"Art. 7 (Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e di ordine).
(Omissis).
Con decreti del Ministro del
tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo
ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei
competenti capitoli le somme necessarie:
(Omissis);
2) per aumentare gli
stanziamenti dei capitoli di spesaaventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.".
"Art. 11 (Legge finanziaria).
(Omissis).
3. La legge finanziaria non
puo’ contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
(Omissis);
i-quater) norme recanti misure
correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.
(Omissis)".
Art. 11-ter (Copertura
finanziaria delle leggi).
(Omissis).
7. Qualora nel corso
dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle
medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne
da’ notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria
relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati
dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo’ altresi’
promuovere la procedura di cui al presente comma allorche’ riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria
e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e’ applicata in caso di sentenze definitive di
organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
Fonte:
http://www.cittadinolex.kataweb.it/
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