Art. 1.
(Contenuto della
delega).
1.
Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princi’pi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, uno o piu’ decreti legislativi diretti a:
a)
modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche’ la
disciplina della progressione economica e delle funzioni dei
magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi
degli uffici giudiziari;
b)
istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la
normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
nonche’ in tema di aggiornamento professionale e formazione dei
magistrati;
c)
disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei
consigli giudiziari, nonche’ istituire il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione;
d)
riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e)
modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina
relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f)
individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro
applicazione, nonche’ modificare la disciplina in tema di
incompatibilita’, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
g)
prevedere forme di pubblicita’ degli incarichi extragiudiziari
conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.
2.
Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal
novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2.
3.
Il Governo e’ delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu’ decreti
legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle
disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della
delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre
l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le
disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma
divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della
delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta
giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5.
Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per
l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tale caso il termine
per l'espressione dei pareri e’ ridotto alla meta’.
6.
Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla
data di acquisto di puo’ emanare disposizioni correttive nel rispetto
dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Art. 2.
(Principi e criteri
direttivi nonche’ disposizioni ulteriori).
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), il Governo si attiene ai seguenti princi’pi e criteri
direttivi:
a)
prevedere per l'ingresso in magistratura:
1)
che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura
e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di
inammissibilita’, se intendano accedere ai posti nella funzione
giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;
2)
che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie
indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, nonche’ nelle materie attinenti al diritto
dell'economia;
3)
che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno
cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero
variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da
professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame
da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di
presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni
le funzioni direttive giudicanti di legittimita’ ovvero le funzioni
direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un
magistrato che eserciti funzioni di legittimita’; che il numero dei
componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei
candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero
1) della lettera d); che il numero dei componenti professori
universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti
magistrati;
4)
che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui
al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede
di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle
disponibilita’ dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione
prescelta;
b)
prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura
nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:
1)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo
inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo
quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il
maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di
concorso per uditore giudiziario;
2)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
3)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
4)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto,
dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle
pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
5)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto
le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza
demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
6)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica,
al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;
c)
prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera
a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di
idoneita’ psico-attitudinale all'esercizio della professione di
magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella
domanda di ammissione;
d)
prevedere che:
1)
le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioe’ nei
giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la
correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano
inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera
procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del
tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;
2)
non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati gia’
dichiarati non idonei per tre volte;
e)
prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le
funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di
legittimita’ e siano le seguenti:
1)
funzioni giudicanti di primo grado;
2)
funzioni requirenti di primo grado;
3)
funzioni giudicanti di secondo grado;
4)
funzioni requirenti di secondo grado;
5)
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6)
funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7)
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8)
funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo
grado elevato;
10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimita’;
12) funzioni requirenti di legittimita’;
13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita’;
14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di
legittimita’;
15) funzioni direttive superiori apicali di legittimita’;
f)
prevedere:
1)
che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti
elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al
compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano
essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di
primo grado;
2)
che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per
titoli
ed
esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in
magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte
funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
3)
che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado,
previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in
magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali,
possano essere svolte funzioni di legittimita’; che al concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimita’
possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto
anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di
secondo grado;
4)
che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni
di secondo grado e di legittimita’ all'esito dei concorsi di cui ai
numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso
per titoli;
5)
le modalita’ dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e
orali, previsti dalla presente legge, nonche’ i criteri di
valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte
consistano nella risoluzione di uno o piu’ casi pratici, aventi
carattere di complessita’ e implicanti alternativamente o
congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie,
istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e
stabilendo, altresi’, che le prove orali consistano nella discussione
del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
6)
che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione
disciplinare superiore all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di
cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni
specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva,
comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a
quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e
i);
g)
prevedere che:
1)
entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte
subito
dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano
partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore
della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione
requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un
apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2;
2)
la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l),
numero 6);
3)
entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte
subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati
possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio
superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti
nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo
4)
la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l),
numero 5);
5)
il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorita’
assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di
funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
6)
fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal
comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
6)
fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal
comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
7)
il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa
debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente
sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
h)
prevedere che:
1)
funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di
sorveglianza;
2)
funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni;
3)
funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di
corte di appello;
4)
funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello nonche’ quelle di
sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;
5)
funzioni giudicanti di legittimita’ siano quelle di consigliere della
Corte di cassazione;
6)
funzioni requirenti di legittimita’ siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione;
7)
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre
anni;
8)
funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre
anni;
9)
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di
presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il
concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non
meno di sei anni;
10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la corte di appello,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di
secondo grado da non meno di sei anni;
11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di
secondo grado da non meno di cinque anni;
12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di cinque anni;
13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle
di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le
indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata
all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di
sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle
di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella
L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il
concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di
presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
le funzioni di legittimita’ da almeno cinque anni;
16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di
procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore
nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimita’ da almeno cinque anni;
17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16)
possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso
dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di
formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera
f), numero 4), ultima parte;
18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimita’ possano partecipare ai concorsi per le funzioni
semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11),
12), 13) e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimita’
giudicanti o requirenti costituisca, a parita’ di graduatoria, titolo
preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati
rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
i)
prevedere che:
1)
le funzioni direttive giudicanti di legittimita’ siano quelle di
presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni
giudicanti di legittimita’ da almeno quattro anni;
2)
le funzioni direttive requirenti di legittimita’ siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimita’ da
almeno quattro anni;
3)
le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita’ siano
quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di
presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni direttive giudicanti di legittimita’;
4)
le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita’ siano
quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita’;
5)
le funzioni direttive superiori apicali di legittimita’ siano quelle
di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni
direttive giudicanti di legittimita’;
6)
le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti,
abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso
di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima
parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai
numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai
magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera
f), numero 4), ultima parte;
l)
prevedere che:
1)
annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado,
individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare
il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e
quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino
da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano
assegnati, secondo l'anzianita’ di servizio, ai magistrati che ne
facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per
la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in
magistratura;
2)
annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado,
individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare
il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e
quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino
da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano
assegnati, secondo l'anzianita’ di servizio, ai magistrati che ne
facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per
la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in
magistratura;
3)
annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo
grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino
da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti
modalita’:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente,
ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di
secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli
ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero
2), prima parte; corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che
risultino positivamente valutati nel concorso
3.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un
apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera
f), numero 2), seconda parte;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello
stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero
3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1),
3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui
rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, o al
concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate
ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parita’
di graduatoria, secondo l'anzianita’ di servizio;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di
due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una
sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di
tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano
diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente
la laboriosita’ con riguardo alle domande di tramutamento presentate
ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4)
annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo
grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino
da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti
modalita’:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente,
ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di
secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli
ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero
2), prima parte;
4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che
risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello
stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero
4.1) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1),
4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui
rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, o al
concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate
ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parita’
di graduatoria, secondo l'anzianita’ di servizio;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di
due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una
sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di
tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano
diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente
la laboriosita’ con riguardo alle domande di tramutamento presentate
ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
5)
ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di
legittimita’ ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado,
da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimita’,
da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo
grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;
6)
ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di
legittimita’ ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado,
da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimita’,
da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo
grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;
7)
annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimita’,
come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di
legittimita’ di provenienza presentate dai magistrati che esercitino
funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro
riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico
rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura con le seguenti modalita’:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati,
prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni
funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle
funzioni giudicanti di legittimita’ presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati
nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);
7.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con
funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in
magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto
anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni
giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di
legittimita’ presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed
esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo
svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le
funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle
funzioni di legittimita’ presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f),
numero 3);
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero
7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello
stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di legittimita’, assegni i posti di cui ai numeri 7.1),
7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito
del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti e
orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle
quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parita’ di
graduatoria, secondo l'anzianita’ nelle funzioni di secondo grado
ovvero secondo l'anzianita’ di servizio;
8)
ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di
legittimita’, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti
di legittimita’ da almeno tre anni e da tre professori universitari di
prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore
della magistratura;
9)
annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimita’,
come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti
di legittimita’ di provenienza presentate dai magistrati che
esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla
loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico
rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura con le seguenti modalita’: 9) identico:
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente,
ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di
secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di
legittimita’ presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli
previsto dalla lettera f), numero 3);
9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con
funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in
magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto
anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di
secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimita’ presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e
orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero
9.2) ed espletato nello stesso anno;
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello
stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di legittimita’, assegni i posti di cui ai numeri 9.1),
9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito
del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti e
orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle
quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parita’ di
graduatoria, secondo l'anzianita’ nelle funzioni di secondo grado
ovvero secondo l'anzianita’ di servizio;
10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
requirenti di legittimita’, da tre magistrati che esercitino le
funzioni requirenti di legittimita’ da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi
previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia
quantitativo che qualitativo, dell'attivita’ prestata dal magistrato
nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e
rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione,
effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati
nonche’ dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della
complessita’ dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti
adottati, delle risultanze statistiche relative all'entita’ del lavoro
svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso
cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa
rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio
presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che,
ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non
conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed
esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito
positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in
misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione
finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella
valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di
sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta
fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis,
comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
m)
prevedere che:
1)
i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione,
da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli,
della laboriosita’ del magistrato, nonche’ della sua capacita’
organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e
l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il
quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere
motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo
grado, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto;
sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto
previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato
a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere
concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi
adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al
numero 3);
2)
i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella
valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei
titoli, della laboriosita’ del magistrato, nonche’ della sua capacita’
organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e
l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della
magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il
parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo
l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli,
salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve
fornire dettagliata motivazione e, a parita’ di graduatoria, secondo
l'anzianita’ nelle funzioni di legittimita’ ovvero in quelle di
secondo grado ovvero secondo l'anzianita’ di servizio; superiore della
magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il
parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l'incarico
semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del
concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate
ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parita’
di graduatoria, secondo l'anzianita’ nelle funzioni di legittimita’
ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianita’ di
servizio;
3)
gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella
lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per
la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere
del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del
Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di
due anni;
4)
il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa
concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale
grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per
incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal
distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto
disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni
direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;
5)
alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia
esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il
conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della
stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate
nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra
sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
6)
gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado
abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei
anni;
7)
il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo
scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il
conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi
di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal
circondario di provenienza nonche’ di incarichi direttivi di secondo
grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione
di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura
penale;
8)
alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia
esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda
per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione
della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo
esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in
altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
9)
sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un
magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di
legittimita’, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di legittimita’ e da due magistrati che esercitino le
funzioni giudicanti di secondo grado, nonche’ da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un
magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di
legittimita’, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni
requirenti di legittimita’ e da due magistrati che esercitino le
funzioni requirenti di secondo grado, nonche’ da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con
riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle
attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive;
fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h)
e i) per il conferimento degli incarichi di capo o vice capo di
uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno
dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo
preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla
lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive
giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza
maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei
procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello
la cui presidenza e’ messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai
fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore
nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale
dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; verifica
delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o
semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle
lettere h) e i) per il conferimento delle funzioni
direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni
direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni
caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l),
numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga
adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato
nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla
sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza e’ messa
a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione
delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta
fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis,
comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n)
prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della
lettera m) si applichino anche per il conferimento
dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza
del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia
esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa
concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti
ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
o)
prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo
organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime
funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima
sede, se vacante, o in altra sede,
e
nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una
funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse
le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale
presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in
una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una
regione diversa da quella in cui e’ ubicato il distretto presso cui e’
posta la sede di provenienza nonche’ in una regione diversa da quella
in cui, in tutto o in parte, e’ ubicato il territorio della
circoscrizione nella quale il magistrato e’ stato eletto; prevedere
che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della
magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il
periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati
collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del
Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare
non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge.
Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e
successive modificazioni;
p)
prevedere che:
1)
le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano
nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino
all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;
2)
i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati
che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita’, non
siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente
nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione
dell'incarico;
q)
prevedere che:
1)
la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente
secondo le seguenti classi di anzianita’, salvo quanto previsto dai
numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico
eventualmente conseguito:
1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3) terza classe: da due a cinque anni;
1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
2)
i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, di cui alla lettera
f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di
anzianita’;
3)
i magistrati che conseguono le funzioni di legittimita’ a seguito dei
concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta
classe di anzianita’;
r)
prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo
stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo
di dieci anni, con facolta’ di proroga del predetto termine per non
oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento
dell'ufficio e comunque con possibilita’ di condurre a conclusione
eventuali processi di particolare complessita’ nei quali il magistrato
sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano
essere assegnati ai magistrati per i quali e’ in scadenza il termine
di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare
probabile entro il termine di scadenza;
r)
prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo
stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo
di dieci anni, con facolta’ di proroga del predetto termine per non
oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento
dell'ufficio e comunque con possibilita’ di condurre a conclusione
eventuali processi di particolare complessita’ nei quali il magistrato
sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano
essere assegnati ai magistrati per i quali e’ in scadenza il termine
di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare
probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la
presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano
funzioni di legittimita’;
s)
prevedere che:
1)
siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la
titolarita’ e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei
rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri
uffici giudiziari, nonche’ la competenza ad adottare i provvedimenti
necessari per l'organizzazione dell'attivita’ giudiziaria e, comunque,
concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato
giuridico;
2)
siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio
di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la
competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa,
definendone i limiti;
3)
sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria
la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con
gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma
annuale delle attivita’ e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di
cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
4)
entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il
magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio
di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse
disponibili ed indicando le priorita’, il programma delle attivita’ da
svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio
giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria
possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso
dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del
programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
indispensabili per la funzionalita’ dell'ufficio giudiziario, siano
attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e
modalita’ di esercizio, poteri di intervento in conformita’ a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nonche’ poteri decisionali circa le rispettive competenze;
t)
prevedere che:
1)
presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi
carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico,
avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della
giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo
delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi
tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del
distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,
nonche’ i compiti di programmare la necessita’ di nuove strutture
tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento,
nonche’ di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico
giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle
esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la
giustizia;
2)
per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto
all'attivita’ del direttore tecnico, composta da 11 unita’, di cui 2
appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica
C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e
che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima
applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo
all'Amministrazione;
2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il
ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
2.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), il Governo si attiene ai seguenti princi’pi e criteri
direttivi:
a)
prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore
della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:
1)
all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione
degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i
profili tecnico, operativo e deontologico;
2)
all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di
formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i
profili tecnico, operativo e deontologico;
3)
alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e
ricerca;
4)
all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli
accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
b)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di
autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi
personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero
comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a
cinquanta unita’, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello
stesso Ministero;
c)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in
due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari,
l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei
magistrati;
d)
prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che
sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la
Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso
gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un
ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;
e)
prevedere modalita’ differenti di svolgimento del tirocinio che
tengano conto della diversita’ delle funzioni, giudicanti e
requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;
f)
prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della
magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti
di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princi’pi di
ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori
scelti tra i docenti della Scuola;
g)
prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa
dell'uditore giudiziario;
h)
prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della
Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel
corso dello stesso, una valutazione di idoneita’ all'assunzione delle
funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della
magistratura delibera in via finale;
i)
prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore
possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata
non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa
derivi la cessazione del rapporto di impiego;
l)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un
comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo
Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso
delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da
un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari
nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato
con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal
Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario
ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario
nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia;
prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il
presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo
Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso
la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente
rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per
uditore giudiziario;
m)
prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a
dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di
competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e
ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle
sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a
sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle
sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a
curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola
selezionando i tutori nonche’ i docenti stabili e quelli occasionali;
prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia
formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a
cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);
n)
prevedere che, nella programmazione dell'attivita’ didattica, il
comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle
proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro
della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli
giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche’
delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale
esperti in materie giuridiche;
o)
prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se
non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e
funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di
aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente
riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in
ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con
facolta’ del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso
per un periodo non superiore a sei mesi;
p)
stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale,
sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica
attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso,
modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le
valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;
q)
prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di
aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della
magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
r)
prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore
della magistratura a competenza interregionale;
s)
prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i
magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1,
lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la
Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e
formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti
dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati
alla lettera t), a giudizio di idoneita’ per l'esercizio in via
definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il
giudizio di idoneita’ debba essere ripetuto per non piu’ di due volte,
con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso
di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3
del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
t)
prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per
le funzioni di secondo grado o di legittimita’, dopo avere frequentato
con esito positivo l'apposito corso di aggiornamento e formazione
presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da
parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni
periodiche di professionalita’, desunte dall'attivita’ giudiziaria e
scientifica, dalla produttivita’, dalla laboriosita’,
dalla capacita’ tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilita’ alle
esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali,
dalla deontologia, nonche’ dalle valutazioni di cui alla lettera
p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera
debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e
ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio
rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe
stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione
positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione
debba essere ripetuta per non piu’ di due volte, con l'intervallo di
un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di
esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come
modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente
articolo;
u)
prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il
conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimita’ e non
abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso
comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro
i quali, per inidoneita’, non devono essere esentati dalle valutazioni
periodiche di professionalita’.
3.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), il Governo si attiene ai seguenti princi’pi e criteri
direttivi:
a)
prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla
lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive
giudicanti di legittimita’, da un magistrato che eserciti funzioni
direttive requirenti di legittimita’, da due magistrati che esercitino
effettive funzioni giudicanti di legittimita’ in servizio presso la
Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni
requirenti di legittimita’ in servizio presso la Procura generale
della Corte di cassazione, da un professore ordinario di
universita’ in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di
esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni
nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo
33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
b)
prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio
universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
c)
prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della
medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;
d)
prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia
presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo
interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un
segretario;
e)
prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si
applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle
lettere n), o), r), u) e z) per i consigli
giudiziari presso le corti d'appello;
e)
prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si
applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle
lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari
presso le corti d'appello;
f)
prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei
distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta
magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di
cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso
gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di
cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche,
uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo
esercizio della professione e due dal consiglio regionale della
regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del
distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al
consiglio medesimo, nonche’ da un rappresentante eletto dai giudici di
pace del distretto nel loro ambito;
g)
prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre
trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l),
da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del
distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i
professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli
avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della
professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove
ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del
territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti
con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo
consiglio, nonche’ da un rappresentante eletto dai giudici di pace del
distretto nel loro ambito; g) identica;
h)
prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano
cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente,
funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non
togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e
g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non
togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
i)
prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano
nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal
Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli
dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facolta’
di giurisprudenza delle universita’ della regione;
l)
prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il
presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il
presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel
capoluogo del distretto;
m)
prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente
della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno,
un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un
segretario;
n)
prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e
che i componenti non possano essere immediatamente confermati;
o)
prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio
giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo
sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura, in quanto compatibile, cosi’ da
attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e
due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei
distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro
seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a
magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che
comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;
p)
prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che
esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianita’ di
servizio non inferiore a venti anni;
q)
prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso
le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la
nomina dei titolari;
r)
prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti
competenze:
1)
parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto
dei criteri generali indicati dalla legge;
2)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore
della magistratura, sull'attivita’ dei magistrati sotto il profilo
della preparazione, della capacita’ tecnico-professionale, della
laboriosita’, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle
funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi
intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il
consiglio giudiziario dovra’ acquisire le motivate e dettagliate
valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel
luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non
coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente
sede nel capoluogo del distretto;
3)
vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i
fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;
4)
vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con
segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della
giustizia;
5)
formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
6)
adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con
particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi,
dipendenza di infermita’ da cause di servizio, equo indennizzo,
pensioni privilegiate, concessione di sussidi;
7)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore
della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo
Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni,
decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni
in magistratura;
s)
prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su
richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie
attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
t)
coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni
vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;
u)
prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano
parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle
deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r),
numeri 1), 4) e 5);
v)
prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei
giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano
prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le
materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il
rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle
discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7,
comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.
374.
4.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d), il Governo si attiene ai seguenti princi’pi e criteri
direttivi:
a)
prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto
all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo
dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilita’ nei
modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed
uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b)
prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un
procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonche’ uno o piu’
procuratori aggiunti ovvero uno o piu’ magistrati del proprio ufficio
perche’ lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli
atti, per la trattazione di uno o piu’ procedimenti o nella gestione
dell'attivita’ di un settore di affari;
c)
prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per
l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformera’
nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori
aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali
tipologie di reato riterra’ di adottare meccanismi di natura
automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che
il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i
procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera
b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facolta’ di
revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere
che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega
alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni
formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e’ stata
revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni
vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il
procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui
i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della
polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e
tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;
d)
prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), sia abrogato l'articolo 7-ter,
comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
e)
prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di
incidere su diritti reali o sulla liberta’ personale, siano assunti
previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore
aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della
lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della
presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare personale o reale e’ richiesta in sede di convalida del
fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure
cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in
ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si
procede, riterra’ di dovere indicare con apposita direttiva;
f)
prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o
tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi
di informazione e che tutte le informazioni sulle attivita’
dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere
che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al
consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera
r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio
ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;
g)
prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al
fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione
penale, nonche’ il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui
alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e
notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga
necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
h)
prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni.
5.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
e), il Governo si attiene ai seguenti princi’pi e criteri
direttivi:
a)
prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello
previsti in organico presso la Corte di cassazione nonche’ di tutti i
posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso
la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di
magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
b)
prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello
previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro
sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;
c)
prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano
parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato
di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni
di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del
massimario e del ruolo;
d)
prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso
l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
costituisca, a parita’ di graduatoria, titolo preferenziale
nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita’;
e)
prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla
relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".
6.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene ai seguenti princi’pi e criteri
direttivi:
a)
provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare
dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee
alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della
disciplina con adeguate norme di chiusura, nonche’ all'individuazione
delle relative sanzioni;
b)
prevedere:
1)
che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con
imparzialita’, correttezza, diligenza, laboriosita’, riserbo ed
equilibrio;
2)
che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba
rispettare la dignita’ della persona;
3)
che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non
debba tenere comportamenti, ancorche’ legittimi, che compromettano la
credibilita’ personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il
prestigio dell'istituzione;
4)
che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito
disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c),
d) ed e);
c)
salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano
illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura della sussistenza di una delle situazioni di
incompatibilita’ di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera
p); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
2)
i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti
delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia
rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario,
ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
l'ingiustificata interferenza nell'attivita’ giudiziaria di altro
magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute
interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;
3)
la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza
inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui
motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei
presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai
quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e’ richiesta
dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge
che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate
dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio
lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha
sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti
e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di
diligenza e laboriosita’;
4)
il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e
ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o
il presidente di una sezione o il presidente di un collegio,
l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi
provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per
esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da
disposizione legittima dell'organo competente;
5)
i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonche’ la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e’
idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste
che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia
titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano
stati definiti con sentenza passata in giudicato;
6)
il tenere rapporti in relazione all'attivita’ del proprio ufficio con
gli organi di informazione al di fuori delle modalita’ previste al
comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicita’ di notizie
attinenti alla propria attivita’ di ufficio ovvero il costituire e
l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il
rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di
equilibrio e di misura;
7)
l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese
incompatibilita’ tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo;
8)
l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una
sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti
di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da
parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui
compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilita’ previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera
p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione
dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle
lettere n) e o);
9)
l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che
costituiscano esercizio di una potesta’ riservata dalla legge ad
organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi
costituzionali;
10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta’
personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da
negligenza grave ed inescusabile;
11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non puo’ dar luogo a
responsabilita’ disciplinare l'attivita’ di interpretazione di norme
di diritto in conformita’ all'articolo 12 delle disposizioni sulla
legge in generale;
d)
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori
dell'esercizio delle funzioni:
1)
l'uso della qualita’ di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti per se’ o per altri;
2)
il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di
prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi
consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o
per tendenza o aver subi’to condanna per delitti non colposi alla pena
della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
3)
l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione dell'organo competente;
4)
lo svolgimento di attivita’ incompatibili con la funzione giudiziaria
o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri
indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
5)
l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da
soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni
o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso
l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si
trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni
giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;
6)
la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un
procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le
modalita’ con cui il giudizio e’ espresso, sia idonea a condizionare
la liberta’ di decisione nel procedimento medesimo;
7)
la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni
giudiziarie;
8)
l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il
coinvolgimento nelle attivita’ di centri politici o affaristici che
possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare
l'immagine del magistrato;
9)
ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la
terzieta’ e l'imparzialita’ del magistrato, anche sotto il profilo
dell'apparenza;
10) l'uso strumentale della qualita’ che, per la posizione del
magistrato o per le modalita’ di realizzazione, e’ idoneo a turbare
l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
e)
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al
reato:
1)
i fatti per i quali e’ intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata
pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice
di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando
la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena
pecuniaria;
2)
i fatti per i quali e’ intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata
pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice
di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione,
sempre che presentino, per modalita’ e conseguenze, carattere di
particolare gravita’;
3)
i fatti per i quali e’ intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata
pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice
di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino,
per le modalita’ di esecuzione, carattere di particolare gravita’;
4)
altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilita’
del magistrato, anche se il reato e’ estinto per qualsiasi causa o
l'azione penale non puo’ essere iniziata o proseguita;
f)
prevedere come sanzioni disciplinari:
1)
l'ammonimento;
2)
la censura;
3)
la perdita dell'anzianita’;
4)
l'incapacita’ temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
5)
la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6)
la rimozione;
g)
stabilire che:
1)
l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della
decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in
rapporto all'illecito commesso;
2)
la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo
della decisione;
3)
la sanzione della perdita dell'anzianita’ sia inflitta per un periodo
compreso tra due mesi e due anni;
4)
la sanzione della temporanea incapacita’ ad esercitare un incarico
direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei
mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o
semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni
non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
Scontata la sanzione, il magistrato non puo’ riprendere l'esercizio
delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le
svolgeva anteriormente alla condanna;
5)
la sospensione dalle funzioni comporti altresi’ la sospensione dallo
stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura. Al magistrato sospeso e’ corrisposto un assegno
alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze
di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il
trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe
stipendiale; alla meta’, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo,
se alla sesta o settima classe;
6)
la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
7)
quando, per il concorso di piu’ illeciti disciplinari, si dovrebbero
irrogare piu’ sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di
maggiore gravita’, sola o congiunta con quella meno grave se
compatibile;
8)
la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del
Presidente della Repubblica;
h)
prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2)
la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi
previsti dalla legge;
3)
l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle
cause di incompatibilita’ di cui agli articoli 18 e 19
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, come modificati ai sensi della lettera p);
4)
il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti
con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute
interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita’;
5)
i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);
6)
il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7)
il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi
all'esercizio delle funzioni;
8)
la scarsa laboriosita’, se abituale;
9)
la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10) l'uso della qualita’ di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti;
11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto
o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della
magistratura, qualora per l'entita’ e la natura dell'incarico il fatto
non si appalesi di particolare gravita’;
i)
prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianita’:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;
2)
l'uso della qualita’ di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale e grave;
3)
i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
l)
stabilire che:
1)
sia punita con la sanzione della incapacita’ ad esercitare un incarico
direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attivita’ di altro
magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della
sezione, se ripetuta o grave;
2)
sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle
funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici
vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di
incarichi per i quali non e’ stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita’ e la natura dell'incarico il
fatto si appalesi di particolare gravita’;
3)
sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede
disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5),
che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a
pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui
esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del
codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca
della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;
m)
stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra
sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza
nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il
buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento
e’ sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal
numero 1) della lettera c), ad eccezione dell'inosservanza
dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e
dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d),
ovvero se e’ inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;
n)
prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti
punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del
Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione
disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere
disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad
altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo
comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e
dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento
disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad
altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo
dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa
incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue
funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialita’;
prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di
trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il
Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente
riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente
comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione
disciplinare;
o)
prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella
pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati
dispensati dal servizio;
p)
ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, in maniera piu’ puntuale e rigorosa
prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con
riferimento all'entita’ dell'organico nonche’ alla diversita’ di
incarico, l'incompatibilita’ per il magistrato a svolgere l'attivita’
presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado,
affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la
professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria;
q)
equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.
7.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura
per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princi’pi
e criteri direttivi:
a)
prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento
disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte
di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attivita’ di indagine
relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;
b)
stabilire che:
1)
l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del
fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di
denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della
giustizia;
2)
entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta
l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla
sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi
la sezione disciplinare. Se la sentenza e’ annullata in tutto o in
parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la
pronuncia nel giudizio di rinvio e’ di un anno e decorre dalla data in
cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del
procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento
disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;
3)
il corso dei termini sia sospeso:
3.1) se per il medesimo fatto e’ iniziato il procedimento penale,
riprendendo a decorrere dalla data in cui non e’ piu’ soggetta ad
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti
irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione
di legittimita’ costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in
cui e’ pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
3.3) se l'incolpato e’ sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, e per tutto il tempo necessario;
3.4) se il procedimento disciplinare e’ rinviato a richiesta
dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o
del suo difensore;
c)
prevedere che:
1)
il Ministro della giustizia abbia facolta’ di promuovere l'azione
disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro da’
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;
2)
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo
di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro
della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro
della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere
estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed
analoga richiesta puo’ fare nel corso delle indagini;
3)
il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i
dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia
e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto
rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i
presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i
fatti concernenti l'attivita’ dei magistrati della sezione o del
collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;
4)
la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al
Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al
Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2)
determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;
5)
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare
fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione e’ stata
promossa dal Ministro della giustizia, salva la facolta’ del Ministro
di cui al numero 2), ultimo periodo;
d)
stabilire che:
1)
dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro
trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene
addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori
contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato
puo’ farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati
in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonche’, se
del caso, da un consulente tecnico;
2)
gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o
dall'avviso al difensore, se gia’ designato, siano nulli, ma la
nullita’ non possa essere piu’ rilevata quando non e’ dedotta con
dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla
data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali
atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che
fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;
3)
per l'attivita’ di indagine si osservino, in quanto compatibili, le
norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che
comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti
dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli
interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del
codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai
periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366,
371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice
penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni
sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto
investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto;
prevedere altresi’ che nel caso in cui il Procuratore generale
acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore
della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro
pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano
segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il
procedimento disciplinare per un analogo periodo;
4)
per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero
possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura
generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere
compiuto;
5)
al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste
conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione
disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione
all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della
sezione a disposizione dell'incolpato, con facolta’ di prenderne
visione e di estrarre copia degli atti;
e)
prevedere che:
1)
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine
delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di
non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chieda al presidente
della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione
orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione da’
comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed
invia copia dell'atto;
2)
il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia promosso
l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della
contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a
procedere, abbia facolta’ di proporre opposizione entro dieci giorni,
presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide
in camera di consiglio, sentite le parti;
3)
il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e,
nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione
della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione;
4)
il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il
giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;
5)
il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni
prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico
ministero e all'incolpato nonche’ al difensore di quest'ultimo se gia’
designato e al Ministro della giustizia;
6)
nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere
l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la
declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta e’ data
comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli
abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione
della contestazione, con invio di copia dell'atto;
7)
il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti
del procedimento nell'ipotesi in cui egli abbia promosso
l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della
contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli
stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la
fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;
8)
decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a
procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se
rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5).
Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della
discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e
le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono
esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da
un suo sostituto;
9)
della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al
Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso
l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della
contestazione, il quale puo’ esercitare la facolta’ di partecipare
all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;
10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie,
esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;
f)
prevedere che:
1)
nella discussione orale un componente della sezione disciplinare
nominato dal presidente svolga la relazione;
2)
l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta
di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia
pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilita’ della
funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed
all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del
diritto dei terzi;
3)
la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove
che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti
dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli
giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei
fascicoli personali nonche’ delle prove acquisite nel corso delle
indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del
pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della
giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che
comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti
dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta
fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura
penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;
4)
la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione
delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del
Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba
essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla
deliberazione in camera di consiglio;
5)
se non e’ raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione
disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;
6)
i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della
sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;
7)
dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data
comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli
abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione
della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della
decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione. Il Ministro puo’ richiedere copia
degli atti del procedimento;
g)
stabilire che:
1)
l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione
civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo
stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della
lettera b);
2)
abbiano autorita’ di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la
sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista
dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che e’
equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di
assoluzione pronunciata perche’ il fatto non sussiste o perche’
l'imputato non lo ha commesso;
h)
prevedere che:
1)
a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle
funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della
magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui
confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;
2)
la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere
non piu’ soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di
proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche
d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche’ la misura cautelare
e’ revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la
sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi
di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;
3)
al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella
misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g)
del comma 6;
4)
il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre
competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno
alimentare, se e’ prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si
applica anche se e’ pronunciata nei suoi confronti sentenza di
proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a
procedere non piu’ soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il
magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia
concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);
i)
prevedere che:
1)
quando il magistrato e’ sottoposto a procedimento penale per delitto
non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o
quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il
profilo disciplinare che, per la loro gravita’, siano incompatibili
con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la
sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il
collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima
dell'inizio del procedimento disciplinare;
2)
la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di
almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo
aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato puo’ farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del
procedimento di sospensione cautelare;
3)
la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in
qualsiasi momento, anche d'ufficio;
4)
si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3)
e 4);
l)
prevedere che:
1)
contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere
h) ed i) e contro le sentenze della sezione
disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre
ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice
di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di
sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non
ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;
2)
la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi
dalla data di proposizione del ricorso;
m)
prevedere che:
1)
il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso
abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella
situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile
ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a
procedere non piu’ soggetta ad impugnazione. Se il posto prima
occupato non e’ vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili,
ed entro un anno puo’ chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a
quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri
eventuali concorrenti;
2)
la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la
pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;
3)
se e’ pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato
e’ assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o
dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla
durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano
corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti, detratte le somme gia’ riscosse per assegno alimentare;
n)
prevedere che:
1)
in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute
irrevocabili, con le quali e’ stata applicata una sanzione
disciplinare, quando:
1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili
con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una
sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione;
1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi
elementi di prova, che, soli o uniti a quelli gia’ esaminati nel
procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
1.3) il giudizio di responsabilita’ e l'applicazione della relativa
sanzione sono stati determinati da falsita’ ovvero da altro reato
accertato con sentenza irrevocabile;
2)
gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena
di inammissibilita’ della domanda, essere tali da dimostrare che, se
accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata
una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione,
ovvero se dalla sanzione applicata e’ conseguito il trasferimento
d'ufficio;
3)
la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale e’ stata
applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di
sopravvenuta incapacita’ di questi, da un suo prossimo congiunto che
vi abbia interesse anche soltanto morale;
4)
l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di
procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilita’,
l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la
giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e
documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura;
5)
nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere
unita copia autentica della sentenza penale;
6)
la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle
condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalita’ di cui ai
numeri 4) e 5);
7)
la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento
disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore,
dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai
casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di
cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata;
altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale
si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;
8)
contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione
sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di
cassazione;
9)
in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione
disciplinare revochi la precedente decisione;
10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di
giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della
carriera nonche’ a percepire gli arretrati dello stipendio e delle
altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per
assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
8.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
g), il Governo si attiene ai seguenti princi’pi e criteri
direttivi:
a)
prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della
magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extragiudiziari
il cui svolgimento e’ stato autorizzato dal Consiglio stesso,
indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura
e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente
assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;
b)
prevedere che analoga pubblicita’ semestrale sia data, per i
magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei
conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della
giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;
c)
prevedere che la pubblicita’ di cui alle lettere a) e b)
sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei
rispettivi Consigli e Ministero.
9.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo
definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princi’pi
e criteri direttivi:
a)
prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1
indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano
ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente
all'anno accademico 1998-1999;
b)
prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto
dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h),
numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l),
numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma
1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola
superiore della magistratura, di cui al comma 2;
c)
prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro
il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il
mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti
e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione
positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si
realizzera’ nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei
cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il
Consiglio superiore della magistratura formera’ la graduatoria dei
magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianita’ di
servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a
parita’ o in assenza di anzianita’, sulla base dell'anzianita’ di
servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo
l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente
sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni
di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con
esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice
di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo
grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta
secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di
mutamento nelle funzioni;
d)
prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della
lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che,
alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), abbiano gia’ compiuto, o compiano nei successivi
ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad
uditore giudiziario;
e)
prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della
lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che,
alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), abbiano gia’ compiuto, o compiano nei successivi
ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad
uditore giudiziario;
f)
prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e),
per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), e fatta salva la facolta’ di partecipare ai
concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente
delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle
giudicanti o requirenti di legittimita’ siano disposte nell'ambito dei
posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera
l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che
dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande
di tramutamento presentate dai magistrati che gia’ esercitano funzioni
giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo,
ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facolta’
di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per
l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di
legittimita’ siano disposte, previo concorso per titoli ed a
condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito
corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di
legittimita’ presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
comma 2, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera
l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento
degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera
h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando
quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima
parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il
compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di
nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso
per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del
conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h),
numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1,
lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui
alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla
data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al
superamento del concorso per le funzioni di legittimita’; prevedere
che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo
non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma
1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il
conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera
i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di
esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimita’ o
delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita’ o
delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita’
rispettivamente previsti nei predetti numeri;
g)
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni
direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni
per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che
abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni,
ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso
ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle
successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della
magistratura;
h)
prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r),
i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il
periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso
ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il
passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto,
si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);
i)
prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a)
e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di
acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del
comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore
della magistratura le funzioni di legittimita’ nei limiti dei posti
disponibili ed in ordine di anzianita’ di servizio se in possesso dei
seguenti requisiti:
1)
necessaria idoneita’ precedentemente conseguita;
2)
svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni
di legittimita’ per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni
ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;
l)
prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b),
siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in
servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento
delle funzioni di legittimita’ ai sensi della lettera i) del
presente comma;
m)
prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino
fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a):
1)
che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano
ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera
o);
2)
che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in
ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano
ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera
o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
3)
che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in
ruolo, abbiano compiuto piu’ di tre anni di permanenza fuori ruolo
vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data
di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato;
4)
che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati
fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore
della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,
e successive modificazioni;
n)
prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a):
1)
ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri
5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m)
del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il
tramutamento di sede per concorso virtuale;
2)
che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di
gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;
3)
che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni
indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento
alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico
previsti dall'articolo 76-bis, comma 3, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione
nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente
legge e’ prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di eta’
nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite..
11.
Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimita’ nonche’ degli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo
antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera
h), numero 17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1,
con l'osservanza dei seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a)
prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di
legittimita’ non possano essere conferiti a magistrati che abbiano
meno di due anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a
magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della
data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
a)
prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di
legittimita’ non possano essere conferiti a magistrati che abbiano
meno di due anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non
possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni
di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo
prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511;
b)
prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie
vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro
il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004
e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.
12. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 11 si
applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.
13.
Dall'attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
14. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi
diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero
della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai
seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a)
istituzione di direzioni generali regionali o interregionali
dell'organizzazione giudiziaria;
b)
competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree
funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi
informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi,
le statistiche;
c)
istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale
dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio
dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al
fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di
infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva
manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di
impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o
distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni
inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;
d)
riserva all'amministrazione centrale:
1)
del servizio del casellario giudiziario centrale;
2)
dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti
in materia di servizi giudiziari;
3)
della determinazione del contingente di personale amministrativo da
destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche
esistenti;
4)
dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
5)
dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i
concorsi regionali;
6)
del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni
e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
7)
dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto
di impiego e delle riammissioni;
8)
dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
9)
dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla
censura;
10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo degli uffici periferici.
15.
Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli
immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e
impiantistica e alle spese di gestione, e’ autorizzata la spesa
massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a
decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati
in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita’
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n.
468 del 1978. 19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega
di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1o
luglio 2005.
17.
In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma
14 non possono avere efficacia prima della data del 1o luglio 2005.
20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 16 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 4 e 6 dell'articolo 1.
18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 14 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 4 e 6 dell'articolo 1.
19. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988,
n.117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n.186, con
l'osservanza dei seguenti princi’pi e criteri direttivi:.
a)
prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della
Corte dei conti durino in carica quattro anni;
b)
prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non
siano eleggibili per i successivi otto anni;
c)
prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun
elettore abbia la facolta’ di votare per un solo componente titolare e
un solo componente supplente.
20.
Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6
dell'articolo 1.
21. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data
di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un
decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e
coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle
contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre
disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi
esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie. 22. Per
l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano
le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1. 25. Il Governo provvede
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo
unico di cui al comma 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n.400, un testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
23.
Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, un testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
24. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5
dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n.100, e successive
modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente
con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento
degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie
di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in
mancanza, nella sede piu’ vicina e assegnazione a funzioni identiche a
quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.
25.
Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche
successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni
emanate in attuazione del comma 1.
26.
Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla
data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del
matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di
residenza nella sede di servizio, non e’ residente nello stesso luogo
del coniuge ovvero non e’ con il medesimo stabilmente convivente.
27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non da’
luogo alla corresponsione di indennita’ di trasferimento.
28.
Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
29. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 479, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti:
"dieci anni".
30. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e
successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle
seguenti: "dieci anni".
31. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 86 e’ sostituito dal seguente:
"Art.
86. (Relazioni sull'amministrazione della giustizia). 1. Entro
il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario,
il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere
sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee
di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci
giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione
e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e
solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di
appello e dei della giustizia da parte del primo Presidente della
Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello";
rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione
sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente
della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello.
Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il
Procuratore generale e rappresentanti dell'avvocatura";
b)
l'articolo 89 e’ abrogato;
c) il
comma 2 dell'articolo 76-ter e’ abrogato.
34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in
particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752.
33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella
provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai
sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneita’
degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche’ sulla durata
massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo
ufficio, in quanto compatibili con le finalita’ dello statuto di
autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto
delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I
predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di
altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore
grado, nonche’ mutare dalla funzione giudicante a requirente, e
viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di
Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g),
numeri da 1) a 6).
34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso
la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento,
nonche’ alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo
grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della
provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso
riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752. 35. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di
Trento - sezione distaccata di Bolzano/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen:
a)
nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: "Lauregno/Laurein"
e "Proves/Proveis" sono soppresse;
b)
nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le
parole: "Lauregno/Laurein" e "Proves/Proveis".
36. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133,
e’ inserito il seguente:
"Art.
1-bis. - 1. E’ istituita in Bolzano una sezione distaccata
della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul
territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano".
37. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e
3), la spesa prevista e’ determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005
ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il
funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera
l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonche’ lettera m), numeri
9) e 10), e’ autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno
2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.
38. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera t), e’
autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di
euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per
l'anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il
trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t),
numero 2.1), nonche’ euro 32.000 per l'anno 2004 ed euro 64.000 a
decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di
allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t),
numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita’ previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
39. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della
magistratura, di cui al comma 2, lettera a), e’ autorizzata la
spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a
decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro
1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro
3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento,
euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno
2006 per il trattamento economico del personale docente, euro
2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006
per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale,
euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006
per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui
al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro
132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera
m).
40. Per le finalita’ di cui al comma 3, la spesa prevista e’
determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a
decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro
17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3,
lettera a), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere
f) e g).
41. Per le finalita’ di cui al comma 5, la spesa prevista e’
determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a
decorrere dall'anno 2006.
42.
Per le finalita’ di cui al comma 11 e’ autorizzata la spesa di
13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a
8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a
8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
43.
Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805
per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si
provvede:
a)
quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere
dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita’ previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
b)
quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere
dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350.
44. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5 anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
45. Il Ministro dell'economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio..
46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princi’pi e dei
criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q),
2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1o
luglio 2005.
47. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 19, per
l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa ciascun elettore puo’ votare per un solo componente
titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente
espressi oltre tale numero sono nulli.
48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che
prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di
locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge..
49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.