Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10, della legge 29 luglio 2003,
n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante
disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed
armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla
Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE
attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata,
ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7
febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del ...;
Su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il ministro dell'interno,
con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo
PRINCIPI GENERALI
Definizioni, finalità e ambito di applicazione
Articolo 1
(Definizioni)
Ai fini del presente codice si intende per:
allineamento dei dati: il processo di
coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica
della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
autenticazione informatica: la validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un
soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, ed
effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la
sicurezza dell'accesso;
carta d'identità elettronica: il documento
d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto
informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di
dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;
carta nazionale dei servizi: il documento
rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
certificati elettronici: gli attestati
elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme
elettroniche ai titolari e confermano l'identità informatica dei
titolari stessi;
certificato qualificato: il certificato
elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva
n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti
di cui all'allegato II della medesima direttiva;
certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico;
chiave pubblica: l'elemento della coppia di
chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
#$k$#;
#$k$#;
classificazione d'archivio: attività consistente
nell'attribuzione di documenti, nel momento della loro creazione e
acquisizione, ad una partizione del titolario o piano di classificazione
corrispondente alle materie o alle funzioni di competenza
dell'amministrazione, al fine di inserire stabilmente i documenti
medesimi nella corretta posizione logica e fisica dell'archivio
corrente;
dato a conoscibilità limitata: il dato la cui
conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o
categorie di soggetti;
dato delle pubbliche amministrazioni: il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
disponibilità: la possibilità di accedere ai dati
senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione
informatica;
firma elettronica qualificata: la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce
la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione
informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;
firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
fruibilità di un dato: la possibilità di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi
automatizzati di un'altra amministrazione;
gestione informatica dei documenti: l'insieme
delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo,
nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
indirizzo elettronico: una casella di posta
elettronica idonea ad identificare una struttura tecnologica in grado di
trasmettere, ricevere e mantenere a disposizione messaggi di posta
elettronica;
#$k$#;
#$k$#;
originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso
di terzi;
pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli
enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
titolare: la persona fisica cui è attribuita la
firma elettronica e che ha accesso al dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
validazione temporale: il risultato della
procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
Articolo 2
(Finalità e ambito di applicazione)
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali
assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e
si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più
appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che non sia
diversamente stabilito, nel rispetto delle loro autonomia organizzativa
e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo
117 della Costituzione.
Le disposizioni di cui al capo II concernenti i
documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i
libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla
formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui
al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si
applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni
digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli
organismi di diritto pubblico.
Le disposizioni del presente codice si applicano
nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Le disposizioni del presente codice non si
applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e
consultazioni elettorali.
Diritti dei cittadini e delle imprese
Articolo 3
(Diritto all'uso delle tecnologie)
I cittadini e le imprese hanno diritto a
richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori
di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente
codice.
Articolo 4
(Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico)
La partecipazione al procedimento amministrativo
e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili
mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ogni atto e documento può essere trasmesso alle
pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente
normativa.
Articolo 5
(Effettuazione dei pagamenti con modalità
informatiche)
A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche
amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono
l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Articolo 6
(Utilizzo della posta elettronica certificata)
Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano
la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica ggmm2005, n. xx, per ogni scambio di documenti e informazioni
con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata.
Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano
anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non
sia diversamente stabilito.
Articolo 7
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione
dell'utenza)
Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono
alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine
sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze
dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la
valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la
funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla
soddisfazione dell'utenza.
Articolo 8
(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)
Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi
telematici delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 9
(Partecipazione democratica elettronica)
Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini,
anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare
l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che
collettivi.
Articolo 10
(Sportelli per le attività produttive)
Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è
realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso
l'utenza anche in via telematica.
Gli sportelli unici consentono l'invio di
istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso
dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni.
Al fine di promuovere la massima efficacia ed
efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di
modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio
nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti
le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità
delle soluzioni individuate.
Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto
dal sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo
ggmm2005, n. xx, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai
procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini
di quanto previsto all'articolo 11.
Articolo 11
(Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese)
Presso il Ministero delle attività produttive,
che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito
denominato 'Registro', il quale contiene l'elenco completo degli
adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per
l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti
dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del
sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a
compilare in via elettronica la relativa modulistica.
È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche,
nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di
servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle
attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari
per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le
modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,
nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
Il Registro è pubblicato su uno o più siti
telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività
produttive.
Del Registro possono avvalersi le autonomie
locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da
loro gestiti.
All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29
luglio 2003, n. 229.
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni -
Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
Articolo 12
(Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)
Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli
obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, semplificazione e partecipazione.
Le pubbliche amministrazioni adottano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni,
tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure
informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
Le pubbliche amministrazioni operano per
assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di
interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati,
qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e
della specificità di ciascun erogatore di servizi.
Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo
di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche
amministrazioni ed i privati.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel
rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la
circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità
dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
Articolo 13
(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)
Le pubbliche amministrazioni nella
predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di
formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Articolo 14
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)
In attuazione del disposto dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il
coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per
garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza
unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di
digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per
l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai comma 1 e
2, istituisce organismi di cooperazione con le Regioni e le autonomie
locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a
livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni
tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
Articolo 15
(Digitalizzazione e riorganizzazione)
La riorganizzazione strutturale e gestionale
delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e
più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il
coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
In attuazione del comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e
semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i
documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione
delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle
regole tecniche di cui all'articolo 71.
La digitalizzazione dell'azione amministrativa è
attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire
la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell'Unione europea.
Articolo 16
(Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di innovazione e tecnologie)
Per il perseguimento dei fini di cui al presente
codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche
amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica
l'attuazione;
valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse
finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni centrali;
sostiene progetti di grande contenuto innovativo,
di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con
particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
promuove l'informazione circa le iniziative per
la diffusione delle nuove tecnologie;
detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e
criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione,
gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle
pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché
della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro
sicurezza.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce
annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.
Articolo 17
(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e
le tecnologie)
Le pubbliche amministrazioni centrali
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal
Governo. A tal fine le predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli
standard tecnici e organizzativi comuni;
indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi
dell'amministrazione;
indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di
quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza
e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi;
progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a
cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione
applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la
predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
#$k$#;
#$k$#;
pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta
elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato
informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e
fruibilità.
Articolo 18
(Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica)
E' istituita la Conferenza permanente per
l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del
Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
La Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne
fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, di seguito denominato CNIPA, i componenti del
CNIPA, il Capo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
La Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica
dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione
tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con
proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza
permanente per l'innovazione tecnologica.
La Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
La Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a
qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione;
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Articolo 19
(Banca dati per la legislazione in materia di
pubblico impiego)
È istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati
contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico
della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni
normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta,
e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29
luglio 2003, n. 229.
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE;
PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
Documento informatico
Articolo 20
(Documento informatico)
Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche
di cui all'articolo 71.
Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito
legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità
dell'autore e l'integrità del documento.
Le regole tecniche per la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione
temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi
dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione temporale.
Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico.
Restano ferme le disposizioni di legge in materia
di protezione dei dati personali.
Articolo 21
(Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto)
Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo
del dipositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che
sia data prova contraria.
L'apposizione ad un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata
basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso
equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già
a conoscenza di tutte le parti interessate.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato
qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non
facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
il certificato qualificato è garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti
di cui alla medesima direttiva;
il certificato qualificato, o il certificatore, è
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie.
Articolo 22
(Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni)
Gli atti formati con strumenti informatici, i
dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli
usi consentiti dalla legge.
Nelle operazioni riguardanti le attività di
produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di
dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e
telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati
relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
Le copie su supporto informatico di documenti
formati in origine su altro tipo di supporto, sostituiscono, ad ogni
effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro
conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
sono definite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali, nonché, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 23
(Copie di atti e documenti informatici)
All'articolo 2712 del codice civile dopo le
parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la parola: ",
informatiche".
I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono
validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole
tecniche.
I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o
rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715, del codice
civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li
spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica
qualificata.
Le copie su supporto informatico di documenti
originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque,
non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali
da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal
responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma
digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
Le copie su supporto informatico di documenti,
originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque,
non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali
da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge.
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Firme elettroniche e certificatori
Articolo 24
(Firma digitale)
La firma digitale deve riferirsi in maniera
univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti
cui è apposta o associata.
L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa
vigente.
Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti
revocato o sospeso.
Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi
identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti
d'uso.
Articolo 25
(Firma autenticata)
Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione della firma digitale o di altro
tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da
parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua
presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale,
della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
L'apposizione della firma digitale o di altro
tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha
l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
Se al documento informatico autenticato deve
essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di
supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica
autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23,
comma 5.
Articolo 26
(Certificatori)
L'attività dei certificatori stabiliti in Italia
o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita
di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone
giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
L'accertamento successivo dell'assenza o del
venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di
prosecuzione dell'attività intrapresa.
Ai certificatori qualificati e ai certificatori
accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione
europea non si applicano le norme del presente codice e le relative
norme tecniche di cui all'articolo 71, e si applicano le rispettive
norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Articolo 27
(Certificatori qualificati)
I certificatori che rilasciano al pubblico
certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste
dall'articolo 26.
I certificatori di cui al comma 1, devono
inoltre:
dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica
e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
utilizzare personale dotato delle conoscenze
specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi
forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme
elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza
appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente
codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
applicare procedure e metodi amministrativi e di
gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma
protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e
crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza
riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi
dello schema nazionale di cui all'articolo 35 comma 5;
adottare adeguate misure contro la contraffazione
dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e
la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il
certificatore generi tali chiavi.
I certificatori di cui al comma 1, devono
comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica,
una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione
motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente
codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Articolo 28
(Certificati qualificati)
I certificati qualificati devono contenere almeno
le seguenti informazioni:
indicazione che il certificato elettronico
rilasciato è un certificato qualificato;
numero di serie o altro codice identificativo del
certificato;
nome, ragione o denominazione sociale del
certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è
stabilito;
nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente
identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
dati per la verifica della firma, cioè i dati
peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per
verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione
della stessa in possesso del titolare;
indicazione del termine iniziale e finale del
periodo di validità del certificato;
firma elettronica qualificata del certificatore
che ha rilasciato il certificato.
In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari
residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si
deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del
Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.
Il certificato qualificato contiene, ove
richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti
informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è
richiesto:
le qualifiche specifiche del titolare, quali
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o
il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di
rappresentanza;
limiti d'uso del certificato, ai sensi
dell'articolo 30, comma 3;
limiti del valore degli atti unilaterali e dei
contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
Il titolare, ovvero il terzo interessato se
richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al
certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto
delle informazioni di cui al presente articolo.
Articolo 29
(Accreditamento)
I certificatori che intendono conseguire il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in
termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso
il CNIPA.
Il richiedente deve rispondere ai requisiti di
cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti
indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale
responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la
verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione
del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole
tecniche.
Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta
a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
avere forma giuridica di società di capitali e un
capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato
con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
garantire il possesso, oltre che da parte dei
rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla
amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi
dell'articolo 26, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
La domanda di accreditamento si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già
nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
A seguito dell'accoglimento della domanda, il
CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via
telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
Il certificatore accreditato può qualificarsi
come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
Sono equiparati ai certificatori accreditati ai
sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati
membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva n. 1999/93/CE.
Alle attività previste dal presente articolo si
fa fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Articolo 30
(Responsabilità del certificatore)
Il certificatore che rilascia al pubblico un
certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del
certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o
dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
sull'esattezza e sulla completezza delle
informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla
data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati
per i certificati qualificati;
sulla garanzia che al momento del rilascio del
certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato;
sulla garanzia che i dati per la creazione e per
la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei
casi in cui il certificatore generi entrambi;
sull'adempimento degli obblighi a suo carico
previsti dall'articolo 32.
Il certificatore che rilascia al pubblico un
certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che
facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per
effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non
tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito
senza colpa.
Il certificato qualificato può contenere limiti
d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato
il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel
processo di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71 . Il certificatore non è responsabile
dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i
limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
Articolo 31
(Vigilanza sull'attività di certificazione)
Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.
Articolo 32
(Obblighi del titolare e del certificatore)
Il titolare del certificato di firma è tenuto ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno ad altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con
la diligenza del buon padre di famiglia.
Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ivi
incluso il titolare del certificato.
Il certificatore che rilascia, ai sensi
dell'articolo 29, certificati qualificati deve inoltre:
provvedere con certezza alla identificazione
della persona che fa richiesta della certificazione;
rilasciare e rendere pubblico il certificato
elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni;
specificare, nel certificato qualificato su
richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i
poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite, previa verifica della
documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza
degli stessi;
attenersi alle regole tecniche di cui
all'articolo 71;
informare i richiedenti in modo compiuto e
chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso
delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
non rendersi depositario di dati per la creazione
della firma del titolare;
procedere alla tempestiva pubblicazione della
revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di
richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione
del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo nonchè garantire il
funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei
certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
assicurare la precisa determinazione della data e
dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati
elettronici;
#$k$#;
#$k$#;
tenere registrazione, anche elettronica, di tutte
le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della
sua emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della
certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
non copiare, né conservare le chiavi private di
firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di
certificazione;
predisporre su mezzi di comunicazione durevoli
tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di
certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni
relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso,
l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure
di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che
possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il
richiedente il servizio ed il certificatore;
utilizzare sistemi affidabili per la gestione del
registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le
persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che
l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi
conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su
richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi
accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
Il certificatore è responsabile
dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato
qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.
Il certificatore raccoglie i dati personali solo
direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito
consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al
mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati
non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza
l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.
Articolo 33
(Uso di pseudonimi)
In luogo del nome del titolare il certificatore
può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo
come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha
l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del
titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
Articolo 34
(Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni e per altri soggetti qualificati)
Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di
documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche
amministrazioni:
possono svolgere direttamente l'attività di
rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di
accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di
categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati
rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori
dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
possono rivolgersi a certificatori accreditati,
secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
Per la formazione, gestione e sottoscrizione di
documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna
amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui
all'articolo 72.
Le regole tecniche concernenti la qualifica di
pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei princìpi generali
stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
Nelle more della definizione delle specifiche
norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti
in materia di firme digitali.
Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore
del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di
idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle
firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
Articolo 35
(Dispositivi sicuri e procedure per la
generazione della firma)
I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate
per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza
tali da garantire che la chiave privata:
sia riservata;
non possa essere derivata e che la relativa firma
sia protetta da contraffazioni;
possa essere sufficientemente protetta dal
titolare dall'uso da parte di terzi.
I dispositivi sicuri e le procedure di cui al
comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la
firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al
titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza
ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la
firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
Il secondo periodo del comma 2 non si applica
alle firme apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con
procedura automatica è valida se l'attivazione della procedura medesima
è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda
palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato
automaticamente.
I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti
alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore
della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
La conformità dei requisiti di sicurezza dei
dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti
dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in
base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia
e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed
individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di
valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema
nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione
relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche
riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
La conformità ai requisiti di sicurezza dei
dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto
prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre
riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un
altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva stessa.
Articolo 36
(Revoca e sospensione dei certificati
qualificati)
Il certificato qualificato deve essere a cura del
certificatore:
revocato in caso di cessazione dell'attività del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
revocato o sospeso in esecuzione di un
provvedimento dell'autorità;
revocato o sospeso a seguito di richiesta del
titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo
le modalità previste nel presente codice;
revocato o sospeso in presenza di cause
limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
Il certificato qualificato può, inoltre, essere
revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
La revoca o la sospensione del certificato
qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della
pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della
pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento
temporale.
Le modalità di revoca o sospensione sono previste
nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
Articolo 37
(Cessazione dell'attività)
Il certificatore qualificato o accreditato che
intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data
di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
Il certificatore di cui al comma 1 comunica
contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un
certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non
scaduti al momento della cessazione.
Il certificatore di cui al comma 1 indica altro
depositario del registro dei certificati e della relativa
documentazione.
Il CNIPA rende nota la data di cessazione
dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui
all'articolo 29, comma 6.
(Contratti, pagamenti, libri e scritture)
Articolo 38
(Pagamenti informatici)
Il trasferimento in via telematica di fondi tra
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e la Banca d'Italia.
Articolo 39
(Libri e scritture))
I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi
quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere
formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite
ai sensi dell'articolo 71.
FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
NFORMATICI
Articolo 40
(Formazione di documenti informatici)
Le pubbliche amministrazioni che dispongono di
idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti
con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice
e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia
di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove
risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dei beni ed attività
culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che
possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in
relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica
che sono idonei ad assumere.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore
legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di
dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle
amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri
cartacei.
Articolo 41
(Procedimento e fascicolo informatico)
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i
procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa
vigente.
La pubblica amministrazione titolare del
procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i
documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati;
all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi
dell'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli
interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di
cui all'articolo 10, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni
coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità
stabiliti dalle amministrazioni medesime.
Articolo 42
(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni)
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini
di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna
la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
Articolo 43
(Riproduzione e conservazione dei documenti)
I documenti degli archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, di cui è
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su
supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la
conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel
tempo dei documenti medesimi, nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Restano validi i documenti degli archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento
già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su
supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità
dei documenti agli originali.
I documenti informatici, di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le
esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo
permanente con modalità digitali.
Sono fatti salvi i poteri di controllo del
Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle
pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
Articolo 44
(Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici)
Il sistema di conservazione dei documenti
informatici garantisce:
l'identificazione certa del soggetto che ha
formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa
omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
l'integrità del documento;
la leggibilità e l'agevole reperibilità dei
documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di
registrazione e di classificazione originari;
il rispetto delle misure di sicurezza previste
dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 45
(Valore giuridico della trasmissione)
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi
compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non
deve essere seguita da quella del documento originale.
Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Articolo 46
(Dati particolari contenuti nei documenti
trasmessi)
Al fine di garantire la riservatezza dei dati
sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e),
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i documenti informatici
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
Articolo 47
(Trasmissione dei documenti attraverso la posta
elettronica nelle pubbliche amministrazioni)
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni, avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta
elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo
una volta che ne sia verificata la provenienza.
Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo
di firma elettronica qualificata;
ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
ovvero se è comunque possibile accertarne
altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
ovvero se trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica ..... 2005, n. .....
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali
provvedono a:
istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2005, n. xx, per
ciascun registro di protocollo;
utilizzare la posta elettronica per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.
Articolo 48
(Posta elettronica certificata)
La trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna
avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica ggmm 2005, n. xx.
La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata,
equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo
della posta.
La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di
un documento informatico, trasmesso mediante posta elettronica
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm2005, n. ...., ed
alle relative regole tecniche.
Articolo 49
(Segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica)
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per
via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza
telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi
titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o
messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente
destinate ad essere rese pubbliche.
Agli effetti del presente codice, gli atti, i
dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei
confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di
proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN
RETE
Dati delle pubbliche amministrazioni
Articolo 50
(Disponibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni)
I dati delle pubbliche amministrazioni sono
formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti
dalle leggi e dai regolamenti e le norme in materia di protezione dei
dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi
i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni
quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a
carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi
eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque
salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati
predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo
necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettività di cui al decreto legislativo ggmm2005, n. xxx.
Articolo 51
(Sicurezza dei dati)
Le norme di sicurezza definite nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71, garantiscono l'esattezza, la
disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali
da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Articolo 52
(Accesso telematico ai dati e documenti delle
pubbliche amministrazioni)
L'accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di
legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di
accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto
di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto
di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via
telematica.
Articolo 53
(Caratteristiche dei siti)
Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano
siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di
accessibilità nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte
delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di
linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità,
omogeneità ed interoperabilità.
Il CNIPA svolge funzioni consultive e di
coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle
amministrazioni centrali.
Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le
Regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con
le caratteristiche di cui al comma 1.
Articolo 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni)
I siti delle pubbliche amministrazioni centrali
contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello
dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico
riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche
normativi di riferimento;
l'elenco delle tipologie di procedimento svolte
da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per
la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine
procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi
degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
le scadenze e le modalità di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
l'elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una
casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica ggmm 2005, n. xx;
le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di
comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
l'elenco dei servizi forniti in rete già
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi
previsti per l'attivazione medesima.
Le amministrazioni che già dispongono di propri
siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice.
I dati pubblici contenuti nei siti delle
pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessità di autenticazione informatica.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei
quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
Articolo 55
(Consultazione delle iniziative normative del
Governo)
La Presidenza del Consiglio dei Ministri può
pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative
normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare
rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in
conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti
legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da
organi di giurisdizione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino
alla consultazione gratuita in via telematica.
Articolo 56
(Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi al giudice amministrativo e contabile)
I dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a
chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo
interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità
emananti.
Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in
segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo
interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
Articolo 57
(Moduli e formulari)
Le pubbliche amministrazioni provvedono a
definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della
documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i
formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni
sostitutive di notorietà.
Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano
stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi
procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti
moduli o formulari.
Fruibilità dei dati
Articolo 58
(Modalità della fruibilità del dato)
Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.
Le pubbliche amministrazioni possono stipulare
tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di
cui siano titolari.
Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni
finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le
pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le Regioni e le
autonomie locali.
Articolo 59
(Dati territoriali)
Per dato territoriale si intende qualunque
informazione geograficamente localizzata.
E' istituito il Comitato per le regole tecniche
sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di
definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati
territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza
con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al
decreto legislativo ggmmaaaa, n. xx.
Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello
nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento
del Comitato di cui al comma 2.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole
tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per
la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati
territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di
successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la
documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo
dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da
parte dei privati.
La partecipazione al Comitato non comporta oneri
né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli
eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle
amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
Articolo 60
(Base di dati di interesse nazionale)
Si definisce base di dati di interesse nazionale
l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui
conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per
l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e
delle normative vigenti.
Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono,
per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che
tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che
garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione
di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate
secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo gg mm 2005, n. xxx.
Le basi di dati di interesse nazionale sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie di concerto con i Ministri di
volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture
responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le
caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
Agli oneri finanziari di cui al presente articolo
si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
Articolo 61
(Delocalizzazione dei registri informatici)
Fermo restando il termine di cui all'articolo 40,
comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del
presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71,
nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal
codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati
anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Articolo 62
(Indice nazionale delle anagrafi)
L'Indice Nazionale delle anagrafi (INA), di cui
all'articolo 1, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con
strumenti informatici.
Servizi in rete
Articolo 63
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)
Le pubbliche amministrazioni centrali individuano
le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di
valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e nel rispetto dei
princìpi di eguaglianza, non discriminazione, tenendo comunque presenti
le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di
disagio.
Le pubbliche amministrazioni centrali progettano
e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle
esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del
procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente.
Le pubbliche amministrazioni collaborano per
integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare
gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i
procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione.
Articolo 64
(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni)
La carta d'identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'autenticazione informatica.
Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta
d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali
strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede
l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale
dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di
accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle
finanze e dalle Agenzie fiscali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non
successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più
consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Articolo 65
(Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica)
Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38,
commi 1 e 3, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide:
se sottoscritte mediante la firma digitale, il
cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
ovvero, quando l'autore è identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della
carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
ovvero quando l'autore è identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma
3.
Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le
modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento.
Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è
più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui
al comma 1, lettera c).
il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal
seguente:
" . Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dall'articolo 65 del decreto legislativo ... marzo 2005, n. ....".
Carte elettroniche
Articolo 66
(Carta d'identità elettronica e carta nazionale
dei servizi)
Le caratteristiche e le modalità per il rilascio,
della carta d'identità elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato
a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le caratteristiche e le modalità per il rilascio,
per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono
definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche
amministrazioni che intendono rilasciarla;
l'onere economico di produzione e rilascio delle
carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
eventuali indicazioni di carattere individuale
connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei
limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
le pubbliche amministrazioni che erogano servizi
in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale
dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile
del suo rilascio;
la carta nazionale dei servizi può essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
La carta d'identità elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:
i dati identificativi della persona;
il codice fiscale.
La carta d'identità elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta
dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
l'indicazione del gruppo sanguigno;
le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi
al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa
in materia di riservatezza;
le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da
altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
La carta d'identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di
autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con
le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Con decreto del Ministro dell'interno, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali
e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione della carta di identità elettronica, del documento di
identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le
modalità di impiego.
Nel rispetto della disciplina generale fissata
dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità.
Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con
modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale
dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI
INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 67
(Modalità di sviluppo ed acquisizione)
Le pubbliche amministrazioni centrali, per i
progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di
innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte
utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Le amministrazioni appaltanti possono porre a
base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o
entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative
acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del
CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi
dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del
comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Articolo 68
(Analisi comparativa delle soluzioni)
Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento,
programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
sviluppo di programmi informatici per conto e a
spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla
stessa amministrazione committente;
riuso di programmi informatici sviluppati per
conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
acquisizione di programmi informatici a codice
sorgente aperto;
acquisizione mediante combinazione delle modalità
di cui alle lettere da a) a d).
Le pubbliche amministrazioni nella
predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche che assicurino 1'interoperabilità e la
cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo gg mm 2005, n. nn, e che consentano la rappresentazione dei
dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo
che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
Per formato dei dati di tipo aperto si intende un
formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle
pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.
Articolo 69
(Riuso dei programmi informatici)
Le pubbliche amministrazioni che siano titolari
di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente,
completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre
pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli
alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del
comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove
possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese
dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei
contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma
1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai
fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
Nei contratti di acquisizione di programmi
informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le
stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che
tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di
quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a
fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono
il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le
condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
Articolo 70
(Banca dati dei programmi informatici
riutilizzabili)
Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle
pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche
amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni centrali che
intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la
possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai
sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.
REGOLE TECNICHE
Articolo 71
(Regole tecniche)
Le regole tecniche previste nel presente codice
sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta
in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed
il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole
tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo xx del
decreto legislativo gg mm 2005, nn...., e con le regole di cui al
disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole
tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
Articolo 72
(Norme transitorie per la firma digitale)
I documenti sottoscritti con firma digitale
basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco
pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma
digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.
Articolo 73
(Aggiornamenti)
La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i
successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di
riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o
l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.
Articolo 74
(Oneri finanziari)
All'attuazione del presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Articolo 75
(Abrogazioni)
Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono abrogati:
il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z),
aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo), 2,
comma 1, ultimo periodo, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 29-bis, 29-ter, 29-quater,
29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 36, commi 1, 2, 3, 4, 5
e 6, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo A);
l'articolo 26, comma 2, lettera a), e) ed h),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29
luglio 2003, n. 229.
Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo
periodo, 6, commi 1 e 2, 10, 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443
(Testo B).
Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere
t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm),
nn) ed oo), 6, commi 3 e 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 29-bis, 29-ter, 29-quater,
29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies e 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
Articolo 76
(Entrata in vigore del codice)
Le disposizioni del presente codice entrano in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente codice, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.