DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82  Codice dell'amministrazione digitale.
 

 

 
 

 
Capo I
PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalita' e ambito di applicazione
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
  Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo  10  della  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  documentazione  amministrativa  (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, recante
attuazione   della   direttiva   1999/93/CE  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro  della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente codice si intende per:
    a) allineamento  dei  dati: il processo di coordinamento dei dati
presenti   in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica  della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
    b) autenticazione  informatica:  la  validazione  dell'insieme di
dati  attribuiti  in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
distinguono   l'identita'   nei   sistemi   informativi,   effettuata
attraverso  opportune  tecnologie  al  fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
di  fotografia  del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni  comunali  con  la prevalente finalita' di dimostrare
l'identita' anagrafica del suo titolare;
    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su
supporto  informatico  per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
    e) certificati   elettronici:   gli   attestati  elettronici  che
collegano  i  dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi;
    f) certificato  qualificato:  il certificato elettronico conforme
ai  requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva 1999/93/CE,
rilasciati  da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di cui
all'allegato II della medesima direttiva;
    g) certificatore:    il    soggetto   che   presta   servizi   di
certificazione  delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
    h)   chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di  chiavi
asimmetriche,  utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico;
    i) chiave   pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico,  con il quale si
verifica  la  firma  digitale  apposta  sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
    l)  dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti;
    m) dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato, o
comunque trattato da una pubblica amministrazione;
    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
    o) disponibilita':  la  possibilita'  di  accedere  ai dati senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
    p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    q) firma  elettronica:  l'insieme  dei dati in forma elettronica,
allegati  oppure  connessi  tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
    r) firma  elettronica  qualificata: la firma elettronica ottenuta
attraverso  una  procedura  informatica che garantisce la connessione
univoca  al  firmatario  e la sua univoca autenticazione informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo  e  collegata  ai  dati  ai  quali  si riferisce in modo da
consentire  di  rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante  un  dispositivo  sicuro per la creazione della firma, quale
l'apparato   strumentale   usato   per   la   creazione  della  firma
elettronica;
    s) firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma elettronica
qualificata  basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche, una
pubblica  e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite  la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la chiave
pubblica,  rispettivamente,  di  rendere manifesta e di verificare la
provenienza  e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o di un
insieme di documenti informatici;
    t) fruibilita'  di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
    u) gestione  informatica dei documenti: l'insieme delle attivita'
finalizzate  alla  registrazione  e  segnatura di protocollo, nonche'
alla  classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento e
conservazione  dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
    v) originali  non  unici:  i  documenti per i quali sia possibile
risalire  al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
    z) pubbliche  amministrazioni  centrali: le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non  economici  nazionali,  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle  pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    aa)  titolare:  la  persona  fisica  cui  e'  attribuita la firma
elettronica  e  che  ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
    bb)   validazione   temporale:   il   risultato  della  procedura
informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

      
                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (G.U.C.E.).

          Note alle premesse:

              - L'art.  76 della Costituzione dispone che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - L'art.   117,   secondo   comma,   lettera  r)  della
          Costituzione  conferisce  allo Stato legislazione esclusiva
          nelle  seguenti  materie: «r) pesi, misure e determinazione
          del   tempo;   coordinamento   informativo   statistico   e
          informatico    dei   dati   dell'amministrazione   statale,
          regionale e locale; opere dell'ingegno;».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due amni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          29 luglio  2003,  n. 229 (Interventi in materia di qualita'
          della  regolazione,  riassetto  normativo e codificazione -
          Legge di semplificazione 2001.):
              «Art.    10   (Riassetto   in   materia   di   societa'
          dell'informazione).   -   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data in entrata in
          vigore   della   presente   legge,   uno   o  piu'  decreti
          legislativi,  su  proposta del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
          coordinamento  e il riassetto delle disposizioni vigenti in
          materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
          principi  e  i  criteri  direttivi di cui all'art. 20 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, come sostituito dall'art. 1
          della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                a) graduare  la  rilevanza  giuridica  e  l'efficacia
          probatoria   dei  diversi  tipi  di  firma  elettronica  in
          relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
          firma;
                b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
          garantire  la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
          via  telematica  dalle  pubbliche  amministrazioni  e dagli
          altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
          imprese  l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
          massima  semplificazione  degli strumenti e delle procedure
          necessari  e  nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
          discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei
          dati personali;
                c) prevedere  la possibilita' di attribuire al dato e
          al  documento informatico contenuto nei sistemi informativi
          pubblici  i  caratteri della primarieta' e originalita', in
          sostituzione   o   in  aggiunta  a  dati  e  documenti  non
          informatici,  nonche'  obbligare  le amministrazioni che li
          detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
          ad  assicurare  l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
          relativo contenuto informativo;
                d) realizzare  il  coordinamento  formale  del  testo
          delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
          coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per garantire la
          coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
          di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
                e) adeguare    la    normativa    alle   disposizioni
          comunitarie.
              2.  La  delega  di  cui  al comma 1 e' esercitata per i
          seguenti oggetti:
                a) il  documento  informatico, la firma elettronica e
          la firma digitale;
                b) i   procedimenti   amministrativi  informatici  di
          competenza   delle   Amministrazioni   statali   anche   ad
          ordinamento autonomo;
                c) la gestione dei documenti informatici;
                d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
                e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
          alle   banche  dati  di  competenza  delle  Amministrazioni
          statali anche ad ordinamento autonomo.
              3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
          decreti   legislativi  recanti  disposizioni  correttive  e
          integrative  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
          determinati   dal  presente  articolo,  entro  dodici  mesi
          decorrenti  dalla  data  di  scadenza del termine di cui al
          medesimo comma 1.».
              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, reca «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi.».
              - Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993,
          n.  42,  reca  «Norme  in  materia  di  sistemi informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421.».
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
          203,      supplemento      ordinario,     reca     «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   20 febbraio   2001,  n.  42,  supplemento
          ordinario, reca «testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa. (Testo A).».
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
          106,    supplemento   ordinario,   reca   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.».
              - Il   decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
          n. 39, reca «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
          ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.».
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
          174,  supplemento  ordinario,  reca  «Codice  in materia di
          protezione dei dati personali.».
              - La  legge  9 gennaio  2004,  n.  4,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  del  17 gennaio  2004,  n.  13,  reca
          «Disposizioni  per favorire l'accesso dei soggetti disabili
          agli strumenti informatici.».
              - Il  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n.  52,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004,
          n.   49,  supplemento  ordinario,  reca  «Attuazione  della
          direttiva   2001/115/CE  che  semplifica  ed  armonizza  le
          modalita' di fatturazione in materia di IVA.».
              - La  legge  21 giugno  1986,  n. 317, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del  2 luglio  1986,  n.  151,  reca
          «Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
          98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
          20 luglio 1998».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              - La  direttiva  1999/93/CE  del  13 dicembre 1999, del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, relativa ad un quadro
          comunitario  per  le firme elettroniche e' stata pubblicata
          nella  G.U.C.E.  del 19 gennaio 2000, n. L 13. - Entrata in
          vigore il 19 gennaio 2000.-.
              - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
          vedano le note alle premesse.

      
                               Art. 2.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la
disponibilita',   la   gestione,   l'accesso,   la  trasmissione,  la
conservazione   e   la  fruibilita'  dell'informazione  in  modalita'
digitale  e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalita'  piu'  appropriate  le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
  2.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  salvo  che  sia  diversamente
stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque
nel  rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della
Costituzione.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  II concernenti i documenti
informatici,  le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri
e  le  scritture,  le  disposizioni di cui al capo III, relative alla
formazione,  gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di
cui  al  capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici
si  applicano  anche  ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo V, concernenti l'accesso ai
documenti  informatici,  e la fruibilita' delle informazioni digitali
si  applicano  anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi
di diritto pubblico.
  5.  Le  disposizioni  del presente codice si applicano nel rispetto
della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali  e,  in  particolare,  delle  disposizioni  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  approvato  con  decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
  6.   Le   disposizioni   del   presente  codice  non  si  applicano
limitatamente  all'esercizio  delle  attivita' e funzioni di ordine e
sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni
elettorali.

      
                  Note all'art. 2:
              - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
          vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
          d.lgs. n. 165 del 2001.
              «2. Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Per  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera r), della
          Costituzione si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R. n.
          445 del 2000:
              «Art.  3  (R)  (Soggetti).  -  1.  Le  disposizioni del
          presente  testo  unico si applicano ai cittadini italiani e
          dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa'
          di  persone,  alle  pubbliche  amministrazioni e agli enti,
          alle  associazioni  e  ai  comitati  aventi  sede legale in
          Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
              2.  I  cittadini  di  Stati non appartenenti all'Unione
          regolarmente  soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
          dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli  articoli 46 e 47
          limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali e ai
          fatti  certificabili  o  attestabili  da  parte di soggetti
          pubblici  italiani,  fatte  salve  le speciali disposizioni
          contenute  nelle  leggi  e  nei  regolamenti concernenti la
          disciplina   dell'immigrazione   e   la   condizione  dello
          straniero. (R)
              3.  Al  di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  2, i
          cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati
          a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
          le  dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
          nei  casi  in  cui  la  produzione  delle stesse avvenga in
          applicazione  di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
          il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
              4.  Al  di  fuori  dei  casi  di cui ai commi 2 e 3 gli
          stati,  le  qualita'  personali e i fatti, sono documentati
          mediante   certificati   o  attestazioni  rilasciati  dalla
          competente  autorita'  dello  Stato  estero,  corredati  di
          traduzione  in  lingua  italiana autenticata dall'autorita'
          consolare   italiana   che   ne   attesta   la  conformita'
          all'originale,   dopo  aver  ammonito  l'interessato  sulle
          conseguenze penali della produzione di atti o documenti non
          veritieri.».
              - Per  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196
          (Codice  in  materia  di protezione dei dati personali), si
          vedano le note alle premesse.

      
 
Sezione II


Diritti dei cittadini e delle imprese
 
                               Art. 3.
                  Diritto all'uso delle tecnologie

  1.  I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le
pubbliche  amministrazioni  centrali  e  con  i  gestori  di pubblici
servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.

      
                               Art. 4.
      Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

  1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso  ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione secondo
quanto  disposto  dagli  articoli 59  e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2.  Ogni  atto  e  documento  puo'  essere trasmesso alle pubbliche
amministrazioni  con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione  se  formato  ed  inviato  nel  rispetto  della vigente
normativa.

      
                  Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo degli articoli 59 e 60 del D.P.R.
          n. 445 del 2000:
              «Art 59 (R) (Accesso esterno). - 1. Per l'esercizio del
          diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi, possono
          essere  utilizzate  tutte  le  informazioni  del sistema di
          gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego
          di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
          strumenti   che  consentono  l'acquisizione  diretta  delle
          informazioni da parte dell'interessato.
              2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano,
          nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della
          riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure
          organizzative  volte ad assicurare il diritto di accesso ai
          documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi
          per  l'impiego,  anche  per  via telematica, del sistema di
          gestione  informatica  dei documenti per il reperimento, la
          visualizzazione  e  la  stampa  delle  informazioni  e  dei
          documenti.
              3.  Nel  caso  di accesso effettuato mediante strumenti
          che  consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e
          dei   documenti   da   parte  dell'interessato,  le  misure
          organizzative  e  le  norme  tecniche  indicate  al comma 2
          determinano,  altresi', le modalita' di identificazione del
          soggetto  anche mediante l'impiego di strumenti informatici
          per  la  firma  digitale  del  documento  informatico, come
          disciplinati dal presente testo unico.
              4.  Nel  caso  di  accesso  effettuato  da soggetti non
          appartenenti    alla   pubblica   amministrazione   possono
          utilizzarsi  le  funzioni  di  ricerca e di visualizzazione
          delle  informazioni  e dei documenti messe a disposizione -
          anche  per via telematica - attraverso gli uffici relazioni
          col pubblico.».
              «Art.   60  (R)  (Accesso  effettuato  dalle  pubbliche
          Amministrazioni).  -  1.  Le pubbliche Amministrazioni che,
          mediante  proprie  applicazioni  informatiche,  accedono al
          sistema  di gestione informatica dei documenti delle grandi
          aree  organizzative  omogenee  di cui al cornma 4 dell'art.
          50,  adottano  le  modalita'  di interconnessione stabilite
          nell'ambito  delle  norme e dei criteri tecnici emanati per
          la   realizzazione  della  rete  unitaria  delle  pubbliche
          Amministrazioni.
              2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi
          di  gestione  informatica  dei documenti attraverso la rete
          unitaria   delle   pubbliche   amministrazioni   utilizzano
          funzioni  minime  e  comuni  di  accesso  per  ottenere  le
          seguenti informazioni:
                a) numero  e  data di registrazione di protocollo dei
          documenti,  ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o
          congiunta  dell'oggetto,  della  data  di  spedizione,  del
          mittente, del destinatario;
                b) numero  e  data di registrazione di protocollo del
          documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della
          data    e    del    numero    di    protocollo   attribuiti
          dall'amministrazione al documento spedito.
              3.   Ai   fini  del  presente  articolo,  le  pubbliche
          Amministrazioni  provvedono autonomamente, sulla base delle
          indicazioni  fornite dall'Autorita' per l'informatica nella
          pubblica  amministrazione,  alla determinazione dei criteri
          tecnici  ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle
          informazioni   del  sistema  di  gestione  informatica  dei
          documenti.».

      
                               Art. 5.
       Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche

  1.  A  decorrere  dal  30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni
centrali  con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione
dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

      
                               Art. 6.
            Utilizzo della posta elettronica certificata

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  centrali  utilizzano  la  posta
elettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  11 febbraio  2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e
informazioni  con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che
hanno  preventivamente  dichiarato  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  gomma  1 si applicano anche alle
pubbliche  amministrazioni  regionali  e  locali  salvo  che  non sia
diversamente stabilito.

      
                  Note all'art. 6:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          11 febbraio   2005,   n.   68,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 97 del 28 aprile 2005, reca «Disposizioni per
          l'utilizzo della posta elettronica certificata».

      
                               Art. 7.
        Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   provvedono  alla
riorganizzazione  ed  aggiornamento  dei  servizi  resi;  a tale fine
sviluppano   l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione  e  della
comunicazione,  sulla  base  di  una  preventiva  analisi delle reali
esigenze  dei  cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
  2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni
centrali  trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e
al  Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione
sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

      
                               Art. 8.
             Alfabetizzazione informatica dei cittadini

  1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
informatica  dei  cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio  di  esclusione,  anche  al  fine  di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

      
                               Art. 9.
               Partecipazione democratica elettronica

  1.  Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all'estero,  al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei
diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

      
                              Art. 10.
                Sportelli per le attivita' produttive

  1.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo  3  del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in
modalita'  informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche
in via telematica.
  2.   Gli   sportelli   unici   consentono   l'invio   di   istanze,
dichiarazioni,  documenti  e ogni altro atto trasmesso dall'utente in
via  telematica  e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
  3.  Al  fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello
sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di
relazione  con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, individua uno o piu'
modelli  tecnico-organizzativi  di  riferimento,  tenendo presenti le
migliori  esperienze  realizzate che garantiscano l'interoperabilita'
delle soluzioni individuate.
  4.  Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema
pubblico  di  connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio
2005,  n.  42,  un  sistema informatizzato per le imprese relativo ai
procedimenti  di  competenza  delle amministrazioni centrali anche ai
fini di quanto previsto all'articolo 11.

      
                  Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447
          (Regolamento   recante   norme   di   semplificazione   dei
          procedimenti   di   autorizzazione  per  la  realizzazione,
          l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e la riconversione di
          impianti  produttivi,  per l'esecuzione di opere interne ai
          fabbricati,   nonche'  per  la  determinazione  delle  aree
          destinate  agli  insediamenti produttivi, a norma dell'art.
          20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  3  (Sportello  unico). - 1. I comuni esercitano,
          anche  in  forma  associata,  ai  sensi  dell'art.  24, del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad
          essi   attribuite   dall'art.   23,  del  medesimo  decreto
          legislativo,  assicurando  che  ad  un'unica  struttura sia
          affidato  l'intero  procedimento.  Per  lo  svolgimento dei
          compiti  di  cui al presente articolo, la struttura si dota
          di  uno  sportello  unico  per  le attivita' produttive, al
          quale   gli   interessati   si   rivolgono  per  tutti  gli
          adempimenti  previsti  dai  procedimenti di cui al presente
          regolamento.  Qualora  i  comuni  aderiscano  ad  un  patto
          territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la
          struttura  incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi
          attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del
          patto   territoriale   o  con  il  responsabile  unico  del
          contratto d'area.
              2.  Lo sportello unico assicura, previa predisposizione
          di  un archivio informatico contenente i necessari elementi
          informativi,  a  chiunque  vi  abbia  interesse,  l'accesso
          gratuito,  anche in via telematica, alle informazioni sugli
          adempimenti   necessari   per  le  procedure  previste  dal
          presente   regolamento,   all'elenco   delle   domande   di
          autorizzazione   presentate,   allo  stato  del  loro  iter
          procedurale,   nonche'   a   tutte  le  informazioni  utili
          disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti
          le attivita' promozionali. Per la istituzione e la gestione
          dello   sportello  unico  i  comuni  possono  stipulare  le
          convenzioni  di  cui  all'art.  24  del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              3.  La  struttura,  su  richiesta degli interessati, si
          pronuncia  sulla  conformita',  allo  stato  degli atti, in
          possesso  della  struttura,  dei  progetti  preliminari dai
          medesimi  sottoposti  al suo parere con i vigenti strumenti
          di  pianificazione  paesistica, territoriale e urbanistica,
          senza  che  cio'  pregiudichi la definizione dell'eventuale
          successivo  procedimento  autorizzatorio.  La  struttura si
          pronuncia entro novanta giorni.
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e
          nominano  il  responsabile del procedimento. Il funzionario
          preposto   alla   struttura   e'  responsabile  dell'intero
          procedimento.».
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse
              - Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73 del 30 marzo
          2005,   reca   «Istituzione   del   sistema   pubblico   di
          connettivita'  e  della  rete internazionale della pubblica
          amministrazione»,   a   norma   dell'art.  10  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229».

      
                              Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

  1.  Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a
questo  scopo  del  sistema  informativo  delle  camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il  Registro
informatico  degli  adempimenti  amministrativi  per  le  imprese, di
seguito  denominato  «Registro»,  il quale contiene l'elenco completo
degli    adempimenti    amministrativi   previsti   dalle   pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,
nonche'  i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici  di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con  apposite  sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,
il  supporto  necessario  a  compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle  amministrazioni pubbliche, nonche' ai
concessionari  di  lavori  e  ai  concessionari  e gestori di servizi
pubblici,  di  trasmettere  in  via  informatica  al  Ministero delle
attivita'   produttive   l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi
necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro
delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le
modalita'  di  coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,
nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
  4.  Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu' siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
  5.  Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio
2003, n. 229.

      
                  Note all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24,  comma  2, del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59):
              «2.  Presso  la  struttura  e'  istituito uno sportello
          unico   al  fine  di  garantire  a  tutti  gli  interessati
          l'accesso,  anche  in  via  telematica, al proprio archivio
          informatico  contenente  i  dati  concernenti le domande di
          autorizzazione   e   il   relativo  iter  procedurale,  gli
          adempimenti  necessari  per  le  procedure  autorizzatorie,
          nonche'   tutte   le  informazioni  disponibili  a  livello
          regionale,  ivi  comprese  quelle  concernenti le attivita'
          promozionali,   che   dovranno   essere   fornite  in  modo
          coordinato.».
               -  Si  riporta  il  testo dell'art. 21, comma 2, della
          legge  29 luglio  2003,  n.  229  (Interventi in materia di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione - legge di semplificazione 2001.)
              «2.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'art. 16,
          determinato   nella   misura  massima  di  516.457  euro  a
          decorrere    dall'anno    2003,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.».

      
 
Sezione III


Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
 
                              Art. 12.
Norme  generali  per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle
              comunicazioni nell'azione amministrativa

  1.  Le  pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la
propria  attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione  per  la  realizzazione  degli obiettivi di efficienza,
efficacia,  economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione
e partecipazione.
  2.    Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le   tecnologie
dell'informazione  e della comunicazione nei rapporti interni, tra le
diverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure
informatiche,  tecnologiche,  e  procedurali di sicurezza, secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
  3.    Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per   assicurare
l'uniformita'   e   la   graduale  integrazione  delle  modalita'  di
interazione  degli  utenti con i servizi informatici da esse erogati,
qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e
della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
  4.  Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti
telematiche   come   strumento   di   interazione  tra  le  pubbliche
amministrazioni ed i privati.
  5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  garantendo, nel rispetto
delle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la
circolazione   e   lo   scambio   di  dati  e  informazioni,  nonche'
l'interoperabilita'  dei  sistemi  e  l'integrazione  dei processi di
servizio  fra  le  diverse  amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

      
                              Art. 13.
           Formazione informatica dei dipendenti pubblici

  1.  Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di
cui  all'articolo  7-bis,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  previste dai piani
medesimi,   attuano  anche  politiche  di  formazione  del  personale
finalizzate    alla    conoscenza    e   all'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

      
                  Note all'art. 13:
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato d.lgs.
          n.165 del 2001:
              «Art.   7-bis  (Formazione  del  personale).  -  1.  Le
          Amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione
          delle  universita'  e  degli  enti  di ricerca, nell'ambito
          delle   attivita'   di   gestione  delle  risorse  umane  e
          finanziarie,   predispongono   annualmente   un   piano  di
          formazione  del  personale, compreso quello in posizione di
          comando   o  fuori  ruolo,  tenendo  conto  dei  fabbisogni
          rilevati,  delle  competenze  necessarie  in relazione agli
          obiettivi,  nonche' della programmazione delle assunzioni e
          delle  innovazioni  normative  e  tecnologiche. Il piano di
          formazione  indica  gli  obiettivi e le risorse finanziarie
          necessarie,   nei   limiti   di   quelle,   a  tale  scopo,
          disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di
          quelle   statali  e  comunitarie,  nonche'  le  metodologie
          formative   da   adottare   in   riferimento   ai   diversi
          destinatari.
              2. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,   nonche'   gli   enti  pubblici  non  economici,
          predispongono  entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
          formazione   del   personale   e  lo  trasmettono,  a  fini
          informativi,  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Decorso  tale termine e,
          comunque,  non  oltre il 30 settembre, ulteriori interventi
          in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
          sopravvenute  o straordinarie, devono essere specificamente
          comunicati  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze indicando gli obiettivi e le
          risorse  utilizzabili,  interne,  statali o comunitarie. Ai
          predetti  interventi  formativi si da' corso qualora, entro
          un  mese  dalla  comunicazione,  non  intervenga il diniego
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          della  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze.  Il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
          per   l'innovazione  e  le  tecnologie  relativamente  agli
          interventi  di formazione connessi all'uso delle tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione.».

      
                              Art. 14.
           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

  1.  In  attuazione  del  disposto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera  r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza  e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
  2.  Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e  gli  accordi  e  adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione
dell'azione    amministrativa    coordinato   e   condiviso   e   per
l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
  3.  Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce
organismi  di  cooperazione  con  le  regioni  e le autonomie locali,
promuove  intese  ed  accordi  tematici  e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti
a  livello  locale,  in  particolare  mediante il trasferimento delle
soluzioni  tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra    amministrazioni   di   diversa   dimensione   e   collocazione
territoriale.

      
                  Note all'art. 14:
              - Per  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  r) della
          Costituzione si vedano le note alle premesse.

      
                              Art. 15.
                 Digitalizzazione e riorganizzazione

  1.  La  riorganizzazione  strutturale  e gestionale delle pubbliche
amministrazioni   volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'
esteso   utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e  della
comunicazione  nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
  2.   In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono   in   particolare   a  razionalizzare  e  semplificare  i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da  parte  dei  cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione e della comunicazione avvenga in
conformita'  alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
  3.  La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle
pubbliche   amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire  la
partecipazione  dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo  scambio  elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell'Unione europea.

      
                              Art. 16.
Competenze  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in materia di
                      innovazione e tecnologie

  1.  Per  il  perseguimento  dei  fini di cui al presente codice, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il Ministro delegato per
l'innovazione  e  le  tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del
processo  di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi,  dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati dalle
pubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi
informativi:
    a) definisce  con  proprie  direttive  le  linee  strategiche, la
pianificazione  e  le aree di intervento dell'innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
    b) valuta,  sulla  base  di criteri e metodiche di ottimizzazione
della  spesa,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse finanziarie per
l'informatica  e la telematica da parte delle singole amministrazioni
centrali;
    c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica,   di  preminente  interesse  nazionale,  con  particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
    d) promuove  l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie;
    e) detta  norme  tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri in
tema   di  pianificazione,  progettazione,  realizzazione,  gestione,
mantenimento  dei  sistemi  informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della
loro   qualita'   e  relativi  aspetti  organizzativi  e  della  loro
sicurezza.
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.

      
                              Art. 17.
    Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

  1.  Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle  linee  strategiche  per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione  definite  dal  Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i
compiti relativi a:
    a) coordinamento    strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard
tecnici e organizzativi comuni;
    b) indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei servizi, sia
interni    che    esterni,    forniti    dai    sistemi   informativi
dell'amministrazione;
    c) indirizzo,   coordinamento   e  monitoraggio  della  sicurezza
informatica;
    d) accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti informatici e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
    e) analisi      della      coerenza      tra     l'organizzazione
dell'amministrazione  e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione
dell'utenza  e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i
costi dell'azione amministrativa;
    f) cooperazione    alla    revisione    della    riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
    g) indirizzo,  coordinamento  e monitoraggio della pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
    h) progettazione  e  coordinamento  delle iniziative rilevanti ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese  mediante  gli  strumenti  della cooperazione applicativa tra
pubbliche   amministrazioni,   ivi   inclusa   la  predisposizione  e
l'attuazione  di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per la
realizzazione    e    compartecipazione   dei   sistemi   informativi
cooperativi;
    i) promozione   delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle
direttive  impartite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
    j) pianificazione  e  coordinamento  del  processo di diffusione,
all'interno  dell'amministrazione,  dei sistemi di posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle
norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.

      
                  Note all'art. 17:
              -  Per  la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
          favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili agli strumenti
          informatici) si vedano le note alle premesse.

      
                              Art. 18.
         Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

  1.   E'   istituita  la  Conferenza  permanente  per  l'innovazione
tecnologica  con  funzioni  di consulenza al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  in  materia  di  sviluppo ed attuazione dell'innovazione
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
  2.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  e'
presieduta  da  un  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  designato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro  delegato  per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte
il  Presidente  del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo
del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  nonche'  i
responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
  3.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  si
riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di
attuazione  dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del
piano  triennale  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo
12 febbraio 1993, n. 39.
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato
per  l'innovazione  e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a
disciplinare   il   funzionamento  della  Conferenza  permanente  per
l'innovazione tecnologica.
  5.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione tecnologica puo'
sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
  6.  La  Conferenza  permanente  per l'innovazione tecnologica opera
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti,  compreso  il trattamento economico di missione; dal presente
articolo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.

      
                  Note all'art. 18:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              «Art.  9.  -  1. L'Autorita' fissa contenuti, termini e
          procedure  per  la  predisposizione  del  piano triennale e
          delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma
          1, lettera b).
              2.  Ai fini della predisposizione del piano triennale e
          delle successive revisioni annuali:
                a) l'autorita'  elabora  le  linee strategiche per il
          conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
                b) le  Amministrazioni  propongono una bozza di piano
          triennale  relativamente  alle  aree di propria competenza,
          con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del
          triennio,  degli  studi  di  fattibilita' e dei progetti di
          sviluppo,  mantenimento  e gestione dei sistemi informativi
          automatizzati   da   avviare   e  dei  relativi  obiettivi,
          implicazioni  organizzative, tempi e costi di realizzazione
          e modalita' di affidamento;
                c) l'Autorita'  redige  il piano triennale sulla base
          delle  proposte  delle  amministrazioni,  verificandone  la
          coerenza  con  le linee strategiche di cui alla lettera a),
          integrandole  con  iniziative  tese  al soddisfacimento dei
          fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti
          di grande rilievo.
              3.  Il  piano  triennale  ed  i  relativi aggiornamenti
          annuali   predisposti  dall'Autorita'  sono  approvati  dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica, entro il 30 giugno di ogni anno;
          essi    costituiscono    documento   preliminare   per   la
          predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra
          di finanza pubblica.
              4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  entro  il  30 aprile di ogni anno, una relazione
          che  dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e
          dello  stato  dell'informatizzazione nelle amministrazioni,
          con  particolare  riferimento  al  livello di utilizzazione
          effettiva  delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.
          Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri trasmette entro
          trenta giorni la relazione al Parlamento.».
              Ai sensi dell'art. 176, comma 6 del decreto legislativo
          30 giugno  2003,  n.  196, la denominazione: «Autorita' per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione»  contenuta
          nella  vigente  normativa  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «Centro   nazionale   per   l'informatica   nella  pubblica
          amministrazione».

      
                              Art. 19.
    Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

  1.  E'  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, una banca dati contenente la
normativa  generale  e speciale in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
  2.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di
cui  al  comma  1,  tenendo conto delle innovazioni normative e della
contrattazione  collettiva successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei presente articolo si
provvede  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio
2003, n. 229.

      
                  Nota all'art. 19:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21, comma 3, della
          legge  29 luglio  2003,  n.  229  (Interventi in materia di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione - legge di semplificazione 2001):
              «3.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'art. 17,
          determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno
          2003  ed  in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.».

      
 
Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E
SCRITTURE

Sezione I

Documento informatico
 
                              Art. 20.
                        Documento informatico

  1.  Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su  supporto  informatico  e la trasmissione con strumenti telematici
sono  validi  e  rilevanti  a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle  disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
  2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica
qualificata  o  con firma digitale soddisfa il requisito legale della
forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai   sensi   dell'articolo 71  che  garantiscano  l'identificabilita'
dell'autore e l'integrita' del documento.
  3.  Le  regole  tecniche  per la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione,   la   riproduzione  e  la  validazione  temporale  dei
documenti  informatici  sono  stabilite ai sensi dell'articolo 71; la
data  e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai  terzi  se  apposte  in  conformita'  alle  regole  tecniche sulla
validazione temporale.
  4.  Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure
tecniche,  organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',
la  disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
  5.  Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.

      
                              Art. 21.
      Valore probatorio del documento informatico sottoscritto

  1.  Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica,
sul  piano  probatorio  e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza.
  2.  Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con
un  altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha l'efficacia
prevista   dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo  del
dipositivo  di  firma si presume riconducibile al titolare, salvo che
sia data prova contraria.
  3.  L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale
o  di  un  altro  tipo  di firma elettronica qualificata basata su un
certificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a
mancata   sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante,  o  chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
  4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
firma  elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato
da  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    a) il  certificatore  possiede  i requisiti di cui alla direttiva
1999/93/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;
    b) il  certificato  qualificato  e' garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla
medesima direttiva;
    c) il   certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'
riconosciuto  in  forza  di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
  5.  Gli  obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita'  definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e  delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.

      
                  Note all'art. 21:
              - L'art.  2702  del  Codice  civile  reca:  «Art.  2702
          (Efficacia della scrittura privata). - La scrittura privata
          fa  piena  prova fino a querela di falso, della provenienza
          delle  dichiarazioni  da  chi  l'ha  sottoscritta, se colui
          contro  il  quale  la scrittura e' prodotta ne riconosce la
          sottoscrizione,  ovvero se questa e' legalmente considerata
          come riconosciuta».
              - Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, relativa ad un quadro
          comunitario  per  le  firme  elettroniche  si  veda la nota
          all'art. 1.

      
                              Art. 22.
        Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

  1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici    delle    pubbliche    amministrazioni    costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
  2.   Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione,
immissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,
documenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e
telematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati  relativi  alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che
ha effettuato l'operazione.
  3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine
su  altro  tipo  di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli   originali   da   cui   sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
all'originale   e'   assicurata   dal  funzionario  a  cio'  delegato
nell'ambito    dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione   di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  4.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite
ai  sensi  dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e
le  attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

      
                  Nota all'art. 22:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.

      
                              Art. 23.
                Copie di atti e documenti informatici

  1.   All'articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:
«riproduzioni     fotografiche»     e'    inserita    la    seguente:
«, informatiche».
  2.  I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
  3.  I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se
ad  essi  e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o
rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
  4.  Le  copie  su  supporto  informatico di documenti originali non
unici  formati  in  origine  su  supporto  cartaceo  o, comunque, non
informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui  sono  tratte  se la loro conformita' all'originale e' assicurata
dal   responsabile  della  conservazione  mediante  l'utilizzo  della
propria  firma  digitale  e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
  5.  Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,
formati  in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale e' autenticata da un
notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con
dichiarazione  allegata al documento informatico e asseverata secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  6.  La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al   comma   3,   esonera   dalla   produzione   e  dalla  esibizione
dell'originale  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge.
  7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti
previsti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le
procedure  utilizzate  sono  conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi  dell'articolo  71  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.

      
                  Note all'art. 23:
              L'art.  2712  del  Codice  civile,  come modificato dal
          presente    decreto    legislativo,    reca:   «Art.   2712
          (Riproduzioni  meccaniche). - «Le riproduzioni fotografiche
          informatiche    o    cinematografiche,   le   registrazioni
          fonografiche  e,  in  genere,  ogni  altra rappresentazione
          meccanica  di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
          e  delle  cose rappresentate, se colui contro il quale sono
          prodotte  non  ne disconosce la conformita' ai fatti o alle
          cose medesime.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2714 e 2715 del
          codice civile:
              «Art. 2714 (Copie di atti pubblici). - Le copie di atti
          pubblici  spedite  nelle  forme  prescritte  da  depositari
          pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
              La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
          originali,  spedite  da depositari pubblici di esse, a cio'
          autorizzati.».
              «Art.   2715  (Copie  di  scritture  private  originali
          depositate).  - Le copie delle scritture private depositate
          presso  pubblici  uffici  e  spedite da pubblici depositari
          autorizzati  hanno  la  stessa  efficacia  della  scrittura
          originale da cui sono estratte.».

      
 
Sezione II


Firme elettroniche e certificatori
 
                              Art. 24.
                           Firma digitale

  1.  La  firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto  ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
  2.   L'apposizione   di   firma   digitale  integra  e  sostituisce
l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
  3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale deve adoperarsi un
certificato  qualificato  che,  al  momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.
  4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,
secondo  le  regole  tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la
validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

      
                              Art. 25.
                          Firma autenticata

  1.  Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile,   la  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata  autenticata  dal  notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato.
  2.  L'autenticazione  della firma digitale o di altro tipo di firma
elettronica  qualificata  consiste  nell'attestazione,  da  parte del
pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal
titolare,  previo  accertamento  della sua identita' personale, della
validita'  del  certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento   sottoscritto   non  e'  in  contrasto  con  l'ordinamento
giuridico.
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  o di altro tipo di firma
elettronica   qualificata   da   parte   del  pubblico  ufficiale  ha
l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
  4.  Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato
altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

      
                  Nota all'art. 25:
              - Si riporta il testo dell'art. 2703 del codice civile:
              «Art.  2703  (Sottoscrizione  autenticata). - Si ha per
          riconosciuta  la sottoscrizione autenticata dal notaio o da
          altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
              L'autenticazione  consiste  nell'attestazione  da parte
          del  pubblico  ufficiale  che  la  sottoscrizione  e' stata
          apposta   in  sua  presenza.  Il  pubblico  ufficiale  deve
          previamente   accertare   l'identita'   della  persona  che
          sottoscrive.».

      
                              Art. 26.
                            Certificatori

  1.  L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
Stato  membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita di
autorizzazione   preventiva.   Detti   certificatori  o,  se  persone
giuridiche,  i  loro  legali  rappresentanti  ed  i soggetti preposti
all'amministrazione,  devono  possedere  i  requisiti di onorabilita'
richiesti  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
direzione  e  controllo  presso  le banche di cui all'articolo 26 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto   legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni.
  2.  L'accertamento  successivo  dell'assenza  o  del venir meno dei
requisiti  di  cui  al  comma  1  comporta il divieto di prosecuzione
dell'attivita' intrapresa.
  3.  Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che
hanno  sede  stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si
applicano  le  norme del presente codice e le relative norme tecniche
di  cui  all'articolo  71  e  si  applicano  le  rispettive  norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.

      
                  Note all'art. 26:
              - Si   riporta   l'art.   26  del  decreto  legislativo
          1° settembre   1993,  n.  385,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del  30 settembre  1993,  n.  230,  supplemento
          ordinario.  (Testo  unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia):
              «Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza  degli  esponenti  aziendali). - 1. I soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  Amministrazione,  direzione  e
          controllo  presso  banche  devono  possedere i requisiti di
          professionalita'  onorabilita' e indipendenza stabiliti con
          regolamento  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
          amministrazione,   dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal
          consiglio  di  gestione  entro trenta giorni dalla nomina o
          dalla  conoscenza  del  difetto  sopravvenuto.  In  caso di
          inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
              2-bis.   Nel   caso   di   difetto   dei  requisiti  di
          indipendenza  stabiliti  dal  codice civile o dallo statuto
          della banca si applica il comma 2.
              3.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.».
              - Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, relativa ad un quadro
          comunitario  per  le  firme  elettroniche  si  veda la nota
          all'art. 1.

      
                              Art. 27.
                      Certificatori qualificati

  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati  devono  trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo
26.
  2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
    a) dimostrare    l'affidabilita'    organizzativa,    tecnica   e
finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;
    b) utilizzare   personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,
dell'esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della
conoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle  firme
elettroniche   e  della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza
appropriate  e  che  sia in grado di rispettare le norme del presente
codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
    c) applicare  procedure  e  metodi  amministrativi  e di gestione
adeguati e conformi a tecniche consolidate;
    d) utilizzare  sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da
alterazioni  e  che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei  procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti
in  ambito  europeo  e  internazionale  e  certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
    e) adottare   adeguate   misure   contro  la  contraffazione  dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e
la  sicurezza  nella generazione delle chiavi private nei casi in cui
il certificatore generi tali chiavi.
  3.  I  certificatori  di  cui  al comma 1, devono comunicare, prima
dell'inizio    dell'attivita',   anche   in   via   telematica,   una
dichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
  4.  Il  CNIPA  procede,  d'ufficio  o  su  segnalazione motivata di
soggetti  pubblici  o  privati,  a  controlli  volti  ad accertare la
sussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti previsti dal presente
codice  e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e  la  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta
attivita'   ed   i   suoi  effetti  entro  il  termine  prefissatogli
dall'amministrazione stessa.

      
                              Art. 28.
                       Certificati qualificati

  1.  I  certificati  qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
    a) indicazione  che  il  certificato elettronico rilasciato e' un
certificato qualificato;
    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
    c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
    d)  nome,  cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come
tale e codice fiscale del titolare del certificato;
    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come
codici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la  firma  elettronica  corrispondenti ai dati per la creazione della
stessa in possesso del titolare;
    f) indicazione  del  termine  iniziale  e  finale  del periodo di
validita' del certificato;
    g) firma   elettronica   qualificata  del  certificatore  che  ha
rilasciato il certificato.
  2.  In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve
indicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del
Paese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice
identificativo generale.
  3.  Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare
o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo
scopo per il quale il certificato e' richiesto:
    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di
altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
    b) limiti  d'uso  del  certificato,  ai  sensi  dell'articolo 30,
comma 3;
    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.
  4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi
del   comma   3,   comunicano  tempestivamente  al  certificatore  il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni
di cui al presente articolo.

      
                              Art. 29.
                           Accreditamento

  1.  I  certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del
possesso  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in termini di
qualita'  e  di  sicurezza,  chiedono di essere accreditati presso il
CNIPA.
  2.   Il   richiedente   deve   rispondere   ai   requisiti  di  cui
all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati
nel   medesimo   articolo  il  profilo  professionale  del  personale
responsabile  della  generazione  dei  dati per la creazione e per la
verifica  della  firma,  della  emissione  dei  certificati  e  della
gestione  del  registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto
delle regole tecniche.
  3.  Il  richiedente,  se  soggetto  privato,  in  aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, deve inoltre:
    a) avere  forma  giuridica  di societa' di capitali e un capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
alla  attivita'  bancaria  ai  sensi dell'articolo 14 del testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    b) garantire  il  possesso, oltre che da parte dei rappresentanti
legali,  anche  da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e
dei  componenti  degli organi preposti al controllo, dei requisiti di
onorabilita'   richiesti   ai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione  e  controllo  presso  banche  ai  sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4.  La  domanda  di accreditamento si considera accolta qualora non
venga  comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino  la  documentazione  presentata e che non siano gia' nella
disponibilita'   del   CNIPA   o   che  questo  non  possa  acquisire
autonomamente.  In  tale  caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
  6.  A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda, il CNIPA dispone
l'iscrizione  del  richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto
dal  CNIPA  stesso  e  consultabile  anche in via telematica, ai fini
dell'applicazione della disciplina in questione.
  7.  Il  certificatore  accreditato  puo' qualificarsi come tale nei
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
  8.  Sono  equiparati  ai  certificatori  accreditati  ai  sensi del
presente  articolo  i certificatori accreditati in altri Stati membri
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo 3,  paragrafo 2, della
direttiva 1999/93/CE.
  9.  Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo si fa fronte
nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

      
                  Note all'art. 29:
              - Si   riporta   l'art.   14  del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385:
              «Art.  14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
          La  Banca  d'Italia  autorizza  l'attivita' bancaria quando
          ricorrano le seguenti condizioni:
                a) sia  adottata la forma di societa' per azioni o di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
                a-bis)  la  sede legale e la Direzione generale siano
          situate nel territorio della Repubblica;
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia;
                c) venga    presentato   un   programma   concernente
          l'attivita'  iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo e
          allo statuto;
                d) i  titolari  di partecipazioni rilevanti abbiano i
          requisiti   di   onorabilita'   stabiliti  dall'art.  25  e
          sussistano     i     presupposti     per     il    rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
                e) i    soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione,  direzione e controllo abbiano i requisiti
          di  professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
          nell'art. 26;
                f) non  sussistano,  tra  la  banca  o i soggetti del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino   l'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza.
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica  delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
          garantita la sana e prudente gestione.
              2-bis.  La  Banca  d'Italia  disciplina la procedura di
          autorizzazione  e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla stessa
          quando  la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
          dell'attivita'.
              3.   Non   si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  se  non consti
          l'autorizzazione del comma 1.
              4.  Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
          una  banca  extracomunitaria e' autorizzato con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il
          Ministro  degli  affari  esteri, sentita la Banca d'Italia.
          L'autorizzazione  e'  comunque  subordinata  al rispetto di
          condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b),
          c)  ed  e).  L'autorizzazione  e'  rilasciata tenendo anche
          conto della condizione di reciprocita'.».
              - Per  il  testo  dell'art.  26 del decreto legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385  (Testo  unico  delle leggi in
          materia  bancaria  e creditizia) si vedano le note all'art.
          26.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 3, paragrafo 2, della
          direttiva  1999/93/CE  (Direttiva  del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  relativa  ad  un  quadro comunitario per le
          firme elettroniche.):
              «2. Fatto salvo il paragrafo 1 (1. Gli Stati membri non
          subordinano  ad autorizzazione preventiva la prestazione di
          servizi   di  certificazione),  gli  Stati  membri  possono
          introdurre   o   conservare   sistemi   di   accreditamento
          facoltativi  volti  a  fornire servizi di certificazione di
          livello  piu'  elevato. Tutte le condizioni relative a tali
          sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate
          e   non  discriminatorie.  Gli  Stati  membri  non  possono
          limitare   il   numero   di   prestatori   di   servizi  di
          certificazione   accreditati   per   motivi  che  rientrano
          nell'ambito di applicazione della presente direttiva.».

      
                              Art. 30.
                  Responsabilita' del certificatore

  1.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
qualificato   o   che  garantisce  al  pubblico  l'affidabilita'  del
certificato  e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o
dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
    a) sull'esattezza   e   sulla   completezza   delle  informazioni
necessarie  alla verifica della firma in esso contenute alla data del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;
    b) sulla  garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario   detenesse   i   dati   per   la  creazione  della  firma
corrispondenti  ai  dati  per  la  verifica  della  firma riportati o
identificati nel certificato;
    c) sulla  garanzia  che i dati per la creazione e per la verifica
della  firma  possano essere usati in modo complementare, nei casi in
cui il certificatore generi entrambi;
    d) sull'adempimento   degli   obblighi   a  suo  carico  previsti
dall'articolo 32.
  2.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
qualificato  e'  responsabile,  nei  confronti dei terzi che facciano
affidamento  sul  certificato stesso, dei danni provocati per effetto
della  mancata  o  non  tempestiva  registrazione  della revoca o non
tempestiva  sospensione  del  certificato,  secondo  quanto previsto.
dalle  regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver
agito senza colpa.
  3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un
valore  limite  per  i  negozi  per  i  quali  puo'  essere  usato il
certificato  stesso,  purche' i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili  da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel
processo di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile
dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda
i  limiti  posti  dallo stesso o derivanti dal superamento del valore
limite.

      
                              Art. 31.
             Vigilanza sull'attivita' di certificazione

  1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita'
dei certificatori qualificati e accreditati.

      
                              Art. 32.
              Obblighi del titolare e del certificatore

  1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad adottare tutte
le  misure  organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri
ed  a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza
del buon padre di famiglia.
  2.   Il  certificatore  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure
organizzative  e  tecniche  idonee  ad  evitare  danno  ad altri, ivi
incluso il titolare del certificato.
  3.  Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo 19,
certificati qualificati deve inoltre:
    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che
fa richiesta della certificazione;
    b) rilasciare  e  rendere pubblico il certificato elettronico nei
modi  o  nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71,  nel  rispetto  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
    c) specificare,   nel   certificato   qualificato   su  richiesta
dell'istante,  e  con  il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza  o altri titoli relativi all'attivita' professionale o
a  cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
    e) informare  i  richiedenti  in  modo  compiuto  e chiaro, sulla
procedura  di  certificazione  e  sui necessari requisiti tecnici per
accedervi  e  sulle  caratteristiche  e sulle limitazioni d'uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
    f) non  rendersi depositario di dati per la creazione della firma
del titolare;
    g) procedere  alla  tempestiva pubblicazione della revoca e della
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del  titolare  o  del  terzo dal quale derivino i poteri del titolare
medesimo,   di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione  del
dispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell'autorita',   di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
    h) garantire  un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici  sicuro  e  tempestivo nonche' garantire il funzionamento
efficiente,  puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
    i) assicurare  la precisa determinazione della data e dell'ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
    j) tenere   registrazione,   anche   elettronica,   di  tutte  le
informazioni  relative  al  certificato qualificato dal momento della
sua  emissione  almeno  per dieci anni anche al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
    k) non  copiare,  ne'  conservare, le chiavi private di firma del
soggetto   cui   il   certificatore   ha   fornito   il  servizio  di
certificazione;
    l)  predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte le
informazioni   utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio  di
certificazione,   tra   cui  in  particolare  gli  esatti  termini  e
condizioni   relative   all'uso   del   certificato,   compresa  ogni
limitazione  dell'uso,  l'esistenza  di  un sistema di accreditamento
facoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle
controversie;   dette  informazioni,  che  possono  essere  trasmesse
elettronicamente,  devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro ed
essere  fornite  prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed
il certificatore;
    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati  con  modalita' tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate   possano   effettuare   inserimenti   e  modifiche,  che
l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano  accessibili  alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti  dal  titolare  del  certificato  e  che l'operatore possa
rendersi  conto  di  qualsiasi  evento che comprometta i requisiti di
sicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni
possono  essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.
  4.   Il  certificatore  e'  responsabile  dell'identificazione  del
soggetto  che  richiede  il certificato qualificato di firma anche se
tale attivita' e' delegata a terzi.
  5.  Il  certificatore  raccoglie i dati personali solo direttamente
dalla  persona  cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e
soltanto  nella  misura  necessaria al rilascio e al mantenimento del
certificato,  fornendo  l'informativa  prevista  dall'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della
persona cui si riferiscono.

      
                  Note all'art. 32:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196):
              «Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
          presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
          previamente informati oralmente o per iscritto circa:
                a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
          sono destinati i dati;
                b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati;
                c) le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
          rispondere;
                d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
          dati  personali  possono  essere  comunicati  o che possono
          venirne   a   conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
                e) i diritti di cui all'art. 7;
                f) gli  estremi  identificativi  del  titolare  e, se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
          designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
          indicando   il  sito  della  rete  di  comunicazione  o  le
          modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
          agevole  l'elenco  aggiornato  dei  responsabili. Quando e'
          stato   designato   un   responsabile   per   il  riscontro
          all'interessato  in  caso  di  esercizio dei diritti di cui
          all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
              2.  L'informativa  di cui al comma 1 contiene anche gli
          elementi  previsti  da specifiche disposizioni del presente
          codice  e  puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
          persona  che  fornisce  i  dati  o  la  cui conoscenza puo'
          ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di un
          soggetto  pubblico,  di  funzioni  ispettive o di controllo
          svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
              3.    Il   Garante   puo'   individuare   con   proprio
          provvedimento   modalita'  semplificate  per  l'informativa
          fornita in particolare da ser aizi telefonici di assistenza
          e informazione al pubblico.
              4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle  categorie  di  dati  trattati,  e'  data al medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e'  prevista  la  loro  comunicazione,  non  oltre la prima
          comunicazione.
              5.  La  disposizione  di  cui al comma 4 non si applica
          quando:
                a) i  dati  sono  trattati  in  base  ad  un  obbligo
          previsto  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
          comunitaria;
                b) i  dati  sono  trattati  ai fini dello svolgimento
          delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
          2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
          diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati siano
          trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento;
                c) l'informativa  all'interessato comporta un impiego
          di  mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo eventuali misure
          appropriate,    dichiari    manifestamente   sproporzionati
          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
          del Garante, impossibile.».

      
                              Art. 33.
                          Uso di pseudonimi

  1.  In  luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se  il  certificato  e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare
per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

      
                              Art. 34.
Norme  particolari  per  le  pubbliche  amministrazioni  e  per altri
                        soggetti qualificati

  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
    a) possono  svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio dei
certificati  qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi
ai   sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere  svolta
esclusivamente  nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di
categorie  di  terzi,  pubblici  o privati. I certificati qualificati
rilasciati  in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori
dei  quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei Ministri per la funzione
pubblica   e  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  dei  Ministri
interessati,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati;
    b) possono  rivolgersi  a  certificatori  accreditati, secondo la
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
  2.  Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di documenti
informatici   aventi   rilevanza   esclusivamente   interna  ciascuna
amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole  diverse  da  quelle  contenute  nelle  regole tecniche di cui
all'articolo 72.
  3.   Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale,   l'appartenenza   ad   ordini  o  collegi  professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la
funzione  pubblica,  con  il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri  di  volta  in  volta  interessati,  sulla base dei principi
generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
  4.  Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di
cui  al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di
firme digitali.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure  informatiche  e  strumenti  software per la verifica delle
firme  digitali  secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71.

      
                              Art. 35.
    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

  1.   I   dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate  per  la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali
da garantire che la chiave privata:
    a) sia riservata;
    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni;
    c) possa  essere  sufficientemente protetta dal titolare dall'uso
da parte di terzi.
  2.  I  dispositivi  sicuri  e le procedure di cui al comma 1 devono
garantire  l'integrita'  dei  documenti informatici a cui la firma si
riferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al
titolare,  prima  dell'apposizione  della  firma, chiaramente e senza
ambiguita',  e si deve richiedere conferma della volonta' di generare
la  firma  secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di cui
all'articolo 71.
  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte
con  procedura  automatica.  L'apposizione  di  firme  con  procedura
automatica  e'  valida  se  l'attivazione della procedura medesima e'
chiaramente  riconducibile  alla  volonta'  del  titolare e lo stesso
renda  palese  la  sua  adozione  in  relazione  al singolo documento
firmato automaticamente.
  4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione  di  sicurezza  ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione   e   certificazione   di  sicurezza  nel  settore  della
tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
  5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la
creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della
direttiva  1999/93/CE  e'  accertata,  in Italia, in base allo schema
nazionale  per  la  valutazione  e  certificazione  di  sicurezza nel
settore  della  tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega, del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i
Ministri   delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive  e
dell'economia  e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione
non  deve  determinare  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato  ed  individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i
centri  di  valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.
Lo  schema  nazionale  puo'  prevedere  altresi'  la valutazione e la
certificazione   relativamente   ad   ulteriori  criteri  europei  ed
internazionali,  anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto.
  6.  La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri
per  la  creazione  di  una  firma  qualificata  a  quanto prescritto
dall'allegato  III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciuta
se  certificata  da un organismo all'uopo designato da un altro Stato
membro   e   notificato  ai  sensi  dell'articolo  11,  paragrafo  1,
lettera b), della direttiva stessa.

      
                  Note all'art. 35:
              - Si riporta il testo dell'allegato III della direttiva
          1999/93/CE  del  13 dicembre 1999 (Direttiva del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio relativa ad un quadro comunitario
          per  le  firme  elettroniche.):  «Allegato  III  (Requisiti
          relativi  ai  dispositivi  per  la  creazione  di una firma
          sicura).  -  1. I dispositivi per la creazione di una firma
          sicura,  mediante  mezzi tecnici e procedurali appropriati,
          devono garantire almeno che:
                a) i  dati  per  la  creazione della firma utilizzati
          nella generazione della stessa possono comparire in pratica
          solo  una  volta e che e' ragionevolmente garantita la loro
          riservatezza;
                b) i  dati  per  la  creazione della firma utilizzati
          nella  generazione  della  stessa non possono, entro limiti
          ragionevoli  di  sicurezza,  essere  derivati e la firma e'
          protetta   da  contraffazioni  compiute  con  l'impiego  di
          tecnologia attualmente disponibile;
                c) i  dati  per  la  creazione della firma utilizzati
          nella   generazione   della  stessa  sono  sufficientemente
          protetti  dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di
          terzi.
              2.  I  dispositivi sicuri per la creazione di una firma
          non  devono  alterare i dati da firmare ne' impediscono che
          tali    dati   siano   presentati   al   firmatario   prima
          dell'operazione di firma.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  paragrafo  1,
          lettera b), della direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999
          (Direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.):
                «b)   nomi  e  indirizzi  degli  organismi  nazionali
          responsabili   dell'accreditamento   e  della  supervisione
          nonche' degli organismi di cui all'art. 3, paragrafo 4;».

      
                              Art. 36.
          Revoca e sospensione dei certificati qualificati

  1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
    a) revocato    in   caso   di   cessazione   dell'attivita'   del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
    b) revocato   o   sospeso   in  esecuzione  di  un  provvedimento
dell'autorita';
    c) revocato  o  sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo  dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'
previste nel presente codice;
    d) revocato  o  sospeso  in  presenza  di  cause limitative della
capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
  2.  Il  certificato  qualificato  puo',  inoltre, essere revocato o
sospeso  nei  casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
  3.   La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della  lista  che  lo  contiene.  Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
  4.  Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.

      
                              Art. 37.
                      Cessazione dell'attivita'

  1.  Il  certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l'attivita'   deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di
cessazione,  darne  avviso  al  CNIPA  e  informare  senza  indugio i
titolari  dei  certificati  da  lui  emessi  specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
  2.  Il  certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione  della  documentazione  da parte di altro certificatore o
l'annullamento   della  stessa.  L'indicazione  di  un  certificatore
sostitutivo  evita  la  revoca  di tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione.
  3.  Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
  4.  Il  CNIPA  rende  nota la data di cessazione dell'attivita' del
certificatore  accreditato  tramite  l'elenco di cui all'articolo 29,
comma 6.

      
 
Sezione III


Contratti, pagamenti, libri e scritture
 
                              Art. 38.
                        Pagamenti informatici

  1.  Il  trasferimento  in  via  telematica  di  fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo
le  regole  tecniche  stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto
con   i   Ministri  per  la  funzione  pubblica,  della  giustizia  e
dell'economia  e  delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d'Italia.

      
                              Art. 39.
                          Libri e scritture

  1.  I  libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi compresi quelli
previsti  dalla  legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili,  di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati  su  supporti informatici in conformita' alle disposizioni
del  presente  codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.

      
 
Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
 
                              Art. 40.
                 Formazione di documenti informatici

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni che dispongono di idonee risorse
tecnologiche  formano  gli  originali  dei propri documenti con mezzi
informatici  secondo  le  disposizioni di cui al presente codice e le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1, la redazione di
documenti  originali  su  supporto  cartaceo,  nonche'  la  copia  di
documenti  informatici  sul  medesimo supporto e' consentita solo ove
risulti   necessaria   e   comunque   nel   rispetto   del  principio
dell'economicita'.
  3.  Con  apposito  regolamento,  da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo
17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei
Ministri  delegati  per  la funzione pubblica, per l'innovazione e le
tecnologie  e  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate  le  categorie  di  documenti  amministrativi che possono
essere  redatti  in originale anche su supporto cartaceo in relazione
al  particolare  valore  di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
  4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,
fissa  la  data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli
albi,  elenchi,  pubblici  registri  ed  ogni  altra raccolta di dati
concernenti  stati,  qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle
amministrazioni,  su  supporto  informatico,  in  luogo  dei registri
cartacei.

      
                  Nota all'art. 40:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) ».

      
                              Art. 41.
                Procedimento e fascicolo informatico

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono  i  procedimenti
amministrativi  utilizzando  le  tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
  2.  La  pubblica  amministrazione  titolare  del  procedimento puo'
raccogliere  in  un  fascicolo  informatico gli atti, i documenti e i
dati  del  procedimento  medesimo da chiunque formati; all'atto della
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento ai sensi dell'articolo 8
della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  comunica agli interessati le
modalita'   per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di  cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  Ai  sensi  degli  articoli da  14  a  14-quinquies  della legge
7 agosto   1990,  n.  241,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
coinvolte,   la   conferenza   dei  servizi  e'  convocata  e  svolta
avvalendosi  degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi
e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.

      
                  Note all'art. 41:
              - Si   riporta  il  testo  degli  articoli 8,  10,  14,
          14-bis-ter-quater e quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.):
              «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'Amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                c-bis)  la  data  entro  la  quale, secondo i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'Amministrazione;
                c-ter)  nei  procedimenti  ad iniziativa di parte, la
          data di presentazione della relativa istanza;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».
              «Art.  10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). -
          1.  I  soggetti  di  cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
          sensi dell'art. 9 hanno diritto:
                a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
                b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.».
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  Conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La Conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salva quanto
          previsto dalla leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime Amministrazioni.».
              «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La Conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivo, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  Conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  Conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la Conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          Conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis.  Il  dissenso  espresso  in  sede  di conferenza
          preliminare  da  una  Amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di Conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'Amministrazione  aggiudicatrice  convoca la Conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.».
              «Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di servizi). - 1.
          La  prima riunione della Conferenza di servizi e' convocata
          entro  quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di  particolare
          complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta giorni dalla
          data di indizione.
              1.  La  Conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          Conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
          incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9.    Il    provvedimento    finaie'    conforme   alla
          determinazione   conclusiva   di   cui   al   comma   6-bis
          sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,
          concessione,   nulla   osta  o  atto  di  assenso  comunque
          denominato     di    competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,   o   comunque   invitate  a  partecipare  ma
          risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          Conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   Conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella Conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
                a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
          amministrazioni statali;
                b)  alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
          in  caso  di  dissenso tra un'amministrazione statale e una
          regionale o tra piu' amministrazioni regionali;
                c)  alla  Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferenza  Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
              3-bis.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'Amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:
                a)  alla  Conferenza  Stato-regioni,  se  il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali;
                b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra
          una   regione  o  provincia  autonoma  e  un  ente  locale.
          Verificata  la  completezza della documentazione inviata ai
          fini  istruttori,  la  decisione  e'  assunta  entro trenta
          giorni,   salvo   che   il   Presidente   della  Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter.  Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4. [abrogato].
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
              «Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza  di  progetto). - 1. Nelle ipotesi di Conferenza di
          servizi    finalizzata    all'approvazione   del   progetto
          definitivo  in relazione alla quale trovino applicazione le
          procedure  di  cui  agli art. 37-bis e seguenti della legge
          11 febbraio  1994,  n. 109, sono convocati alla conferenza,
          senza  diritto  di  voto, anche i soggetti aggiudicatari di
          concessione  individuati  all'esito  della procedura di cui
          all'art.  37-quater  della legge n. 109 del 1994, ovvero le
          societa'  di  progetto  di  cui all'art. 37-quinquies della
          medesima legge.».

      
                              Art. 42.
  Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi  e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli  atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di  sostituzione  degli archivi cartacei con archivi informatici, nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

      
                              Art. 43.
             Riproduzione e conservazione dei documenti

  1.   I   documenti   degli  archivi,  le  scritture  contabili,  la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la
conservazione  per  legge  o  regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici  sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
la  riproduzione  sia  effettuata in modo da garantire la conformita'
dei  documenti  agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  2.   Restano   validi  i  documenti  degli  archivi,  le  scritture
contabili,  la  corrispondenza  ed  ogni  atto, dato o documento gia'
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico  o  con  altro  processo idoneo a garantire la conformita' dei
documenti agli originali.
  3.  I  documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione
per  legge  o  regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti  anche  con  modalita'  cartacee  e  sono conservati in modo
permanente con modalita' digitali.
  4.  Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e    le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle   pubbliche
amministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.

      
                  Nota all'art. 43:
              -Il   decreto   legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004,
          n.   45,  supplemento  ordinario,  reca  «Codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137.».

      
                              Art. 44.
      Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

  1.   Il   sistema   di   conservazione  dei  documenti  informatici
garantisce:
    a) l'identificazione   certa  del  soggetto  che  ha  formato  il
documento  e  dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea
di  riferimento  di  cui  all'articolo  50,  comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) l'integrita' del documento;
    c) la  leggibilita'  e  l'agevole  reperibilita'  dei documenti e
delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e
di classificazione originari;
    d) il   rispetto   delle   misure  di  sicurezza  previste  dagli
articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

      
                  Note all'art. 44:
              - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 4, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
              «4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
          proprio  ordinamento,  gli  uffici  da  considerare ai fini
          della  gestione unica o coordinata dei documenti per grandi
          aree  organizzative  omogenee, assicurando criteri uniformi
          di    classificazione    e    archiviazione,   nonche'   di
          comunicazione interna tra le aree stesse.».
              - Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35
          e 36 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
              «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
          oggetto  di trattamento sono custoditi e controllati, anche
          in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
          tecnico,   alla   natura   dei   dati   e  alle  specifiche
          caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da ridurre al
          minimo,  mediante l'adozione di idonee. e preventive misure
          di  sicurezza,  i  rischi  di  distruzione o perdita, anche
          accidentale,  dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
          di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
          della raccolta.».
              «Art.  32  (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di
          un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al
          pubblico   adotta  ai  sensi  dell'art.  31  idonee  misure
          tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
          salvaguardare  la  sicurezza dei suoi servizi, l'integrita'
          dei   dati   relativi   al   traffico,  dei  dati  relativi
          all'ubicazione  e delle comunicazioni elettroniche rispetto
          ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
              2.   Quando  la  sicurezza  del  servizio  o  dei  dati
          personali   richiede   anche   l'adozione   di  misure  che
          riguardano   la   rete,   il   fornitore  del  servizio  di
          comunicazione  elettronica  accessibile  al pubblico adotta
          tali  misure  congiuntamente  con  il  fornitore della rete
          pubblica  di  comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
          richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
          dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni secondo
          le modalita' previste dalla normativa vigente.
              3.   Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
          ove  possibile,  gli  utenti,  se  sussiste  un particolare
          rischio   di   violazione   della   sicurezza  della  rete,
          indicando,  quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
          applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
          ad  adottare  ai  sensi  dei commi 1 e 2, tutti i possibili
          rimedi  e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
          e'  resa  al  Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni.».
              «Art.  33  (Misure  minime).  -  1. Nel quadro dei piu'
          generali  obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31, o
          previsti   da   speciali   disposizioni,   i  titolari  del
          trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare le misure
          minime  individuate  nel presente capo o ai sensi dell'art.
          58,  comma  3,  volte  ad  assicurare  un livello minimo di
          protezione dei dati personali.».
              «Art.  34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1.
          Il  trattamento  di dati personali effettuato con strumenti
          elettronici  e'  consentito solo se sono adottate, nei modi
          previsti  dal  disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
          B), le seguenti misure minime:
                a) autenticazione informatica;
                b) adozione    di   procedure   di   gestione   delle
          credenziali di autenticazione;
                c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
                d) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati  e  addetti  alla  gestione  o alla manutenzione
          degli strumenti elettronici;
                e) protezione  degli strumenti elettronici e dei dati
          rispetto  a  trattamenti  illeciti  di dati, ad accessi non
          consentiti e a determinati programmi informatici;
                f) adozione  di procedure per la custodia di copie di
          sicurezza,  il  ripristino  della disponibilita' dei dati e
          dei sistemi;
                g) tenuta  di  un  aggiornato documento programmatico
          sulla sicurezza;
                h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o di codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale effettuati
          da organismi sanitari.».
              «Art.  35  (Trattamenti  senza  l'ausilio  di strumenti
          elettronici).   1.   Il   trattamento   di  dati  personali
          effettuato  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici e'
          consentito  solo  se  sono  adottate, nei modi previsti dal
          disciplinare   tecnico   contenuto   nell'allegato  B),  le
          seguenti misure minime:
                a) aggiornamento     periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati o alle unita' organizzative;
                b) previsione  di procedure per un'idonea custodia di
          atti   e   documenti   affidati   agli  incaricati  per  lo
          svolgimento dei relativi compiti;
                c) previsione  di  procedure  per la conservazione di
          determinati  atti  in  archivi  ad  accesso  selezionato  e
          disciplina   delle   modalita'   di   accesso   finalizzata
          all'identificazione degli incaricati.».
              «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
          cui  all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
          presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
          innovazioni  e  le  tecnologie, in relazione all'evoluzione
          tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

      
 
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
 
                              Art. 45.
                 Valore giuridico della trasmissione

  1.   I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una  pubblica
amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico o informatico, ivi
compreso  il  fax,  idoneo  ad  accertarne  la  fonte di provenienza,
soddisfano  il  requisito  della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale.
  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito  dal  mittente  se  inviato  al proprio gestore, e si intende
consegnato   al   destinatario   se  reso  disponibile  all'indirizzo
elettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.

      
                              Art. 46.
         Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

  1.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei dati sensibili o
giudiziari  di  cui  all'articolo  4,  comma 1, lettere d) ed e), del
decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici
trasmessi  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  per  via telematica
possono  contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualita'   personali   previste   da   legge   o   da  regolamento  e
indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono
acquisite.

      
                  Nota all'art. 46:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere d)
          ed  e)  del  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196,
          (Codice in materia di protezione dei dati personali.):
              «Art.  1.  - Ai fini del presente codice si intende per
          a) - c) (omissis).
                d) «dati   sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato di salute e la vita sessuale;
                e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
          da  a)  a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della
          Repubblica   14 novembre   2002,  n.  313,  in  materia  di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
          pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
          degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;».

      
                              Art. 47.
Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la posta elettronica tra le
                      pubbliche amministrazioni

  1.  Le  comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono  di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse
sono  valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne
sia verificata la provenienza.
  2.  Ai  fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono
valide se:
    a) sono  sottoscritte  con  firma  digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata;
    b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
    c) ovvero   e'   comunque   possibile  accertarne  altrimenti  la
provenienza,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71;
    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica
certificata  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
  3.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
    a) istituire    almeno   una   casella   di   posta   elettronica
istituzionale  ed  una  casella  di  posta elettronica certificata ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, per ciascun registro di protocollo;
    b) utilizzare  la  posta  elettronica  per  le  comunicazioni tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in
materia  di  protezione  dei dati personali e previa informativa agli
interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli strumenti
utilizzati.

      
                  Nota all'art. 47:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.

      
                              Art. 48.
                    Posta elettronica certificata

  1.  La  trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una  ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la  posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
  2.  La  trasmissione  del documento informatico per via telematica,
effettuata  mediante  la posta elettronica certificata, equivale, nei
casi  consentiti  dalla  legge,  alla  notificazione  per mezzo della
posta.
  3.  La  data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico  trasmesso  mediante  posta  elettronica certificata sono
opponibili  ai  terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11 febbraio  2005, n. 68, ed alle
relative regole tecniche.

      
                  Nota all'art. 48:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.

      
                              Art. 49.
    Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

  1.  Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non
possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica,
duplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro
natura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
  2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi  per  via  telematica  si  considerano,  nei  confronti del
gestore  del  sistema  di trasporto delle informazioni, di proprieta'
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

      
 
Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni
 
                              Art. 50.
       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni

  1.  I  dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione   e   della  comunicazione  che  ne  consentano  la
fruizione     e     riutilizzazione,    alle    condizioni    fissate
dall'ordinamento,  da  parte  delle altre pubbliche amministrazioni e
dai  privati;  restano  salvi  i  limiti alla conoscibilita' dei dati
previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  le  norme in materia di
protezione   dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della  normativa
comunitaria  in  materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
  2.  Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le
esclusioni  di  cui  all'articolo 2,  comma 6,  salvi i casi previsti
dall'articolo  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto
della  normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile    e   fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando
l'utilizzazione  del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a
carico  di  quest'ultima,  salvo il riconoscimento di eventuali costi
eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque
salvo  il  disposto  dell'articolo  43,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3.  Al  fine  di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei
dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici
di   altre   amministrazioni   l'amministrazione  titolare  dei  dati
predispone,  gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo scopo
necessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di
connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

      
                  Nota all'art. 50:
              - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto
          1990, n. 241:
              «Art.  4  (Esclusione  dal diritto di accesso). - 1. Il
          diritto di accesso e' escluso:
                a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai
          sensi  della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, e successive
          modificazioni,  e  nei  casi  di  segreto  o  di divieto di
          divulgazione   espressamente   previsti  dalla  legge,  dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
                b) nei  procedimenti  tributari,  per i quali restano
          ferme le particolari norme che li regolano;
                c) nei   confronti   dell'attivita'   della  pubblica
          amministrazione  diretta  all'emanazione di atti normativi,
          amministrativi    generali,    di   pianificazione   e   di
          programmazione,  per  i  quali restano ferme le particolari
          norme che ne regolano la formazione;
                d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
              2.  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
          categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
          rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
          ai sensi del comma 1.
              3.  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
          ad  un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
          amministrazioni.
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento.
              5.  I  documenti  contenenti informazioni connesse agli
          interessi  di  cui al comma 1 sono considerati segreti solo
          nell'ambito  e  nei limiti di tale connessione. A tale fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
          essi sono sottratti all'accesso.
              6.  Con  regolamento,  adottato  ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi:
                a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e  alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali, con
          particolare  riferimento alle ipotesi previste dai trattati
          e dalle relative leggi di attuazione;
                b) quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio ai
          processi  di  formazione, di determinazione e di attuazione
          della politica monetaria e valutaria;
                c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone coinvolte, all'attivita' di polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini;
                d) Quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza   di   persone  fisiche,  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'Amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono;
                e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
              7.   Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria  per  curare  o per difendere i propri interessi
          giuridici.  Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente   indispensabile   e   nei   termini  previsti
          dall'art.  60  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43,  comma  4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
          n. 445:
              «4. - Al  fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
          informazioni  e dati relativi a stati, qualita' personali e
          fatti,  contenuti  in albi, elenchi o pubblici registri, le
          amministrazioni  certificanti sono tenute a consentire alle
          amministrazioni  procedenti,  senza oneri, la consultazione
          per  via  telematica  dei  loro  archivi  informatici,  nel
          rispetto della riservatezza dei dati personali. (R).»
              - Per  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
          si vedano le note all'art. 10.

      
                              Art. 51.
                         Sicurezza dei dati

  1.  Le  norme  di  sicurezza  definite nelle regole tecniche di cui
all'articolo   71   garantiscono   l'esattezza,   la  disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati.
  2.  I  documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere  custoditi  e  controllati  con  modalita'  tali da ridurre al
minimo  i  rischi  di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

      
                              Art. 52.
Accesso    telematico   ai   dati   e   documenti   delle   pubbliche
                           amministrazioni

  1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e  procedimenti  e'
disciplinato  dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni
del  presente  codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento  in  materia di protezione dei dati personali, di accesso
ai  documenti  amministrativi,  di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione.  I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto
di  accesso  sono  pubblicati  su  siti  pubblici accessibili per via
telematica.

      
                              Art. 53.
                      Caratteristiche dei siti

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano  siti
istituzionali  su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi di
accessibilita',  nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche
da   parte  delle  persone  disabili,  completezza  di  informazione,
chiarezza    di    linguaggio,    affidabilita',    semplicita'   di'
consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'.
  2.  Il  CNIPA  svolge  funzioni consultive e di coordinamento sulla
realizzazione   e   modificazione   dei  siti  delle  amministrazioni
centrali.
  3.  Lo  Stato  promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le
autonomie  locali  affinche'  realizzino  siti  istituzionali  con le
caratteristiche di cui al comma 1.

      
                              Art. 54.
         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

  1.  I  siti  delle  pubbliche  amministrazioni  centrali contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici:
    a) l'organigramma,  l'articolazione degli uffici, le attribuzioni
e  l'organizzazione  di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale
non   generale,   nonche'   il   settore  dell'ordinamento  giuridico
riferibile  all'attivita'  da  essi  svolta,  corredati dai documenti
anche normativi di riferimento;
    b) l'elenco  delle  tipologie  di  procedimento svolte da ciascun
ufficio  di  livello  dirigenziale  non  generale,  il termine per la
conclusione   di   ciascun   procedimento   ed   ogni  altro  termine
procedimentale,  il  nome  del  responsabile e l'unita' organizzativa
responsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale,  nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come
individuati  ai  sensi  degli  articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    c) le  scadenze  e  le  modalita' di adempimento dei procedimenti
individuati  ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
    d) l'elenco   completo   delle   caselle   di  posta  elettronica
istituzionali  attive, specificando anche se si tratta di una casella
di  posta  elettronica  certificata  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
    e) le  pubblicazioni  di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto
1990,  n.  241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
    f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
    g) l'elenco  dei  servizi  forniti in rete gia' disponibili e dei
servizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per
l'attivazione medesima.
  2. Le amministrazioni che gia' dispongono di propri siti realizzano
quanto  previsto  dal  comma  1 entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
  3.   I   dati   pubblici   contenuti   nei   siti  delle  pubbliche
amministrazioni   sono   fruibili   in  rete  gratuitamente  e  senza
necessita' di autenticazione informatica.
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute  sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute  nei  provvedimenti  amministrativi  originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.

      
                  Note all'art. 54:
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 26 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241:
              «Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
          ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
          amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.
              4-bis.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi 2 o 3, il
          ricorso  avverso  il  silenzio,  ai  sensi dell'art. 21-bis
          della   legge   6 dicembre  1971,  n.  1034,  e  successive
          modificazioni,  puo' essere proposto anche senza necessita'
          di  diffida  all'amministrazione inadempiente fin tanto che
          perdura  l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
          scadenza  dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva
          la  riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento
          ove ne ricorrano i presupposti.».
              «Art.   4   (Unita'   organizzativa   responsabile  del
          procedimento).  1.  Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.».
              «Art.  5  (Responsabile  del  procedimento).  -  1.  Il
          dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede ad
          assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
          responsabilita'   della   istruttoria   e   di  ogni  altro
          adempimento   inerente  il  singolo  procedimento  nonche',
          eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
              2.  Fino  a quando non sia effettuata l'assegnazione di
          cui  al  comma  1,  e' considerato responsabile del singolo
          procedimento    il   funzionario   preposto   alla   unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
              3.  L'unita'  organizzativa  competente e il nominativo
          del   responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai
          soggetti  di  cui  all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
          abbia interesse.».
              «Art.   26  (Obbligo  di  pubblicazione).  -  1.  Fermo
          restando   quanto   previsto  per  le  pubblicazioni  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana dalla legge
          11 dicembre  1984,  n.  839,  e  dalle  relative  norme  di
          attuazione,  sono pubblicati, secondo le modalita' previste
          dai  singoli  ordinamenti,  le  direttive,  i programmi, le
          istruzioni,  le  circolari  e  ogni  atto  che  dispone  in
          generale   sulla   organizzazione,  sulle  funzioni,  sugli
          obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
          ovvero  nel  quale  si determina l'interpretazione di norme
          giuridiche  o si dettano disposizioni per l'applicazione di
          esse.
              2.  Sono  altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
          relazioni  annuali  della Commissione di cui all'art. 27 e,
          in  generale,  e'  data  la  massima pubblicita' a tutte le
          disposizioni  attuative  della  presente legge e a tutte le
          iniziative  dirette  a  precisare ed a rendere effettivo il
          diritto di accesso.
              3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
          integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
          predetto comma 1 s'intende realizzata.».
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.
              - La  legge  7 giugno  2000,  n.  150, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  del  13 giugno  2000,  n.  136,  reca
          «Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione delle pubbliche amministrazioni.».

      
                              Art. 55.
        Consultazione delle iniziative normative del Governo

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito
telematico  le  notizie relative ad iniziative normative del Governo,
nonche'  i  disegni  di  legge  di particolare rilevanza, assicurando
forme   di   partecipazione  del  cittadino  in  conformita'  con  le
disposizioni  vigenti  in  materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari  in  vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
individuate   le  modalita'  di  partecipazione  del  cittadino  alla
consultazione gratuita in via telematica.

      
                              Art. 56.
Dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi  al giudice
                     amministrativo e contabile

  1.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi al
giudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi
abbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo
interno  e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita'
emananti.
  2.  Le  sentenze  e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono
contestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale  della  rete  Internet,  osservando le cautele previste
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

      
                              Art. 57.
                         Moduli e formulari

  1.  Le  pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili  anche  per  via telematica l'elenco della documentazione
richiesta  per  i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi
ad   ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  certificazione  e delle dichiarazioni sostitutive di
notorieta'.
  2.  Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  codice,  i  moduli  o  i  formulari  che  non  siano  stati
pubblicati  sul  sito  non  possono  essere  richiesti  ed i relativi
procedimenti  possono  essere  conclusi anche in assenza dei suddetti
moduli o formulari.

      
 
Sezione II


Fruibilita' dei dati
 
                              Art. 58.
                Modalita' della fruibilita' del dato

  1.  Il  trasferimento  di  un  dato da un sistema informativo ad un
altro non modifica la titolarita' del dato.
  2.   Le   pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare  tra  loro
convenzioni  finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui
siano titolari.
  3.  Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a
favorire  la  fruibilita'  informatica  dei  dati  tra  le  pubbliche
amministrazioni  centrali  e, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra  le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie
locali.

      
                  Nota all'art. 58:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.

      
                              Art. 59.
                          Dati territoriali

  1.   Per   dato  territoriale  si  intende  qualunque  informazione
geograficamente localizzata.
  2.  E'  istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati
territoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito di
definire  le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati
territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza
con  le  disposizioni del sistema pubblico di connettivita' di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
  3.  Per  agevolare  la  pubblicita' dei dati di interesse generale,
disponibili  presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale  e  locale,  presso  il  CNIPA  e'  istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali.
  4.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la Conferenza
unificata  di  cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
  5.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il Comitato per le regole
tecniche  sui  dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche
per  la  definizione  del contenuto del repertorio nazionale dei dati
territoriali,  nonche'  delle  modalita'  di  prima costituzione e di
successivo   aggiornamento   dello  stesso,  per  la  formazione,  la
documentazione  e  lo  scambio  dei  dati territoriali detenuti dalle
singole  amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per
l'utilizzo  dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali
e locali e da parte dei privati.
  6.  La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo
di  spese  ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi  per  spese  di  viaggio sono a carico delle amministrazioni
direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di
cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

      
                  Note all'art. 59:
              - Per  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
          si vedano le note all'art. 10.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'art. 40.
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «3.  - Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27, comma 2, della
          legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   del   20 gennaio   2003,   n.  15,  supplemento
          ordinario,   (Disposizioni   ordinamentali  in  materia  di
          pubblica amministrazione.):
              «2. - Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per
          la  societa' dell'informazione, individua i progetti di cui
          al  comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari
          per   la   realizzazione   di  ciascuno  di  essi.  Per  il
          finanziamento   relativo   e'   istituito   il   «Fondo  di
          finanziamento   per   i  progetti  strategici  nel  settore
          informatico»,  iscritto in una apposita unita' previsionale
          di   base   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.».

      
                              Art. 60.
                 Base di dati di interesse nazionale

  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle
informazioni   raccolte   e   gestite  digitalmente  dalle  pubbliche
amministrazioni,   omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la  cui
conoscenza   e'  utilizzabile  dalle  pubbliche  amministrazioni  per
l'esercizio  delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e
delle normative vigenti.
  2.  Ferme  le  competenze  di ciascuna pubblica amministrazione, le
basi  di  dati  di  interesse  nazionale  costituiscono, per ciascuna
tipologia  di  dati,  un sistema informativo unitario che tiene conto
dei  diversi  livelli  istituzionali  e territoriali e che garantisce
l'allineamento  delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali
sistemi  informativi  e  le  modalita'  di aggiornamento sono attuate
secondo  le  regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
  3.  Le  basi  di  dati  di interesse nazionale sono individuate con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in
volta  interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi' individuate le
strutture  responsabili  della gestione operativa di ciascuna base di
dati  e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al
comma 2.
  4.  Agli  oneri  finanziari di cui al presente articolo si provvede
con  il  fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico  di  cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.

      
                  Note all'art. 60:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 42:
              «Art.  16 (Regole tecniche). - 1. Entro nove mesi dalla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto, con uno o
          piu'  decreti,  adottati  sulla proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
          l'innovazione  e  le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e
          di sicurezza per il funzionamento del SPC.».
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
              Per  il  testo  dell'art.  27,  comma  2,  della  legge
          16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note all'art. 59.

      
                              Art. 61.
              Delocalizzazione dei registri informatici

  1.  Fermo  restando  il  termine di cui all'articolo 40, comma 4, i
pubblici  registri immobiliari possono essere formati e conservati su
supporti  informatici  in  conformita' alle disposizioni del presente
codice,  secondo  le  regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel
rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile.  In  tal  caso  i predetti registri possono essere conservati
anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

      
                              Art. 62.
                   Indice nazionale delle anagrafi

  1.  L'Indice  nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1
della  legge  24 dicembre  1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti
informatici.

      
                  Nota all'art. 62:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della
          popolazione residente.)
              «1.  -  In  ogni  comune  deve essere tenuta l'anagrafe
          della popolazione residente.
              Nell'anagrafe    della   popolazione   residente   sono
          registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
          famiglie  ed  alle convivenze, che hanno fissato nel comune
          la  residenza,  nonche'  le posizioni relative alle persone
          senza  fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  comune il
          proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
          l'esecuzione della presente legge.
              Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
              E'   istituito,   presso   il  Ministero  dell'interno,
          l'Indice  Nazionale  delle  Anagrafi (INA), per un migliore
          esercizio  della  funzione  di  vigilanza e di gestione dei
          dati anagrafici.
              Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
          il  Ministro  per la funzione pubblica, sentiti l'Autorita'
          per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il
          Garante  per  la protezione dei dati personali e l'Istituto
          nazionale  di statistica (ISTAT) e' adottato il regolamento
          per la gestione dell'INA.».
              Ai sensi dell'art. 176, comma 6 del decreto legislativo
          30 giugno  2003,  n.  196  la denominazione: «Autorita' per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione»  contenuta
          nella  vigente  normativa  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «Centro   nazionale   per   l'informatica   nella  pubblica
          amministrazione».

      
 
Sezione III


Servizi in rete
 
                              Art. 63.
           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

  1.  Le  pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita'
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di
efficacia,  economicita'  ed  utilita' e nel rispetto dei principi di
eguaglianza  e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti le
dimensioni   dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso  e  l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di
disagio.
  2.  Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i
servizi  in  rete  mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze
degli   utenti,   in   particolare   garantendo  la  completezza  del
procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado
di soddisfazione dell'utente.
  3.   Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare  i
procedimenti  di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare gli
adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e  rendere piu' efficienti i
procedimenti  che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione.

      
                              Art. 64.
Modalita'  di  accesso  ai  servizi  erogati  in rete dalle pubbliche
                           amministrazioni

  1.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei
servizi  costituiscono  strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali sia necessaria
l'autenticazione informatica.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono consentire l'accesso ai
servizi  in  rete  da  esse  erogati  che richiedono l'autenticazione
informatica  anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta d'identita'
elettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali
strumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che
richiede  l'accesso.  L'accesso  con  carta d'identita' elettronica e
carta  nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente
dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
  3.   Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le  trasmissioni
telematiche  gestite  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze e
dalle  agenzie  fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  o  del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n. 281, e' fissata la data, comunque non successiva
al  31 dicembre  2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consentito
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con  strumenti  diversi  dalla  carta d'identita' elettronica e dalla
carta nazionale dei servizi.

      
                  Nota all'art. 64:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.

      
                              Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
                           via telematica

  1.   Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono valide:
    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato
e' rilasciato da un certificatore accreditato;
    b) ovvero,   quando   l'autore   e'   identificato   dal  sistema
informatico  con  l'uso  della  carta d'identita' elettronica o della
carta  nazionale  dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
con  i  diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti
di  quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi della
normativa  vigente  e  fermo  restando  il disposto dell'articolo 64,
comma 3.
  2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate secondo le modalita'
previste   dal   comma   1  sono  equivalenti  alle  istanze  e  alle
dichiarazioni  sottoscritte  con  firma autografa apposta in presenza
del dipendente addetto al procedimento.
  3.  Dalla  data  di  cui  all'articolo  64,  comma  3,  non e' piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui
al comma 1, lettera c).
  4.  Il  comma  2  dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Le  istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide  se  effettuate  secondo  quanto previsto dall'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

      
                  Nota all'art. 65:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come
          modificato dal presente decreto legislativo:
              «Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
          istanze).  1.  Tutte  1e  istanze  e  le  dichiarazioni  da
          presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
          esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
          per fax e via telematica. (L)
              2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per via
          telematica sono valide se effettuate secondo quanto revisto
          dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
          pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
          sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
          del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
          inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal  regolamento  di  cui  all'art. 15, comma 2 della legge
          15 marzo 1997, n. 59. (L).».

      
 
Sezione IV


Carte elettroniche
 
                              Art. 66.
     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

  1.  Le  caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta
d'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a
seguito  della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del
quindicesimo  anno  di eta', sono definite con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la protezione
dei  dati  personali  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il rilascio, per la
diffusione  e  l'uso  della carta nazionale dei servizi sono definite
con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23 agosto  1988,  n.  400,  adottati su proposta congiunta dei
Ministri   per   la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti
principi:
    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta  del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che
intendono rilasciarla;
    b) l'onere   economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte
nazionale  dei  servizi e' a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
    c) eventuali   indicazioni   di  carattere  individuale  connesse
all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    d) le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi  in rete
devono  consentirne  l'accesso  ai titolari delle carta nazionale dei
servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile
del suo rilascio;
    e) la  carta  nazionale  dei servizi puo' essere utilizzata anche
per   i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e  pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  3.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno di eta', devono contenere:
    a) i dati identificativi della persona;
    b) il codice fiscale.
  4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del  quindicesimo  anno  di  eta',  possono  contenere,  a  richiesta
dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
    a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
    c) i  dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
    d) tutti  gli  altri  dati  utili  al  fine  di  razionalizzare e
semplificare  l'azione  amministrativa e i servizi resi al cittadino,
anche  per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;
    e) le  procedure  informatiche  e  le  informazioni che possono o
debbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
  5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei
servizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica  per  l'effettuazione  di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  stabilite con le
regole  tecniche  di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  6.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, sono dettate le regole
tecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali
utilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica,
del  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei
servizi, nonche' le modalita' di impiego.
  7.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di
cui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni,
nell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare
modalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
  8.  Le  tessere  di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello  Stato  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita'
elettroniche  e  contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi  per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

      
                  Note all'art. 66:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
          vedano le note alle premesse.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1967,  n.  851,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          30 settembre  1967,  n.  245,  reca  «Norme  in  materia di
          tessere  di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni
          dello Stato.».

      
 
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
 
                              Art. 67.
                Modalita' di sviluppo ed acquisizione

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali,  per  i  progetti
finalizzati  ad  appalti  di  lavori  e  servizi ad alto contenuto di
innovazione  tecnologica,  possono  selezionare  uno  o piu' proposte
utilizzando  il  concorso  di idee di cui all'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  2.  Le  amministrazioni  appaltanti possono porre a base delle gare
aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli
appalti  di  cui  al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi
del  comma  1,  previo  parere  tecnico di congruita' del CNIPA; alla
relativa  procedura  e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo
57,  comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,  n.  554,  anche  il soggetto selezionato ai sensi del comma 1,
qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

      
                  Nota all'art. 67:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  57 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554
          (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
          109   legge   quadro  in  materia  di  lavori  pubblici,  e
          successive modificazioni):
              «Art.  57 (Modalita' di espletamento). - 1. Il concorso
          di idee e' espletato con le modalita' del pubblico incanto,
          ed e' preceduto da pubblicita' secondo la disciplina di cui
          all'art.  80,  comma  2,  qualora l'importo complessivo dei
          premi  sia  pari  o  superiore  al  controvalore in Euro di
          200.000 DSP, e all'art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per
          i  Ministeri  l'importo e' fissato nel controvalore in Euro
          di 130.000 DSP.
              2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di
          cui  all'art.  17,  comma  1, lettere d), e), f) e g) della
          legge,    anche    i   lavoratori   subordinati   abilitati
          all'esercizio  della  professione  e  iscritti  al relativo
          ordine  professionale  secondo  l'ordinamento  nazionale di
          appartenenza,  nel  rispetto  delle  norme  che regolano il
          rapporto   di   impiego,   con  esclusione  dei  dipendenti
          dell'amministrazione che bandisce il concorso.
              3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
          forma  piu'  idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel
          bando  non  possono  essere  richiesti elaborati di livello
          pari  o  superiore  a  quelli  richiesti  per  il  progetto
          preliminare.  Il tempo di presentazione della proposta deve
          essere stabilito in relazione all'importanza e complessita'
          del  tema  e  non  puo'  essere inferiore a sessanta giorni
          dalla data di pubblicazione del bando.
              4. La valutazione delle proposte presentate al concorso
          di  idee  e'  effettuata  da  una commissione giudicatrice,
          costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di criteri
          e metodi stabiliti nel bando di gara.
              5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio
          al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
              6.  L'idea  premiata  e' acquisita. in proprieta' dalla
          stazione  appaltante  e,  previa  eventuale definizione dei
          suoi  aspetti  tecnici, puo' essere posta a base di gara di
          un  concorso  di  progettazione  ovvero  di  un  appalto di
          servizi  di  cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla
          relativa  procedura  e'  ammesso a partecipare il vincitore
          del  premio  qualora  in  possesso  dei  relativi requisiti
          soggettivi.».

      
                              Art. 68.
                 Analisi comparativa delle soluzioni

  1.  Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono,   secondo   le   procedure  previste  dall'ordinamento,
programmi  informatici  a  seguito  di una valutazione comparativa di
tipo  tecnico  ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
mercato:
    a) sviluppo   di  programmi  informatici  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
amministrazione committente;
    b) riuso  di programmi informatici sviluppati per conto e a spese
della medesima o di altre amministrazioni;
    c) acquisizione  di  programmi  informatici  di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza d'uso;
    d) acquisizione   di  programmi  informatici  a  codice  sorgente
aperto;
    e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle
lettere da a) a d).
  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o
nell'acquisizione   dei  programmi  informatici,  adottano  soluzioni
informatiche  che  assicurino  l'interoperabilita'  e la cooperazione
applicativa,   secondo   quanto   previsto  dal  decreto  legislativo
28 febbraio  2005,  n.  42,  e che consentano la rappresentazione dei
dati  e  documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto,
salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
  3.  Per  formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati
reso pubblico e documentato esaustivamente.
  4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale,
un   repertorio  dei  formati  aperti  utilizzabili  nelle  pubbliche
amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.

      
                  Note all'art. 68:
              - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note
          alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
          si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo febbraio 2005, n. 42, si
          vedano le note all'art. 10.

      
                              Art. 69.
                   Riuso dei programmi informatici

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  che siano titolari di programmi
applicativi  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del committente
pubblico,  hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione  disponibile,  in  uso  gratuito  ad  altre  pubbliche
amministrazioni  che  li  richiedono  e  che intendano adattarli alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
  2.  Al  fine  di  favorire  il  riuso  dei programmi informatici di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati  o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile,
che  i  programmi  appositamente  sviluppati  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  inseriscono,  nei contratti per
l'acquisizione  di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole
che  garantiscano  il  diritto  di disporre dei programmi ai fini del
riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
  4.   Nei   contratti   di  acquisizione  di  programmi  informatici
sviluppati  per  conto  e  a  spese  delle amministrazioni, le stesse
possono  includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano
conto   delle   caratteristiche   economiche   ed   organizzative  di
quest'ultimo,  volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,
a  fornire,  su  richiesta  di  altre  amministrazioni,  servizi  che
consentono   il   riuso  delle  applicazioni.  Le  clausole  suddette
definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi
indicati.

      
                              Art. 70.
         Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

  1.  Il  CNIPA,  previo  accordo  con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta
e  rende  note  applicazioni  tecnologiche realizzate dalle pubbliche
amministrazioni,   idonee  al  riuso  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni centrali che intendono acquisire
programmi  applicativi  valutano  preventivamente  la possibilita' di
riuso  delle  applicazioni  analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del
comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

      
                  Nota all'art. 70:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.

      
 
Capo VII
REGOLE TECNICHE
 
                              Art. 71.
                           Regole tecniche

  1.  Le  regole  tecniche previste nel presente codice sono dettate,
con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro  per  la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta
in   volta  indicate  nel  presente  codice,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  ed  il  Garante per la protezione dei dati personali
nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica
con  le  regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui
all'articolo  16  del  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e
con  le  regole  di  cui  al disciplinare pubblicato in allegato B al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.  Le  regole  tecniche  vigenti nelle materie del presente codice
restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai
sensi del presente articolo.

      
                  Note all'art. 71:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
          si vedano le note all'art. 10.
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  B  del decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «Allegato  B  -  (Disciplinare  tecnico  in  materia di
          misure minime di sicurezza (Articoli da 33 a 36 del codice)
              Trattamenti con strumenti elettronici
              Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
          responsabile  ove  designato  e dell'incaricato, in caso di
          trattamento con strumenti elettronici:
              Sistema di autenticazione informatica
              1.  Il  trattamento  di  dati  personali  con strumenti
          elettronici   e'   consentito  agli  incaricati  dotati  di
          credenziali di autenticazione che consentano il superamento
          di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
          trattamento o a un insieme di trattamenti.
              2.  Le  credenziali  di autenticazione consistono in un
          codice  per  l'identificazione  dell'incaricato associato a
          una   parola  chiave  riservata  conosciuta  solamente  dal
          medesimo  oppure  in  un  dispositivo  di autenticazione in
          possesso  e  uso  esclusivo  dell'incaricato, eventualmente
          associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
          oppure  in  una  caratteristica biometrica dell'incaricato,
          eventualmente  associata a un codice identificativo o a una
          parola chiave.
              3.  Ad  ogni  incaricato  sono  assegnate  o  associate
          individualmente     una     o    piu'    credenziali    per
          l'autenticazione.
              4.  Con  le  istruzioni  impartite  agli  incaricati e'
          prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare
          la  segretezza della componente riservata della credenziale
          e  la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
          esclusivo dell'incaricato.
              5.  La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
          autenticazione,   e'  composta  da  almeno  otto  caratteri
          oppure,  nel  caso  in  cui lo strumento elettronico non lo
          permetta,  da  un  numero  di  caratteri  pari  al  massimo
          consentito;   essa  non  contiene  riferimenti  agevolmente
          riconducibili    all'incaricato   ed   e'   modificata   da
          quest'ultimo  al  primo utilizzo e, successivamente, almeno
          ogni  sei  mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e
          di  dati  giudiziari  la parola chiave e' modificata almeno
          ogni tre mesi.
              6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato,
          non  puo'  essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
          tempi diversi.
              7.  Le  credenziali di autenticazione non utilizzate da
          almeno    sei   mesi   sono   disattivate,   salvo   quelle
          preventivamente  autorizzate  per  soli  scopi  di gestione
          tecnica.
              8.  Le  credenziali  sono  disattivate anche in caso di
          perdita   della   qualita'   che   consente  all'incaricato
          l'accesso ai dati personali.
              9.  Sino  impartite istruzior.i agli incaricati per non
          lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
          durante una sessione di trattamento.
              10.   Quando   l'accesso   ai  dati  e  agli  strumenti
          elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della
          componente      riservata     della     credenziale     per
          l'autenticazione,   sono   impartite  idonee  e  preventive
          disposizioni  scritte  volte  a  individuare chiaramente le
          modalita'  con  le  quali  il  titolare  puo' assicurare la
          disponibilita'  di  dati o strumenti elettronici in caso di
          prolungata  assenza o impedimento dell'incaricato che renda
          indispensabile  e  indifferibile  intervenire per esclusive
          necessita'  di  operativita' e di sicurezza del sistema. In
          tal  caso  la  custodia  delle  copie  delle credenziali e'
          organizzata    garantendo    la   relativa   segretezza   e
          individuando   preventivamente   per  iscritto  i  soggetti
          incaricati  della  loro  custodia, i quali devono informare
          tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
              11.  Le  disposizioni  sul sistema di autenticazione di
          cui   ai   precedenti   punti   e  quelle  sul  sistema  di
          autorizzazione  non  si  applicano  ai trattamenti dei dati
          personali destinati alla diffusione.
              Sistema di autorizzazione
              12.  Quando per gli incaricati sono individuati profili
          di  autorizzazione  di  ambito  diverso  e'  utilizzato  un
          sistema di autorizzazione.
              13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato
          o  per  classi  omogenee  di incaricati, sono individuati e
          configurati  anteriormente  all'inizio  del trattamento, in
          modo  da  limitare  l'accesso  ai  soli  dati necessari per
          effettuare le operazioni di trattamento.
              14.  Periodicamente,  e comunque almeno annualmente, e'
          verificata   la   sussistenza   delle   condizioni  per  ia
          conservazione dei profili di autorizzazione.
              Altre misure di sicurezza
              15.   Nell'ambito   dell'aggiornamento   periodico  con
          cadenza  almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
          trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
          gestione  o  alla manutenzione degli strumenti elettronici,
          la  lista  degli  incaricati  puo' essere redatta anche per
          classi  omogenee  di  incarico  e  dei  relativi profili di
          autorizzazione.
              16. I dati personali sono protetti contro il rischio di
          intrusione  e  dell'azione  di  programmi  di  cui all'art.
          615-quinquies  del codice penale, mediante l'attivazione di
          idonei  strumenti  elettronici  da  aggiornare  con cadenza
          almeno semestrale.
              17.  Gli  aggiornamenti  periodici  dei  programmi  per
          elaboratore   volti   a   prevenire  la  vulnerabilita'  di
          strumenti   elettronici   e   a  correggerne  difetti  sono
          effettuati  almeno  annualmente.  In caso di trattamento di
          dati  sensibili  o  giudiziari  l'aggiornamento  e'  almeno
          semestrale.
              18.  Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
          che  prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
          settimanale.
              Documento programmatico sulla sicurezza
              19.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un
          trattamento  di  dati sensibili o di dati giudiziari redige
          anche   attraverso   il   responsabile,  se  designato,  un
          documento  programmatico  sulla sicurezza contenente idonee
          informazioni riguardo:
                19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
                19.2.   la   distribuzione   dei   compiti   e  delle
          responsabilita'  nell'ambito  delle  strutture  preposte al
          trattamento dei dati;
                19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
                19.4.   le   misure   da   adottare   per   garantire
          l'integrita'  e  la  disponibilita'  dei  dati,  nonche' la
          protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della
          loro custodia e accessibilita';
                19.5.  la  descrizione  dei criteri e delle modalita'
          per  il ripristino della disponibilita' dei dati in seguito
          a  distruzione  o danneggiamento di cui al successivo punto
          23;
                19.6.  la  previsione  di  interventi formativi degli
          incaricati  del trattamento, per renderli edotti dei rischi
          che  incombono  sui  dati,  delle  misure  disponibili  per
          prevenire  eventi  dannosi,  dei  profili  della disciplina
          sulla  protezione  dei  dati  personali  piu'  rilevanti in
          rapporto alle relative attivita', delle responsabilita' che
          ne  derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure
          minime  adottate dal titolare. La formazione e' programmata
          gia'  al  momento  dell'ingresso  in  servizio,  nonche' in
          occasione  di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
          nuovi   significativi   strumenti,  rilevanti  rispetto  al
          trattamento di dati personali;
                19.7.  la  descrizione  dei  criteri  da adottare per
          garantire  l'adozione  delle  misure minime di sicurezza in
          caso   di   trattamenti  di  dati  personali  affidati,  in
          conformita'  al  codice,  all'esterno  della  struttura del
          titolare;
                19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato
          di   salute  e  la  vita  sessuale  di  cui  al  punto  24,
          l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o
          per  la separazione di tali dati dagli altri dati personali
          dell'interessato.
              Ulteriori   misure  in  caso  di  trattamento  di  dati
          sensibili o giudiziari
              20.  I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
          l'accesso  abusivo,  di  cui  all'art.  615-ter  del codice
          penale,    mediante    l'utilizzo   di   idonei   strumenti
          elettronici.
              21.  Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
          per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
          memorizzati   i   dati  al  fine  di  evitare  accessi  non
          autorizzati e trattamenti non consentiti.
              22.  I  supporti rimovibili contenenti dati sensibili o
          giudiziari   se   non  utilizzati  sono  distrutti  o  resi
          inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri
          incaricati,  non  autorizzati  al  trattamento degli stessi
          dati,  se le informazioni precedentemente in essi contenute
          non   sono  intelligibili  e  tecnicamente  in  alcun  modo
          ricostruibili.
              23.  Sono  adottate  idonee  misure  per  garantire  il
          ripristino  dell'accesso  ai dati in caso di danneggiamento
          degli  stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi
          compatibili con i diritti degli interessati e non superiori
          a sette giorni.
              24.   Gli   organismi   sanitari  e  gli  esercenti  le
          professioni  sanitarie  effettuano  il trattamento dei dati
          idonei  a  rivelare  lo  stato di salute e la vita sessuale
          contenuti  in  elenchi,  registri  o  banche di dati con le
          modalita' di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al
          fine  di  consentire  il trattamento disgiunto dei medesimi
          dati   dagli   altri   dati  personali  che  permettono  di
          identificare  direttamente gli interessati. I dati relativi
          all'identita'   genetica   sono   trattati   esclusivamente
          all'interno   di   locali   protetti  accessibili  ai  soli
          incaricati  dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente
          autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno
          dei  locali  riservati al loro trattamento deve avvenire in
          contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti;
          il   trasferimento  dei  dati  in  formato  elettronico  e'
          cifrato.
              Misure di tutela e garanzia
              25.  Il  titolare che adotta misure minime di sicurezza
          avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
          provvedere  alla  esecuzione  riceve  dall'installatore una
          descrizione   scritta  dell'intervento  effettuato  che  ne
          attesta  la  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          disciplinare tecnico.
              26.    Il    titolare    riferisce,   nella   relazione
          accompagnatoria   del   bilancio  d'esercizio,  se  dovuta,
          dell'avvenuta   redazione  o  aggiornamento  del  documento
          programmatico sulla sicurezza.
              Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
              Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
          responsabile,  ove designato, e dell'incaricato, in caso di
          trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
              27.  Agli  incaricati sono impartite istruzioni scritte
          finalizzate  al  controllo  ed  alla custodia, per l'intero
          ciclo  necessario  allo  svolgimento  delle  operazioni  di
          trattamento,  degli  atti  e  dei documenti contenenti dati
          personali.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  periodico  con
          cadenza  almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
          trattamento  consentito  ai  singoli  incaricati,  la lista
          degli  incaricati  puo'  essere  redatta  anche  per classi
          omogenee   di   incarico   e   dei   relativi   profili  di
          autorizzazione.
              28.  Quando  gli  atti  e  i  documenti contenenti dati
          personali   sensibili   o  giudiziari  sono  affidati  agli
          incaricati  del trattamento per lo svolgimento dei relativi
          compiti,  i  medesimi  atti  e documenti sono controllati e
          custoditi   dagli  incaricati  fino  alla  restituzione  in
          maniera   che   ad  essi  non  accedano  persone  prive  di
          autorizzazione,   e   sono   restituiti  al  termine  delle
          operazioni affidate.
              29.  L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
          giudiziari  e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque
          titolo,  dopo  l'orario  di  chiusura,  sono identificate e
          registrate. Quando gli archivi non
              sono  dotati  di strumenti elettronici per il controllo
          degli  accessi  o di incaricati della vigilanza, le persone
          che vi accedono sono preventivamente autorizzate.».

      
 
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
 
                              Art. 72.
               Norme transitorie per la firma digitale

  1.   I   documenti   sottoscritti  con  firma  digitale  basata  su
certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico
gia'   tenuto   dall'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma
digitale   basata   su   certificati   rilasciati   da  certificatori
accreditati.

      
                              Art. 73.
                            Aggiornamenti

  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni
atti  di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi
interventi  normativi,  incidenti  sulle  materie oggetto di riordino
siano  attuati  esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni contenute nel presente codice.

      
                              Art. 74.
                          Oneri finanziari

  1.  All'attuazione  del  presente  decreto  si provvede nell'ambito
delle risorse previste a legislazione vigente.

      
                              Art. 75.
                             Abrogazioni

  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:
    a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
    b) gli  articoli 1,  comma  1,  lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc),  dd),  ee),  ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,
ultimo  periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;
26;   27;   27-bis;   28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter;  29-quater;
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,
5  e  6;  51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A);
    c) l'articolo  26  comma  2,  lettera  a),  e),  h),  della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
    d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
    e) gli  articoli 16,  17,  18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.
229.
  2.  Le  abrogazioni  degli  articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,
commi  1  e  2;  10;  36,  commi  1,  2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono  riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443 (Testo B).
  3.  Le  abrogazioni  degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),
z),  aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);
6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
27-bis;  28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies;  29-septies;  29-octies;  51;  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).

      
                              Art. 76.
                    Entrata in vigore del codice

  1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2006.

TABELLA  DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE
DISPOSIZIONI    LEGISLATIVE    E    REGOLAMENTARI   IN   MATERIA   DI
          DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

         ---->   Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 35  <----

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli

      

 

 

 
 

 

 

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