
Una giovane viene allontanata dal nucleo familiare dei genitori adottivi (di cui è stata disposta la sospensione della potestà) e collocata presso una casa famiglia ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 2, per effetto di un provvedimento del Tribunale per i minorenni, adottato in conformità al disposto dell’art. 333 cod. civ., e segg.
Devono in questo caso i genitori continuare a provvedere al mantenimento della minore, consistente nel pagamento della retta dell’Istituto?
Per la Cassazione la risposta è affermativa.
Sottolineano i Supremi giudici che della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto dell’art. 30 Cost., artt. 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. E che, d’altra parte, la L. n. 184 del 1983, art. 27, dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, per cui l’art. 48, comma 2, impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 cod. civ.: perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e correlandoli esclusivamente allo continua…
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