Le nuove regole contro l’abuso di alcol in vigore dal 3 maggio – Legge 30 marzo 2001 n. 125

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Legge
30 marzo 2001 n. 125

 

La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI
GENERALI

 

Articolo 1.

(Oggetto –
Definizioni)

 

1.
La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al
reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione
del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell’alcolismo nei
Paesi della Comunità , della risoluzione del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di
consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l’abuso di alcol, e delle
indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità , con particolare
riferimento al piano d’azione europeo per l’alcol di cui alla risoluzione
del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per
l’Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull’alcol,
adottata a Parigi nel 1995.

2.
Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni
prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi
di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione
superiore al 21 per cento di alcol in volume.

 

Articolo 2.

(Finalità )

 

La
presente legge:

a)
tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambine degli
adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle
conseguenze legate all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b)
favorisce l’accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e
superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed
assistenziali adeguati;

c)
favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dal
consumo e dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

d)
promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di
aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e)
favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le
associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i
problemi alcolcorrelati.

 

Articolo
3.

(Attribuzioni
dello Stato)

 

1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di
cui all’articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed
alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle
previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:

a)
i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo
svolgimento delle attività  di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati,
secondo criteri che tengano conto dell’incidenza territoriale degli
stessi;

b)
gli standard minimi di attività  dei servizi individuati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle
funzioni indicate alla lettera a);

c)
i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all’abuso di alcol e ai
problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità  che garantiscano
l’elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e
nazionale;

d)
le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole,
nelle università , nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti
penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti opportuni affinché
siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è
maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all’abuso di alcol,
dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una
distribuzione territoriale sufficiente a garantire un’attività  di
controllo continuativa.

3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad
assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i
farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell’alcolismo,
per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I
medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie
ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità 
definite con decreto del Ministro della sanità , d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni pià¹
rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni
delle imprese distributrici.

4.
Per la realizzazione delle attività  di monitoraggio di cui al comma 1,
lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001. Per la realizzazione delle attività  di
informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è
autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a

decorrere
dall’anno 2001. Per le attività  di cui al comma 2 è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

 

Articolo
4.

(Consulta
nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati)

 

1.
E’ istituita la Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi
alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta", composta da:
a) il Ministro per la solidarietà  sociale, che la presiede;

b)
tre membri designati dal Ministro per la solidarietà  sociale fra persone
che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di
alcol e di problemi alcolcorrelati;

c)
quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d)
il direttore dell’Istituto superiore di sanità  o un suo delegato;

e)
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal
suo presidente;

f)
due membri designati dal Ministro per la solidarietà  sociale, di cui uno
su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle
associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g)
due membri designati dal Ministro per la solidarietà  sociale, di cui uno
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su
proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande
alcoliche;

h)
due membri designati dal Ministro della sanità ;

i)
due membri designati dal Ministro dell’università  e della ricerca
scientifica e tecnologica;

l)
il presidente della Società  italiana di alcologia o un suo delegato.

2.
La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3.
Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere

c),
d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti della
Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità 
e l’entità  dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai
componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).

4.
La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi
componenti. Per la validità  delle riunioni è richiesta la presenza della
metà  dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà  sociale
si provvede alla disciplina del funzionamento e dell’organizzazione della
Consulta.

5.
La Consulta:

a)collabora
nella predisposizione della relazione prevista dall’articolo 8,
esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della
presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano;

b)
formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità  e
degli obiettivi definiti dall’articolo 1 nei rispettivi ambiti di
competenza;

c)
collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di
alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento
all’Organizzazione mondiale della sanità , secondo gli indirizzi definiti
dal Ministro della sanità ;

d)
fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all’alcol e ai
problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità  della presente
legge.

6.
Per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la
spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.

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