DECRETO-LEGGE 24 aprile 2001, n.150. Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2001, n.150
Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al
tribunale per i
minorenni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori;
Vista la legge di riforma dell’adozione, approvata in via definitiva dal Senato
il 1 marzo 2001 e in corso di pubblicazione,
con la quale sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
particolare per quanto attiene alla istituzione della difesa di ufficio nei
procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, oltre ad alcune
modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesadi ufficio nei
procedimenti per la dichiarazione dello stato di
adottabilità e fino alla revisione del procedimento per l’adozione dei
provvedimenti indicati nell’articolo 336 del codice civile, ai
predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la
regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla
difesa di ufficio nei procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione
continuano ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano
i procedimenti di cui all’articolo 336 del codice
civile, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino



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