Legittimità costituzionalità dell’art. 299, primo e secondo comma, del codice civile – Corte Cost. sentenza 120 11/05/01
SENTENZA N. 120
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
–
Cesare
RUPERTO
Presidente
–
Fernando
SANTOSUOSSO
Giudice
–
Massimo
VARI
"
–
Gustavo
ZAGREBELSKY
"
–
Valerio
ONIDA
"
–
Carlo
MEZZANOTTE
"
–
Guido
NEPPI MODONA
"
–
Piero Alberto
CAPOTOSTI
"
–
Annibale
MARINI
"
–
Franco
BILE
"
–
Giovanni Maria
FLICK
"
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionalità dell’art. 299, primo e secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 2000
dalla Corte di appello di Palermo sul ricorso proposto da S. L., iscritta al
n. 472 del registro ordinanze 2000 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito
nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il Giudice relatore Fernando
Santosuosso.
Ritenuto
in fatto
1.”
La Corte di appello di Palermo, adíta in sede di impugnazione del decreto col
quale il Tribunale di quella città aveva respinto la richiesta di L. S. di
poter aggiungere al cognome acquisito con l’adozione il proprio cognome
originario, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del primo e
del secondo comma dell’art. 299 codice civile, in riferimento agli artt. 2,
3 e 30 della Costituzione.
Premette
in punto di fatto il giudice a quo
che il ricorrente, nato nel 1945 e coniugato, è stato adottato da A. S. con
decreto del 4 giugno 1999; a sèguito di ciò, egli ha chiesto al Tribunale di
poter conservare il proprio cognome anteponendolo a quello adottivo, domanda
respinta perchè, trattandosi di figlio naturale non riconosciuto dai propri
genitori, l’art. 299 cod. civ. prevede espressamente che, in tale caso,
l’adottato assuma come unico cognome quello dell’adottante.
Ciò
posto la Corte rimettente osserva che la norma impugnata non è suscettibile
di ricevere un’interpretazione adeguatrice, perchè il testo della stessa
esprime, oggettivamente, un dato lessicale indiscutibile. Ne consegue, perciò,
la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dei
primi due commi dell’art. 299 cod. civ.; questione che è rilevante, perchè
dal suo accoglimento deriverebbe il buon esito del gravame, e non
manifestamente infondata in riferimento agli invocati parametri. Rileva in
proposito il giudice a quo che il
nome ha, nell’attuale ordinamento, un valore fondamentale di identificazione
della persona umana, al punto da qualificarsi come un diritto della personalità .
Tale diritto si collega a quello, più ampio, all’identità personale, quale
si è andato progressivamente maturando nella giurisprudenza e nella coscienza
sociale. Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 1994, ha
riconosciuto che il diritto all’identità personale rientra nella tutela
prevista dall’art. 2 della Costituzione, contribuendo a formare il
patrimonio inviolabile della persona umana.
La
norma impugnata, introdotta nel suo testo attuale dall’art. 61 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori), ha ribaltato il principio previgente, stabilendo che nell’adozione
di maggiorenni l’adottato anteponga il cognome adottivo a quello originario.
Ove, però, egli sia figlio naturale non riconosciuto, l’acquisto del nuovo
cognome implica automaticamente la perdita di quello originario. Tale
principio, se trova in linea di massima una giustificazione nell’antico
convincimento di tutelare il figlio nascondendo un cognome imposto
dall’ufficiale di stato civile (e, perciò, rivelatore dell’origine
illegittima), appare, invece, palesemente irrazionale nell’ipotesi
dell’adozione di un maggiorenne. Quest’ultimo, infatti, essendo ormai una
persona adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare, rispetto
alla quale il cognome originario, benchè imposto dall’ufficiale di stato
civile, è ormai un segno distintivo che costituisce parte integrante
dell’identità personale, avendolo egli anche trasmesso ai propri figli; la
sua eliminazione, quindi, si risolve in un’oggettiva lesione della predetta
identità , con conseguente violazione dell’art. 2 della Carta fondamentale.
Al
giudice a quo, inoltre, la norma
appare anche in conflitto con gli artt. 3 e 30 Cost., perchè il figlio
naturale non riconosciuto ha lo stesso diritto del figlio legittimo di
tutelare il proprio cognome, mentre la norma impugnata determina “un’ingiustificata
disparità di trattamento tra figli non riconosciuti (e non riconoscibili) e
figli legittimi”.
Considerato
in diritto
1.”
La Corte di appello di Palermo dubita della legittimità costituzionale del
primo e del secondo comma dell’art. 299 codice civile, nella parte in cui
prevedono che l’adottato anteponga il cognome adottivo a quello originario e
che, qualora il medesimo sia figlio naturale non riconosciuto dai propri
genitor

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