Servizio novita legislative del 21/05/2001


ANIMALI: ITALIA VIETATA A TUTTI I COCCODRILLI
ROMA, 21 MAG – Italia vietata a tutti i coccodrilli. E’ di recente pubblicazione in Gazzetta il decreto 26 aprile 2001 che reca modifiche all’allegato-A del decreto interministeriale 19 aprile 1996 e che integra la legge 7 febbraio 1991, n.150, in materia di commercio e detenzione di esemplari vivi di mammifero e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Mediante questa nuova integrazione il Ministero dell’Ambiente estende le norme finalizzate a evitare l’introduzione in Italia di esemplari vivi di animali di quali è proibita la detenzione a causa della loro pericolosità, a tutte le famiglie e ai generi appartenenti all’ordine dei coccodrilli. Finalmente fuori legge quindi l’abitudine esecrabile di acquistare specie esotiche e pericolose per tenerle in una crudele cattività in situazioni estranee alle loro abitudini e ai loro comportamenti. Si completa cosi’ il mosaico di applicazione nazionale dei principi della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciati di estinzione, uno dei più importanti e rigorosi trattati per la protezione delle risorse naturali. Oltre 150 Paesi hanno già aderito al trattato, che mediante un complesso sistema di permessi e certificati autorizzativi regola le importazioni e le esportazioni di specie protette o di loro prodotti derivati, solo a condizione che avvengano in conformità con il dettato della Convenzione. Lo sfruttamento commerciale, considerato una delle principali cause di distruzione e rarefazione delle specie viene regolamentato attraverso diversi livelli di protezione periodicamente aggiornati a seconda del loro stato di conservazione e della pressione sulle popolazioni selvatiche causata dal commercio. Che interessa i settori della moda e dell’abbigliamento, l’alimentare e la cosmetica, le produzioni farmaceutiche. Ma anche le attività venatorie, ricreative, didattiche, scientifiche e mediche. Nonostante l’Europa, come regione, non sia ancora parte contraente della CITES, questa è applicata in modo uniforme sul territorio comunitario, mediante il regolamento 338/97 e successive modificazioni. Che tra l’altro negli allegati contengono un numero di specie superiore a quello previsto invece in ambito CITES. La normativa europea inoltre accorda alle specie un livello di protezione più efficace, adeguato alla situazione comunitaria e alle conoscenze tecnico scientifiche poi aggiornate. Nel nostro Paese i regolamenti comunitari sono stati applicati con la Legge n.150 del 1992 e successive modificazioni, l’ultima delle quali è appunto contenuta nel decreto del 26 aprile. Che prevedono severe sanzioni penali ed amministrative, introducendo il principio del danno ambientale. E’ il Ministero dell’ambiente a svolgere le funzioni di gestione e di autorità scientifica. Con il compito di fornire pareri per l’autorizzazione delle importazioni e delle esportazioni. Oltre che di compiere attività di monitoraggio dello stato di conservazione nell’ambiente naturale delle specie oggetto di sfruttamento commerciale. La legge italiana prevede anche l’impiego di indagini genetiche mirate a prevenire il rischio di frodi. Soprattutto quelle commesse prelevando esemplari in natura e denunciandoli come nati in cattività.

IMMIGRAZIONE: FLUSSI; MILANO, TUTTO PRONTO IN QUESTURA
MILANO, 19 MAG – Tutto è pronto alla Questura di Milano per far fronte, da lunedi’, alle richieste di ingresso in Italia presentate dai lavoratori extracomunitari, in applicazione del decreto sulla regolazione dei flussi che è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. In provincia di Milano risiedono stabilmente 180mila stranieri (24mila sono di Paesi comunitari) con regolare permesso di soggiorno per lavoro, cui si devono aggiungere i familiari che hanno ottenuto il ricongiungimento. Il decreto fissa in 83mila i nuovi ingressi su tutto il territorio nazionale e scade tra due mesi. Ma perderà efficacia nel momento in cui sarà raggiunto il tetto stabilito. In una conferenza stampa svoltasi stamane, il dirigente dell’ Ufficio stranieri della Questura di Milano, Pietro Ostuni, ha rivolto un appello perchè le domande, al momento della presentazione, abbiano allegati tutti i documenti richiesti. ”Non possiamo rifiutare di accoglierle anche se incomplete – ha spiegato -, ma non saranno inserite nell’elenco generale fino a quando non saranno perfezionatè’. Il territorio della provincia (188 Comuni) è stato suddiviso in diversi punti di raccolta (commissariati, Terzo reparto mobile, Fondazione San Francesco) a cui potranno rivolgersi gli stranieri o gli ‘sponsor’, incensurati cittadini italiani o stranieri con permesso di soggiorno ancora valido per almeno un anno, che offrano garanzie personali (alloggio adeguato e 10 milioni di fidejussione bancaria) a chi, trovandosi oggi all’estero, vorrebbe venire in Italia a cercare lavoro. Gli ‘sponsorizzati’ avranno tempo un anno per trovare un’ occupazione e non saranno più di 15mila in tutta Italia. Lo scorso anno, su un tetto nazionale fissato ancora in 15mila, a Milano sono state presentate 1.200 domande dagli ‘sponsor’ e ne sono state accettate 1.100; 60 degli esclusi avevano precedenti penali o contro di loro era stato emesso decreto di espulsione. Gli altri non hanno esibito i documenti necessari.

LAVORO: ATTIVITA’ USURANTI, LE CONDIZIONI PER AVERE BENEFICI
ROMA, 19 MAG – E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto che indica le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici per i lavoratori che hanno svolto attività particolarmente usuranti; per essere definite tali queste devono essere state svolte per una durata superiore al 50% del periodo di lavoro ammesso al beneficio. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti, si legge nel decreto, gli interessati devono presentare all’ente previdenziale di appartenenza, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, una domanda corredata da una documentazione che provi l’attività nelle mansioni considerate usuranti. Gli elementi di verifica sono: busta paga relativa al periodo al quale si riferisce la richiesta di beneficio; libretto di lavoro relativo allo stesso periodo; dichiarazione del datore di lavoro che attesti le mansioni specifiche svolte dal lavoratore nel periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio ”e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell’ usurà’. A questo proposito ”avuto riguardo all’attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti ,tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% si ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio”. I lavoratori devono infine presentare la dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di un’altre autorità competente. Le assenze per malattie e infortunio sono considerate utili nel periodo da considerare come particolarmente usurante. Nella valutazione delle richieste sarà data priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva. Tra i criteri indicati dalla commissione Lepore per individuare i lavori particolarmente usuranti ci sono il tasso di infortuni sul lavoro, l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, la prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. Fra i lavori usuranti sono considerate le attività svolte nelle cave, nelle miniere, nelle gallerie, nelle navi, nelle fonderie, nell’asportazione dell’amianto, nel settore del vetro.

LAVORO: CRESCE BUSTA PAGA PER CHI RINVIA PENSIONE ANZIANITA’
ROMA, 19 MAG – Chi rinvia la pensione d’anzianità potrà continuare a lavorare senza dover versare i contributi previdenziali e, quindi, guadagnando di più. Lo stabilisce un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con cui il ministero del Lavoro dà attuazione a una misura prevista nella Finanziaria 2001. A decorrere dal primo aprile, dunque, i dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e alle altre forme sostitutive. I lavoratori devono pero’ impegnarsi a posticipare l’accesso alla pensione per un periodo di almeno due anni, oppure fino all’età pensionabile di vecchiaia, se questa arriva prima della fine del biennio: con il datore di lavoro verrà stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento. L’obbligo del versamento contributivo viene meno per il datore di lavoro, con un risparmio netto sia per l’azienda che per il lavoratore (l’aliquota a carico della maggioranza dei dipendenti è dell’8,89% dell’imponibile previdenziale). Il lavoratore che sceglie di rinviare la pensione, dunque, potrà contare su uno stipendio più ‘pesantè. La facoltà di rinuncia puo’ essere esercitata più di una volta e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Nel concreto, per continuare a lavorare, i lavoratori devono darne comunicazione all’istituto previdenziale e presentare due documenti: una copia del nuovo contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno due anni a decorrere dalla prima ‘finestrà di pensionamento utile; una dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e di impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il medesimo periodo. Per i lavoratori che usufruiranno di questa possibilità, il diritto alla pensione di anzianità decorrerà dal mese successivo alla scadenza del contratto e il trattamento verrà liquidato nella misura maturata alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità sulla base dei criteri di calcolo vigenti alla stessa data. L’importo cosi’ calcolato è corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Invece, se il contratto dovesse interrompersi per cause non imputabili al lavoratore, il diritto alla pensione si ripristinerebbe dal primo giorno del mese successivo all’estinzione stessa

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