Sentenza
n. 13826 del 5 aprile 2001
UTILIZZAZIONE DI FATTURE PER
OPERAZIONI INESISTENTI – ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO PREVISTO DALL’ART.
2 DEL D.LGS. 74/2000.
(Sezione Terza Penale – Presidente
U. Papadia – Relatore G. Savignano)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. P. e C. S. ricorrono, con
separati atti, avverso la sentenza 18.6.99 della Corte di Appello di
Roma, confermativa della sentenza 29.9.98 del Tribunale della stessa
città , con la quale, il primo – prosciolto dai reati di cui agli artt.
423 c.p. (incendio) e 642 c.p. (fraudolenta distruzione della cosa
propria al fine di conseguire il prezzo dell’assicurazione) – fu
condannato alla pena di mesi nove di reclusione e lire 7.000.000 di
multa, oltre alle pene accessorie di cui all’art. 6 della legge 516/82,
essendo stato dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 4
comma 1 lett. d della legge 516/82 cit., per avere, nella qualità di
rappresentante legale della società (omissis), utilizzato fatture
relative, in tutto o in parte, ad operazioni inesistenti, emesse da C.
M. e da A. F., per gli importi, rispettivamente, di lire 622.381.000 e
di lire 162.126.166 di imponibile; il secondo (C.) fu condannato alla
pena di mesi otto di reclusione e lire 6 milioni di multa, oltre a
quelle accessorie di cui all’art. 6 cit., perchè dichiarato
responsabile del reato di cui all’art. 4, 1° co. lett. d della legge
516/82 per la emissione di una fattura relativa ad operazione
inesistente per un imponibile di lire 622.381.000 ed IVA relativa,
pari a lire 74.685.720. Acc. 1.7.94.
Denuncia il M., con quattro motivi
di illogicità e contraddittorietà di motivazione della sentenza
impugnata nel valutare gli elementi di prova e nel pervenire al giudizio
di condanna basato su mere supposizioni "disancorate dalla realtà
e da ogni logica argomentativa".
Il C., dal canto suo, lamenta
carenza di motivazione della sentenza impugnata nella individuazione del
dolo specifico, consistente nel fine di evasione fiscale, che è alla
base della emissione di fattura per operazione inesistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il residuo reato, ascritto al M.,
di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 4, 1° co.
lett. d della legge 516/82) va esaminato tenendo presente la nuova
disciplina contenuta nel dec. lgv. n. 74/2000. L’art. 2 di detto decreto
legislativo postula che la utilizzazione di fatture o di altri documenti
per operazioni inesistenti, "al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto", avvenga mediante la indicazione di
elementi passivi fittizi in una delle dichiarazione annuali relative a
dette imposte. Sicchè, l’ipotesi di "utilizzazione" senza che
detti documenti o fatture costituiscano il supporto per la indicazione
di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, è priva di
rilevanza penale (v. Sent. SS.UU. 25.10.2000 ric. D. + 1).
A tale conclusione deve pervenirsi
considerandosi che il reato descritto nell’art. 2 cit. ha natura
istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione, per
cui il comportamento consistente nella sola registrazione delle fatture
o dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie o nella
detenzione degli stessi a fine di prova nei confronti
dell’amministrazione finanziaria (art. 2, 2° co. del dec. lgv.
74/2000), si configura come ante factum strumentale e prodromico per la
realizzazione dell’illecito; il quale si perfeziona non già con la mera
condotta di utilizzazione prodromica, bensí con la distinta e
successiva condotta della dichiarazione, cui, secondo le disposizioni
normative ora vigenti, non è allegata alcuna documentazione probatoria.
Non emerge dagli atti che al M.
sia stata contestata la utilizzazione delle fatture nelle forme tipiche
della condotta contemplata dall’art. 2 del dec. lgv. n. 74/2000. Da ciò
deriva che il fatto, cosí come ascritto al suddetto imputato, non è
punibile perchè non è previsto dalla legge come reato. Tale causa di
non punibilità va applicata ai sensi del combinato disposto dagli artt.
609, 2° co. e 129, 1° co. c.p.p., in coerenza con la norma dell’art.
24 del dec. lgv.507/99, che ha abolito il principio di ultrattività
della legge penale finanziaria previsto dall’art. 20 della legge n. 4
del 1929.
Quanto al ricorso del C., va
osservato che l’ipotesi alternativa di cui all’art. 4, 1° co. della
legge 516/82, consistente nella emissione di fattura (in data 29.12.92)
per operazione inesistente è tuttora prevista come rato dall’art. 8 del
dec. lgv. n. 74/2000, posto che questa norma punisce con la reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni "chiunque, al fine di consentire a
terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette
o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
Ciò precisato, appare fondata la
censura del ricorrente riferita alla decisione impugnata nella parte in
cui è stata affermata la sussistenza degli elementi costitutivi del
reato prescindendosi dal riferimento al dolo specifico che consiste nel
fine di evasione, previsto dall’art. 4, 1° co. della legge 516/82 per
tutte le ipotesi in esso contemplate a che ora è ribadito dall’art. 8
del dec. lgv. n. 74/2000.
Va soggiunto, con riguardo al
tenore letterale di quest’ultima norma, che il dolo specifico non si
identifica nel fine di evasione perseguito dall’agente per sè, bensí
"nel fine di consentire a terzi l’evasione".
La valutazione circa la
sussistenza del dolo specifico, nel senso innanzi precisato, è
riservata all’esame del giudice di merito, cui è demandato il compito
di accertare se la condotta dell’imputato, in punto di fatto,
corrisponda agli elementi costitutivi del reato, previsti dalla nuova
normativa, ferma rimanendo l’applicabilità del trattamento
sanzionatorio più favorevole previsto dall’art. 4, 1° co. legge 516/82
(art. 2, 3° co. c.p.p.), non potendo, nella specie, trovare
applicazione l’attenuante di cui al terzo comma dell’art. 8 del
dec. lgv. 74/2000, per essere l’importo indicato nella fattura in esame
superiore a lire trecento milioni.
PER QUESTI MOTIVI
annulla la sentenza impugnata nei
confronti di M. P. senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato e nei confronti di C. S. con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Roma.
Commento all'articolo