Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n.194
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8
febbraio 2001, n.194
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni
di volontariato alle
attività di protezione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
norme in materia di volontariato di protezione civile;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul
volontariato;
Visto l’articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
recante interventi in favore del volontariato;
Visto l’articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496,
recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in
ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un
apposito elenco;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di
protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle
organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile,
previsto dall’articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Considerata l’esigenza di una riformulazione organica del
regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di
protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonchè la
concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la
concessione dei contributi stessi e per l’utilizzo del volontariato;
Considerato che ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile è
soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento
sono trasferiti all’Agenzia di protezione civile di cui all’articolo
79 del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del
volontariato di protezione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6
dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell’interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Iscrizione delle organizzazioni di volontariato
nell’elenco dell’Agenzia di protezione civile
1. E’ considerata organizzazione di volontariato di protezione
civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro,
ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o
promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
nonchè attività di formazione e addestramento, nella stessa
materia.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento è
considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni
organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i
gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e
soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
competenza statale ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonchè attività di formazione e
addestramento, nella stessa materia.
3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di
protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei
registri regionali previsti dall’articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, nonchè in elenchi o albi di protezione civile previsti
specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite
della regione o provincia autonoma presso la quale sono
registrate,l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia di
protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede,
d’intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l’idoneità
tecnico-operativa in relazione all’impiego per gli eventi calamitosi
indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le
province autonome invieranno periodicamente all’Agenzia
l’aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al
più razionale utilizzo del volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in
virtù dell’articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non
avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri
regionali previsti dall’articolo 6 della stessa legge, possono
chiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale di cui al comma 3
direttamente all’Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa
ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui
al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno
periodicamente all’Agenzia, preferibilmente su base informatica,
l’aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni
altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo
indirizzo del volontariato.
5. Dell’avvenuta iscrizione nell’elenco nazionale, l’Agenzia
informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province
autonome ed i prefetti territorialmente competenti.
6. Per favorire l’armonizzazione di criteri, modalità e procedure
d’iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di
volontariato su tutto il territorio nazionale, l’Agenzia promuove
periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle
province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l’Agenzia puo’ disporre la
cancellazione dall’elenco nazionale delle organizzazioni di
volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità
competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle
funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
8. L’Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui
al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a
individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche
tipologie di intervento, nonchè le forme e le modalità di
collaborazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
– Si riporta il testo vigente dell’art. 18 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 18 (Volontariato). – 1. Il Servizio nazionale
della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile all’attività di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione
di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla
presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e
stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura
il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanarsi, secondo le procedure di cui all’art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, della presente legge,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione
delle organizzazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile, con l’osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle
organizzazioni di contributi per il potenziamento delle
attrezzature ed il miglioramento della preparazione
tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la
partecipazione delle organizzazioni all’attività di
predisposizione ed attuazione di piani di protezione
civile;
c) i criteri già stabiliti dall’ordinanza 30 marzo
1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 1989, d’attuazione dell’art. 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in
materia di volontariato di protezione civile, in armonia
con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del
presente decreto, si provvede a modificare il decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613".
– La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro
sul volontariato".
– Si riporta il testo vigente dell’art. 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai
movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed
11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania):
"Art. 11. – Fino all’entrata in vigore della legge di
disciplina organica della materia, e comunque non oltre il
31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo’ avvalersi delle prestazioni dei
gruppi associati all’attività di previsione, prevenzione e
soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per
la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e
gli enti locali interessati, le spese nei periodi di
impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato,
ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del
posto di lavoro e del relativo trattamento economico e
previdenziale, ad adottare misure per la copertura
assicurativa degli interessati".
– Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto-legge
26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (Interventi urgenti
di protezione civile):
"Art. 11 (Volontariato di protezione civile). – 1.
All’art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "delle associazioni di
volontariato e degli organismi che lo promuovono sono
sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile ;
b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b)
la parola: "associazioni è sostituita dalla seguente:
"organizzazioni ;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis.
Entro sei mesi dalla data di conversione del presente
decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613. .
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse
le parole: "accertando l’assenza di condanne penali ovvero
di procedimenti penali in corso nei confronti degli
aderenti alle associazioni ".
– La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
– La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo".
– Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). – 1. Ai
sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a) all’indirizzo, promozione e coordinamento delle
attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in
materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla rev



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