Sentenza
n. 20083 del 17 maggio 2001
AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
– REVOCA.
(Sezione Sesta Penale –
Presidente F. Pisanti – Relatore T. Garribba)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 25
novembre 1999 il tribunale di Catania, nell’esercizio di un asserito
"potere di autotutela, da ritenersi esercitabile dal giudice nei
confronti degli atti non a contenuto giurisdizionale dallo stesso posti
in essere", revocava il decreto con cui il giudice per le indagini
preliminari aveva ammesso l’imputato B. M. al patrocinio a spese dello
Stato, osservando che i precedenti giudiziari per reati contro il
patrimonio inducevano a ritenere che lo stesso disponesse di un reddito
superiore a quello dichiarato nonchè al limite previsto dalla legge per
l’ammissione al beneficio.
Avverso detto provvedimento B. M.
ha proposto ricorso per cassazione e nei motivi denuncia:
la violazione dell’articolo 10
comma 2 legge 217/90, perchè l’inesistenza delle condizioni di non
abbienza poteva essere accertata e fatta valere soltanto tramite la
richiesta dell’intendente di finanza;
violazione dell’articolo 10 cit. e
vizio di motivazione, perchè la legge prevede che si proceda alla
revoca del provvedimento di ammissione "quando risulti provata la
mancanza delle condizioni di reddito di cui all’articolo 3",
mentre, nel caso di specie, il giudice, prescindendo da ogni concreta
indagine patrimoniale, dal mero esame del certificato penale ha presunto
la disponibilità di un reddito superiore al limite di legge.
2. Il primo motivo di ricorso è
fondato.
Il giudice a quo, con la decisione
impugnata, ha revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, sul presupposto che l’imputato B. M. avesse
disponibilità di reddito, ancorchè illecite, superiori al limite
stabilito dall’articolo 3 legge 30 luglio 1990, n. 217. La decisione
adottata si colloca, dunque, nella tipologia di provvedimenti previsti
dal secondo comma dell’articolo 10 legge citata, che attribuisce al
giudice il potere-dovere di revocare in ogni momento l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato "quando risulti provata la mancanza,
originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui
all’articolo 3", aggiungendo che, avverso l’ordinanza del giudice,
può essere proposto ricorso per cassazione.
Altre ipotesi di revoca, di tipo
formale, sono previste dal primo comma del citato articolo 10, per il
caso che l’interessato non provveda a comunicare le eventuali variazioni
dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione,
ovvero se, a seguito della prescritta comunicazione annuale, le
condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere
l’ammissione al beneficio; e contro tale decisione è proponibile
ricorso davanti al tribunale o alla Corte d’appello cui appartiene il
giudice che ha provveduto; e l’ordinanza che decide sul ricorso è a sua
volta impugnabile con il ricorso per cassazione.
Alla stregua della cennata
disciplina legislativa, il potere di revoca in discorso non può essere
ritenuto espressione della generale potestà di autotutela di cui è
titolare la pubblica amministrazione, bensí esercizio del potere
giurisdizionale conferito al giudice per il riconoscimento di un diritto
costituzionalmente tutelato.
Infatti, come ha esattamente
chiarito la Corte costituzionale nell’ordinanza 144/99, il giudice, nel
decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, "esercita
appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento
della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento
costituzionale, sicchè i provvedimenti nei quali si esprime tale
funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili
dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e
rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di
impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che
istituisce il patrocinio a spese dello Stato".
Nel caso concreto, il
provvedimento impugnato – la cui emissione costituisce, per quanto
appena detto, esercizio di potere giurisdizionale e non amministrativo –
è illegittimo, perchè, come ha esattamente rilevato il ricorrente, è
stato adottato senza la richiesta dell’intendente di finanza (ora
Direzione regionale delle entrate), richiesta che rappresenta la
condizione processuale indispensabile per iniziare il procedimento
incidentale di revoca previsto dal secondo comma dell’articolo 10 legge
citata.
Pertanto, in accoglimento del
primo motivo di ricorso, in esso assorbito il secondo, l’ordinanza
impugnata deve essere annullata senza rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte di cassazione annulla
senza rinvio l’impugnata ordinanza
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