LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
SENTENZA
RITENUTO
Il G.I.P. del
Tribunale di Campobasso con sentenza emessa ai sensi dell’art. 425
c.p.p. ha dichiarato non luogo a procedere, perchè il fatto non sussiste,
nei confronti di T. A. imputato del reato di peculato d’uso ex art. 81 e
314, comma 2°, C.P., per essersi, in qualità di dipendente del
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Molise, appropriato
momentaneamente del telefono affidatogli in ragione del suo ufficio,
effettuando sette chiamate per motivi personali dal 2 aprile al 6 maggio
1998.
Avverso detta
sentenza ricorre il P.M. presso il Tribunale di Campobasso per violazione
di legge.
Secondo il
ricorrente il giudice ha errato nell’avere introdotto nel delitto di
peculato d’uso una sorta di soglia di non punibilità , rappresentata
dall’uso non smodato dell’apparecchio telefonico, ovvero del dato
quantitativo esiguo delle telefonate effettuate, in quanto l’azione
appropriativa, e quindi il reato, si consuma in relazione a ciascun
episodio, mentre il numero delle telefonate (esiguo o meno) può assumere
rilevanza soltanto ai fini del trattamento sanzionatorio.
Ne si comprende, ad
avviso del P.M. ricorrente, perchè le rilevanti e contingenti esigenze
personali, che secondo il G.I.P. avrebbero indotto il pubblico ufficiale
alla effettuazione delle telefonate, non avrebbero potuto essere
fronteggiate con l’uso di utenze telefoniche mobili.
Infine, neppure il
dirigente dell’ufficio avrebbe potuto autorizzare una condotta di per sè
illecita, e quindi è insostenibile la tesi della putatività di consenso
tacito del dirigente, quale scriminante della condotta posta in essere
dall’imputato.
Il ricorrente
chiede, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECIONE
La contestazione
mossa all’imputato ha per oggetto l’appropriazione momentanea del
telefono (inteso nella sua materialità di apparecchio collegato al
servizio telefonico) affidatogli dalla pubblica amministrazione per
ragioni del suo ufficio, per un fine estraneo all’ufficio stesso.
Sotto questo profilo
l’imputazione appare corrispondente ad un orientamento giurisprudenziale
che ravvisa nella predetta condotta il peculato d’uso, consistente nella
deviazione dell’uso dell’attrezzatura dell’ufficio dal fine di
pubblico interesse a quello personale.questa Corte, Sez. VI, con sentenze
22/9/2000 (Sale) e 11/1/2001(Mastropietro) ha ritenuto di discostarsi dal
precedente orientamento (cf. Sez. VI, 25/1/1996, Catalucci) sulla base
della considerazione che il telefono non può essere inteso soltanto nella
sua materialità (come semplice apparecchio), ma deve essere inserito nel
contesto della sua funzione.
Infatti
l’apprensione di un apparecchio telefonico in tanto ha rilevanza in
quanto di esso se ne faccia uso, collegandosi alla rete telefonica, per
mettersi in comunicazione con un altro utente.
In altre parole
l’uso del telefono consiste non già nella fruizione dell’apparecchio
in quanto tale, ma nella utilizzazione dell’utenza telefonica.
L’apparecchio, in
sostanza, costituisce unicamente lo strumento per la fruizione del diverso
bene costituito dagli impulsi elettrici che consentono la trasmissione
della voce.
Questo collegio
aderisce a tale interpretazione, osservando che la fruizione da parte del
pubblico dipendente dell’utenza telefonica per un interesse personale
comporta sostanzialmente un addebito a carico della Pubblica
Amministrazione delle somme corrispondenti all’entità dell’utilizzo
dell’utenza telefonica.
Ciò ritenuto, si
deve poi considerare che nell’ordinato assetto dell’amministrazione
pubblica l’utilizzo dell’utenza telefonica di ufficio per
l’effettuazione di chiamate personali da parte del dipendente pubblico
non può aprioristicamente ritenersi esulante dai fini istituzionali e
acquisire di per sè rilevanza penale.
Vanno, cioè,
considerate a tale fine quelle situazioni in cui insorgano, durante
l’espletamento del servizio, impellenti esigenze di comunicazioni
private.
Sono situazioni che
non possono ritenersi estranee al rapporto diritti- doveri che intercorre
tra il dipendente pubblico e la Pubblica Amministrazione.
D’altronde, appare
illogico e contrario al buon andamento della Pubblica Amministrazione
pretendere che il dipendente abbandoni il proprio posto per andare ad
effettuare telefonate non procrastinabili.
Ne assume dignità
giuridica il ragionamento del ricorrente, secondo cui dovrebbe farsi
carico ad ogni dipendente di munirsi di un telefonino cellulare personale:
a ben considerare sarebbe proprio l’uso in ufficio di tali apparecchi ad
andare contro il decoro e il buon andamento della Pubblica
Amministrazione.
Si verifica, dunque,
una convergenza tra il rispetto delle esigenze umane, non procrastinabili,
e il perseguimento dell’interesse pubblico, nel senso che la stessa
amministrazione pubblica ha interesse a consentire l’utilizzo della
linea telefonica dell’ufficio, purchè sia dettato da esigenze non
procrastinabili e sia limitato ed essenziale.
Il rilievo trova
conforto nel D.M. 31/3/1994 del Ministro della Funzione Pubblica che, nel
definire in ossequio al disposto dell’art. 58 bis, D.legs. 3/2/1993 n.
29 il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, stabilisce all’art. 10 c. 5, che salvo in casi
eccezionali, dei quali informa il dirigente dell’ufficio, il dipendente
non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare chiamate
personali.
Come si vede, lo
stesso organo preposto alla funzione pubblica prevede una deroga al
principio generale del divieto dell’uso dell’utenza pubblica da parte
del dipendete, subordinandola alla duplice condizione della eccezionalità
e della informativa al capo dell’ufficio,di guisa che, quando
l’eccezionalità sussiste, il mancato ricorso al capo dell’ufficio si
pone come mera violazione di un dovere eventualmente rilevante sul piano
disciplinare.
In sostanza, è lo
stesso ordinamento ad aprire margini di discrezionalità a un fenomeno (la
telefonata eccezionale necessitata) diffuso nella prassi degli uffici (sia
pubblici che privati).
Di questa tolleranza
non può non farsi carico il giudice, escludendo rilevanza di natura
penale, sanzionata in maniera certamente gravissima, di fronte a fatti la
cui inconsistenza (anche a livello patrimoniale) appare di lineare
evidenza.
Ora, nella
situazione di fatto verificata dal P.O.P. del Tribunale di Campobasso
l’uso privato del telefono da parte del dipendente del Provveditorato
alle Opere Pubbliche per il Molise, T. A., è stato estremamente
contenuto, cosí da assumere carattere di eccezionalità .
Tale valutazione in
fatto non può essere oggetto di verifica in sede di legittimità .
Pertanto, il ricorso
deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Roma, 6/2/2001.
Depositata in Cancelleria il 20
aprile 2001
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