Reato di rivelazione di segreto d’ufficio – Presupposto della segretezza del provvedimento reso noto. – Cass. Sezione VI penale Sentenza n. 20097 del 17 maggio 2001:


Corte
Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale




Sentenza n. 20097 del 17 maggio
2001

REATO DI RIVELAZIONE DI SEGRETO
D’UFFICIO – PRESUPPOSTO DELLA SEGRETEZZA DEL PROVVEDIMENTO RESO NOTO.

(Sezione Sesta Penale –
Presidente L. Sansone – Relatore N. Milo)

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Campobasso,
con sentenza 26 ottobre 2000, confermava quella in data 1 dicembre 1999
del tribunale di Isernia, che aveva dichiarato A. D. colpevole del
delitto di rivelazione di segreto di ufficio (articolo 326/1° Cp) e, in
concorso delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla
contestata recidiva, lo aveva condannato alle pene, condizionalmente
sospese, di mesi quattro di reclusione e della interdizione temporanea
dai pubblici uffici, oltre che al risarcimento dei danni in favore della
parte civile.

In particolare, si era addebitato
al D., quale Presidente della Comunità  montana "Alto Molise",
di avere agevolato, violando cosí i doveri inerenti alla sua funzione,
la conoscenza della notizia d’ufficio relativa alla sospensione
cautelare dal servizio del Segretario generale della citata Comunità ,
A. P., avendo informato di tanto, nel corso di un’intervista, il
giornalista V. L. della testata "Corriere del Molise",
giornale sul quale la notizia era stata, poi, pubblicata con ampi
stralci del testo del provvedimento di sospensione cautelare.

La Corte territoriale, dopo aver
puntualizzato il bene protetto dalla norma incriminatrice di cui
all’articolo 326/1° Cp e dopo avere richiamato i principi in tema di
segretezza dell’atto d’ufficio, garantita dall’articolo 15 Dpr 3/57, ha
ritenuto che la notizia diffusa dall’imputato rientrava tra quelle che
dovevano rimanere segrete sia per la tutela dell’Ente, sia per la tutela
del funzionario interessato, con l’effetto che la divulgazione della
medesima aveva integrato il reato.

Avverso tale pronuncia, ha
proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,
l’imputato citato ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione
dell’articolo 326 Cp, nonchè manifesta illogicità  della motivazione
sotto il profilo che, dovendo la violazione dell’obbligo di rispettare
il segreto d’ufficio essere definita con riferimento ad altre norme che
tale segreto impongono e considerato che la norma specifica di
riferimento va individuata nell’articolo 15 Dpr 3/57, che, però, ha
quale destinatario solo "l’impiegato pubblico", doveva
escludersi la sussistenza di un simile obbligo in capo a lui, non legato
da alcun rapporto di dipendenza con la Comunità  montana; 2)
inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 326 Cp e vizio di
motivazione, sotto il profilo che non si era dato il giusto peso alla
circostanza che l’atto di cui si discute era stato già  reso noto
all’interessato e al pubblico prima ancora dell’asserita
"rivelazione" da lui fatta al giornalista del "Corriere
del Molise", sicchè doveva escludersi qualunque lesione del bene
protetto dalla citata norma; 3) vizio di motivazione circa la
riferibilità  a lui della divulgazione della notizia e circa la
sussistenza dell’elemento soggettivo.

Con memoria datata 22 febbraio
2001, la difesa del ricorrente ha illustrato ulteriormente le proprie
doglianze e ha insistito per l’accoglimento del gravame.

All’odierna udienza pubblica, le
parti hanno concluso come da epigrafe.

Il ricorso è fondato.

In punto di fatto, va chiarito,
sulla base della ricostruzione operata dal giudice di merito, che A. P.,
Segretario generale della Comunità  montana "Alto Molise", era
stato rinviato a giudizio per oltraggio in danno dei componenti la
giunta del detto Ente; a seguito di ciò, il Presidente della Comunità ,
A. D., con proprio provvedimento 14 settembre 1993, dispose la
sospensione cautelare dal servizio del P., la quale ebbe immediata
operatività , tanto che la giunta, con la delibera 175 del successivo 21
settembre, alla quale venne data regolare pubblicità  con affissione nel
relativo albo, provvide alla nomina di altro funzionario in sostituzione
del P., dopo avere dato atto della sospensione di quest’ultimo dal
servizio; il giornalista L. venne a conoscenza di tale situazione e ne
chiese "conferma" al Presidente D., che, dopo un iniziale
atteggiamento di reticenza, forní dettagli e chiarimenti sul
provvedimento cautelare da lui adottato.

Ciò posto, rileva la Corte che il
bene protetto dalla disposizione incriminatrice che qui viene in esame
va individuato nel normale funzionamento della pubblica amministrazione,
il quale è una proiezione dei valori di rango costituzionale di cui
all’articolo 97 Costituzione e si estrinseca, in concreto, anche
attraverso l’osservanza del segreto d’ufficio inerente al rapporto
funzionale che intercorre tra il pubblico funzionario e
l’amministrazione di appartenenza, proprio perchè tale segreto
costituisce uno strumento per garantire l’efficacia dell’azione
dell’ente pubblico, che potrebbe rimanere pregiudicata dalla rivelazione
del contenuto degli atti, soprattutto quando incidono su interessi
antagonisti o concorrenti con quelli pubblici. Con l’entrata in vigore
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e l’introduzione del principio generale
della trasparenza dell’attività  della Pa, la violazione del dovere di
segretezza va correlata non tanto alla qualità  del soggetto agente,
quanto piuttosto alla natura delle notizie rivelate, e ciò perchè
assume primaria importanza anche l’esigenza di tutelare – con la
sanzione penale – il dovere di fedeltà  del funzionario, ancorchè
strumentalmente alla garanzia di buon funzionamento
dell’amministrazione.

Il dovere di segretezza in capo al
soggetto attivo costituisce il presupposto del reato. La notizia
d’ufficio, cioè, deve rimanere segreta, vale a dire non essere palesata
ad altri che non abbiano diritto a conoscerla, tutte le volte che il
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio abbia
l’obbligo giuridico di non rivelarla.

Tale obbligo può trovare la sua
fonte o in una specifica norma di legge o in un regolamento o in un
ordine (non illegittimo) del superiore o nella natura intrinseca della
stessa notizia d’ufficio, privilegiandosi in questa ultima ipotesi un
criterio sostanzialistico.
Tra le fonti del segreto d’ufficio viene certamente in rilievo, come
puntualmente sottolineato nella sentenza gravata, l’articolo 15 Dpr 3/97
(Statuto degli impiegati civili dello Stato), sostituito dall’articolo
28 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che disciplina appunto il
mantenimento del segreto d’ufficio come obbligo di carattere generale
tra i doveri dell’impiegato civile dello Stato; e tale norma opera
anche, contrariamente a quanto si sostiene col primo motivo di ricorso,
per gli amministratori e il personale degli enti locali in forza del
rinvio dell’articolo 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Il richiamato articolo 15 pone
certamente il problema dei rapporti tra il dovere di segretezza e le
norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi di
cui alla legge 241/90. Dalla disposizione emerge che il divieto di
divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all’accesso,
ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che
non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di
riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in
tale contesto normativo, le notizie d’ufficio destinate a rimanere
segrete sono sia quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei
confronti di chiunque, sia quelle svelate a soggetti non titolari del
diritto di accesso o senza il rispetto delle modalità  previste.

Ciò posto, non può prescindersi,
tuttavia, nel caso in esame, dal considerare se la notizia di ufficio
(provvedimento di sospensione dal servizio), nel momento in cui venne
comunicata dall’imputato al giornalista L., fosse destinata o no a
rimanere ancora segreta.

la problematicità  insita in
questa necessaria riflessione deve essere risolta in senso negativo.

Ed invero, se non può esservi
dubbio che, nel corso dell’iter amministrativo propedeutico al
provvedimento di sospensione e fino all’emanazione dello stesso,
sussiste l’obbligo del mantenimento del segreto d’ufficio, riveniente
dalla richiamata norma generale dell’articolo 15 dello Statuto degli
impiegati civili dello Stato, nonchè più specificamente anche
dall’articolo 24 della legge 241/90 che individua le categorie degli
interessi tutelabili con il segreto, tra le quali è ricompresa (comma 2
lett. d) "la riservatezza" delle persone, tale segretezza
viene meno nel momento in cui la sospensione dal servizio ha effettiva
esecuzione, nel senso che non solo è portata a conoscenza
dell’interessato che la subisce, ma, per cosí dire, si
"esteriorizza" necessariamente nel mondo relazionale, in
quanto la stessa collettività  viene posta, di fatto, nella condizione
di conoscere il mutamento soggettivo intervenuto nell’organizzazione
interna di una determinata amministrazione.

In sostanza, l’esecuzione del
provvedimento di sospensione dal servizio, al pari dell’esecuzione della
misura dell’arresto, fa venire meno, per gli innegabili riflessi che ha
naturalmente nel mondo esterno, la connotazione di segretezza del
provvedimento medesimo e, conseguentemente, l’interesse della P.A. alla
permanente tutela di un "segreto" che non è più tale; anzi
la P.A., nel momento in cui dà  attuazione alla sospensione cautelare di
un proprio dipendente, proprio per assicurare il suo buon funzionamento
anche nei rapporti relazionali con il pubblico (si è nell’ambito
dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice), ha l’interesse
contrario, quello cioè di informare la collettività  della mutata
situazione soggettiva di un proprio organo.

Conclusivamente, il provvedimento
amministrativo di sospensione dal servizio, una volta eseguito, non può
più ritenersi coperto da segreto, con la conseguenza che la
divulgazione della notizia relativa alla sua esistenza non integra il
delitto di cui all’articolo 326/1° Cp.

Nè può venire in rilievo, per
sostenere l’opposta tesi, l’interesse personale (di mero fatto) del
funzionario sospeso a far sí che il provvedimento adottato, sia pure in
via cautelare, ai suoi danni rimanga il più possibile avvolto da un
alone di riservatezza, posto che tale interesse deve cedere il passo di
fronte al preminente interesse pubblico dell’Ente di apparire
all’esterno attraverso le persone fisiche che effettivamente sono
legittimate ad operare per esso.

Nel caso in esame, come si è
sopra chiarito, è pacifico che la sospensione cautelare dal servizio
del P. aveva già  trovato concreta attuazione sin dal 14 settembre 1993;
che era seguita (21 settembre 1993) la delibera di giunta, regolarmente
pubblicata, con la quale era stato nominato altro funzionario in
sostituzione; che solo dopo il verificarsi di tali eventi, divenuti
ormai noti o comunque potenzialmente tali, il prevenuto aveva
"confermato" al giornalista L. la notizia – non più segreta –
della sospensione dal servizio del segretario generale della Comunità 
montana "Alto Molise".

Le argomentazioni svolte,
assorbenti rispetto ad ogni altra questione prospettata in ricorso,
impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè
il fatto non sussiste.

PER QUESTI MOTIVI

annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, perchè il fatto non sussiste.

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