Notiziario di Giurisprudenza a cura dell’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI SALERNO

OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI SALERNO

NOTIZIARIO
di GIURISPRUDENZA ” Giugno 2001
[1]

 

CIVILE


TRIBUNALE
di SALERNO
,
quarta sez. civ., sent. N.  598/00
” nel pignoramento presso terzi non è possibile, per il terzo debitore
esecutato, utilmente opporre in compensazione un suo controcredito verso il
debitore principale; pertanto, egli deve dichiarare l’intero suo debito
verso quest’ultimo ed agire poi in separata sede per recuperare il credito
vantato verso il medesimo.

TRIBUNALE
di SALERNO
,
quarta sez. civ., ord. resa all’ud. 23.5.01 in causa in 295/01 ” i ricorsi
introduttivi ” ed i pedissequi decreti di comparizioni parti ” di
opposizioni ad esecuzione, ad atti esecutivi e di terzi vanno notificati
esclusivamente ai creditori di persona e non presso i (o in persona dei) loro
procuratori costituiti nel processo esecutivo; in mancanza, va ordinata la
rinnovazione, con efficacia sanante
ex
tunc
,
della notificazione dell’atto stesso.

TRIBUNALE
di SALERNO
,
prima sez. stralcio, sent. n. 31/00 ” nella disciplina del sequestro
anteriore alla riforma del 1990, se il giudizio di convalida procede
separatamente da quello sul merito la cognizione del
fumus
boni iuris

va circoscritta ad un accertamente meramente delibativo del diritto, fondato
sulla sola probabilità  della sua esistenza e senza pregiudizio del riesame in
sede di merito; è perciò sufficiente esporre sommariamente gli elementi
essenziali su cui si fonda la ritenuta probabilità  della esistenza del
diritto.

TRIBUNALE
di SALERNO
,
prima sez. stralcio, sent. n. 73/00 ” l’accettazione tacita dell’eredità 
ex art. 476 cod. civ. non può desumersi dalla denuncia di successione e dal
pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di contenuto
fiscale, diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni e caratterizzati da
scopi conservativi, che di per sè non denotano in maniera univoca la volontà 
di accettare.

TRIBUNALE
di SALERNO
,
prima sez. stralcio, sent. n. 444/00 ” Il diritto di tenere alberi a
distanza inferiore a quella legale costituisce una vera e propria servitù
affermativa, come quella che impone un pari obbligo al proprietario del fondo
limitrofo, dove l’albero è mantenuto a distanza non legale dal confine; ne
consegue che in mancanza di un titolo di acquisto della servitù (contratto,
destinazione del padre di famiglia, usucapione), può sempre esigersi
l’estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale dal confine,
trattandosi di una facoltà  inerente al diritto di proprietà  e come tale
imprescrittibile.

TRIBUNALE
di SALERNO
,
prima sez. stralcio, sent. n. 450/00 ” qualora la conciliazione giudiziale
abbia come contenuto rinunzie o transazioni aventi ad oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei
contratti o accordi collettivi, l’effetto estintivo dei diritti o quello
preclusivo tipico del negozio transattivo si producono senza che al lavoratore
sia consentito fare valere l’invalidità  dei negozi abdicativi mediante
l’impugnazione.

TRIBUNALE
di NOCERA INFERIORE
,
sez. civile, ord. 9.4.01 in causa n. 1848/00 rg ” la domanda dispiegata da
un convenuto nei confronti di altro convenuto nello stesso processo, a prescin
dere
dalla possibilità  di qualificazione quale riconvenzionale, può essere
formulata
nell’ambito
della comparsa di risposta, ma può ritenersi necessario l’assolvimento
dell’onere di attivare il meccanismo di cui ai primi due commi dell’art. 269
c. p. c.; in ogni caso, tuttavia, il termine ultimo per la formulazione della
domanda è dato ex art. 166 c. p. c. dal ventesimo giorno precedente
l’udienza indicata nell’atto di citazione ovvero l’udienza già 
differita dal giudice ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 168 bis c. p. c.,
essendo questo il termine proprio a tutte le ipotesi note al codice di rito in
cui si abbia un’iniziativa processuale del convenuto che, da un lato, si
connetta oggettivamente alla domanda racchiusa nell’atto introduttivo del
giudizio, e, dall’altro, si concreti nella proposizione di una nuova
domanda.

TRIBUNALE
di NOCERA INF.
,
sez. civile, decr. 15.2.01, ric. Baio ” non è sufficiente, ai fini della
concessione di un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di acquisto
di un autoveicolo, la dichiarazione unilaterale del venditore sull’avvenuta
vendita; infatti,
il
trasferimento di proprietà  di un veicolo si realizza per effetto del consenso
anche verbale delle parti, sicchè la trascrizione dell’atto nell’ufficio
del p.r.a. (prevista dall’art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436) non
costituisce un requisito di validità  o di efficacia del trasferimento, ma
soltanto un mezzo di pubblicità  funzionale alla risoluzione di eventuali
conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore: e non costituisce
altro che una presunzione in favore di quest’ultimo, liberamente valutabile
dal giudice.

TRIBUNALE
di NOCERA INF.
,
sez. civile, decr. 22.9..00, ric. Moreno Macchine Utensili srl ” non è
ammissibile un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme o cose mobili
in dipendenza della chiesta risoluzione di un contratto di compravendita, in
quanto
l’azione
di cognizione esercitata con la domanda di ingiunzione di pagamento o di
consegna, di cui al primo comma dell’art. 633 cod. proc. civ., non può che
essere un’azione di condanna al pagamento di una somma di denaro od alla
consegna di una cosa mobile, sicchè non è ammesso dal medesimo art. 633 cod.
proc. civ. l’esercizio di un’azione costitutiva, o di accertamento
costitutivo, neppure se preliminare o funzionale all’esercizio dell’azione
di condanna.

TRIBUNALE
di SALERNO
,
quarta sez. civile, ord. 19.4.01 in proc. 143/01 rgacc ” non sussiste
incompatibilità  ai sensi del nuovo testo dell’art. 111 Cost. in punto di
terzietà  del giudice ” e quindi neppure obbligo di astensione ” tra il
giudice dell’esecuzione e quello che procede all’istruzione del giudizio
di risoluzione delle contestazioni in sede di distribuzione ex art. 512 cod.
proc. civ., non essendo questo una fase di impugnazione del processo
esecutivo.

TRIBUNALE
di NOCERA INF.
,
ord. 1.2.01 in proc. 1456/99 r.g. ” un processo ordinario di tribunale
iniziato prima dell’entrata in vigore della L. 22.7.97 n. 276, una volta
riassunto, a seguito di sentenza di declaratoria di incompetenza da parte del
primo giudice, va trattato dalla sezione stralcio del tribunale presso il
quale la causa è stata riassunta.

TRIBUNALE
di NOCERA INF.
,
sez. civile, sentenza 20.2.01 in causa n. 746/00 ” è improcedibile
l’appello in caso di mancato rideposito delle produzioni di parte entro il
termine per il deposito delle conclusionali, qualora comunque manchi dagli
atti la sentenza impugnata e non risulti nemmeno che essa sia mai stata
depositata in precedenza durante il giudizio di appello.

TRIBUNALE di NOCERA INF.,
sez. civile, sentenza 15.12.00 in causa n. 1240/99 r.g. ” il proprietario
del veicolo investitore è, in una causa per la responsabilità  civile degli
autoveicoli, litisconsorte necessario; e l’irritualità  della notificazione
al medesimo avvenuta in primo grado (nella specie, ex art. 143 cod. proc.
civ., non bastando al riguardo
il
dato soggettivo dell’ignoranza da parte del richiedente e dell’ufficiale
giudiziario circa la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario
dell’atto, essendo altresí necessario che l’ignoranza di tutti i suddetti
luoghi non possa essere superata attraverso le (documentate) indagini
possibili nel caso concreto con l’uso della normale diligenza) impone la rem
issione
degli atti al primo giudice, ex art. 354 cod. proc. civ.

TRIBUNALE
di NOCERA INF.
,
sez. civile, ord. 5.4.01 in proc. 34/01 r.g. proc. spec. ” la eventuale
incompletezza del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. ante causam si sana
concedendo al ricorrente termine ex art. 164 co. 4 cod. proc. civ., purchè
contenga
un’idonea
descrizione della posizione di diritto sostanziale cautelando. E’ inoltre
ammissibile una domanda ex art. 700 cod. proc. civ., purchè si alleghi un
periculum in mora da neutralizzare atipico, e cioè non presidiato già  da
strumenti cautelari tipici.

Pertanto, la facoltà 
di chiedere provvedimenti ex art. 700 e ss. cod. proc. civ. deve essere
riconosciuta anche al proprietario di un immobile, per evitare il pregiudizio
che deriverebbe dal tempo occorrente per far valere le sue ragioni in via
ordinaria, ove si verta in tema di tutela interinale non del possesso, ma del
diritto dominicale di possedere e godere del bene (ius possidendi) il
cui pieno esercizio sia impedito o

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