Sospensione dei versamenti dell’imposta unica da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse. DECRETO 28 maggio 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la
disciplina delle attività di gioco, che riserva allo Stato
l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi
pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi
natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, che ha
riordinato l’imposta unica sui concorsi e sulle scommesse, a norma
dell’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per l’organizzazione e
l’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su
competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., emanato ai sensi
dell’art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Visti gli articoli 16 della convenzione tipo che accede alla
concessione per l’esercizio delle scommesse sportive, approvata con
decreto ministeriale 7 aprile 1999 e 5 della convenzione tipo per
l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse
ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 che
prevedono il pagamento da parte dei concessionari del minimo annuo
garantito, in base al quale è stata aggiudicata la concessione;
Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministero delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per
l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Considerato che l’esercizio delle scommesse sia ippiche che
sportive ha realizzato un volume di raccolta di gioco pari a circa
5.000 miliardi a fronte di una previsione di 9.000 miliardi circa;
Considerato che la maggior parte dei concessionari del servizio di
raccolta delle scommesse non ha raggiunto il minimo garantito in sede
di gara, per cui sarà necessario procedere alla escussione delle
polizze fidejussorie prestate, alla revoca della concessione nonchè
a tutte le misure di riscossione coattiva nei confronti del
patrimonio societario delle agenzie inadempienti, per il recupero
della differenza non coperta dalle garanzie prestate;
Ritenuto che la situazione descritta determinerà uno stato di
crisi per l’intero settore con danni evidenti non solo per il
concessionario ma anche e soprattutto per l’erario che non
introiterà quanto preventivato in termini di imposta unica di cui al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998, con conseguente pericolo
di sviluppo di attività clandestine di raccolta di scommesse non
autorizzate;
Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere, a favore dei
menzionati concessionari, i termini relativi al versamento
dell’imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del
1998;
Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti dei concessionari del servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive previste rispettivamente dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto
ministeriale n. 174 del 1998, sono sospesi fino al 15 dicembre 2001 i
termini relativi al versamento dell’imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità di ripresa della riscossione delle somme sospese garantendo
l’integrale versamento delle predette somme entro il 31 dicembre
2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2001
Il Ministro: Del Turco



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