Ricorso ex art. 700 – Stazione radio base di telefonia cellulare sita nelle adiacenze del palazzo di giustizia – Ordinanza Tribunale Catania 12/06/01

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TRIBUNALE
DI CATANIA

Prima
Sezione Civile

ORDINANZA

 

 

Il
giudice Felice Lima,

Letti
gli atti del procedimento n. 155/B/01 R.G.Presidenza, relativo al ricorso ex
art. 669 bis e segg. c.p.c. proposto dal Ministero
della Giustizia
contro la Omnitel
Pronto Italia
s.p.a.;

Sentiti
i procuratori delle parti alle udienze del 24 aprile e del 5 giugno 2001;

Sciogliendo
la riserva formulata al termine dell’udienza del 5.6.2001, osserva quanto
segue.

Con
ricorso depositato il 31.3.2001, il Ministero
della Giustizia
lamentava che la Omnitel
Pronto Italia
s.p.a. aveva installato e manteneva in esercizio – sul
tetto dell’immobile sito in Catania, piazza G. Verga n. 16 – una stazione
radio base per telefonia cellulare che generava, all’interno del palazzo di
giustizia di Catania, un campo elettromagnetico di livello ampiamente superiore
al valore massimo di cui all’art. 4, 2° comma, del D.M. 10 settembre 1998, n.
381.

Chiedeva
al Tribunale di ordinare alla Onitel
Pronto Italia
, ex art. 700 c.p.c., di “apportare alla stazione radio base di telefonia cellulare”
predetta “le modifiche necessarie a
ricondurre il campo elettromagnetico irradiato nei limiti di legge”
.——

Instauratosi
il contraddittorio, la società  convenuta eccepiva:—-

1. “Inammissibilità 
della domanda per difetto assoluto di giurisdizione”
;     

2. “Difetto
di legittimazione del ricorrente ad causam e ad processum”
;

3. “Incompetenza
territoriale ai sensi dell’art. 30 bis c.p.c. o comunque ricorrenza dei
presupposti per l’astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c.”
;——-

4. “Nullità 
e irricevibilità  del ricorso cautelare per mancata indicazione dell’azione
che il ricorrente intende esercitare nella successiva fase di merito”
;—–

5. “Mancanza
dei presupposti di fatto per l’adozione del provvedimento invocato per
conformità  dei valori di campo a quelli prescritti dal D.M. 381/98 – Mancanza
di periculum in mora – Necessarietà  del procedimento di riduzione in conformità 
e secondo le disposizioni di cui al D.M. 381/98 o comunque secondo le
disposizioni dell’art. 9 L. 36/01”
.——

Venivano
sentiti i procuratori delle parti e acquisiti i documenti offerti in produzione.

Le
eccezioni proposte dalla società  convenuta vanno esaminate secondo l’ordine
logico imposto dai loro contenuti, piuttosto che nella successione nella quale
sono elencate ed esposte nella memoria di costituzione.

A) 
“Sussistenza di una delle ipotesi di
astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c.”
.—–

Assumono
testualmente i procuratori della OMINTEL PRONTO ITALIA (cfr pagg. 18/19 della
memoria di costituzione) che “il diritto che il ricorrente intende esercitare (…) (fermi restando
gli ostacoli costituiti dalla mancanza di legittimazione), è quello
personalissimo alla salute di cui è titolare ciascun dipendente del Ministero
della Giustizia che presta la propria attività  negli uffici di piazza Verga. Più
precisamente, il diritto fatto valere, in via sostitutiva sarebbe anche quello
di cui è titolare ciascun singolo magistrato del Tribunale (e della Corte di
Appello) di Catania. In questa prospettiva si avrebbe quindi che anche il
giudice designato, come qualunque altro giudice del Tribunale che venisse
designato in sostituzione, sarebbe parte in senso sostanziale del presente
ricorso e della relativa causa di merito”
. “Ove, per una qualunque ragione, si volesse ritenere che il diritto
fatto valere dal datore di lavoro non sia di immediata riconducibilità  a quello
del giudice designato, da esso distinguendosi in quanto diritto della comunità 
dei lavoratori addetti agli uffici giudiziari (ricostruzione comunque abnorme e
priva di qualsiasi fondamento normativo), la titolarità  del diritto parallelo e
analogo in capo al giudice implicherebbe il verificarsi di una situazione di
interesse, idonea a determinare l’obbligo di astensione in capo al giudice
designato e in capo a ciascun giudice designato successivamente”
.

Ribadiscono,
poi, a pag. 5 delle note depositate all’udienza del 5.6.2001, che
sussisterebbe “ogni presupposto per
ricondurre la determinazione all’azione da parte della Presidenza della Corte
di Appello a quella situazione di incompatibilità  che non attiene alla singola
persona del giudice designato, bensí a quella dell’intero ufficio giudiziario
che secondo le regole generali sarebbe competente a decidere. Sussistono dunque
i presupposti per l’applicazione nella fattispecie in esame dell’art. 30 bis
c.p.c.. In caso contrario dovrebbe infatti applicarsi la disposizione di cui
all’art. 51, n. 1, c.p.c. con conseguenze ben più gravi”
.——

Benchè,
in mancanza di un ricorso per ricusazione (nella specie non proposto), il tema
della astensione del giudice sia, per cosí dire, esterno
al procedimento al quale si riferisce (e trattato dal sottoscritto, nel caso
di specie, in separato carteggio con il Presidente del Tribunale), in ossequio
alle esigenze di trasparenza e
immagine di imparzialità  dell’ufficio sottolineate da uno dei procuratori
della OMINTEL PRONTO ITALIA nel corso della discussione orale tenutasi
all’udienza del 5.6.2001, è opportuno illustrare, seppure sinteticamente, le
ragioni per le quali non paiono sussistenti i presupposti per quella che i
procuratori di parte convenuta vorrebbero come un’astensione collettiva di un “intero ufficio giudiziario” (cosí testualmente nelle loro
difese).——

Sotto
un primo profilo, infatti, la disciplina della astensione è con evidenza
concepita con riferimento a fatti, situazioni, interessi che riguardino le
persone di singoli magistrati e non intere categorie di giudici e/o interi
uffici giudiziari.—-

Situazioni
come queste ultime sono, invece, disciplinate dal legislatore con norme come
quella di cui all’art. 30 bis c.p.c.,
pure invocata dalla convenuta e di cui si dirà  appresso.—-

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