AUTOVELOX – omessa indicazione del tipo di apparecchiatura impiegata – CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – Sentenza 22/06/01 n. 8515
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – Sentenza
22 giugno 2001 n. 8515 – Pres. Carnevale, Est. Losavio
Accornero c. Prefetto di Genova – P.M. Maccarone (difforme)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il pretore
di Genova, con la sentenza pubblicata il 5 maggio 1998, rigettava la opposizione
proposta da Riccardo Accornero contro la ordinanza 1 ottobre 1997 del prefetto
di Genova che gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria per la
violazione del disposto dell’articolo 142, comma 9, codice della strada
(avendo l’Accornero il 14 settembre 1997 nel centro abitato di Genova
circolato alla guida di autovettura alla velocità di 108 km all’ora,
superando di 58 km il limite massimo consentito).
Affermava
il pretore che l’accertamento della velocità nella specie era stato attuato
dai vigili della polizia municipale attraverso "apposita apparecchiatura di
rilevazione"; che il verbale di accertamento e contestazione era stato
consegnato al trasgressore a norma dell’articolo 200, comma 3, codice della
strada; che l’apparecchiatura utilizzata corrispondeva al tipo approvato dal
competente ministero e risultava "tarata nel modo previsto dalle norme
vigenti", con la tolleranza voluta dal regolamento in esecuzione; e
concludeva quindi nel senso che "la rilevazione trascritta sul verbale di
accertamento e confermata in sede di controdeduzioni dell’organo accertatore
appare corretta", sicchè il ricorso doveva essere rigettato.
Contro
questa sentenza Riccardo Accornero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
"omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia" e "violazione di legge". Il Prefetto di
Genova ” intimato ” ha resistito con controricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. Con
l’unico motivo di impugnazione il ricorrente, deducendo "omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia", censura la decisione per avere il Prefetto del tutto omesso
di indicare su quali elementi di conoscenza ha fondato il giudizio sulle
caratteristiche della apparecchiatura di rilevazione della velocità impiegata
nella specie, come debitamente omologata, quando gli agenti verbalizzanti si
erano limitati ad attestarne ” nel verbale d’accertamento ” la regolare
funzionalità .
Con tale
generica espressione l’apparecchio non risultava in concreto identificato,
sicchè al ricorrente non era stata data la facoltà di offrire la prova
contraria all’asserto dei verbalizzanti e immotivatamente il pretore aveva
disatteso la istanza istruttoria formulata dalla difesa dell’opponente e
diretta alla richiesta di esibizione della certificazione attestante la
revisione annuale dell’apparecchio stesso a garanzia del suo corretto
funzionamento. Nè il Pretore si era pronunciato su uno specifico motivo della
opposizione, e cioè sulla denunciata carenza dell’accertamento, poichè la
mancanza di alcun fotogramma non consentiva la sicura identificazione del
veicolo cui era stata riferita la infrazione, resa problematica dalla postazione
degli agenti nella opposta carreggiata e dall’ora notturna: ingiustificata è
quindi l’omessa assunzione dei mezzi istruttori (le prove testimoniali chieste
per altro anche dalla stessa parte resistente) concernenti fatti decisivi per la
risoluzione della controversia.
Il Pretore
avrebbe cosí violato il principio della disponibilità delle prove di cui
all’articolo 115 Cpc, essendo stato negato al ricorrente l’esercizio di
facoltà difensive attraverso la proposta prova, idonea a contrastare i
risultati degli accertamenti dei verbalizzanti "in ordine alla
omologazione, taratura e corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore
della velocità in quanto mai esattamente identificato".
2. Il
motivo è fondato limitatamente alla censura di omessa motivazione sul punto
della controversia fatto oggetto di una specifica contestazione
dell’opposizione dell’Accornero proposta contro l’ordinanza-ingiunzione
del prefetto di Genova.
Aveva
infatti l’Accornero rilevato che il verbale di accertamento e di immediata
contestazione recava, sí, l’attestazione di "regolare
funzionamento" della "apparecchiatura autovelox" impiegata nella
specie per la rilevazione, ma non indicava alcun elemento di identificazione
dello strumento, nè, innanzitutto, la corrispondenza di esso al tipo omologato,
che a norma dell’articolo 142, comma 6, nuovo codice della strada, vale ad
attribuire la efficacia di fonte di prova alle risultanze del relativo impiego
("…sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate…").
Benchè
non abbia disposto la esibizione della documentazione relativa alle
caratteristiche dello strumento impiegato nella specie (cosí rigettando
l’istanza proposta al riguardo dall’opponente), il pretore ha tuttavia
affermato che l’apparecchiatura "è del tipo approvato dal competente
ministero, risulta tenuta nel modo previsto dalle norme vigenti, risulta avere
la tolleranza voluta dal vigente regolamento di esecuzione", senza indicare
la fonte di questo specifico accertamento, tale non potendo considerarsi la
generica attestazione del verbale di contestazione in ordine al "regolare
funzionamento", nè le controdeduzioni dell’organo accertatore limitate
alla conferma della "rilevazione" (come dà atto lo stesso pretore).
Sicchè in ogni caso inadeguata è la motivazione, sul punto, della sentenza
impugnata, sia che il pretore abbia inteso fondare la certezza della idoneità
della fonte di prova sulla mera attestazione del verbale di contestazione, sia
che abbia fatto riferimento a diversi, ma non indicati (a fronte della esplicita
contestazione dell’opponente), elementi di conoscenza.
Basti
aggiungere che se è certo che la omessa indicazione, nel verbale di
accertamento, delle caratteristiche della apparecchiatura di rilevazione della
velocità (e, in particolare, della corrispondenza di essa al tipo omologato)
non comporta la invalidità dell’accertamento, la contestazione della idoneità
della fonte di prova, in sede di opposizione ex articolo 205 nuovo codice
della strada, onera tuttavia la pubblica amministrazione di integrare la
documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione.
Il pretore
nella specie, che ha ritenuto essenziale la verifica in ordine alla idoneità
della "fonte di prova" (a norme dell’articolo 142, comma 6, Ncds),
non ha poi, come si è qui sopra constatato, dato adeguata ragione del suo
convincimento positivo al riguardo, e perciò, accolto il ricorso sotto tale
profilo, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo
esame, al tribunale di Genova.
Infondati
invece sono gli altri profili di censura in ordine alla efficacia probatoria
della rilevazione compiuta nella specie, giacchè la omissione, in ipotesi,
della revisione periodica della apparecchiatura impiegata non pregiudica ” di
per sè ” il corretto funzionamento dello strumento (Cassazione 5542/99);
mentre la mancata acquisizione dello scatto fotografico non invalida la
rilevazione compiuta con lo strumento gestito direttamente dagli organi di
polizia (Cassazione 7667/97) che ne verificano visivamente le risultanze.
Infine
inammissibile per genericità è il profilo di censura diretto alla negata
ammissione della prova per testimoni (che si dice) dedotta dall’opponente su
circostanze prospettate come decisive, giacchè il ricorrente non indica
specificamente i temi di fatto sui quali la prova era stata articolata e non
offre perciò gli elementi di conoscenza necessari alla valutazione della
rilevanza del mezzo e alla verifica di un eventuale vizio della decisione sul
punto. Il giudice provvederà in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
la Corte
accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese al Tribunale di Genova.
Cosí
deciso alla camera di consiglio del 30 gennaio 2001.
Depositata
in cancelleria il 22 giugno 2001.



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