Assegno divorzile – Aumento dell’assegno, in relazione ad accordo intercorso tra le parti prima della sentenza. – Cass. Sentenza Sezione I Civile n. 4202 del 23 marzo 2001


Corte
Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale




Sentenza
n. 4202 del 23 marzo 2001

SENTENZA DI DIVORZIO –
INTANGIBILITA’ DELLA STATUIZIONE SULL’ASSEGNO DI DIVORZIO IN RELAZIONE
ALLA SUCCESSIVA DELIBAZIONE DI SENTENZA ECCLESIASTICA  DI NULLITA’
DEL MATRIMONIO.

(Sezione Prima Civile – Presidente
G. Olla – Relatore F. Felicetti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S. G., con ricorso 19 settembre
1997 al Tribunale di Roma, chiedeva la soppressione dell’assegno
divorzile di lire 500.000 mensili disposto a favore della sua ex moglie
M. C. con sentenza di divorzio del 1991. Esponeva che gli effetti
economici di tale sentenza dovevano ritenersi caducati a seguito della
delibazione, da parte della Corte di appello di Roma, con pronuncia del
1996, della sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata la
nullità  del matrimonio intercorso fra le parti. Deduceva altresí che
la ex moglie aveva mezzi sufficienti a mantenersi da sola e che aveva
rifiutato incarichi lavorativi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la
violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 c.p.c., 129 bis cod. civ. e 8
della legge 28 marzo 1985, n. 121.

Si deduce in proposito che
l’art. 8 della legge n. 121 del 1985, che ha reso esecutivo
l’accordo di revisione del concordato fra lo Stato italiano e la
S.Sede del 18 febbraio 1984, condizionando la dichiarazione di efficacia
della sentenza ecclesiastica nell’ordinamento italiano
all’accertamento della sussistenza delle "condizioni richieste
dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle
sentenze straniere" e rinviando all’art. 797 c.p.c., ha abrogato
la riserva di giurisdizione all’autorità  ecclesiastica in materia di
matrimoni concordatari ed ha stabilito il criterio di prevenzione in
favore della giurisdizione civile. Ne deriverebbe che una sentenza di
divorzio, quale quella che aveva riconosciuto ad essa ricorrente
l’assegno di divorzio, passata in giudicato anteriormente alla
sentenza di nullità  pronunciata dall’autorità  ecclesiastica, non può
essere posta nel nulla dalla successiva delibazione della sentenza
ecclesiastica.

La tesi sarebbe suffragata, altresí,
dalla previsione, da parte dell’art. 129 bis, cod. civ., di una
provvisionale in favore del coniuge più debole, quando non vi sia stata
un’anteriore statuizione in sede civile, cioè prima di una sentenza
di divorzio.

1. Il motivo è fondato nei sensi
appresso indicati.

Questa Corte, a SS .UU., con
sentenza 13 febbraio 1993, n. 1824, ha affermato il principio secondo il
quale, a seguito dell’accordo di revisione del concordato lateranense
stipulato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n. 121, è stata abolita la riserva di giurisdizione in
favore dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità  dei matrimoni
concordatari, in precedenza stabilita dall’art. 34, comma 4, del
concordato del 1929, con la conseguente concorrenza della giurisdizione
dei giudici italiani.

Le SS. UU. di questa Corte sono
pervenute all’affermazione di tale principio attraverso una
motivazione complessa ed elaborata, il cui nucleo essenziale è
costituito dalla considerazione, per un verso che nell’accordo del
1984 non si rinviene alcuna disposizione che sancisca il carattere
esclusivo della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale,
quale era contenuta nell’art. 34 del concordato del 1929, mentre per
altro verso l’art. 13 dell’accordo stabilisce che le disposizioni
non riprodotte si intendono abrogate, salvo quanto previsto all’art.
7, n. 6, non concernente la materia matrimoniale.

Più specificamente le SS. UU.
hanno sottolineato che l’accordo di revisione del 1984 non contiene
alcuna disposizione dalla quale la giurisdizione in materia matrimoniale
appaia come una prerogativa dell’ordinamento canonico e non come
espressione della sovranità  riconosciuta concorrentemente a entrambi
gli ordinamenti, nè in esso vi è più alcun accenno al recepimento del
matrimonio canonico nella sua sacramentalità , con la conseguenza che
detta mancata previsione, in correlazione con il disposto dell’art. 13
dell’accordo, abrogativo delle disposizioni non riprodotte, e in
correlazione con la disciplina complessivamente dettata sul matrimonio
concordatario, implica l’abrogazione della riserva di giurisdizione.

Tale interpretazione
dell’accordo del 1984 è stata contraddetta dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 421 del 1993, che ha dichiarato la inammissibilità 
di una questione di legittimità  costituzionale sollevata in relazione
alla legge di esecuzione del concordato del 1929 – senza peraltro che la
diversa interpretazione appaia correlata nè a una diversa esegesi del
nuovo accordo, nè a motivazioni di ordine costituzionale che la
impongano e ad una questione di legittimità  costituzionale che, in
relazione alla opposta interpretazione, dovrebbe ritenersi fondata –
mentre l’interpretazione datane dalle SS.UU. è stata recepita da
questa sezione nelle sentenze 18 aprile 1997, n. 3345, 19 novembre 1999,
n. 12867 e 16 novembre 1999, n. 12671.

In particolare, successivamente
alla sentenza delle SS.UU. sopra citata questa sezione, traendo le
conseguenze dell’essere venuta meno la esclusività  della
giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità  dei
matrimoni concordatari, con la citata sentenza 18 aprile 1997, n. 3345
ha ritenuto che, una volta formatosi il giudicato (in quel caso interno)
in ordine alla spettanza dell’assegno di divorzio, poichè le parti
possono ormai dedurre nel processo per la cessazione degli effetti
civili del matrimonio la nullità  del vincolo matrimoniale, in forza del
principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il
deducibile, la sentenza di divorzio, pur non impedendo la delibazione
della sentenza di nullità  del matrimonio pronunciata dai Tribunali
ecclesiastici, impedisce che la delibazione travolga le disposizioni
economiche adottate in sede di divorzio.

Questo collegio ritiene che non vi
siano ragioni per statuire diversamente, in ordine alla intangibilità 
delle disposizioni economiche della sentenza di divorzio passata in
giudicato, a seguito della successiva delibazione della sentenza
ecclesiastica dichiarativa della nullità  del matrimonio concordatario.

Va precisato che, ove le parti non
introducano espressamente nel giudizio di divorzio, attraverso
contestazioni al riguardo, questioni sulla esistenza e validità  del
matrimonio – che darebbero luogo a statuizioni le quali, incidendo sullo
stato delle persone, non possono essere adottate incidenter tantum, ma
dovrebbero essere decise necessariamente, ex art. 34 c.p.c., con
accertamento avente efficacia di giudicato – di regola la esistenza e la
validità  del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di
divorzio, ma non formano nel relativo giudizio oggetto di specifico
accertamento suscettibile di dare luogo al formarsi di un giudicato.

Per questa ragione la sentenza di
divorzio – che ha causa petendi e petituxn diverse da quelli della
sentenza di nullità  del matrimonio – ove nel relativo giudizio non si
sia espressamente statuito in ordine alla validità  del matrimonio (con
il conseguente insorgere delle problematiche poste dalla statuizione
contenuta nell’art. 8, comma 2, lett. c dell’Accordo del 18 febbraio
1984), non impedisce la delibabilità  della sentenza dei Tribunali
ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità  del matrimonio
concordatario, in coerenza con gli impegni concordatari assunti dallo
Stato italiano e nei limiti di essi.

Quanto, invece, ai capi della
sentenza di divorzio che contengano statuizioni di ordine economico, si
applica la regola generale secondo la quale, una volta accertata in un
giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con
sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in
discussione – al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di
revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c., non dedotti nella specie –
fra le stesse parti, in altro processo, in forza degli effetti
sostanziali del giudicato stabiliti dall’art. 2909 cod. civ.

In proposito va sottolineato che
gli impegni assunti dallo Stato italiano con l’accordo del 18 febbraio
1984, si sostanziano, nella materia de qua, secondo la lettera e la
ratio dell’art. 8, nell’obbligo per lo Stato italiano – alle
condizioni ivi indicate, cosí come precisate nel protocollo addizionale
all’accordo medesimo per un verso di riconoscere gli effetti civili
"ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico per
altro verso di dichiarare efficaci "le sentenze di nullità  di
matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del
decreto di esecutività  del superiore organo ecclesiastico di
controllo", facendo venir meno il vincolo matrimoniale in conformità 
di esse.

Resta, invece, rimessa alla
competenza sostanziale dello Stato italiano la disciplina dei rapporti
patrimoniali fra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei
matrimoni concordatari, come si evince dal disposto dell’art. 8, comma
1, che sostanzialmente rimanda in proposito alle disposizioni del codice
civile, mentre ogni statuizione riguardo al venire meno di tali effetti,
con riferimento alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità 
dei matrimoni concordatari, è rimessa dall’art. 8, comma 2, ultima
parte, esplicitamente alla giurisdizione e implicitamente alla normativa
dello Stato italiano.

Ne deriva che nessun principio
concordatario, a proposito della sopravvenienza – rispetto alla
attribuzione con sentenza passata in giudicato di un assegno di divorzio
– della delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità  del
matrimonio, osta alla piena operatività  dell’art. 2909 cod. civ. in
forza del quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la
spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato,
tale spettanza non può essere rimessa in discussione – al di fuori
degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art.
395 c.p.c. fra le stesse parti.

Conseguentemente, una volta
accertato nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione
degli effetti civili di un matrimonio concordatario, la spettanza a una
parte di un assegno di divorzio, ove su tale statuizione si sia formato
il giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., questo resta intangibile,
in forza dell’art. 2909 cod. civ.

Non giova dedurre in contrario che
in caso di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del
matrimonio concordatario le conseguenze economiche dell’annullamento
sono disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis cod. civ., dettando tali
articoli una normativa che, in caso di passaggio in giudicato di una
sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza
ecclesiastica, ai finí della sua applicabilità  ne implica il
coordinamento con i principi che regolano il giudicato.

Nè giova dedurre che le sentenze
di divorzio vengono emanate "rebus sic stantibus", essendo
tale principio correlato al disposto dell’art. 9 della legge n. 898
del 1970 e successive modificazioni, che ne prevedono la modificabilità 
in relazione alla sopravvenienza di "giustificati motivi",
intesi come circostanze che abbiano alterato l’assetto economico fra
le parti, o di relazione con i figli, e non come circostanze che
sarebbero state impeditive della emanazione della sentenza di divorzio e
dell’attribuzione dell’assegno, le quali non sono idonee ad incidere
sul giudicato se non nei limiti in cui sono utilizzabili attraverso il
rimedio della revocazione.

Ne consegue che il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Roma, che deciderà  la causa facendo
applicazione del principio di diritto sopra enunciato e statuirà  anche
sulle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di cassazione

Accoglie il ricorso. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della
Corte di appello di Roma.

https://www.litis.it

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