Assegno divorzile – Criteri di determinazione – Cass. Sentenza Sezione I Civile n. 7541 del 4 giugno 2001

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Corte
Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale




Sentenza
n.7541 del 13 aprile 2001

ASSEGNO DIVORZILE – CRITERI DI
DETERMINAZIONE

(Sezione Prima Civile –
Presidente A. Rocchi – Relatore M. Bonomo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 26 giugno 1990, ex
art. 4 della legge l° dicembre 1970 n. 898, L. G. chiedeva che il
Tribunale di Perugia dichiarasse la cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato il 6 settembre 1975 con M. C., dalla quale si era
consensualmente separato nel 1986.

La C. si costituiva in giudizio
aderendo alla domanda, ma chiedendo l’attribuzione di un assegno di
divorzio di lire 2.000.000 mensili, annualmente rivalutabili.

Il Presidente del Tribunale
confermava in  via provvisoria l’assegno concordato in sede di
separazione (lire 550.000 mensili) disponendone la rivalutazione annuale
secondo gli indici ISTAT.

Il Tribunale pronunciava la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con sentenza
definitiva del 28 febbraio – 17 aprile 1997, assegnava alla moglie la
somma mensile di lire 950.000, annualmente rivalutabile.

Con sentenza del 20 maggio – 30
giugno 1999, la Corte di appello di Perugia confermava la decisione di
primo grado, respingendo le impugnazioni proposte dalle parti.
osservava, in particolare, per quanto rileva in questa sede:

a) che l’assegno dí divorzio ha
carattere assistenziale e spetta all’ex coniuge che non ha mezzi
adeguati in relazione al tenore di vita goduto o che avrebbe potuto
godere, in costanza di matrimonio;

b) che nella specie era evidente
la sproporzione economica risultando dalla documentazione in atti che il
G., noto avvocato del Foro perugino, con importanti cariche pubbliche,
aveva denunciato per l’anno 1993 un reddito di circa tre volte superiore
a quello della ex moglie, la quale, benchè laureata, era dipendente, a
reddito fisso, di un’industria;

c) che, ai fini della
quantificazione dell’assegno, doveva tenersi conto che il matrimonio era
durato dieci anni, che le ragioni della decisione era imputabili al
marito e che quest’ultimo si era formato una famiglia ed aveva due
figli;

d ) che appariva equo l’assegno
stabilito dai primi giudici.

Avverso la sentenza d’appello L.
G.ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Marisa C. ha resistito con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo
d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 5 comma 6 della n. 898 del 1970, come modificato dalla legge
6.3.1987 n. 74, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2697
c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia.

1.1. Essere avvocato non è di per
sè indice di agiatezza e non comporta, senza necessità  di ulteriori
dimostrazioni, l’applicazione di un assegno di mantenimento a favore
dell’altro coniuge, come invece ritenuto dal Tribunale e recepito dalla
Corte di merito, in modo assolutamente superficiale, omettendo di
valutare il materiale probatorio raccolto. Le ragioni della decisione
valgono ai fini della determinazione dell’assegno ma non ai fini del
riconoscimento del diritto all’assegno per cui vale il solo criterio
assistenziale, con la conseguenza che l’accertamento della sussistenza
di tali ragioni diventa superfluo quando risulti che il coniuge
richiedente fruisca di mezzi adeguati. Nella specie, i redditi della C.
erano sufficienti a conservarle il tenore di vita che ella aveva in
costanza di matrimonio ovvero a permetterle lo svolgimento di una vita
agiata e serena. Nel 1993 lo stipendio annuo della C. era di circa lire
58.000.000, pari al reddito del G. al momento della cessazione della
convivenza, sicchè non vi era uno squilibrio tra i redditi. Il giudice
di merito si era limitato ad affermare che la C. non poteva più avere
lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza che
ella, su cui gravava il relativo onere, avesse dimostrato quale fosse
stato tale tenore di vita e che fosse intervenuto un apprezzabile
deterioramento di esso a causa dell’inadeguatezza dei propri mezzi. Nè,
secondo la giurisprudenza, il deterioramento poteva desumersi dalla mera
circostanza di un sensibile divario di condizioni reddituali in danno
del coniuge richiedente, specie quando il reddito di quest’ultimo,
ancorchè inferiore a quello dell’altro, sia in assoluto di importo
elevato. Il G. dopo la separazione non aveva mutato le proprie
condizioni di vita e si era limitato ad acquistare una casa di
abitazione, grazie alla vendita di altri immobili pervenuti per
successione, alla stipula di un mutuo ed all’aiuto economico
dell’attuale moglie. La vendita di beni immobili pervenuti in eredità 
dopo il divorzio non costituisce un elemento determinativo del tenore di
vita non essendo tale evento collegato in alcun modo alla situazione di
fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. L’accertamento del diritto
all’assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va
effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi (o l’impossibilità  di
procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente,
raffrontata, ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di
matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di
C.nuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente
fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al
momento del divorzio. Tale accertamento va compiuto mediante una duplice
indagine, attinente all’ "an" ed al "quantum", nel
senso che il presupposto per la concessione dell’assegno è costituito
dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di
redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità  di cui possa disporre) a
conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell’avente
diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente) e
rilevando, invece, l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del
divorzio, delle precedenti condizioni economiche (Cass. 17 marzo 2000 n.
3101; cfr. pure Cass. 22 giugno 199 n. 6307, 29 ottobre 1999 n. 12182).

2.2. Secondo quanto già  affermato
da questa Corte, il coniuge che richiede l’assegno divorzile, per
provare che la sua situazione patrimoniale e reddituale non consente la
conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in
costanza di matrimonio, ha l’onere di fornire la dimostrazione della
fascia socio-economica di appartenenza della coppia all’epoca della
convivenza e del relativo stile di vita adottato "manente
matrimonio", nonchè l’attuale situazione economica (Cass. 16
giugno 2000 n. 8225; vedi pure Cass. 8 febbraio 2000 n. 1379, 28 luglio
1999 n. 8183, 21 agosto 1997 n. 7799).

2.3. Nel caso in esame, la Corte
territoriale, dopo aver osservato che l’assegno ha carattere
assistenziale e riequilibrativo e che l’adeguatezza dei mezzi va
valutata non in relazione al parametro di una vita autonoma e dignitosa,
ma al tenore di vita goduto, o che avrebbe potuto godersi, in costanza
di matrimonio,  ha preso come riferimento temporale l’anno 1993, e
cioè un’epoca in cui i coniugi erano già  separati (dal 1986) ed era
pendente (dal 1990) il giudizio di divorzio. La Corte di appello si è
espressa nei seguenti termini: "Nella specie risulta dalla
documentazione in atti che il G. – noto avvocato del Foro perugino, con
importanti cariche pubbliche – ha denunciato per l’anno 1993 un reddito
di circa tre volte superiore a quello della ex moglie, la quale è,
benchè laureata, pur sempre una lavoratrice a reddito fisso, dipendente
da un’industria. Evidente è quindi la odierna sproporzione economica
della donna rispetto alla disponibilità  economica di cui poteva godere
in costanza di matrimonio ed evidente è il conseguente inferiore tenore
di vita odierno della stessa".

2.4. Pur se la Corte territoriale
ha fatto riferimento ai redditi delle parti nel 1993, quando i coniugi
erano già  separati, essa ha evidentemente ritenuto, per il tipo di
posizione acquisita dal G., che tale situazione non fosse dovuta a fatti
sopravvenuti i quali fossero estranei alle aspettative già  presenti
durante la convivenza matrimoniale. E’ evidente, infatti, che la qualità 
di "noto avvocato del Foro perugino, con importanti cariche
pubbliche" si acquisisce nel tempo a meno che non intervengano
fattori eccezionali, che nel caso in esame non risultano però nemmeno
dedotti.

3. Con il secondo motivo (indicato
con il n. 3) il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di
quanto disposto dall’art. 2697 c.c., anche per omessa ed insufficiente
motivazione su di un punto decisivo della controversia.

3.1. Per dimostrare, senza
invertire l’onere della prova, che la C. non aveva diritto all’assegno
di divorzio, sia perchè percepiva redditi tali da assicurarle una vita
agiata sia perchè le sue condizioni di vita non erano mutate in
conseguenza della separazione, il G. aveva richiesto l’ammissione di
specifici mezzi di prova (prove testimoniali, consulenza tecnica,
ispezioni) che erano stati completamente trascurati dai giudici di
merito, i quali non avevano spiegato le ragioni per cui tali prove non
avevano avuto ingresso nel processo. La sentenza era quindi viziata per
la mancata assunzione di una prova decisiva.

4. Nemmeno questo motivo è
fondato.

4.1. Poichè il giudice d’appello
ha ritenuto – con una motivazione insindacabile in sede di legittimità ,
in assenza di vizi logici o giuridici – che gli elementi in atti,
relativi alle posizioni lavorative delle parti ed al livello dei redditi
rispettivi, dimostrassero la sussistenza dei diritto della C.
all’assegno di divorzio, non era tenuto ad esaminare le prove richieste.

5. Il ricorso deve essere,
pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di
cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del
ricorrente, in ragione della soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in lire oltre a lire 2.500.000 per onorari. 

https://www.litis.it

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