Rassegna di Massime della Cass. Civile
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CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Semplici
"Lavoro – Lavoro subordinato – Sospensione del rapporto – In genere
– lavoratori stranieri (extracomunitari) – Scadenza del permesso di lavoro o di
soggiorno – Divieto per il datore di lavoro di "occupare" il
lavoratore – Conseguenze – Impossibilità della prestazione di lavoro –
Sospensione di ogni effetto giuridico ed economico del rapporto – Configurabilità
– Risoluzione di diritto – Insussistenza – Disciplina in ordine al giustificato
motivo di licenziamento – Applicabilità ".
La scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno determina l’impossibilità
sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in
relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze
lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro (art. 12,
comma secondo, legge 30 dicembre 1986 n. 943), oppure privi di permesso di
soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22,
comma decimo, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), divieto che non osta alla mera
pendenza del rapporto di lavoro, ma ne preclude l’esecuzione. Detta impossibilità ,
in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza per altri casi di
impossibilità della prestazione lavorativa, non determina la risoluzione di
diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e
giuridico, e può costituire giustificato motivo di licenziamento ex art. 3
legge 15 luglio 1966 n. 604 (restando escluso il diritto alla retribuzione
durante il periodo di preavviso, nel perdurare della mancata prestazione).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9407 dell’11.7.2001).
"Lavoro – Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto – Durata
del rapporto – A tempo determinato – In genere – Lavoratori stranieri
(extracomunitari) – Disciplina relativa ai contratti a termine – Applicabilità
– Forma scritta – Surrogabilità da atti relativi al rilascio dei permessi di
lavoro o soggiorno – Esclusione".
La disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato trova piena
applicazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della
fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti
dell’autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di lavoro o di
soggiorno (anche in caso di permessi per lavoro stagionale). (Corte Cass., Sez.
L, Sent. n. 9407 dell’11.7.2001).
"Assicurazione – Veicoli (Circolazione – Assicurazione obbligatoria)
– Risarcimento del danno – Azione diretta nei confronti dell’assicurato –
Procedimenti concorsuali a carico dell’assicuratore (Effetti) – Sottoposizione
dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa – Impresa
cessionaria del portafoglio – Pagamento degli indennizzi in relazione a sinistri
successivi alla pubblicazione del decreto di liquidazione – Polizze relative –
Precedente riscossione da parte della società divenuta insolvente dei relativi
premi o frazioni di essi – Diritto di rivalsa nei confronti del Fondo di
garanzia delle vittime della strada – Sussistenza – Conseguente diritto di
rivalsa di quest’ultimo nei confronti della società in Lca – Sussistenza –
Fondamento".
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, l’impresa cessionaria del portafoglio dell’impresa assicuratrice
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa a norma del D.L. n. 576 del
1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, la quale abbia pagato indennizzi,
in quanto soggetta all’obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di
polizza in relazione anche a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del
decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l’impresa
assicuratrice, poi divenuta insolvente, abbia già riscosso i premi, non avendo
percepito i relativi premi, ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia
delle vittime della strada per le somme stabilite per legge, altrimenti
resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento
dell’impresa in liquidazione). Quest’ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne
l’impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi
dell’art. 3 D.L. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed
ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa
mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 legge n. 990 del 1969
e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, cod. civ.. (Corte Cass., Sez. III,
Sent. n. 10489 dell’1.8.2001).



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