Rassegna di massime della Cass. Penale


MASSIME

Sezioni Unite

"Rapporti giurisdizionali con autorità  straniere (Cod. proc. pen.
1988) – Estradizione dall’estero – Principio di specialità  – Fatti commessi
prima della consegna per i quali l’estradizione non è stata concessa –
Preclusione all’esercizio dell’azione penale – Sussistenza".

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità  straniere, la disposizione
di cui all’art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva
in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata
non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell’esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza, nè sottoposta a qualunque altra
restrizione della sua libertà  personale per un qualsiasi fatto anteriore alla
consegna diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, deve essere
intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa
l’estradizione e commessi prima della consegna è inibito l’esercizio
dell’azione penale, salvo che sia sopravvenuta l’estradizione suppletiva
disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle
cause di estinzione dell’estradizione previste dall’art. 14.1, lett. b), della
Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità  si configura come
introduttiva di una condizione di procedibilità , la cui mancanza costituisce
elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale nelle forme tipiche fissate
dall’art. 405 cod. proc. pen., anche se non impedisce il compimento degli atti
di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente
mediante il ricorso all’incidente probatorio (art. 346 cod. proc. pen.),
l’esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purchè compatibili con
la fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, nonchè l’archiviazione
della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale.

(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l’eccezione di
improcedibilità  formulata dall’imputato e pronunciato condanna per un reato
diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l’estradizione sul
rilievo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità  operi esclusivamente
come limite alla possibilità  di restrizione della libertà  personale, anche in
sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla
possibilità  di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da
quelli contemplati nell’estradizione).
(Corte Cass, Sez. U, Sent. n. 8 del 24.5.2001, imp. Ferrarese).

"Sicurezza pubblica – In genere – Reato di trasferimento fraudolento
di valori previsto dall’art. 12 quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 – Natura di reato istantaneo –
Sussistenza".

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l.8
giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356) integra
un’ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento
in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, senza che possa assumere
rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta
criminosa.

(Fattispecie relativa all’individuazione del "tempus commissi delicti"
al fine di determinarne l’anteriorità  o meno rispetto al momento della consegna
dell’imputato da parte di uno Stato estero a seguito di estradizione).
(Corte Cass, Sez. U, Sent. n. 8 del 24.5.2001, imp. Ferrarese).

"Reati contro l’Amministrazione della giustizia – Delitti contro
l’attività  giudiziaria – Favoreggiamento – Personale – Reale – Mancanza di una
condizione di procedibilità  del reato presupposto – Irrilevanza".

Ai fini della configurabilità  del delitto di favoreggiamento è irrilevante
la mancanza di una condizione di procedibilità  per il reato presupposto.

(Fattispecie in tema di favoreggiamento reale).
(Corte Cass, Sez. U, Sent. n. 8 del 24.5.2001, imp. Ferrarese).

"Banche e istituti di credito o risparmio – Provvedimenti per
limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – Art.
12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con la legge n. 197 del 1991 –
Previsione di distinte condotte criminose – Possesso di carta di credito e
documenti analoghi di provenienza illecita e successiva loro utilizzazione –
Concorso di reati – Configurabilità ".

Le condotte criminose, distintamente contemplate dall’articolo 12 d.l. 3
maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, di possesso e
successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di
credito di provenienza illecita, integrano – attesa l’eterogeneità , sotto
l’aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri – differenti ipotesi di reato,
tra le quali è configurabile il concorso.
(Corte Cass., sez. U, Sent. n. 11 del 7.6.2001, imp. Tiezzi).

"Banche e istituti di credito o risparmio – Provvedimenti per
limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – Reato
di ricezione di carte di credito o analoghi documenti di pagamento o prelievo di
provenienza illecita previsto dal d.l. 3 maggio 1991 n. 143 – Reato di
ricettazione – Ambiti di applicabilità  – Indicazione".

Integra il reato di cui all’art. 648 cod. pen. (ricettazione) la condotta di
chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito
o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi)
provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione
incriminatrice di cui all’articolo 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n. 143,
convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica,
la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le
condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non
sia ricollegabile a un delitto, bensí a un illecito civile, amministrativo o
anche penale, ma di natura contravvenzionale.
(Corte Cass., sez. U, Sent. n. 11 del 7.6.2001, imp. Tiezzi).

"Banche e istituti di credito o risparmio – Indebita utilizzazione,
al fine di profitto, di carte di credito e altri analoghi strumenti di prelievo
o pagamento – Reato di cui all’articolo 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito
con legge 5 luglio 1991 n. 197 – Configurabilità  – Reato di truffa – Concorso –
Esclusione".

L’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di
chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o
pagamento, integra il reato previsto dall’articolo 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143,
convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, e non quello di truffa, che resta
assorbito.

(Nell’affermare tale principio la Corte ha precisato che l’eventuale
conseguimento, da parte dell’agente, dell’ingiusto profitto con correlativo
danno del soggetto passivo rileva, comunque, sotto il profilo della dosimetria
della pena).
(Corte Cass., sez. U, Sent. n. 11 del 7.6.2001, imp. Tiezzi).

"Procedimenti speciali (Cod. proc. pen. 1988) – Patteggiamento –
Sentenza – In genere – Annullamento in cassazione per erronea qualificazione
giuridica del fatto -Formula dell’annullamento – Indicazione".

L’annullamento, in sede di legittimità , della sentenza di patteggiamento che
abbia recepito un accordo delle parti fondato sull’erronea qualificazione
giuridica del fatto va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al
giudice di merito, perchè proceda a nuovo giudizio.
(Corte Cass., sez. U, Sent. n. 11 del 7.6.2001, imp. Tiezzi).

"Reati contro il patrimonio – Delitti – Ricettazione – In genere –
Acquisto o ricezione di prodotti con segni falsi – Ricettazione – Configurabilità .

Reati contro la fede pubblica – Delitti – Falsità  in sigilli o strumenti o
segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento – Introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Acquisto o ricezione di prodotti
con segni falsi – Ricettazione – Configurabilità ".

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o
ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella
consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il
falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità  –
è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita
dall’art. 473 cod. pen..
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 12 del 7.6.2001, imp. Ndiaye).

"Reati contro il patrimonio – Delitti – Ricettazione – In genere –
Commercio di prodotti con segni falsi – Concorso – Configurabilità  –
Fondamento.

Reati contro la fede pubblica – Delitti – Falsità  in sigilli o strumenti
o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento – Introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Ricettazione – Concorso –
Configurabilità  – Fondamento".

Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di
prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo
strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di
specialità , e che non risulta dal sistema una diversa volontà  espressa o
implicita del legislatore.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 12 del 7.6.2001, imp. Ndiaye).

"Misure cautelari (cod. proc. pen. 1988) – Personali – Riparazione
per l’ingiusta detenzione – Procedimento – Nuovo limite massimo della somma
liquidabile introdotto con la legge n. 479 del 1999 – Giudizi in corso –
Liquidazione dell’indennizzo successiva all’entrata in vigore della riforma –
Applicabilità ".

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la disposizione di cui
all’art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale sostituendo il comma
2 dell’art. 315 cod. proc. pen., ha elevato ad un miliardo di lire l’entità 
massima della somma liquidabile, è applicabile in tutte le ipotesi in cui
l’ammontare dell’indennizzo venga determinato in una data posteriore a quella di
entrata in vigore della riforma, e ciò anche quando, per evenienze procedurali,
la liquidazione sia disposta in un momento cronologicamente distinto e
successivo a quello dell’accertamento dell’"an debeatur", atteso che
soltanto con la precisazione del "quantum" il rapporto fra le parti può
considerarsi perfezionato per il prodursi dell’effetto giuridico tipico
dell’azione proposta.

(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione
del giudice di rinvio che, investito della sola questione relativa al
"quantum debeatur", aveva liquidato l’indennizzo tenendo conto del
nuovo limite massimo fissato dalla legge n. 479 del 1999, entrata in vigore
nelle more del giudizio di rinvio e dunque in un momento successivo
all’accertamento del diritto alla riparazione).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 14 del 14.6.2001, Min. Tesoro in proc. Caridi).

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