Rassegna del Consiglio di Stato

CONSIGLIO DI STATO

Segnalazioni a cura dell’Ufficio del Massimario del Consiglio di Stato.

"Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Prima
della privatizzazione – Danni all’integrità  fisica – Controversie –
Giurisdizione A.G.O. e amministrativa – Qualificazione della domanda – In
funzione della giurisdizione – Preferenza per quella contrattuale –
Fattispecie".

In ordine all’azione risarcitoria per la lesione della propria integrità 
fisica esercitata da soggetto legato da rapporto di pubblico impiego attribuito,
prima del d.l.vo n. 29 del 1993 (anche dopo, per i casi rimasti), alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la qualificazione
dell’azione in funzione del riparto di giurisdizione (azione contrattuale al
G.A.; azione extracontrattuale al G.O.) deve avvenire, stante il carattere
autonomo e prioritario della tutela del diritto assoluto alla vita ed
all’integrità  fisica, nel senso prevalente della extracontrattualità , sicchè
il carattere extracontrattuale dell’azione va comunque riscontrato tutte le
volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore della
responsabilità  contrattuale: ciò che avviene quando la richiesta risarcitoria
sia genericamente riferita all’integrità  fisica, senza deduzione della
violazione dell’inosservanza di una specifica obbligazione contrattuale, mentre
la semplice prospettazione dell’inosservanza dell’art. 2087 Cod. civ. o di altre
disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro
non è di per sè sola sufficiente a giustificare la qualificazione dell’azione
come contrattuale, potendo detta citazione essere stata effettuata in funzione
esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato di lesioni colpose e/o della configurabilità  dell’illecito come
extracontrattuale. (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 914 del 21.2.2001).

"Stipendi, assegni e indennità  – Lavoro straordinario – Compenso –
Autorizzazione preventiva – Necessità ".

Nel rapporto di pubblico impiego non può essere riconosciuto alcun compenso
per lavoro straordinario quando manchi una preventiva formale autorizzazione da
parte della Amministrazione, in quanto solo in tal modo è possibile verificare
la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendano opportuno il
ricorso a prestazioni lavorative straordinarie. (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n.
1956 del 3.4.2001).

"Stipendi, assegni e indennità  – Ferie non godute – Compenso
sostitutivo – Quando spetta".

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico
dipendente va riconosciuto ogniqualvolta sia comprovato che il mancato godimento
delle ferie sia dipesa meramente da esigenze di servizio e non dalla volontà 
del lavoratore. (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 1956 del 3.4.2001).

"Stipendi, assegni e indennità  – Rivalutazione e interessi –
Computo separato".

Rivalutazione ed interessi devono essere computati separatamente sulla somma
capitale, in quanto l’opposto criterio del calcolo degli interessi sul capitale
rivalutato comporterebbe una inammissibile duplicazione. (Cons. Stato, Sez. VI,
Sent. n. 2801 del 21.5.2001).

"Indennità  di anzianità  – Indennità  di buonuscita – Pensione
integrativa – Prestazioni a carico dello stesso Ente di appartenenza –
Dipendente collocato a riposo per limiti di età  – Ritardo nella erogazione –
Rivalutazione ed interessi – Decorrenza".

Nel caso di prestazioni previdenziali erogabili dallo stesso Ente datore di
lavoro al dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età , il solo
principio di carattere generale che è possibile desumere dalle disposizioni
contenute nell’art. 26 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato
dall’art. 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75 è che l’Amministrazione ha
l’obbligo giuridico di predisporre per tempo gli elementi sulla cui base
provvedere alla corresponsione del trattamento indennitario e pensionistico
spettante al dipendente prossimo a cessare dal servizio per limiti di età ,
ancor prima del verificarsi dell’evento, affinchè non abbia a determinarsi un
irragionevole iato fra collocamento a riposo e corresponsione , non essendo, al
contrario, suscettibili di applicazione analogica, norme e principi che traggono
la loro ragione nella dicomia "datore di lavoro-Ente erogatore direttamente
obbligato"; pertanto, in assenza di norme regolamentari che prevedano
espressamente lo iato fra insorgenza del credito e decorrenza dell’obbligo di
pagamento, le obbligazioni accessorie per rivalutazione ed interessi devono
farsi decorrere dalla data di collocamento a riposo ovvero, trattandosi di
pensione integrativa, dalla maturazione dei singoli ratei. (Cons. Stato, Sez.
VI, Sent. n. 2801 del 21.5.2001).

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