ACCESSO A INTERNET, TARIFFE UGUALI PER TUTTI I PROVIDER (Ddl Camera 435-1251-1320-1389)

Nuova pagina 1

Ddl Camera 435 – Disciplina relativa alla fornitura di servizi
di accesso ad INTERNET

(d’iniziativa di Giuseppe Giulietti)

Articolo 1.

1. I fornitori di accesso ad INTERNET, autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, hanno diritto a fruire
delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni
titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione
pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente
significativo potere di mercato (SPM).
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad INTERNET ed un
organismo SPM sono stipulati in conformità  con le disposizioni del decreto del
Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per il periodo di un anno
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Ddl Camera 1251 – Riconoscimento ai fornitori di servizi INTERNET delle
condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di
licenza individuale

(d’iniziativa del deputato Pietro Folena)

Articolo 1.

1. I fornitori di servizi INTERNET (Internet service provider),
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell’Autorità  per le
garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche
applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale,
sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di
telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi Internet ed
un organismo SPM sono stipulati in conformità  con le disposizioni del decreto
del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i
fornitori di servizi Internet decidano di applicare le tariffe a canone
per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e
comunque per ogni altro tipo di tariffa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1^
settembre 1999, data nella quale alcuni fornitori di servizi Internet
hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le
eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi
in atto tra associazioni di fornitori di servizi Internet e gestori di
reti di telecomunicazioni, e per il periodo di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Ddl Camera 1320 – Disciplina relativa alla fornitura di
servizi di accesso ad Internet

(d’iniziativa di Alberto De Luca ed altri)

Articolo 1.

1. I fornitori di servizi di accesso ad INTERNET (INTERNET service provider),
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell’Autorità  per le
garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche
applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale,
sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di
telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM),
secondo criteri di equità  definiti dalla medesima Autorità  per le garanzie
nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad INTERNET ed un
organismo SPM sono stipulati in conformità  con le disposizioni del decreto del
Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i
fornitori di servizi di accesso ad INTERNET decidano di applicare le tariffe a
canone per connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1^
settembre 1999, data nella quale alcuni fornitori di servizi di accesso ad
INTERNET hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo
le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli
accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi di accesso ad INTERNET
e gestori di reti di telecomunicazioni, e per il periodo di due anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ddl Camera 1389 – Riconoscimento ai fornitori di servizi
INTERNET delle condizioni economiche applicate agli organismi di
telecomunicazioni titolari di licenza individuale

(d’iniziativa di Giorgio Bornacin e Italo Bocchino)

Articolo 1.

1. I fornitori di servizi INTERNET (Internet service provides), autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai
sensi delle successive delibere dell’Autorità  per le garanzie nelle
comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli
organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del
listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni
notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi INTERNET ed un
organismo SPM sono stipulati in conformità  con le disposizioni del decreto del
Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui
fornitori di servizi INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per
connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e
comunque per ogni altro tipo di tariffa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1^
settembre 1999, data nella quale alcuni fornitori di servizi INTERNET hanno
stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali
condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto
tra associazioni di fornitori di servizi INTERNET e gestori di reti di
telecomunicazioni, e per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed