Sentenza n. 27848 dell’11 luglio 2001
ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE DEL LAVORO
(Sezione Sesta Penale – Presidente F. Pisanti – Relatore G. Colla)
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha
integralmente confermato quella del Pretore di Parma in data 19 gennaio
1998 con la quale C. V. e M. M. erano stati condannati alle pene
ritenute di giustizia per il reato di cui all’art. 348 c.p., perché,
nella loro rispettiva qualità di Presidente amministratore delegato e
Amministratore delegato della ditta (omissis) s.r.l., costituita
il 21 gennaio 1991, esercitavano abusivamente la professione di
consulenti del lavoro senza essere muniti dell’apposita abilitazione
professionale (fatti commessi in Parma fino al 3 maggio 1994), ed erano
stati, altresì, condannati al risarcimento dei danni morali liquidati,
in via equitativa, nella misura di lire venti milioni a carico di
ciascuno degli imputati, in favore del Consiglio dell’ordine dei
consulenti del lavoro di Parma, costituitosi parte civile.
Avverso la sentenza della Corte d’appello propongono ricorso per
cassazione l’avvocato F. B., nell’interesse del V. e del M., nonché
questi ultimi personalmente.
Col primo motivo, il difensore censura la sentenza impugnata per
"Violazione e falsa applicazione degli artt. 55, 56, 57, 191, 498 e
500 e 514 c.p.p. in relazione all’art. 348 c.p." Afferma, in
particolare, che l’escussione di testimoni nel giudizio di primo grado
era stata effettuata in modo non conforme a legge, in quanto ai testi
erano state contestate le deposizioni rese all’Ispettore del lavoro che
si era recato presso le varie aziende (insieme con un carabiniere
preposto alla collaborazione con gli ispettorati del lavoro) che si
servivano della società (omissis), chiedendo loro la conferma
delle dichiarazioni in quella sede rese; l’illegittimità di tale modo
di espletare l’istruzione dibattimentale balzerebbe all’evidenza ove si
consideri che gli ispettori del lavoro non hanno poteri di polizia
giudiziaria per un’indagine riguardante il reato di cui all’art. 348
c.p.: la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria sarebbe loro
riconosciuta nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, ex
art. 8 del d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520; di modo che gli atti sottoposti
ai testimoni erano meri atti amministrativi.
Censura, quindi, col secondo motivo, la "Violazione e falsa
applicazione degli artt. 210, 191, 498 e 500 c.p.p. in relazione
all’art. 348 c.p.". Avrebbero errato i Giudici di merito a non
escutere come teste il consulente del lavoro T. (adducendo la
motivazione che si trattava di persona coinvolta nel reato, la quale, ai
sensi dell’art. 210 c.p.p., non avrebbe potuto escutersi nella qualità
indicata) del quale entrambi gli imputati dovevano considerarsi
praticanti. Il T. avrebbe potuto chiarire che la targa con il suo
nominativo apposta all’ingresso dello studio degli imputati aveva
esattamente tale significato.
Deduce, inoltre, coi terzo motivo la "Violazione e falsa
applicazione dell’art. 348 c.p.". Si duole, in particolare, del
fatto che i Giudici di merito non avevano considerato la qualità di
praticanti dello studio T. dei V. e del M.; nessun rilievo poteva avere,
secondo la difesa, il fatto che i clienti si rivolgevano direttamente ai
due praticanti, in quanto costoro potevano sempre consultare il titolare
con il telefono, discutendo con lui e informando il cliente del parare
professionale (la Corte di merito aveva escluso tale rapporto fra il T.
e il V. e il M., in quanto lo studio del primo si trovava in Fidenza e
non in Parma ove operavano i due ricorrenti).
Col quarto motivo censura la "Violazione e falsa applicazione
degli artt. 348 c.p., 2229, 2230 e 2231 c.c.". L’attività
"presuntivamente" esercitata dai due (il ricorrente si duole,
in proposito, del fatto che nessuna attività sia indicata nel capo di
imputazione) non rientrava tra le materie riservate ai consulenti del
lavoro, perché tale attività può essere esercitata anche da altri
professionisti (avvocati, commercialisti, ragionieri), come pure dal
datore di lavoro in proprio da suoi dipendenti o da organizzazioni di
categoria. Le mere attività di supporto tecnico – si sostiene –
sfuggono alla esclusiva, come le attività dei CED. Ciò è esattamente
quanto si era verificato nella specie in cui il T. era l’unico
responsabile verso i clienti, mentre il V. e il M. operavano quali
praticanti e collaboratori nell’à mbito di un CED.
Con l’ultimo motivo, infine, lamenta la "Violazione e falsa
applicazione degli artt. 348 c.p. 538 c.p.p. e 2697 c.c.".
Erroneamente sarebbe stata pronunciata la condanna del V. e del M. al
risarcimento dei danni in favore del Consiglio dell’ordine dei
consulenti del lavoro della Provincia di Parma. Richiamava la difesa una
sentenza di questa sezione del 1988 che aveva ritenuto che il danno
morale non può essere liquidato in favore dei consigli dell’ordine che
non sono portatori dell’interesse generale tutelato dall’art. 348 c.p.
In favore dell’ordine si sarebbe potuto liquidare il solo danno
patrimoniale, che nel caso, non era stato affatto provato; la parte
civile, tra l’altro, avrebbe dovuto dimostrare il danno riferentesi
all’Ordine di Parma e non a quello nazionale. D’altra parte la sentenza
non indicava i criteri posti a base della liquidazione equitativa del
danno.
I due ricorrenti, a loro volta, deducono un unico motivo
("Violazione della legge penale sostanziale segnatamente dell’art.
348 c.p.") col quale lamentano la mancata considerazione della loro
qualità di praticanti del T. da parte dei Giudici di merito. La liceità
della loro attività troverebbe conferma nel disposto dell’art. 58,
comma sedicesimo, della I. 17 maggio 1999, n. 144, la quale ha integrato
l’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, regolante la professione di
consulente del lavoro e che ha disciplinato l’attività dei CED, i quali
– come anche confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 14 del 15 marzo 2000 – possono, tramite dipendenti
e soci, svolgere l’attività di consulenti del lavoro purché
all’interno di un CED vi sia un consulente del lavoro.
II primo motivo di ricorso è infondato.
Non tutte le deposizioni testimoniali utilizzate sono state assunte
con modalità – ad avviso del ricorrente – irrituali (contestazioni ai
testimoni di dichiarazioni rese in sede di indagine amministrativa). Non
interessa in questa sede stabilire se l’inchiesta eseguita
dall’Ispettore del lavoro sia, in realtà , un’inchiesta amministrativa e
se sia possibile utilizzare le dichiarazioni rese in tale sede per le
contestazioni. Infatti, nella sentenza impugnata si legge che i testi
escussi nella prima parte del dibattimento di primo grado (anteriormente
alla sostituzione del giudice) "hanno deposto con estrema serenità
corroborando, con forza, la tesi accusatoria e in particolare le
risultanze degli accertamenti dell’Ispettrice B.", e, quindi, le
loro dichiarazioni sono state ribadite (autonomamente) in sede
dibattimentale senza necessità di contestazioni; mentre solo la
"seconda tranche" di dichiarazioni è stata resa "con una
coralità di intenti che può far legittimamente sorgere pi๠di un
dubbio sulle reali motivazioni di un simile mutamento di versione",
per cui si sono rese necessarie le contestazioni ritenute scorrette dal
difensore. Sarebbe stato, infatti, onere della difesa indicare
specificamente le testimonianze "irregolari" e chiarire, una i
per una, quale riflesso avrebbero avuto sul convincimento del giudice e
sulla economia complessiva della motivazione della sentenza. In
mancanza, poiché il giudice di merito ha utilizzato anche deposizioni
in cui questo peculiare modo di assunzione non si è verificato, la
doglianza non può che essere ritenuta generica, in quanto la sentenza
impugnata è, comunque, fondata anche su prove testimoniali
ineccepibilmente assunte.
In ogni caso, si deve osservare che la giurisprudenza di questa Corte
è ormai consolidata nell’affermare che le prove inutilizzabili sono
solo le prove assunte contro espressi divieti di legge mentre quelle
irregolarmente assunte al di fuori di ipotesi di espresso divieto, sono
semplicemente colpite da nullità che, secondo le regole generali (artt.
177 – 186 c.p.p.), devono essere fatte valere, se verificatesi nel corso
del dibattimento, attraverso un’espressa eccezione formulata con
l’impugnazione della relativa sentenza (v. art. 181, ult. comma,
c.p.p.): eccezione pacificamente non sollevata dalla difesa, come
affermato nella sentenza di secondo grado (fra le tante v. Cass., sez.
IV, u.p. 13 gennaio 1999, Valentino, rv. 214247; Cass., sez. VI, u.p. 12
ottobre 1998, Aliu, rv. 213328; Cass., sez. V1, u.p. 13 febbraio 1998,
Magro, rv. 210089).
Da tutto ciò consegue che tutte le prove testimoniali assunte sono
state regolarmente utilizzate dai Giudici di appello.
Anche il secondo motivo è infondato. Giustamente i giudici di merito
hanno considerato il T. indagato (o imputato) di reato connesso e
costui, una volta chiamato a deporre in sede di appello, si è
legittimamente rifiutato di rispondere senza le garanzie di cui
all’art.210 c.p.p. Non appena il nome del T. è apparso nel presente
procedimento lo stesso ha assunto la qualifica indicata, in qualità ,
secondo la tesi accusatoria, era prestato fornire il suo nome di
copertura della attività illecita del M. e del V. (quindi doveva
considerarsi correo di questi ultimi). La giurisprudenza di questa Corte
è orientata a considerare (e l’orientamento va qui ribadito) che
"…anche prima dell’assunzione formale della qualità di indagato
la …persona (indagata per lo stesso reato o per reato connesso) non può
essere obbligata a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilità penala. Una regola che, per quanto sancita espressamente
per il testimone dall’art. 798, secondo comma, opera anche nei confronti
dell’indagato in applicazione del principio nemo contra se detegere
ricavabile pure dall’esimente di cui all’art. 384 c.p. e dal divieto di
utilizzazione delle dichiarazioni indizianti sancito dall’art. 63 c.p.p.
Tutto ciò perché i fatti sui quali verte la deposizione possono
oggettivamente … condurre ad una sua incriminazione" (Cass., sez.
VI, c.c. 25 marzo 1994, Palumbo).
Ugualmente infondati sono il terzo e il quarto motivo di ricorso dei
difensore e il motivo unico dei ricorrenti, motivi che possono essere
congiuntamente trattati per la loro connessione e per riferirsi, tutti,
al problema di fondo sollevato nel presente giudizio.
I motivi in esame non riescono a scalfire le argomentazioni in fatto
e in diritto, del tutto ineccepibili, contenute nella sentenza impugnata
la quale è giunta alle conclusioni sulla responsabilità penale che si
sono esposte sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni, vale a
dire l’inverosimiglianza, e quindi l’inaccettabilità , della tesi
secondo la quale il titolare demo studio sarebbe stato il T. mentre i
due odierni ricorrenti non sarebbero stati altro che semplici praticanti
di quest’ultimo e la constatazione che le emergenze processuali erano
tutte convergenti sulla conclusione che il M. e il V. svolgevano vera e
propria attività di consulenti del lavoro e non già una semplice
attività di calcolo ed elaborazione dati, tale da non farli rientrare
nell’orbita dell’art. 1 della l. 11 gennaio 1979, n. 12, il cui primo
comma individua i contenuti della professione di consulente del lavoro
nell’affidamento, da parte dei datori di lavoro, di adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori
dipendenti.
Per quanto riguarda la questione del (preteso) praticantato (lo
studio ove operavano i due ricorrenti era in Parma, mentre quello del T.
in Fidenza), la Corte d’appello ha messo in chiara luce una serie di
elementi che l’hanno correttamente indotta a ritenere che la tesi non
poteva valutarsi se non come un tentativo di accreditare una soluzione a
mero scopo defensionale, posto che nessuno dei clienti o delle persone
che hanno svolto attività investigativa ha mai visto il T. nello studio
di Parma, alla cui entrata figurava solamente una targa col suo nome;
che tutti i clienti hanno dichiarato di avere avuto rapporti sempre e
solo col M. e col V.; che risulta ben strano l’esercizio di un
praticantato a distanza con il titolare dello studio costantemente
altrove; che altrettanto singolare risulta la circostanza che
nell’organigramma societario il T., pur risultando Amministratore
delegato, si trovava in posizione subalterna al M., che della società
era Presidente e amministratore delegato; la circostanza, infine,
altrettanto singolare, che le fatture per attività di consulenza non
erano emesse a nome del T. (come sarebbe stato logico se costui fosse
stato il vero titolare dello studio) bensì a nome della (omissis)
come società di elaborazione dati. Tutto ciò lascia esattamente
ritenere, come ha sostanzialmente ritenuto la Corte del distretto, che
la sede del T. in Parma fosse assolutamente fittizia, anche se i Giudici
di appello hanno voluto affermare eufemisticamente (contestando una
deduzione della difesa) che il Pretore ciò non aveva detto, essendosi
soltanto limitato a "trarre unicamente le debite inferenze
dall’osservare che pressoché alcun teste aveva mai visto o parlato o
preso contatto in Parma con il T.".
Sull’altra questione dedotta con l’impugnazione, secondo cui i
ricorrenti non avrebbero svolto l’attività tipica
https://www.litis.it
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