Licenziamento disciplinare – Prova dell’illecito sulla base di documenti informatici – Sentenza Sezione Lavoro n. 11445 del 6 settembre 2001


Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale



Sentenza n. 11445 del 6 settembre 2001

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – PROVA DELL’ILLECITO SULLA BASE DI
DOCUMENTI INFORMATICI

(Sezione Lavoro – Presidente V. Trezza – Relatore A. De Matteis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al
casello di (omissis), previa rituale contestazione dell’addebito
disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi,
biglietti "premagnetizzati" della stazione autostradale di (omissis),
mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di
incasso.

L’impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della
sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale
di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.

Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta
causa di licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema
informatico della società  Autostrade, il cui funzionamento veniva
illustrato dai testi escussi, e minuziosamente riportato in sentenza,
valutati congiuntamente con circostanze esterne oggetto di prova
testimoniale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il T., con
unico motivo.

La società  intimata si è costituita con controricorso, resistendo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e
falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod.civ. (art. 360, n. 3
c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della controversia,
motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi
della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza
impugnata per aver fondato la propria decisione sull’elaborato
informatico del computer centrale operante presso la sede di Firenze, di
cui contestava la valenza probatoria.

Il ricorso non è fondato.

L’art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti,
dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, e che i criteri e le modalità  di applicazione di tale nuova
norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati,
con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513,
emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria
dei vari tipi di documenti informatici.

Intanto esso definisce il documento informatico come la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto,
le informazioni fornite dal sistema informatico centrale della società 
Autostrade costituiscono documento informatico rappresentativo delle
operazioni di incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli
autostradali.

La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e
cioè quei documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se
non per il tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso
ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati tramite
l’elaboratore.

La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini
della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con
firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale
integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell’art.
1325 n. 4 e 1351 cod.civ., ed ha conseguentemente l’efficacia probatoria
della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 cod.civ. b) documenti
informatici, come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i
quali hanno l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 cod.civ.
(art. 5, comma 2), come già  ritenuto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni
fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in
genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di
fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce
la conformità  ai fatti o alle cose medesime".

Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere
presente il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il
disconoscimento della conformità  di una delle riproduzioni menzionate
nell’art. 2712 cod.civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti
del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo, cod. proc.
civ., della scrittura privata, perchè, mentre quest’ultimo, in mancanza
di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice
possa accertare la conformità  all’originale anche attraverso altri
mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090,
in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5
febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre
1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di
retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi
cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori
dell’utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico
telefonico delle risultanze del misuratore di centrale).

Questa Corte ha altresí precisato che le norme del codice civile sul
disconoscimento della conformità  all’originale di copie fotostatiche
non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia
fatta valere come negozio per derivarne direttamente e immediatamente
obblighi, e non anche quando il documento sia 1 solo fine di dimostrare
un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa
fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il
proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere
verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purchè
essa appaia grave, precisa e concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).

Infine le norme poste dal codice civile in materia d’onere della
prova e di ammissibilità  ed efficacia dei vari mezzi probatori,
attinenti al diritto sostanziale, vanno correlate con quelle processuali
relative al giudizio di, Cassazione; poichè la loro violazione dà 
luogo ad "errores in iudicando", e non in "in
procedendo", il ricorrente interessato a fa valere nel giudizio di
Cassazione la violazione di dette norme ha l’onere di indicare
dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure
mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal
giudice "a quo" alla base della sentenza impugnata e i motivi
della loro inidoneità  legale a fornire il supporto probatorio alla
decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione –
disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità 
della copia all’originale, ecc. – nonchè del modo e dell’occasione
della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità 
e tempestività  (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).

Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di giudici
di merito, affermative della legittimità  del licenziamento disciplinare
di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o
implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici
(Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative
ad esattori della società  Autostrade, per inadempienze accertate con le
registrazioni informatiche; (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di
inadempienze di dipendente bancario risultanti dal sistema informatico).
In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento
secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata come
prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l’onere
probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata
su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi
istruttori (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983,
3198/1987, 1843/1995).

Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione
solo sul documento informatico risultante dall’elaborato centrale,
dotato peraltro di un programma di autodiagnosi continua, ma su una
serie di circostanze esterne di riscontro, riferite da numerosi testi,
tra 1e quali, con valore assorbente e decisivo, quelle che nella
stazione di presunta emissione dei biglietti premagnetizzati, (omissis),
erano stati sottratti 150 biglietti, dei quali 34 risultati incassati
dal T.; che nel tempo presumibilmente occorrente per percorrere la
distanza tra il casello di (omissis) e quello di (omissis),
dove operava il T., distante pochi chilometri, non risultavano emessi
tali biglietti; che le irregolarità  contabili afferivano esclusivamente
al T., seguendolo nei vari turni e sulle varie piste o porte alle quali
era addetto.

La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di
funzionamento del sistema informatico centrale della società  Autostrade
e con audizione di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne
ad esso) e motivazione del giudice del merito non merita le generiche
censure del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e
va confermata, perchè coerente con il principio di diritto enunciato
nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti
termini: In tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un
sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono
costituire, ai sensi dell’art. 2712 cod.civ., e dell’art. 5, comma 2;
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia
accertata la funzionalità  del sistema informatico e le risultanze di
esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze
esterne ad esso, altrimenti provate.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L.
50.000 oltre   L. tre milioni per onorari di avvocato.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del
presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre  L. tre milioni per
onorari di avvocato.

https://www.litis.it

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