Sentenza n. 12471 del 12 ottobre 2001
RESPONSABILITA’ DELLA BANCA PER PAGAMENTO DI ASSEGNI A FIRMA FALSA
(Sezione Prima Civile – Presidente C. Carnevale – Relatore U. Vitrone)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 1990 C. B., unico
erede di N. B., esponeva di aver accertato che erano stati presentati
all’incasso poco prima del decesso di suo padre quattro assegni per
complessive L. 46.700.000 spiccati sul conto corrente n. 10/5553 a
lui intestato presso l’agenzia n. 36 dell’(omissis), le cui
firme risultavano palesemente difformi dallo specimen depositato in
banca. Aggiungeva l’attore che una perizia grafica eseguita su sua
richiesta aveva evidenziato la falsità della firma in uno solo dei
quattro assegni mentre nei restanti tre non era stato possibile rilevare
alcuna appariscente falsità delle sottoscrizioni. Conveniva perciò in
giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il predetto Istituto per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al pagamento
degli assegni, avvenuto senza il preventivo accertamento con la dovuta
diligenza della falsità delle firme di traenza.
L’(omissis) eccepiva che gli assegni risultavano formalmente
regolari in tutti i loro elementi essenziali e non presentavano anomalie
di sorta; aggiungeva che tre di essi, per complessive L. 46.000.000,
erano stati presentati all’incasso dalla sorella del defunto, I. B., e
accreditati sul suo conto corrente, mentre il quarto, di L. 700.000 era
stato pagato a tale G. B. i cui estremi identificativi erano stati
riportati sul titolo. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in
subordine, l’autorizzazione a chiamare in causa la B. e il B. per essere
tenuto indenne dalle conseguenze negative derivanti dall’eventuale
accoglimento della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa, la B. si costituiva e contestava la
falsità delle firme di traenza specificando che i tre assegni da lei in
cassati erano stati sottoscritti dal de cuius alla presenza della madre,
di suo fratello G. e di essa prenditrice, e che il quarto era stato
emesso a favore dell’amministratore del condominio per il pagamento
delle spese condominiali.
I1 B. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 24 marzo – 17 luglio 1995 il tribunale accoglieva la
domanda principale e condannava l’(omissis) al risarcimento dei
danni in misura pari alla somma portata dai quattro assegni con
rivalutazione e interessi, rigettando la domanda di garanzia. A sostegno
della decisione affermava che l’attore già nell’atto di citazione aveva
in buona sostanza dichiarato di non conoscere la sottoscrizione del suo
dante causa e ne aveva reiterato il disconoscimento implicito
all’udienza immediatamente successiva a quella in cui erano stati
prodotti in giudizio i titoli originali, ribadendo in tale sede
l’evidente difformità delle firme di traenza; aggiungeva, quindi che,
in presenza del disconoscimento della sottoscrizione, la banca convenuta
non solo non aveva proposto l’istanza di verificazione delle scritture,
ma, nonostante le evidenti difformità tra le firme di traenza e lo
specimen depositato dal B., non aveva provato di aver contattato il
cliente per ottenerne l’autorizzazione al pagamento, nè di aver
proceduto al necessario raffronto tra la sottoscrizione apposta sui
titoli e quella presso di essa depositata, e neppure aveva dimostrato
l’impossibilità per un semplice operatore di sportello di rilevare
l’anomalia delle sottoscrizioni con l’u so dell’ordinaria diligenza
nell’esercizio dell’attività bancaria.
Su gravame dell’(omissis) la locale Corte d’Appello, con
sentenza del 20 marzo – 28 aprile 1998, riformava la decisione impugnata
rigettando la domanda del B..
Osservava la corte che erroneamente era stata addebitata alla banca
convenuta la mancata proposizione dell’istanza di verificazione
dell’autenticità delle firme di traenza poichè queste non erano mai
state formalmente disconosciute dall’attore il quale, come risultava da
una puntuale analisi del contesto dell’atto di citazione, aveva espresso
la chiara volontà di circoscrivere la causa petendi della sua domanda
alla mera difformità (comune ai quattro assegni) tra le firme di
traenza e lo specimen depositato in banca, interpretando il mancato
accertamento dell’autenticità e la falsificazione di dette firme con
riferimento esclusivo alla corrispondenza tra le stesse e quella
depositata in banca da N. B.. Da ciò conseguiva che la "evidente
difformità delle sottoscrizioni" ribadita a verbale in occasione
della produzione degli assegni originali, non poteva valere come un
nuovo disconoscimento effettuato implicitamente – come ritenuto dal
primo giudice – in quanto il disconoscimento da parte dell’erede doveva
consistere in una dichiarazione di specifico ed univoco contenuto di non
conoscere la scrittura del proprio autore, secondo l’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità . Cosí interpretata la domanda, perdeva
ogni rilevanza la questione della conformità delle firme di traenza con
quella depositata in banca poichè, come espressamente rilevato dalla
sentenza impugnata, in tanto l’attore poteva affermare di aver subito un
danno a causa del comportamento asseritamente negligente della banca in
quanto le firme di traenza apposte sugli assegni fossero false. Non
avendo l’attore assunto come causa petendi la falsità delle
sottoscrizioni controverse, superflua appariva l’istanza di
verificazione avanzata per puro tuziorismo difensivo dall’(omissis)
nel giudizio di appello e, conseguentemente, nessun danno poteva essere
risarcito al B. fin quando egli non avesse provato che le firme di
traenza degli assegni in questione, ancor prima che difformi dallo
specimen depositato, erano state apposte da persona diversa da colui che
figurava quale traente.
Contro la sentenza ricorre per cassazione C. B. con sei motivi
illustrati da memoria.
Resiste la (omissis) (già omissis) con
controricorso contenente ricorso incidentale affidato a un solo motivo.
Non hanno presentato difese I. B. e G. B.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro
la medesima sentenza.
Passando all’esame del ricorso principale, col primo motivo viene
denunziata l’erronea interpretazione dei motivi di appello per aver la
sentenza impugnata esorbitato dalle censure della banca appellarne che
si doleva dell’apodittica affermazione della difformità tra le firme di
traenza e quella depositata, da accertarsi attraverso i mezzi di pro va
richiesti, e in subordine, del mancato espletamento di una consulenza
tecnica per l’accertamento della autenticità delle sottoscrizioni,
incorrendo perciò nel vizio di extrapetizione con la pronuncia di
riforma della sentenza impugnata.
Col secondo motivo, che per ragioni di ordine logico è suscettibile
di esame congiunto, viene denunciato sotto altro profilo il vizio di
extrapetizione per aver la sentenza di appello posto a fonda mento della
sua decisione una diversa interpretazione della domanda, da ritenersi
preclusa in assenza di uno specifico mezzo di gravame al riguardo.
Le censure non hanno fondamento poichè il vizio di extrapetizione
ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e
delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee
all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene
della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre spetta al
giudice di merito il compito di definire, entro detti limiti, la domanda
proposta dalla parte; tale compito appartiene anche al giudice di
appello, il quale resta libero di dare al rapporto controverso una
qualificazione difforme da quella data dal primo giudice con riferimento
all’individuazione della causa petendi, avendo egli il potere-dovere di
definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio e di
precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme
applicabili, col solo limite di non esorbitare dalle richieste delle
parti segnate dai motivi di appello e di non introdurre nuovi elementi
di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame (Cass. 19
agosto 1995, n. 8924; 5 febbraio 1987, n.1138; 17 marzo 1981, n. 1539) .
E pertanto, allorquando l’appello abbia investito la sentenza
impugnata nella sua globalità come si verifica nella specie avendo
l’appellante contestato sia la ritenuta difformità tra le firme di
traenza e quella depositata in banca, sia l’asserita falsità delle
sottoscrizioni – non è ravvisa bile alcuna preclusione al potere-dovere
del giudice di appello di interpretare la domanda proposta in giudizio
in maniera difforme dal giudice di primo grado.
Con il terzo motivo si denuncia l’erronea motivazione in ordine
all’interpretazione della domanda e l’omesso esame degli atti di primo
grado, nonchè la violazione dell’art. 214 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poichè la sentenza impugnata
sarebbe pervenuta all’affermazione del mancato formale disconoscimento
delle firme di traenza senza considerare che l’attore ha sempre
sostenuto che esse erano state falsificate, tanto vero che in sede di
precisazione delle conclusioni aveva richiesto l’ammissione di una
consulenza tecnica per l’accertamento della dedotta falsità . Inoltre
non è stata presa in esame la dichiarazione verbalizzata all’udienza
del 28 ottobre 1992, nella quale l’attore ha eccepito la mancata
proposizione dell’istanza di verificazione a seguito del disconoscimento
delle firme di traenza.
Col quarto motivo, che può essere esaminato congiuntamente, viene
dedotta la violazione dell’art. 214 cod. proc. civ. poichè erroneamente
la sentenza impugnata avrebbe posto a carico dell’attore l’onere del
disconoscimento delle scritture da lui stesso prodotte e sulle quali
egli fondava la sua domanda risarcitoria assumendone la falsità .
Le esposte censure meritano accoglimento poichè la vertenza che ha
dato luogo al presente giudizio non comporta a ben vedere alcuna
applicazione della disciplina del disconoscimento della scrittura
privata come delineata nel codice di rito, e deve quindi ritenersi
errato sia il convincimento del primo giudice che le firme di traenza
siano false per essere state disconosciute dall’attore senza che al
disconoscimento sia seguito alcun procedimento di verificazione a
istanza della banca convenuta, sia il diverso convincimento del giudice
di appello che le sottoscrizioni non siano state formalmente, o,
comunque, chiaramente disconosciute e che esse debbano esser perciò
tenute per riconosciute restando cosí preclusa cosí ogni pretesa
risarcitoria nei confronti della banca che avrebbe effettuato il
pagamento di assegni con firma di traenza autentica.
Va infatti considerato che la parte la quale sostenga la non
autenticità della firma di traenza di una assegno bancario da lui
emesso, o, come nella specie, emesso dal suo dante causa a titolo
universale, non è tenuto ad attendere di essere convenuta in giudizio
da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operarne il
disconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 214 cod. proc.
civ., ma può assumere l’iniziativa del processo per sentir accertare,
secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità della
sottoscrizione ed accogliere tutte le domande che postulino tale
accertamento, come, ad esempio, quel la di condanna della banca al
risarcimento dei danni per l’avvenuto pagamento dell’assegno con firma
falsa.
Ne consegue che nella specie l’ erede del traente, il quale lamenti
la non corrispondenza della firma di traenza con quella depositata dal
de cuius, non può vedersi per ciò solo respingersi la domanda
risarcitoria nei confronti della banca che abbia provveduto al pagamento
degli assegni per non aver proceduto preliminarmente al disconoscimento
della firma di traenza o per non aver chiaramente dichiarato di non
conoscere la sottoscrizione del proprio dante causa, non essendo
ipotizzabile un’azione risarcitoria fondata sull’errato pagamento del
titolo per contestazioni che investano la firma di traenza la quale
possa comportare l’implicito riconoscimento dell’autenticità della
sottoscrizione, come ritenuto dalla sentenza impugnata, poichè è di
tutta evidenza la mancanza di qualsiasi danno derivante dal pagamento di
un assegno che si supponga del tutto regolare.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’azione risarcitoria
promossa nei confronti della banca che abbia pagato un assegno senza
riscontrare, difformità o anomalie della firma di traenza resta
regolata dalle regole generali dell’onere della pro va, le quali
comportano che l’attore debba fornire la prova della falsità della
firma di traenza che sia contestata dalla convenuta, fornendo elementi
di comparazione e sollecitando l’ammissione di una consulenza tecnica
d’ufficio, e la banca quella dell’efficacia liberatoria del pagamento
del titolo, per non essere l’accertata falsità rilevabile con
l’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività bancaria
(vedi, in tal senso: Cass. 24 febbraio 1983, n. 1420, in motivazione).
L’accoglimento dei motivi che precedono comporta l’assorbimento
dell’esame dei successivi motivi, aventi natura subordinata, con i quali
si denunciano ulteriori vizi di errata interpretazione della domanda e
di extrapetizione (quinto motivo) e si contesta la rilevanza della
questione relativa all’accertamento della falsità della firma di
traenza dovendo ritenersi sufficiente a radicare la responsabilità
della banca, secondo l’assunto del ricorrente, la mera difformità della
sottoscrizione con lo specimen depositato dal correntista (sesto
motivo).
Resta del pari assorbito l’esame del ricorso incidentale proposto
dalla (omissis) per dolersi dell’omessa pronunzia in ordine
alla domanda di restit
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