Sentenza n. 13823 dell’8 novembre 2001
SOTTRAZIONE ILLECITA DI FIGLIO MINORENNE – ACCERTAMENTO DELLA
RESIDENZA DEL MINORE.
(Sezione Prima Civile – Presidente R. De Musis – Relatore M.G.
Luccioli)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comunicazione del 5 maggio 2000 l’autorità centrale presso
l’Ufficio per la giustizia minorile trasmetteva al Tribunale per i
Minorenni di Napoli l’istanza di M. S., cittadina americana e madre di (omissis),
nata a Castel Volturno il 13 luglio 1996, con la quale si chiedeva il
rimpatrio della minore negli Stati Uniti, deducendosi che il padre A. M.
l’11 novembre 1999 aveva condotto con sè la bambina in Italia senza il
suo consenso.
Con decreto del 25 – 26 maggio 2000 il Tribunale per i Minorenni
rigettava l’istanza, rilevando che la minore, titolare della doppia
cittadinanza, era sempre vissuta in Italia, ad eccezione di un breve
soggiorno di circa quaranta giorni a Chicago, che non conosceva la
lingua inglese e non era stata inserita in una scuola americana, onde
non poteva ritenersi che avesse negli Stati Uniti la propria residenza
abituale: conseguentemente negava la sussistenza di una illecita
sottrazione ai sensi della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980,
ratificata in Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la S.
deducendo quattro motivi. Non vi è controricorso.
Alla precedente udienza del 23 gennaio 2001 questa Suprema Corte ha
disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico
ministero presso il giudice a quo, cui il ricorso non era stato
notificato. Espletato l’incombente nel termine all’uopo concesso, è
stata fissata l’udienza odierna per la discussione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 7
della legge n. 64 del 1994, si deduce l’errore del Tribunale per i
Minorenni per aver negato che si fosse radicata la residenza della
minore negli Stati Uniti, confondendo la durata della permanenza a
Chicago con l’interruzione di essa a causa dell’illecita sottrazione da
parte del padre e non tenendo conto che la bambina non era stata
iscritta ad una scuola materna americana a causa della chiusura
estiva e della non ancora completata organizzazione della vita familiare
negli Stati Uniti. Si deduce altresí che il padre ha violato i suoi
obblighi genitoriali omettendo di fornire alla figlia il necessario
sostegno economico.
Con il secondo motivo si deduce violazione della Convenzione de L’Aja
del 25 ottobre 1980, per avere il Tribunale omesso di ripristinare la
situazione di fatto tutelata da detta Convenzione, erroneamente
ritenendo che la minore avesse la propria residenza in uno sconosciuto
indirizzo in Italia ed affidando la medesima al coniuge disoccupato e
privo di reddito.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 31 comma 2 e 32
comma 1 Cost., si deduce che l’affidamento della minore al padre, che
vive unitamente ad altri congiunti a carico del proprio genitore affetto
da cardiopatia e non in grado di mantenere una famiglia numerosa, senza
che la madre possa controllare la situazione e le condizioni
psicofisiche della figlia, costituisce violazione del diritto
costituzionalmente garantito di esercitare le funzioni materne, specie
nei primi anni di vita del bambino, e del diritto alla salute psichica
della minore.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 7 comma 3
della legge n. 64 del 1994, si deduce che il Tribunale per i Minorenni
ha erroneamente omesso di assumere le necessarie informazioni sulla
situazione economica e lavorativa del Marciano, nonchè su quella del
suo nucleo familiare di origine, nel quale la bambina è stata inserita.
.
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro logica
connessione, sono infondati.
Come è noto, la Convenzione del L’Aja del 25 ottobre 1980 –
pacificamente applicabile nella fattispecie in esame – diretta
precipuamente a tutelare, per la parte che qui rileva, l’interesse del
minore "contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento
mancato rientro illecito", secondo la precisa enunciazione del suo
preambolo, ha inteso assicurare l’immediato rientro "nel proprio
Stato di residenza abituale", quale condizione primaria ed
ineludibile per proteggere il minore, salve le ipotesi eccezionali
previste nell’art. 13, sulla base di una valutazione di prevalenza a
priori dell’interesse del medesimo a ritornare nella sua residenza
abituale, attraverso la previsione di forme di tutela dirette a
ripristinare prima di ogni altra statuizione il precedente affidamento,
assunto come situazione di mero fatto – e quindi a prescindere
dall’esistenza di un titolo giuridico di affidamento -, cosí da
scoraggiare ogni forma di "legal kidnapping" da parte del
genitore non affidatario o di altri parenti residenti in un altro Stato
(v. sul punto, tra le altre, Cass. 2000 n. 15295, in motiv.; 2000 n.
3701; 1998 n. 9501; 1998 n. 9499, in motiv.; 1998 n. 6235; 1997 n. 507,
in motiv.).
A tali principi si è pienamente attenuto il Tribunale per i
Minorenni, che procedendo alla necessaria verifica dei presupposti in
fatto integranti la prospettata sottrazione illecita della minore ha
accertato – fornendo sul punto adeguata ed ampia motivazione, non
suscettibile di censure in questa sede – che la bambina aveva sempre
vissuto in Italia con il padre e la sua famiglia di origine, ad
eccezione di un brevissimo periodo di permanenza negli Stati Uniti
nell’autunno del 1999, e che quest’ ultimo soggiorno, sia per i suoi
strettissimi limiti temporali sia perchè non segnato da iniziative di
concreto inserimento nella vita e nella scuola di quel Paese, non aveva
determinato alcun radicamento della minore nel nuovo ambiente, cosí da
doversi escludere che negli Stati Uniti ella avesse assunto la propria
residenza, intesa in termini di "abitualità ", secondo
l’espressa indicazione contenuta nella Convenzione in esame. Sulla base
di tale accertamento il Tribunale ha correttamente escluso che nella
condotta del padre fossero ravvisabili gli estremi dell’illegittimo
trasferimento costituente l’indispensabile presupposto per l’emissione
della misura reintegratoria invocata.
Quanto agli altri profili dei motivi di ricorso sopra sintetizzati,
vanno ritenute inammissibili, in quanto inerenti al merito
dell’affidamento, le deduzioni svolte circa la inadeguatezza del padre,
specificamente sotto il profilo economico, a prendersi cura della minore
e per converso circa f essenzialità della funzione materna e
l’interesse preminente di una bambina ancora in tenera età ad essere
accudita dalla madre.
Parimenti inammissibile appare la doglianza di omessa assunzione di
informazioni sulla situazione economica e lavorativa del M. e della sua
famiglia, atteso che l’art. 7 comma 3 della legge n. 64 del 1994 rimette
al presidente del tribunale per i minorenni la valutazione della
opportunità di assumere ("se del caso") sommarie informazioni
prima della fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione, non avendo svolto l’intimato attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso
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