Decorso della prescrizione e sospensione del procedimento – Cass. Sentenza Sezioni Unite n.1021 dell’11 gennaio 2002

 

Corte
Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale



Sentenza n.1021 dell’11
gennaio 2002

DECORSO DELLA PRESCRIZIONE E SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO

(Sezioni Unite Penali – Presidente A. Vessia –
Relatore A. Nappi)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In seguito a decreto di citazione a giudizio del
dal 25 marzo 1993, il 7 giugno 1994 M. C. comparve
innanzi al Pretore di Latina, Sezione distaccata di
Minturno, perchè imputato del delitti di lesioni
personali colpose commesso in occasione di un incidente
stradale avvenuto l’8 agosto 1992, allorchè aveva
cagionato a C.S. una malattia guarita nei successivi
quaranta giorni.

Dopo numerosi rinvii, variamente giustificati,
all’udienza del 13 gennaio 1999 il pretore, dichiarata
l’assenza dell’imputato, provvide alla istruzione
dibattimentale e rinviò ad altra udienza per la sola
discussione. Tuttavia altri rinvii furono disposti, in
accoglimento di richieste del difensore dell’imputato,
nel convincimento espresso dal pretore che tali rinvii
determinassero la sospensione del termine di
prescrizione a norma degli art. 159 c.p. e 304 c.p.p.
Solo all’udienza del 2 febbraio 2000 il giudice unico
del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta,
succeduto al pretore di tale sede distaccata, nella
quale peraltro il giudizio si era già  trasferito da
Minturno, rilevò che una parte della giurisprudenza
escludeva la sospensione della prescrizione nei
confronti di imputati non detenuti e, disattesa
un’ennesima richiesta di rinvio, si pronunciò nel
merito dell’imputazione, dichiarando la colpevolezza
dell’imputato sia in ordine al delitto colposo sia in
ordine al connesso illecito amministrativo di violazione
dell’art. 104 codice della strada.

2. Contro la sentenza pronunciata all’udienza del 2
febbraio 2000 ricorre ora per cassazione M. C., che
propone sei motivi d’impugnazione. Con il primo motivo
il ricorrente deduce violazione dell’art. 222 d. lgs.
n.51/1998, lamentando che non sia stato emesso un nuovo
decreto di citazione a giudizio dopo il trasferimento
della competenza dal Pretore di Minturno al Tribunale
monocratico di Gaeta.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione
degli art. 484 e 420 quater c.p.p., lamentando che il
tribunale abbia omesso di dichiararne la contumacia e,
conseguentemente, di notificargli la sentenza per
estratto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il
giudice del merito non gli abbia preventivamente
comunicato il cambiamento di orientamento circa la 
sospensione del termine di prescrizione quale
conseguenza del rinvio dell’udienza per impedimento del
difensore.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che
all’udienza del 2 febbraio 2000 il Tribunale di Gaeta
abbia, senza il consenso delle parti, disposto la
lettura dei verbali delle prove escusse dinanzi al
Pretore di Minturno, anzichè rinnovarne l’escussione.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione
dell’art. 157 c.p., sostenendo che il reato era già 
estinto per il decorso del termine quinquennale di
prescrizione alla data in cui fu pronunciata la sentenza
impugnata; e chiede comunque dichiararsi l’estinzione
per decorso del termine massimo di prescrizione previsto
dall’art. 160 comma 3 c.p..

Con il sesto motivo, infine, il ricorrente lamenta
che il giudice del merito, nell’irrogargli la sanzione
amministrativa prevista dal codice della strada, abbia
illegittimamente esercitato un potere estraneo alla
giurisdizione penale.

3. La quarta sezione penale di questa Corte, cui il
ricorso era stato assegnato, ne ha rimesso la decisione
alle Sezioni unite penali, avendo rilevato un contrasto
di giurisprudenza nell’interpretazione dell’art. 159
comma 1 c.p., rilevante ai fini della decisione sul
quinto motivo, con il quale viene dedotta l’estinzione
per prescrizione del reato contestato. E in realtà  il
quinto motivo del ricorso assume rilevanza preliminare,
dovendo condividersi il prevalente orientamento
giurisprudenziale secondo il quale, “qualora già 
risulti una causa di estinzione del reato, la
sussistenza di una nullità  di ordine generale non è
rilevabile nel giudizio di cassazione, in quanto
l’inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell’immediata
applicabilità  della causa estintiva” (Cass., sez. VI,
22 gennaio 1991, Bonzagni, m. 187431, Cass., sez. IV, 5
giugno 1984, Fumo, m. 167074, Cass., sez. IV, 10 aprile
1981, Criscuolo, m. 149230). L’estinzione del reato
preclude, invero, l’acquisizione di ulteriori prove e
impone di decidere allo stato degli atti; sicchè in
sede di rinvio il giudice del merito non potrebbe
esimersi dal pronunciare immediatamente sentenza di non
doversi procedere. Occorre, pertanto, accertare
preliminarmente se sussista la causa estintiva dedotta
dal ricorrente, perchè solo se il reato contestato a M.
C. non è estinto, è possibile affrontare le questioni
di nullità  dedotte con gli altri motivi del suo
ricorso. E ai fini di questo accertamento è necessario
risolvere il contrasto di giurisprudenza denunciato
dalla quarta sezione penale di questa Corte.

Il contrasto giurisprudenziale riguarda la
interpretazione dell’art. 159 comma 1 c.p., laddove
prevede che “il corso della prescrizione rimane sospeso
nei casi di autorizzazione a procedere o di questione
deferita ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui
la sospensione del procedimento penale o dei termini di
custodia cautelare è imposta da una particolare
disposizione di legge”. Si discute, più
specificamente, circa il significato del riferimento
alla sospensione dei termini di custodia cautelare,
interpolato nel testo originario della norma dall’art.
15 della legge 8 agosto 1995, n. 332.

L’art. 304 c.p.p. prevede, infatti, che i termini di
custodia cautelare siano sospesi con provvedimento del
giudice in determinati casi, tra i quali assume
specifica rilevanza, ai fini dell’attuale decisione,
quello del differimento del dibattimento per astensione
collettiva dei difensori dalle udienze. E in
giurisprudenza è controverso se il richiamo dell’art.
159 comma 1 c.p. ai casi di sospensione dei termini di
custodia cautelare valga a integrare sempre il novero
delle ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione
ovvero solo quando una custodia cautelare sia
effettivamente in corso.

4. Secondo la giurisprudenza prevalente di questa
Corte, “il differimento dell’udienza dibattimentale
dovuto ad astensione conseguente a deliberazione assunta
dagli organi rappresentativi degli avvocati o ad altro
impedimento del difensore non determina la sospensione
del corso della prescrizione se non nei casi in cui,
essendo stata applicata una misura cautelare personale,
siano sospesi i termini di durata della custodia
cautelare a norma dell’art. 304, comma primo, lett. b)
c.p.p.” (Cass., sez. V, 22 ottobre 1998, Chiarinelli,
m. 211963, Cass., sez. V, 9 febbraio 1999, Gramiccia,
Cass., sez. IV, 26 gennaio 1999, Cassese). E questa
interpretazione dell’art. 159 c.p. viene sostenuta con
tre distinti argomenti:

a) la sospensione del termine di prescrizione opera
solo se “esista effettivamente un provvedimento di
sospensione dei termini di durata della custodia, e non
già  nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna
delle cause di sospensione previste dal1’art. 304 c.p.p.,
anche indipendentemente dall’esistenza di un
provvedimento di sospensione” (Cass., sez. VI, 6
novembre 1998, Nascivera, m. 211964);

b) “ritenere diversamente richiederebbe una
interpretazione analogica dell’art. 304 che, invece, in
quanto norma eccezionale, può trovare applicazione
soltanto nei processi celebrati contro detenuti” (Cass.,
sez. III, 19 giugno 1998, Auricchio, m. 211863);

c) “il menzionato primo comma dell’ art . 159 c. p.
è norma che fa eccezione alla regola generale
riguardante il decorso della prescrizione e, come tale,
non è suscettibile di applicazione analogica in danno
dell’imputato, tale risultando, nella sostanza, quella
che vede l’art. 159, primo comma, ultima parte, c.p.
fare riferimento non al complesso procedimento di cui
all’art. 304, primo comma, c.p.p., che prevede
un’ordinanza appellabile al tribunale del riesame, ma
soltanto alla parte dell’art. 304, primo comma, c. p. p.
, che indica il presupposto per la sospensione” (Cass.,
sez. V, 21 settembre 1999, Becattini, m. 214889).

5. Un diverso orientamento giurisprudenziale è stato
invece espresso in altre pronunce di questa Corte,
secondo le quali “nell’ipotesi di sospensione del
procedimento per cause ascrivibili a impedimento
dell’imputato o del suo difensore, anche se si tratta di
fattispecie con imputato non detenuto, è applicabile la
novellata disposizione di cui al1’art. 159 c.p., in
relazione all’art. 304 c.p.p., e deve conseguentemente
sospendersi il corso della prescrizione” (Cass., sez.
VI, 2 luglio 1998, Pozzi, Cass., sez. VI, 9 novembre
1998, Mancuso, Cass., sez. fer., 17 agosto 2001,
Fantini). Si sostiene infatti che il nuovo testo
dell’art. 159 comma 1 c. p. non rinvii all’intera
disciplina della sospensione dei termini di custodia
cautelare, ma ne richiami solo i presupposti, per
ancorarvi anche l’effetto sospensivo della prescrizione.
E si ritiene che un tale orientamento interpretativo
abbia trovato avallo in una recente decisione della
Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente
inammissibile una questione di legittimità 
costituzionale, sollevata con riferimento agli art. 3 e
25 cost., dell’art. 159 c.p., “nella parte in cui non
prevede, per tutti i reati a prescindere dallo stato
detentivo dell’imputato, la sospensione del corso della
prescrizione, ove si verifichino cause di sospensione
dei termini di custodia cautelare, in quanto – posto
che, ove siano prospettabili diverse interpretazioni
della norma censurata, di cui una ritenuta conforme a
Costituzione, il giudice ha il dovere di farla propria,
dovendo sollevare questione di legittimità  solo quando
risulti impossibile seguire un’interpretazione
costituzionalmente corretta – la questione stessa
risulta sollevata al fine di ottenere un avallo
all’interpretazione propugnata, attribuendo alla Corte
un compito che rientra tra quelli tipici del giudice
ordinario” (C. cost., 22 giugno 2000, ord. n. 233). Già 
con una precedente sentenza, del resto, la Corte
costituzionale aveva auspicato che il legislatore
intervenisse a sanare le situazioni di paralisi
dell’esercizio della funzione giurisdizionale che

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