Infortunio sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro per fatto del proprio dipendente – Cass Sentenza Sezione Lavoro n.89 del 7 gennaio 2002


Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale



Sentenza n.89 del 7 gennaio 2002

INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO PER
FATTO DEL PROPRIO DIPENDENTE

(Sezione Lavoro – Presidente A. Spanò – Relatore P. Picone)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. B., titolare dell’omonima azienda agraria, domanda, con ricorso
articolato in tre motivi e proposto nei confronti dell’Inail e di R. C.,
la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Perugia ha
rigettato l’appello, confermando la decisione del Pretore della stessa
sede, di condanna del B., in solido con il C., a pagare all’Inail la
somma di L. 65.000.000. L’Inail aveva agito in rivalsa per le somme
erogate ai superstiti di R. C., dipendente dell’azienda deceduto a
seguito di infortunio lavorativo che asseriva imputabile alla condotta
colpevole di R. C., dipendente della stessa azienda. Il Pretore ha
ritenuto il concorso di colpa dell’infortunato nella misura del 50%.

Il Tribunale ha, preliminarmente, dichiarato inammissibile l’appello
(incidentale) proposto dal C., dando atto del passaggio in giudicato
della sentenza di primo grado nella parte concernente la responsabilità 
del C. medesimo.

In relazione ai motivi di appello del B., il Tribunale ha, in primo
luogo, ritenuto che non sussistesse nullità  del ricorso introduttivo
del giudizio per omessa esposizione degli elementi di fatto e diritto,
perchè, contrariamente all’assunto del B., l’Inail aveva
sufficientemente esplicitato le ragioni sulle quali la pretesa si
fondava e, in particolare, gli elementi dai quali doveva desumersi la
responsabilità  nell’accaduto di un dipendente del B. medesimo, il
quale, alla guida di un trattore, aveva consentito al C. di salire sul
parafango del mezzo, in situazione di evidente precarietà , ed aveva poi
provocato con una manovra errata il ribaltamento del mezzo meccanico;
l’Istituto aveva anche precisata l’avvenuta corresponsione delle
prestazioni assicurative con specificazione dell’ammontare e dei titoli;
nè risultava violato il disposto dell’art. 414, n. 3, c.p.c., siccome
l’omessa indicazione dei criteri seguiti per l’effettuazione di un
conteggio non determina l’ invalidità  dell’atto.

Ha, quindi, affermato che la responsabilità  del B. discendeva
dall’applicazione del principio consacrato nell’art. 2049 c.c. in
presenza di un sicuro collegamento fra evento e incombenze lavorative
del C..

Al ricorso resiste l’Inail con controricorso, mentre non si è
costituito nel giudizio di legittimità  R. C..

Il B. ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 334 c.p.c.,
degli art. 2, 10 e 11, del testo unico n. 1124 del 1965, dell’art. 2049,
degli art. 112 e 414 n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 2, 4 e
5, c.p.c.

Si assume che, posto che il titolo della responsabilità  del datore
di lavoro era riconducibile all’art. 2049 c.c., sarebbe stato onere
dell’Inail specificare nel ricorso introduttivo gli elementi di fatto da
cui dedurre il rapporto di occasionalità  necessaria con le incombenze
del dipendente, dal momento che  tale rapporto deve escludersi in
presenza dell’assunzione di rischio elettivo ed è pur sempre necessario
che il datore di lavoro ponga in essere un’organizzazione del lavoro
alla quale l’evento sia rapportabile. Pertanto, erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto valido il ricorso dell’Inail.

1.1. Il motivo non ha fondamento giuridico.

Come la Corte può direttamente verificare mediante l’esame
dell’atto, in presenza di una denuncia di error in procedendo ai
sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. (Cass. 7 luglio 1999, n. 7099),
dall’esposizione dei fatti che avevano condotto al decesso del C.
emergeva la puntuale specificazione della causa petendi da parte dell’Inail:
essersi verificato un infortunio sul lavoro; imputabilità  dell’evento
alla responsabilità  del C.; sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato tra il C. e il B.; condotta del C. inerente all’esecuzione
della prestazione lavorativa e conseguente responsabilità  anche del suo
datore di lavoro; rivalsa nei confronti dei responsabili di quanto
corrisposto per prestazioni assicurative.

Gli altri elementi che, ad avviso del ricorrente, non sarebbero stati
specificati attengono alla qualificazione giuridica della pretesa (che
compete al giudice), nonchè al suo fondamento di merito, non certo ai
requisiti minimi richiesti dall’art. 414, n. 4, c.p.c. per la validità 
del ricorso introduttivo, funzionali all’individuazione della concreta
domanda proposta, individuazione sicuramente resa possibile dal
descritto contenuto dell’atto.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 414, n.
3, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., in quanto
l’oggetto della domanda proposta dall’Inail non risultava determinato,
in difetto di qualsiasi specificazione sulle modalità  di calcolo della
rendita corrisposta ai superstiti del C..

2.1. Anche questo motivo è privo di fondamento giuridico.

L’Inail aveva determinato il petitum in L.181.897.715, di cui
L.180.408.715, quale valore capitale della rendita ai superstiti
calcolato al 1 ° gennaio 1994, e L. 1.489.000 a titolo di assegno
funerario. In questo modo risultava precisato l’oggetto della domanda di
rivalsa, costituito, evidentemente, nelle somme di fatto erogate
dall’avente diritto alla rivalsa. Sarebbe spettato, eventualmente, ai
convenuti l’onere di contestare e provare che l’Inail aveva erogato più
del dovuto, ma nessuna altra specificazione doveva fornire l’Istituto.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli art. 10, 11 e 2
del testo unico n. 1124 del 1965, dell’art. 2049 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

Si sostiene che l’evento si era verificato in una fase antecedente la
vera e propria esecuzione della prestazione lavorativa, consistente per
il C. nel condurre il trattore dove era collocata la botte del
diserbante e per il C. nel raggiungere a piedi il detto luogo per
irrorare il diserbante; che il C. era salito sul trattore per finalità 
non concernenti il servizio ma esclusivamente personali, assumendo
pienamente il rischio della scelta, restando estraneo il datore di
lavoro alla stessa.

In particolare, si pone l’accento sulla contraddizione logica tra il
riconoscimento della colpa dell’infortunato e la negazione del rischio
elettivo, che era idoneo ad escludere la tutela assicurativa e, quindi,
il fondamento della rivalsa.

3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Dalla sintetica descrizione del contenuto del motivo risulta evidente
come, sebbene sia denunciata la violazione dell’art. 2049 c.c., vengano
sovrapposte e mescolate questioni completamente diverse.

La prima questione è se il datore di lavoro debba rispondere del
fatto del dipendente ai sensi dell’art. 2049; la seconda, che dal punto
di vista logico precede la prima, è se, nella fattispecie, il
dipendente, cioè il C., potesse essere ritenuto responsabile della
morte del C., ovvero se l’evento fosse da imputare esclusivamente alla
condotta imprudente di quest’ultimo; la terza, evidenziata
dall’insistenza sul rischio elettivo, è che il diritto alla rivalsa
dell’Inail avrebbe dovuto essere negato perchè la rendita era stata
indebitamente erogata in fattispecie nella quale non poteva operare la
tutela assicurativa contro gli infortuni.

3.2. L’ultima delle indicate questioni è sicuramente rimasta
estranea ai temi trattati nei processi di merito. Che il C. fosse
rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, infatti, non ha mai formato
oggetto di contestazioni.

La questione, quindi, è posta inammissibilmente per la prima volta
nel giudizio di cassazione.

3.3. Inammissibile è anche la questione relativa alla sussistenza
della responsabilità  del C. nella produzione dell’evento.

La questione stessa, infatti, non è stata investita dai motivi
dell’appello proposto dal B. il cui contenuto è riferito dal Tribunale,
il quale, inoltre, afferma esplicitamente (pag. 8 della sentenza),
nell’ambito delle considerazioni svolte circa l’inammissibilità 
dell’appello incidentale del C., che l’Azienda agraria B. "non
aveva peraltro avanzato alcuna censura in merito all’affermazione
pretorile della responsabilità  del C.".

Il ricorrente non censura l’affermazione, nè comunque denuncia sul
punto l’omissione di pronuncia.

3.4. Nella parte ammissibile, il motivo di ricorso è palesemente
infondato.

La giurisprudenza della Corte, infatti, è da tempo pacificamente
orientata nel senso che i datori di lavoro (indicati dalla norma come
"padroni e committenti") rispondono dei danni arrecati dai
loro dipendenti ("domestici e commessi") a titolo di
responsabilità  per fatto altrui, connessa al rischio oggettivamente
assunto con l’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione, più o
meno complessa, da essi creata per lo svolgimento di determinate attività 
di loro pertinenza. Non si tratta, dunque, di responsabilità  derivante
dal fatto (proprio) di non averli adeguatamente scelti o sorvegliati nei
modi dovuti.

Ne discende che, affinchè il fatto illecito del commesso o domestico
risalga al committente o padrone, a titolo di responsabilità 
extracontrattuale ai sensi dell’art. 2049 c.c., è sufficiente il
presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione e la
presenza di collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal
dipendente, mentre si deve prescindere del tutto dai profili di una
concreta culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro. Ne
discende che la responsabilità , imputata secondo il descritto
meccanismo, resta insensibile all’eventuale dimostrazione dell’assenza
di colpa, cosicchè persino l’accertamento della non colpevolezza del
datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla (cfr.
Cass. 29 agosto 1995, n. 9100).

3.5. In ordine, poi, al collegamento fra fatto illecito e incombenze
affidate al dipendente, non è necessario che tra le mansioni affidate e
l’evento sussista un nesso di causalità , essendo invece sufficiente che
ricorra un semplice rapporto di occasionalità  necessaria, nel senso che
la incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione
che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto
illecito e, quindi, la produzione dell’evento dannoso, anche se il
lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà 
del committente o abbia agito con dolo, purchè nell’ambito delle sue
mansioni; nesso di occasionalità  necessaria che deve escludersi solo
allorchè il danno sia imputabile all’attività  privata dell’autore
dell’illecito e sia frutto, quindi, dell’esercizio della sua privata
autonomia (Cass. penale sez. II, 25 settembre 1989; Cassazione civ. 14
novembre 1996, n. 9884; 7 agosto 1997, n. 7331; 11 marzo 1998, n. 2678;
8 gennaio 1999, n. 103; 20 marzo 1999, n. 2574 1 ° settembre 1999, n.
9198).

3.6. In applicazione di questi principi, dunque, correttamente il
Tribunale ha accertato la sussistenza del nesso di occasionalità 
necessaria tra la prestazione lavorativa del C. (guida del trattore per
espletare il servizio del quale era incaricato) e l’evento; ha, quindi,
desunto dall’accertamento della colpa del C. – consistita nell’aver
consentito, quale responsabile della conduzione del trattore, al C. di
collocarsi come passeggero in posizione del tutto precaria e di averne,
sia pure con il concorso di colpa della vittima, cagionato la morte a
seguito di una manovra errata – la responsabilità  del datore di lavoro
per il danno cagionato dall’esecuzione, ancorchè con modalità  abnormi,
della prestazione lavorativa.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente
al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione in
favore dell’Inail, secondo la liquidazione operata in dispositivo; nulla
da provvedere per le spese nei confronti di R. C., non costituitosi nel
giudizio di legittimità .

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 16,31 e degli
onorari di avvocato liquidati in Euro 2.000 in favore dell’Inail; nulla
da provvedere sulle spese nei confronti di R. C..

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